Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
1. Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Presupposti per la concessione - Danno grave e irreparabile - Onere della prova - Decisione della Commissione che ordina il recupero di un aiuto di Stato - Danno di carattere pecuniario - Esclusione - Pregiudizio ai diritti dei beneficiari - Portata
(Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
2. Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Sospensione dell'esecuzione di una decisione che ordina il recupero di un aiuto di Stato - Presupposti per la concessione - Urgenza - Possibilità che in caso di annullamento di tale decisione lo Stato non rimborsi l'aiuto recuperato
(Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
3. Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Sospensione dell'esecuzione di una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato - Natura complessa e molto specifica della decisione - Mancanza di incidenza - Elementi inediti - Mancanza di incidenza
(Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
Massima
1. Il carattere urgente di un'istanza di sospensione va valutato in relazione alla necessità di disporre provvisoriamente tale sospensione per evitare che sia provocato un danno grave ed irreparabile alla parte richiedente.
Spetta alla parte che deduce un danno grave e irreparabile dimostrarne l'esistenza. L'imminenza del danno non deve essere comprovata con un'assoluta certezza, ma è sufficiente, specialmente quando la realizzazione del danno dipende dal verificarsi di un complesso di fattori, che essa sia prevedibile con un grado di probabilità sufficiente.
Un danno di carattere pecuniario non può essere considerato, salvo circostanze eccezionali, come irreparabile, atteso che, in linea generale, un risarcimento pecuniario è in grado di ripristinare la situazione del soggetto leso anteriore al verificarsi del danno.
Peraltro, un pregiudizio ai diritti dei soggetti considerati come i beneficiari di aiuti statali incompatibili con il mercato comune è insito in qualsiasi decisione della Commissione che imponga il recupero di siffatti aiuti e non può essere considerato costituire di per sé un danno grave e irreparabile, indipendentemente da una valutazione in concreto della gravità e dell'irreparabilità dello specifico pregiudizio asserito in ciascun caso considerato.
( v. punti 48-50 e 52 )
2. La semplice possibilità che uno Stato membro non rimborsi un aiuto recuperato se viene annullata la decisione che ordina tale recupero non può caratterizzare l'urgenza richiesta dall'art. 104, n. 2, del regolamento di procedura.
( v. punto 56 )
3. L'asserita incertezza giuridica risultante dalla natura complessa e molto specifica di una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato, in quanto essa non ordina il rimborso dell'aiuto da parte dei beneficiari diretti ma da parte dei beneficiari di fatto, non può giustificare la sospensione dell'esecuzione di tale decisione.
Infatti, anche se la tesi della Commissione che è alla base di tale decisione, circa la necessità di controllare che l'aiuto sia recuperato presso i veri beneficiari, comporta elementi inediti, non spetta al giudice dei provvedimenti urgenti pronunciarsi in anticipo sulla sua fondatezza. Ne deriva che questo aspetto della decisione non è sufficiente per costituire una circostanza eccezionale che giustifica una valutazione sfumata dell'urgenza.
( v. punti 62 e 64 )
Parti
Nella causa T-237/99,
BP Nederland vof, con sede a Rotterdam (Paesi Bassi),
BP Direct vof, con sede a Alphen aan den Rijn (Paesi Bassi),
Actomat BV, con sede a Amsterdam (Paesi Bassi),
rappresentate dagli avv.ti N. van Empel e M. Smeets, del Foro di Amsterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Harles, Arendt e Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt,
richiedenti,
sostenute da
Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dal signor M.A. Fierstra, in qualità di agente, Bezuidenhoutseweg 67, La Haye (Paesi Bassi),
interveniente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori G. Rozet e M.H. Speyart, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg,
resistente,
avente ad oggetto una domanda di sospensione parziale dell'esecuzione della decisione della Commissione 20 luglio 1999, 1999/705/CE, in merito agli aiuti di Stato concessi dai Paesi Bassi a favore di 633 distributori di benzina olandesi situati nelle regioni di confine con la Germania (GU L 280, pag. 87),
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Contesto normativo
1 L'art. 87, n. 1, CE prevede un divieto degli aiuti concessi dagli Stati che sono incompatibili con il mercato comune. Inoltre, ai sensi dell'art. 88, n. 3, CE, i progetti di aiuti nuovi e di modifica di aiuti esistenti devono essere notificati alla Commissione che li sottopone ad un esame al fine di valutare la loro compatibilità con il mercato comune.
