Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Ricorso per risarcimento danni Termine di prescrizione Dies a quo Responsabilità derivante dal regolamento n. 857/84, che implica la mancata assegnazione di un quantitativo di riferimento ai produttori di latte che hanno sottoscritto un impegno di non commercializzazione Data da prendere in considerazione
[Artt. 235 CE e 288 CE, secondo comma; Statuto CE della Corte di giustizia, art. 43; regolamenti (CEE) del Consiglio nn. 1078/77 e 857/84]
2. Ricorso per risarcimento danni Termine di prescrizione Interruzione Presupposti Presentazione di un ricorso dinanzi al giudice comunitario o presentazione all'istituzione competente di una domanda previa
(Artt. 230 CE e 232 CE, secondo comma; Statuto CE della Corte di giustizia, art. 43; regolamento del Consiglio n. 2330/98)
3. Atti delle istituzioni - Obbligo generale di informare i soggetti dell'ordinamento dei mezzi di ricorso e dei presupposti - Insussistenza
Massima
1. Il termine di prescrizione che colpisce le azioni promosse avverso la Comunità per responsabilità extracontrattuale, stabilito all'art. 43 dello Statuto della Corte di giustizia, non può iniziare a decorrere prima che sussistano tutti i presupposti cui è subordinato l'obbligo del risarcimento e, segnatamente trattandosi di casi in cui la responsabilità deriva da un atto normativo prima che si siano prodotti gli effetti dannosi dell'atto; detti presupposti consistono nell'esistenza di un comportamento illegittimo delle istituzioni comunitarie, nell'effettività del danno lamentato e nell'esistenza di un nesso di casualità tra detto comportamento e il danno denunciato.
A tale riguardo, il danno connesso all'impossibilità, per un produttore di latte, di sfruttare un quantitativo di riferimento è subito dal giorno in cui, dopo la scadenza del suo impegno di non commercializzazione sottoscritto ai sensi del regolamento n. 1078/77, il produttore interessato avrebbe potuto riprendere le consegne di latte senza dover versare il prelievo supplementare se un quantitativo di riferimento non gli fosse stato negato in forza del regolamento n. 857/84. Pertanto, in tale giorno si sono realizzati i presupposti di un'azione di risarcimento contro la Comunità. Poiché, d'altra parte, il detto danno non si è prodotto istantaneamente ma si è ripetuto quotidianamente, la prescrizione di cui all'art. 43 dello Statuto della Corte si applica al periodo che precede di oltre cinque anni l'atto interruttivo, senza ledere i diritti sorti durante i periodi successivi.
( v. punti 40-41, 44-45 )
2. Ai sensi dell'art. 43 dello Statuto della Corte di giustizia, il termine di prescrizione è interrotto solo dalla proposizione di un ricorso dinanzi al giudice comunitario o dalla presentazione all'istituzione competente della Comunità di una domanda previa, restando tuttavia inteso che, in quest'ultimo caso, si ha interruzione solo se alla richiesta segue un ricorso nel termine stabilito con riferimento all'art. 230 CE o dall'art. 232 CE.
Qualora un produttore di latte riceva un'offerta di indennizzo nell'ambito del regolamento n. 2330/98, egli deve poter beneficiare della rinuncia ad avvalersi della prescrizione contenuta in una lettera di risposta delle istituzioni ad una domanda di indennizzo loro formulata dal ricorrente e, di conseguenza, ottenere l'interruzione del termine di prescrizione, conformemente all'art. 43 dello Statuto della Corte, alla data della sua domanda di indennizzo, alla condizione che egli presenti il ricorso al più tardi nei due mesi successivi alla scadenza del termine per l'accettazione dell'offerta previsto nel regolamento sopramenzionato.
( v. punti 47, 51-53 )
3. In mancanza di disposizioni esplicite in diritto comunitario, non si può riconoscere, a carico delle autorità amministrative o giurisdizionali della Comunità un obbligo generale di informare i cittadini dei mezzi di ricorso esperibili nonché delle condizioni entro cui possono essere esercitati.
