Conclusioni dell avvocato generale
1. Con il presente ricorso pregiudiziale si chiede alla Corte l'interpretazione dell'art. 27, punto 3, della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 27 settembre 1968 . Ai sensi del detto articolo, una decisione giudiziaria non è riconosciuta in un altro Stato contraente se è in contrasto con una decisione resa tra le medesime parti nello Stato richiesto.
2. Le decisioni nazionali in discussione nella causa principale presentano la particolarità di essere intervenute nell'ambito di procedimenti sommari regolati da norme diverse in ciascuno dei due Stati contraenti. Tale peculiarità ha indotto il giudice di rinvio, adito per la controversia in esame, a chiedersi se le divergenze relative ai presupposti processuali in presenza dei quali, in ciascuno degli Stati in questione, possono essere adottate misure provvisorie o cautelari a seguito di procedimenti sommari, rendano in contrasto tra loro le decisioni pronunciate sulle istanze di adozione di detti provvedimenti.
3. Prima di esaminare la questione principale deferita alla Corte, occorre riassumere i fatti che sono all'origine della controversia nella causa principale, il procedimento che ne è seguito e il relativo contesto normativo.
I - Fatti e procedimento principale
4. La Italian Leather SpA è una persona giuridica con sede in Italia, che esercita l'attività di distribuzione di mobili imbottiti in pelle con la denominazione «LongLife».
5. La WECO Polstermöbel GmbH & Co. è una società con sede in Germania che vende anch'essa mobili imbottiti.
6. Nel 1996 la Italian Leather SpA ha concesso alla WECO il diritto di distribuire le proprie merci per cinque anni, in una determinata area geografica, in forza di un «contratto di esclusiva». Detto contratto conteneva in particolare le seguenti clausole:
«2) Gli acquirenti possono utilizzare il marchio LongLife soltanto per la commercializzazione dei mobili che sono rivestiti con la pelle LongLife.
(...)
4) Nessun acquirente può utilizzare il marchio LongLife per pubblicità propria senza l'autorizzazione scritta da parte del fornitore» .
7. Le parti contraenti hanno indicato come foro competente quello di Bari (Italia).
8. Nel 1998, la WECO ha contestato alla Italian Leather un inadempimento contrattuale. Conseguentemente, ha reso noto a quest'ultima che non avrebbe acconsentito a far uso di una presentazione pubblicitaria comune in occasione delle fiere a venire, e che invece avrebbe esposto il proprio marchio WECO.
9. La Italian Leather ha citato la WECO, chiedendo al Landgericht Koblenz (Tribunale di Coblenza), giudice competente in base alla sede della debitrice, di emettere nei confronti di quest'ultima un provvedimento cautelare diretto ad ottenere il divieto di commercializzare prodotti con il marchio «naturia longlife by Maurizio Danieli» per pelli facili da pulire.
10. Il Landgericht Koblenz, adito in applicazione dell'art. 24 della Convenzione, ha respinto tale domanda con sentenza 17 novembre 1998, con la motivazione che sarebbero mancati i presupposti per un «provvedimento d'urgenza» .
11. Secondo il Landgericht Koblenz, accogliere la domanda della creditrice sarebbe stato equivalente a condannare la debitrice a eseguire il contratto. La parte creditrice non avrebbe dimostrato l'esistenza di un pericolo di danno irreparabile o della perdita definitiva del godimento di un diritto, che costituiscono i presupposti, secondo il diritto tedesco, per l'adozione del provvedimento richiesto. D'altra parte, la debitrice avrebbe già posto in essere concrete misure per la pubblicizzazione e la commercializzazione dei propri prodotti con pelle proveniente da altri fornitori, e pertanto anch'essa avrebbe subito un danno rilevante se fosse stato emanato il provvedimento di divieto richiesto.
