Conclusioni dell avvocato generale
1 Il presente ricorso è stato proposto da una società di diritto tedesco, la società Interporc Im- und Export GmbH (1), avverso la sentenza 7 dicembre 1999 del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione ampliata) (2), che ha pronunciato l'annullamento parziale della decisione della Commissione 23 aprile 1998 (3), che nega alla ricorrente il diritto di accesso a taluni documenti.
La ricorrente chiede alla Corte, in via principale, di annullare la sentenza del Tribunale in quanto ha dichiarato che la Commissione aveva a ragione applicato la norma secondo la quale essa è tenuta a non divulgare i documenti che possiede ma emessi dagli Stati membri o dalle autorità di paesi terzi (nella fattispecie, si tratta delle autorità argentine), quand'anche l'applicazione di tale norma dovesse ledere un diritto fondamentale comunitario di accesso ai documenti.
2 Tale causa si inserisce in un contesto normativo specifico i cui principali elementi sono i seguenti.
I - Contesto normativo
3 La decisione della Commissione 8 febbraio 1994, 94/90/CECA, CE, Euratom (4), e il suo allegato relativo al codice di condotta riguardante l'accesso del pubblico ai documenti della Commissione e del Consiglio (5) sono oggetto principale della presente causa.
4 Il codice di condotta enuncia un «principio generale» (6) di accesso ai documenti corredato da un regime normativo di cui occorre presentare i punti più rilevanti.
Il principio generale di accesso ai documenti, ai sensi del codice di condotta
5 Il principio generale è definito come segue:
«Il pubblico avrà il più ampio accesso possibile ai documenti di cui dispongono (7) la Commissione (...)» (8).
I limiti al principio generale di accesso ai documenti, ai sensi del codice di condotta
6 Il codice di condotta prevede l'ipotesi in cui la domanda di accesso verta su un documento di cui la Commissione non è l'autore. A tal proposito, il quinto comma del codice di condotta enuncia la regola dell'autore:
«Qualora l'autore del documento in possesso di un'istituzione sia una persona fisica o giuridica, uno Stato membro, un'altra istituzione od organo comunitario o qualsiasi altro organismo nazionale o internazionale, la richiesta dovrà essere indirizzata direttamente all'autore del documento».
7 Quanto al regime delle eccezioni vero e proprio, esso è formulato nella maniera seguente:
«Le istituzioni negano l'accesso a qualsiasi documento la cui divulgazione possa pregiudicare :
- la protezione dell'interesse pubblico (sicurezza pubblica, relazioni internazionali, stabilità monetaria, procedimenti giudiziari, controlli e indagini);
- la protezione dei singoli e della vita privata;
- la protezione del segreto commerciale e industriale;
- la protezione degli interessi finanziari della Comunità;
- la protezione della riservatezza chiesta dalla persona fisica o giuridica che ha fornito l'informazione o richiesta dalla legislazione dello Stato membro che ha fornito l'informazione.
Le istituzioni possono inoltre negare l'accesso per assicurare la tutela dell'interesse dell'istituzione relativo alla segretezza delle sue deliberazioni» (9).
8 Per garantire l'attuazione di tale codice di condotta, l'art. 2, n. 2, della decisione 94/90 dispone quanto segue:
«Il direttore generale o capo servizio o direttore designato a tal fine presso il Segretariato generale, o il funzionario da questi delegato, comunica per iscritto al richiedente, entro un mese, se la domanda è accolta o respinta. In quest'ultimo caso, il richiedente è informato che dispone di un mese per ripresentare domanda al segretario generale della Commissione con preghiera di riesaminare la decisione presa. In mancanza di domanda di riesame, si presume che il richiedente abbia rinunciato alla domanda iniziale».
9 In seguito, la Commissione ha anche adottato la comunicazione 94/C 67/03 sul miglioramento dell'accesso ai documenti, precisando i criteri di attuazione della decisione 94/90 (10). Emerge da tale comunicazione che «chiunque (...) può chiedere l'accesso a qualsiasi documento della Commissione non pubblicato, compresi i documenti introduttivi ed altro materiale esplicativo» (11). Quanto alle eccezioni previste dal codice di condotta, la comunicazione del 1994 stabilisce che «la Commissione può rifiutare l'accesso a un documento qualora ritenga che la sua divulgazione possa pregiudicare interessi pubblici o privati, o il buon funzionamento dell'istituzione» (12). Su tale punto, la detta comunicazione precisa che «l'applicazione delle deroghe non è automatica, e per ogni richiesta d'accesso a un documento verranno valutati i pro e i contro» (13).
II - Fatti e procedimento
10 Le importazioni di carne bovina in provenienza da paesi terzi nella Comunità europea sono soggette, in linea di principio, a dazi doganali e a dazi all'importazione supplementari. Ai sensi dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), quantitativi di carne bovina di qualità superiore («Hilton Beef»), in provenienza dalla Repubblica argentina, possono essere importati nella Comunità in franchigia di dazi all'importazione supplementari. In tal caso, devono essere versati solo i dazi della tariffa doganale comune applicabile. Il diritto di usufruire di tale franchigia dipende dalla presentazione di certificati di autenticità rilasciati dalle autorità argentine.
Venuta a conoscenza della scoperta della falsificazione di taluni di questi certificati di autenticità, la Commissione ha avviato, in collaborazione con le autorità doganali degli Stati membri, indagini dalle quali è risultato che imprese nazionali, tra le quali si trova la Interporc, avevano fatto ricorso a certificati falsificati.
11 La Interporc, contestando la fondatezza di tali accuse, la Interporc ha affermato che essa aveva presentato certificati in buona fede e che talune lacune nel controllo erano imputabili alle competenti autorità argentine e alla Commissione.
12 Con decisione 26 gennaio 1996, la Commissione ha comunicato alla Repubblica federale di Germania di ritenere che lo sgravio dai dazi all'importazione chiesto dalla ricorrente non fosse giustificato.
13 Allo scopo di provare la propria buona fede, la Interporc ha chiesto ai diversi servizi competenti della Commissione, con lettera 23 febbraio 1996, di avere accesso a taluni documenti relativi al controllo delle importazioni delle carni bovine e alle indagini che avevano portato alle decisioni delle autorità tedesche di procedere a recuperi a posteriori dei dazi all'importazione.
14 La Commissione ha allora opposto alla ricorrente un duplice diniego.
In primo luogo, con lettera 22 marzo 1996, il direttore generale della direzione generale VI (14) della Commissione ha respinto, fra l'altro, la domanda di accesso alla corrispondenza scambiata con le autorità argentine. Tale rigetto era fondato, da un lato, sull'eccezione relativa alla protezione dell'interesse pubblico e, dall'altro, sul motivo che la ricorrente doveva inoltrare la domanda direttamente agli autori di questi documenti.
In secondo luogo, con lettera 25 marzo 1996, il direttore generale della DG XXI ha ritenuto, in particolare, che la domanda di accesso ai documenti provenienti dagli Stati membri dovesse essere rivolta direttamente ai rispettivi autori di questi documenti.
15 Dinanzi a tale opposizione, con lettera 27 marzo 1996 la ricorrente ha presentato una domanda di riesame ai sensi del codice di condotta presso il Segretariato generale della Commissione. In tale lettera, essa ha contestato la fondatezza dei motivi fatti valere dai direttori generali delle DG VI e XXI per negare l'accesso ai documenti. Con lettera 29 maggio 1996, il segretario generale della Commissione ha respinto la domanda di riesame.
16 La Interporc inoltre ha avviato uno dopo l'altro due procedimenti dinanzi al Tribunale di primo grado.
Anzi tutto, la ricorrente, agendo congiuntamente con altre due imprese tedesche, il 12 aprile 1996 ha presentato un ricorso diretto all'annullamento della decisione 26 gennaio 1996. Il Tribunale ha annullato la suddetta decisione (15).