( v. punto 50 )
Parti
Nella causa T-332/99,
Paul Jestädt, residente a Großenlüder (Germania), rappresentato dall'avv. R.J. Seimetz, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dalla sig.ra A.-M. Colaert, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
e
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. M. Niejahr, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuti,
avente ad oggetto la domanda di risarcimento, in applicazione degli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE, del danno asseritamente subito dal ricorrente a causa del divieto di mettere in commercio latte a norma del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), come integrato dal regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 132, pag. 11),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),
composto dal sig. P. Mengozzi, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. R.M. Moura Ramos, giudici,
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Contesto normativo
1 Nel 1977 il Consiglio, al fine di ridurre un'eccedenza di produzione di latte nella Comunità, adottava il regolamento (CEE) 17 maggio 1977, n. 1078, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero (GU L 131, pag. 1). Tale regolamento offriva un premio ai produttori in cambio della sottoscrizione di un impegno di non commercializzazione del latte o di riconversione delle mandrie per un periodo di cinque anni.
2 Nel 1984 il Consiglio, per far fronte ad una situazione persistente di sovrapproduzione, adottava il regolamento (CEE) 31 marzo 1984, n. 856 (GU L 90, pag. 10), che modifica il regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 148, pag. 13). Il nuovo art. 5 quater di quest'ultimo regolamento istituisce un «prelievo supplementare» sui quantitativi di latte consegnati dai produttori in eccesso rispetto ad un «quantitativo di riferimento».
3 Il regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), fissava il quantitativo di riferimento per ciascun produttore, sulla base della produzione consegnata nel corso dell'anno di riferimento scelto dagli Stati membri tra gli anni 1981-1983. La Repubblica federale di Germania ha scelto l'anno 1983 come anno di riferimento.
4 Con le sentenze 28 aprile 1988, causa 120/86, Mulder (Racc. pag. 2321) e causa 170/86, von Deetzen (Racc. pag. 2355) la Corte dichiarava invalido il regolamento n. 857/84, come integrato dal regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 132, pag. 11), per violazione del principio della tutela del legittimo affidamento.
5 In esecuzione di tali sentenze, il Consiglio adottava il regolamento (CEE) 20 marzo 1989, n. 764, che modifica il regolamento n. 857/84 (GU L 84, pag. 2). Il regolamento n. 764/89, in particolare, ha aggiunto l'art. 3 bis al regolamento n. 857/84. In applicazione di tale regolamento di modifica, i produttori che avevano sottoscritto impegni di non commercializzazione o di riconversione hanno ricevuto un quantitativo di riferimento detto «specifico» (chiamato anche «quota»). Tali produttori sono detti «produttori SLOM I».
6 L'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico veniva subordinata a varie condizioni. Alcune di queste condizioni venivano dichiarate invalide dalla Corte con sentenze 11 dicembre 1990, causa C-189/89, Spagl (Racc. pag. I-4539), e causa C-217/89, Pastätter (Racc. pag. I-4585).
7 In conseguenza di tali sentenze il Consiglio adottava il regolamento (CEE) 13 giugno 1991, n. 1639, recante modifica del regolamento (CEE) n. 857/84 (GU L 150, pag. 35), cha ha consentito l'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico ai produttori interessati. Questi ultimi sono denominati «produttori SLOM II».
8 Peraltro l'art. 3 bis del regolamento n. 857/84 sanciva al n. 1, secondo trattino, una regola detta «anticumulo». In forza di quest'ultima, i cessionari di un premio di non commercializzazione potevano giovarsi di un quantitativo di riferimento specifico solo se non avevano ottenuto precedentemente, per un altro terreno non sottoposto a impegno di non commercializzazione o di riconversione, un quantitativo di riferimento in forza dell'art. 2 del regolamento n. 857/84. I produttori privati di un quantitativo di riferimento per il motivo che tale quantitativo era già stato loro attribuito per un altro terreno sono denominati «produttori SLOM III».