12. La creditrice ha presentato una domanda volta ad ottenere un provvedimento inibitorio anche al Tribunale di Bari, che con ordinanza 28 dicembre 1998 ha vietato alla WECO di utilizzare il termine «LongLife» per la distribuzione dei suoi prodotti per l'arredamento in pelle in taluni Stati membri, e segnatamente in Germania, ritenendo che «[i]l periculum in mora è insito nella decadenza economica del soggetto istante e nella sua, possibile, conseguente "morte" giuridica che resterebbe priva di qualsivoglia ristoro risarcitorio» .
13. Su richiesta della Italian Leather, il Landgericht Koblenz, con ordinanza 18 gennaio 1999, ha disposto che l'ordinanza del Tribunale di Bari fosse munita di formula esecutiva, aggiungendovi una penale.
14. Tuttavia, su ricorso della WECO, l'Oberlandesgericht (Corte d'Appello) competente ha riformato l'ordinanza 18 gennaio 1999, ritenendo che la decisione resa a seguito di procedimento sommario dal Tribunale di Bari fosse in contrasto, ai sensi dell'art. 27, punto 3, della Convenzione, con la sentenza 17 novembre 1998 del Landgericht Koblenz, con la quale era stata respinta la domanda di provvedimento inibitorio della Italian Leather.
15. La Italian Leather ha impugnato la decisione dell'Oberlandesgericht dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di Cassazione).
II - Contesto normativo
La Convenzione
16. Ai sensi dell'art. 1, primo comma, la Convenzione si applica in materia civile e commerciale e indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale.
17. Il titolo terzo della Convenzione stabilisce le norme in forza delle quali le decisioni rese dagli organi giurisdizionali di uno Stato contraente sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati contraenti.
18. L'art. 26, primo comma, dispone che «[l]e decisioni rese in uno Stato contraente sono riconosciute negli altri Stati contraenti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento».
19. Nel novero delle eccezioni al riconoscimento delle decisioni in uno Stato richiesto vi è quella prevista dall'art. 27, punto 3, ai sensi del quale «[l]e decisioni non sono riconosciute (...) se la decisione è in contrasto con una decisione resa tra le medesime parti nello Stato richiesto».
La legislazione tedesca
20. Secondo il Bundesgerichtshof, «[c]onformemente all'art. 935 della Zivilprozeßordnung , un provvedimento cautelare può essere emanato solo qualora ci sia da temere che, a causa di una modificazione delle circostanze esistenti, il godimento effettivo del diritto di una parte possa risultare vanificato o reso sostanzialmente più difficile. Nel rispetto di tale presupposto il giudice adito deve sostanzialmente garantire il mantenimento della situazione esistente allo stato degli atti» .
21. Sempre secondo il giudice proponente, «[n]el rispetto di tale norma, il giudice può regolare anche in via cautelare un rapporto giuridico solo in quanto ciò appaia necessario a scongiurare danni sostanziali o a far fronte a una minaccia incombente o per altre ragioni» .
III - Questioni pregiudiziali
22. Il Bundesgerichtshof nutre dubbi in merito all'interpretazione che occorre dare all'art. 27, n. 3, della Convenzione, qualora accada, come nella fattispecie in esame, che due decisioni siano state pronunciate a conclusione di procedimenti sommari, sulla base di presupposti processuali divergenti. Nel caso in cui la pronuncia di exequatur del Landgericht del 18 gennaio 1999 fosse confermata dal Bundesgerichtshof, quest'ultimo chiede se esso possa o debba confermare la penale amministrativa con cui il Landgericht aveva integrato il provvedimento italiano per il caso in cui non si fosse data esecuzione a detta decisione.
23. Di conseguenza, il Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se, ai sensi dell'art. 27, punto 3, della Convenzione, possano considerarsi in contrasto quelle decisioni che divergano reciprocamente solo in relazione agli specifici presupposti, in presenza dei quali può essere adottato un determinato provvedimento autonomo di natura provvisoria o cautelare (ai sensi dell'art. 24 della Convenzione).
