Conclusioni dell avvocato generale
1. Con il presente ricorso si impugna il rigetto da parte del Tribunale di primo grado dei ricorsi di due produttori rumeni di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati diretti all'annullamento parziale di un regolamento del Consiglio che istituisce dazi antidumping definitivi, tra l'altro, sui loro prodotti. I due ricorsi sono stati riuniti dinanzi al Tribunale di primo grado e i due produttori hanno presentato un ricorso congiunto dinanzi alla Corte in cui entrambi sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell'interpretare ed applicare il requisito dell'adeguata motivazione di una misura. Ciononostante è preferibile trattare gli argomenti di ciascun ricorrente separatamente, dal momento che riguardano parti distinte della sentenza impugnata.
Petrotub
La questione sottesa al ricorso
2. Nonostante il ricorso riguardi l'obbligo di motivazione e debba essere deciso su tale base, può essere opportuno illustrare innanzi tutto la questione sottesa al ricorso, quella del calcolo dei margini di dumping secondo il «metodo asimmetrico», con la concomitante pratica dell'«azzeramento» - una questione piuttosto controversa nel mondo del commercio.
3. Nel 1995 la normativa comunitaria di base che disciplinava le misure antidumping veniva sostituita dal regolamento del Consiglio n. 384/96 (in prosieguo: il «regolamento base»). L'essenza di tali norme, simile a quella delle leggi antidumping di tutto il mondo, si rinviene all'art. 1. Ai sensi dell'art. 1, n. 1, «un dazio antidumping può essere imposto su qualsiasi prodotto oggetto di dumping la cui immissione in libera pratica nella Comunità causi un pregiudizio» e, ai sensi dell'art. 1, n. 2 «un prodotto è considerato oggetto di dumping quando il suo prezzo all'esportazione nella Comunità è inferiore ad un prezzo comparabile del prodotto simile, applicato nel paese esportatore nell'ambito di normali operazioni commerciali».
4. La ragione della nuova normativa del 1995 va ricercata nell'inadeguatezza della normativa precedente e, soprattutto, nell'istituzione del «Codice Antidumping del 1994» quale parte dei negoziati multilaterali dell'Uruguay round .
5. L'art. 2 di tale codice riguarda la determinazione del dumping. L'art. 2, n. 4, impone che venga effettuato un confronto equo tra il prezzo all'esportazione ed il valore normale (che è in via di principio il prezzo normalmente imposto nel mercato interno ma può anche, nel caso in cui tale prezzo non sia disponibile, essere definito sulla base di norme specifiche). L'art. 2.4.2 dispone che: «(...) l'esistenza di margini di dumping nel corso dell'inchiesta è di norma accertata sulla base di un confronto tra la media ponderata dei valori normali e la media ponderata dei prezzi di tutte le operazioni di esportazione comparabili, ovvero sulla base di un confronto fra il valore normale ed il prezzo all'esportazione effettuato per ogni singola operazione. Il valore normale determinato sulla base di una media ponderata può essere confrontato con i prezzi di singole operazioni di esportazione ove le autorità rilevino andamenti dei prezzi all'esportazione sensibilmente diversi in relazione a differenti acquirenti, regioni o periodi e sia fornito il motivo per il quale non sia possibile tener conto adeguatamente di tali differenze attraverso il confronto fra singole medie ponderate o fra singole operazioni».
6. L'art. 2, n. 10, del regolamento base contiene lo stesso requisito di un equo confronto e, ai sensi dell'art. 2, n. 11, «(...) l'esistenza di margini di dumping nel corso dell'inchiesta è di norma accertata in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi di tutte le transazioni di esportazione nella Comunità oppure in base al confronto tra i singoli valori normali e i singoli prezzi all'esportazione nella Comunità per ogni operazione. Il valore normale determinato in base alla media ponderata può tuttavia essere confrontato con i prezzi delle singole operazioni di esportazione nella Comunità, se gli andamenti dei prezzi all'esportazione sono sensibilmente diversi in relazione a differenti acquirenti, regioni o periodi e se con i metodi specificati nella prima frase del presente paragrafo non è possibile valutare correttamente il margine di dumping. (...)».
7. Tali disposizioni sono quindi sostanzialmente identiche poiché ciascuna prevede gli stessi tre possibili metodi di calcolo, nonostante la definizione delle circostanze in cui il terzo metodo può essere utilizzato sia diversa - «ove (...) sia fornito il motivo per il quale non sia possibile tenere conto adeguatamente di tali differenze attraverso [l'uso dei primi due metodi]» rispetto a «se con i [primi due] metodi (...) non è possibile valutare correttamente il margine di dumping». Può quindi essere opportuno esaminare in che cosa consistano i tre metodi.
8. A tal fine, è opportuno esaminare alcuni dati concreti (seppure totalmente fittizi). Un semplice esempio potrebbe coinvolgere il produttore di un paese terzo che esporta due modelli di un suo prodotto nella Comunità, il modello A ed il modello B:
- per il modello A, la media ponderata dei valori normali viene calcolata pari a 100, sulla base di un certo numero di transazioni interne a prezzi compresi tra 95 e 105. Le due esportazioni vengono effettuate ad un prezzo di dumping di 80, e dieci al prezzo non di dumping di 110.
- Per il modello B, la media ponderata dei valori normali viene calcolata pari a 90, sulla base di un certo numero di transazioni interne a prezzi compresi tra 85 e 95. Dieci esportazioni vengono effettuate al prezzo di dumping di 70, e cinque al prezzo non di dumping di 100.
9. Un confronto tra la media ponderata dei valori normali e la media ponderata dei prezzi di tutte le esportazioni verso la Comunità (il «primo metodo simmetrico») dà i seguenti risultati:
- per il modello A, la media ponderata dei prezzi all'esportazione viene così calcolata:
(2 x 80) + (10 x 110) = 160 + 1100 = 1260
1260 diviso 12 (totale delle esportazioni) = 105
Confrontata alla media ponderata dei valori normali pari a 100, questa non evidenzia alcun dumping: c'è infatti un «margine di dumping negativo» di -60 per tutte le dodici operazioni, in media di -5 a transazione.
- Per il modello B, la media ponderata dei prezzi all'esportazione viene così calcolata:
(10 x 70) + (5 x 100) = 700 + 500 = 1200
1200 diviso 15 (totale delle esportazioni) = 80
Confrontata alla media ponderata dei valori normali pari a 90, questa evidenzia un margine di dumping («positivo») di 150 per tutte le 15 operazioni, con una media di 10 a transazione.
- Se un margine complessivo viene calcolato per entrambi i modelli, il margine di dumping negativo di -60 è compensato dal margine positivo di 150 per dare un margine di dumping complessivamente positivo di 90, o 3,33 a transazione.
10. Accantonando per il momento il metodo raramente utilizzato di confrontare i prezzi transazione per transazione (il «secondo metodo simmetrico»), prendo in esame il confronto tra la media ponderata dei valori normali ed i prezzi individuali all'esportazione (il «metodo asimmetrico»). Se si utilizza tale metodo, i calcoli vanno così effettuati:
- per il modello A (valore normale = 100), le due transazioni a 80 indicano un margine positivo di 20, le 10 a 110 indicano un margine negativo di 10. Il margine complessivo è:
(2 x 20) + (10 x -10) = 40 + -100= 40 - 100 = -60 (media -5).
- Per il modello B (valore normale = 90), le dieci transazioni a 70 indicano un margine positivo di 20, le cinque a 100 indicano un margine negativo di 10. Il margine complessivo è:
(10 x 20) + (5 x -10) = 200 + -50 = 200 - 50 = 150 (media 10).
- Se viene calcolato per entrambi i modelli un margine complessivo:
(12 x 20) + (15 x -10) = 240 + -150 = 240 - 150 = 90 (media 3,33).
11. Risulta quindi che i due metodi raggiungono lo stesso risultato se, come ho dato per presupposto, le stesse esportazioni, oggetto o no di dumping, sono prese tutte in piena considerazione. Comunque le transazioni utilizzate non devono forse essere necessariamente le stesse in entrambi i casi, dato che il primo metodo simmetrico si applica a «tutte le operazioni comparabili» mentre il metodo asimmetrico compara i prezzi medi normali con «singole operazioni di esportazione», il che non sembra precludere una selezione da parte dell'organo di inchiesta. Nell'ipotesi di una tale selezione, sembra plausibile che lo scopo e l'effetto sarebbero quelli di escludere determinate esportazioni non oggetto di dumping ed incrementare così il margine positivo di dumping che ne risulta, piuttosto che il contrario.
12. Inoltre, i calcoli possono essere influenzati da un'ulteriore tecnica nota come pratica dell'«azzeramento». Essa comporta la riduzione di tutti i margini di dumping negativi a zero, invece di confrontarli con i margini di dumping positivi. Tutte le esportazioni non oggetto di dumping vengono così trattate come se fossero effettuate al valore normale . Quando viene applicato l'«azzeramento», i risultati prodotti dai due metodi possono differire. Parto di nuovo dal presupposto che i calcoli si applichino a tutte le transazioni per ciascun modello.
13. Se viene applicato l'«azzeramento» quando si usa il primo metodo simmetrico:
- Per il modello A il margine totale negativo di -60 diventa 0.
- Per il modello B, il margine totale positivo di dumping di 150 rimane 150.
- Se un margine complessivo viene fissato per entrambi i modelli sulla base di margini diversi stabiliti per ciascuno, questo è ora
0 + 150 = 150, invece di 90 (una media di 5,56 a transazione, invece di 3,33).
