Causa T-210/99
Johan Henk Gankema
contro
Commissione delle Comunità europee
«Ricorso di annullamento — Inattività del ricorrente — Non luogo a provvedere»
Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) 1° marzo 2004
Massime dell’ordinanza
Procedura — Inattività del ricorrente — Ricorso divenuto privo di oggetto — Non luogo a provvedere
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 113)
Occorre dichiarare d’ufficio, ai sensi dell’art. 113 del regolamento di procedura del Tribunale, che un ricorso è divenuto privo di oggetto e che non vi è più luogo a provvedere quando le parti e l’interveniente non hanno risposto o non hanno sollevato nessuna obiezione in merito ad una lettera della cancelleria del Tribunale la quale li avvisava del fatto che, alla luce dell’evoluzione della causa pendente, il Tribunale intendeva adottare, salvo formale disaccordo delle dette parti, un’ordinanza di non luogo a provvedere.
(v. punti 15-17)
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione Ampliata)
1° marzo 2004(1)
«Ricorso di annullamento – Inattività del ricorrente – Non luogo a provvedere»
Nella causa T-210/99,
Johan Henk Gankema, residente in Veendam (Paesi Bassi), rappresentato dall'avv. E. Maas, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente, sostenuto daRegno dei Paesi Bassi, rappresentato inizialmente dal sig. M. Fierstra e dalla sig.ra L. Cuelenaere, successivamente dalla sig.ra Cuelenaere e dal sig. V. Koningsberger e, infine, dalla sig.ra H. G. Sevenster, in qualità di agenti,
interveniente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dai sigg. G. Rozet e H. Speyart, successivamente dai sigg. Rozet e H. van Vliet, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 20 luglio 1999, 1999/705/CE, in merito agli aiuti di Stato concessi dai Paesi Bassi a favore di 633 distributori di benzina olandesi situati nelle regioni di confine con la Germania (GU L 280, pag. 87),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione Ampliata),
composto dal sig. J. Pirrung, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dai sigg. A. W. H. Meij, M. Vilaras e N. J. Forwood, giudici,
cancelliere: sig. H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con decisione 20 luglio 1999, 1999/705/CE, in merito agli aiuti di Stato concessi dai Paesi Bassi a favore di 633 distributori di benzina olandesi situati nelle regioni di confine con la Germania (GU L 280, pag. 87; in prosieguo: la «Decisione»), la Commissione ha dichiarato incompatibili con il mercato comune e con il funzionamento dell’accordo sullo Spazio economico europeo 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3) le sovvenzioni concesse dai Paesi Bassi a 450 distributori di benzina olandesi, ed ha ordinato la restituzione degli aiuti già concessi. Il ricorrente gestisce uno dei distributori di benzina nominativamente indicati in tale decisione.
2 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 settembre 1999, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.
3 Con atto separato registrato nella cancelleria del Tribunale l’8 dicembre 1999, la Commissione ha sollevato un’eccezione d’irricevibilità del detto ricorso ai sensi dell’art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale.
4 Il ricorrente non ha presentato osservazioni in merito a tale eccezione entro il termine che gli era stato assegnato.
5 Con lettera della cancelleria del Tribunale del 17 febbraio 2000, le parti sono state invitate a pronunciarsi in merito ad una sospensione del procedimento fino alla pronuncia della sentenza della Corte nella causa connessa C-382/99, Paesi Bassi/Commissione, avente parimenti ad oggetto l’annullamento della Decisione.
6 Il ricorrente non ha presentato osservazioni in risposta a tale invito entro il termine che gli era stato assegnato.
7 Con ordinanza del presidente della Prima Sezione ampliata del Tribunale 9 marzo 2000, il procedimento è stato sospeso fino alla pronuncia della sentenza della Corte nella causa C-382/99.
8 Con sentenza 13 giugno 2002, causa C-382/99, Paesi Bassi/Commissione (Racc. pag. I‑5163), la Corte ha respinto il ricorso dei Paesi Bassi ed il presente procedimento è pertanto ripreso.
9 Con lettera della cancelleria del Tribunale del 21 giugno 2002, il ricorrente è stato invitato a presentare le sue osservazioni sulle conseguenze da trarre eventualmente da tale sentenza della Corte nel presente procedimento, a indicare, se del caso, se intendesse confermare i suoi motivi di annullamento, sostanzialmente identici a quelli respinti dalla Corte nella detta sentenza, e a prendere in considerazione, eventualmente, l’applicazione dell’art. 99 del regolamento di procedura del Tribunale.
10 Il ricorrente non ha presentato osservazioni in risposta a tale invito entro il termine che gli era stato assegnato.
11 Con lettera della cancelleria del Tribunale datata 30 luglio 2003, il ricorrente è stato invitato a depositare eventuali osservazioni in merito alla prosecuzione del procedimento dinanzi al Tribunale.
12 Il ricorrente non ha depositato osservazioni in risposta a tale invito entro il termine che gli era stato assegnato.
13 Poiché la composizione delle sezioni del Tribunale è stata modificata a partire dal nuovo anno giudiziario, il giudice relatore è stato assegnato alla Seconda Sezione ampliata, alla quale, di conseguenza, è stato attribuito il presente procedimento.
14 Con ordinanza del presidente della Seconda Sezione ampliata del Tribunale 25 settembre 2003, è stato autorizzato l’intervento del Regno dei Paesi Bassi a sostegno delle conclusioni del ricorrente.
15 Con lettera della cancelleria del Tribunale del 13 novembre 2003, le parti sono state avvisate del fatto che, alla luce dell’evoluzione della causa in esame, della citata sentenza Paesi Bassi/Commissione e dell’assenza di qualsiasi risposta da parte del ricorrente alle lettere della cancelleria datate 21 giugno 2002 e 30 luglio 2003, il Tribunale intendeva adottare, salvo formale disaccordo delle dette parti manifestato entro il 27 novembre 2003, un’ordinanza di non luogo a provvedere.
16 Né il ricorrente né l’interveniente hanno risposto a tale lettera entro il termine che era stato loro assegnato. Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 27 novembre 2003, la Commissione ha dichiarato che non aveva obiezioni da formulare contro l’adozione di un’ordinanza di non luogo a provvedere.
17 Occorre pertanto dichiarare d’ufficio, ai sensi dell’art. 113 del regolamento di procedura, che il ricorso è divenuto privo di oggetto e che non vi è più luogo a provvedere (v., per analogia, ordinanza della Corte 23 settembre 1987, causa 43/83, De Naeyer/Commissione, Racc. pag. 3569, e ordinanza del Tribunale 6 dicembre 1999, causa T-81/98, Boyes/Commissione, Racc. pag. II‑3501).
Sulle spese
18 Ai sensi dell’ art. 87, n. 6, del regolamento di procedura, in caso di non luogo a provvedere, il Tribunale decide sulle spese in via equitativa. Tuttavia, in forza dell’art. 87, n. 4, di tale regolamento, gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese.
19 Nella fattispecie occorre decidere, in applicazione delle suddette disposizioni, che il ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle della Commissione, mentre il Regno dei Paesi Bassi sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione Ampliata)
così provvede:
1) Non vi è luogo a provvedere sul presente ricorso.
2) Il ricorrente è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle della Commissione. Il Regno dei Paesi Bassi sopporterà le proprie spese.
Lussemburgo, 1° marzo 2004
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
J. Pirrung
1 – Lingua processuale: l'olandese.
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