Conclusioni dell avvocato generale
I - Introduzione
1. In entrambe le cause è in discussione l'interpretazione della direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (in prosieguo: «la direttiva»).
La causa C-183/00 riguarda una questione pregiudiziale relativa all'art. 13 della direttiva, la causa C-52/00 riguarda un ricorso per inadempimento, avviato dalla Commissione contro la Repubblica francese, ai sensi dell'art. 226 CE, in quanto la legislazione francese di trasposizione della direttiva non soddisfarebbe il disposto degli artt. 3, n. 3, 7 e 9 della direttiva stessa. Il governo francese ha contestato il presunto inadempimento, appellandosi tra l'altro alla redazione dell'art. 13 della direttiva. La questione chiave in entrambe le cause è se la direttiva persegua un'armonizzazione completa oppure un livello minimo di armonizzazione della responsabilità per i prodotti all'interno della Comunità.
Comincio con un'esposizione del rilevante contesto di diritto e di fatto.
II - Le disposizioni di diritto comunitario
2. Ai sensi dell'art. 1 della direttiva, il produttore è responsabile per il danno causato da un difetto del suo prodotto. L'art. 3, n. 3, precisa che, quando non può essere individuato il produttore del prodotto, si considera tale ogni fornitore, a meno che quest'ultimo comunichi al danneggiato, entro un termine ragionevole, l'identità del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto. Le stesse disposizioni si applicano ad un prodotto importato, qualora questo non rechi il nome dell'importatore di cui al n. 2, anche se è indicato il nome del produttore.
3. L'art. 7 stabilisce che il produttore non è responsabile ai sensi di questa direttiva se prova:
«(...)
d) che il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a regole imperative emanate dai poteri pubblici;
e) che lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento in cui ha messo in circolazione il prodotto non permetteva di scoprire l'esistenza del difetto;
f) (...)».
4. L'art. 9 definisce il termine «danno», ai sensi dell'art. 1 della direttiva, come segue:
«(...)
b) il danno o la distruzione di una cosa diversa dal prodotto difettoso, previa detrazione di una franchigia di 500 [euro], purché la cosa
i) sia del tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato
e
ii) sia stata utilizzata dal danneggiato principalmente per proprio uso o consumo privato.
(...)».
5. L'art. 13 stabilisce:
«La presente direttiva lascia impregiudicati i diritti che il danneggiato può esercitare in base al diritto relativo alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale o in base ad un regime speciale di responsabilità esistente al momento della notifica della direttiva».
6. L'art. 15 stabilisce al primo comma che ogni Stato membro può:
«(...)
b) in deroga all'articolo 7, lettera e), mantenere o, fatta salva la procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo, prevedere nella propria legislazione che il produttore è responsabile anche se prova che lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento in cui ha messo in circolazione il prodotto non permetteva di scoprire l'esistenza del difetto».
III - La legislazione nazionale e il contesto di fatto
A - Causa C-52/00
1. La legislazione nazionale
7. In forza della legge francese di trasposizione della direttiva, la legge 19 maggio 1998, n. 98-389, sono stati inserite nel Codice civile francese (in prosieguo: il «C.civ.»), tra le altre, le seguenti disposizioni relative alla responsabilità per i prodotti:
- L'art. 1386-1 stabilisce che il produttore è responsabile per il danno causato da un prodotto difettoso.
- L'art. 1386-2 stabilisce che le disposizioni di questo titolo valgono per il risarcimento del danno conseguente a lesioni personali o del danno causato ad un bene diverso dal prodotto difettoso stesso.
- L'art. 1386-7, primo paragrafo, stabilisce che il venditore, il locatore, con l'eccezione del concedente in leasing o del locatore ad esso equiparato, ed ogni altro fornitore esercente un'attività professionale è responsabile per ogni difetto di sicurezza del suo prodotto alle stesse condizioni del produttore.
- L'art. 1386-11, primo comma, stabilisce che il produttore è pienamente responsabile se non può provare:
«(...)
4. che lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento in cui ha messo in circolazione il prodotto non permetteva di scoprire l'esistenza del difetto;
5. che il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a regole imperative emanate dai poteri pubblici.
(...)».
- L'art. 1386-12, secondo paragrafo, statuisce:
«Il produttore non può invocare le clausole di esonero di cui ai paragrafi 4 e 5 dell'art. 1386-11 se, in presenza di un difetto emerso entro dieci anni dall'immissione in circolazione del prodotto, non ha adottato le disposizioni idonee a prevenirne le conseguenze dannose».
2. Il contesto di fatto
8. Ai sensi dell'art. 19 della direttiva, gli Stati membri dovevano avere recepito la direttiva stessa nel loro diritto nazionale entro il 30 luglio 1988. Considerato che la Repubblica francese non ha trasposto la direttiva entro il termine stabilito, la Corte la ha condannata per inadempimento con sentenza 13 gennaio 1993 . Con quasi dieci anni di ritardo, la direttiva è stata infine recepita in diritto nazionale, con legge 19 maggio 1998. La menzionata legge ha introdotto in Francia un regime di responsabilità oggettiva illimitata senza massimali.
9. Dopo uno scambio di corrispondenza, avvenuto nel marzo 1998 tra gli uffici della Commissione e la rappresentanza permanente della Francia, la Commissione ha deciso di avviare la procedura di inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, con lettera del 6 novembre 1998, in cui la Francia veniva formalmente censurata. Il governo francese ha risposto con nota del 12 gennaio 1999, il parere motivato della Commissione è stato notificato il 6 agosto 1999, e il governo francese ha infine replicato il 6 ottobre 1999.
10. Nel ricorso la Commissione chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica francese:
- stabilendo all'art. 1386-2 C.civ. che le disposizioni relative alla responsabilità per i prodotti valgono anche per i casi in cui il danno è inferiore a euro 500;
- inserendo all'art. 1386-7 C.civ. la disposizione che un distributore di un prodotto difettoso è responsabile allo stesso titolo del produttore;
- prevedendo all'art. 1386-12 C.civ. che un produttore deve dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire conseguenze dannose al fine di poter invocare le clausole di esonero della responsabilità previste alle lett. d) ed e) dell'art. 7 della direttiva,
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 9, 3, n. 3, e 7 della direttiva 85/374/CEE.
