Conclusioni dell avvocato generale
1. Con il presente ricorso la Commissione chiede che venga dichiarato che la Repubblica italiana, non avendo messo a disposizione della Commissione l'importo di ITL 29 223 322 226 unitamente agli interessi a partire dal 1° gennaio 1996, è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dalle disposizioni comunitarie relative alle risorse proprie delle Comunità.
2. La controversia riguarda dazi all'importazione in Italia di merci provenienti da paesi terzi destinate alla Repubblica indipendente di San Marino. Prima del dicembre 1992 l'Italia riscuoteva dazi doganali su tali merci a norma di una convenzione conclusa tra i due Stati. E' pacifico che, dal momento che San Marino non è uno Stato membro dell'Unione europea, tali dazi non fanno parte delle risorse proprie della Comunità. Dal 1979 al 1984, tuttavia, risulta che l'Italia abbia erroneamente versato alla Commissione tali dazi come risorse proprie e successivamente abbia cercato di correggere tale versamento in eccesso detraendo dai pagamenti regolarmente dovuti quali risorse proprie un importo che a suo dire rappresentava i dazi riscossi sulle importazioni di beni destinati a San Marino. La Commissione, pur riconoscendo che tali dazi non costituiscono risorse proprie comunitarie, contesta gli importi che l'Italia ritiene imputabili a questo titolo. Essendo falliti i tentativi di raggiungere un accordo su un importo complessivo, la Commissione chiede il pagamento delle somme così detratte o trattenute, unitamente agli interessi.
Contesto normativo
3. L'art. 2, lett. b), della decisione 70/243 dispone che i dazi della Tariffa doganale comune costituiscano risorse proprie da iscriversi nel bilancio delle Comunità. L'art. 6, n. 1, stabilisce che le risorse comunitarie siano riscosse dagli Stati membri e messe a disposizione della Commissione. La decisione 70/243, entrata in vigore il 1° gennaio 1971, è stata abrogata e sostituita, a partire dal 1° gennaio 1986, dalla decisione del Consiglio 85/257 , a sua volta sostituita, con effetto dal 1° gennaio 1988, dalla decisione del Consiglio 88/376 .
4. Il regolamento n. 2891/77 recante applicazione della decisione 70/243 è entrato in vigore a partire dall'esercizio finanziario 1978. L'art. 1 dispone che le risorse proprie delle Comunità sono accertate dagli Stati membri e sono messe a disposizione della Commissione.
5. L'art. 2 recita:
«Ai fini dell'applicazione del presente regolamento un diritto è accertato non appena il credito corrispondente è stato debitamente stabilito dal servizio o dall'organismo competente dello Stato membro.
Quando occorra rettificare un accertamento effettuato in conformità del primo comma, il servizio o l'organismo competente dello Stato membro procede ad un nuovo accertamento».
6. L'art. 3 stabilisce che gli Stati membri adottino tutte le misure utili affinché i documenti giustificativi relativi all'accertamento e alla messa a disposizione delle risorse proprie siano conservati per almeno tre anni civili a decorrere dalla fine dell'anno cui tali documenti si riferiscono.
7. L'art. 9, n. 1, dispone che l'importo delle risorse proprie accertate viene iscritto, da ogni Stato membro, a credito sul conto aperto a tale scopo a nome della Commissione presso il Tesoro dello Stato membro o l'organismo da esso designato.
8. L'art. 18, n. 1, stabilisce che gli Stati membri procedono alle verifiche ed indagini relative all'accertamento ed alla messa a disposizione delle risorse proprie L'art. 18, n. 2, impone agli Stati membri di procedere ai controlli supplementari su motivata richiesta della Commissione e di associare la Commissione, a sua richiesta, ai controlli da essi effettuati.
9. Il regolamento n. 2891/77 è stato abrogato dal regolamento n. 1552/89 con effetto dal 1° gennaio 1989. Gli artt. 1, 2, 3, 9, n. 1, e 18, nn. 1 e 2, del regolamento n. 2891/77 sono sostanzialmente riprodotti nel regolamento n. 1552/89 . Tale regolamento ha aggiunto all'art. 3 un secondo comma, che dispone:
«Qualora la verifica dei documenti giustificativi riguardanti un accertamento, effettuata dall'amministrazione nazionale da sola o in associazione con la Commissione, mostri la necessità di procedere a una rettifica dell'accertamento stesso, detti documenti giustificativi sono conservati oltre il termine di cui al primo comma, per una durata che consenta di procedere alla rettifica e al suo controllo».