9 La regola anticumulo dell'art. 3 bis, n. 1, secondo trattino, del regolamento n. 857/84 è stata parimenti dichiarata invalida con sentenza della Corte 3 dicembre 1992, causa C-264/90, Wehrs (Racc. pag. I-6285) per violazione del principio della tutela del legittimo affidamento.
10 In esecuzione di tale sentenza, il Consiglio adottava il regolamento (CEE) 19 luglio 1993, n. 2055, che attribuisce un quantitativo di riferimento specifico ad alcuni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari (GU L 187, pag. 8). Questo regolamento consentiva l'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico ai produttori che fossero cessionari di premi di non commercializzazione e inoltre fossero stati esclusi dall'agevolazione di cui all'art. 3 bis del regolamento n. 857/84 per aver ricevuto un quantitativo di riferimento per un'altra azienda in forza degli artt. 2 o 6 di questo stesso regolamento.
11 Uno dei produttori che avevano proposto il ricorso che ha dato origine alla dichiarazione di invalidità, con la citata sentenza Mulder, del regolamento n. 857/84, aveva nel frattempo, insieme ad altri produttori, citato in giudizio il Consiglio e la Commissione chiedendo il risarcimento dei danni sofferti per la mancata attribuzione di un quantitativo di riferimento in osservanza di tale regolamento.
12 Con sentenza 19 maggio 1992, cause riunite C-104/89 e C-37/90, Mulder e a./Consiglio e Commissione (Racc. pag. I-3061), la Corte dichiarava la Comunità responsabile per tali danni, invitando le parti a giungere ad un accordo sull'ammontare del risarcimento, con riserva di una decisione successiva della Corte.
13 In conseguenza di tale sentenza, a fronte del numero considerevole dei produttori interessati e della difficoltà di trattare soluzioni individuali, il Consiglio adottava il regolamento (CEE) 22 luglio 1993, n. 2187, che prevede un'offerta d'indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività (GU L 196, pag. 6).
14 Con sentenza 9 dicembre 1997, cause riunite T-195/94 e T-202/94, Quiller e Heusmann/Consiglio e Commissione (Racc. pag. II-2247), il Tribunale dichiarava la Comunità responsabile dei danni causati ai produttori SLOM III per effetto dell'applicazione della regola anticumulo dichiarata invalida nella citata sentenza Wehrs.
15 A seguito della citata sentenza Quiller e Heusmann/Consiglio e Commissione, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) 22 ottobre 1998, n. 2330, che prevede un'offerta di indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività (GU L 291, pag. 4).
Fatti all'origine della controversia
16 Il ricorrente è produttore di latte in Germania. Il 18 settembre 1979 egli prendeva in affitto, oltre alle terre che già lavorava, terreni agricoli facenti parte dell'azienda del sig. Motz a Großenlüder (Germania).
17 Il sig. Motz aveva sottoscritto un impegno di non commercializzazione che è scaduto il 30 giugno 1985. Ai sensi di tale impegno anche il ricorrente rinunciava a produrre foraggio per la produzione di latte sulla superfice presa in affitto dal sig. Motz.
18 Dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 857/84 veniva accordato un quantitativo di riferimento al ricorrente per i terreni che gli appartenevano. Invece, scaduto nel 1985 l'impegno di non commercializzazione relativo ai terreni presi in affitto dal sig. Motz, il ricorrente non poteva ottenere un quantitativo di riferimento per questi ultimi perché non vi aveva prodotto latte nel corso del 1983.
19 Dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 764/89 le competenti autorità tedesche, con decisione 3 ottobre 1989, rifiutavano nuovamente di attribuirgli un quantitativo di riferimento per questi stessi terreni facendo valere la regola anticumulo di cui all'art. 3 bis, n. 1, secondo trattino, del regolamento n. 857/84.
20 Dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 2055/93 ed a seguito della sentenza del Verwaltungsgericht di Kassel pronunciata il 18 giugno 1997, le competenti autorità tedesche, con decisione 20 agosto 1997, concedevano al ricorrente una quota per i terreni presi in affitto.
