Conclusioni dell avvocato generale
1. Un formaggio grattugiato, la cui vendita in Italia sia vietata con la denominazione «parmesan», in quanto non si conforma al disciplinare per la denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano», può venire prodotto in Italia per essere immesso in commercio oltre le frontiere dello Stato membro di registrazione con l'etichetta «parmesan»? In caso affermativo, a quali condizioni può avvenire la commercializzazione al di fuori d'Italia? Tali sono in sostanza le questioni pregiudiziali che il Tribunale di Parma pone a questa Corte.
2. Per rispondere ai quesiti sollevati dal giudice a quo, la Corte dovrà precisare le condizioni per l'applicazione del regime derogatorio e transitorio stabilito dall'art. 13, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 .
I - Ambito normativo
3. Il regolamento definisce l'ambito normativo applicabile alle denominazioni d'origine ed alle indicazioni geografiche di taluni prodotti agricoli ed alimentari, in ordine ai quali esiste un nesso fra le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica . A tale scopo esso prevede un sistema di registrazione a livello comunitario delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine. La registrazione, ottenuta a conclusione della procedura definita nel regolamento, conferisce una tutela specifica ai prodotti che ne beneficiano . Tuttavia, un'eccezione di carattere generale ed una deroga di natura temporanea al regime di tutela così stabilito sono enunciate, rispettivamente, all'art. 3, n. 1, primo comma, e all'art. 13, n. 2, dello stesso regolamento.
4. Benché sia fondato sull'art. 37 CE, il regolamento persegue anche obiettivi attinenti alla tutela dei consumatori e alla lealtà della concorrenza .
5. L'art. 2, n. 1, del regolamento, recita: «la protezione comunitaria delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari è ottenuta conformemente al presente regolamento».
6. L'art. 2, n. 2, dello stesso regolamento precisa che:
«(...) si intende per:
a) "denominazione d'origine": il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare
- originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e
- la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell'area geografica delimitata».
7. Ai sensi dell'art. 3, n. 1, primo comma, del regolamento, le «denominazioni divenute generiche» non possono essere registrate.
8. L'art. 3, n. 1, secondo, terzo e quarto comma, del regolamento definisce cosa debba intendersi per «denominazione generica».
9. Le procedure per la registrazione delle denominazioni d'origine sono definite agli artt. 4-7 e 17 del regolamento.
10. La procedura di cui agli artt. 4-7 del regolamento è comunemente nota come «procedura "ordinaria"», in opposizione alla procedura prevista all'art. 17, cosiddetta «semplificata», che riguarda la registrazione delle denominazioni già esistenti alla data dell' entrata in vigore del regolamento. La procedura «semplificata» è stata seguita nella presente fattispecie .
11. L'art. 17 del regolamento dispone quanto segue:
«1. Entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione quali denominazioni, tra quelle giuridicamente protette o, negli Stati membri in cui non vige un sistema di protezione, sancite dall'uso, essi desiderano far registrare a norma del presente regolamento.
2. La Commissione registra, secondo la procedura prevista all'art. 15 , le denominazioni di cui al paragrafo 1 conformi agli articoli 2 e 4. L'articolo 7 non si applica . Tuttavia non vengono registrate le denominazioni generiche.
3. Gli Stati membri possono mantenere la protezione nazionale delle denominazioni comunicate in conformità del paragrafo 1 sino alla data in cui viene presa una decisione in merito alla registrazione».
12. La registrazione pone i prodotti DOP sotto un regime comunitario di tutela. Come è indicato infatti all'art. 13, nn. 1 e 3, del regolamento:
«1. Le denominazioni registrate sono tutelate contro:
a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l'uso di tale denominazione consenta di sfruttare indebitamente la reputazione della denominazione protetta;
b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione" o simili;
c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché l'impiego, per la confezione, di recipienti che possono indurre in errore sull'origine;
d) qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il pubblico sulla vera origine dei prodotti.
Se una denominazione registrata contiene la denominazione di un prodotto agricolo o alimentare che è considerata generica, l'uso di questa denominazione generica per il prodotto agricolo o alimentare appropriato non é contrario al primo comma, lettera a) o b).
(...)
3. Le denominazioni protette non possono diventare generiche».
13. Ciononostante, l'art. 13, n. 2, di detto regolamento aggiunge quanto segue:
«2. In deroga al paragrafo 1 lettere a) e b), gli Stati membri possono lasciare in vigore i sistemi nazionali che consentono l'impiego delle denominazioni registrate in virtù dell'articolo 17 per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento, sempreché:
- i prodotti siano stati legalmente immessi in commercio con tali denominazioni da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione del presente regolamento;
- le imprese abbiano legalmente immesso in commercio i prodotti in questione utilizzando in modo continuativo le denominazioni durante il periodo di cui al primo trattino;
- dalle etichette risulti chiaramente la vera origine dei prodotti.
Questa deroga non può tuttavia condurre alla libera immissione in commercio dei prodotti nel territorio di uno Stato membro per il quale tali denominazioni erano vietate».
14. Sulla base dell'art. 17 del regolamento, la Repubblica italiana ha chiesto la registrazione della denominazione «Parmigiano Reggiano». Tale denominazione è stata inserita dalla Commissione delle Comunità europee tra le DOP di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 .
II - Fatti e procedimento
15. Risulta dal fascicolo che l'impresa Nuova Castelli SpA di Reggio Emilia , di cui il sig. Bigi è il legale rappresentante, produce in Italia, già da molto tempo, un formaggio grattugiato, essiccato, pastorizzato e in polvere, preparato con un miscuglio di vari tipi di formaggio di diversa provenienza, destinato ad essere immesso in commercio esclusivamente al di fuori dell'Italia, in particolare in Francia. Questo formaggio viene venduto con un'etichetta recante la menzione «parmesan», senza tuttavia contenere formaggio del tipo proveniente dalla DOP comunitaria «Parmigiano Reggiano».