2 In base alla comunicazione della Commissione 96/C 68/06, relativa agli aiuti de minimis (GU 1996, C 68, pag. 9; in prosieguo: la «comunicazione de minimis»), la Commissione fissa una cifra assoluta quale soglia di aiuto al di sotto della quale si può considerare come inapplicabile l'art. 87, n. 1, CE, e l'aiuto non è più soggetto all'obbligo di previa notifica alla Commissione ai sensi dell'art. 88, n. 3, CE. L'importo massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoria de minimis è di EUR 100 000 su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo aiuto de minimis. Questo importo è assoggettato ad una norma anticumulo, di modo che esso comprende qualsiasi aiuto pubblico concesso a titolo di aiuto de minimis ad uno stesso beneficiario nel corso di tale periodo.
I fatti ed il procedimento
3 Dal 1° luglio 1997, le accise riscosse dalle autorità dei Paesi Bassi sulla benzina, il diesel ed il gas di petrolio liquefatto sono state aumentate.
4 Per venire incontro il più possibile alle preoccupazioni dei distributori di benzina situati nei pressi dei confini con la Germania in seguito a questo aumento, il Ministro delle Finanze dei Paesi Bassi ha adottato, il 21 luglio 1997, sulla base della legge 20 dicembre 1996 recante modifica di alcune leggi fiscali [Wet van 20 dicembre 1996 tot wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Staatsblad 1996, n. 654)], la normativa temporanea sulle sovvenzioni ai distributori di benzina situati nei pressi dei confini con la Germania [Tijdeliike regeling subsidie tankstations grenssttreek Duitsland (Staatscourant 1997, n. 138); in prosieguo la «normativa temporanea»], che è entrata in vigore, con effetto retroattivo, il 1° luglio 1997.
5 La normativa temporanea prevedeva il versamento di una sovvenzione ai 633 distributori di benzina olandesi situati nei pressi dei confini della Germania (in prosieguo: i «distributori di benzina frontalieri») che era calcolata sulla base sia della quantità di benzina fornita sia della distanza tra il distributore di benzina che beneficia di questa sovvenzione ed il punto di attraversamento della frontiera tedesca più vicino. Pertanto, in base al decreto ministeriale 15 dicembre 1997 (Staatscourant 1997, n. 241), che ha modificato la normativa temporanea con effetto al 1° luglio 1997, i distributori di benzina che si trovavano a meno di 10 chilometri dal punto di attraversamento della frontiera ricevevano 100 fiorini olandesi (NLG) (circa 45 euro) ogni mille litri di benzina fornita, mentre quelli situati tra 10 e 20 chilometri ricevevano NLG 50 (circa 23 euro) per lo stesso quantitativo. L'aiuto era concesso per tre anni, cioè dal 1° luglio 1997 al 1° luglio 2000, ma vi era un massimale, per tutta la sua durata, pari all'equivalente in fiorini olandesi di EUR 100 000 per distributore di benzina. L'importo totale dell'aiuto di cui trattasi ammonterebbe a circa NLG 126 milioni (circa 52,7 milioni di euro).
6 Con lettera 14 agosto 1997, registrata il 18 agosto seguente, il Regno dei Paesi Bassi ha comunicato alla Commissione l'intenzione di accordare l'aiuto di cui trattasi ai distributori di benzina frontalieri. Le autorità dei Paesi Bassi sostenevano che si doveva distinguere tra tre categorie di distributori di benzina: a) quella del rivenditore/proprietario, detta «Do/Do» (dealer owned/dealer operated), situazione in cui il rivenditore era proprietario del distributore di benzina; b) quella del rivenditore/locatario, detta «Co/Do» (company owned/dealer operated), caso di specie in cui il rivenditore prendeva in affitto il distributore ed era legato alla compagnia petrolifera da un contratto di acquisto esclusivo redatto in conformità al regolamento della Commissione 22 giugno 1983, n. 1984, relativo all'applicazione dell'art. 85, n. 3, del Trattato a categorie di accordi di acquisto esclusivo (GU L 173, pag. 5); c) quella del rivenditore/dipendente, detta «Co/Co» (company owned/company operated), situazione in cui il distributore di benzina era gestito da dipendenti o da controllate della compagnia petrolifera. Le autorità dei Paesi Bassi facevano presente che il provvedimento di cui trattasi era compatibile con la regola de minimis enunciata nella comunicazione 96/C 68/06 poiché il massimale degli aiuti era limitato a EUR 100 000 per distributore di benzina.