Successivamente, con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 9 agosto 1996, la ricorrente ha presentato un secondo ricorso avente questa volta ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 29 maggio 1996 recante conferma del suo diniego di concedere alla ricorrente l'accesso a taluni dei suoi documenti. Con sentenza 6 febbraio 1998 (16), il Tribunale di primo grado ha affermato che la decisione 29 maggio 1996 era insufficientemente motivata e l'ha annullata.
17 In esecuzione della sentenza Interporc I, la Commissione ha comunicato alla ricorrente una nuova decisione datata 23 aprile 1998 contenente una conclusione identica a quella della decisione annullata 29 maggio 1996, ma con una motivazione diversa.
18 La decisione 23 aprile 1998 è all'origine di un nuovo procedimento. La ricorrente ne contesta il merito. Per quanto qui rileva, tale decisione dispone, in particolare, quanto segue:
«I documenti da Voi richiesti possono essere classificati nelle categorie seguenti:
1. I documenti emessi dagli Stati membri e dalle autorità argentine
- Le dichiarazioni degli Stati membri relative ai quantitativi di carne bovina "Hilton" importati dall'Argentina fra il 1985 e il 1992;
- le dichiarazioni delle autorità argentine sui quantitativi di carne bovina "Hilton" esportati nella Comunità nel corso dello stesso periodo;
- i documenti delle autorità argentine relativi alla designazione degli organismi responsabili dell'emissione dei certificati di autenticità;
- i documenti delle autorità argentine relativi alla stipulazione di un accordo sull'apertura del contingente "Hilton";
- le prese di posizione degli Stati membri nei casi simili. 2. I documenti emessi dalla Commissione
- le rilevazioni interne effettuate dalla DG VI sulla base delle dichiarazioni degli Stati membri e dei paesi terzi;
- i documenti della Commissione relativi agli organismi responsabili dell'emissione dei certificati di autenticità;
- i documenti relativi alla convenzione stipulata sull'apertura del contingente "Hilton"; i pareri della DG VI, i pareri interservizi, le comunicazioni rivolte alle autorità argentine;
- i documenti relativi alla convenzione stipulata tra la Comunità e l'Argentina relativa a una riduzione del contingente in seguito alla scoperta delle falsificazioni; i pareri interni della DG VI, i pareri interservizi (DG I, DG XXI), le note dei gabinetti dei commissari responsabili, le note rivolte a tali gabinetti, le comunicazioni rivolte alla delegazione della Commissione in Argentina, la corrispondenza indirizzata all'ambasciatore d'Argentina presso l'Unione europea;
- la relazione della Commissione sui controlli del contingente "Hilton";
- il parere della DG VI e della DG XXI per quanto riguarda decisioni adottate in altri casi simili;
- i verbali delle riunioni del gruppo di esperti degli Stati membri che si sono svolte il 2 ottobre e il 4 dicembre 1995.
Per quanto riguarda i documenti emessi dagli Stati membri e dalle autorità argentine, Vi consiglio di chiederne immediatamente una copia a tali Stati membri nonché alle autorità di cui trattasi. E' vero che il codice di condotta dispone che "il pubblico avrà il più ampio accesso possibile ai documenti di cui dispongono la Commissione e il Consiglio"; cionondimeno il quinto comma prevede che: "qualora l'autore del documento in possesso di un'istituzione sia una persona fisica o giuridica, uno Stato membro, un'altra istituzione o organo comunitario o qualsiasi altro organismo nazionale o internazionale, la richiesta dovrà essere indirizzata direttamente all'autore del documento". Alla Commissione non si può quindi in alcun caso addebitare un abuso di diritto; essa non fa altro che applicare una disposizione della propria decisione 8 febbraio 1994 che disciplina l'attuazione del codice di condotta» (17).
19 Il 9 giugno 1998, è stata sottoposta al Tribunale una domanda di annullamento di tale decisione. Esso ha pronunciato la sentenza impugnata, oggetto del presente ricorso.
20 Nella sua argomentazione dinanzi al Tribunale, la ricorrente ha distinto tra, da un lato, i documenti redatti dalla Commissione e, dall'altro, i documenti redatti dagli Stati membri o dalle autorità argentine.
21 Per quanto riguarda i documenti emessi dalla Commissione, la ricorrente ha dedotto tre motivi, relativi, in primo luogo, alla violazione del codice di condotta e della decisione 94/90, in secondo luogo, dell'art. 176 del Trattato CE (divenuto art. 233 CE) in relazione alla sentenza Interporc I e, in terzo luogo, dell'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE).
22 Il Tribunale ha annullato la decisione che ha negato l'accesso sulla base del primo motivo, senza esaminare gli altri due motivi. Infatti, esso ha ritenuto che la Commissione avesse fatto un'erronea applicazione dell'eccezione relativa alla protezione dell'interesse pubblico.
23 Il ricorso proposto alla Corte non verte quindi sul diniego di accesso ai documenti emessi dalla Commissione, con riferimento al quale il Tribunale ha accolto la domanda della ricorrente. La Interporc contesta dinanzi alla Corte solo l'iter logico seguito dal Tribunale in merito al diniego della Commissione di consentirle l'accesso ai documenti emessi dagli Stati membri o dalle autorità argentine. E' su tale parte della sentenza del Tribunale che si concentra il presente ricorso.
24 Ricordiamo, prima di esaminare il ricorso, i termini della sentenza impugnata.
III - La sentenza impugnata
25 Il Tribunale così descrive i motivi dedotti dinanzi ad esso da parte della Interporc:
«La ricorrente deduce tre motivi relativi, in primo luogo, all'illegittimità della decisione impugnata in quanto si basa sulla regola dell'autore, in secondo luogo, al travisamento della decisione 94/90 del codice di condotta, in terzo luogo, alla violazione dell'art. 190 del Trattato» (18).
26 Dopo aver esaminato uno dopo l'altro questi tre motivi, il Tribunale ha dichiarato che non occorreva annullare la decisione impugnata per quanto riguarda i documenti emessi dagli Stati membri o dalle autorità argentine enunciando quanto segue:
«Sul motivo relativo all'illegittimità della decisione impugnata in quanto si basa sulla regola dell'autore
(...)
54 In via preliminare occorre ricordare lo svolgimento del procedimento amministrativo. Con lettera 23 febbraio 1996, la ricorrente ha chiesto di poter accedere a taluni documenti relativi al controllo dell'importazione di carne "Hilton Beef", fra i quali figurano i documenti in questione. Con lettere 22 e 25 marzo 1996, i direttori generali delle DG VI e XXI hanno respinto le domande di accesso deducendo l'eccezione relativa alla protezione dell'interesse pubblico (relazioni internazionali), la regola dell'autore, l'eccezione relativa alla protezione dell'interesse pubblico (attività d'ispezione e di inchiesta) e quella relativa alla protezione dell'individuo e della sua vita privata. Con lettera 27 marzo 1996, rivolta al segretario generale della Commissione, il difensore della ricorrente ha contestato tale diniego ed ha presentato una domanda di conferma. Con lettera 29 maggio 1996, il segretario generale ha respinto la domanda di conferma deducendo l'eccezione relativa alla protezione dell'interesse pubblico (procedimenti giudiziari). Nella sentenza Interporc I, il Tribunale ha accertato che la decisione 29 maggio 1996 era insufficientemente motivata e l'ha annullata. In esecuzione della sentenza Interporc I, il segretario generale ha di nuovo respinto la domanda di conferma deducendo non solo l'eccezione relativa alla protezione dell'interesse pubblico (procedimenti giudiziari), ma anche la regola dell'autore.