16. All'udienza il legale del sig. Bigi ha precisato che l'impresa Castelli dispone di numerose unità produttive che sono situate esclusivamente sul territorio italiano. Alcune di queste unità producono un formaggio, destinato alla commercializzazione nel territorio italiano, che è conforme al disciplinare previsto per la DOP «Parmigiano Reggiano», altre producono un formaggio con l'etichetta «parmesan» che non rispetta tale disciplinare. Tuttavia, la commercializzazione di quest'ultimo formaggio è rivolta esclusivamente al mercato estero, in particolare francese. Egli ha inoltre precisato che l'impresa Castelli dispone in Francia di uno stabilimento che si limita ad importare il formaggio prodotto in Italia.
17. L'11 novembre 1999 un quantitativo di formaggio prodotto dall'impresa Castelli, confezionato con l'etichetta «parmesan» e destinato all'esportazione in altri Stati membri, veniva sequestrato presso uno spedizioniere di Parma. Il sequestro del prodotto è stato effettuato su iniziativa del Consorzio, il quale raggruppa i produttori del formaggio recante la denominazione «Parmigiano Reggiano», e che si è costituito parte civile nel procedimento penale promosso nei confronti del sig. Bigi dinanzi al Tribunale di Parma.
18. Il sig. Bigi è imputato per aver commercializzato in confezioni da 40 gr. cadauna, ai fini della vendita sul mercato europeo, ed in particolare in Francia, un formaggio grattugiato, essiccato, pastorizzato ed in polvere, preparato con un miscuglio di vari tipi di formaggio di diversa provenienza, utilizzando in etichetta la denominazione «parmesan», integrando tale comportamento le fattispecie criminose della frode nell'esercizio del commercio e della vendita di prodotti industriali con segni atti a indurre il pubblico in inganno. Egli è inoltre imputato per aver contravvenuto al divieto di usare «denominazioni di origine e tipiche riconosciute alterandole oppure parzialmente modificandole con aggiunte anche indirettamente con termini rettificativi, come tipo, uso, gusto o simili» . Tali fatti sono previsti e puniti dagli artt. 515 e 517 del codice penale italiano, e dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1954, n. 125 .
19. Per evitare le sanzioni a suo carico, il sig. Bigi ha invocato il disposto dell'art. 13, n. 2, del regolamento. A suo avviso, detto articolo negherebbe alla Repubblica italiana il diritto di vietare ai produttori con sede in Italia la fabbricazione, con la denominazione «parmesan», del formaggio che non si conformi alla DOP «Parmigiano Reggiano», qualora tale formaggio sia destinato ad essere esportato, ai fini della sua commercializzazione, in altri Stati membri.
20. Il giudice a quo, nutrendo dubbi circa la corretta interpretazione del predetto articolo, ed affinché gli sia consentito dirimere la controversia a lui deferita, ha invitato la Corte di giustizia a risolvere sette questioni pregiudiziali, così formulate:
«1) Se l'art. 13, n. 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 [come modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 535/97] debba essere interpretato nel senso che non occorre alcun provvedimento ufficiale, di carattere normativo od amministrativo, da parte dello Stato membro interessato, per consentire l'impiego sul suo territorio di denominazioni confondibili con quelle registrate ai sensi dell'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92;
2) se, pertanto, per consentire l'impiego delle denominazioni di cui sopra nel territorio dello Stato membro considerato, sia sufficiente l'assenza di opposizione a tale impiego da parte dello Stato membro medesimo;
3) se l'assenza di opposizione da parte dello Stato membro nel cui territorio si verifica l'impiego della denominazione confondibile con quella registrata ai sensi dell'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 legittimi l'utilizzo della predetta denominazione da parte di un'impresa che abbia sede nel territorio del Paese membro in cui la registrazione è avvenuta, qualora essa provveda ad utilizzare la denominazione confondibile unicamente per prodotti destinati ad essere venduti al di fuori del Paese di registrazione e soltanto all'interno del territorio dello Stato membro che non si è opposto all'impiego della denominazione medesima;
4) se il termine di cinque anni di cui all'art. 13, n. 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92, per l'impiego riferito ad un prodotto la cui denominazione sia stata registrata il 12 giugno 1996 [cfr. regolamento (CE) n. 1107/96, citato] scada il 12 giugno 2001;
5) se, pertanto, un'impresa con sede in un Paese membro su richiesta del quale sia stata registrata una denominazione di origine protetta (DOP) in base all'art. 17 del regolamento (CE) n. 2081/92, che abbia utilizzato una denominazione confondibile con quella registrata senza interruzione nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 (24 luglio 1993), abbia diritto di utilizzare la medesima denominazione per contraddistinguere prodotti unicamente destinati ad essere venduti al di fuori dello Stato membro di registrazione, e soltanto nel territorio di uno Stato membro che non abbia fatto opposizione all'impiego di tale denominazione nel predetto territorio;
6) in caso di risposta affermativa al quesito di cui sopra al punto 5, se l'impresa con sede nello Stato membro di registrazione della DOP possa legittimamente contraddistinguere i suoi prodotti utilizzando la denominazione confondibile con quella registrata fino alla scadenza del quinto anno successivo alla data di registrazione della denominazione protetta (12 giugno 1996) vale a dire, quindi, fino al 12 giugno 2001;
7) se alla scadenza della data sopra indicata al punto n. 6 (12 giugno 2001) debba considerarsi vietato l'impiego di ogni denominazione confondibile con quella registrata in tutti gli Stati membri, da parte di qualsiasi operatore che non sia espressamente legittimato all'utilizzo della denominazione registrata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 più volte citato».
III - Sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali
A - L'eccezione d'irricevibilità sollevata dal governo tedesco
21. Il governo tedesco rileva che la decisione della causa principale non dipende dalla soluzione di suddette questioni, poiché la denominazione «parmesan» è una «denominazione generica», e non rientra nell'ambito di applicazione del regime di tutela stabilito dall'art. 13 del regolamento. Di conseguenza, esso vi chiede di dichiarare irricevibile la domanda del giudice a quo, in quanto irrilevante e data la sua natura generica ed ipotetica .