7 Alla scadenza della procedura di cui all'art. 88 CE, la Commissione nutriva dubbi sul rispetto della regola anticumulo contenuta nella comunicazione de minimis. Infatti, secondo la Commissione, uno stesso rivenditore poteva figurare più volte nell'elenco dei beneficiari o trarre profitto ripetutamente dell'aiuto dividendo la sua impresa in diverse entità giuridiche. Inoltre, il massimale applicato non teneva conto del beneficiario effettivo dell'aiuto quando gli accordi di acquisto esclusivo comportavano un sistema di gestione dei prezzi (in prosieguo: il «SGP»).
8 Di conseguenza, la Commissione ha adottato, in data 20 luglio 1999, la decisione 1999/705/CE in merito agli aiuti di Stato concessi dai Paesi Bassi a favore di 633 distributori di benzina olandesi situati nelle regioni di confine con la Germania (GU L 280, pag. 87; in prosieguo: la «Decisione»), nella quale l'aiuto concesso alla maggior parte dei distributori di benzina frontalieri viene dichiarato incompatibile con il mercato comune.
9 La Commissione conferma, innanzi tutto, all'art. 1 della Decisione l'applicazione della regola de minimis per 183 distributori di benzina frontalieri. Per contro, nell'art. 2 della Decisione, essa conclude che l'aiuto concesso agli altri 450 distributori di benzina è incompatibile con il mercato comune. Questi ultimi, di cui 250 sono classificati tra quelli per i quali le informazioni comunicate alla Commissione dalle autorità dei Paesi Bassi erano insufficienti, sono elencati ed identificati nell'allegato della Decisione come «richiedenti una sovvenzione».
10 Per quanto riguarda i 250 distributori di benzina per i quali, secondo la Commissione, le informazioni disponibili mancano o sono insufficienti, essa indica, al punto 65 della Decisione, che non può essere esclusa un'influenza considerevole sugli scambi e sulla concorrenza tra gli Stati membri ai sensi della comunicazione de minimis. Di conseguenza, l'aiuto che è stato loro versato è dichiarato incompatibile con il mercato comune all'art. 2, lett. a), della Decisione.
11 Per quanto riguarda i 200 distributori di benzina che beneficierebbero di un cumulo di aiuti, la Commissione distingue, all'art. 2, lett. b) e c), della Decisione tra la categoria Co/Co e la categoria Do/Do.
12 Per la categoria Co/Co il cumulo deriverebbe, secondo l'art. 2, lett. b), della Decisione, dal fatto che la stessa compagnia petrolifera è proprietaria e gestisce diversi distributori di benzina. In tali casi si tratta di «Co/Co puri». A quest'ultima categoria, la Commissione associa la situazione del gestore il quale, benché non rientri strettamente nei distributori di benzina Co/Co, ha presentato più di una domanda di aiuto e figura pertanto più volte nell'elenco dei beneficiari. La Commissione ritiene che questo gestore possa essere classificato come «Co/Co de facto».
13 In totale, 49 distributori di benzina appartengono, secondo la Commissione, alla categoria dei distributori di benzina del tipo Co/Co puri o del tipo Co/Co de facto.
14 Per quanto riguarda i distributori di benzina del tipo Do/Do, la Commissione al punto 83 della Decisione indica che esiste il rischio di cumulo di aiuti a livello della compagnia petrolifera ogni volta che si applica un SGP, cioè in 71 casi. Ai sensi dell'art. 2, lett. c), della Decisione, l'aiuto concesso in tali casi è quindi incompatibile.
15 La Commissione fa rilevare, ai punti 84 e 85 della Decisione, che lo scopo delle clausole che istituiscono un SGP, nell'ambito degli accordi di acquisto esclusivo, è di difendere il fatturato del distributore di fronte alla concorrenza di altri rivenditori situati nelle vicinanze. Tali clausole prevedono spesso che la compagnia petrolifera può assumere a proprio carico una parte dei costi derivanti dalla riduzione del prezzo del carburante applicata dal gestore, purché le condizioni del mercato rendano auspicabili o necessari questi adattamenti temporanei o durevoli. Esse obbligano quindi il fornitore ad indennizzare, almeno parzialmente, il gestore per perdite subite in seguito a condizioni di mercato straordinarie, fra cui condizioni di mercato derivanti da disposizioni di legge, come gli aumenti delle accise. Concedendo l'aiuto di cui trattasi ai gestori, il governo dei Paesi Bassi si assume in effetti, secondo la Commissione, la totalità o una parte degli obblighi del fornitore nei confronti dei gestori derivanti dal SGP.
