Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Ricorso di annullamento Persone fisiche o giuridiche Atti che le riguardano direttamente e individualmente Decisione del Consiglio diretta ad uno Stato membro e che constata la compatibilità con il mercato comune degli aiuti consistenti nell'assunzione da parte di tale Stato dei debiti di determinate cooperative e imprese agricole nei confronti di una banca Ricorso di persone che esercitano un'attività di formazione professionale in una regione agricola e che hanno contratto un prestito presso tale banca Irricevibilità
[Trattato CE, art. 173, quarto comma (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quarto comma, CE)]
Massima
$$Non possono sostenere di essere individualmente interessati da una decisione del Consiglio diretta ad uno Stato membro, che dichiara compatibili con il mercato comune taluni aiuti consistenti nell'assunzione da parte di tale Stato dei debiti contratti da determinate cooperative agricole e da altre imprese agricole nei confronti di una banca nello Stato interessato, dei ricorrenti che si limitano a far valere che svolgono un'attività di formazione professionale in una regione agricola, contribuendo in tal modo al suo sviluppo economico e culturale, e che, a causa di tale attività, hanno contratto un prestito con tale banca, prestito che non ha potuto essere rimborsato. Tali circostanze non sono da sole sufficienti a caratterizzare i ricorrenti rispetto a qualsiasi altro debitore insolvente di tale banca che eserciti un'attività economica in una zona agricola di tale Stato e non sia incluso nell'elenco dei beneficiari degli aiuti di cui trattasi.
( v. punti 27-28 )
Parti
Nella causa T-270/99,
Polyxeni Tessa e Andreas Tessas, residenti a Larissa (Grecia), rappresentati dall'avv. A. Tessas, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrenti,
contro
Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dal sig. J. Carbery e dalla sig.ra D. Zachariou, in qualità di agenti,
convenuto,
sostenuto da
Repubblica ellenica, rappresentata dai sigg. I. Chalkias e P. Mylonopoulos, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
interveniente,
avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione del Consiglio 15 dicembre 1998, relativa alla presa a carico da parte della Repubblica ellenica dei debiti di talune cooperative agricole e di altre imprese agricole nei confronti della Banca agricola di Grecia,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione ampliata),
composto dai sigg. P. Mengozzi, presidente, R. García-Valdecasas, sig.ra V. Tiili, sigg. R.M. Moura Ramos e J.D. Cooke, giudici,
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Fatti e procedimento
1 Il sig. Tessas e la sua consorte, la sig.ra Tessa, sono, rispettivamente, avvocato e titolare di un'autorizzazione di esercizio di un istituto privato di formazione professionale, situato nel comune di Nikaia (Grecia).
2 Nel 1994 essi hanno concluso con la Banca agricola di Grecia (in prosieguo: la «BAG») un prestito a medio termine destinato a finanziare le attrezzature di detto istituto.
3 Poiché l'istituto di formazione professionale non è stato in grado di funzionare, in assenza di talune autorizzazioni amministrative, i ricorrenti non hanno potuto far fronte ai loro obblighi nei confronti della BAG.
4 Il 27 novembre 1997 il Parlamento greco ha adottato la legge n. 2538/97. Tale legge, che concerne principalmente i prodotti fitosanitari e veterinari, contiene anche numerose disposizioni relative al sostegno dell'agricoltura e della pesca in Grecia. Queste disposizioni prevedono, segnatamente, il ripianamento ed il consolidamento, da parte dello Stato greco, dei debiti contratti con la BAG da un numero rilevante di cooperative ed altre imprese agricole nonché di operatori economici attivi nel contesto di lavori di infrastruttura agricola, nominativamente indicati in 26 elenchi allegati alla legge n. 2538/97.
5 Con lettera pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 4 dicembre 1998 (GU C 376, pag. 2), la Commissione ha comunicato al governo greco che aveva deciso di avviare, per gli aiuti previsti dalla legge n. 2538/97, il procedimento formale di esame di cui all'art. 93, n. 2, primo comma, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 2, primo comma, CE).
6 Con lettera 5 ottobre 1998 la Repubblica ellenica ha presentato al Consiglio una domanda, ai sensi dell'art. 93, n. 2, terzo comma, del Trattato, affinché tale istituzione decida, in deroga alle regole di cui all'art. 92 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE), di considerare gli aiuti previsti dalla legge n. 2538/97 compatibili col mercato comune.