55 Dalla sentenza Interporc I deriva, in primo luogo, che il segretario generale era tenuto, in forza dell'art. 176 del Trattato, ad adottare una nuova decisione in esecuzione della suddetta sentenza e, in secondo luogo, che la decisione 29 maggio 1996 si considera non essere mai esistita.
56 Quindi, non può dedursi dall'art. 2, n. 2, della decisione 94/90 e dalla comunicazione del 1994 che il segretario generale non potesse invocare motivi diversi da quelli sui quali aveva preso posizione nella decisione iniziale. Egli poteva quindi procedere ad un completo riesame delle domande di accesso e basare la decisione impugnata sulla regola dell'autore.
57 Ne consegue che tale motivo deve essere disatteso.
Sul motivo relativo al travisamento della decisione 94/90 e del codice di condotta
(...)
65 In via preliminare, quanto alla questione se l'applicazione della regola dell'autore debba essere esclusa, si deve ricordare che la Corte, nella sentenza 30 aprile 1996, causa C-58/94, Paesi Bassi/Consiglio (Racc. pag. I-2169, punto 37), riguardante il diritto d'accesso del pubblico ai documenti, ha osservato quanto segue:
"Occorre riconoscere che, in assenza di una regolamentazione generale sul diritto d'accesso del pubblico ai documenti in possesso delle istituzioni comunitarie emanata dal legislatore comunitario, dette istituzioni devono adottare i provvedimenti aventi ad oggetto il disbrigo di richieste del genere in forza dei loro poteri di organizzazione interna, che le legittimano ad adottare provvedimenti adeguati a garantire il loro funzionamento interno nell'interesse del buon andamento dell'amministrazione".
66 Alla luce di questa sentenza, si deve osservare che, finché non esiste un principio giuridico di rango superiore che preveda che la Commissione non era legittimata, nella decisione 94/90, ad escludere dall'ambito di applicazione del codice di condotta i documenti di cui non è l'autore, la regola predetta può essere applicata. Il fatto che la decisione 94/90 si richiami a dichiarazioni di politica generale, e cioè la dichiarazione n. 17 e le conclusioni di diversi Consigli europei, non modifica affatto questa conclusione, dato che tali dichiarazioni non hanno valore di principio giuridico di rango superiore.
67 Quanto all'interpretazione della regola dell'autore, va ricordato, che la dichiarazione n. 17 ed il codice di condotta sanciscono il principio generale secondo cui il pubblico deve avere il più ampio accesso possibile ai documenti detenuti dalla Commissione e dal Consiglio e, dall'altro, che la decisione 94/90 è un atto che conferisce ai cittadini un diritto di accesso ai documenti detenuti dalla Commissione (sentenza WWF UK/Commissione, citata, punto 55).
68 Occorre poi ricordare che, quando si stabilisce un principio generale e si prevedono eccezioni a tale principio, le eccezioni devono essere interpretate ed applicate in senso restrittivo, in modo da non vanificare l'applicazione del principio generale (v. sentenza WWF UK/Commissione, citata, punto 56, e Interporc I, citata, punto 49).
69 In proposito si deve rilevare che, indipendentemente dalla sua qualifica, la regola dell'autore stabilisce una limitazione del principio generale di trasparenza sancito dalla decisione 94/90. Ne consegue che detta regola dev'essere interpretata ed applicata in senso restrittivo, in modo da non vanificare l'applicazione del principio generale di trasparenza (sentenza del Tribunale 19 luglio 1999, causa T-188/97, Rothmans International/Commissione, Racc. pag. II-2463, punti 53-55).
70 All'udienza la Commissione ha ammesso che l'applicazione della regola dell'autore può sollevare difficoltà nei casi in cui esistano dubbi quanto all'autore del documento. E' proprio in questi casi che occorre procedere ad una interpretazione e ad una applicazione restrittiva della regola dell'autore.
71 Alla luce di queste osservazioni si deve valutare se la regola dell'autore si applichi ai cinque tipi di documenti emessi dagli Stati membri o dalle autorità argentine menzionati nella decisione impugnata.
72 I cinque tipi di documenti in questione comprendono, in primo luogo, le dichiarazioni degli Stati membri relative ai quantitativi di carne bovina "Hilton" importati dall'Argentina tra il 1985 e il 1992, in secondo luogo, le dichiarazioni delle autorità argentine relative ai quantitativi di carne bovina "Hilton" esportati nella Comunità nel corso dello stesso periodo, in terzo luogo, i documenti delle autorità argentine relativi alla designazione degli organi responsabili dell'emissione dei certificati di autenticità, in quarto luogo, i documenti delle autorità argentine relativi alla stipulazione di un accordo sull'apertura di un contingente "Hilton" e, in quinto luogo, le prese di posizione degli Stati membri nei casi simili.
73 Ora, dall'esame di questi cinque tipi di documenti risulta che i loro autori sono gli Stati membri o le autorità argentine.
74 Ne deriva che la Commissione ha fatto un'esatta applicazione della regola dell'autore ritenendo di non essere tenuta a concedere l'accesso a tali documenti. Essa non può, di conseguenza, aver commesso un abuso di diritto. Ne consegue che il motivo della ricorrente relativo al travisamento della decisione 94/90 e del codice di condotta deve essere respinto.
Sul motivo relativo alla violazione dell'art. 190 del Trattato
(...)
77 Risulta da una costante giurisprudenza che la motivazione prescritta dall'art. 190 del Trattato deve far risultare, in maniera chiara e non equivoca, l'iter logico seguito dall'autorità comunitaria, autore dell'atto controverso, sì da consentire agli interessati di conoscere le giustificazioni del provvedimento per difendere i loro diritti e al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato di legittimità (sentenza WWF UK/Commissione, citata, punto 66).
78 Nel caso di specie la Commissione, nella decisione impugnata (...), ha citato la regola dell'autore ed ha affermato che incombeva alla ricorrente chiedere una copia dei documenti in questione agli Stati membri interessati o alle autorità argentine. Da una motivazione del genere risulta chiaramente l'iter logico seguito dalla Commissione. La ricorrente è stata quindi in grado di conoscere le giustificazioni della decisione impugnata e il Tribunale ha potuto esercitare il suo sindacato sulla legittimità della stessa. Quindi, la ricorrente non può sostenere la necessità di una motivazione più specifica (v. in questo senso, sentenza Rothmans International/Commissione, citata, punto 37).
79 Ne consegue che il motivo deve essere disatteso. Pertanto, non occorre annullare la decisione impugnata per quanto riguarda i documenti emessi dagli Stati membri o dalle autorità argentine».
IV - Il ricorso contro la sentenza del Tribunale
27 Con il presente ricorso, la Interporc chiede alla Corte di annullare la parte della sentenza impugnata che non ha accolto le sue domande. Essa invita la Corte anche a pronunciarsi sull'annullamento della decisione contestata 23 aprile 1998 e a condannare la Commissione alle spese.
28 La ricorrente fa valere due motivi a sostegno del suo ricorso.
29 Con il primo motivo, essa ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nell'interpretare l'art. 176 del Trattato e il codice di condotta. Secondo la ricorrente, la decisione contestata 23 aprile 1998 è nulla e il Tribunale avrebbe dovuto constatarne la nullità.
30 Il secondo motivo si suddivide in tre parti. In via principale, la ricorrente rileva che il Tribunale avrebbe dovuto pronunciare la nullità della regola dell'autore in quanto sarebbe contraria al diritto di libero accesso ai documenti, che costituirebbe un diritto di rango superiore. In subordine, essa contesta al Tribunale, da un lato, di aver commesso un errore di diritto nell'interpretazione e nell'applicazione della regola dell'autore al caso di specie e, dall'altro, di non aver sanzionato la carenza di motivazione della decisione di rigetto della Commissione sul fondamento dell'art. 190 del Trattato.