2) Se il giudice dello Stato in cui viene richiesta l'esecuzione il quale, conformemente agli artt. 34, primo comma, e 31, primo comma, della Convenzione, dichiari esecutiva una pronuncia straniera, che impone al debitore di astenersi dal compiere determinati atti, possa e debba contestualmente adottare quei provvedimenti che siano necessari, ai sensi dell'ordinamento giuridico dello Stato in cui viene richiesta l'esecuzione, ai fini dell'esecuzione di un obbligo di non fare di fonte giurisdizionale.
3) Qualora la questione sub 2 vada risolta in senso affermativo: se i provvedimenti necessari nello Stato in cui viene richiesta l'esecuzione di un obbligo di non fare debbano essere adottati anche qualora la pronuncia stessa da riconoscere non contenga provvedimenti analoghi, in conformità al diritto dello Stato in cui essa è stata pronunciata, e questo stesso diritto nemmeno preveda l'esecutorietà diretta di corrispondenti obblighi di non fare di fonte giurisdizionale».
IV - Sul contrasto, ai sensi dell'art. 27, punto 3, della Convenzione, di decisioni opposte rese nell'ambito di procedimenti sommari regolati da presupposti processuali diversi (prima questione pregiudiziale)
24. La prima questione pregiudiziale è relativa al contrasto, ai sensi dell'art. 27, punto 3, della Convenzione, tra due decisioni pronunciate al termine di procedimenti sommari dai giudici di due Stati contraenti, a seguito di un'istanza volta a ottenere il divieto dell'utilizzo di un marchio.
25. La questione, così come formulata dal Bundesgerichtshof, parte dal postulato che le due decisioni divergano soltanto in ragione delle discrepanze inerenti ai presupposti in presenza dei quali si può adottare il provvedimento inibitorio. Le condizioni stabilite per i procedimenti sommari dalla legislazione tedesca sarebbero più restrittive di quelle poste dalla legislazione italiana, e pertanto la stessa domanda di provvedimento inibitorio avrebbe più possibilità di essere accolta se fosse inoltrata in Italia, piuttosto che dinanzi al giudice tedesco.
26. Si debbono formulare preliminarmente due osservazioni.
27. In primo luogo, mentre nella questione pregiudiziale è posto l'accento sulle differenze tra il procedimento tedesco e quello italiano, l'ordinanza di rinvio non descrive in maniera precisa le disposizioni procedurali applicabili in base al diritto italiano. Al contrario, il Bundesgerichtshof, dopo aver esposto i motivi per cui il Landgericht Koblenz ha ritenuto che mancasse il presupposto per giustificare l'adozione del provvedimento inibitorio sollecitato, ha riferito che il Tribunale di Bari aveva valutato diversamente detto presupposto . Tale precisazione lascia supporre che la divergenza tra le due decisioni sia imputabile ad una diversità nella valutazione da parte dei due giudici di uno stesso presupposto processuale, e non alla sussistenza di differenze sostanziali tra i due contesti normativi nazionali.
28. Tuttavia, in assenza di informazioni più precise sulle motivazioni per cui il giudice di rinvio ha incentrato la questione sui presupposti processuali da cui dipende l'adozione del provvedimento sollecitato, si deve ammettere che le condizioni stabilite per i procedimenti sommari dai rispettivi ordinamenti giuridici nazionali non sono identiche nei due Stati contraenti.
29. In secondo luogo, il postulato secondo cui la sola divergenza che connota le due decisioni in materia di provvedimenti provvisori deriva dalla detta diversità dei presupposti in presenza dei quali, secondo il procedimento nazionale, si può adottare il provvedimento inibitorio, non tiene conto del fatto che le decisioni divergono anche per i loro effetti. La decisione tedesca nega l'accoglimento della domanda di provvedimento inibitorio, mentre quella italiana adotta tale provvedimento.