16 Per quanto riguarda i distributori del tipo Co/Do, la Commissione, al punto 86 della Decisione, fa valere un rischio di cumulo di aiuti a livello della compagnia petrolifera ogni volta che gli accordi di acquisto esclusivo prevedono una clausola che istituisce un SGP o garantisce un certo reddito ai rivenditori. L'aiuto di cui trattasi è dichiarato incompatibile dall'art. 2, lett. d), della Decisione, per 80 distributori di benzina che si trovano in questa situazione.
17 All'art. 2, ultimo comma, della Decisione, la Commissione conclude che, nel caso degli aiuti concessi ai distributori di benzina del tipo Do/Do e Co/Do, «i destinatari effettivi degli aiuti sono le compagnie petrolifere con cui i distributori hanno stipulato gli accordi di acquisto esclusivo» e che «l'elenco allegato indica di quali compagnie si tratta per ogni singolo caso».
18 L'art. 3 della Decisione obbliga il Regno dei Paesi Bassi ad adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto concesso ai distributori di benzina interessati, ivi compresi gli interessi dovuti, a decorrere dalla data della sua concessione, sugli importi da recuperare, e questo in conformità alle procedure previste dalla legislazione nazionale. Ai sensi dell'art. 4 della Decisione, il Regno dei Paesi Bassi è tenuto ad informare la Commissione delle misure adottate per conformarsi a tale Decisione.
19 Le ricorrenti, tre società di diritto dei Paesi Bassi, operano nel mercato olandese di fornitura degli olii leggeri ai distributori di benzina.
20 L'11 ottobre 1999, il Regno dei Paesi Bassi ha presentato un ricorso dinanzi alla Corte, ai sensi dell'art. 230, secondo comma, CE, iscritto al ruolo con il numero C-382/99, mirante all'annullamento degli artt. 2 e 3 della Decisione.
21 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 15 ottobre 1999, iscritto al ruolo con il numero T-237/99, le ricorrenti hanno presentato, ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, un ricorso mirante all'annullamento della Decisione, essendo già stati, del resto, presentati dinanzi al Tribunale 73 altri ricorsi con lo stesso oggetto.
22 Con ordinanza 9 marzo 2000, il presidente della prima sezione ampliata del Tribunale ha ordinato, ai sensi dell'art. 47, terzo comma, dello Statuto CE della Corte, la sospensione del procedimento sia nella causa T-237/99 sia negli altri ricorsi presentati dinanzi ad esso, finché la Corte non avesse pronunciato la sua sentenza nella causa C-382/99.
23 Il Regno dei Paesi Bassi ha, nel frattempo, avviato la procedura di recupero degli aiuti di cui trattasi presso i distributori di benzina di cui all'art. 2, lett. a) della Decisione. Pertanto, il 15 agosto 2000, alla Actomat BV è stata notificata una decisione di revoca e di recupero (intrekkings - en terugvorderingsbesluit) dell'aiuto versato ai distributori di benzina di cui è proprietaria.
24 Con atto registrato nella cancelleria del Tribunale il 26 settembre 2000, le ricorrenti hanno presentato una domanda di sospensione dell'esecuzione della Decisione fino alla pronuncia della sentenza del Tribunale sul loro ricorso nel merito.
25 Il 6 ottobre 2000, la Commissione ha presentato le sue osservazioni sulla domanda di provvedimenti urgenti.
26 Il Regno dei Paesi Bassi, in data 19 ottobre 2000, ha chiesto di essere ammesso ad intervenire nel procedimento sommario a sostegno delle conclusioni delle richiedenti. Con decisione dello stesso giorno, il presidente del Tribunale ha invitato le parti a presentare le loro eventuali osservazioni su tale domanda.
27 All'audizione del 23 ottobre 2000, la domanda di intervento è stata accolta dal presidente del Tribunale e le parti, ivi compresa l'interveniente, hanno svolto le loro osservazioni orali.
In diritto
28 Prima di statuire sulla presente domanda di provvedimenti urgenti, occorre definire con precisione l'oggetto di quest'ultima.
29 Le richiedenti hanno concluso per la sospensione dell'esecuzione della Decisione finché non sia pronunciata la sentenza del Tribunale nella causa principale.