14. Se l'«azzeramento» viene applicato quando si utilizza il metodo asimmetrico:
- Per il modello A,
(2 x 20) + (10 x -10) = 40 x -100 = 40 + 0 = 40 (media di 3,33).
- Per il modello B,
(10 x 20) + (5 x -10) = 200 + -50 = 200 + 0 = 200 (media di 13,33).
- Per entrambi i modelli insieme,
(12 x 20) + (15 x -10) = 240 + -150 = 240 + 0 = 240 (media di 8,89).
15. Risulta quindi che, quando l'«azzeramento» non trova applicazione, i due metodi producono lo stesso risultato se le stesse transazioni sono tutte tenute in pieno conto ma, quando trova applicazione, il metodo asimmetrico produrrà sempre un risultato più elevato, poiché il primo metodo simmetrico, facendo una media dei prezzi all'esportazione, è obbligato a tenere conto in una certa qual misura dei margini negativi di dumping mentre il metodo asimmetrico non ne terrà mai conto. (Ovviamente il problema si presenterà comunque solamente nel caso di una mescolanza di esportazioni oggetto e non oggetto di dumping; se tutte le esportazioni fossero oggetto di dumping, non ci sarebbero margini negativi né «azzeramento»).
16. L'«azzeramento» è una pratica che non viene menzionata né nel Codice antidumping del 1994 né nel regolamento base, ma viene comunemente utilizzata dai paesi importatori o dalle unioni doganali, compresa la Comunità. Non sorprende certo, dal momento che produce margini di dumping più elevati, che tale pratica venga criticata dai paesi esportatori. I paesi importatori la difendono in quanto senza di essa il dumping potrebbe venire completamente occultato (come con il modello A, supra) o parzialmente dissimulato (come nel modello B, supra) nel caso ci sia un dumping «mirato» - se un esportatore cioè vende in perdita in una particolare regione o durante un particolare periodo in quanto ritiene di poter incrementare le proprie vendite localmente o periodicamente senza mettere in pericolo le vendite in altre regioni o in altri periodi .
17. La controversia concernente l'«azzeramento» è stata presa in considerazione dall'organo di conciliazione dell'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC) in casi che coinvolgevano la Comunità europea. Nel 1995, nel caso Cotton Yarn, il predecessore di tale organo sembrava riconoscere la validità della tecnica utilizzata congiuntamente al metodo asimmetrico . Nel 1997, tuttavia, nel caso Bed Linen, le relazioni sia del panel (gruppo di esperti) sia dell'organo di appello hanno condannato senza mezzi termini tale pratica in un caso riguardante il primo metodo simmetrico , e risulta che la Comunità non la utilizzi più insieme a tale metodo .
18. Va sottolineato a questo punto che la pratica dell'«azzeramento» non è di per sé in questione nella presente causa, nonostante possa ancora essere parte integrante del metodo asimmetrico come applicato dalla Comunità e né il Consiglio né la Commissione hanno negato che sia stata in effetti utilizzata in questo caso. Quello che è qui in discussione è se, nel regolamento impugnato, il Consiglio abbia fornito una motivazione adeguata della sua scelta del metodo asimmetrico e, più in particolare, se il Tribunale di primo grado avesse ragione nel ritenere che la motivazione fornita fosse adeguata. Ciononostante, tali questioni possono essere risolte in maniera più attendibile se si tengono presenti le conseguenze che tale scelta di metodo comporta.
19. Rimane qui da prendere in considerazione il «secondo metodo simmetrico» - un confronto di singoli valori normali e singoli prezzi all'esportazione verso la Comunità per singole operazioni. Tale metodo è più complicato da illustrare - e, come il Consiglio e la Commissione hanno sottolineato, da applicare - in quanto implica l'identificazione di singole operazioni interne che siano comparabili a singole operazioni di esportazione. Si devono quindi tenere in considerazione fattori come la quantità, il periodo e quant'altro. Il margine di dumping rivelato per ciascuna operazione all'esportazione sarà diverso a seconda dell'operazione interna con cui essa verrà comparata, quindi una stretta confrontabilità è estremamente importante. Se tale condizione può essere soddisfatta, però, può sembrare probabile che il secondo metodo simmetrico presenti un quadro più attendibile del dumping praticato rispetto agli altri due metodi.
20. I risultati ottenuti attraverso singoli confronti verrebbero presumibilmente trattati proprio nello stesso modo dei singoli risultati ottenuti con il metodo asimmetrico e sarebbe, certo, possibile applicare anche qui l'«azzeramento» - forse però con minore giustificazione, dato che un confronto tra operazioni davvero comparabili non dovrebbe portare alla dissimulazione di alcun dumping. Sembra, tuttavia, che tale metodo non sia mai utilizzato dalla Comunità, cosicché i dettagli devono restare, al riguardo, ipotetici.
Il procedimento in primo grado
21. Il 31 agosto 1996 la Commissione ha avviato un procedimento antidumping concernente le importazioni di alcuni tubi senza saldatura del tipo di cui trattasi originari della Russia, della Repubblica ceca, della Romania e della Repubblica slovacca. Nel regolamento n. 981/97 (in prosieguo: il «regolamento provvisorio») essa ha imposto un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni, tra le altre, dalla Petrotub e dalla Republica, sulle quali l'aliquota del dazio veniva calcolata con il metodo asimmetrico. I risultati sono stati confermati, ed un dazio antidumping definitivo è stato imposto dal Consiglio, nel regolamento impugnato.
22. Nella causa T-33/98 la Petrotub ha chiesto l'annullamento dell'art. 1 del regolamento impugnato nella parte in cui la riguarda. In uno dei suoi motivi essa sosteneva che il Consiglio aveva violato l'art. 2, n. 11, del regolamento base, in quanto, tra l'altro, non aveva giustificato la sua scelta del metodo asimmetrico per la determinazione del margine antidumping. Il Tribunale di primo grado, ai punti 104-115 della sentenza impugnata, ha così trattato tale aspetto:
«104 Nel suo ricorso, la ricorrente censura le istituzioni comunitarie per avere omesso di spiegare, con specifica violazione del punto 2.4.2 del codice antidumping del 1994, perché un confronto del valore normale medio ponderato con i singoli prezzi delle esportazioni rifletta l'effettiva portata del dumping meglio dei metodi simmetrici.
105 Se è vero, secondo una consolidata giurisprudenza, che le disposizioni del regolamento base debbono essere interpretate alla luce del codice antidumping del 1994 (sentenza della Corte 7 maggio 1991, causa C-69/89, Nakajima/Consiglio, Racc. pag. I-2069, punti 30-32), resta cionondimeno che il regime relativo alla difesa contro le pratiche antidumping è disciplinato unicamente da tale regolamento. L'obbligo, contemplato al punto 2.4.2 del codice antidumping del 1994, di fornire una spiegazione quanto ai motivi per i quali i metodi simmetrici non consentano di riflettere la portata effettiva del dumping non costituisce pertanto, in quanto tale, una norma applicabile. Orbene, è giocoforza constatare che l'art. 2, n. 11, del regolamento base non menziona un obbligo specifico di dare spiegazioni di tale tipo.
106 Tuttavia, nella misura in cui questo motivo può essere inteso nel senso che la ricorrente denuncia l'insufficienza di motivazione del regolamento impugnato, si deve ricordare che la motivazione prescritta dall'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE) deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'autorità comunitaria da cui promana l'atto impugnato, onde consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato per difendere i propri diritti e permettere al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo. La portata dell'obbligo di motivazione deve essere valutata con riferimento al contesto e al procedimento nell'ambito dei quali il regolamento impugnato è stato adottato nonché all'insieme delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi (v., da ultimo, sentenza del Tribunale 12 ottobre 1999, T-48/96, Acme Industry Co. Ltd/Consiglio, Racc. pag. II-3089, punto 141).
107 Nella specie, la motivazione del regolamento impugnato deve essere valutata tenendo conto in particolare delle informazioni che sono state comunicate alla ricorrente e delle sue osservazioni relative al metodo di comparazione applicabile ai fini della determinazione del margine di dumping, in occasione del procedimento amministrativo.
108 Al punto 28 del regolamento provvisorio, la Commissione ha precisato:
"Si è confrontata la media ponderata dei valori normali di ciascun gruppo di prodotti con i singoli prezzi all'esportazione corretti conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base. Ciò si è reso necessario per rispecchiare a pieno il livello di dumping attuato e anche perché i prezzi all'esportazione registravano significative variazioni a seconda dei diversi clienti e delle diverse regioni". La Commissione ha tenuto fermo questo punto di vista nell'informazione provvisoria del 2 giugno 1997.
109 Nelle conclusioni provvisorie della ricorrente relative al dumping, in data 1° luglio 1997 e in occasione dell'audizione del 9 luglio 1997, la detta ricorrente ha contestato il punto di vista della Commissione, deducendo che questa avrebbe dovuto utilizzare il metodo simmetrico consistente nel comparare il valore normale medio ponderato con la media ponderata dei prezzi di tutte le esportazioni della Petrotub verso la Comunità. Nella lettera 11 luglio 1997 la stessa ha inoltre sostenuto che un confronto del valore normale medio ponderato con la media ponderata dei prezzi di tutte le esportazioni verso la Comunità portava senz'altro a un margine di dumping di gran lunga inferiore a quello ottenuto col metodo utilizzato dalla Commissione.
