Massima
Parole chiave
Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Provvedimenti provvisori - Presupposti per la concessione - Urgenza - Danno grave ed irreparabile - Onere della prova
(Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
Massima
$$L'urgenza di una domanda di provvedimenti provvisori deve essere valutata in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente per evitare che il richiedente subisca un danno grave e irreparabile. Tocca al richiedente dimostrare di non poter attendere l'esito della causa principale senza dover subire un danno del genere.
Per poter giudicare se il danno temuto dal richiedente sia grave e irreparabile e quindi giustifichi, in via eccezionale, la sospensione dell'esecuzione di una decisione, il giudice dell'urgenza deve disporre di concrete indicazioni che consentano di valutare le precise conseguenze che verosimilmente deriverebbero dalla mancata adozione dei provvedimenti richiesti.
(v. punti 42-43)
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