30 All'audizione, le richiedenti hanno precisato il loro interesse ad ottenere un annullamento dell'art. 3 della Decisione in quanto le riguarda. Pertanto, è stato fatto presente che esse sono tutte e tre membri del gruppo BP nei Paesi Bassi, sia come filiale della BP Nederland BV, sia come impresa comune (joint venture) di questa società e della Mobil Oil BV. Per quanto riguarda i distributori di benzina che operano con il marchio BP nei Paesi Bassi, è stato anche fatto presente che la Actomat è proprietaria dei distributori di benzina di tipo Co/Co, mentre le società BP Nederland e BP Direct vof sono i fornitori, rispettivamente, dei distributori di benzina di tipo Do/Do e di tipo Co/Do.
31 Di conseguenza, esse hanno concluso che la loro domanda di provvedimenti urgenti sia intesa nel senso che mira solo ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della Decisione in quanto essa riguarda il recupero dell'aiuto versato ai distributori di benzina che sono di loro proprietà, o con i quali sono legate da contratti di acquisto esclusivo comprendenti un SGP.
32 Alla luce di questa precisazione, la Commissione ha indicato che essa non contestava più l'interesse delle richiedenti a chiedere una tale sospensione.
33 In forza del combinato disposto degli artt. 242 CE e 243 CE e dell'art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), come modificato dalla decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE (GU L 144, pag. 21), il Tribunale, quando reputi che le circostanze lo richiedano, può ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato oppure può ordinare i provvedimenti provvisori necessari.
34 L'art. 104, n. 2, del regolamento di procedura prevede che una domanda di provvedimenti urgenti deve specificare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie (fumus boni juris) l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto. Queste condizioni sono cumulative, di modo che una domanda di sospensione dell'esecuzione deve essere respinta qualora manchi una di esse (ordinanza del presidente della Corte 14 ottobre 1996, causa C-268/96 P(R), SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. I-4971, punto 30, e del presidente del Tribunale 28 giugno 2000, causa T-74/00 R, Artegodan/Commissione, non ancora pubblicata in Raccolta, punto 21).
Sul fumus boni juris
35 Le richiedenti fanno riferimento ai diversi motivi dedotti nel ricorso nel merito i quali, a loro parere, possono dimostrare che la condizione relativa al fumus boni juris è soddisfatta. Si tratta di motivi dedotti, da un lato, da asserite violazioni del Trattato commesse dalla Commissione nell'ambito della Decisione allorché essa utilizza la nozione di destinatari effettivi o reali dell'aiuto e conclude per l'esistenza di aiuti vietati sulla base di considerazioni speculative relative al rischio di cumulo di aiuti a livello delle compagnie petrolifere, nonché, dall'altro, ad un errore manifesto di valutazione dei fatti, ad un abuso di potere, ad una violazione dei principi di certezza del diritto e del legittimo affidamento e ad una violazione dell'obbligo di motivazione.
36 La Commissione, pur negando la fondatezza dei motivi dedotti, non contesta che essi presentano un carattere serio.
37 Dato che i motivi dedotti dalle richiedenti, ed in particolare quelli relativi alle asserite violazioni del diritto comunitario costituite dall'uso da parte della Commissione della nozione di destinatari effettivi dell'aiuto e dalle sue considerazioni sul rischio di cumulo di aiuti a livello della compagnia petrolifera, non sembrano, prima facie, prive di qualsiasi fondamento e, tenuto conto della posizione della resistente al riguardo, occorre constatare che questi motivi sono tali da soddisfare la condizione relativa al fumus boni juris.
Sull'urgenza
Argomenti delle parti
38 Le richiedenti sostengono che il recupero dell'aiuto potrebbe verosimilmente dare luogo a numerosi procedimenti giudiziari promossi nei loro confronti sia da parte delle autorità dei Paesi Bassi sia da parte dei distributori di benzina, le cui spese non saranno recuperabili anche se la Decisione viene alla fine annullata. Esse subirebbero anche un danno per il fatto che non potrebbero recuperare, presso ciascuno dei distributori di benzina frontalieri che inalberano l'insegna BP, gli aiuti che devono essere rimborsati in quanto taluni di questi distributori non disporrebbero più degli aiuti che sono stati loro versati, o si troverebbero in stato di fallimento. Inoltre, i loro rapporti commerciali con questi distributori di benzina sarebbero perturbati.
39 Potrebbe anche verificarsi che, al fine di assicurarsi della possibilità di ottenere un nuovo versamento dell'aiuto rimborsato alle autorità dei Paesi Bassi nel caso in cui la Decisione fosse annullata, la loro azione di difesa contro questo rimborso potrebbe far sorgere numerose controversie a livello nazionale.