110 Successivamente, la Commissione ha precisato, nell'informazione finale 19 agosto 1997, che, per quanto riguarda la Petrotub, la configurazione dei prezzi all'esportazione differiva sensibilmente, a seconda dei periodi (compresi tra i mesi di agosto 1995 e aprile 1996 e, rispettivamente, maggio 1996 e agosto 1996). La stessa faceva presente che per l'insieme delle società rumene, la differenza di margine di dumping ottenuta applicando i metodi della comparazione per media ponderata a media ponderata e media ponderata a singola transazione era tale che si poteva concludere che il primo di tali metodi non consentiva di riflettere l'effettiva portata del dumping.
111 Nelle sue osservazioni finali sul dumping dell'8 settembre 1997, la ricorrente ha nuovamente sostenuto che il margine di dumping doveva essere determinato applicando il metodo di comparazione per media ponderata a media ponderata.
112 Al punto 22 del regolamento impugnato il Consiglio ha constatato:
"Un'impresa ha sostenuto che il calcolo del margine di dumping non avrebbe dovuto essere effettuato sulla base di un confronto tra la media ponderata dei valori normali e il prezzo all'esportazione adeguato di ciascun gruppo corrispondente transazione per transazione, ma piuttosto confrontando medie ponderate e medie ponderate.
L'obiezione è stata respinta dopo aver riconsiderato la metodologia utilizzata per tutte le imprese rumene ed aver rilevato che:
- nel caso di un'impresa, non c'era alcuna differenza tra i margini di dumping calcolati con l'uno e l'altro metodo, in quanto tutte le esportazioni erano effettuate a prezzi di dumping;
- per tre imprese, sono emerse significative variazioni dei prezzi all'esportazione in funzione della destinazione e del periodo in questione.
In considerazione di quanto sopra, e a norma dell'articolo 2, paragrafo 11 del regolamento di base, si è mantenuto, ai fini delle conclusioni definitive, il metodo del confronto della media ponderata del valore normale del periodo con i singoli prezzi all'esportazione adeguati delle transazioni".
113 Il regolamento impugnato precisa altresì le ragioni per le quali le istituzioni comunitarie hanno deciso di applicare il metodo di confronto del valore normale medio ponderato con i singoli prezzi delle esportazioni.
114 Ciò considerato, e in assenza di specifica contestazione da parte della ricorrente nel corso della fase amministrativa del procedimento che avrebbe potuto, se del caso, rendere necessaria una motivazione più dettagliata (v. sentenza del Tribunale 28 settembre 1995, causa T-164/94, Ferchimex/Commissione, Racc. pag. II-2681, punti 90 e 118 ), il regolamento impugnato non può essere considerato affetto da motivazione insufficiente per quanto riguarda l'applicazione da parte delle istituzioni comunitarie dell'art. 2, n. 11, del regolamento base.
115 Per quanto riguarda la censura della ricorrente secondo la quale le istituzioni comunitarie si sarebbero limitate ad esaminare il primo metodo simmetrico (cioè il metodo di confronto media ponderata con media ponderata) e avrebbero omesso di verificare se il secondo di tali metodi simmetrici contemplati all'art. 2, n. 11, del regolamento base (cioè il metodo che consiste nel confrontare i singoli valori normali con i singoli prezzi all'esportazione) non consentiva di riflettere l'effettiva portata del dumping praticato, il Tribunale rileva che si tratta di un motivo di diritto diverso che non è stato sollevato [che] nella fase della replica. Tale motivo deve pertanto essere dichiarato irricevibile, conformemente all'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura».
Il ricorso contro la sentenza del Tribunale
23. La Petrotub chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata ed annullare il regolamento impugnato nella parte in cui tali atti fanno ad essa riferimento. Essa sostiene, in via principale, che il Tribunale di primo grado ha commesso un errore di diritto al punto 114 della sua sentenza e, in subordine, che esso ha commesso un errore di diritto anche ai punti 105 e 115 della sentenza. Prima di presentare i propri argomenti principali, la Petrotub fa due osservazioni preliminari.
24. In primo luogo, affinché una motivazione sia adeguata non occorre che essa includa in dettaglio tutti gli aspetti rilevanti di fatto o di diritto, in quanto dev'essere valutata con riguardo al suo contenuto e a tutte le norme giuridiche pertinenti. Cionondimeno non è sufficiente fare mero riferimento ad una disposizione o ripeterne il testo quando la disposizione o il testo implica una valutazione di fatto o di diritto essenziale per la decisione da prendere; l'istituzione deve almeno indicare il nesso logico tra la disposizione e la valutazione, in modo che la Corte possa verificare che la valutazione sia stata fatta su una base corretta e che l'istituzione non abbia fatto solamente riferimento al testo come argomento che si giustifica da solo.
25. In secondo luogo, un mero riferimento all'esistenza di significative variazioni dei prezzi all'esportazione in funzione della destinazione o del periodo in questione non rappresenta di per sé una motivazione adeguata. Prima di utilizzare il metodo asimmetrico, le istituzioni devono anche accertarsi che i metodi simmetrici non rifletterebbero l'effettiva portata del dumping, e dev'essere fornita una motivazione adeguata per stabilire il nesso logico tra l'art. 2, n. 11, del regolamento base e la decisione dell'istituzione.
26. Il primo degli argomenti principali della Petrotub è in sostanza che, nell'affermare che il Consiglio aveva fornito una motivazione adeguata, il Tribunale di primo grado ha commesso un errore di diritto trascurando la mancanza di qualsiasi considerazione del secondo metodo simmetrico.
27. L'art. 2, n. 11, consente l'uso del metodo asimmetrico «se con i metodi - al plurale - specificati nella prima frase del presente paragrafo non è possibile valutare correttamente il margine di dumping». Il Consiglio avrebbe dovuto quindi fornire i motivi dell'abbandono di entrambi i metodi simmetrici prima di applicare il metodo asimmetrico. Nonostante tale problema si sia evidenziato in sede di replica in primo grado, era implicito nell'uso del plurale «metodi» nel ricorso e avrebbe dovuto comunque essere trattato dal Tribunale di primo grado in forza del suo obbligo di applicare correttamente l'art. 2, n. 11. Il Tribunale di primo grado era quindi in torto nel respingere l'argomento perché irricevibile al punto 115 della sentenza impugnata e nel dichiarare l'adeguatezza della motivazione.
28. Il secondo, il terzo ed il quarto argomento della Petrotub riguardano l'accertamento contenuto nel punto 114 della sentenza impugnata, secondo il quale la decisione di utilizzare il metodo asimmetrico era adeguatamente motivata, laddove tale conclusione era basata sulle circostanze illustrate ai punti 108-113.
29. Il punto 108 fa riferimento all'affermazione secondo la quale il metodo asimmetrico era necessario per rispecchiare a pieno il livello di dumping. Senza un'ulteriore spiegazione, questa è una motivazione che si autogiustifica ed è quindi inadeguata.
30. Il punto 110 fa riferimento all'affermazione secondo la quale, quanto alla Petrotub, la configurazione dei prezzi all'esportazione differiva sensibilmente tra i due periodi considerati e, per l'insieme delle società rumene, la differenza tra i risultati del primo metodo simmetrico e del metodo asimmetrico era tale che si poteva concludere che il primo non rispecchiava l'effettiva portata del dumping. Nel ventiduesimo considerando del regolamento impugnato, citato al punto 112 della sentenza impugnata, il Consiglio ha implicitamente basato il suo ragionamento sul fatto che il metodo asimmetrico produceva un risultato aritmeticamente maggiore. Questo non rappresentava, tuttavia, una motivazione adeguata.
31. Dal momento che l'«azzeramento» viene utilizzato solo con il metodo asimmetrico, esso produrrà sempre un risultato aritmeticamente pari o superiore a quello del primo metodo simmetrico. Se la ratio del regolamento base fosse stata semplicemente quella di applicare il metodo che dava il risultato aritmeticamente superiore, o questo avrebbe dovuto essere stabilito o non si sarebbe dovuto prevedere affatto il primo metodo simmetrico.
32. Nel regolamento base non viene spiegato il significato delle parole «non è possibile valutare correttamente il margine di dumping», ma esso implica alcune valutazioni ulteriori rispetto ad un semplice confronto aritmetico. Il metodo asimmetrico è appropriato per «determinate manovre consistenti nel dissimulare il dumping mediante la pratica di prezzi diversi, talora superiori e talora inferiori al valore normale» - implicanti una condotta scelta specificamente per mascherare il dumping o, perlomeno, che non ha nessun'altra spiegazione ragionevole. Ma le differenze di prezzo sono spesso causate da mutamenti nelle condizioni del mercato o da differenze nel potere di contrattazione nei confronti di clienti diversi, ed il metodo asimmetrico non è giustificato. Il dumping mirato, tuttavia, giustificherebbe l'uso di tale metodo, con l'«azzeramento» in modo che i margini negativi di dumping su altre vendite non mascherino i margini positivi sulle vendite oggetto di dumping.
33. L'art. 2.4.2 del codice antidumping del 1994, inoltre, consente l'uso del metodo asimmetrico solo «se sia fornito il motivo» per il quale le differenze di prezzo non possono essere tenute adeguatamente in conto mediante uno dei due metodi simmetrici. Nel 1996 le Comunità europee hanno indicato alla OMC che qualsiasi scostamento da questi ultimi «verrà spiegato sia alle parti interessate sia nei regolamenti che impongono misure antidumping» sottintendendo che la spiegazione in questione rientrava nell'obbligo di adeguata motivazione stabilito all'art. 253 CE. Il Tribunale di primo grado ha quindi commesso un errore di diritto al punto 105 della sentenza impugnata omettendo di tener conto dell'art. 2.4.2 del Codice antidumping del 1994.