21 Con lettera 8 ottobre 1997 inviata alla Commissione, il ricorrente chiedeva di essere risarcito dei danni che sosteneva di aver subito tra il 1° luglio 1985, ossia il giorno successivo alla scadenza dell'impegno di non commercializzazione relativo ai terreni di cui trattasi, ed il 1° agosto 1993, data di entrata in vigore del regolamento n. 2055/93.
22 Con lettera 3 novembre 1997 la Commissione rispondeva:
«Sulla questione di un possibile indennizzo dei produttori di latte che hanno ottenuto un quantitativo di riferimento in base al regolamento n. 2055/93, la Commissione ritiene di non essere obbligata a rispondere delle eventuali perdite connesse all'attribuzione di una quota.
Fintantoché la Corte di giustizia non si sarà pronunciata diversamente nei procedimenti pilota Heusmann (...) e Quiller (...), la Commissione non è in grado di proporre un indennizzo dei produttori di latte interessati».
23 Con lettera non datata, giunta alla Commissione il 9 febbraio 1998, il ricorrente riproponeva la sua domanda di indennizzo facendo valere la citata sentenza Quiller e Heusmann/Consiglio e Commissione, nel frattempo pronunciata dal Tribunale.
24 Con lettera 3 marzo 1998 la Commissione rispondeva che stava studiando le modalità pratiche di indennizzo dei produttori considerati dal Tribunale nella detta sentenza. Onde evitare la presentazione di un ricorso dinanzi al Tribunale essa si impegnava, nei confronti del ricorrente, a rinunciare a far valere la prescrizione prevista dall'art. 43 dello Statuto CE della Corte di giustizia, purché il diritto di quest'ultimo all'indennizzo non fosse prescritto alla data del ricevimento della sua lettera. Vi si dichiarava inoltre che tale impegno sarebbe rimasto fermo fino a una data da comunicarsi al ricorrente nell'ambito delle succitate modalità.
25 Con lettera 11 maggio 1999 il Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (Istituto federale per l'agricoltura e l'alimentazione; in prosieguo: il «BLE») trasmetteva al ricorrente, in nome e per conto del Consiglio e della Commissione, un'offerta di indennizzo in applicazione del regolamento n. 2330/98. Tale offerta copriva il pregiudizio che egli aveva subito tra il 9 febbraio ed il 1° agosto 1993. In tale lettera il BLE ricordava esplicitamente il termine per l'accettazione dell'offerta di indennizzo di tre mesi a decorrere dalla data della trasmissione di quest'ultima.
26 Con lettera 9 luglio 1999 il ricorrente chiedeva al BLE di rivedere l'offerta dell'11 maggio 1999, dato che egli non era d'accordo sul periodo di indennizzo considerato.
27 Con lettera 27 luglio 1999 il BLE rispondeva di rifiutare la revisione di tale offerta. Esso ricordava il termine per l'accettazione di quest'ultima e invitava il ricorrente a rivolgersi direttamente alla Commissione.
28 Con lettera 11 agosto 1999 inviata alla Commissione il ricorrente ha reiterato la sua domanda di revisione dell'offerta di indennizzo.
29 Con lettera 22 settembre 1999 la Commissione respingeva tale domanda per il motivo che il ricorrente non aveva accettato tale offerta nel termine impartito e che i suoi eventuali diritti all'indennizzo si erano completamente prescritti.
Procedimento e conclusioni delle parti
30 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 24 novembre 1999 il ricorrente presentava il ricorso in esame.
31 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
condannare i convenuti a versargli la somma di DEM 67 522,36, con gli interessi a contare dal 1° luglio 1985;
condannare i convenuti alle spese.
32 Il Consiglio e la Commissione concludono che il Tribunale voglia:
in via principale, dichiarare il ricorso irricevibile;
in via subordinata, dichiarare il ricorso infondato;
condannare il ricorrente alle spese.