10. L'art. 11 del regolamento n. 1552/89 prevede:
«Ogni ritardo nelle iscrizioni sul conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1 dà luogo al pagamento, da parte dello Stato membro in questione, di un interesse il cui tasso è pari al tasso di interesse applicato il giorno della scadenza sul mercato monetario dello Stato membro interessato per i finanziamenti a breve termine, maggiorato di 2 punti. Tale tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo. Il tasso così aumentato è applicabile a tutto il periodo del ritardo».
Fatti
11. Durante il periodo 1° gennaio 1979 - 30 novembre 1992 , la Repubblica di San Marino faceva parte del territorio doganale italiano in conformità della convenzione di amicizia e buon vicinato conclusa tra San Marino e l'Italia il 31 marzo 1939, che è rimasta in vigore dopo l'adesione dell'Italia alla Comunità economica europea in virtù dell'art. 234 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 307 CE). In base a tale convenzione, in particolare al suo art. 52, San Marino aveva affidato all'Italia la riscossione dei dazi all'importazione di merci in Italia destinate al consumo in San Marino. Tali dazi venivano di conseguenza versati al Tesoro italiano e San Marino riceveva in contropartita una compensazione forfettaria annuale da parte dello Stato italiano .
12. Risulta che dal 1979 al 1984 i dazi riscossi dall'Italia sulle importazioni di merci da paesi terzi destinate a San Marino erano stati inclusi nel totale dei dazi doganali gravanti sulle importazioni in Italia da paesi terzi ed erroneamente accreditati alla Commissione quali risorse proprie della Comunità. Nel giugno 1985 l'Italia chiedeva alla Commissione di poter rettificare tale pagamento in eccesso mediante detrazione dell'importo totale in eccesso di ITL 9 410 311 986 dalle successive somme da versare quali risorse proprie della Comunità e di operare in futuro regolari detrazioni prima del pagamento, in modo che l'importo versato a titolo di risorse proprie comunitarie non includesse le somme imputabili a dazi riscossi sulle importazioni da paesi terzi di merci destinate a San Marino. La Commissione rispondeva che tale detrazione avrebbe potuto essere effettuata solo quando ciò fosse stato giustificato dai risultati dei controlli effettuati ai sensi del regolamento n. 2891/77.
13. Tra il 1985 e il 1996 ha avuto luogo un lungo scambio di corrispondenza, scandito da periodiche riunioni tra la Commissione e le autorità italiane in merito alla legittimità di siffatta detrazione e ai provvedimenti da adottare per assicurare che i dazi sulle importazioni di merci da paesi terzi destinate a San Marino venissero contabilizzati separatamente da quelli su altre importazioni analoghe di beni in Italia. Gli essenziali sviluppi nel corso di tale periodo possono essere sintetizzati come segue.
14. Con lettera 11 giugno 1987 la Commissione accettava il principio della detrazione, sia per il futuro sia come strumento per correggere parte dei pagamenti in eccesso già effettuati. La lettera così concludeva:
«Tutti gli importi - passati e futuri - sono accettati esclusivamente con riserva dei controlli congiunti che la Commissione effettua in virtù del regolamento n. 2891/77 (attualmente regolamento n. 1552/89).
Più in generale, la Commissione si aspetta che le autorità italiane intervengano con tutti i mezzi del caso per evitare che le importazioni a destinazione di San Marino siano oggetto di una reimportazione successiva in Italia. La Commissione ritiene che l'accertamento di movimenti di ampiezza ingiustificata nelle importazioni da paesi terzi a destinazione di San Marino potrebbe comportare una rimessa in questione del presente accordo.
A partire dal ricevimento dell'accordo delle autorità italiane su quanto precede, queste potranno procedere alle detrazioni di cui trattasi».
15. Secondo la Commissione, nell'ottobre 1988 le autorità italiane hanno proceduto al recupero delle somme pagate in eccesso per il periodo 1982-1984 (ITL 5 269 620 911), sebbene l'accordo richiesto ai sensi della lettera della Commissione del giugno 1987 non sia stato dato sino al 3 marzo 1990, quando hanno accettato la proposta di misure di ispezione congiunte.
16. Nel maggio 1991 la Commissione trasmetteva alle autorità italiane una relazione sulle misure di ispezione relative ai controlli italiani delle risorse proprie che essa aveva effettuato in collaborazione con le autorità italiane nell'aprile 1990 e nel gennaio-febbraio 1991 ai sensi dell'art. 18, n. 2, del regolamento n. 1552/89 . Tale relazione comprendeva anche visite d'ispezione alla Direzione generale del Ministero delle Finanze italiano responsabile per le dogane e le imposte indirette e agli uffici delle dogane di Rimini e Trieste.