B - Causa C-183/00
1. La legislazione nazionale
11. La direttiva è stata recepita in diritto spagnolo con legge 6 luglio 1994, n. 22/94. La prima disposizione finale di questa legge stabilisce:
«Gli artt. da 25 a 28 della legge 19 luglio 1984, n. 26/84, legge generale per la tutela dei consumatori e degli utenti, non si applicano alla responsabilità per danni causati da prodotti difettosi menzionati nell'art. 2 della presente legge».
L'art. 2 della legge spagnola citata è uguale all'art. 2 della direttiva, che descrive cosa debba intendersi per «prodotto» ai fini dell'applicazione della direttiva medesima.
2. Il contesto dei fatti e la questione pregiudiziale
12. La sig.ra González Sánchez è stata sottoposta ad una trasfusione di sangue nel nosocomio «Centro Médico de Asturias», in seguito alla quale è stata contagiata dal virus dell'epatite C. A seguito di ciò, la signora è stata contagiata ha avviato un'azione di risarcimento nei confronti della Medicina Asturiana SA, società proprietaria del nosocomio sopra menzionato.
13. La signora ha fondato la sua domanda sia sulle disposizioni generali relative alla responsabilità del Codice Civile spagnolo, che sugli artt. 25, 26 e 28 della legge n. 26/84. La società Medicina Asturiana SA ha negato la propria responsabilità, deducendo, tra l'altro, che gli artt. 25, 26 e 28 legge n. 26/84 non erano più vigenti a motivo della deroga operata dalla legge n. 22/94.
14. Il giudice a quo stabilisce nell'ordinanza di rinvio che il sangue e i prodotti emoderivati sono prodotti, ai sensi sia della legge n. 26/84 che della legge n. 22/94, e che quindi, in linea di principio, entrambe le leggi sono applicabili, sia in base al momento in cui è stata effettuata la trasfusione (per quanto riguarda la legge n. 26/84), sia per la messa in circolazione del prodotto (per quanto riguarda la legge n. 22/94), ma che, a seguito della legge n. 22/94, gli artt. 25 e seguenti della legge n. 26/84 non devono trovare applicazione.
15. Considerate le conseguenze dell'applicazione dell'una o dell'altra legge per la valutazione dell'onere della prova, a causa del diverso regime di responsabilità previsto da ciascuna legge, e al fine della determinazione dei soggetti responsabili, il giudice spagnolo ha ritenuto necessario proporre una questione pregiudiziale prima di pronunciare sentenza.
16. Il giudice ha precisato ancora che la legge n. 26/84 si fonda su un regime di responsabilità oggettiva, in forza del quale l'attrice dovrebbe provare solo il danno e il nesso causale, mentre la convenuta sarebbe esonerata dalla responsabilità solo dimostrando la colpa esclusiva della vittima o la forza maggiore o il caso fortuito.
17. La direttiva, e di conseguenza anche la legge n. 22/94, esige che la parte lesa provi non solo il danno e il nesso causale, ma anche la difettosità del prodotto (art. 4 della direttiva, art. 5 della legge n. 22/94), mentre, in forza della direttiva e della legge menzionata, alla convenuta vengono offerte maggiori possibilità di sottrarsi alla sua responsabilità (art. 7 della direttiva e art. 6 della legge).
18. Un'altra differenza tra le due leggi è che, in forza della legge n. 26/84, la parte attrice può agire contro il produttore, l'importatore, il fornitore o il venditore, solidalmente responsabili nei confronti del consumatore, mentre in forza della direttiva, ovvero della legge n. 22/94, la sig.ra González Sánchez nella fattispecie non può far valere la responsabilità della società Medicina Asturiana SA, perché quest'ultima è la fornitrice del prodotto e poiché è identificato il «fabbricante» o «produttore»dei prodotti emoderivati, ossia il Centro Comunitario de Transfusión del Principado de Asturias, che non è stato convenuto in giudizio.
19. Il giudice di rinvio constata che la legge n. 26/84 offre una maggiore tutela dei consumatori rispetto alla legge n. 22/94, il che è evidente anche se si guarda ad aspetti, sebbene non rilevanti nella fattispecie, come l'esistenza di franchigia nel caso di danni causati dal prodotto [art. 9, lett. b) della direttiva] o l'estinzione dalla responsabilità alla scadenza del termine di 10 anni dalla messa in circolazione del prodotto (art. 11 della direttiva).
20. Egli afferma poi che il recepimento della direttiva con legge n. 22/94 ha comportato una riduzione dei diritti di cui i consumatori godevano in Spagna al momento della notifica della medesima. Per questo motivo si pone il problema se con detto recepimento sia stato violato l'art. 13 della direttiva medesima, in combinazione con il rinvio al tredicesimo considerando della medesima e con il disposto dell'art. 3, n. 1, lett. t), CE.
21. Tale problema ha indotto il giudice a sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l'art. 13 della direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, debba essere interpretato nel senso che osta a che, in conseguenza del recepimento della direttiva, i diritti di cui i consumatori godevano in base alla normativa degli Stati membri siano limitati o ristretti».
IV - Il carattere giuridico della direttiva 85/374/CEE
A - Introduzione
22. In entrambe le cause la questione centrale è se la direttiva preveda un'armonizzazione ad un livello minimo oppure un'armonizzazione totale. Nella prima ipotesi al legislatore nazionale viene lasciato il potere di offrire ai consumatori una tutela in materia di responsabilità per i prodotti maggiore di quella prevista dalla direttiva. In tal caso la legislazione nazionale anteriore alla direttiva - come nella causa C-183/00 - e che offre al consumatore una protezione maggiore rispetto a quella offerta dalla direttiva, può rimanere in vigore. Inoltre il legislatore nazionale, sia in sede di recepimento della direttiva - come è avvenuto nella causa C-52/00 - sia successivamente, può adottare un regime più favorevole al consumatore. Nella seconda ipotesi invece il legislatore nazionale, in sede di recepimento della direttiva, è tenuto a rispettare totalmente le scelte in essa operate dal legislatore comunitario. In questo caso, una normativa nazionale precedente e successiva che offra una protezione maggiore è ammessa soltanto nella misura in cui la direttiva lo prevede espressamente.
23. Nella causa C-183/00 oltre all'attrice nel procedimento principale, la sig.ra González Sánchez, hanno presentato le loro osservazioni anche i governi spagnolo, greco, francese ed austriaco e la Commissione. Tali osservazioni riguardano soltanto la questione sopra formulata.
Nella causa C-52/00 la controversia tra la Commissione e il governo francese va oltre. In essa le parti prendono posizione, oltre che in merito alla questione sopra menzionata, anche sulle tre censure specificamente formulate dalla Commissione nel ricorso.