Sulla ricevibilità
33 Ai sensi dell'art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale, quando un ricorso è manifestamente irricevibile, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.
34 Nella specie, il Tribunale si ritiene sufficientemente informato dai documenti versati agli atti per statuire sulla ricevibilità senza proseguire il procedimento.
Argomenti delle parti
35 Il ricorrente fa valere di aver diritto ad essere risarcito dei danni subiti quale produttore SLOM III tra il 1° luglio 1985, ossia il giorno seguente la scadenza dell'impegno di non commercializzazione relativo ai terreni presi in affitto dal sig. Motz, ed il 1° agosto 1993, data di entrata in vigore del regolamento n. 2055/93.
36 Egli fa valere che il termine di prescrizione della sua domanda ha cominciato a decorrere solo dal 20 agosto 1997, data alla quale egli ha ottenuto una quota dalle competenti autorità tedesche. La prescrizione non potrebbe aver cominciato a decorrere prima di tale data perché la Commissione, in applicazione del regolamento n. 2330/98, rifiutava di fare un'offerta di indennizzo ai produttori che non avevano ricevuto, alla data della loro domanda di indennizzo, un quantitativo di riferimento. Il termine di prescrizione perciò potrebbe aver cominciato a decorrere solo dal giorno in cui la Commissione ha riconosciuto l'esistenza del diritto all'indennizzo.
37 Inoltre prima di tale data il ricorrente non avrebbe potuto sottoporre alla Commissione una domanda di indennizzo poiché il suo diritto alla quota non era ancora stato definito e qualsiasi domanda in tal senso non avrebbe avuto alcuna possibilità di accoglimento. Egli fa valere, a tale proposito, una sentenza del Bundesverwaltungsgericht del 9 dicembre 1998 secondo la quale la presentazione tardiva di una domanda che non era stata introdotta perché non aveva alcuna possibilità di accoglimento non è sleale se le prospettive di riuscita sono cambiate.
38 Il ricorrente contesta l'argomento dei convenuti secondo cui la lettera della Commissione 3 novembre 1997 conteneva un esplicito rigetto della domanda di indennizzo che egli aveva presentato nella sua lettera 8 ottobre 1997, cosicché, perché la prescrizione fosse interrotta a tale data, egli avrebbe dovuto presentare un ricorso di annullamento nei termini impartiti. Secondo lo stesso, se la Commissione intendeva respingere tale domanda, essa doveva addurre motivi particolareggiati e, eventualmente, indicare i mezzi di ricorso possibili. Nel caso in esame, sarebbe stato ragionevole desumere dalla brevità e dal tenore della risposta della Commissione che quest'ultima avrebbe incluso il ricorrente tra i beneficiari di un indennizzo se il Tribunale avesse accolto il ricorso nel procedimento conclusosi con la menzionata sentenza Quiller e Heusmann/Consiglio e Commissione.
39 I convenuti fanno valere che la domanda del ricorrente è prescritta.
Giudizio del Tribunale
40 Il termine di prescrizione di cui all'art. 43 dello Statuto della Corte non può iniziare a decorrere prima che sussistano tutti i presupposti cui è subordinato l'obbligo del risarcimento e, segnatamente trattandosi di casi in cui la responsabilità deriva da un atto normativo prima che si siano prodotti gli effetti dannosi dell'atto. Detti presupposti consistono nell'esistenza di un comportamento illegittimo delle istituzioni comunitarie, nell'effettività del danno lamentato e nell'esistenza di un nesso di casualità tra detto comportamento e il danno denunciato (sentenza del Tribunale 16 aprile 1997, causa T-20/94, Hartmann/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-595, punto 107).