17. La relazione giungeva alla conclusione che non erano state soddisfatte le condizioni enunciate nella lettera 11 giugno 1987, poiché, a causa della mancanza di sorveglianza alle frontiere fra l'Italia e San Marino e dell'inadeguatezza dei controlli, non si potevano escludere significativi flussi commerciali fra paesi terzi e la Comunità via San Marino e che, di conseguenza, per evitare qualsiasi perdita di risorse proprie, l'Italia doveva procedere ad una revisione totale degli importi richiesti in deduzione in relazione al periodo 1979-1989 e a migliorare il proprio sistema di controllo prima che potessero essere autorizzate ulteriori detrazioni.
18. La Commissione afferma che, nonostante tale lettera, nell'ottobre 1991 le autorità italiane operavano detrazioni dall'importo dovuto a titolo di risorse proprie comunitarie per ITL 4 140 691 075, corrispondenti a dazi asseritamente versati in eccesso alla Commissione per gli anni 1979-1981, e successivamente riducevano l'importo pagato a titolo di risorse proprie per il periodo 1990-1992 di ITL 19 813 010 240. Incluse le detrazioni già effettuate nel 1988 per il periodo 1982-1984, l'importo totale detratto era pari a ITL 29 223 322 226 .
19. Nel gennaio 1992 le autorità italiane si opponevano alle conclusioni della relazione della Commissione sui loro controlli, sostenendo che a loro avviso la regolamentazione relativa agli scambi commerciali tra l'Italia e San Marino e i controlli applicati offrivano garanzie adeguate e che spettava alla Commissione dimostrare il contrario.
20. Nel giugno 1992 la Commissione replicava ribadendo quanto espresso nella sua precedente relazione e sostenendo che spettava all'Italia fornire documenti doganali che giustificassero gli importi detratti.
21. La Commissione scriveva nuovamente nel febbraio 1994, facendo osservare, da un lato, che nel periodo 1986-1992 gli importi imputati dall'Italia alle importazioni destinate a San Marino erano quasi triplicati ed erano sproporzionatamente elevati rispetto al consumo interno di San Marino e, dall'altro, che nel periodo 1979-1992 tali importi non erano stati calcolati con riferimento ad indicatori economici verificabili. Al fine di risolvere la questione la Commissione, in detta lettera, proponeva alle autorità italiane un metodo di calcolo degli importi da detrarre per il periodo in questione, basato essenzialmente sul numero di abitanti dei due Stati interessati e su un coefficiente correttore che tenesse conto dei loro rispettivi livelli di ricchezza. Da tale metodo risultava una detrazione per il periodo considerato pari a ITL 10 183 694 361. Di conseguenza la Commissione invitava le autorità italiane a trasferirle entro il 1° maggio 1994 la somma di ITL 19 039 627 865, corrispondente alla differenza tra l'importo già detratto dall'Italia e l'importo considerato dalla Commissione come esatta detrazione.
22. L'Italia replicava nell'aprile 1994 respingendo la nozione di un metodo statistico di calcolo dell'importo da detrarre. A parte riserve sul piano generale riguardo alla validità di un metodo statistico, le autorità italiane contestavano: i) il mancato computo, da parte della Commissione, del traffico turistico nel quantificare il numero di abitanti dei due Stati e ii) gli indicatori macro-economici utilizzati dalla Commissione per stabilire la ricchezza. Le autorità italiane concludevano che la Commissione doveva accettare le cifre che esse avevano certificato come corrette.
23. La Commissione rispondeva nel giugno 1994, ribadendo che la sua relazione relativa agli anni 1990/1991 concludeva nel senso che le procedure doganali italiane non potevano essere considerate affidabili per tutelare gli interessi finanziari della Comunità. Dal momento che sarebbe molto difficile, se non impossibile, ricostruire l'importo corretto sulla base delle dichiarazioni in dogana, la Commissione aveva proposto un metodo alternativo ed equo. Essa si dichiarava tuttavia disposta ad accettare di rivedere il coefficiente per tenere conto del traffico turistico e invitava le autorità italiane a formulare, entro il 15 agosto 1994, una proposta al riguardo, basata su dati verificabili.
