Massima
Parole chiave
1 Procedimento sommario - Presupposti per la ricevibilità - Ricevibilità del ricorso principale - Irrilevanza - Limiti
(Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
2 Ricorso di annullamento - Atti impugnabili - Atti del Parlamento destinati a produrre effetti giuridici al di fuori della sua sfera interna
(Art. 230 CE)
3 Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Sospensione dell'esecuzione di un atto del Parlamento recante interpretazione di una disposizione del suo regolamento - Impossibilità per taluni deputati di costituire un gruppo politico - Danno grave e irreparabile - Ponderazione degli interessi in gioco
(Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
Massima
1 L'esame della ricevibilità del ricorso principale non deve, in via di principio, essere effettuato nell'ambito del procedimento sommario per evitare di pregiudicare il merito della causa. Può nondimeno rivelarsi necessario, quando viene eccepita l'irricevibilità manifesta del ricorso principale sul quale si innesta l'istanza di provvedimenti urgenti, accertare l'esistenza di alcuni elementi che consentano di concludere, a prima vista, per la ricevibilità di un tale ricorso.
2 L'art. 230, primo comma, CE, che prevede che la Corte eserciti un controllo, in particolare, sulla legittimità degli atti del Parlamento destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi, mira a consentire di assoggettare al sindacato del giudice comunitario gli atti che il Parlamento adotta nell'ambito del Trattato CE che potrebbero invadere le competenze degli Stati membri o delle altre istituzioni, ovvero oltrepassare i limiti posti alle competenze del loro autore. Per contro, non possono costituire oggetto di ricorso di annullamento gli atti che incidono solo sull'organizzazione interna dei lavori del Parlamento. Rientrano in questa categoria gli atti del Parlamento che non producono effetti giuridici, oppure li producono soltanto all'interno del Parlamento per quanto attiene all'organizzazione dei suoi lavori e sono assoggettati a procedimenti di verifica stabiliti dal suo regolamento.
3 La finalità del procedimento sommario è quella di garantire la piena efficacia della sentenza di merito. Per conseguire tale obiettivo è necessario che i provvedimenti richiesti siano urgenti nel senso che occorre, per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi dei ricorrenti, che essi siano emanati e producano i loro effetti già prima della decisione nella causa principale.
E' idonea a causare un danno grave a membri del Parlamento europeo la mancata sospensione di un atto di tale Parlamento recante interpretazione di una disposizione del suo regolamento che impedisca loro di costituire un gruppo politico ponendoli così nell'impossibilità di avvalersi delle prerogative e dei vantaggi conferiti ai gruppi politici e, di conseguenza, di esprimersi, quali rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità, alle stesse condizioni dei membri appartenenti ad un gruppo politico. Tale danno sarebbe ancor più grave in quanto il periodo necessario per istruire e dirimere la controversia principale, durante il quale non può escludersi che i deputati interessati si trovino ad essere discriminati, potrebbe equivalere ad una parte non trascurabile della durata circoscritta del loro mandato. Tale danno è parimenti irreparabile in quanto l'eventuale annullamento dell'atto in causa al termine del procedimento principale non potrebbe più sanare tale situazione.
Inoltre la sospensione dell'esecuzione dell'atto di cui trattasi, avendo l'effetto di consentire al gruppo in questione di ricevere il medesimo trattamento di altri gruppi misti, non è tale da nuocere all'organizzazione dei servizi del Parlamento europeo.
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