31 Nella comparsa di risposta, la Commissione sostiene, in via principale, che il ricorso è irricevibile nel suo insieme, sicché un esame particolareggiato di ogni motivo non sarebbe necessario. Essa fa anche valere, in subordine, che il ricorso è, ad ogni modo, privo di fondamento. Inoltre, essa chiede alla Corte di condannare la ricorrente alle spese.
32 Poiché l'esame del merito del presente ricorso è subordinato alla sua ricevibilità, inizierò l'analisi del ricorso con l'esame degli argomenti della Commissione riguardanti la sua irricevibilità.
Sulla ricevibilità del ricorso
1. Sulla irricevibilità della domanda di annullamento della decisione contestata 23 aprile 1998
33 La Commissione contesta alla ricorrente di chiedere l'annullamento della suddetta decisione nella sua «totalità» (19), senza escludere esplicitamente dal presente ricorso la parte della decisione che è stata già annullata dalla sentenza impugnata.
34 Infatti, la ricorrente chiede «(...) che la Corte voglia annullare totalmente (20) la decisione 23 aprile 1998 del segretario generale della Commissione» (21). Di conseguenza, tale formulazione può dar luogo ad una certa confusione.
35 Tuttavia, l'esame particolareggiato dell'insieme del ricorso dissipa qualsiasi ambiguità. La ricorrente chiede esplicitamente l'annullamento dei punti 55-57 e 65-79 della sentenza impugnata (22). Tale parte della sentenza impugnata riguarda solo l'esame della decisione contestata 23 aprile 1998 nella parte in cui nega alla ricorrente l'accesso ai documenti emessi dagli Stati membri o dalle autorità argentine.
36 Inoltre, nella replica (23), la ricorrente risponde che, nel chiedere alla Corte di «annullare totalmente» la decisione contestata 23 aprile 1998, essa intende manifestamente limitare la sua domanda di annullamento alla sola parte della suddetta decisione che le reca pregiudizio e che non è stata già annullata dal Tribunale. La ricorrente precisa chiaramente che l'oggetto del presente ricorso non riguarda la legittimità della parte della decisione contestata 23 aprile 1998 annullata dal Tribunale.
37 L'argomento della Commissione non può quindi essere accolto.
38 Di conseguenza, ritengo che l'argomento secondo il quale la domanda di annullamento della decisione contestata 23 aprile 1998 sarebbe irricevibile in quanto la ricorrente ha citato tale decisione nel suo insieme, omettendo di precisare che non chiedeva l'annullamento della parte della suddetta decisione che era già stata annullata dalla sentenza impugnata, non sia fondato.
2. Sulla irricevibilità della domanda di annullamento parziale della sentenza impugnata
Argomenti delle parti
39 La Commissione ritiene che il ricorso non rispetti i presupposti di ricevibilità enunciati dalla giurisprudenza della Corte.
40 Per quanto riguarda il primo motivo, relativo all'illegittimità dell'esame, da parte della Commissione, della domanda di accesso ai documenti, la ricorrente si limiterebbe a ripetere argomenti già presentati dinanzi al Tribunale. Essa non proporrebbe una vera dimostrazione giuridica, preferendo procedere con affermazioni imprecise e perentorie. Essa non motiverebbe il suo ragionamento in maniera sufficiente.
41 Nella replica, la ricorrente ritiene che la tesi della Commissione restringa in modo sproporzionato la possibilità di presentare ricorso contro una sentenza del Tribunale. L'asserita ripetizione dei motivi che la Commissione contesta alla ricorrente si imporrebbe per mettere in evidenza la valutazione erronea in diritto che il Tribunale ha fatto dei termini del ricorso e delle disposizioni giuridiche su cui esso si basa (24).
42 Per quanto riguarda il secondo motivo, la Commissione contesta la ricevibilità delle sue tre parti. Essa oppone, nei loro confronti, gli stessi addebiti di irricevibilità sostenuti a proposito del primo motivo.
43 Quanto alla prima parte, la Commissione ritiene inoltre che la ricorrente esponga osservazioni per la prima volta dinanzi alla Corte, mentre essa avrebbe già potuto farlo dinanzi al Tribunale. La ricorrente afferma che non sarebbe sempre possibile ottenere da parte degli autori terzi i documenti ricercati. Infatti, i richiedenti si scontrerebbero con difficoltà che dipendono, in taluni Stati membri, dalla mancanza di regolamentazioni in materia di trasparenza corrispondenti a quelle che esistono nella Comunità. La ricorrente insiste affermando che gli ostacoli sarebbero ancor più rilevanti riguardo alle domande di accesso nei paesi terzi. I problemi linguistici, la distanza geografica e l'ignoranza delle prassi e dei procedimenti renderebbero quasi impossibile l'eventualità per un singolo di consultare i documenti di cui trattasi. Secondo la Commissione, tali osservazioni sono tardive e devono quindi essere respinte.
44 Nella replica, la ricorrente risponde che, con il secondo motivo, essa dimostra che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell'interpretazione della regola dell'autore, come definita nella decisione 94/90, e che l'interpretazione accolta lede il principio generale di trasparenza. Essa ritiene che, contrariamente a quanto può affermare la Commissione, il secondo motivo sia argomentato e contesti il ragionamento del Tribunale in modo sufficientemente preciso.
Valutazione
45 Occorre ricordare taluni principi che disciplinano la ricevibilità del ricorso avverso una sentenza del Tribunale, in particolare quanto alla portata della competenza della Corte.
46 Secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, «dall'art. 168 A del Trattato CE e dall'art. 51 dello Statuto CE della Corte di giustizia si evince che l'impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto e può essere fondata su mezzi relativi all'incompetenza del Tribunale, ai vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente o alla violazione del diritto comunitario da parte di quest'ultimo. Quanto all'art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte, esso prevede che l'atto di impugnazione deve specificare i motivi ed argomenti dedotti.
Emerge da tali disposizioni che il ricorso avverso una sentenza del Tribunale deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda (ordinanza 17 settembre 1996, causa C-19/95 P, San Marco/Commissione, Racc. pag. I-4435, punto 37).
Non è conforme a tali precetti il ricorso che si limiti a ripetere o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale (...); infatti, per la parte in cui un ricorso del genere non contiene argomenti miranti a censurare specificamente la sentenza impugnata, esso costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame dell'atto introduttivo presentato dinanzi al Tribunale, il che, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, esula dalla competenza di questa (v., in tal senso, ordinanza San Marco/Commissione, citata, punto 38)» (25).
47 Occorre quindi verificare che i pressupposti giurisprudenziali in materia di ricevibilità, così come sono stati testè ricordati, siano rispettati nella presente causa.
48 Con il primo motivo, la ricorrente contesta in modo preciso i punti 55-57 della sentenza impugnata (26). Tale motivo comporta un'argomentazione particolareggiata diretta a dimostrare che il Tribunale ha violato il diritto comunitario nel ritenere che la Commissione potesse adottare una nuova decisione di diniego sulla base della regola dell'autore (27).
49 Con il secondo motivo, la ricorrente indica anche, in modo esplicito, a sostegno della suo ragionamento, punti precisi della sentenza impugnata.
Con la prima parte, essa afferma che, contrariamente alla valutazione espressa dal Tribunale ai punti 65 e 66 della sentenza impugnata (28), la regola dell'autore viola un diritto superiore alla trasparenza (29). Con la seconda parte, essa contesta i punti 69 e 70 della sentenza impugnata (30) nei quali il Tribunale avrebbe proceduto ad un'interpretazione ed un'applicazione erronee in diritto della regola dell'autore (31). Infine, con la terza parte (32), essa contesta l'applicazione che il Tribunale ha accolto dell'art. 190 del Trattato ai punti 77-79 della sentenza impugnata (33).