41 Secondo una giurisprudenza consolidata il danno connesso all'impossibilità di sfruttare un quantitativo di riferimento è subito dal giorno in cui, dopo la scadenza del suo impegno di non commercializzazione, il produttore interessato avrebbe potuto riprendere le consegne di latte senza dovere versare il prelievo supplementare, se un quantitativo di riferimento non gli fosse stato rifiutato. Pertanto, in tale giorno si sono realizzati i presupposti di un'azione di risarcimento contro la Comunità (sentenze del Tribunale 16 aprile 1997, causa T-554/93, Saint e Murray/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-563, punto 87, e Hartmann/Consiglio e Commissione, citata, punto 130).
42 Di conseguenza, nel caso in esame, il termine di prescrizione ha iniziato a decorrere il 1° luglio 1985, ossia il giorno successivo alla scadenza dell'impegno di non commercializzazione relativo ai terreni che il ricorrente aveva preso in affitto dal sig. Motz.
43 A tale riguardo il ricorrente non può sostenere che il termine di prescrizione non poteva iniziare a decorrere prima che gli fosse attribuita una quota, attribuzione cui la Commissione subordina il riconoscimento del diritto ad indennizzo nell'ambito del regolamento n. 2330/98. Infatti, come il Tribunale ha già dichiarato a proposito del regolamento n. 2187/93, che introduce il sistema di indennizzo forfettario dei produttori SLOM I e II, e sulla falsariga del quale è stato adottato il regolamento n. 2330/98, il Consiglio si è limitato con tale atto a concedere ai produttori che avevano diritto ad un risarcimento una modalità ulteriore d'indennizzo, poiché tali produttori avevano sempre la possibilità di perseguire l'azione per risarcimento danni di cui agli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE (sentenza Saint e Murray/Consiglio e Commissione, citata, punto 40).
44 Ai fini della determinazione del periodo durante il quale sono stati subiti i danni, occorre dare atto che questi ultimi non si sono prodotti istantaneamente. Essi sono maturati nell'arco di un determinato periodo, sinché il ricorrente si è trovato nell'impossibilità di ottenere un quantitativo di riferimento, ossia, nel caso in esame, come il ricorrente stesso dichiara, fino al 1° agosto 1993, data in cui è entrato in vigore il regolamento n. 2055/93. Si tratta di un danno continuato, rinnovatosi quotidianamente (v. sentenza Hartmann/Consiglio e Commissione, citata, punto 132). Il diritto al risarcimento riguarda pertanto periodi successivi, coincidenti con ogni singolo giorno durante il quale veniva vietata la messa in commercio.
45 Di conseguenza la prescrizione di cui all'art. 43 dello Statuto della Corte si applica al periodo anteriore di oltre cinque anni all'atto interruttivo, senza ledere i diritti sorti durante i periodi successivi (citata sentenza Hartmann/Consiglio e Commissione, punto 132).
46 Da quanto precede discende che, per determinare in che misura l'azione per risarcimento sia caduta in prescrizione, occorre stabilire la data in cui è stato interrotto il termine di prescrizione.
47 Ai sensi dell'art. 43 dello Statuto della Corte, il termine di prescrizione è interrotto solo dalla presentazione di un ricorso dinanzi al giudice comunitario o dalla presentazione di una domanda previa all'istituzione competente della Comunità, restando tuttavia inteso che, in quest'ultimo caso, si ha interruzione solo se alla richiesta segue il ricorso nei termini stabiliti dall'art. 230 CE o dall'art. 232 CE, a seconda dei casi (sentenze della Corte 5 aprile 1973, causa 11/72, Giordano/Commissione, Racc. pag. 417, punto 6, e del Tribunale 25 novembre 1998, causa T-222/97, Steffens/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-4175, punti 35 e 42).
48 Il ricorrente non può far valere, ai fini dell'interruzione della prescrizione, la lettera indirizzata alla Commissione in data 8 ottobre 1997 cui la Commissione ha risposto con lettera del 3 novembre successivo, perché la risposta data a quest'ultima non è stata seguita dalla presentazione di un ricorso al Tribunale.