34. Nella stessa comunicazione all'OMC del 1996, le Comunità europee hanno affermato che l'espressione «valutare correttamente il margine di dumping», utilizzata nel regolamento base ma non nel codice antidumping del 1994, fa semplicemente riferimento al dumping mirato. Le ragioni fornite nelle parti del regolamento impugnato sulle quali il Tribunale di primo grado si è basato non chiariscono in che senso l'asserito dumping fosse «mirato».
Ricevibilità del ricorso
35. Prima di analizzare la fondatezza degli argomenti della Petrotub, si devono prendere in considerazione le obiezioni del Consiglio e della Commissione - cui, come in primo grado, è stato concesso di intervenire a sostegno del Consiglio - alla ricevibilità del ricorso.
36. Le obiezioni enfatiche con le quali queste istituzioni hanno infarcito le loro difese possono essere così riepilogate. In primo luogo, la Petrotub presenta una contestazione della sostanza del regolamento impugnato come se fosse una contestazione della sua motivazione. In secondo luogo essa non specifica, con riguardo a numerosi aspetti, la norma di diritto che il Tribunale di primo grado è accusato di avere violato. In terzo luogo, essa semplicemente riproduce argomenti già sollevati in primo grado senza contestare la valutazione giuridica contenuta nella sentenza impugnata. In quarto luogo solleva nuovamente un argomento - relativo alla necessità di fornire una motivazione per non avvalersi del secondo metodo simmetrico - già irricevibile in primo grado in quanto sollevato tardivamente nel procedimento. In quinto luogo fonda un nuovo argomento su prove - la comunicazione del 1996 all'OMC - non presentate in primo grado, senza fornire alcuna giustificazione per tale omissione.
37. Non concordo con tali affermazioni.
38. In sostanza la Petrotub solleva due addebiti principali. Essi riguardano le decisioni prese nel regolamento impugnato (i) di non applicare il secondo metodo simmetrico ma di applicare piuttosto (ii) il metodo asimmetrico. Sotto entrambi i profili si sostiene che era stato omesso dal regolamento impugnato un passaggio essenziale nella motivazione ma che il Tribunale di primo grado ha ritenuto la motivazione adeguata nonostante la mancanza di tale passaggio essenziale. Quindi, si sostiene, lo stesso Tribunale di primo grado ha omesso di motivare adeguatamente le conclusioni a cui è pervenuto. Ci sono, inoltre, due motivi supplementari, secondo i quali il Tribunale di primo grado ha commesso un errore di diritto nello stabilire (i) che l'art. 2.4.2 del Codice antidumping del 1994 non doveva essere applicato e (ii) che il motivo della Petrotub riguardante il secondo metodo simmetrico non era ricevibile in quanto presentato fuori termine.
39. Non ho alcuna difficoltà a riconoscere che tali argomenti identificano aspetti specifici della sentenza impugnata che sono contestati, insieme ai motivi di diritto sulla base dei quali vengono contestati, come errori di diritto. Occorre riconoscere che gli argomenti della ricorrente non sono stati esposti tanto chiaramente quanto avrebbero potuto esserlo a tale scopo, ma la Corte non è con ciò eccessivamente ostacolata nel suo compito. Laddove il Consiglio ritiene che la ricorrente contesti la motivazione stessa più che la sua adeguatezza - che stia quindi in effetti contestando la sostanza della misura - ritengo preferibile esaminare la motivazione in dettaglio prima di farmi un'idea della natura della contestazione.
40. Quanto all'accusa di «mera ripetizione» di argomenti già sollevati in primo grado, vero è che la Corte ha sempre sostenuto che un ricorso che semplicemente ripete o riproduce parola per parola i motivi in diritto e gli argomenti già sottoposti al Tribunale di primo grado è irricevibile . Non sembra, tuttavia, essere questo il caso. Tale principio, inoltre, ha trovato applicazione soprattutto quando gli argomenti avanzati non identificavano gli aspetti controversi della sentenza impugnata ma facevano solamente un impreciso addebito di illegittimità insieme ad un generico rinvio alle affermazioni fatte in primo grado, o ad una mera riproduzione delle stesse. Nella presente causa c'è una chiara accusa al Tribunale di primo grado di aver commesso errori su aspetti specifici della sua pronuncia. La giusta preoccupazione di garantire che un ricorso dinanzi alla Corte non sia solamente un «seconda possibilità» non dovrebbe impedirci di vedere che deve necessariamente esservi una rilevante sovrapposizione di argomenti tra il primo e il secondo grado .
41. Quanto alla necessità di motivare la mancata applicazione del secondo metodo simmetrico, ed in particolare la ricevibilità del motivo in primo grado, la Petrotub deduce un duplice argomento: innanzi tutto il motivo era già presente nel ricorso e non è stato quindi sollevato tardivamente e, in secondo luogo, il Tribunale di primo grado avrebbe dovuto prenderlo comunque in esame in quanto si riferisce ad un requisito procedurale essenziale e si tratta quindi di una questione di ordine pubblico.
42. Qualunque sia l'opinione corretta sul primo aspetto, il secondo aspetto è strettamente correlato alla sostanza dell'argomento. In sostanza, tale argomento non può avere successo a meno che non si stabilisca che il Consiglio deve effettivamente motivare il suo mancato utilizzo del secondo metodo simmetrico prima di applicare il metodo asimmetrico. Ove ciò sia stabilito, la questione concerne la violazione delle forme sostanziali ai sensi dell'art. 230 CE; poiché coinvolge una questione di ordine pubblico, essa può essere sollevata dal giudice comunitario d'ufficio ed il Tribunale di primo grado avrebbe quindi dovuto prenderla in esame a prescindere dal momento in cui è stata sollevata - nonostante io non ritenga che ci sarebbe stato alcun errore di diritto se il Tribunale non avesse sollevato la questione d'ufficio in mancanza di deduzione di un motivo in proposito. Di conseguenza, propongo di esaminare la sostanza dell'argomento nel prosieguo.
43. Infine ritengo che la comunicazione del 1996 all'OMC sia un documento su cui si può attirare l'attenzione della Corte senza tuttavia rendere alcun argomento della ricorrente irricevibile. L'argomento sollevato dinanzi alla Corte concerne il fatto che il Tribunale di primo grado ha errato nel ritenere che l'art. 2.4.2 del codice antidumping del 1994 non trovasse applicazione; la Corte può pronunciarsi su tale questione, se necessario, facendo riferimento a quel solo articolo.
L'obbligo di motivazione
- In generale
44. Gli argomenti della Petrotub si concentrano sulla natura e la portata dell'obbligo per il Consiglio di motivare la sua decisione di imporre un dazio antidumping definitivo. E' pacifico che i motivi essenziali devono essere forniti ma che il ragionamento dettagliato può essere omesso se le circostanze lo consentono. Il problema concerne in parte il discrimine tra queste due categorie ed in parte quello tra la censura secondo cui la motivazione è formalmente inadeguata e la censura secondo la quale la motivazione è sostanzialmente scorretta.
45. L'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE) dispone quanto segue: «I regolamenti, le direttive e le decisioni ... sono motivati ...». L'obbligo trova quindi applicazione sia ad una decisione - che è, ai sensi dell'art. 189 del Trattato CE (divenuto art. 249 CE), «obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati» - sia ad un regolamento - che ha «portata generale» ed è «obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri».
46. La Corte ha accolto, al riguardo, un approccio differenziato nel definire la portata dell'obbligo in parola, pur sottolineando l'esigenza di uno standard minimo in tutti i casi: la motivazione dev'essere «adeguata alla natura dell'atto e deve far apparire, in forma chiara e non equivoca, l'iter logico seguito dall'istituzione da cui promana l'atto, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere alla Corte di esercitare il proprio controllo. Tuttavia la motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto l'accertamento del fatto che la motivazione di una decisione soddisfi o meno le condizioni di cui all'art. [253 CE] del Trattato va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia» .
47. Già in una giurisprudenza risalente la Corte ha sostenuto che la motivazione di una misura individuale come la decisione dev'essere particolarmente esauriente , mentre per una misura legislativa come il regolamento essa può limitarsi ad indicare la situazione generale che ha portato all'adozione della misura e gli obiettivi generali che quest'ultima intende raggiungere . E' opinione comune che i regolamenti antidumping hanno natura ibrida e posseggono molte caratteristiche della decisione individuale, in particolare in quanto di norma colpiscono parti individuate nominativamente, che sono state spesso coinvolte (come nella fattispecie) nel procedimento amministrativo che ha portato all'adozione della misura . Quando così è stato, e le parti sono state quindi messe a conoscenza dei motivi alla base della misura, la Corte ha sostenuto che ciò fosse un fattore da tenere in conto nell'accertare l'adeguatezza della motivazione .