40 All'audizione, le richiedenti hanno insistito sul fatto che, in mancanza di sospensione e in caso di annullamento della Decisione, non esisterebbe alcun fondamento giuridico che consentisse loro di obbligare il Regno dei Paesi Bassi a versare ad esse di nuovo l'aiuto previamente recuperato. In ogni caso, anche se esse riuscissero ad ottenere un nuovo versamento dell'aiuto, il Regno dei Paesi Bassi non sarebbe obbligato a compensare gli interessi e le altre spese che esse dovranno sostenere nel difendersi contro le procedure di rimborso avviate da questo Stato membro.
41 Le richiedenti, sostenute dal Regno dei Paesi Bassi, hanno insistito, all'udienza, sulla natura molto specifica dell'aiuto di cui trattasi e, in particolare, sul fatto che la Commissione non ha limitato la sua valutazione ai rapporti esistenti tra le autorità dei Paesi Bassi ed i destinatari diretti degli aiuti, cioè i distributori di benzina frontalieri, ma, al contrario, ha richiesto a queste autorità che recuperassero l'aiuto presso società terze. Questo costituirebbe una lesione del principio di certezza del diritto. Questo aspetto inedito della Decisione giustificherebbe una valutazione sfumata dell'urgenza nella presente fattispecie.
42 Il Regno dei Paesi Bassi sostiene che, basando la Decisione solo sull'analisi giuridica degli obblighi derivanti dai vincoli contrattuali esistenti tra le compagnie petrolifere e i distributori di benzina, la Commissione non tiene conto delle notevoli difficoltà che il calcolo degli importi che devono essere rimborsati da ciascun asserito destinatario effettivo dell'aiuto ed il loro rimborso fanno sorgere.
43 Ne deriva, secondo le richiedenti, sostenute dal Regno dei Paesi Bassi, che la condizione relativa all'urgenza è soddisfatta nella presente fattispecie.
44 La Commissione fa valere che le richiedenti non hanno dimostrato che esse rischiano di subire un danno grave ed irreparabile nel caso in cui non fosse ordinata la sospensione dell'esecuzione richiesta. E' poco probabile, secondo la resistente, che un gran numero di procedimenti di recupero venga avviato contro le richiedenti, dato che le autorità dei Paesi Bassi invieranno verosimilmente una sola (o un numero limitato di) decisione(i) di revoca e di recupero dell'aiuto versato ai distributori di benzina che operano con il marchio BP. Inoltre, nel caso in cui la decisione dovesse essere annullata, un nuovo versamento dell'aiuto da parte delle autorità dei Paesi Bassi avverrebbe a beneficio delle compagnie petrolifere presso le quali esso è stato recuperato; queste ultime non sarebbero quindi obbligate a procedere al recupero dell'aiuto presso ciascun distributore di benzina.
45 Del resto, nessuna circostanza eccezionale sarebbe stata fatta valere né dimostrata dalle richiedenti. Infine, il rimborso dell'aiuto di cui trattasi potrebbe avere come conseguenza il fallimento del gruppo BP.
46 Nelle sue osservazioni orali, la Commissione ha insistito sul carattere ipotetico e puramente finanziario del danno fatto valere dalle richiedenti.
47 La Commissione conclude che la condizione relativa all'urgenza non è soddisfatta.
Valutazione del giudice dei provvedimenti urgenti
48 E' pacifico che il carattere urgente di un'istanza di sospensione va valutato in relazione alla necessità di disporre provvisoriamente tale sospensione per evitare che sia provocato un danno grave ed irreparabile alla parte richiedente (ordinanza del presidente della Corte 18 ottobre 1991, causa C-213/91, Abertal e a./Commissione, Racc. pag. I-5109, punto 18).
49 Spetta alla parte che deduce un danno grave e irreparabile dimostrarne l'esistenza (ordinanza del presidente della Corte 12 ottobre 2000, causa C-278/00 R, Grecia/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 14). L'imminenza del danno non deve essere comprovata con un'assoluta certezza, ma è sufficiente, specialmente quando la realizzazione del danno dipende dal verificarsi da un complesso di fattori, che essa sia prevedibile con un grado di probabilità sufficiente (ordinanza del presidente della Corte 19 luglio 1995, causa C-149/95 P(R), Commissione/Atlantic Container Line e a., Racc. pag. I-2165, punto 38, e del presidente del Tribunale 15 luglio 1998, causa T-73/98, Prayron-Rupel/Commissione, Racc. pag. II-2769, punto 38).