30. Questa constatazione non è priva di conseguenze rispetto al contenuto della questione pregiudiziale alla quale la Corte è chiamata a rispondere. La questione sollevata dal giudice proponente non avrebbe ragion d'essere se, nonostante l'esistenza di presupposti diversi per i provvedimenti provvisori, i rispettivi effetti conducessero verso la stessa direzione. In siffatte circostanze, non c'è dubbio che la decisione straniera non sarebbe in contrasto con la decisione resa nello Stato richiesto.
31. Infatti, l'art. 27 rappresenta un ostacolo alla realizzazione di uno degli obiettivi fondamentali della Convenzione, la quale mira a facilitare, per quanto possibile, la libera circolazione delle sentenze, prevedendo una procedura di exequatur semplice e rapida. Detta eccezione al principio del riconoscimento delle decisioni deve pertanto essere interpretata in senso restrittivo . Inoltre, la sua applicazione deve essere limitata alle decisioni in conseguenza delle quali «l'ordine sociale (dello stato richiesto) sarebbe turbato» , se si producessero simultaneamente nell'ambito dello stesso Stato contraente.
32. Voglio ricordare che, nella sentenza 4 febbraio 1988, causa 145/86, Hoffmann, la Corte ha dichiarato che, per stabilire se vi sia contrasto ai sensi dell'art. 27, punto 3, della Convenzione, occorre ricercare se le decisioni controverse producano effetti giuridici che si escludono reciprocamente . E' pertanto difficile affermare, per esempio, che decisioni divergenti quanto alla motivazione, ma non quanto agli effetti giuridici, sono in contrasto tra loro, nel senso che avrebbero natura tale da turbare l'ordine sociale del paese richiesto . Benché differenti, i motivi sui quali si fondano le decisioni giudiziarie possono coesistere, purché le disposizioni giuridiche che ne scaturiscono non siano incompatibili.
33. A maggior ragione, se i presupposti dell'adozione di provvedimenti cautelari dalle legislazioni nazionali divergono, senza che per ciò stesso le decisioni rese in applicazione di detti presupposti processuali producano effetti incompatibili tra loro, non è ammissibile che la decisione straniera sia considerata in contrasto con quella resa nello Stato richiesto.
34. Di conseguenza, il fatto che i presupposti processuali previsti nell'ambito dei procedimenti nazionali non siano identici non può essere disgiunto dalla constatazione che le due decisioni controverse hanno comportato esiti diametralmente opposti in merito alla domanda di provvedimento inibitorio. E' proprio a causa di tale contrasto tra le decisioni, da imputarsi agli effetti che da esse derivano, ai sensi della citata sentenza Hoffmann, che il Bundesgerichtshof chiede se il contrasto fra decisioni sussiste anche quando quest'ultimo deve la propria ragion d'essere alle differenze che caratterizzano i presupposti processuali in applicazione dei quali le decisioni stesse sono adottate.
35. La titubanza sull'interpretazione dell'art. 27, punto 3, della Convenzione nasce anche dal fatto che le pronunce in questione, per quanto differenti, non decidono nel merito della controversia, ossia in forza del diritto sostanziale. Le possibilità in capo a una delle parti di veder accolta la propria domanda dipendono principalmente dall'accessibilità più o meno estesa alle misure che il giudice del procedimento sommario ha facoltà di adottare, in base a quanto disposto dall'ordinamento giuridico nazionale mediante i presupposti previsti per l'adozione di provvedimenti cautelari.
Le differenze procedurali causano, di per se stesse, rischi di contrasto tra decisioni, cosicché non è certo che, nella fattispecie, una decisione italiana resa sul merito in base al diritto sostanziale applicabile alla controversia sarà in contrasto con una decisone tedesca resa nelle stesse condizioni.
36. In tal senso, il Bundesgerichtshof ha precisato che il Landgericht Koblenz non ha negato dal punto di vista sostanziale l'esistenza di un diritto della creditrice a un provvedimento inibitorio . Esso ha negato piuttosto l'esistenza del presupposto necessario ad ottenere la misura cautelare richiesta . Secondo il Landgericht Koblenz, la domanda proposta dalla Italian Leather non si limitava alla richiesta di un provvedimento a garanzia del mantenimento della situazione esistente, ma era volta ad ottenere una regolamentazione dei rapporti giuridici esistenti tra le parti del contratto. Pertanto mancava la necessità di prevenire un danno rilevante, che costituisce uno dei presupposti necessari ai fini dell'emanazione di un provvedimento cautelare . Il Tribunale di Bari ha adottato una decisione diversa, in conformità alle proprie norme processuali nazionali.