48. Un regolamento antidumping non concerne solo gli esportatori sui beni dei quali sono imposti i dazi e i loro importatori associati, che sono di solito coinvolti nel procedimento amministrativo, ma anche importatori indipendenti o potenziali importatori ed altri produttori dei paesi terzi, di beni uguali o diversi, che devono sapere quali strategie di prezzi siano consentite - e, dall'altro lato, gli operatori dell'industria comunitaria danneggiata, che vogliono essere certi che la portata del dumping non sia stata sottovalutata. Il modo in cui la Comunità applica la sua normativa antidumping è di notevole importanza per il mondo commerciale in generale, ed è solo con un'adeguata conoscenza della posizione adottata che gli esportatori o le imprese comunitarie possono decidere se sia necessaria una contestazione. La Corte ha inoltre sostenuto, per quanto riguarda le decisioni, che l'obbligo di motivazione è imposto, tra l'altro, per consentire agli Stati membri ed a tutti i cittadini interessati di accertare le circostanze in cui l'istituzione comunitaria ha applicato la norma, cosicché la partecipazione di Stati membri o destinatari al procedimento preliminare (e quindi la loro conoscenza dei motivi) non significherà necessariamente che l'obbligo di motivazione è stato assolto .
49. Inoltre il procedimento per adottare misure antidumping è descritto con molta accuratezza nel regolamento base, che stila una serie di fasi da seguire nel corso normale degli eventi, insieme a fasi alternative che possono essere intraprese in circostanze determinate quando un allontanamento dal corso normale sia giustificato.
50. Tale procedimento deriva inoltre in larga misura dal Codice antidumping del 1994, che vincola la Comunità e a cui si fa specifico riferimento nel regolamento base in quanto contiene «nuove norme circostanziate, per quanto riguarda, tra l'altro, il calcolo del dumping (...) l'accertamento e l'esame dei fatti». Il regolamento base e tutti i regolamenti adottati sul suo fondamento devono osservare gli obblighi internazionali della Comunità in forza del codice e devono quindi essere interpretati in conformità con le sue norme .
51. L'obbligo di motivazione nella presente causa deve quindi essere visto anche alla luce dell'art. 2.4.2 del codice antidumping del 1994, che consente l'utilizzo del metodo asimmetrico solo ove «sia fornito il motivo» per cui le differenze che appaiono nell'andamento dei prezzi all'esportazione non possono essere tenute appropriatamente in conto utilizzando il primo o il secondo metodo simmetrico. Nell'ambito di un tale strumento di diritto internazionale pubblico, trovo difficile ritenere che la spiegazione in questione possa essere stata intesa a consentire all'autorità di inchiesta di motivare privatamente - se non implicitamente - alle parti interessate coinvolte nell'inchiesta.
52. Fattori di questo tipo aumentano più che limitare la portata della motivazione da fornire per ogni passaggio controverso nel procedimento o per ogni deroga al procedimento normale.
53. Fissare uno standard elevato per la motivazione richiesta in un regolamento antidumping non è in contrasto con la giurisprudenza della Corte che riguarda lo standard minore imposto quando le parti sono state coinvolte nel procedimento preliminare e, in tale fase, è stata loro fornita una motivazione esauriente. Ciò non significa neppure che, come il Consiglio e la Commissione hanno indicato nella fattispecie, un esportatore possa semplicemente «non far nulla», non sollevando alcuna obiezione, per impugnare in un secondo momento la motivazione del regolamento adottato. Nell'ipotesi di un controllo giurisdizionale è necessario che la Corte sia informata del perché nel regolamento, per esempio, erano state respinte obiezioni o del perché non era stato seguito il normale procedimento sotto alcuni aspetti; tali informazioni possono essere molto meno dettagliate delle spiegazioni che devono essere fornite alle parti in risposta alle loro censure, sempre che sia sufficiente perché la Corte possa determinare se vi sia o no un errore manifesto di valutazione.
54. Inoltre, non tutte le norme dettagliate fissate nel regolamento base saranno pertinenti in ogni causa. Alcuni passaggi sono sempre essenziali, la necessità degli altri dipenderà dalle circostanze. E' per esempio essenziale che le istituzioni comunitarie determinino l'esistenza del dumping e del pregiudizio all'industria comunitaria, poiché questi, insieme al nesso causale tra di loro, sono i requisiti fondamentali per l'imposizione di un dazio, e deve risultare chiaramente dal regolamento che la loro esistenza e portata erano in effetti stabilite su basi ragionevoli. Sarebbe tuttavia eccessivo pretendere che ogni passaggio in ogni calcolo sia confermato da tutti gli elementi utilizzati o che l'omissione di passaggi non necessari in un caso particolare venga giustificata semplicemente perché essi sono contemplati come possibili nel regolamento base.
55. L'art. 2 di tale regolamento riguarda la determinazione del dumping, sotto quattro voci - A. Valore normale, B. Prezzo all'esportazione, C. Confronto e D. Margine di dumping («confronto» qui fa essenzialmente riferimento agli adeguamenti di dati per garantire la confrontabilità, e «margine di dumping» alla reale operazione di confronto ed al suo risultato). Tali voci sono comunemente utilizzate nei regolamenti antidumping e sono state utilizzate nel regolamento impugnato nella presente causa. Esse rappresentano gli stadi essenziali nella determinazione necessaria ed è indiscusso che i risultati di ogni fase debbano essere giustificati da una motivazione adeguata.
56. Quando perciò vengono previsti un procedimento standard e alcuni procedimenti alternativi da seguire solamente in determinate circostanze specifiche, sembra ragionevole non richiedere una specifica motivazione quando si segue il procedimento standard ma richiederne una molto più approfondita quando ci si discosta da questo. Quest'ultima situazione sembra equiparabile a quella a cui si fa riferimento nella causa Delacre , in cui «pur se la decisione, qualora rientri nell'ambito di una prassi decisionale costante, può essere sommariamente motivata, in particolare con un richiamo a tale prassi, nell'ipotesi in cui essa vada notevolmente al di là delle decisioni precedenti spetta all'autorità comunitaria motivare esaurientemente il provvedimento». Può ritenersi ragionevole, infine, che l'obbligo di motivazione, in una misura di portata generale, debba essere più intenso quando, come nella fattispecie, il metodo di calcolo applicato sia noto per essere controverso.
57. Ciononostante l'adeguatezza della motivazione dipenderà dal contesto complessivo. Per esempio, l'art. 2, n. 10, sul «confronto» elenca dieci tipi di fattori rispetto ai quali possono essere fatti gli adeguamenti, incluse voci, come sconti quantitativi o differenze inerenti al trasporto o al costo dei crediti. Quando non sono presenti fattori di questo tipo, sarebbe evidentemente eccessivo richiedere una spiegazione per la mancanza di adeguamenti con riferimento ad essi, a meno che essi siano stati ritenuti essere presenti nel corso dell'inchiesta. (Così, il ventunesimo considerando del regolamento impugnato motiva il rigetto di obiezioni su differenze nelle condizioni di credito, commissioni e stadio commerciale).
- La presente causa
58. L'art. 2, n. 11, del regolamento base stabilisce una base normale per il confronto (uno o l'altro dei metodi simmetrici) ed una base eccezionale (il metodo asimmetrico) se ricorrono due condizioni. Se viene utilizzata la base normale, sono d'accordo che non occorra alcuna spiegazione, a meno che ne sia stata richiesta una durante il corso del procedimento preliminare. Quando viene utilizzata la base eccezionale, però, è a mio avviso necessario spiegare la deroga alla normale procedura, stabilendo, in particolare, che le due condizioni sono soddisfatte. Ciò vale - almeno per consentire alla Corte di esercitare il suo potere di controllo - anche quando non sia stata sollevata alcuna obiezione alla scelta del metodo, ma la motivazione da fornire può ovviamente essere più sintetica in casi di tal genere di quando ci sia la necessità di rispondere ad obiezioni.
59. Concordo inoltre con la Petrotub che si richiede come minimo qualcosa di più di una mera ripetizione dei termini delle condizioni - che vi sia un andamento dei prezzi all'esportazione che differisce in modo significativo in relazione a diversi acquirenti, regioni o periodi, e che i metodi simmetrici non riflettano il margine di dumping. Una simile ripetizione è essenzialmente non informativa e di fatto non stabilisce alcun motivo verificabile per la scelta del metodo. Non consente né alla Corte di esercitare un qualsiasi controllo né a qualsiasi altra parte interessata di accertare le circostanze in cui le norme sono state applicate .
60. Il motivo della scelta del metodo asimmetrico fornita nel regolamento provvisorio è che «ciò si è reso necessario per rispecchiare appieno la misura del dumping attuato ed anche perché i prezzi all'esportazione registravano significative variazioni a seconda dei diversi Stati membri e dei diversi periodi». Nel regolamento impugnato, i motivi forniti per non aderire alla richiesta che venisse utilizzato il primo metodo simmetrico sono che «nel caso di un'impresa, non c'era alcuna differenza tra i margini di dumping calcolati con l'uno o l'altro metodo, in quanto tutte le esportazioni erano effettuate a prezzi di dumping» e che «per tre imprese, sono emerse significative variazioni dei prezzi all'esportazione in funzione della destinazione e del periodo in questione».
61. Una tale motivazione può considerarsi adeguata con riguardo al contesto e a tutte le norme giuridiche che regolano la materia?
62. Il regolamento provvisorio non contiene alcuna informazione quanto alla base di fatto su cui la Commissione ha fondato la sua scelta, e perciò non può spiegare le affermazioni di poco più istruttive contenute nel regolamento impugnato. La sola indicazione aggiuntiva che potrebbe essere dedotta da quest'ultimo - e che risulta evidente dalla informazione finale della Commissione a cui si fa riferimento al punto 110 della sentenza impugnata - è che il primo metodo simmetrico è stato ritenuto inadeguato per rivelare l'effettiva portata del dumping in quanto produceva un margine inferiore. (Si può notare qui che la sola ragione fornita esplicitamente nel regolamento impugnato - che la scelta del metodo non faceva alcuna differenza quanto al risultato nel caso di una società - dovrebbe infatti essere una ragione per non discostarsi dalla normale base di confronto).