50 Così, conformemente alla giurisprudenza della Corte, la circostanza che il motivo e gli argomenti relativi ai presupposti di ricevibilità di un ricorso di annullamento siano stati già dedotti negli stessi termini in primo grado non può giustificare la loro irricevibilità in sede di impugnazione (34). Infatti, nel presente ricorso, la ricorrente cita precisamente i punti contestati della sentenza impugnata sulla base dei quali essa espone argomenti diretti a dimostrare che il Tribunale ha commesso errori di diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del diritto comunitario.
51 Di conseguenza, l'eccezione di irricevibilità opposta al primo e secondo motivo in base alla quale la ricorrente non farebbe che ripetere, dinanzi alla Corte, argomenti già dedotti dinanzi al Tribunale, dev'essere respinta.
52 Per quanto riguarda più specificamente la prima parte del secondo motivo, la Commissione contesta anche alla ricorrente di aver formulato in ritardo talune affermazioni dinanzi alla Corte.
53 A tal proposito la Corte, citando l'art. 48, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, ai sensi del quale è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il giudizio, la Corte afferma che:
«Consentire ad una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che essa non aveva dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di ricorsi avverso decisioni del Tribunale di primo grado è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale. Nell'ambito di un siffatto ricorso, la competenza della Corte è pertanto limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi ad esso» (35).
54 Tuttavia, non si può qualificare come motivo nuovo una critica espressa nei confronti della risposta fornita dal Tribunale al motivo iniziale (36).
55 Nella presente causa, la Commissione mi sembra fare confusione tra due nozioni giuridiche ben distinte, vale a dire il «motivo» (o «mezzo») e l'«argomento». Secondo la giurisprudenza della Corte, «occorre distinguere tra l'introduzione di nuovi mezzi in corso di causa e (...) la deduzione di nuovi argomenti» (37). Un «motivo nuovo» può essere definito come un addebito che modifica l'oggetto della domanda. Per contro, un «argomento» non fa che esporre o precisare l'oggetto della domanda (38).
56 Ora, nella fattispecie, al punto 34 del ricorso, la ricorrente non deduce un motivo nuovo, ma fa valere un argomento nuovo a sostegno del motivo già esaminato dal Tribunale, vale a dire la violazione, da parte della Commissione, della decisione 94/90 e del codice di condotta (39). Le osservazioni presentate dalla ricorrente al detto punto 34 sono quindi proprio un argomento e non un motivo nuovo. Esse non modificano l'oggetto della controversia. Esse intervengono nel presente grado di giudizio a sostegno di un motivo già esaminato dal Tribunale nella sentenza impugnata.
57 Di conseguenza, ritengo che l'eccezione di irricevibilità opposta alla prima parte del secondo motivo debba essere respinta.
58 Quanto alla terza parte, la Commissione ritiene, nella comparsa di risposta, che essa sia indissolubilmente legata alla ricevibilità della parte precedente. Poiché essa ritiene che la seconda parte sia irricevibile, ne deduce logicamente che lo sia anche la terza.
59 Per quanto mi riguarda, la ritengo ricevibile. Infatti, la Commissione si limita a pronunciarsi a favore della sua irricevibilità senza presentare argomenti giuridici specifici a sostegno di tale tesi.
60 Di conseguenza, il primo e il secondo motivo devono essere dichiarati ricevibili.
Nel merito
1. Sul primo motivo, relativo alla violazione dell'art. 176 del Trattato
Argomenti delle parti
61 La ricorrente sostiene che il Tribunale non ha correttamente valutato il motivo da essa dedotto in primo grado e che quest'ultimo ha commesso un errore di diritto nell'interpretazione degli artt. 176 del Trattato e 2, n. 2, della decisione 94/90.
62 Essa contesta alla Commissione di aver adottato, in seguito all'annullamento della decisione di rigetto 29 maggio 1996 con la sentenza Interporc I, un'altra decisione di rigetto della domanda di accesso sulla base di un nuovo motivo di diniego. La ricorrente ravvisa in tale prassi un rischio effettivo di privare di ogni effetto utile il codice di condotta.
Secondo la Interporc, una tali prassi equivarrebbe a privare il soggetto della possibilità di avvalersi del suo diritto di accesso ai documenti. Il comportamento della Commissione lederebbe l'effettività di tale diritto in quanto il singolo si vedrebbe costretto ad instaurare ricorsi sino al momento in cui la Commissione abbia, in qualche modo, esaurito tutti i motivi di rigetto esistenti e non sia più in grado di giustificare una nuova decisione di rigetto. La ricorrente ritiene che la Commissione abbia agito in maniera abusiva e che essa avrebbe dovuto, sin dall'esame del deposito della prima domanda di accesso ai documenti, esaminare tutti i possibili motivi di diniego cosicché non fosse più possibile, in seguito, respingere la domanda di accesso sulla base di nuovi motivi ai sensi del codice di condotta.
63 La ricorrente ritiene che la Commissione non abbia rispettato i requisiti derivanti dagli artt. 176 del Trattato, e 2, n. 2, della decisione 94/90. La Commissione avrebbe dovuto procedere ad un riesame completo della domanda di accesso ai documenti dopo l'annullamento, da parte del Tribunale, della decisione di rigetto 29 maggio 1996 per mancanza di motivazione.
64 Quanto alla Commissione, essa ritiene di aver proceduto ad un riesame completo della domanda di accesso. Essa considera che la scelta di fondare la sua decisione di rigetto su un solo motivo di diniego alla volta si spieghi facilmente con ragioni di economia processuale.
Valutazione
65 Ricordo la giurisprudenza della Corte ai sensi della quale, quando il Tribunale annulla un atto di un'istituzione, l'art. 176 del Trattato impone a quest'ultima di adottare misure che l'esecuzione della sentenza comporta. A tal proposito, sia la Corte sia il Tribunale hanno dichiarato che, «per conformarsi alla sentenza e dare ad essa piena esecuzione, l'istituzione è tenuta a rispettare non solo il dispositivo della sentenza ma anche la motivazione da cui quest'ultimo discende e che ne costituisce il sostegno necessario, nel senso che è indispensabile per determinare il senso esatto di quanto è stato dichiarato nel dispositivo. E' infatti questa motivazione che, in primo luogo, identifica la disposizione esatta considerata come illegittima e, in secondo luogo, evidenzia le ragioni esatte dell'illegittimità accertata nel dispositivo e che l'istituzione interessata deve prendere in considerazione nel sostituire l'atto annullato» (40).
66 Tuttavia, l'art. 176 del Trattato ha una portata limitata.
67 A tal proposito, l'art. 176 del Trattato non legittima la Corte ad impartire ordini ad un'istituzione il cui atto è stato annullato sulla base dell'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE) (41).
68 L'art. 176 del Trattato obbliga l'istituzione da cui promana l'atto annullato soltanto ad evitare che ogni atto destinato a sostituire l'atto in questione sia viziato dalle stesse irregolarità individuate nella sentenza di annullamento (42). Per contro, tale disposizione non comporta che la Corte, su domanda degli interessati, determini il contenuto dell'atto destinato a sostituire l'atto annullato.
69 Ora, nella fattispecie, la ricorrente ritiene che la Commissione avesse l'obbligo, dopo l'annullamento della decisione di rigetto 29 maggio 1996 con la sentenza Interporc I, di adottare una nuova decisione nella quale fossero presi in considerazione tutti i motivi di rigetto previsti dal codice di condotta. Tale interpretazione presuppone che, da un lato, la Commissione non disponga di un potere discrezionale nell'esecuzione di una sentenza di annullamento del Tribunale e che, dall'altro, la Corte debba dire alla Commissione come motivare qualsiasi nuova decisione di rigetto. Una simile interpretazione non è conforme alla giurisprudenza della Corte che ho appena ricordato.