24. Nella sua replica in data 8 agosto 1994 la Repubblica italiana respingeva l'invito, ribadendo le proprie obiezioni al metodo della Commissione già esposte nella lettera precedente e sottolineando ancora una volta che l'unico metodo legittimo per calcolare le detrazioni esatte era quello basato sui pertinenti documenti doganali italiani.
25. Nell'ottobre 1994 la Commissione, di conseguenza, invitava le autorità italiane a giustificare gli importi dichiarati facendo riferimento a tale documentazione, sottolineando che si doveva dimostrare che la destinazione finale delle merci in questione era stata San Marino e che tali merci erano effettivamente giunte a San Marino ed erano state definitivamente integrate nell'economia di detto Stato. La Commissione aggiungeva che, se non avesse ricevuto entro il 1° dicembre 1994 un estratto degli importi richiesti, con riferimento ai documenti doganali (numero del documento, data di accettazione, posizione doganale, valuta ed importo) e al nominativo dell'ufficio doganale in cui erano state espletate le formalità doganali, non sarebbe stata in grado di accettare alcuna detrazione proposta o già effettuata.
26. Il 2 dicembre 1994 le autorità italiane replicavano che non era possibile fornire i documenti pertinenti entro il breve termine fissato dalla Commissione. Se la Commissione insisteva nel voler ricevere i documenti, doveva concedere un periodo indeterminato; in ogni caso, la Commissione doveva accettare le cifre fornite dall'Italia, soggette al massimo a qualche controllo a campione effettuato in uffici da concordare con la Commissione.
27. Con lettera 28 luglio 1995, rettificata con lettera 8 novembre 1995, la Commissione indicava di non poter accettare le argomentazioni dell'Italia. Per le ragioni esposte nella corrispondenza precedente non era, di conseguenza, in grado di accettare che le detrazioni proposte o già effettuate fossero legittime e reiterava la propria richiesta di pagamento di ITL 29 223 322 226, segnalando che, se tale importo non fosse stato pagato entro tre mesi, avrebbero cominciato a decorrere gli interessi ai sensi dell'art. 11 del regolamento n. 1552/89.
28. Con lettere nell'ottobre e nel dicembre 1995 l'Italia rispondeva che non poteva aderire alla richiesta della Commissione, in quanto tale richiesta era ingiustificata sia in relazione al capitale sia agli interessi.
29. Di conseguenza, la Commissione avviava il procedimento precontenzioso previsto dall'art. 226 CE, in cui entrambe le parti ribadivano sostanzialmente le posizioni assunte nella precedente corrispondenza. Non essendo soddisfatta della posizione dell'Italia, la Commissione ha proposto il presente ricorso dinanzi alla Corte.
Questioni sottoposte alla Corte
30. Come è stato indicato, è pacifico che i dazi doganali riscossi dall'Italia a norma della convenzione del 1939 sulle merci provenienti da paesi terzi destinate a San Marino non costituiscono risorse proprie della Comunità. Mi riferirò a tali dazi come ai «dazi di San Marino». Ne consegue che i dazi di San Marino non sono pagabili alla Commissione e che qualsiasi dazio di San Marino che è stato versato a quest'ultima è stato pagato erroneamente. Dagli argomenti delle parti risulta chiaramente che la Commissione accetta detta analisi.
31. La questione principale per la Commissione è che non è ammissibile - in particolare perché incompatibile con il ruolo della Commissione di amministratore del bilancio comunitario - né che l'Italia recuperi i pagamenti erronei effettuati in passato detraendo un importo equivalente dai dazi riconosciuti in quanto dovuti alla Commissione a titolo di risorse proprie, né che, nel mettere a disposizione della Commissione le risorse proprie, essa trattenga importi che asseritamente rappresentano i dazi di San Marino senza fornire in entrambi i casi prove affidabili che gli importi di cui trattasi sono effettivamente dazi di San Marino.
32. Più in particolare, la Commissione ritiene che l'Italia non abbia presentato prove affidabili che le merci su cui si asserisce gravassero i dazi di San Marino abbiano effettivamente raggiunto San Marino e siano ivi rimaste. La relazione redatta dai suoi agenti nel 1990 e nel 1991 sollevava seri dubbi. La relazione rilevava che, stante la mancanza di controlli ai confini tra l'Italia e San Marino, le procedure italiane d verifica dei documenti non davano garanzie sufficienti che le merci importate in Italia da paesi terzi e destinate a San Marino giungessero effettivamente in tale Stato, né che sulle merci riesportate da San Marino verso la Comunità fossero stati correttamente percepiti dazi doganali comunitari. In particolare, la relazione individuava i seguenti fattori che inducevano la Commissione a mettere in dubbio la legalità delle detrazioni.