63. Prima facie, perciò, il regolamento impugnato non contiene alcuna affermazione da cui la Corte o qualsiasi interessato potrebbe accertare la ragione per cui è stato utilizzato il metodo asimmetrico. E' tuttavia necessario esaminare i tre punti specifici sui quali era o avrebbe potuto essere richiesta una motivazione adeguata. Fino a che punto si doveva motivare su tali punti e, alla luce dell'intero contesto, tale motivazione è stata fornita?
a) Esame del secondo metodo simmetrico
64. Il regolamento impugnato non fornisce alcun motivo per non applicare il secondo metodo simmetrico. Sembra, inoltre, pacifico che, durante il procedimento preliminare, non è stata né fornita né richiesta alcuna motivazione. La questione è se una motivazione avrebbe cionondimeno dovuto essere fornita per giustificare l'abbandono di tale metodo, poiché sia i termini dell'art. 2, n. 11 del regolamento base sia il punto 2.4.2 del Codice antidumping del 1994 comportano che il metodo asimmetrico possa essere utilizzato solo se entrambi i metodi simmetrici risultano insoddisfacenti.
65. Una motivazione era, a mio parere, necessaria.
66. Il Consiglio e la Commissione hanno sostenuto che, poiché non ci sono indicazioni su quale dei metodi simmetrici debba essere utilizzato ed in quali circostanze, essi sono liberi di scegliere tra i due. E fino a qui sono d'accordo. Non accetto però la loro conclusione secondo cui è sufficiente chiarire perché il metodo simmetrico scelto non fosse soddisfacente per procedere all'uso del metodo asimmetrico. Questo, semplicemente, non è coerente con lo schema o il tenore delle disposizioni, che chiaramente consentono l'utilizzo del metodo asimmetrico solamente se nessuno dei due metodi simmetrici consenta di «valutare correttamente il margine di dumping» o di tenere «conto adeguatamente» delle differenze nelle variazioni dei prezzi all'esportazione.
67. Le istituzioni hanno anche sostenuto che il secondo metodo simmetrico non viene mai utilizzato - e non era quello il momento di farlo - in quanto è generalmente ritenuto poco pratico ed arbitrario, come sottolineato al punto 101 della sentenza impugnata. Ciò può anche essere vero, e questo può essere un metodo chiaramente insoddisfacente in molti casi, ma è stato previsto sia nel codice antidumping del 1994 sia nel regolamento base, e ci devono quindi essere circostanze in cui esso deve considerarsi appropriato. All'udienza la Commissione ha indicato che un ristretto numero di paesi, inclusa la Nuova Zelanda, utilizza regolarmente o per tradizione il secondo metodo simmetrico. Se è così, mi sembra che non possa essere scartato senza una spiegazione, per quanto ovvia tale spiegazione possa essere agli occhi delle istituzioni comunitarie - se davvero un qualche pensiero è stato mai rivolto, come avrebbe dovuto essere, alla questione.
68. Né è rilevante che la Petrotub non abbia chiesto alcuna spiegazione nel corso del procedimento preliminare. La determinazione del margine di dumping è una fase essenziale del procedimento, e si deve motivare qualsiasi deroga alla normale base di confronto a tal fine. Di conseguenza, la spiegazione pertinente avrebbe potuto essere concisa, ma non omessa.
69. Ritengo quindi che, non chiarendo il perché il secondo metodo simmetrico non era appropriato, il Consiglio non abbia fornito una motivazione adeguata della deroga alla normale base di confronto fissata all'art. 2, n. 11, del regolamento base. Dato che tale motivazione è una formalità sostanziale, il Tribunale di primo grado avrebbe dovuto esaminare la questione a prescindere dal momento del procedimento in cui era stata sollevata.
b) Esistenza di variazioni significative dei prezzi all'esportazione
70. Ai sensi del regolamento base, una delle due condizioni necessarie per discostarsi dalla normale base di confronto è che «gli andamenti dei prezzi all'esportazione [devono essere] sensibilmente diversi in relazione a differenti acquirenti, regioni o periodi». Per consentire alla Corte di esercitare il suo potere di controllo, e di dare a tutte le parti interessate (nel commercio mondiale) l'opportunità di accertare le circostanze in cui la Comunità applica la sua normativa antidumping, è in via di principio necessario che il regolamento che impone un dazio sulla base di un margine di dumping calcolato mediante il metodo asimmetrico motivi la conclusione dell'esistenza di tali variazioni. Come ho indicato sopra, non ritengo che sia sufficiente una mera affermazione della loro esistenza.
71. Nel regolamento impugnato, tuttavia, al di là di tale affermazione, non viene fornita alcuna spiegazione. Inoltre l'asserzione che «per tre imprese, sono emerse significative variazioni dei prezzi all'esportazione in funzione della destinazione» non coincide con l'affermazione nel regolamento provvisorio che «i prezzi all'esportazione registravano significative variazioni a seconda dei diversi clienti e delle diverse regioni». L'apparente scoperta di differenze significative nel periodo tra il regolamento provvisorio e quello definitivo richiede, prima facie, una spiegazione.
72. Ritengo quindi che la motivazione nel regolamento impugnato fosse inadeguata anche su questo punto. Tuttavia la Petrotub non ha sollevato la questione della motivazione inadeguata in tale contesto in primo grado né lo ha fatto in sede d'impugnazione. Di conseguenza, e poiché la motivazione è a mio parere inadeguata sotto altri punti di vista, non ritengo necessario che la Corte si pronunci su tale aspetto .
c) Valutazione corretta del margine di dumping
73. La seconda delle due condizioni necessarie - e cumulative - per discostarsi dalla normale base di confronto è che la base normale non valuti «correttamente il margine di dumping».
74. Dalle affermazioni del Consiglio nelle sue memorie e in udienza, il fatto che il primo metodo simmetrico producesse un margine di dumping significativamente inferiore rispetto al metodo asimmetrico sembra essere stato la ragione decisiva per concludere che il primo non rispecchiava l'effettiva portata del dumping, e non sembra che sia stata fornita, in nessun'altra fase, alcun'altra motivazione.
75. Tale motivazione non è esposta espressamente nel regolamento impugnato, ma può essere dedotta dall'affermazione che «nel caso di un'impresa, non c'era alcuna differenza tra i margini di dumping calcolati con l'uno e l'altro metodo» come giustificazione per respingere la censura secondo la quale si sarebbe dovuto utilizzare il primo metodo simmetrico, e, più chiaramente, dall'affermazione della Commissione nella sua informazione finale secondo cui la differenza ottenuta, in termini di margine di dumping, con i due metodi era tale che si poteva concludere che il primo metodo simmetrico non consentiva la valutazione della reale portata del dumping.
76. E' inoltre evidente che sia il Consiglio sia la Commissione ritengono che l'esistenza di una diversità tra i margini di dumping ottenuti mediante l'applicazione dei due metodi sia una valida giustificazione. A loro parere è stata così fornita al riguardo una motivazione completa, e quindi, per definizione, adeguata. E quello che la Petrotub sta contestando è, in realtà, secondo loro, la validità più che l'adeguatezza di tale motivazione.
77. A livello puramente formale tale opinione è forse sostenibile. Ciononostante, la linea di demarcazione tra l'adeguatezza di una motivazione e la validità della valutazione che questa esprime non può essere interamente delineata in maniera formale. Quando non viene fornita alcuna ragione che giustifichi la deroga alla base normale di calcolo, si viene chiaramente meno all'obbligo imposto dall'art. 253 CE. Ma affermare semplicemente, per esempio, che il programma di computer della Commissione ha determinato che era necessario il metodo asimmetrico rientrerebbe nella stessa categoria, poiché, di nuovo, non si fornirebbe alcuna indicazione da cui accertare se la deroga alla base normale fosse giustificata. In circostanze del genere, anche se è stata fornita una ragione formale, la contestazione corretta verterebbe sulla sua adeguatezza in quanto motivazione e non sulla sua validità come valutazione corretta.
78. A mio parere, la mera asserzione che il primo metodo simmetrico produce un risultato significativamente inferiore al metodo asimmetrico è dello stesso ordine. Certamente, se un metodo rivela «correttamente il margine di dumping» e l'altro no, è chiaro che il risultato prodotto da quest'ultimo sarà inferiore. Il contrario, tuttavia, non è automaticamente vero; il maggiore dei due risultati non è necessariamente il più preciso (e l'espressione «valutare correttamente il margine di dumping» deve a mio parere ritenersi significare «effettiva portata del dumping») dato che il metodo può semplicemente essere inappropriato nelle circostanze della fattispecie.
79. Al riguardo può essere rilevante che se - come a quanto pare avviene sistematicamente - l'«azzeramento» viene utilizzato con il metodo asimmetrico, questo sembra portare automaticamente ad un risultato superiore ogniqualvolta alcune transazioni con un margine di dumping negativo vengano incluse nel calcolo . Tuttavia il solo fatto che alcune operazioni mostrino un margine negativo non significa necessariamente che vi sia stato dumping mirato ed è quindi necessario indicare, anche a tal fine, i motivi sulla scorta dei quali si era concluso che si trattava appunto di dumping mirato.