22. La Corte ha costantemente affermato che «nell'ambito della collaborazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall'art. [234 CE], spetta esclusivamente al giudice nazionale cui è sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale, per essere in grado di pronunciare la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate dal giudice nazionale vertono sull'interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire» .
23. «Tuttavia, la Corte ha anche affermato che, in ipotesi eccezionali, le spetta esaminare le condizioni nelle quali è stata adita dal giudice nazionale al fine di verificare la propria competenza (...). La Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale solo qualora risulti manifestamente che l'interpretazione del diritto comunitario richiesta non ha alcuna relazione con l'effettività o con l'oggetto della causa principale, oppure qualora il problema sia di natura ipotetica e la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (...)» .
24. Le questioni sollevate dal giudice a quo vertono sull'interpretazione del diritto comunitario. Il giudice nazionale chiede infatti alla Corte di precisare l'ambito di applicazione dell'art. 13, n. 2, del regolamento. Quindi, la Corte, in via di principio, è tenuta a pronunciarsi al riguardo.
25. Non risulta neppure in modo manifesto che la controversia sia ipotetica o che la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte. La controversia è effettiva ed il suo oggetto è descritto con precisione. Il procedimento a quo verte, in sostanza, sulla liceità o meno dell'impiego della denominazione «parmesan» per la fabbricazione, ai fini della sua immissione sul mercato al di fuori del territorio italiano, di un prodotto che non presenta le caratteristiche della DOP «Parmigiano Reggiano».
26. Inoltre, «secondo una costante giurisprudenza, nell'ambito della procedura di collaborazione fra i giudici nazionali e la Corte istituita dall'art. [234 CE], spetta a quest'ultima fornire al giudice a quo una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia con cui è adito» .
«In tale prospettiva, spetta alla Corte riformulare le questioni ad essa deferite o esaminare se una questione relativa [in particolare] alla validità di una disposizione di diritto comunitario si basi su un'interpretazione corretta del testo normativo di cui trattasi» .
27. Se l'obiezione sollevata dal governo tedesco si limitasse a contestare al giudice a quo di non avere applicato correttamente il diritto comunitario, per il fatto di non avere qualificato la denominazione «parmesan» come «denominazione generica», l'eccezione di irricevibilità sarebbe infondata. Infatti, l'applicazione del diritto comunitario alla fattispecie della controversia è di competenza esclusiva del giudice nazionale .
28. Tuttavia, con l'eccezione sollevata, il governo tedesco intende anche denunciare l'errata interpretazione del giudice di rinvio quanto alle disposizioni del regolamento relative alla definizione delle nozioni «denominazione generica» e «DOP», contestando in tal modo la rilevanza delle questioni pregiudiziali - conseguenza che discenderebbe da tale errore di interpretazione.
Il governo tedesco sostiene infatti che la denominazione «parmesan», in quanto non registrata, non rientra nell'ambito di applicazione della tutela che l'art. 13, n. 1, del regolamento accorda alla DOP «Parmigiano Reggiano». Ritiene inoltre che, in conformità delle disposizioni dell'art. 3, n. 1, del regolamento medesimo, la denominazione «parmesan» non possa più essere oggetto di registrazione poiché è divenuta generica. Considerando che le questioni sollevate vertono esclusivamente sull'interpretazione delle disposizioni del regolamento poste a tutela delle DOP, esso afferma quindi che le stesse si basano su un'interpretazione impropria del diritto comunitario e che non sono rilevanti ai fini della decisione della causa a qua. Di conseguenza, chiede alla Corte di confermare la sua interpretazione del regolamento e di dichiarare le questioni irricevibili.
29. E' indubbio che le questioni sollevate dal giudice a quo non sono generiche né ipotetiche. La domanda d'irricevibilità del governo tedesco è, di conseguenza, infondata.
30. E' anche vero, tuttavia, che le suddette questioni sarebbero manifestamente inutili per la soluzione della causa a qua nell'ipotesi in cui la denominazione «parmesan» non ricadesse nell'ambito di applicazione della DOP «Parmigiano Reggiano» ai sensi dell'art. 13, n. 1, del regolamento. Da ciò discende che la questione relativa alla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale non può essere risolta dalla Corte senza che questa si sia prima assicurata che il giudice a quo abbia interpretato correttamente l'art. 13, n. 1, del regolamento. Si tratta perciò di accertare la portata della tutela che il regolamento accorda ad una denominazione composta quale la DOP «Parmigiano Reggiano».
B - Termini della questione da risolvere in limine
31. La sola questione interpretativa che si pone in via preliminare consiste nell'appurare se il regolamento debba venire interpretato nel senso che, in un'ipotesi quale quella di specie, la denominazione controversa «parmesan» può rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 13, n. 1, del regolamento. In caso affermativo, si dovrebbe concludere che, in conformità dell'art. 13, n. 3, dello stesso regolamento, tale denominazione non può più diventare generica. Di conseguenza, si dovrebbero esaminare le questioni pregiudiziali. Infatti in tal caso, il comportamento del sig. Bigi, illecito secondo l'art. 13, n. 1, del regolamento, potrebbe essere autorizzato in base alle disposizioni derogatorie di cui all'art. 13, n. 2, del medesimo regolamento.
32. In caso negativo, le questioni pregiudiziali dovrebbero essere dichiarate irricevibili senza che si debba esaminare se la denominazione «parmesan» sia generica o meno. Contrariamente a quanto sostiene il governo tedesco, tenuto conto del contesto di diritto e di fatto descritto dal giudice a quo, l'esame della genericità o meno di detta denominazione sarebbe manifestamente irrilevante, tanto al fine di valutare la fondatezza dell'eccezione di irricevibilità da esso sollevata, quanto al fine di consentire al giudice a quo di risolvere la controversia principale.
33. Infatti, nel caso in cui fosse da considerarsi generica, la denominazione «parmesan» non potrebbe più formare oggetto di tutela ai sensi dell'art. 13, n. 1, del regolamento, potendo pertanto venire impiegata nell'intero territorio comunitario . I procedimenti avviati nei confronti del sig. Bigi dovrebbero essere pertanto abbandonati.