7 Con decisione 15 dicembre 1998, rivolta alla Repubblica ellenica, il Consiglio ha accolto tale domanda. L'art. 1 del dispositivo di detta decisione recita come segue:
«Sono considerati compatibili col mercato comune gli aiuti previsti dagli artt. 14-19 e 21 della legge greca n. 2538/1997, nei limiti di un importo totale massimo stimato a 158 762 000 000 dracme di cui 10 435 000 000 dracme riservate al ripianamento dei debiti delle cooperative originati da calamità o eventi imprevedibili che hanno interessato il settore agricolo, 115 448 000 000 dracme riservate al ripianamento dei debiti delle cooperative agricole e 32 879 000 000 dracme riservate al ripianamento dei debiti di talune cooperative e di altri operatori economici i quali intervengono nel contesto di lavori di infrastruttura agricola in vista del risanamento delle unità produttive e della riparazione dei danni la cui permanenza potrebbe costituire un ostacolo crescente all'applicazione del programma per lo sviluppo e all'adattamento dell'agricoltura alla nuova situazione europea e mondiale».
8 Con lettere 24 giugno e 13 ottobre 1999 i ricorrenti hanno inviato al Ministero dell'Agricoltura greco e alla BAG domande dirette ad ottenere talune informazioni e determinati documenti concernenti gli aiuti previsti dalla legge n. 2538/97.
9 Con lettera registrata presso il segretariato generale del Consiglio il 15 giugno 1999 i ricorrenti hanno chiesto di avere accesso a determinati documenti, segnatamente al testo della decisione del Consiglio 15 dicembre 1998 e alla corrispondenza scambiata tra il Consiglio e le autorità greche.
10 Con lettera 12 luglio 1999 il segretariato generale del Consiglio ha accolto tale domanda.
11 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 novembre 1999 i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.
12 Conformemente all'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, il Consiglio ha sollevato, con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 gennaio 2000, un'eccezione d'irricevibilità. I ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni su tale eccezione il 10 marzo 2000.
13 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 20 marzo 2000 la Repubblica ellenica ha chiesto di intervenire nella causa a sostegno delle conclusioni del convenuto. Con ordinanza 12 maggio 2000 il presidente della Quarta Sezione ampliata del Tribunale ha accolto favorevolmente tale domanda.
Conclusioni delle parti
14 Col loro ricorso i ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
condannare il Consiglio alle spese.
15 Con la sua eccezione d'irricevibilità il convenuto conclude che il Tribunale voglia:
dichiarare il ricorso irricevibile;
condannare i ricorrenti alle spese.
16 Nelle loro osservazioni sull'eccezione d'irricevibilità, i ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:
dichiarare il ricorso ricevibile;
condannare il convenuto alle spese.
17 Nella sua memoria d'intervento la Repubblica ellenica conclude che il Tribunale voglia dichiarare il ricorso irricevibile.
Sulla ricevibilità
18 A norma dell'art. 114, n. 3, del regolamento di procedura, salvo contraria decisione del Tribunale, il procedimento sulla domanda incidentale prosegue oralmente. Il Tribunale ritiene che, nella fattispecie, è sufficientemente informato dagli atti di causa e che non occorre passare alla fase orale.
19 Il convenuto adduce tre motivi di irricevibilità. In primo luogo il ricorso non risponderebbe ai requisiti di cui all'art. 17, terzo comma, del protocollo sullo Statuto CE della Corte di giustizia, applicabile ai sensi dell'art. 46 del medesimo Statuto al procedimento dinanzi al Tribunale. In secondo luogo esso sarebbe tardivo in quanto non è stato presentato nel termine di due mesi previsto all'art. 173, n. 5, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, n. 5, CE). In terzo luogo i ricorrenti non sarebbero né direttamente né individualmente riguardati dalla decisione impugnata.
20 Va anzitutto esaminato il terzo di tali motivi di irricevibilità.
Argomenti delle parti
21 Secondo il convenuto, sostenuto dal governo greco, i ricorrenti non sono direttamente ed individualmente riguardati dalla decisione impugnata. Dal ricorso non emergerebbe alcun elemento indicante che il sig. Tessas, avvocato, e la sua consorte, titolare di un'autorizzazione di esercizio di un istituto di formazione professionale, si dedichino all'agricoltura o siano membri di cooperative agricole. La decisione del Consiglio di considerare compatibili col mercato comune gli aiuti accordati dalla Repubblica ellenica a talune cooperative agricole ed altre imprese agricole concernerebbe i ricorrenti solo nella loro qualità di cittadini greci, alla medesima stregua di tutti gli altri cittadini greci.
