Massima
Parole chiave
1 Procedimento sommario - Presupposti per la ricevibilità della domanda di provvedimenti provvisori - Ricevibilità del ricorso di merito - Mancanza di pertinenza - Limiti
(Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 1)
2 Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Provvedimenti provvisori - Presupposti per la concessione - Danno grave e irreparabile - Onere della prova - Ponderazione di tutti gli interessi in gioco
(Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, nn. 1 e 2)
3 Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Provvedimenti provvisori - Presupposti per la concessione - Urgenza - Ponderazione degli interessi in gioco - Tutela della sanità pubblica - Esame al fine di giustificare l'urgenza - Presupposto
(Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, nn. 1 e 2)
4 Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Sospensione dell'esecuzione di una decisione che autorizza l'immissione in commercio di un medicinale - Presupposti per la concessione - Ponderazione di tutti gli interessi in gioco
(Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 1)
Massima
1 Benché il problema della ricevibilità del ricorso di merito non debba, in linea di principio, essere esaminato nell'ambito di un procedimento sommario se non si vuole pregiudicare la causa di merito, tuttavia, quando venga dedotta l'irricevibilità manifesta del ricorso di merito sul quale si innesta la domanda di provvedimenti provvisori, può risultare necessario accertare se sussistano motivi che consentano di concludere, prima facie, per la ricevibilità del ricorso medesimo.
(v. punto 59)
2 L'urgenza di una domanda di provvedimenti provvisori deve essere valutata in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente per evitare che il richiedente subisca un danno grave e irreparabile. Tocca al richiedente dimostrare di non poter attendere l'esito del giudizio di merito senza dover subire un danno di tale natura. Tuttavia, per determinare se sia stata fornita la prova della necessità della sospensione richiesta, spetta al giudice dell'urgenza analizzare il danno asserito alla luce del complesso degli interessi in gioco.
(v. punti 126, 137)
3 Nell'ambito di una domanda di provvedimenti provvisori, è vero che un danno che può essere causato a terzi o all'ambiente, fatto valere dalla parte che chiede i provvedimenti provvisori, può essere preso in considerazione solo nell'ambito della ponderazione degli interessi in gioco, per quanto riguarda una domanda di sospensione dell'esecuzione di una decisione della Commissione di immissione in commercio di un medicinale, non può negarsi al richiedente - data la sua posizione specifica quale investigatore delle prove cliniche riportate nelle relazioni allegate alla domanda di autorizzazione, la quale implica che sia esso a firmare le dette relazioni - la possibilità di far valere, al fine di giustificare l'urgenza, il pericolo che potrebbe derivare per la salute dell'uomo dall'inefficacia e dalla tossicità del medicinale autorizzato.
(v. punto 135)
4 In ordine a una domanda di sospensione dell'esecuzione di una decisione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di un medicinale, dato che il richiedente non ha dimostrato in maniera sufficientemente convincente il carattere non necessario della sostanza attiva del detto medicinale, che risulterebbe dall'esistenza di una reale soluzione terapeutica alternativa al trattamento farmacologico attualmente disponibile, non spetta al giudice dell'urgenza sostituire la propria valutazione a quella della Commissione per ciò che concerne la ponderazione dei vantaggi e dei rischi che il medicinale autorizzato presenta per i pazienti interessati.
(v. punti 144-145)
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