80. Comunque sia, la mera affermazione che è stato utilizzato il metodo che produceva il risultato più elevato non consente in alcun modo alla Corte o a chiunque altro di decidere se vi possa essere stato un errore manifesto di valutazione. Perciò la censura corretta non è, come sostiene il Consiglio, che è stato utilizzato il criterio sbagliato, ma che è stata fornita una motivazione insufficiente per determinare se sia stato utilizzato il criterio corretto.
81. Dato che non è stato fornito nel regolamento impugnato (né altrove), alcun'altra motivazione, non posso che ritenere che la motivazione sia viziata anche a tale riguardo.
82. Può rivelarsi di conseguenza inutile considerare in particolare se, oltre a non essere adeguata alla luce dell'art. 2, n. 11 del regolamento base, la motivazione fosse anche inadeguata alla luce del punto 2.4.2 del Codice antidumping del 1994, in quanto non era stata fornita alcuna spiegazione sul perché le differenze riscontrate nell'andamento dei prezzi all'esportazione non potessero essere tenute in considerazione in modo opportuno attraverso l'utilizzo di nessuno dei due metodi simmetrici. Tale requisito è a mio parere in pratica equivalente all'obbligo, quando ci si discosta dalla normale base di confronto, di stabilire perché tale base normale non rivelerebbe l'effettiva portata del dumping. Cionondimeno, il fatto che la motivazione che dev'essere fornita derivi non solamente dal regolamento base comunitario ma anche da uno strumento internazionale che vincola la Comunità può solo rafforzare tale obbligo.
- Conclusione
83. Sono quindi del parere che il regolamento impugnato non contenesse una motivazione adeguata della deroga alla base normale di confronto da utilizzare ai sensi dell'art. 2, n. 11 del regolamento base, tale da consentire alla Corte di esercitare il suo potere di controllo ed alle parti interessate di accertare le circostanze in cui veniva applicata la normativa antidumping comunitaria, in particolare non fornendo alcuna ragione del perché il secondo metodo simmetrico non poteva essere utilizzato e non fornendo alcuna ragione verificabile del perché i metodi simmetrici non avrebbero rivelato correttamente il margine di dumping.
Republica
Fatti, procedimento in primo grado, sentenza impugnata
84. Il ricorso della Republica dinanzi alla Corte riguarda il calcolo del valore normale nel mercato interno, precedente al confronto con i prezzi all'esportazione per determinare i margini di dumping. Ai sensi dell'art. 2, n. 1 del regolamento base il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore. Tuttavia, ai sensi del terzo comma di tale articolo:
«I prezzi praticati tra le parti apparentemente associate oppure vincolate da un accordo di compensazione possono essere considerati come propri di normali operazioni commerciali, e possono quindi essere utilizzati per stabilire il valore unicamente qualora sia dimostrato che tale rapporto non incide sui prezzi».
85. Il regolamento provvisorio non fa riferimento ad accordi di compensazione nel calcolo del valore normale per i prodotti rumeni. Risulta che, in seguito all'adozione di tale regolamento il 29 maggio 1997, si è tenuta una seduta alla Commissione il 9 luglio 1997, durante la quale la Republica ha presentato le osservazioni riportate ai punti 68 e 69 della sentenza impugnata:
«68 Secondo la ricorrente, le vendite interne da lei effettuate utilizzando la compensazione come modalità di pagamento costituirebbero all'incirca il 24% delle vendite interne del prodotto di cui trattasi durante il periodo d'inchiesta. Il sistema di compensazione le sarebbe imposto da grandi clienti, come le imprese di servizio pubblico rumene, e i prezzi, non negoziabili, praticati in questo contesto sarebbero considerevolmente inferiori ai prezzi di mercato normale. Tali vendite avrebbero dovuto pertanto essere state escluse dalla determinazione del valore normale, in applicazione dell'art. 2, n. 1, terzo comma, del regolamento base.
69 La ricorrente non avrebbe parlato di tali vendite nella sua risposta al questionario, non essendo stata invitata a farlo. Ammette di aver sollevato, per la prima volta, la questione delle vendite a titolo di compensazione nel corso dell'udienza del 9 luglio 1997, nonché nel riassunto degli argomenti relativi al dumping presentati in tale occasione. Inoltre, un documento, intitolato "Total Value of Compensatory Arrangements" ("Valore totale degli accordi compensativi"), contenente un elenco di tali accordi, sarebbe stato trasmesso alla Commissione in allegato al riassunto sopra menzionato. Il tenore di tale documento sarebbe stato in seguito precisato dalla ricorrente in un telefax indirizzato alla Commissione il 21 luglio 1997. (...)».
86. Ci si può chiedere a questo punto cosa abbia spinto la Republica a sostenere che le vendite effettuate sulla base di accordi di compensazione dovrebbero essere escluse dal calcolo dal momento che, come stabilito nell'estratto appena citato, le vendite in questione, circa il 24% delle vendite interne, erano state fatte a prezzi considerevolmente inferiori ai prezzi normali di mercato. Se fossero state escluse, questo avrebbe portato ad un valore normale superiore e quindi a un margine di dumping superiore, in contrasto con l'apparente interesse della Republica. Il problema che sta alla base della censura della Republica è quindi ben lungi dall'essere chiaro come quello che sta alla base della censura della Petrotub.
87. Una possibile spiegazione è stata, tuttavia, suggerita dal Consiglio in udienza: l'esclusione di tali vendite avrebbe potuto significare che non vi erano nel corso di normali operazioni commerciali vendite sufficienti a calcolare il valore normale, nel qual caso un valore normale costruito avrebbe dovuto essere stabilito ai sensi dell'art. 2, n. 3 del regolamento base, il che avrebbe potuto risultare vantaggioso per la Republica. Il Consiglio non ha, comunque, sostenuto l'irricevibilità del ricorso per il fatto che la Republica non ha interesse nel chiedere l'esclusione delle operazioni controverse.
88. Nei considerando del regolamento impugnato allora adottato, il Consiglio ha statuito quanto segue:
«Un'impresa ha sostenuto, in una fase già molto avanzata del procedimento (all'udienza per presentare osservazioni sulle conclusioni provvisorie pubblicate) che (...) tutte le vendite effettuate utilizzando la compensazione come forma di pagamento avrebbero dovuto essere escluse in quanto non effettuate nel corso di normali operazioni commerciali. Tali obiezioni non sono state presentate a tempo debito, non essendo state avanzate nella risposta al questionario, né in loco, né in alcuna delle fasi successive del procedimento in cui l'impresa è stata invitata a presentare le sue osservazioni. (...) Nel corso dell'inchiesta (...) si è riscontrato che le vendite effettuate utilizzando la compensazione erano state effettivamente realizzate nel corso di normali operazioni commerciali. [Le obiezioni] sono state pertanto respinte».
89. Nella causa T-34/98, la Republica ha chiesto l'annullamento del regolamento impugnato nella parte in cui riguardava la ricorrente. Essa ha sostenuto, come spiegato ai punti 69-71 della sentenza impugnata, quanto segue:
«69 (...) La domanda di esclusione ai fini del calcolo del valore normale delle vendite effettuate sulla base di accordi di compensazione non sarebbe tuttavia tardiva con riferimento al termine fissato all'art. 20, n. 5, del regolamento base .
70 Del resto, ai sensi dell'art. 2, n. 1, terzo comma, del regolamento base, è di competenza delle istituzioni comunitarie stabilire, procedendo ad una verifica nel corso dell'inchiesta, se le vendite interne comprendevano accordi di compensazione. Se tale fosse stato il caso, esisterebbe una presunzione secondo la quale le dette vendite non sarebbero state realizzate nel corso di normali operazioni, a meno che le istituzioni comunitarie non dimostrano che sui prezzi applicati non incideva tale relazione.
71 Limitandosi, nella specie, ad affermare, al diciannovesimo considerando del regolamento impugnato, che "nel corso dell'inchiesta è stato accertato che le vendite per compensazione erano state senz'altro effettuate nel corso di normali operazioni commerciali", senza indicare se le istituzioni comunitarie avevano esaminato se i prezzi praticati nel corso di tali vendite risentivano di tali accordi di compensazione, come richiesto dall'art. 2, n. 1, terzo comma, del regolamento base, il regolamento impugnato sarebbe affetto da insufficienza di motivazione».
90. Il Consiglio ha sostenuto che la censura della Republica era stata presentata troppo tardi ed era infondata.
91. Il Tribunale di primo grado, ai punti 74 e 75 della sentenza impugnata, ha riscontrato quanto segue:
«74 E' giocoforza constatare che la ricorrente non produce alcun elemento di prova e non fornisce alcuna indicazione che consenta di supporre che gli accordi di compensazione che essa invoca, menzionati nel documento intitolato "Total Value of Compensatory Arrangements" relativo alle vendite effettuate sulla base di accordi di compensazione durante il periodo d'inchiesta, si siano ripercossi sui prezzi applicati nel contesto di tali operazioni, come richiesto dall'art. 2, n. 1, terzo comma, del regolamento base.
75 Inoltre, in assenza di qualsiasi indizio contrario fornito dalla ricorrente, il Consiglio ha motivato a sufficienza, nel regolamento impugnato, il suo rifiuto di escludere le vendite effettuate per compensazione dalla determinazione del valore normale, precisando che "era stato dimostrato che le vendite per compensazione erano state senz'altro effettuate nel corso di normali operazioni commerciali"».