37. E' necessario quindi intendere la questione pregiudiziale come finalizzata a sapere se l'art. 27, punto 3, della Convenzione debba essere interpretato nel senso che una pronuncia straniera che imponga un obbligo di non fare può considerarsi in contrasto, ai sensi del suddetto articolo, con una pronuncia resa tra le stesse parti nello Stato richiesto, con la quale è stata respinta l'istanza di adozione di un siffatto provvedimento, allorché gli effetti opposti delle due pronunce siano imputabili alle divergenze inerenti ai presupposti processuali in presenza dei quali, secondo il diritto nazionale, è adottato un provvedimento inibitorio nello Stato d'origine e nello Stato richiesto.
38. Come ho detto, decisioni quali quelle in esame nella causa principale comportano conseguenze giuridiche che si elidono reciprocamente.
39. Il giudice italiano ha accolto la domanda di provvedimento inibitorio presentata dalla Italian Leather, dopo che il giudice tedesco aveva respinto una richiesta identica da parte della medesima ricorrente.
40. Il fatto che il giudice di uno Stato contraente accolga una domanda identica a quella respinta da un giudice di un altro Stato contraente non è un elemento invariabile dei procedimenti d'exequatur che possa dar luogo ad esitazioni quanto all'esistenza o meno di un contrasto tra due pronunce.
Ad esempio, nella causa Hoffmann, citata in precedenza, una pronuncia straniera che condannava un coniuge a versare gli alimenti all'altro coniuge in forza dell'obbligo di mantenimento derivante dal matrimonio è stata considerata in contrasto con la decisione nazionale che aveva pronunciato il divorzio fra gli stessi coniugi. Le due decisioni, rese tra le medesime parti, benché non avessero lo stesso oggetto, sono state pur tuttavia considerate rientranti nel campo d'applicazione dell'art. 27, punto 3, della Convenzione.
41. Nella fattispecie, gli elementi della causa principale sono più semplici da analizzare poiché i due giudici, pronunciandosi sulla medesima domanda, hanno reso decisioni opposte.
42. L'argomento secondo il quale la decisione che dispone la misura richiesta è compatibile con quella che respinge la domanda, giacché l'una comporta effetti positivi, mentre l'altra lascia immutato il diritto applicabile, non può essere accolto .
43. Infatti, si deve considerare che una pronuncia che dichiara una domanda irricevibile o infondata produce effetti giuridici, a prescindere dal suo fondamento giuridico. Il rifiuto di adottare un provvedimento inibitorio rappresenta in sé un atto positivo, anche se si caratterizza per l'assenza di effetti materiali. La decisione di rigetto può dunque porsi in contrasto con una decisione che produca effetti inversi.
44. Occorre verificare se decisioni in contrasto tra loro ai sensi della sentenza Hoffmann, citata in precedenza, conservano tale caratteristica quando il contrasto che le oppone deriva dalle differenze relative ai presupposti di natura processuale, previsti dal diritto nazionale, da cui dipende l'adozione di provvedimenti inibitori.
45. A tale scopo, occorre riferirsi al testo e agli obiettivi della Convenzione.
46. L'art. 27, punto 3, della Convenzione non fornisce indicazioni su come si debba intendere l'espressione: «in contrasto». Esso subordina detta qualificazione alla condizione che la decisione straniera di cui non si ammette il riconoscimento e quella resa nello Stato richiesto siano state rese tra le stesse parti. Tuttavia, non aggiunge alcun altro presupposto, quale quello relativo al ricorso a due giudici nazionali che seguano procedimenti comparabili o identici.