33. La relazione constatava che gli uffici doganali usavano lo stesso codice per le merci destinate a San Marino e per tutte le merci la cui destinazione era ignota nel momento in cui venivano completate le formalità per l'immissione in libera circolazione e in tutti i casi in cui la dichiarazione in dogana indicava varie destinazioni, il che significava che il volume delle merci che si dichiaravano importate a San Marino era maggiore del volume effettivamente importato. A titolo di esempio, l'ispezione dell'ufficio doganale di Trieste rivelava per l'esercizio finanziario 1989 una differenza di ITL 452,2 milioni tra la detrazione chiesta dall'Italia sulla base del codice utilizzato (ITL 487,6 milioni) e i dazi realmente pagati secondo un controllo dei documenti doganali relativi alle merci che si dichiarava fossero destinate a San Marino (ITL 35,4 milioni).
34. Nella relazione si constatava anche che esistevano significativi ritardi tra la data in cui i veicoli che trasportavano merci destinate a San Marino uscivano dallo spazio doganale italiano e la data in cui tali merci venivano prese in carico da parte delle competenti autorità fiscali di San Marino, e si chiedeva che venisse fissato un termine temporale molto più breve tenendo conto della lunghezza del viaggio di un determinato veicolo.
35. Per quanto riguarda lo statuto doganale delle merci in uscita da San Marino, la relazione metteva in luce carenze nella procedura per l'identificazione di tali merci e per la conseguente applicazione alle stesse della tariffa doganale comune.
36. La relazione evidenziava anche che risultava non vi fosse un sistema di contabilità dei dazi all'importazione inizialmente riscossi sulle merci destinate a San Marino, le quali, successivamente, non giungevano in tale Stato o, dopo esservi giunte, venivano riesportate nella Comunità.
37. A titolo di esempio di un'operazione che lascia presupporre l'esistenza di un certo commercio tra paesi terzi e la Comunità via San Marino, la relazione cita il caso di una società con sede in San Marino che con un'unica operazione ha importato dagli Stati Uniti 700 000 kg di alimenti per cani e gatti. Considerato il numero di abitanti (circa 22 500), la Commissione lascia intendere che tale operazione è particolarmente anomala dal punto di vista dell'effettiva integrazione delle merci.
38. Infine, la relazione registrava un forte aumento tra i periodi 1979-1985, da un lato, e 1986-1989, dall'altro, delle importazioni apparentemente destinate a San Marino, al quale corrispondeva un forte aumento degli importi che l'Italia chiedeva in detrazione dalle somme dovute a titolo di risorse proprie.
39. L'Italia in sostanza fa valere che il diritto comunitario attribuisce agli Stati membri il diritto di accertare le risorse proprie che, una volta accertate, devono essere messe a disposizione della Commissione. Essendo pacifico che i dazi di San Marino non costituiscono risorse proprie, spetta alla Commissione, quale ricorrente, provare che gli importi in questione di fatto non erano relativi ad importazioni di merci destinate a San Marino. Finché resterà non provato che le entrate in questione costituiscono risorse proprie, non ha senso parlare di detrazioni.
40. L'Italia si richiama in diversi punti delle sue argomentazioni sia all'accordo interinale di commercio e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino , sia alla decisione n. 1/93 del Comitato di cooperazione CEE-San Marino . L'Italia invoca l'accordo interinale e la decisione n. 1/93 soprattutto nel tentativo di respingere le critiche formulate dalla Commissione sulla procedura doganale applicabile durante il periodo in questione nel presente caso, ossia dal 1979 al 1992, prima dell'entrata in vigore dell'accordo interinale. L'argomento dell'Italia consiste in sostanza nel fatto che, poiché le procedure ai sensi dell'accordo interinale sono analoghe a quelle anteriori a tale accordo, alla Commissione non è consentito criticare tali procedure.
Analisi
41. Non ritengo che l'attuale metodo di trattare i dazi di San Marino a norma dell'accordo interinale e della decisione n. 1/93 sia rilevante ai fini della questione che occupa la Corte nel caso in esame, vale a dire se la Commissione possa ottenere esito favorevole nel suo ricorso per il pagamento, da parte dell'Italia, di importi che assertivamente rappresentano dazi di San Marino detratti o trattenuti dalle somme dovute alla Commissione a titolo di risorse proprie. Come ha sottolineato la Commissione, l'accordo interinale e la decisione n. 1/93 hanno significativamente modificato il modo in cui sono riscossi i dazi di San Marino e le relative procedure di controllo e di contabilizzazione di tali dazi.