22 Peraltro i ricorrenti, anche se svolgessero la loro attività economica in concorrenza con taluni degli operatori assertivamente avvantaggiati dagli aiuti controversi, non potrebbero comunque considerarsi individualmente e direttamente riguardati dalla decisione impugnata. Infatti, secondo il governo greco, risulta da giurisprudenza costante che la semplice circostanza che un atto possa influire sui rapporti di concorrenza nel mercato di cui trattasi non è sufficiente a far ritenere che qualsiasi operatore economico, il quale si trovi in qualche modo in concorrenza col destinatario dell'atto, sia direttamente e individualmente toccato da quest'ultimo (sentenza della Corte 10 dicembre 1969, cause riunite 10/68 e 18/68, Eridania e a./Commissione, Racc. pag. 459, punto 7).
23 I ricorrenti sostengono che la decisione impugnata è una misura individuale e non generale. Essi affermano in proposito che i beneficiari degli aiuti, la cui compatibilità col mercato comune è dichiarata nella decisione impugnata, non sono definiti in maniera generale e astratta e non hanno tutti la qualità di agricoltori o non sono tutti cooperative agricole. Al contrario i 180 aventi diritto a tali aiuti, nominativamente citati in 26 elenchi allegati alla legge n. 2538/97, sarebbero stati selezionati dal governo greco sulla base di criteri meramente politici ed eserciterebbero attività professionali tra loro molto diverse.
24 In ragione della sua natura soggettiva, la decisione impugnata toccherebbe direttamente e individualmente i ricorrenti. Infatti, al pari della legge n. 2538/97, essa determinerebbe in maniera selettiva un numero limitato di beneficiari degli aiuti controversi, escludendo qualsiasi altra impresa o operatore economico del settore agricolo, come i ricorrenti che, avendo stipulato un prestito con la BAG e non avendo potuto far fronte ai loro obblighi per causa di forza maggiore, versano in un'identica situazione.
Giudizio del Tribunale
25 Va ricordato che la decisione impugnata è rivolta alla Repubblica ellenica e che conformemente all'art. 173, quarto comma, del Trattato, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro una decisione presa nei confronti di altre persone soltanto se detta decisione la riguarda direttamente ed individualmente.
26 In merito al requisito di essere direttamente riguardato, emerge dalla costante giurisprudenza che i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possano sostenere di essere riguardati ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, solo se detta decisione li riguarda a causa di determinate qualità loro particolari e di una situazione di fatto che li caratterizzi rispetto a chiunque altro e quindi li distingua in modo analogo ai destinatari (sentenze della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 199, in paricolare pag. 223; 28 gennaio 1986, causa 169/84, Cofaz e a./Commissione, Racc. pag. 391, punto 22, e sentenza del Tribunale 15 dicembre 1999, cause riunite T-132/96 e T-143/96, Freistaat Sachsen e a./Commissione, Racc. pag. II-3663, punto 83).
27 Occorre constare nel caso di specie che tali condizioni non sono riunite. Infatti, a sostegno della ricevibilità del loro ricorso, i ricorrenti si limitano a far valere che svolgono un'attività di formazione professionale in una regione agricola, contribuendo in tal modo al suo sviluppo economico e culturale e che, a causa di tale attività, essi hanno contratto un prestito con la BAG, prestito che non ha potuto essere rimborsato. Orbene, evidentemente, tali circostanze non sono da sole sufficienti a caratterizzare i ricorrenti rispetto a qualsiasi altro debitore insolvente della BAG che eserciti un'attività economica in una zona agricola della Grecia e non sia incluso nell'elenco dei beneficiari degli aiuti controversi.
28 Ne consegue che i ricorrenti non possono sostenere di essere individualmente riguardati dalla decisione del Consiglio che dichiara tali aiuti compatibili col mercato comune.
29 Pertanto, senza che occorra pronunciarsi sugli altri motivi d'irricevibilità sollevati dal convenuto, il ricorso va dichiarato irricevibile.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
30 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
31 Poiché i ricorrenti sono soccombenti, occorre condannarli a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle del convenuto, conformemente alla domanda di quest'ultimo.
32 Conformemente all'art. 87, n. 4, del regolamento di procedura, la Repubblica ellenica, interveniente a sostegno del convenuto, sopporterà le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)
così provvede:
1) Il ricorso è dichiarato irricevibile.
2) I ricorrenti sono condannati a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal convenuto.
3) La Repubblica ellenica sopporterà le proprie spese.
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