34. Qualora invece la denominazione «parmesan» non dovesse essere considerata generica, la Repubblica italiana avrebbe il diritto di richiederne la registrazione a norma del regolamento . Tuttavia, anche se tale Stato membro ottenesse la registrazione di questa denominazione come DOP, l'imputazione del sig. Bigi dovrebbe venir meno. Infatti, per il principio dell'irretroattività delle leggi penali i procedimenti aperti nei confronti dell'imputato non potrebbero venire esaminati alla luce di una legge che non era ancora entrata in vigore nel momento in cui venivano commessi i fatti che gli sono addebitati.
35. E' vero che la questione relativa alla genericità o meno della predetta denominazione non sarebbe irrilevante per i produttori di formaggio che immettono in commercio con l'etichetta «parmesan» un formaggio non conforme al disciplinare della DOP «Parmigiano Reggiano». Ai sensi dell'art. 3, n. 1, secondo comma, del regolamento, una denominazione generica, divenuta la denominazione comune di un prodotto agricolo o alimentare, non forma oggetto di tutela ai sensi del regolamento, ed il suo impiego nell'intero territorio comunitario sarà pertanto consentito. Anche la Repubblica italiana potrebbe essere interessata alla questione. Ai sensi dell'art. 3, n. 1, primo comma, del regolamento, una denominazione generica non può essere registrata. Il determinare se la denominazione «parmesan» sia generica o meno consentirebbe quindi al governo italiano di essere immediatamente informato circa l'esito positivo o negativo di una domanda di registrazione relativa a tale denominazione.
36. Tuttavia, tenuto conto del contesto di fatto e di diritto fornito dal giudice a quo, i casi descritti in precedenza sono meramente ipotetici.
37. Inoltre, non spetta alla Corte compiere una valutazione sul carattere generico o meno di una denominazione, ma soltanto interpretare le disposizioni del regolamento e definire i criteri da tenere in conto affinché tale valutazione possa venire effettuata.
38. Nella sentenza 16 marzo 1999, Danimarca e a./Commissione , avete appunto affermato che «per determinare se una denominazione sia o meno divenuta generica, [la Commissione] deve tenere conto di tutti i fattori, tra i quali figurano, obbligatoriamente, quelli espressamente enumerati [all'art. 3, n. 1, del regolamento], vale a dire la situazione esistente nello Stato membro nel quale il nome ha la sua origine e nelle zone di consumo, la situazione esistente in altri Stati membri e le pertinenti legislazioni nazionali o comunitarie» .
39. Ai sensi del regolamento, la valutazione della genericità o meno di una denominazione è di competenza della Commissione, che decide in conformità dell'apposita procedura ivi definita , dopo avere acquisito pareri illuminati ed in considerazione di una serie di elementi esaustivi e previa consultazione dei soggetti interessati.
40. Ritengo pertanto che, essendo di competenza della Commissione , ai sensi del regolamento, esprimere una valutazione sulla genericità o meno di una denominazione, la Corte non debba sostituirsi alla Commissione nella questione che ci occupa. Il ruolo di questa Corte consiste unicamente nell'esercitare un controllo di legittimità sulle decisioni adottate in materia dalla Commissione (o dal Consiglio ), conformemente alle disposizioni dell'art. 230 CE.
41. Del resto, è evidente che, nella fattispecie, la Corte di giustizia non dispone della totalità dei dati che le consentirebbero utilmente di giudicare della genericità o meno della denominazione «parmesan». Gli elementi ad essa forniti da una minoranza di Stati membri, in risposta al quesito scritto posto prima dell'udienza su questo punto, sono, al riguardo, evidentemente insufficienti. Infatti, i dati disponibili sui criteri cumulativi ed imperativi di cui si deve tener conto, a norma dell'art. 3, n. 1, terzo comma, del regolamento, nello stabilire se una denominazione sia generica, sono stati forniti in modo incompleto dagli Stati intervenienti. Inoltre, un numero insufficiente di Stati membri è intervenuto.
42. In base alle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di giustizia di limitarsi in limine ad accertare se il regolamento debba essere interpretato nel senso che, nella fattispecie in esame, la denominazione controversa «parmesan» rientri nell'ambito di applicazione della tutela che l'art. 13, n. 1, del regolamento accorda alle DOP.
C - La soluzione della questione in limine
43. E' assodato che la denominazione «Parmigiano Reggiano» è una denominazione registrata e gode della tutela che l'art. 13, nn. 1 e 2, del regolamento garantisce alle DOP.
44. Secondo le disposizioni di detto articolo, la denominazione «Parmigiano Reggiano» è tutelata, in particolare, contro qualsiasi impiego commerciale per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui l'uso di tale denominazione consenta di sfruttare indebitamente la reputazione del formaggio «Parmigiano Reggiano». E' inoltre vietata l'usurpazione, l'imitazione o la semplice evocazione di detta denominazione registrata o della sua traduzione, per designare un prodotto che non è oggetto di registrazione. In altre parole, conformemente al combinato disposto dell'art. 13, n. 1, primo comma, lett. a) e lett. b), del regolamento, la registrazione della denominazione di origine «Parmigiano Reggiano» osta all'impiego commerciale della menzione medesima e della sua traduzione per designare prodotti che non si conformino al disciplinare del prodotto oggetto di registrazione.
45. La questione in limine già individuata in precedenza consiste quindi nello stabilire se il termine «parmesan» debba essere considerato come la traduzione della denominazione composta «Parmigiano Reggiano», oggetto della registrazione.
46. Secondo il giudice di rinvio tale questione va risolta necessariamente in senso affermativo, in quanto il sostantivo «parmesan» altro non è se non la traduzione letterale della denominazione «Parmigiano Reggiano». Egli ne trae la conclusione che il regime di tutela accordato dal regolamento alla DOP «Parmigiano Reggiano» si estende alla denominazione «parmesan» .
47. Quest'analisi è condivisa dal governo italiano, greco, portoghese e francese, nonché dalla Commissione e dalle parti nella causa a qua.