50 Un danno di carattere pecuniario non può essere considerato, salvo circostanze eccezionali, come irreparabile, atteso che, in linea generale, un risarcimento pecuniario è in grado di ripristinare la situazione del soggetto leso anteriore al verificarsi del danno (ordinanza Abertal e a./Commissione, già citata, punto 24, e del presidente del Tribunale 20 luglio 2000, causa T-169/00, Esedra/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 44). Occorre rammentare anche che la valutazione della situazione di fatto dell'interessato può essere effettuata prendendo in particolare considerazione le caratteristiche del gruppo al quale esso si collega con il suo azionariato (ordinanza del presidente del Tribunale 30 giugno 1999, causa T-13/99, Pfizer Animal Health/Consiglio, Racc. pag. II-1961, punto 155).
51 La presente istanza ha per oggetto la sospensione dell'esecuzione della Decisione in quanto quest'ultima ordina il recupero dell'aiuto versato ai distributori di benzina frontalieri che appartengono alle richiedenti o che sono contrattualmente legati a queste ultime.
52 Al riguardo, va rilevato che un pregiudizio ai diritti dei soggetti considerati come i beneficiari di aiuti statali incompatibili con il mercato comune è insito in qualsiasi decisione della Commissione che imponga il recupero di siffatti aiuti e non può essere considerato costituire di per sé un danno grave e irreparabile, indipendentemente da una valutazione in concreto della gravità e dell'irreparabilità dello specifico pregiudizio asserito in ciascun caso considerato (v. ordinanza Grecia/Commissione, sopra menzionata, punto 21).
53 Nella fattispecie, occorre osservare che, ad eccezione dell'asserita turbativa dei rapporti commerciali tra le richiedenti ed i distributori di benzina che operano con il marchio BP che potrebbe essere provocata dal recupero dell'aiuto, il danno fatto valere dalle richiedenti è di natura puramente economica. Queste ultime fanno valere, in effetti, quattro danni di carattere pecuniario.
54 Innanzi tutto vi è, secondo le richiedenti, il rischio di dover sostenere spese considerevoli se esse sono indotte a difendersi in numerosi procedimenti giudiziari avviati nei loro confronti sia dalle autorità dei Paesi Bassi sia dai distributori di benzina. In secondo luogo, se il diritto dei Paesi Bassi le obbliga a stare in giudizio per assicurarsi della possibilità di ottenere un nuovo versamento dell'aiuto recuperato, ciò comporterebbe ancora spese a carico delle richiedenti. In terzo luogo, potrebbe avvenire che il Regno dei Paesi Bassi non voglia rimborsare loro l'aiuto recuperato se la Decisione è annullata. In questo caso, le richiedenti sarebbero obbligate ad avviare un procedimento contro il governo dei Paesi Bassi per cercare di ottenere il rimborso dell'aiuto recuperato. In quarto luogo, anche se l'aiuto recuperato venisse loro rimborsato, non ne deriverebbe necessariamente che le conseguenze negative da esse sopportate sulla loro situazione economica sarebbero compensate.
55 Occorre constatare, innanzi tutto, che gli elementi dedotti dalle ricorrenti sono lungi dal consentire di ritenere che la realizzazione di tutti questi danni, che dipende dal sopravvenire di un insieme di fattori, sia prevedibile con un sufficiente grado di probabilità.
56 Nella fattispecie, il danno più concreto che potrebbero subire le richiedenti riguarda la situazione in cui il Regno dei Paesi Bassi, nonostante l'annullamento della Decisione nella causa principale, non rimborserebbe l'aiuto recuperato. La semplice possibilità che una tale decisione sia adottata dalle autorità dei Paesi Bassi, il che sembra ipotetico tenuto conto in particolare del ricorso presentato dinanzi alla Corte da quest'ultima nella causa C-382/99, non può caratterizzare l'urgenza richiesta dall'art. 104, n. 2, del regolamento di procedura.