70 Di conseguenza, propongo alla Corte di respingere il primo motivo in quanto non fondato.
2. Sul secondo motivo, relativo alla nullità della regola dell'autore e alla violazione dell'art. 190 del Trattato.
71 L'esame del secondo motivo solleva le questioni relative, da un lato, alla regola dell'autore (prima e seconda parte) e, dall'altro, al rispetto dell'obbligo di motivazione (terza parte).
a) Sulla regola dell'autore (prima e seconda parte)
72 A sostegno del motivo di annullamento relativo alla regola dell'autore, la ricorrente propone un ragionamento in due fasi.
i) La prima parte: la nullità della regola dell'autore
Argomenti delle parti
73 Secondo la ricorrente, la regola dell'autore sarebbe incompatibile con l'obbligo di trasparenza, che costituirebbe un principio giuridico radicato nel principio di democrazia. Il principio comunitario di trasparenza nonché il libero accesso ai documenti sarebbero principi generali di cui l'art. 255 CE (43), in combinato disposto con gli artt. 1, secondo comma, e 6, n. 1, del Trattato sull'Unione europea, conferma oggi il carattere fondamentale nell'ordinamento giuridico dell'Unione e della Comunità. Il loro rigoroso rispetto sarebbe una componente imprescindibile della garanzia della struttura democratica e della legittimità dell'esercizio della sovranità comunitaria.
74 Nella comparsa di risposta, la Commissione difende un'opinione sensibilmente diversa. Essa ritiene che non esista un principio generale del diritto alla trasparenza in diritto comunitario. Anche se è innegabile che la trasparenza sia strettamente connessa alla democrazia, essa sostiene che ciò non è sufficiente a farne un principio di natura giuridica. Di conseguenza, il fatto di limitare il beneficio del diritto di accesso ai soli documenti redatti dalla Commissione, ad esclusione dei documenti emessi dagli Stati membri o dalle autorità argentine, non viola il diritto alla trasparenza.
Valutazione
75 Per rispondere alle argomentazioni contrastanti esposte dalle parti, occorre ricordare la giurisprudenza più recente della Corte in materia di diritto di accesso ai documenti in possesso di un'istituzione comunitaria.
76 Nella sentenza Paesi Bassi/Consiglio, citata, in cui alla Corte era stato sottoposto l'esame della legittimità della base giuridica della decisione del Consiglio 20 dicembre 1993, 93/731/CE, relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio (44), la Corte ha rilevato che «la regolamentazione interna della maggioranza degli Stati membri sancisce ormai in modo generale, quale principio costituzionale o legislativo, il diritto d'accesso del pubblico ai documenti in possesso delle autorità pubbliche» (45).
77 La Corte ha poi affermato che, «in assenza di una regolamentazione generale sul diritto d'accesso del pubblico ai documenti in possesso delle istituzioni comunitarie emanata dal legislatore comunitario, [le istituzioni comunitarie] devono adottare i provvedimenti aventi ad oggetto il disbrigo di richieste del genere in forza dei loro poteri di organizzazione interna, che le legittimano ad adottare provvedimenti adeguati a garantire il loro funzionamento interno nell'interesse del buon andamento dell'amministrazione» (46).
78 Non è quindi possibile, come afferma la ricorrente, dedurre dalla sentenza Paesi Bassi/Consiglio, citata, l'affermazione giurisprudenziale di un diritto fondamentale di accesso ai documenti (47).
79 L'esistenza giuridica di un tale diritto non può nemmeno essere dedotta dalla sentenza 6 dicembre 2001, Consiglio/Hautala (48). In tale causa, il ricorso contro la sentenza del Tribunale verteva principalmente sul diritto di accesso parziale ai documenti del Consiglio, come previsto nella decisione 93/731.
La ricorrente, membro del Parlamento europeo, chiedeva la comunicazione di una relazione redatta dal gruppo di lavoro «Esportazioni di armi convenzionali» allo scopo di conoscere più precisamente i criteri di esportazione di armi degli Stati membri dell'Unione europea. Il Consiglio le opponeva un diniego in quanto la detta relazione conteneva informazioni sensibili la cui divulgazione poteva pregiudicare la sicurezza pubblica (49).
La Corte ha affermato che «l'art. 4, n. 1, della decisione 93/731 [deve] essere interpretato nel senso che il Consiglio è tenuto ad esaminare l'opportunità di accordare un accesso parziale ai dati non interessati dalle eccezioni» (50). Ma la Corte non ha ritenuto utile pronunciarsi sull'«esistenza di un "principio del diritto all'informazione"» (51).
80 Di conseguenza, ritengo che, allo stato attuale della giurisprudenza della Corte, non esista in diritto comunitario un diritto fondamentale di accesso ai documenti che faccia parte dei principi generali del diritto scaturiti dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri.
81 Il diritto di accesso ai documenti della Commissione è riconosciuto e garantito dal codice di condotta, attuato con la decisione 94/90. Di conseguenza, nell'ambito del presente ricorso, alla Corte spetta interpretare la regola dell'autore alla luce del principio generale di accesso ai documenti, ai sensi del codice di condotta.
82 A tal proposito il codice di condotta, pur sancendo un principio generale di accesso ai documenti, esclude dal suo ambito di applicazione determinate categorie di documenti. Così, qualora la Commissione detenga un documento di cui essa non è l'autore, il codice di condotta precisa che la richiesta dovrà essere indirizzata direttamente alla persona o all'istituzione interessata.
83 Il codice di condotta prevede quindi, in maniera esplicita, che la regola dell'autore deroghi al principio generale di accesso ai documenti.
84 Alla luce di quanto sopra, ritengo che il Tribunale non abbia commesso alcun errore di diritto dichiarando che la regola dell'autore poteva applicarsi in assenza di un principio generale del diritto alla trasparenza che vieti alla Commissione di escludere dall'ambito di applicazione del codice di condotta i documenti di cui essa non è l'autore.
85 Di conseguenza, la prima parte del secondo motivo dev'essere respinta.
ii) La seconda parte: un'interpretazione ed un'applicazione erronee in diritto della regola dell'autore
Argomenti delle parti
86 La Interporc fa valere, per l'ipotesi in cui la Corte non ammettesse la nullità della regola dell'autore, che il Tribunale ha proceduto a un'interpretazione e ad un'applicazione erronee in diritto di tale regola. Secondo la ricorrente, il Tribunale non ha accolto un'interpretazione rigorosa della regola dell'autore, in conformità con il principio generale di trasparenza.
87 Nella comparsa di risposta, la Commissione riconosce che la regola dell'autore costituisce una limitazione al principio stabilito dalla decisione 94/90. Essa ritiene che il testo del codice di condotta autorizzi a dare un'interpretazione restrittiva della suddetta regola solo qualora esista un dubbio sull'autore del documento.
Valutazione
88 Come già detto, la regola dell'autore è una deroga chiara al principio generale di accesso ai documenti, ai sensi del codice di condotta.
89 In pratica, il rispetto della regola dell'autore indica all'interessato il procedimento da seguire per depositare la sua domanda di accesso ai documenti. La finalità e la ragion d'essere di tale deroga possono facilmente capirsi. La regola dell'autore assicura ad uno Stato membro, ad un paese terzo o a qualsiasi persona giuridica o fisica, che accetta di affidare alla Commissione dei documenti, che questi ultimi non saranno divulgati contro la sua volontà. Grazie a tali rapporti di fiducia, la Commissione può ottenere informazioni importanti (statistiche nazionali, relazioni d'indagine...) che le consentiranno di adottare decisioni ragionate. Analogamente, nell'ambito di denunce di pratiche anticoncorrenziali, le imprese devono aver la garanzia che determinati documenti scritti, che possono essere all'origine di procedimenti avviati in seguito, non saranno svelati (52).
90 Tuttavia, l'applicazione della regola dell'autore può dar luogo ad abusi. La Commissione potrebbe, ad esempio, fare ricorso a tale deroga anche allorquando esistesse un dubbio sull'autore del documento richiesto.