48. I governi tedesco e austriaco contestano tale valutazione. Secondo loro, il termine «parmesan» non costituisce la traduzione della DOP «Parmigiano Reggiano», ma riveste un significato autonomo ed è impiegato in quanto denominazione generica del prodotto. Per i consumatori tedeschi ed austriaci l'espressione «parmesan» indica un formaggio grattugiato o destinato ad essere grattugiato, che si accompagna a determinati piatti. Il termine «parmesan» non evocherebbe la denominazione di un formaggio originario della zona di Parma o, più generale, d'Italia. Per contro, per «Parmigiano Reggiano» i consumatori tedeschi intendono un tipo di «parmesan» di qualità particolare, di origine italiana, dal gusto aromatico, che varia da saporito a fortemente piccante, e che richiede un determinato periodo di maturazione (non inferiore a dodici mesi).
49. E' indiscutibile che il sostantivo «parmesan» rappresenta la traduzione letterale in più lingue - in particolare, in tedesco, in inglese ed in francese - del termine italiano «Parmigiano» considerato isolatamente. Inoltre, per la maggior parte dei governi intervenuti, ad eccezione di quello tedesco ed austriaco, è l'unico termine che designa, in versione tradotta, la denominazione di origine composta «Parmigiano Reggiano».
50. Anch'io ritengo che il sostantivo «parmesan» indichi in forma tradotta la denominazione composta «Parmigiano Reggiano». A mio avviso, piuttosto che la traduzione letterale di detta denominazione registrata, la parola «parmesan» ne costituisce la traduzione fedele, nel senso che essa esprime la realtà storica, culturale, giuridica ed economica che si collega alla denominazione registrata ed al prodotto oggetto di tale registrazione.
51. Basandosi su diverse fonti , il governo francese sottolinea l'esatta corrispondenza fra i termini «parmesan» e «Parmigiano Reggiano». Secondo tale governo, le ricerche storiche intorno al «parmesan» ed al «Parmigiano Reggiano» dimostrerebbero che tali prodotti si possono confondere fra loro. Nel ripercorrere la storia di questo formaggio, richiamandosi alla precitata tesi sostenuta dalla sig.ra L. Malagoli, il governo francese rileva quindi che il termine «parmigiano» è anzitutto semplicemente un aggettivo, che deriva dalla città di Parma, situata in Emilia Romagna. In origine, il termine «parmesan» o «Parmigiano» veniva utilizzato sia per indicare gli abitanti di questa città, che per contraddistinguere qualsiasi merce ivi prodotta. Tuttavia, a partire dal XVI secolo, il termine «Parmigiano» viene associato in vari testi alla parola latina caseus (formaggio). Con l'aumento della notorietà del formaggio, l'aggettivo che ne indicava la provenienza è risultato sufficiente ad evocarlo senza generare equivoci, ed è stato utilizzato da solo.
52. Il sostantivo «Parmigiano» non esprime solamente l'appartenenza alla zona geografica situata intorno alla città di Parma, bensì designa la zona di produzione di origine del formaggio «parmesan». L'impiego del termine «Parmigiano» richiama immediatamente alla mente del consumatore europeo il formaggio prodotto in questa zona dell'Italia e non l'abitante della summenzionata città italiana . In altri termini, il sostantivo «Parmigiano» è indissociabile dal particolare alimento costituito dal formaggio, che viene prodotto in una zona geografica italiana specifica. Per contro, l'espressione «Reggiano» non è evocativa di un prodotto agricolo o alimentare determinato. L'impiego di tale parola in forma isolata, separatamente dal termine «Parmigiano», non è quindi in grado di creare nella mente del consumatore europeo una confusione con il prodotto oggetto di registrazione, vale a dire, con il formaggio «Parmigiano». Del pari, l'impiego isolato dell'espessione «Reggiano» non consente a chi la utilizzi di sfruttare indebitamente la reputazione del prodotto tutelato, ossia il «Parmigiano». In altre parole, il termine «Parmigiano» è la componente essenziale della DOP «Parmigiano Reggiano».
53. La ragione per la quale la Repubblica italiana ha chiesto la registrazione della denominazione composta «Parmigiano Reggiano» - e non soltanto della denominazione «Parmigiano» - è stata indicata sia dal governo italiano che dal Consorzio. Essa trae origine dal contesto storico-culturale descritto in precedenza e dalla realtà economica nazionale. Il formaggio con denominazione di origine «Parmigiano» viene fabbricato non soltanto nella città di Parma e dintorni, ma anche in un'area geografica piu' ampia, vale a dire «Reggio Emilia». Il governo italiano ha di conseguenza fatto domanda per la registrazione della denominazione composta «Parmigiano Reggiano», allo scopo di consentire a tutti i produttori di parmigiano operanti nell'area geografica di produzione di questo formaggio di ottenere la tutela giuridica che il regolamento accorda alle DOP. Con tale atto di registrazione, la Repubblica italiana ha quindi inteso attribuire rilevanza giuridica ad una realtà economica e culturale nazionale. In tal modo, essa ha ottenuto la tutela giuridica dei produttori di formaggio parmigiano operanti nella zona geografica di produzione di detto formaggio, che comprende, ovviamente, la città di Parma e i suoi dintorni, nonché la città di Reggio Emilia e dintorni. La corrispondenza o l'equivalenza fra le denominazioni «Parmigiano» o «parmesan» e «Parmigiano Reggiano» rappresenta il motivo per il quale il governo italiano ha chiesto la registrazione di tale denominazione «composta». In altre parole, non è stata presa in considerazione la domanda di registrazione separata di queste due denominazioni, poiché cio' avrebbe significato richiedere la tutela di due differenti prodotti, mentre si tratta, nel caso di specie, di un solo identico prodotto, originario di una specifica zona geografica italiana.
54. La denominazione di origine «Parmigiano Reggiano» designa dunque il parmigiano, formaggio tipico, originario di un luogo determinato (la città di Parma e dintorni) e di tale precisa zona geografica (Reggio Emilia). Si tratta quindi di un prodotto la cui qualità e le cui caratteristiche sono state riconosciute dalla Commissione come dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani, e la cui fabbricazione, trasformazione ed elaborazione vengono effettuate nell'area geografica così delimitata.