24. In questa parte delle conclusioni comincerò coll'illustrare gli argomenti principali relativi alla questione centrale in entrambe le cause, per poi valutarli. Nella parte successiva (V) riassumerò gli argomenti che sono stati scambiati tra le parti nella causa C-52/00 a seguito delle specifiche censure della Commissione, per poi passare a giudicarli.
B - Argomenti
25. Nella causa C-183/00 l'attrice nel giudizio principale, nonché i governi francese, greco e austriaco, sostengono che la direttiva va interpretata nel senso che prevederebbe solo un livello minimo di armonizzazione. Nella causa in esame, una simile interpretazione suggerirebbe una soluzione positiva alla questione pregiudiziale sollevata dal giudice spagnolo. Il governo spagnolo e la Commissione, invece, affermano che la direttiva comporta un'armonizzazione totale, che vincola completamente il legislatore nazionale. Da questa tesi deriva una soluzione negativa alla questione pregiudiziale sollevata.
26. Nella causa C-52/00 il governo francese, come fa anche nella causa C-183/00, sostiene la tesi secondo cui la direttiva comporta soltanto un livello minimo di armonizzazione, che non impedirebbe al legislatore nazionale di offrire al consumatore una protezione maggiore di quella offerta dalla direttiva. La Commissione è su una posizione del tutto opposta. In questa causa dalla tesi del governo francese deriva che la normativa di recepimento della direttiva controversa è senza alcun dubbio legittima. Le censure specifiche avanzate dalla Commissione contro questa normativa sarebbero pertanto prive di fondamento. Dalla tesi della Commissione deriva invece che la normativa francese deve essere esaminata attentamente alla luce della direttiva, per poi stabilire per ogni censura se la relativa parte di tale legislazione resti nei margini di discrezionalità offerti dalla direttiva.
27. L'attrice nel procedimento principale, il governo greco, il governo austriaco e il governo francese (sia nella causa C-183/00 che nella causa C-52/00) affermano che tanto il testo del tredicesimo considerando quanto l'art. 13 della direttiva depongono a favore della tesi secondo cui questa prevede soltanto un'armonizzazione della responsabilità oggettiva o da prodotto ad un livello minimo.
28. Nel tredicesimo considerando del preambolo della direttiva lo stesso legislatore comunitario avrebbe esplicitamente dichiarato che l'armonizzazione perseguita dalla direttiva non era totale, né poteva esserlo.
«Considerando che secondo i sistemi giuridici degli stati membri il danneggiato può avere diritto al risarcimento in base alla responsabilità contrattuale o ad un titolo fondato sulla responsabilità extracontrattuale diverso da quello previsto dalla presente direttiva; che, nella misura in cui tali disposizioni perseguono anch'esse l'obiettivo di un'efficace protezione dei consumatori, esse non devono essere pregiudicate dalla presente direttiva; che, nella misura in cui una protezione efficace dei consumatori nel settore dei prodotti farmaceutici sia già garantita in uno stato membro anche mediante un regime speciale di responsabilità, devono ugualmente continuare ad essere possibili azioni basate su questo regime».
29. Se l'art. 13 della direttiva venisse interpretato alla luce di questo considerando, ne deriverebbe che la direttiva non apporta modifiche per quanto riguarda le disposizioni che possono essere invocate da una vittima se (a) le disposizioni perseguono l'obiettivo di una protezione efficace del consumatore e (b) se le disposizioni si fondano su una responsabilità contrattuale o extracontrattuale o su un regime particolare di responsabilità. Nel caso in cui si tratti di un regime di responsabilità per prodotti specifici, e solo in tal caso, vale anche una terza condizione, e precisamente che il regime doveva già esistere prima della notifica della direttiva.
30. Per la causa C-183/00 l'attrice nel procedimento principale e i governi menzionati fanno derivare da quanto sopra la conclusione che l'art. 13 della direttiva consente una soluzione positiva alla questione sollevata dal giudice di rinvio. Per la causa C-52/00, il governo francese deduce che il legislatore nazionale conserva il potere di prevedere nella sua legislazione nazionale un livello di protezione più alto di quello conferito dalla direttiva.
31. I governi francese, greco e austriaco richiamano a fondamento della loro tesi anche l'art. 129 A del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 153 CE), inserito nel Trattato CE dal Trattato di Maastricht. In tale articolo la protezione dei consumatori riceve un ulteriore impulso, che si evidenzia soprattutto nel potere lasciato agli Stati membri di adottare o mantenere in vigore misure che garantiscano al consumatore un livello di protezione più alto di quello conferito dalla legislazione comunitaria. Anche alla luce di questi sviluppi giuridici, il precedente regime della direttiva dovrebbe essere considerato come un minimo necessario alla protezione del consumatore. In entrambe la cause, bisognerebbe dedurne una scelta a favore del regime più favorevole al consumatore.
32. Nella causa C-52/00 il governo francese aggiunge ancora che gli obiettivi di unità e di buon funzionamento del mercato comune non devono prevalere sul sempre più attuale obiettivo della protezione del consumatore.
33. La Commissione, sostenuta anche dal governo spagnolo, osserva che, per una corretta interpretazione dell'art. 13 della direttiva, bisogna operare una distinzione tra la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale «ordinarie», che possono gravare su un produttore in forza del diritto nazionale degli Stati membri, e il regime di responsabilità oggettiva per i produttori a causa della messa in circolazione di prodotti difettosi. In forza dell'art. 13, gli Stati membri possono modificare le condizioni per la responsabilità per i prodotti a titolo della responsabilità contrattuale o extracontrattuale, rendendole più o meno severe, ma non possono tuttavia derogare al regime previsto dalla direttiva per la responsabilità oggettiva del produttore per prodotti difettosi, tranne qualora e nella misura in cui la stessa direttiva lo permetta. Il legislatore comunitario a suo tempo ha operato una scelta indubbia a favore di un'armonizzazione totale, che solo in un numero limitato di casi apre possibilità di scelta per il legislatore nazionale. Questi casi sono elencati tassativamente agli artt. 15, n. 1, e 16 della direttiva. La direttiva non consente invece che gli Stati membri stabiliscano autonomamente norme più severe per la responsabilità per i prodotti; in tal modo infatti si metterebbero in pericolo l'unità e il buon funzionamento del mercato comune, parimenti perseguiti dalla direttiva. Una volta operata la scelta per un'armonizzazione totale, essa implica che ogni ulteriore miglioramento nella tutela del consumatore in questo campo deve avvenire in modo armonizzato.