42. Non considero utile nemmeno analizzare il presente caso in termini di onere della prova. La stessa questione avrebbe potuto porsi alla Corte se l'Italia, invece di effettuare le detrazioni che hanno condotto al presente procedimento, avesse chiesto invano la restituzione alla Commissione e successivamente presentato ricorso contro quest'ultima. In ogni caso, poiché il sistema secondo cui i dazi doganali sono messi a disposizione della Commissione a titolo di risorse proprie è basato sull'amministrazione delle dogane a livello degli Stati membri, il buon senso suggerisce che la Commissione non è in grado di addurre come mezzo di prova documenti doganali elaborati negli uffici doganali nazionali .
43. La legislazione comunitaria sulle risorse proprie impone agli Stati membri di accertare le risorse proprie della Comunità determinando o calcolando debitamente l'importo corrispondente . E' chiaro che l'Italia non ha adempiuto correttamente tale obbligo per gli anni 1979-1984, quando gli importi pagati alla Commissione a titolo di risorse proprie erroneamente includevano i dazi di San Marino. Inoltre, quando risulta necessario rettificare un accertamento registrato, il servizio o l'organismo competente dello Stato membro interessato deve procedere ad un nuovo accertamento .
44. Tale legislazione impone altresì agli Stati membri di adottare le misure utili affinché i documenti giustificativi relativi all'accertamento e alla messa a disposizione delle risorse proprie siano conservati per almeno tre anni civili a decorrere dalla fine dell'anno cui si riferiscono . Inoltre, con effetto dal 1° gennaio 1989, qualora una verifica effettuata dall'amministrazione nazionale in associazione con la Commissione mostri la necessità di rettificare un risultato dell'accertamento, detti documenti devono essere conservati oltre tale termine . Dal momento che la relazione inviata all'Italia nel maggio 1991 mostrava tale necessità , l'Italia era tenuta a tale obbligo esteso agli anni 1990-1992. Implicito nell'obbligo di conservare documenti giustificativi vi è quello di essere in grado di produrli su richiesta nelle circostanze previste dalla legislazione. L'Italia non ha adempiuto tale obbligo.
45. Di conseguenza l'Italia è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della legislazione in materia di risorse proprie della Comunità, e la Commissione avrebbe avuto successo se avesse proposto ricorso per ottenere una dichiarazione al riguardo. Tuttavia, nel caso di specie, la Commissione chiede che venga dichiarato che l'Italia è venuta meno ai suoi obblighi in forza della legislazione comunitaria in materia di risorse proprie non avendo messo a disposizione della Commissione determinate somme, che la Corte non è chiaramente in grado di verificare. La Commissione ha inoltre ammesso che tali somme rappresentano almeno in parte importi che non costituiscono risorse proprie della Comunità . In tali circostanze sarebbe sproporzionato che la Corte concedesse il tipo di ordine richiesto.
46. Il ricorso della Commissione, così come è formulato, deve quindi essere respinto. Tuttavia, è evidente che la questione non può concludersi così. L'art. 10 CE impone sia alle istituzioni comunitarie sia agli Stati membri obblighi reciproci di leale cooperazione. A mio avviso l'effetto di tale disposizione è che nelle circostanze del presente caso entrambe le parti devono continuare a cercare una soluzione. Se i metodi che erano stati utilizzati prima del presente procedimento (giustificazioni documentali degli importi richiesti dall'Italia, accordo su un metodo statistico che avrebbe consentito di raggiungere una soluzione di compromesso) continuano a rimanere inaccettabili per l'una o l'altra parte, si deve trovare una diversa soluzione. Sarebbe utile, ad esempio, che le parti si accordassero per incaricare un perito indipendente e accettarne il risultato. Per la Commissione sarà sempre possibile adire nuovamente la Corte, ma come ripeto non si può chiedere alla Corte di determinare la somma dovuta.
Sulle spese
47. Mentre il ricorso della Commissione deve essere respinto per le ragioni sopra esposte, chiaramente è appropriato che ciascuna parte sopporti le proprie spese.
Conclusione
48. Di conseguenza, a mio avviso la Corte dovrebbe:
1) respingere il ricorso;
2) ordinare alle parti di sopportare ciascuna le proprie spese.
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