91 Di conseguenza, occorre procedere ad un'applicazione e ad un'interpretazione della regola dell'autore conformi alla giurisprudenza della Corte.
92 A tal proposito, come la Corte ha tenuto a ribadire recentemente, l'obiettivo perseguito dalla decisione 94/90, oltre a consistere nell'assicurare il funzionamento della Commissione nell'interesse del buon andamento dell'amministrazione, è di prevedere a favore del pubblico l'accesso più ampio possibile ai documenti di cui dispone la Commissione, cosicché qualsiasi eccezione a tale diritto deve essere interpretata ed applicata restrittivamente (53).
93 Così, qualora la Commissione detenga documenti di cui essa non è l'autore, essa deve precisare l'identità di quest'ultimo. L'interessato deve, infatti, essere in grado di conoscere l'autore del documento per avere la possibilità di presentare una domanda di accesso a quest'ultimo.
94 Nella decisione contestata 23 aprile 1998, la Commissione informa la ricorrente che i documenti ai quali si chiede di accedere provengono o dagli Stati membri, o dalle autorità argentine. Gli Stati membri hanno fornito due tipi di documenti. Si tratta, da un lato, delle dichiarazioni sui quantitativi di carne bovina «Hilton» importati dalla Repubblica argentina tra il 1985 e il 1992 e, dall'altro, di talune prese di posizione da parte degli Stati interessati in cause analoghe. Quanto alle autorità argentine, esse hanno fornito dichiarazioni sui quantitativi di carne bovina «Hilton» esportati nella Comunità tra il 1985 e il 1992, documenti sulla designazione degli organismi responsabili dell'emissione dei certificati di autenticità e documenti relativi alla stipulazione di un accordo sull'apertura del contingente «Hilton». La Commissione ne deduce che la ricorrente deve presentare una domanda di accesso a tali documenti agli Stati membri o alle autorità argentine.
95 Di conseguenza, nella presente causa, la Commissione ha applicato correttamente la regola dell'autore in quanto essa ha designato gli autori dei documenti richiesti.
96 Devo tuttavia precisare che il diritto di accesso ai documenti in possesso di un'istituzione comunitaria ha costituito oggetto di una recente modifica. Nel nuovo regolamento (CE) 30 maggio 2001, n. 1049 (54), l'art. 4, n. 4, dispone quanto segue:
«Per quanto concerne i documenti di terzi, l'istituzione consulta il terzo al fine di valutare se sia applicabile una delle eccezioni di cui ai paragrafi 1 o 2, a meno che non sia chiaro che il documento può o non deve essere divulgato».
97 In altri termini, secondo la nuova normativa comunitaria (55), la regola dell'autore non è più una deroga assoluta al diritto di accesso ai documenti, ma diventa un'eccezione «classica» soggetta all'interpretazione discrezionale della Commissione.
98 Alla luce di quanto sopra, propongo alla Corte di dichiarare che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto affermando che la Commissione aveva applicato correttamente la regola dell'autore allorché ha ritenuto di non essere obbligata ad accordare l'accesso ai documenti di cui non è l'autore.
99 La seconda parte del secondo motivo dev'essere pertanto respinta in quanto non fondata.
100 Infine, la ricorrente fa valere che la Commissione è venuta meno al suo obbligo di motivazione derivante dall'art. 190 del Trattato.
b) Sul rispetto dell'obbligo di motivazione (terza parte)
Argomenti delle parti
101 La ricorrente ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto in quanto ha dichiarato che la Commissione aveva correttamente assolto l'obbligo di motivazione che le incombe in forza dell'art. 190 del Trattato. Essa fa valere che il Tribunale non era in grado di controllare, a partire dalla motivazione della decisione di rigetto, se la Commissione avesse anche esercitato il suo potere discrezionale per quanto riguarda, in particolare, la questione della possibilità effettiva di esercitare il diritto di accesso ai documenti presso gli Stati membri e le autorità argentine.
102 La Commissione ritiene al contrario di aver rispettato l'obbligo di motivazione come deriva dall'art. 190 del Trattato.
Valutazione
103 Occorre ricordare che l'obbligo di motivazione imposto dall'art. 190 del Trattato si fonda su principi scaturiti da una giurisprudenza ben consolidata.
104 A tal proposito, la Corte afferma che la motivazione dev'essere adeguata alla natura dell'atto di cui trattasi e deve far apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. La necessità della motivazione dev'essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell'atto, della natura dei motivi invocati e dell'interesse che i destinatari dell'atto o altre persone che questo riguardi direttamente o individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto nell'accertare se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all'art. 190 del Trattato occorre prendere in considerazione non solo il suo tenore, ma anche il suo contesto ed il complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia interessata (56).
105 Per quanto riguarda, più precisamente, una domanda di accesso del pubblico ai documenti della Commissione, quest'ultima deve esaminare, per ogni singolo documento oggetto della richiesta di accesso, se, a quanto le consta, la sua divulgazione possa realmente pregiudicare una delle deroghe previste dal codice di condotta (57).
106 Nel caso di specie, nella decisione contestata 23 aprile 1998, la Commissione fornisce un elenco dettagliato dei documenti che detiene e di cui non è l'autore (58). Essa informa la ricorrente che, per ottenere l'accesso all'informazione contenuta in tali documenti, deve indirizzarsi direttamente ai loro autori. La Commissione fonda, esplicitamente, il diniego dell'accesso a tali documenti sul rispetto della regola dell'autore, come è sancita nel codice di condotta (59).
107 Pertanto, la decisione contestata 23 aprile 1998 mi sembra sufficientemente motivata.
108 Di conseguenza, il Tribunale non ha commesso un errore di diritto dichiarando che la motivazione della decisione contestata 23 aprile 1998 era conforme ai requisiti stabiliti dall'art. 190 del Trattato. La terza parte del secondo motivo, in quanto vertente sull'esistenza di un siffatto errore, è quindi infondata.
Conclusione
109 Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di:
1) respingere il ricorso;
2) condannare la Interporc Im- und Export GmbH alle spese, conformemente all'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura.
(1) - In prosieguo: la «Interporc» o la «ricorrente».
(2) - Causa T-92/98, Interporc/Commissione (Racc. pag. II-3521; in prosieguo: la «sentenza impugnata»).
(3) - In prosieguo: la «decisione contestata 23 aprile 1998».
(4) - Decisione sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione (GU L 46, pag. 58).
(5) - In prosieguo: il «codice di condotta».
(6) - L'espressione «principio generale» è iscritta nello stesso testo del codice di condotta. Nelle mie conclusioni, l'intendo nella maniera seguente: «principio generale di accesso ai documenti, ai sensi del codice di condotta».
(7) - Il corsivo è mio.
(8) - Primo comma.
(9) - Dodicesimo comma.
(10) - GU 1994, C 67, pag. 5; in prosieguo: la «comunicazione del 1994».
(11) - Sesto comma.
(12) - Nono comma.
(13) - Decimo comma.
(14) - In prosieguo: la «DG».
(15) - Sentenza 17 settembre 1998, causa T-50/96, Primex Produkte Import-Export e a./Commissione (Racc. pag. II-3773). Tale sentenza ha costituito oggetto di un'impugnazione dinanzi alla Corte ma la causa è stata cancellata con ordinanza 10 maggio 2000, causa C-417/98 P, Commissione/Primex Produkte Import und Export e a. (non pubblicata nella Raccolta).
(16) - Causa T-124/96, Interporc/Commissione (Racc. pag. II-231; in prosieguo: la «sentenza Interporc I»).
(17) - Punto 20 della sentenza impugnata.
(18) - Punto 50.
(19) - V. comparsa di risposta, punto 4.