34. Inoltre la Commissione sottolinea che l'espressione «regime speciale di responsabilità», utilizzata nel secondo periodo dell'art. 13, riguarda un regime speciale di responsabilità oggettiva per un determinato settore, come quello che esisteva per i prodotti farmaceutici in Germania al momento della notifica della direttiva. La legge spagnola n. 26/84, invece, non prevedeva alcun regime speciale per un settore specifico di prodotti e doveva quindi essere adeguata in sede di trasposizione della direttiva nella legislazione spagnola. Il governo spagnolo appoggia la Commissione in questa interpretazione, che verrebbe confermata anche dal terzo considerando del preambolo della direttiva.
C - Analisi
35. La direttiva 85/374/CEE ha conosciuto una lunga genesi legislativa. Bisognava infatti trovare un equilibrio, accettabile per tutti gli Stati membri, tra gli interessi del consumatore e quelli del produttore. Dato che originariamente esistevano notevoli divergenze di opinione tra i vari Stati membri sulla questione relativa a dove collocare precisamente questo equilibrio nel regime della responsabilità oggettiva per prodotti difettosi, le relative trattative hanno richiesto molto tempo. Questa genesi difficoltosa ha lasciato delle tracce inconfondibili nei considerando e nello stesso testo della direttiva.
36. Anche successivamente, la trasposizione della direttiva in diritto nazionale non è avvenuta senza difficoltà. Come già indicato al paragrafo 8, la Francia è stata in precedenza ufficialmente censurata e condannata in quanto non ha recepito tempestivamente la direttiva . Per la Spagna si è profilato il rischio di un procedimento per inadempimento. Tra la Commissione e il Regno Unito si è arrivati ad un procedimento dinanzi alla Corte, in cui la Corte stessa ha stabilito che la trasposizione della direttiva effettuata dal Regno Unito lasciava al giudice nazionale un potere discrezionale sufficiente per interpretare la relativa normativa nazionale in conformità alla direttiva . Oltre ai procedimenti in oggetto, è pendente dinanzi alla Corte un altro procedimento di inadempimento contro la Grecia . Molto recente è la sentenza emessa in un procedimento pregiudiziale sull'interpretazione degli artt. 7, lett. a) e c), e 9, lett. a) e b) della direttiva .
37. Il governo francese nella causa C-52/00 e il governo greco nella causa C-183/00 hanno suggerito che esiste una certa tensione tra gli obiettivi perseguiti dall'art. 100 del Trattato CE (divenuto art. 94 CE) - l'istituzione e il funzionamento del mercato comune - e la protezione del consumatore come uno degli obiettivi perseguiti dalla direttiva.
38. Come si legge nel preambolo della direttiva, questa, dettando un regime per la responsabilità oggettiva per prodotti difettosi, persegue l'eliminazione degli ostacoli all'unità del mercato comune che derivano dalla contemporanea esistenza di regimi legislativi nazionali sostanzialmente diversi. Un regime uniforme potrebbe inoltre risolvere le distorsioni della concorrenza che derivano da difformità delle normative nazionali. Sono stati questi due interessi a determinare la scelta per un livello avanzato di uniformità nella normativa applicata all'interno del mercato comune.
39. Tengo a sottolineare che la scelta a favore dell'unità nella legislazione è assolutamente compatibile con la scelta per un determinato livello - più elevato o più ridotto - di protezione del consumatore. La scelta per l'art. 94 CE non ha pregiudicato in alcun modo la scelta operata dal legislatore comunitario nella ricerca di un equilibrio tra gli interessi dei consumatori e quelli dei produttori. Se gli Stati membri, al momento dell'adozione della direttiva, avessero voluto optare per un livello di protezione superiore, avrebbero certo potuto farlo. Se avessero voluto farlo in un momento successivo, l'art. 94 CE avrebbe offerto loro lo spazio necessario.
40. Il fatto che l'art. 94 CE formi il fondamento giuridico per la direttiva in esame ha tuttavia conseguenze per il potere discrezionale lasciato al legislatore nazionale dopo la sua adozione. Tale potere discrezionale esiste, per il settore disciplinato dalla direttiva, solo nella misura in cui essa lo preveda espressamente. A differenza di quanto previsto dall'art. 100 A del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 95 CE), l'art. 94 CE non prevede un potere per gli Stati membri, del resto sottoposto a pesanti condizioni, di mantenere o di adottare misure nazionali in deroga a disposizioni comunitarie di armonizzazione.
41. I governi francese, greco e austriaco hanno affermato che le opinioni in merito alla responsabilità oggettiva dei produttori per prodotti difettosi hanno subito una notevole evoluzione dall'adozione della direttiva. Questa evoluzione sarebbe evidenziata anche nell'art. 153 CE, inserito nel Trattato dopo l'entrata in vigore della direttiva. La mutata concezione giuridica espressa da tale articolo suggerirebbe piuttosto di interpretare la direttiva come rivolta ad un'armonizzazione ad un livello minimo, che non pregiudicherebbe misure nazionali più severe a protezione del consumatore.
42. Questa tesi non mi sembra sostenibile. In primo luogo, infatti, essa non tiene conto del fatto che il potere degli Stati membri di adottare o mantenere misure di protezione più severe riguarda esclusivamente le misure indicate all'art. 153, n. 3, lett. b), CE. Si tratta di misure diverse da quelle necessarie alla realizzazione del mercato interno. Per misure che vengono adottate per la realizzazione del mercato interno continua a valere il regime dell'art. 95 CE, come si deduce dall'art. 153, n. 3, lett. a), CE. Sebbene l'art. 153 CE nulla dica al riguardo, si deve presumere che, mutatis mutandis, per le misure di armonizzazione nel campo della protezione del consumatore, da adottare in forza dell'art. 94 CE, resti in vigore il regime previsto da tale articolo.
43. In secondo luogo si disconosce in tal modo che l'art. 153 CE è formulato come una norma di istruzione che vale per tutta la Comunità, rivolta alla politica futura. In base a questa disposizione il legislatore comunitario potrebbe sviluppare iniziative per spostare a favore del consumatore l'equilibrio attualmente raggiunto dalla direttiva tra gli interessi dei produttori e quelli dei consumatori. L'articolo tuttavia non crea alcun potere per gli Stati membri di adottare autonomamente misure che siano in contrasto con il diritto comunitario, quale è finora fissato nelle direttive. Se così non fosse, l'acquis communautaire per la realizzazione dell'unità e del buon funzionamento del mercato comune si troverebbe in immediato pericolo. La formulazione e la struttura dell'art. 153 CE rendono evidente che il legislatore del trattato ha esplicitamente voluto evitare questo rischio.