Il ricorso dinanzi alla Corte
92. La Republica chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata ed il regolamento impugnato, nella parte in cui tali atti la riguardano. Essa presenta le stesse osservazioni preliminari della Petrotub e deduce un unico motivo concernente il fatto che il Tribunale di primo grado ha commesso un errore di diritto nel punto 75 della sua sentenza nel sostenere che la motivazione del regolamento impugnato fosse adeguata quanto al rifiuto di escludere dalla determinazione del valore normale le vendite effettuate utilizzando la compensazione.
93. Una volta riconosciuto di avere a che fare con «vendite per compensazione» e perciò con «prezzi praticati tra le parti apparentemente associate oppure vincolate da un accordo di compensazione», il Consiglio non era libero di utilizzare tali prezzi per fissare un valore normale senza la prova, richiesta dal regolamento base, che «tale rapporto non incide sui prezzi». Il Tribunale di primo grado ha quindi commesso un errore nel dichiarare che, poiché «... la ricorrente non produce alcun elemento di prova e non fornisce alcuna indicazione che consenta di supporre che gli accordi di compensazione ... si siano ripercossi sui prezzi applicati nel contesto di tali operazioni (...)», la motivazione del Consiglio era adeguata.
94. L'unica affermazione fornita nel regolamento impugnato e cui ha fatto riferimento il Tribunale di primo grado, secondo la quale «nel corso dell'inchiesta si è riscontrato che le vendite effettuate utilizzando la compensazione erano state effettivamente realizzate nel corso di normali operazioni commerciali» riproduce semplicemente le parole della disposizione in questione e non può rappresentare una motivazione adeguata. Il Consiglio avrebbe dovuto spiegare, almeno brevemente, perché tali vendite fossero «effettivamente realizzate nel corso di normali operazioni commerciali», ma non è arrivato neppure alla «laconica» motivazione che è stata approvata nelle sentenze Nicolet e Ferchimex .
Ricevibilità del ricorso contro la sentenza del Tribunale
95. Il Consiglio e la Commissione ritengono entrambi che il ricorso della Republica sia irricevibile essenzialmente perché (i) non identifica alcun errore di diritto commesso dal Tribunale di primo grado (ma contesta la sostanza della valutazione nel regolamento impugnato) e (ii) ripete semplicemente gli argomenti già sostenuti in primo grado.
96. Essenzialmente per le medesime ragioni da me espresse riguardo alla Petrotub , non concordo con tali obiezioni. In primo grado la Republica ha sostenuto che il regolamento impugnato non aveva fornito una motivazione adeguata a dimostrare che le transazioni di cui trattasi erano effettuate nel corso di normali operazioni commerciali; il Tribunale di primo grado ha ammesso che la motivazione era adeguata, laddove statuiva che «era stato dimostrato che le vendite per compensazione erano state senz'altro effettuate nel corso di normali operazioni commerciali», avendo anche accertato come fatto che la ricorrente non aveva fornito alcuna prova per contestare tale affermazione. Nel ricorso dinanzi alla Corte la Republica non prende posizione nei confronti di tale accertamento di fatti ma ha diritto, a mio parere, a sostenere che il Tribunale di primo grado non ha chiarito perché avesse ritenuto tale motivazione adeguata.
Sulla fondatezza del ricorso contro la sentenza del Tribunale
97. Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, ritiene che la motivazione del regolamento impugnato fosse adeguata; l'aspetto in questione non è stato messo in discussione durante il procedimento amministrativo, e la Repubblica sbaglia nell'affermare che il nesso logico tra il testo e la valutazione debba essere spiegato. Non c'era bisogno di aggiungere motivi per concludere che le vendite di cui trattasi avevano avuto luogo nel corso di normali operazioni commerciali. Inoltre il diciannovesimo considerando indica che la censura della Republica era stata respinta sia perché non giustificata sia perché presentata tardivamente nel procedimento; il Tribunale di primo grado avrebbe potuto semplicemente dichiarare che erano stati forniti motivi sufficienti quanto al primo aspetto. Anche se le statuizioni del Tribunale fossero ritenute un errore di diritto, il ricorso dovrebbe ugualmente essere respinto a causa della sua tardività. Nella sua controreplica il Consiglio sostiene che il motivo è infondato in quanto la Republica non ha assolto l'onere della prova durante il procedimento amministrativo.
98. Il problema principale tra le parti è quello che essi hanno descritto quale onere della prova, nonostante l'obbligo di motivazione operi su un piano diverso dalla prova, che è una questione di valutazione sostanziale. Comunque, la questione da risolvere è se il Consiglio fosse tenuto a motivare la constatazione che le vendite controverse erano state fatte nel corso di normali operazioni commerciali se la Repubblica non avesse comprovato la sua pretesa che non lo erano.
99. Ritengo, in linea con il mio ragionamento riguardo alla Petrotub, che vi fosse un obbligo di tale genere. Il primo comma dell'art. 2, n. 1 detta la norma base per determinare il valore normale (sulla base di «prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore»). Ai sensi del terzo comma, i prezzi del tipo di cui trattasi «possono essere considerati come propri di normali operazioni commerciali, e possono quindi essere utilizzati per stabilire il valore normale unicamente qualora sia dimostrato che tale rapporto non incide sui prezzi». E' quindi una deroga eccezionale al normale procedimento e richiede una spiegazione che vada oltre la mera affermazione che le vendite di cui trattasi «erano state effettivamente realizzate nel corso di normali operazioni commerciali» - che non fornisce alcuna informazione da cui determinare se vi possa essere stato un errore manifesto di valutazione - eppure non c'era alcuna spiegazione del genere nel regolamento impugnato.
100. Va detto che ci si deve aspettare che gli interessi degli esportatori saranno opposti a quelli della Republica nella presente causa. Essi vorranno, di norma, che le transazioni con parti associate o le transazioni di compensazione - che avvengono di solito a prezzi inferiori rispetto alle altre transazioni - siano incluse nel calcolo del valore normale che, a sua volta, verrà ridotto, riducendo così la portata di qualsiasi margine di dumping calcolato su quella base. Di conseguenza, l'onere di provare che vi sono motivi per discostarsi dal procedimento standard ricadrà sull'esportatore e non sull'istituzione comunitaria. Qui, comunque, per qualche motivo, la posizione è rovesciata e questo viene accettato dal Consiglio.
101. E' quindi l'istituzione comunitaria che cerca di discostarsi dal metodo standard di calcolo e per farlo deve motivare in maniera sufficiente da consentire alla Corte di esercitare il suo potere di controllo ed agli interessati di accertare le circostanze in cui le norme comunitarie antidumping sono state applicate. Se il Consiglio avesse dedotto e provato la mala fede da parte della Republica, la situazione sarebbe stata diversa, ma non ha cercato di farlo e si deve quindi presumere che mala fede non vi sia.
102. In questo caso, inoltre, non sembra esserci alcuna prova o asserzione che una qualche spiegazione sia stata fornita in un qualche momento alla Republica. Sia in primo grado che in sede di ricorso il Consiglio ha semplicemente sostenuto che la richiesta della Republica che le operazioni fossero escluse era stata presentata tardivamente e non era stata comprovata adeguatamente. Ciononostante, assumendo che la Republica avesse un interesse giustificabile nell'esclusione delle transazioni controverse, spettava al Consiglio fornire motivi per il metodo eccezionale che esso aveva intrapreso e non all'esportatore dimostrare, in qualsiasi momento, perché si doveva seguire il metodo normale.
103. Di conseguenza, la questione se la richiesta della Republica fosse stata presentata tardivamente nel procedimento preliminare è irrilevante.
104. Sono quindi dell'opinione che il regolamento impugnato non contenesse una motivazione adeguata - tale da consentire alla Corte di esercitare il suo potere di controllo ed agli interessati di accertare le circostanze in cui le norme comunitarie antidumping sono state applicate - della deroga alla base normale di determinazione del valore normale da utilizzare ai sensi dell'art. 2, n. 1, del regolamento base.
Conseguenze di un eventuale accoglimento di un ricorso e rigetto dell'altro
105. Entrambe le ricorrenti sostengono che, dal momento che sono stati fissati (nonostante le loro obiezioni) un unico margine di dumping ed un'unica aliquota del dazio, qualsiasi invalidità di un margine di dumping rende invalido anche l'altro.
106. Dato che sono giunto alla conclusione che il ricorso debba essere accolto, in modo indipendente, con riferimento ad entrambe le ricorrenti, è inutile prendere in considerazione tale argomento. Tuttavia, qualora la Corte dovesse accogliere il ricorso con riferimento ad una ricorrente e respingerlo con riferimento all'altra, tale argomento andrebbe respinto, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, recentemente riaffermata nella sentenza Nachi Europe .
Conclusione
107. Poiché il regolamento impugnato contiene una motivazione inadeguata riguardo ad entrambe le ricorrenti, che il Tribunale di primo grado ha erroneamente riconosciuto adeguata, la sentenza impugnata dev'essere annullata. Lo stato del procedimento è tale che la Corte stessa può statuire definitivamente ed annullare il regolamento impugnato con riferimento alla Petrotub e alla Republica. Entrambe le ricorrenti hanno chiesto la rifusione delle spese sostenute in primo grado ed in sede d'impugnazione.
108. Ritengo quindi che la Corte dovrebbe:
«- annullare la sentenza del Tribunale di primo grado nelle cause riunite T-33/98 e T-34/98;
- annullare il regolamento (CE) del Consiglio n. 2320/97 nella parte in cui riguarda le ricorrenti;
- condannare il Consiglio alle spese del primo grado e dell'impugnazione, fatta eccezione per quelle della Commissione, che sopporterà le proprie spese».
Full & Egal Universal Law Academy