55. Discende dalle precedenti considerazioni che le denominazioni «parmesan» e «Parmigiano Reggiano» sono equivalenti. Ritengo pertanto che, in relazione alla presente fattispecie, l'art. 13, n. 1, primo comma, lett. a) e lett. b), del regolamento debba essere interpretato nel senso che la tutela accordata alla DOP «Parmigiano Reggiano» si estende alla sua traduzione «parmesan». A norma dell'art. 13, n. 3, del regolamento, tale denominazione non può' più divenire generica. Propongo di conseguenza alla Corte di respingere l'eccezione di irricevibilità sollevata dal governo tedesco.
IV - Il contenuto delle questioni poste dal giudice a quo
56. Dalla motivazione dell'ordinanza di rinvio emerge che il giudice a quo si interroga sulla compatibilità di talune disposizioni della normativa nazionale con l'art. 13, n. 2, del regolamento .
57. Il giudice di rinvio precisa che in Italia l'uso commerciale della denominazione «parmesan» è da anni soggetto all'osservanza di rigorose prescrizioni. La normativa italiana vieta così di smerciare, in territorio italiano, il formaggio con il nome «parmesan», se tale prodotto non è conforme al disciplinare relativo alla DOP registrata. Qualsiasi infrazione di tale prescrizione è passibile di sanzioni penali ai sensi della legge italiana del 1954 .
La legge italiana vieta, inoltre, ai produttori ed alle imprese stabiliti in Italia la produzione di un formaggio parmigiano che non rispetti il disciplinare relativo alla DOP registrata, anche qualora il prodotto controverso sia destinato all'immissione sul mercato negli Stati membri che possano avvalersi delle disposizioni dell'art. 13, n. 2, del regolamento. Il giudice a quo s'interroga sulla compatibilità di questa particolare disposizione della legge italiana con il regime derogatorio previsto dall'art. 13, n. 2.
58. Dalla motivazione dell'ordinanza di rinvio, nonché dalla formulazione di una parte della terza e della quinta questione, si evince che il giudice a quo intende accertare, a titolo prioritario , se l'art. 13, n. 2, del regolamento debba essere interpretato nel senso che esso autorizza uno Stato membro, su richiesta del quale è stata registrata una DOP, a vietare l'impiego commerciale di detta denominazione applicata ad un prodotto che non è oggetto della registrazione, ma è analogo al prodotto registrato con la medesima denominazione, per la ragione che il prodotto incriminato è fabbricato sul territorio dello Stato membro di registrazione, quando è destinato all'esportazione ed alla commercializzazione nel territorio di un'altro Stato membro che consideri legittimo l'uso di tale denominazione in virtù del citato art. 13, n. 2 .
59. In caso di risposta negativa al quesito preliminare, il giudice a quo chiede alla Corte di precisare, attraverso sette questioni, le condizioni che devono essere soddisfatte affinché si applichi il regime derogatorio stabilito dal regolamento.
60. Considerato che una soluzione negativa del primo quesito condizionerebbe l'esame delle altre questioni poste dal giudice a quo, occorre esaminare tale quesito prioritariamente.
V - Le soluzioni delle questioni poste dal giudice a quo
61. La soluzione della prima questione consiste nel delimitare l'ambito sostanziale di applicazione del regime derogatorio stabilito dall'art. 13, n. 2, del regolamento.
62. L'art. 13, n. 2, primo comma, secondo trattino, dispone che il regime derogatorio si applichi esclusivamente alle «imprese [che] abbiano legalmente immesso in commercio i prodotti in questione (...)».
63. In conformità del terzo considerando del regolamento n. 535/97, e dunque, «trattandosi di denominazioni che già esistevano ed erano utilizzate dagli Stati membri», l'art. 13, n. 2, del regolamento ha il fine di «(...) evitare di arrecare pregiudizio ai produttori, [e] di concedere a questi ultimi un periodo di adattamento».
64. Questi testi si prestano a due diverse interpretazioni.
65. In base ad una prima interpretazione, con le espressioni «produttori», contenuta nel terzo considerando del regolamento n. 535/97, e «imprese», indicata all'art. 13, n. 2, primo comma, secondo trattino, del regolamento, si dovrebbero intendere solo quegli operatori con sede nel territorio degli Stati membri nei quali viene mantenuto in vigore il sistema nazionale che consente l'impiego delle denominazioni registrate in virtù dell'art. 17 del regolamento, per designare prodotti analoghi che non sono oggetto di registrazione. Gli operatori con sede nel territorio dello Stato membro di registrazione sono in tal caso esclusi dall'ambito di applicazione del regime derogatorio. Questa interpretazione è restrittiva, nel senso che limita l'applicazione del regime derogatorio a taluni produttori o a talune imprese strettamente definiti. Nella fattispecie in esame, ad un'impresa come la Castelli, con sede in Italia, Stato membro di registrazione della DOP controversa, potrebbe venire vietata la produzione in territorio italiano del formaggio parmigiano che non sia conforme alla DOP, anche nel caso in cui tale formaggio sia destinato all'esportazione.
66. In base ad una seconda interpretazione, con le espressioni «imprese» o «produttori», dovremmo intendere tutti gli operatori, stabiliti o meno sul territorio dello Stato membro di registrazione, che commercializzano, con una denominazione registrata, prodotti non registrati, alla condizione che tali prodotti siano destinati alla vendita nel territorio di uno Stato membro che mantiene in vigore il suo sistema nazionale in base al quale è consentito l'impiego delle denominazioni registrate in virtù dell'art. 17 del regolamento, per designare dei prodotti analoghi che non sono oggetto di registrazione.
Definirò quest'ultima interpretazione «estensiva». Nel caso in esame, ad un'impresa come la Castelli, con sede in Italia, Stato membro di registrazione della DOP controversa, non potrebbe venire vietata la fabbricazione, in Italia, del formaggio parmigiano che non sia conforme alla DOP, nel caso in cui tale formaggio sia destinato all'esportazione.