44. Giungo quindi alla conclusione che i margini di discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri riguardo al regime della responsabilità oggettiva per prodotti difettosi sono rigidamente tracciati dalla direttiva. Questi limiti devono essere dedotti dal testo e dal sistema della medesima, ed è proprio ad essi che bisogna raffrontare la legislazione francese e spagnola di cui è questione nelle presenti cause.
45. Gli argomenti a sostegno della tesi secondo cui la direttiva contiene un'armonizzazione totale della responsabilità oggettiva per i prodotti difettosi sono persuasivi.
46. Diversamente, ad esempio, dalla direttiva 93/13/CE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori , il cui art. 8 stabilisce letteralmente che gli Stati membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato dal tale direttiva, disposizioni più severe, per garantire un livello di protezione più elevato dei consumatori, la direttiva non contiene una clausola esplicita da cui risulta il livello minimo dell'armonizzazione perseguita.
47. E' vero che gli artt. 15, n. 1, e 16 della direttiva permettono agli Stati membri di derogare alle norme principali della direttiva per alcuni settori, che vengono elencati tassativamente, ma la semplice esistenza di queste possibilità di deroga, nonché alla precisione con cui sono descritte, depone in favore della tesi secondo cui la direttiva persegue un'armonizzazione totale piuttosto che contro di essa.
48. Se la direttiva perseguisse implicitamente un'armonizzazione ad un livello minimo, non ci sarebbe stato bisogno di descrivere con grande precisione alcune specifiche e ben delineate facoltà di derogare alle norme generali. Non sarebbe stato nemmeno necessario subordinare l'esercizio della facoltà di deroga di cui all'art. 15, n. 1, lett. b), a particolari disposizioni procedurali e di valutazione, come avviene all'art. 15, nn. 2 e 3.
49. Contro la presupposizione che la direttiva perseguirebbe un'armonizzazione ad un livello minimo depongono inoltre il primo e gli ultimi due considerando del preambolo della direttiva stessa. Nel primo si afferma che l'armonizzazione allo stadio attuale non può essere totale e che quindi la sua applicazione deve essere accompagnata da un obbligo di relazione e valutazione della Commissione al Consiglio. A ciò fa poi seguito l'ultimo considerando:
«Considerando che a questo proposito è particolarmente importante procedere ad un riesame delle disposizioni della presente direttiva concernenti le deroghe consentite agli Stati membri, alla scadenza di un periodo sufficientemente lungo per poter disporre di un'esperienza pratica sugli effetti di tali deroghe sulla protezione dei consumatori e sul funzionamento del mercato comune.
50. L'interesse dell'unità e del funzionamento del mercato comune, evidenziato nel primo e nell'ultimo considerando, è, a dir poco, in contrasto con l'ipotesi secondo cui la direttiva prevederebbe un'armonizzazione a livello minimo. Dalla formulazione dei due ultimi considerando si può dedurre che il legislatore comunitario riteneva incompleta l'armonizzazione, proprio perché prevedeva ancora possibilità di deroga per gli Stati membri .
51. Non mi sembra accettabile, alla luce di tali elementi, l'argomento del governo francese secondo il quale l'art. 13, prima parte, letto in combinazione con il tredicesimo considerando, confermerebbe la sua tesi secondo cui la direttiva persegue un'armonizzazione minima,
52. Il testo di questa disposizione, che statuisce che la direttiva lascia impregiudicati i diritti che il danneggiato può esercitare in base al diritto relativo alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale, ha lo scopo di chiarire che l'armonizzazione della responsabilità oggettiva per prodotti difettosi, perseguita dalla direttiva, nulla toglie ai diritti che il danneggiato eventualmente può esercitare in forza di disposizioni contrattuali da lui stipulate o in forza del diritto nazionale generale relativo alla responsabilità per colpa. La direttiva non si riferisce a tale diritto, ed, anzi, a questo riguardo non limita i poteri del legislatore nazionale. Il testo dell'art. 13, tuttavia, non permette di leggervi un potere residuo per il legislatore nazionale nel campo della responsabilità oggettiva per prodotti difettosi. Questa è completamente armonizzata dalla direttiva, con l'eccezione delle possibilità di deroga di cui agli artt. 15, n. 1, e 16.
53. L'interpretazione difesa dal governo francese è comunque anche incompatibile con il sistema della direttiva. Se nell'art. 13, prima parte, si dovesse leggere che è rimasto un potere generale per il legislatore nazionale per quanto riguarda la responsabilità oggettiva per prodotti difettosi, perderebbero ogni senso le possibilità particolari di deroga di cui agli artt. 15, n. 1, e 16.
54. Per rispondere alla questione pregiudiziale sollevata nella causa C-183/00, bisogna esaminare quale sia la portata dell'eccezione della seconda parte dell'art. 13. Questa riguarda regimi nazionali di responsabilità oggettiva per un settore di produzione specifico, con particolari categorie di prodotti, che esistevano al momento della notifica della direttiva. I diritti che il danneggiato può esercitare in base ad una simile normativa nazionale particolare, anteriore alla direttiva, restano impregiudicati. Dal tredicesimo considerando e dall'esame della genesi della direttiva si può dedurre che si trattava, di fatto, di un regime particolare tedesco di responsabilità oggettiva per prodotti farmaceutici. Si deve parlare, nella fattispecie, di una limitata eccezione agli obblighi generali che derivano dalla direttiva.
55. La legge spagnola n. 26/86, sulla protezione dei consumatori e degli utenti, si applica ratione materiae a tutti i beni e i servizi che vengono offerti a soggetti privati. Il regime previsto da questa legge per la responsabilità oggettiva, laddove eventualmente diverso da quello della direttiva, doveva essere modificato in sede di recepimento della direttiva medesima, anche se ciò comportava che per il futuro sarebbe entrato in vigore un regime meno favorevole alla tutela del consumatore . Né la prima, né la seconda parte dell'art. 13 lasciavano al legislatore spagnolo la possibilità di sottrarsi a queste conseguenze, come ha giustamente affermato lo stesso governo spagnolo. Nel campo della responsabilità oggettiva per prodotti difettosi è riservato al legislatore comunitario stabilire il giusto equilibrio tra gli interessi dei consumatori, quelli dei fornitori e quelli dei produttori.