47. Si deve aggiungere che il rischio di contrasto tra pronunce esiste, ai sensi dell'art. 27, punto 3, della Convenzione, a prescindere dalla natura della decisione in causa, purché questa risponda ai criteri definiti dall'art. 25 della Convenzione.
48. Interpretando quest'ultima disposizione la Corte ha precisato che, per poter essere qualificato «decisione» ai sensi della Convenzione, l'atto deve provenire da un organo giurisdizionale che appartiene ad uno Stato contraente e che statuisce con poteri propri su questioni controverse tra le parti . Ora, l'art. 25 non effettua alcuna distinzione fra le decisioni dei giudici nazionali a seconda delle caratteristiche procedurali poste a fondamento della loro adozione.
49. La Corte ha chiaramente sottolineato che un' interpretazione diversa non può essere giustificata dalla necessità di applicare l'art. 27, punto 3, della Convenzione, essendo la definizione della nozione di «decisione», figurante nell' art. 25, valida per tutte le disposizioni della Convenzione in cui si fa uso di tale termine .
50. Di conseguenza, in base alla lettura delle disposizioni applicabili, si deve partire dal presupposto che decisioni adottate a seguito di procedimenti sommari nazionali, i quali sono connotati da regole specifiche e che dunque si prestano più di altri a variare a seconda degli Stati contraenti, obbediscono allo stesso regime giuridico delle altre decisioni di cui all'art. 25 della Convenzione.
51. Questa impostazione è confermata dalla giurisprudenza della Corte, secondo la quale l'art. 24 della Convenzione non esclude che provvedimenti provvisori o cautelari possano divenire oggetto di riconoscimento e di autorizzazione all'esecuzione alle condizioni stabilite dagli artt. 25 e 49 della Convenzione . Non si può trarre la conclusione che la Convenzione è applicabile a procedimenti che terminano con l'adozione di misure di detta natura, senza considerare al tempo stesso l'eventualità di un contrasto tra le decisioni a cui ci si riferisce.
E' vero che nella causa principale la decisione presa in forza dell'art. 24 della Convenzione non è quella che costituisce l'oggetto della domanda di exequatur. Ciò nondimeno la Corte non ha ritenuto di considerare le decisioni che dispongono provvedimenti provvisori o cautelari, tra le quali si può annoverare una decisione che dispone un provvedimento inibitorio destinato a prevenire un pregiudizio economico definitivo , come provvedimenti esclusi, per loro natura, dal regime istituito dall'art. 27, punto 3, della Convenzione per le decisioni in generale .
52. La finalità della Convenzione conferma quanto il tenore letterale della stessa lascia intravedere.
53. Secondo la Relazione Jenard, «[è] incontestabile che l'ordine sociale di uno Stato sarebbe turbato se la parte potesse giovarsi di due sentenze contraddittorie» . Il criterio che si riferisce al turbamento dell'ordine sociale, il quale come già detto è all'origine della norma di cui dall'art. 27, punto 3, della Convenzione, deve guidare l'interpretazione di questa disposizione.
54. La sentenza Hoffmann, citata, mostra perfettamente l'esigenza di una lettura restrittiva dell'art. 27, punto 3, della Convenzione, poiché subordina la sussistenza di un contrasto tra due decisioni all'incompatibilità della disposizione giuridica pronunciata dal giudice dello Stato d'origine con quella resa nel territorio dello Stato richiesto. Un tale approccio sul contrasto tra decisioni, fondato sugli effetti che esse producono, piuttosto che sul loro «contenuto intrinseco» , mi sembra allo stesso tempo più pragmatico e più rispettoso dell'esigenza d'una interpretazione restrittiva della disposizione in questione.
55. In detta sentenza, la Corte ha considerato implicitamente che la decisione di uno Stato contraente, la cui esecuzione nel territorio di un altro Stato contraente produce conseguenze giuridiche che si escludono reciprocamente, costituisce un turbamento dell'ordine sociale. Questa valutazione ricomprende in primo luogo le decisioni che, come nella fattispecie, producono effetti opposti.