49 A tale riguardo il ricorrente non può invocare il carattere ambiguo di tale risposta della Commissione. Infatti, come risulta dalla citazione di tale risposta al punto 22 qui sopra, la stessa è espressa in termini che fanno chiaramente trasparire il rigetto della domanda del ricorrente, anche se, implicitamente, la Commissione osservava anche che essa avrebbe rivisto la sua posizione nel caso in cui il Tribunale dichiarasse la Comunità responsabile dei danni subiti dai produttori SLOM III nel procedimento concluso con la menzionata sentenza Quiller e Heusmann/Consiglio e Commissione. Inoltre un tale rigetto è stato riconosciuto dal ricorrente stesso nella sua lettera senza data, ricevuta dalla Commissione il 9 febbraio 1998, laddove egli scrive:
«[N]ella vostra lettera [3 novembre 1997] dichiarate di non essere in grado di dare seguito alla mia domanda di indennizzo (...)».
50 Inoltre il ricorrente non può contestare alla Commissione di aver omesso di indicare i possibili mezzi di ricorso per giustificare il mancato avvio di un'azione di responsabilità entro i due mesi successivi al rifiuto di indennizzo contenuto nella lettera 3 novembre 1997 in quanto secondo una giurisprudenza consolidata: «[i]n mancanza di disposizioni esplicite in diritto comunitario, non si può [...] riconoscere, a carico delle autorità amministrative o giurisdizionali della Comunità un obbligo generale di informare i cittadini dei mezzi di ricorso esperibili nonché delle condizioni entro cui possono essere esercitati» (ordinanza della Corte 5 marzo 1999, causa C-153/98 P, Guérin automobiles/Commissione, Racc. pag. I-1441, punto 15).
51 Infine, per quanto riguarda la rinuncia a far valere la prescrizione contenuta nella lettera della Commissione 3 marzo 1998, come il Tribunale ha già dichiarato nel contesto dell'applicazione del regolamento n. 2187/93, tale rinuncia era un atto unilaterale che mirava, al fine di limitare il numero di ricorsi presentati, ad incoraggiare i produttori ad attendere l'attuazione del sistema di indennizzo forfettario previsto dal regolamento n. 2330/98 (sentenza del Tribunale Steffens/Consiglio e Commissione, citata, punto 38).
52 A tal fine il regolamento n. 2330/98 prevedeva che i produttori interessati potevano chiedere che fosse loro inviata un'offerta di indennizzo il cui termine di accettazione era di tre mesi. Tenuto conto del suo obiettivo la rinuncia di cui sopra ha cessato di produrre effetti alla fine del periodo di accettazione dell'offerta d'indennizzo. Nella fattispecie tale termine è scaduto l'11 agosto 1999 senza che il ricorrente abbia accettato l'offerta.
53 Orbene, alla luce di tali fatti, il ricorrente, per poter beneficiare della rinuncia ad avvalersi della prescrizione contenuta nella citata lettera e, di conseguenza, perché il termine di prescrizione fosse interrotto, conformemente all'art. 43 dello Statuto della Corte, alla data della sua domanda di indennizzo 9 febbraio 1998, avrebbe dovuto presentare il ricorso in esame al più tardi nei due mesi successivi alla scadenza del termine per l'accettazione dell'offerta, ossia fino al 17 ottobre 1999, ivi compreso il termine in ragione della distanza.
54 Poiché il ricorrente non vi ha provveduto, ne consegue che solo la presentazione del ricorso, il 24 novembre 1999, ha potuto interrompere la prescrizione. Orbene, poiché il danno del ricorrente ha cessato di prodursi il 1° agosto 1993, data di entrata in vigore del regolamento n. 2055/93, ne consegue che il ricorso è stato presentato tardivamente, allorché l'azione per risarcimento era già prescritta.
55 Risulta da quanto precede che il ricorso dev'essere dichiarato manifestamente irricevibile.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
56 In applicazione dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il ricorrente è rimasto soccombente, va condannato alle spese, conformemente alla domanda del Consiglio e della Commissione.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è dichiarato manifestamente irricevibile.
2) Il ricorrente è condannato alle spese.
Full & Egal Universal Law Academy