56. Ciò mi suggerisce la seguente conclusione:
- La direttiva 85/374/CEE persegue un'armonizzazione totale in materia di responsabilità oggettiva per prodotti difettosi.
- Il legislatore nazionale può derogare dalla direttiva solo se e nella misura in cui disposizioni della direttiva stessa glielo permettano esplicitamente, rispettando in ogni caso le condizioni e le disposizioni che la direttiva stabilisce al riguardo.
- L'art. 13, prima parte, della direttiva non permette al legislatore nazionale di adottare misure derogatorie rispetto alla direttiva nel settore della responsabilità oggettiva per prodotti difettosi.
- L'art. 13, seconda parte, della direttiva non pregiudica i diritti che spettano al danneggiato in base a regimi nazionali per la responsabilità per i prodotti per uno specifico settore di produzione, con categorie particolari di prodotti, eventualmente vigenti al momento della notifica della direttiva.
- Alla luce di tali elementi bisogna rispondere negativamente alla questione sollevata dal giudice di rinvio.
V - Censure specifiche nella causa C-52/00
A - La prima censura: l'incorretta trasposizione dell'art. 9 della direttiva, avendo stabilito all'art. 1386-2 C.civ. che le disposizioni relative alla responsabilità per i prodotti valgono anche per i casi in cui il danno materiale è inferiore a euro 500
1. Argomenti delle parti.
57. Il governo francese non nega che l'art. 1386-2 C.civ. deroghi all'art. 9 della direttiva, in quanto non prevede una franchigia di euro 500. Esso non ha voluto adottare quella limitazione della responsabilità per i prodotti in quanto, a suo avviso, una disposizione del genere sarebbe in contrasto con l'art. 6, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: «CEDU»), violerebbe l'ordine pubblico francese e, infine, turberebbe l'equilibrio tra gli interessi all'interno del gruppo dei consumatori e quelli all'interno del gruppo dei produttori.
58. A sostegno del primo argomento, questo governo afferma che la franchigia prevista dalla direttiva di fatto impedirebbe al danneggiato di adire il giudice se il danno provocato da un prodotto difettoso ad altre cose è inferiore a euro 500. Un simile diniego di giustizia è in contrasto con l'art. 6, n. 1, CEDU. A tal fine il governo francese rinvia ancora alla sentenza della Corte 28 marzo 2000 , in cui essa ha stabilito che uno stato contraente può invocare la clausola dell'ordine pubblico di cui all'art. 27, n. 1, della Convenzione di Bruxelles quando è stata accertata un'evidente violazione del diritto di difesa ad opera del giudice originario. Per il secondo argomento esso invoca il diritto civile nazionale, che non ammetterebbe una franchigia.
59. A sostegno del terzo argomento, il governo francese spiega che la franchigia comporterebbe un trattamento squilibrato sia dei consumatori che dei produttori. Infatti gli utenti di prodotti che con i loro difetti possono causare solo danni lievi verrebbero svantaggiati nei confronti di utenti di prodotti i cui eventuali difetti possono causare danni materiali gravi. Lo stesso vale, mutatis mutandis, per i produttori di prodotti che in caso di difetto di norma causano danni lievi e produttori di prodotti da cui si possono temere danni gravi.
60. La Commissione osserva che la franchigia di euro 500 per danni materiali in caso di responsabilità oggettiva non implica un diniego di giustizia, in quanto per il danneggiato resta aperta in ogni caso la possibilità di agire in giudizio in forza della «normale» responsabilità extracontrattuale per colpa. Essa fa poi presente che il regime di responsabilità per i prodotti introdotto dalla direttiva ha rafforzato i diritti del consumatore rispetto ai diritti che gli spettavano in forza del regime nazionale di responsabilità per colpa già esistente. Essa non ritiene convincente il rinvio alla sentenza Krombach, che riguarda la nozione di ordine pubblico della Convenzione di Bruxelles ed una situazione in cui era in discussione il diritto alla difesa. Infine essa osserva che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sancisce un principio di proporzionalità che permette di porre determinate limitazioni alla tutela giurisdizionale se esistono motivi legittimi che le giustificano . Nella fattispecie, tale motivo consiste nell'opportunità di evitare un numero eccessivo di procedimenti giudiziari. Essa rinvia a tal fine all'ottavo considerando della direttiva.
61. In merito alla seconda difesa del governo francese, la Commissione osserva che è giurisprudenza costante della Corte che uno Stato membro non si può sottrarre agli obblighi che gli derivano da una disposizione della direttiva invocando un proprio principio giuridico nazionale. In ogni caso la Francia avrebbe potuto assicurarsi della conformità della direttiva con il proprio ordinamento giuridico nazionale durante i lavori preparatori della medesima, che è poi stata adottata all'unanimità .
62. Infine la Commissione reputa fuori luogo la discussione sull'equilibrio degli interessi, intavolata dal governo francese. Questa discussione avrebbe potuto essere svolta durante i lavori di preparazione della direttiva, e potrà esserlo nuovamente in sede di revisione della medesima. Quando però si tratta della trasposizione di una direttiva nel diritto nazionale, la scelta operata dal legislatore comunitario nella ricerca di un equilibrio tra i diversi interessi in gioco non può essere posta in discussione.
2. Analisi
63. Un raffronto dell'art. 1386-2 C.civ. francese con l'art. 9 della direttiva mostra che questa disposizione non prevede la franchigia di euro 500, stabilita dalla direttiva stessa per danni materiali causati da prodotti difettosi. La direttiva non offre agli Stati membri la possibilità di abolire in tutto o in parte la franchigia. Considerato che la direttiva, come abbiamo già concluso al precedente paragrafo 56, prevede un'armonizzazione totale, con la sola eccezione di alcune possibilità di deroga specifiche individuate nella direttiva stessa, questo raffronto porta già in se stesso a concludere che il governo francese non ha recepito correttamente questa parte.
64. Le difese avanzate dal governo francese contro questa censura non possono a mio avviso giustificare questa scorretta trasposizione.
65. La difesa principale è la prima, che può essere brevemente riassunta nella questione se la franchigia di cui all'art. 9 della direttiva implichi un diniego di giustizia e, in caso di soluzione affermativa, se questo diniego comporti una violazione dell'art. 6, n. 1, CEDU.