67. A mio avviso, in considerazione dell'obiettivo dell'art. 13, n. 2, della sua formulazione e, più in generale, degli obiettivi perseguiti dal regolamento, e, infine, del disposto dell'art. 3, n. 1, del regolamento, l'interpretazione da seguire è quella restrittiva.
68. In conformità del terzo considerando del regolamento n. 535/97, l'art. 13, n. 2, del regolamento ha lo scopo di «evitare di arrecare pregiudizio ai produttori, di concedere a questi ultimi un periodo di adattamento».
69. Unicamente gli operatori con sede nello Stato membro nel quale permane il sistema nazionale che autorizza l'impiego delle denominazioni registrate in virtù dell'art. 17 del regolamento, al fine di designare prodotti analoghi che non sono oggetto di registrazione, si trovano costretti ad adeguare le loro attività, ed in particolare, a modificare le unità produttive, per conformarsi alla disciplina comunitaria a tutela delle DOP. Per contro, gli operatori dello Stato membro che ha chiesto la registrazione in base all'art. 17 del regolamento hanno già dovuto adeguare le proprie attività a detti obblighi giuridici . Infatti, l'art. 17 prevede espressamente che solo gli Stati membri i quali abbiano adottato un sistema di protezione a favore delle denominazioni di cui chiedono la registrazione potranno ottenere quest'ultima in base a detto articolo. La normativa interna dello Stato membro di registrazione vietava quindi la fabbricazione e la commercializzazione con l'uso della denominazione protetta di prodotti non coperti dalla medesima registrazione. In altri termini, l'ordinamento giuridico di detto Stato membro comportava, ancor prima che venisse adottato il regolamento, conseguenze specifiche sull'esercizio delle attività degli operatori. Risulta pertanto inutile «concedere un periodo di adattamento» a siffatti operatori economici.
70. La suggerita interpretazione restrittiva dei termini «produttori» ed «imprese» è dunque conforme all'obiettivo perseguito dall'art. 13, n. 2, del regolamento.
71. Tale interpretazione restrittiva è inoltre conforme agli obiettivi del regolamento che consistono segnatamente nell'assicurare la protezione dei consumatori e la lealtà della concorrenza ,nonché al testo dell'art. 13, n. 2, primo comma, terzo trattino, dello stesso regolamento .
72. L'art. 13, n. 2, primo comma, terzo trattino, del regolamento dispone che l'impiego, a titolo derogatorio, delle denominazioni registrate per commercializzare prodotti non conformi al disciplinare dei prodotti oggetto di registrazione è subordinato alla condizione che «dalle etichette risulti chiaramente la vera origine dei prodotti».
73. Si evince da tali disposizioni che l'applicazione del regime derogatorio deve, in ogni caso, permettere ai consumatori di essere informati sull'origine geografica dei prodotti. Si tratta cioè di evitare che i consumatori siano tratti in inganno rispetto alle qualità che possono legittimamente attendersi da un prodotto commercializzato con una denominazione che designa una DOP - che mostra pertanto l'indicazione di un luogo particolare o di una zona - mentre lo stesso non è stato prodotto, trasformato ed elaborato nella zona geografica della DOP, e non corrisponde alle caratteristiche peculiari del prodotto oggetto della registrazione.
74. Chiarirò la mia osservazione con un esempio. Durante il periodo transitorio e derogatorio, operatori che immettono legalmente in commercio in territorio britannico un formaggio con la denominazione «parmesan» potrebbero essere autorizzati a proseguire tale attività, sempreché essi indichino che il formaggio è originario del Regno Unito . La confusione con il parmigiano registrato, fabbricato in Italia, sarebbe quindi impossibile, o almeno più difficile, per il consumatore britannico.
75. Orbene, se venisse accolta l'interpretazione «estensiva», la tutela dei consumatori non verrebbe adeguatamente garantita.
76. Riprendendo i termini dell'esempio esposto poc'anzi, secondo un'interpretazione «estensiva», un'impresa come la Castelli sarebbe autorizzata a vendere nel Regno Unito, con l'etichetta «parmesan», un formaggio non prodotto conformemente al disciplinare relativo alla DOP registrata, purché vengano soddisfatti i requisiti di cui all'art. 13, n. 2 . In particolare, in conformità del primo comma, terzo trattino, di questa disposizione, l'etichetta del prodotto così venduto dovrebbe evidenziare «chiaramente la vera origine» del prodotto. Essendo tale prodotto fabbricato a Parma, un'impresa come la Castelli, che facesse figurare tale dicitura sull'etichetta, rispetterebbe quanto è prescritto dal testo normativo.
Pertanto, pur nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal regolamento, la commercializzazione di detto formaggio da parte di un'impresa come la Castelli potrebbe indurre in errore il consumatore di media avvedutezza sulla natura del prodotto acquistato. Tale confusione trarrebbe origine dal fatto che il prodotto, messo in commercio nel Regno Unito da un'impresa come la Castelli, avrebbe l'aspetto del prodotto registrato, senza tuttavia corrispondere alla DOP relativa al prodotto. Infatti, posti tra un formaggio parmigiano recante l'indicazione «prodotto in Regno Unito» ed un altro che indicasse «prodotto a Parma», sarebbe legittimo credere che si tratti di due tipi diversi di formaggio, mentre non sarebbe vero . Tale apparenza agevolerebbe dunque l'errore legittimo del consumatore britannico circa il tipo di formaggio parmigiano che acquista . La protezione dei consumatori, obiettivo chiaramente fissato dal regolamento non sarebbe quindi garantita.
77. L'applicazione del regime derogatorio deve del pari garantire la lealtà della concorrenza tra i diversi operatori economici.
78. Orbene, l'interpretazione «estensiva» delle espressioni «produttori» ed «imprese» impedirebbe di conseguire neanche tale obiettivo.