57 Per quanto riguarda le spese processuali, è sufficiente constatare che attualmente esiste una sola decisione di revoca e di recupero dell'aiuto e quest'ultima riguarda solo la Actomat, la quale è proprietaria dei distributori di benzina Co/Co operanti con il marchio BP, considerati all'art. 2, lett. b), della Decisione e, pertanto, beneficiaria diretta dell'aiuto versato a questi ultimi. Le spese della BP Nederland e della BP Direct, collegate alla difesa dei loro interessi nell'ambito di asseriti numerosi procedimenti giudiziari che verrebbero causati da un gran numero di decisioni adottate dalle autorità dei Paesi Bassi relative al recupero dell'aiuto versato ai distributori di benzina Co/Do e Do/Do che operano con il marchio BP, rimarranno ipotetiche, quanto meno fino all'avvio da parte di queste autorità di una procedura di recupero contro BP Nederland e BP Direct. Quest'ultima conclusione si applica a fortiori alle spese che le richiedenti potrebbero dover sostenere nel caso in cui il Regno dei Paesi Bassi non volesse rimborsare l'aiuto recuperato in seguito all'annullamento della Decisione.
58 In ogni caso, il danno fatto valere dalle richiedenti non può essere considerato grave ed irreparabile.
59 Innanzi tutto, se tali spese, così come l'assenza di compensazione della lesione arrecata alla situazione economica, sono sostenute dalle richiedenti, nulla impedisce a queste ultime di presentare un ricorso per risarcimento nei confronti della Commissione ai sensi degli artt. 235 CE e 288 CE.
60 In secondo luogo, non vi è alcun impedimento nel diritto comunitario a che il governo dei Paesi Bassi versi di nuovo l'aiuto di cui trattasi laddove la Decisione sia annullata nel merito. Inoltre, anche se tale governo non volesse effettuare questo nuovo versamento, o lo facesse senza prendere in considerazione il deficit economico che le richiedenti avrebbero sopportato, queste ultime non hanno fornito alcuna prova del fatto che la perdita finanziaria derivante da una tale situazione potrebbe mettere in pericolo la loro stessa esistenza.
61 Occorre constatare anche che non vi sono altre circostanze eccezionali che potrebbero giustificare, nella fattispecie, la sospensione richiesta.
62 Per quanto riguarda l'argomento relativo all'asserita incertezza giuridica risultante dalla natura complessa e molto specifica della Decisione, in quanto essa non ordina il rimborso dell'aiuto da parte dei beneficiari diretti ma da parte dei beneficiari di fatto che, secondo le richiedenti, giustificherebbe, quanto meno per quanto riguarda BP Nederland e BP Direct, la sospensione dell'esecuzione richiesta, esso non può essere accolto.
63 Infatti, la complessità della Decisione e del suo carattere specifico si spiegano con la struttura del mercato interessato e, in particolare, con la diversità dei rapporti che esistono tra le compagnie petrolifere e i distributori di benzina. Questa complessità non è quindi imputabile alla Decisione stessa.
64 In ogni caso, anche se la tesi della Commissione che è alla base della Decisione, circa la necessità di controllare che l'aiuto sia recuperato presso i veri beneficiari, comporta elementi inediti, non spetta al giudice dei provvedimenti urgenti pronunciarsi in anticipo sulla sua fondatezza. Ne deriva che questo aspetto della Decisione non è sufficiente per costituire una circostanza eccezionale che giustifica una valutazione sfumata dell'urgenza nella fattispecie.
65 Inoltre, l'incertezza giuridica fatta valere dalle richiedenti, per quanto riguarda in particolare i distributori di benzina di tipo Do/Do e Co/Do, non è tale da far sorgere un forte rischio di mettere in pericolo la loro esistenza. Anche se gli importi da recuperare devono essere ancora calcolati e BP Nederland e BP Direct potrebbero, quindi, dover far fronte a numerosi procedimenti relativi a domande di rimborso, non è stata fornita alcuna prova dinanzi al giudice dei provvedimenti urgenti che dimostrasse che un tale pregiudizio, che ha natura puramente economica, fosse grave ed irreparabile.
66 Infine, per quanto riguarda l'asserita turbativa dei rapporti commerciali tra le richiedenti e i distributori di benzina Co/Do e Do/Do che operano con il marchio BP che sarebbe provocata dal recupero dell'aiuto, occorre constatare che questo pregiudizio rimane in questa fase tanto ipotetico quanto è impreciso.
67 Da quanto precede deriva che le richiedenti non sono riuscite a dimostrare che, in mancanza della concessione della sospensione dell'esecuzione richiesta, esse subirebbero un danno grave ed irreparabile.
68 Di conseguenza, la domanda di sospensione parziale dell'esecuzione della Decisione deve essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
ordina:
1) La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.
2) Le spese sono riservate.
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