66. Per trovare una risposta alla prima parte di questa domanda, bisogna considerare il contesto dello sviluppo del diritto negli ordinamenti giuridici dell'Europa occidentale negli ultimi cinquant'anni. Tale sviluppo è caratterizzato da un'attenzione praticamente incessante dedicata dal legislatore alla protezione degli interessi che, nei rapporti sociali, si sono rivelati particolarmente vulnerabili. All'inizio, ciò ha portato allo sviluppo di una specifica normativa in materia di contratti di lavoro, che riconosce ai lavoratori una particolare protezione privatistica. Successivamente nella maggior parte degli Stati membri ha anche condotto alla diffusione di un regime particolare di tutela del locatario e dell'affittuario. Negli ultimi decenni anche la posizione del consumatore è divenuta oggetto dell'attenzione speciale del legislatore.
67. Questa normativa, imperniata su qualità specifiche del soggetto di diritto - lavoratore, locatario, consumatore, ecc. - è caratterizzata dal circoscrivere precisamente il proprio campo di applicazione ratione materiae, ratione personae e, a volte, ratione loci. Persone ed interessi che ricadono al di fuori del campo di applicazione delimitato da questa normativa non possono invocare la tutela particolare che essa offre. A tal fine, l'interessato dovrà quindi fare appello a regole generali del diritto privato in quanto ius commune.
68. Le nette distinzioni apportate dai legislatori in questa normativa «particolare» sono il risultato di un processo, spesso complicato, della valutazione comparativa degli interessi, per lo più contrastanti, tra cui quello tra l'interesse del diritto oggettivo e l'efficacia dell'amministrazione della giustizia. Una simile valutazione è quella che il legislatore ha dovuto fare, nell'emanare la direttiva in esame, tra la protezione del consumatore in casi di lieve danno materiale e il rischio di sovraccarico del giudice. La conseguenza di questa scelta è stata che i consumatori, in casi di danno materiale lieve, non godono della presunzione legale della responsabilità oggettiva del produttore per prodotti difettosi. Essi dovranno rifarsi alle possibilità offerte loro dal diritto ordinario della responsabilità extracontrattuale per colpa.
69. Un diniego di giustizia, nel senso che al singolo non resti - più - aperta alcuna via al giudice ordinario, nella fattispecie non si presenta. Per questo motivo non si può parlare di violazione dell'art. 6, n. 1, CEDU. La sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Stubbings, citata dalla Commissione, conferma comunque che la Corte di Strasburgo è ben consapevole della differenziazione tra i mezzi e le posizioni giuridiche a cui ha portato l'evoluzione del diritto nello stato di diritto sociale. Per questo non vedo nella difesa del governo francese, fondata sull'art. 6, n. 1, CEDU, alcuna giustificazione per la trasposizione non corretta dell'art. 9 della direttiva nella fattispecie.
70. Nemmeno la seconda difesa è convincente. Il governo francese invoca «l'ordine pubblico interno» del diritto privato francese. Secondo una giurisprudenza costante della Corte, un siffatto appello all'ordinamento giuridico nazionale come giustificazione per un adempimento non corretto degli obblighi che derivano da disposizioni del diritto comunitario, non può essere accolto .
71. E' in ogni caso poco chiaro se il governo francese con questa difesa faccia appello anche ad un contrasto con la nozione di ordine pubblico ai sensi degli artt. 30 CE e 46 CE. Anche se il governo francese intendeva richiamare queste disposizioni, esse comunque, nella fattispecie, non offrono alcun ulteriore sostegno alla sua tesi. Infatti in primo luogo non è chiaro come la franchigia prevista dalla direttiva avrebbe potuto ledere gli interessi giuridici tassativamente elencati in queste disposizioni. In secondo luogo sarebbe stato naturale che il governo francese, se avesse temuto che venissero a crearsi pericoli per uno degli interessi tutelati nelle disposizioni, avesse sollevato la questione già nei lavori preparatori della direttiva.
72. La terza difesa, la mancanza di equilibrio nella valutazione degli interessi dei consumatori tra loro e dei produttori tra loro, riguarda una scelta operata dal legislatore comunitario e che risulta espressa in una disposizione della direttiva, di cui comunque non viene contestata la validità. In un processo in cui deve essere giudicato il corretto recepimento di questa disposizione da parte del legislatore nazionale, una difesa del genere fallisce, allo stesso modo come fallisce l'argomento secondo il quale il legislatore comunitario in futuro farà probabilmente una valutazione degli interessi identica alla legislazione nazionale oggetto della controversia . Il rispetto per i poteri conferiti al legislatore comunitario ai sensi del Trattato CE esige che la Corte si astenga da pronuncie che anticipino, o possano anticipare, la formazione del giudizio del legislatore medesimo.
B - La seconda censura: non corretta trasposizione dell'art. 3, n. 3, della direttiva
1. Mezzi e argomenti delle parti
73. In deroga all'art. 3, n. 3, della direttiva, che prevede solo una responsabilità sussidiaria del fornitore quando non è noto il produttore, l'art. 1386-7 C.civ. equipara la responsabilità del fornitore a quella del produttore.
74. La Commissione riconosce che nel sistema francese il fornitore ha la possibilità di chiamare in garanzia il produttore. Essa ritiene ciononostante che l'azione nei confronti del fornitore, che poi chiama in garanzia il produttore, non equivalga ad un'azione diretta del danneggiato nei confronti del produttore. L'art. 3, n. 3, della direttiva cercava proprio di evitare un accumulo di procedimenti.
75. Il governo francese osserva che l'art. 1386-7 C.civ. porta al risultato perseguito dalla direttiva, in quanto in ultima istanza è il produttore che deve farsi carico del risarcimento. Questa disposizione comunque è altro che la conferma di una regola di diritto nazionale della responsabilità, che esisteva già al momento della notifica della direttiva, come previsto dall'art. 13 della medesima. In ogni caso si tratterebbe qui di una disposizione di diritto processuale civile nazionale, nei confronti della quale il legislatore comunitario non aveva poteri al momento dell'adozione della direttiva.
2. Analisi
76. Un raffronto dell'art. 1386-7 C.civ. all'art. 3, n . 3, della direttiva mostra che questa disposizione relativa all'azione di responsabilità nei confronti del fornitore è stata redatta con una formulazione più ampia di quella della direttiva. La censura della Commissione è quindi fondata.
77. Le difese avanzate dal governo francese nulla tolgono a questa constatazione. Anche se l'articolo contestato non facesse che confermare una regola già vigente in precedenza nel diritto francese in materia di responsabilità extracontrattuale, il legislatore francese è comunque rimasto inadempiente in quanto ha omesso di recepire il regime previsto dalla direttiva per la responsabilità per danno da prodotti difettosi.