79. Riprendiamo l'esempio descritto in precedenza a titolo illustrativo. In base all'interpretazione «estensiva», un'impresa come la Castelli sarebbe autorizzata a porre in commercio, sul mercato britannico, con la denominazione registrata, un prodotto che non è oggetto di registrazione. Tuttavia, il fatto che tale formaggio venga fabbricato nello Stato di registrazione potrebbe creare a vantaggio di detta impresa, sul mercato britannico, condizioni di concorrenza sleale a detrimento dei suoi vari concorrenti, quali i produttori del formaggio registrato , ed i produttori del formaggio parmigiano britannico .
Infatti, posto di fronte ad un formaggio parmigiano prodotto in Italia e ad un formaggio parmigiano fabbricato nel Regno Unito, i cui prezzi sono verosimilmente equivalenti, il consumatore di media avvedutezza sarebbe indotto ad acquistare il formaggio originario dell'Italia, che si suppone corrispondere, conformemente all'etichetta, alla DOP. Tali imprese sfrutterebbero in tal modo in maniera sleale la reputazione della DOP per fare concorrenza ai produttori di un formaggio fabbricato nel Regno Unito, eppure equivalente .
Del pari, posto di fronte ad un prodotto che è oggetto della registrazione e ad uno che non lo è, ma che è analogo al prodotto registrato, il consumatore britannico sarà indotto anche ad acquistare il formaggio che appare simile alla DOP, a motivo del prezzo presumibilmente inferiore a quello al quale sarebbe venduto il prodotto registrato. Anche in questo caso, imprese come la Castelli trarrebbero indebitamente profitto dalla reputazione della DOP e, grazie alla possibilità di realizzare vendite a prezzo inferiore, le stesse farebbero una concorrenza sleale alle imprese produttrici del formaggio conforme al disciplinare della DOP. Inoltre, la pratica seguita da alcune imprese, come quella in questione nella causa a qua, potrebbe nuocere all'immagine del marchio relativo alla DOP registrata sul mercato comunitario.
80. L'interpretazione restrittiva consente anche agli Stati membri che desiderino ottenere la registrazione di una denominazione come la DOP di difendere nel modo migliore la loro richiesta di fronte a Stati che sostengano che la denominazione in questione sia divenuta generica.
81. Infatti, l'art. 3, n. 1, del regolamento indica, nell'ambito dei criteri che devono essere presi in considerazione per determinare se una denominazione sia divenuta generica, «la situazione esistente nello Stato membro in cui il nome ha la sua origine (...)» .
82. Dal testo di quest'articolo si evince che la situazione giuridica che lo Stato membro di cui trattasi, nella specie la Repubblica italiana, riserva ad una denominazione quale il «parmesan» deve essere presa in considerazione allo stesso titolo degli altri fattori enunciati dall'art. 3, n. 1, per determinare se questa denominazione sia divenuta generica .
83. Nel caso di specie, l'ordinamento italiano vieta la fabbricazione sul territorio nazionale del formaggio parmigiano che non sia conforme al disciplinare relativo alla DOP «Parmigiano Reggiano». Disponendo in tal senso, la Repubblica italiana indica chiaramente e senza equivoci quale posto occupi tale denominazione nel proprio ordinamento giuridico interno. In altre parole, essa mostra che in Italia detta denominazione è protetta, e che non può esservi impiegata per designare un formaggio che non rispetti il disciplinare previsto per la DOP registrata. Pertanto, la stessa non può divenire generica.
84. Infine, secondo una costante giurisprudenza della Corte , ogni deroga ad un principio deve essere interpretata restrittivamente. Dato che il regime previsto dall'art. 13, n. 2, del regolamento, costituisce una deroga al principio di tutela delle DOP, sancito dall'art. 13, n. 1, dello stesso, occorre di conseguenza interpretare restrittivamente la portata di detta deroga.
85. Dalle precedenti considerazioni emerge che unicamente l'interpretazione restrittiva dell'art. 13, n. 2, del regolamento, che vi suggerisco, è conforme alla lettera di quest'articolo, al suo obiettivo, così come agli obiettivi di protezione dei consumatori e di lealtà della concorrenza tra gli operatori economici, che il regolamento persegue. Le disposizioni dell'art. 13, n. 2, del regolamento devono perciò essere interpretate nel senso che esse non si applicano ad un caso come quello di specie. In altre parole, l'impresa Castelli, essendo stabilita nel territorio dello Stato membro in cui è avvenuta la registrazione della DOP di cui si tratta nel procedimento a quo, è, per tale motivo, esclusa dall'ambito di applicazione sostanziale dell'art. 13, n. 2, del regolamento.
86. Di conseguenza, propongo a questa Corte di risolvere la prima questione nel modo seguente: l'art. 13, n. 2, del regolamento considerato deve essere interpretato nel senso che esso autorizza uno Stato membro, su richiesta del quale è avvenuta la registrazione della DOP, a vietare l'impiego commerciale di detta denominazione per un prodotto non oggetto di registrazione, ma analogo al prodotto registrato con tale denominazione, in ragione del fatto che è fabbricato sul territorio dello Stato membro di registrazione, anche qualora il prodotto incriminato sia destinato a venire commercializzato esclusivamente nel territorio di un altro Stato membro, ove tale denominazione potrebbe essere giudicata legittima in virtù del detto art. 13, n. 2, del regolamento.
87. Tenuto conto della soluzione fornita per la prima questione, le altre questioni rimangono prive di oggetto.
Conclusione
88. Di conseguenza, in considerazione delle ragioni precedentemente esposte, propongo a questa Corte di risolvere le questioni poste dal Tribunale di Parma nel modo seguente:
«L'art. 13, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, come modificato dal regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, deve essere interpretato nel senso che esso autorizza uno Stato membro, su richiesta del quale è avvenuta la registrazione di una denominazione di origine protetta, a vietare l'impiego commerciale di detta denominazione per un prodotto non oggetto di registrazione, ma analogo al prodotto registrato con questa denominazione, in ragione del fatto che è fabbricato nel territorio dello Stato membro di registrazione, anche qualora il prodotto incriminato sia destinato a venire commercializzato esclusivamente nel territorio di un altro Stato membro, ove tale denominazione potrebbe essere giudicata legittima in virtù dell'art. 13, n. 2, del detto regolamento».
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