(20) - Il corsivo è mio.
(21) - V. ricorso, pag. 28.
(22) - Ibidem, pag. 6.
(23) - Pag. 2.
(24) - V. replica, pagg. 3 e 4.
(25) - Sentenza 28 maggio 1998, causa C-7/95 P, Deere/Commissione (Racc. pag. I-3111, punti 18-20). V., in tal senso, ordinanze 7 marzo 1994, causa C-338/93 P, De Hoe/Commissione (Racc. pag. I-819, punti 17-19); 26 settembre 1994, causa C-26/94 P, X/Commissione (Racc. pag. I-4379, punti 10-13), e 14 marzo 1996, causa C-31/95 P, Del Plato/Commissione (Racc. pag. I-1443, punti 17-20). V. anche sentenze 28 maggio 1998, causa C-8/95 P, New Holland Ford/Commissione (Racc. pag. I-3175, punti 22-24), e 4 luglio 2000, causa C-352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione (Racc. pag. I-5291, punto 35).
(26) - V. paragrafo 26 delle presenti conclusioni.
(27) - V. ricorso, pagg. 9-12.
(28) - V. paragrafo 26 delle presenti conclusioni.
(29) - V. ricorso, pag. 13.
(30) - V. paragrafo 26 delle presenti conclusioni.
(31) - V. ricorso, pag. 22.
(32) - V. ricorso, pag. 26.
(33) - V. paragrafo 26 delle presenti conclusioni.
(34) - V., in tal senso, sentenze 11 gennaio 2001, causa C-459/98 P, Martínez del Peral Cagigal/Commissione (Racc. pag. I-135, punti 37 e 38), e 31 maggio 2001, causa C-41/99 P, Sadam Zuccherifici e a./Consiglio (Racc. pag. I-4239, punti 16-19).
(35) - Sentenze 1_ giugno 1994, causa C-136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a. (Racc. pag. I-1981, punto 59), e Deere/Commissione, citata, punto 62. V. anche, in tal senso, ordinanze 14 ottobre 1999, causa C-437/98 P, Infrisa/Commissione (Racc. pag. I-7145, punto 29), e 25 gennaio 2001, causa C-111/99 P, Lech-Stahlwerke/Commissione (Racc. pag. I-727, punto 25).
(36) - Su tale aspetto della giurisprudenza della Corte, v. Friden, G., «Quelques réflexions sur la recevabilité d'un pourvoi contre un arrêt du Tribunal de première instance», Revue des affaires européennes, 2000, pag. 231, in particolare pag. 236, e Honorat, E., «Plaider un pourvoi devant la Cour de justice», volution récente du droit judiciaire communautaire, Institut européen d'administration public, Maastricht, 1994, pag. 21.
(37) - Sentenze 12 giugno 1958, causa 2/57, Compagnie des Hauts Fourneaux de Chasse/Alta Autorità (Racc. pag. 121); 29 maggio 1997, causa C-153/96 P, De Rijk/Commissione (Racc. pag. I-2901, punto 19), e 11 settembre 2001, causa C-220/99, Commissione/Francia (Racc. pag. I-5831, punto 20).
(38) - Su tale questione, v. le mie conclusioni nella causa Commissione/Francia, citata, paragrafi 106 e 107.
(39) - V. punti 58-60 della sentenza impugnata.
(40) - Sentenza 26 aprile 1988, cause riunite 97/86, 99/86, 193/86 e 215/86, Asteris e a./Commissione (Racc. pag. 2181, punto 27).
(41) - Sentenza 26 febbraio 1987, causa 15/85, Consorzio Cooperative d'Abruzzo/Commissione (Racc. pag. 1005, punto 18).
(42) - Sentenza 14 settembre 1999, causa C-310/97 P, Commissione/Assidomän Kraft Products e a. (Racc. pag. I-5363, punto 56).
(43) - Tale articolo è stato introdotto nel Trattato CE dal Trattato di Amsterdam.
(44) - GU L 340, pag. 43.
(45) - Punto 34.
(46) - Ibidem, punto 37.
(47) - V. in tal senso, ad esempio, Chiti, E., «Further Developments of Access to Community Information: Kingdom of the Netherlands v. Council of the European Union», European Public Law, vol. 2, edizione 4, 1996, pag. 536 e seguenti; Lafay, F., «L'accès aux documents du Conseil de l'Union: contribution à une problématique de la transparence en droit communautaire», RTD eur. 33 (1), gennaio-marzo 1997, pag. 37 e seguenti; Bradley, K. St. C., «La transparence de l'Union européenne: une évidence ou un trompe-l'oeil?», Cahiers de droit européen, 3-4, 1999, pag. 283 e seguenti; Travers, N., «Access to Documents in Community Law: on the Board to a European Participatory Democracy», The Irish Jurist, vol. 35, 2000, pag. 164 e seguenti. Per un'interpretazione diversa, v., ad esempio, Ragnemalm, H., «Démocratie et transparence: sur le droit général d'accès des citoyens de l'Union européenne aux documents détenus par les institutions communautaires», Scritti in onore di G.F. Mancini, pag. 809 e seguenti.
(48) - Causa C-353/99 P (Racc. pag. I-9565).
(49) - L'art. 4, n. 1, primo trattino, della decisione 93/731 dispone quanto segue: «l'accesso ad un documento del Consiglio non può essere concesso quando la sua divulgazione potrebbe nuocere alla tutela dell'interesse pubblico (sicurezza pubblica, relazioni internazionali, stabilità monetaria, procedimenti giudiziari, controlli e indagini)».
(50) - Sentenza Consiglio/Hautala, citata, punto 31.
(51) - Ibidem.
(52) - Idot, L., «La transparence dans les procédures administratives: l'exemple du droit de la concurrence», La transparence dans l'Union européenne. Mythe ou principe juridique?, LGDJ, 1998, pag. 121 e seguenti.
(53) - Sentenze 11 gennaio 2000, cause riunite C-174/98 P e C-189/98 P, Paesi Bassi e Van der Wal/Commissione (Racc. pag. I-1, punto 27), e Consiglio/Hautala, citata, punto 25. Ricordo che, in tale causa, la soluzione è stata applicata alla decisione 93/731.
(54) - Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).
(55) - Il regolamento n. 1049/2001 è applicabile dal 3 dicembre 2001.
(56) - V., ad esempio, sentenze 13 marzo 1985, cause riunite 296/82 e 318/82, Paesi Bassi e Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commissione (Racc. pag. 809, punto 19); 14 febbraio 1990, causa C-350/88, Delacre e a./Commissione (Racc. pag. I-395, punti 15 e 16); 29 febbraio 1996, causa C-122/94, Commissione/Consiglio (Racc. pag. I-881, punto 29); causa C-56/93, Belgio/Commissione (Racc. pag. I-723, punto 86); 2 aprile 1998, causa C-367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink's France (Racc. pag. I-1719, punto 63), e 30 marzo 2000, causa C-265/97 P, VBA/Florimex e a. (Racc. pag. I-2061, punto 93).
(57) - V. sentenza Paesi Bassi e Van der Wal/Commissione, citata (punti 24-28). V. anche, in tal senso, sentenze 19 marzo 1998, causa T-83/96, Van der Wal/Commissione (Racc. pag. II-545, punto 43); 17 giugno 1998, causa T-174/95, Svenska Journalistförbundet/Consiglio (Racc. pag. II-2289, punto 112); 6 aprile 2000, causa T-188/98, Kuijer/Consiglio (Racc. pag. II-1959, punti 36 e seguenti), e 12 ottobre 2000, causa T-123/99, JT's Corporation/Commissione (Racc. pag. II-3269, punti 63 e seguenti).
(58) - V. dettaglio dell'elenco redatto dalla Commissione al paragrafo 18 delle presenti conclusioni.
(59) - Ibidem.
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