78. La difesa per cui il legislatore comunitario nella fattispecie non sarebbe stato competente a stabilire norme procedurali per l'azione di responsabilità è irricevibile, come la Commissione giustamente osserva. Nella sentenza 27 ottobre 1992 la Corte ha dichiarato irricevibile l'eccezione di illegittimità di una norma di diritto comunitario di cui doveva giudicare l'inadempimento.
79. Ad abundantiam osservo ancora che questa difesa non è fondata nemmeno nel merito. Se la Comunità ha l'incontestato potere di armonizzare il diritto relativo alla responsabilità per i prodotti, questo potere le spetta necessariamente anche per quanto riguarda la proposizione della relativa azione. Infatti anche questo aspetto riguarda l'equilibrio tra i vari interessi da prendere in considerazione.
C - La terza censura: trasposizione non corretta dell'art. 7 della direttiva
1. Difese e argomenti della parti
80. In deroga all'art. 7, lett. d) ed e), della direttiva, che disciplina i casi in cui il produttore viene liberato incondizionatamente dalla sua responsabilità, gli artt. 1386-11 e 1386-12, secondo comma, C.civ., subordinano l'applicabilità di questa liberazione dalla responsabilità all'obbligo di fare tutto il possibile, in presenza di un difetto, per prevenire danni susseguenti.
81. Il governo francese osserva che la Commissione, nel ricorso, avanza due argomenti che non figuravano nel parere motivato. Il primo argomento riguarda la comunicazione che la Commissione non aveva l'intenzione di presentare una proposta di modifica dell'art. 7, lett. e), della direttiva; l'altro riguarda la trasposizione di un'altra direttiva, la direttiva del Consiglio 29 giugno 1992, 92/59/CEE, relativa alla sicurezza generale dei prodotti . Da ciò il menzionato governo conclude che questa censura è irricevibile.
82. La Commissione risponde che, sebbene la giurisprudenza della Corte esiga che le censure contenute nel ricorso siano identiche a quelle che figurano nella censura formale e nel parere motivato, questa esigenza tuttavia non comporta che sia sempre necessaria una coincidenza completa, fintantoché l'oggetto della controversia non viene ampliato o modificato. A tal fine la Commissione cita la sentenza 9 novembre 1999, Commissione/Italia .
83. Nel merito il governo francese afferma che la terza censura riguarda un punto che la Commissione stessa vorrebbe emendare. In ogni caso la direttiva lascia agli Stati membri un certo potere discrezionale in merito alla liberazione dalla responsabilità a causa dei rischi di sviluppo. Per questo motivo sarebbe permesso escludere questa liberazione per determinati prodotti. Il governo francese non capisce perché la liberazione non potrebbe essere subordinata all'obbligo di seguire i prodotti messi in commercio, il logico complemento del principio di precauzione. Il governo francese conclude che questo obbligo, che comporta tra l'altro un obbligo di poter rintracciare i prodotti, di tenersi al corrente delle nuove conoscenze scientifiche e di informare, una volta scoperta, dell'esistenza dei rischi, le persone che sono state ad essi esposte, viene reso esplicito dalla direttiva 92/59.
84. La Commissione ribatte a questi argomenti che gli esoneri previsti dall'art. 7, lett. d) ed e), della direttiva non sono incompatibili con la direttiva 92/59, che non disciplina la responsabilità dei produttori per prodotti da questi commercializzati, ma riguarda invece gli obblighi generali degli stessi produttori per garantire la sicurezza dei prodotti. Comunque, continua la Commissione, la presentazione di un ricorso per inadempimento non può dipendere dalla situazione delle consultazioni in merito ad eventuali future modifiche della direttiva, come questa risultava al momento della proposizione del ricorso.
2. Analisi
85. Sulla questione della ricevibilità posso essere breve. Un raffronto tra il parere motivato e il ricorso evidenzia che l'oggetto della censura, ossia ciò che viene rimproverato al governo francese, è rimasto esattamente lo stesso. Il fatto che gli argomenti avanzati dalla Commissione nei due documenti a sostegno della sua censura non siano del tutto identici, non impedisce che il governo francese sapesse esattamente cosa gli veniva rimproverato, e cioè una trasposizione non corretta dell'art. 7, lett. d) ed e) della direttiva. In tal modo la Commissione resta nei limiti fissati dalla Corte in merito alla conformità tra il parere motivato e il ricorso . L'eccezione di irricevibilità di cui trattasi deve, a mio avviso, essere respinta.
86. Per quanto riguarda il merito constato, come anche per la prima e la seconda censura, che il governo francese, subordinando la liberazione del produttore dalla responsabilità relativa ai rischi di sviluppo ad una condizione più specifica e non prevista dalla direttiva, non ha seguito esattamente le relative disposizioni della direttiva. La Francia non ha quindi recepito correttamente la direttiva.
87. I motivi di giustificazione avanzati dal governo francese non appaiono convincenti. E' vero che, secondo la giurisprudenza costante della Corte, gli obblighi di uno Stato membro in forza del diritto comunitario devono essere giudicati alla luce dello status quo del diritto al momento della presentazione del ricorso . Previsioni sull'evoluzione del diritto in questione non possono tuttavia valere come giustificazione per le inadempienze rimproverate. Non serve neppure fare appello ad altre normative comunitarie, diverse da quelle di cui si rimprovera la trasposizione non corretta. Se tra queste normative dovessero già esistere inopportune discrepanze, spetta al legislatore comunitario provvedere ad eliminarle. Una situazione del genere comunque non crea alcun potere discrezionale per gli Stati membri che permetta loro di agire come meglio credono in sede di recepimento delle direttive.
88. Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese, se ne è fatta domanda. Poiché la Repubblica francese è risultata soccombente e la Commissione ne ha chiesto la condanna alle spese, esiste un motivo per condannare la Francia alle spese.
VI - Conclusione
89. Considerando quanto precede propongo alla Corte:
Nella causa C-183/00, di risolvere la questione posta dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n. 5 de Oviedo nel modo seguente:
L'art. 13 della direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, non osta a che i diritti di cui godevano i consumatori ai sensi della legislazione di uno Stato membro vengano limitati in conseguenza del recepimento della direttiva.
Nella causa C-52/00 di dichiarare che:
a) la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 3, n. 3, 7 e 9 della direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi;
b) la Repubblica francese è condannata alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 69, n. 2 del regolamento di procedura.
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