56. Per convincersi di ciò è sufficiente immaginare le conseguenze che si avrebbero per uno Stato che fosse chiamato, in conformità al proprio diritto nazionale, a prestare il concorso della forza pubblica per l'esecuzione di due decisioni di cui l'una accoglie una domanda che l'altra respinge. Negli Stati contraenti, lo Stato di diritto garantisce l'ordine sociale. La continuità dello Stato di diritto dipende dalla facoltà riconosciuta a ciascun soggetto di diritto di ricorrere al sistema giurisdizionale per ottenere l'applicazione effettiva delle norme giuridiche in vigore. Il complesso di questo edificio sarebbe messo a repentaglio se le decisioni che ne scaturiscono potessero essere rimesse in causa dal riconoscimento o dall'esecuzione di decisioni contrarie.
57. I presupposti in base ai quali sono state adottate le decisioni hanno scarso rilievo. Il rischio di pregiudicare l'ordine sociale non è di minor portata ove decisioni con effetti inconciliabili siano adottate in applicazione di presupposti processuali divergenti.
58. Se si ammette che un atto giurisdizionale, quand'anche preso in forza di presupposti specifici previsti dal diritto nazionale, costituisce una decisione ai sensi dell'art. 25 della Convenzione, ne consegue che esso è suscettibile di essere applicato come ogni altra decisione, nel territorio degli Stati contraenti. Il rischio è costituito dal confrontarsi di disposizioni giuridiche opposte, la cui forza vincolante non è diminuita dal fatto che le decisioni sono state rese in esito a procedimenti sommari strutturati secondo modalità diverse.
Nella causa principale non si asserisce che una decisione pronunciata in applicazione delle regole del procedimento sommario italiano o di quello tedesco sia dotata di una forza vincolante attenuata rispetto a quella di una decisione di merito.
59. Ritengo che il riconoscimento di una decisione pronunciata in sede di procedimento sommario quale quella della causa principale, essendo il suo carattere contrastante imputabile a differenze procedurali, possa provocare un rischio di pregiudizio all'ordine sociale dello Stato richiesto equivalente a quello che deriverebbe dal riconoscimento di una pronuncia contrastante di merito.
60. Si deve inoltre aggiungere che un'interpretazione dell'art. 27, punto 3, della Convenzione che escludesse dal campo d'applicazione di detta norma le decisioni tra loro in contrasto per motivi di carattere procedurale ne ridurrebbe l'utilità, giacché i procedimenti giurisdizionali in materia civile e commerciale predisposti dagli Stati contraenti rimangono ben lungi dall'essere armonizzati tra loro, sia che si tratti di procedimenti di diritto comune che di quelli sommari.
61. Di conseguenza, sono del parere che la natura dei motivi che sono all'origine di decisioni incompatibili tra loro, sia che queste siano di diritto puro o che derivino dalle norme procedurali, non debba essere presa in considerazione nel ragionamento seguito dal giudice adito che intende pronunciarsi sulla loro inconciliabilità.
62. Per ragioni di completezza, si deve esaminare il punto sollevato dal Bundesgerichtshof sul potere discrezionale del giudice chiamato a conoscere della domanda di riconoscimento o di esecuzione di una decisione straniera. Il giudice proponente chiede se, qualora vi siano discrepanze fra due decisioni tali da giustificare l'applicazione dell'art. 27, punto 3, della Convenzione, si debba autorizzare o meno il giudice dello Stato richiesto a rinunciare al ricorso a detta norma ove, dal punto di vista di quest'ultimo Stato, apparisse che il funzionamento dell'ordine sociale non è alterato in maniera rilevante .
63. L'approccio suggerito dal Bundesgerichtshof non mi pare conforme alla Convenzione, ed in particolare all'art. 27, punto 3, della stessa.
64. La constatazione della sussistenza di un contrasto tra una decisione straniera e una decisione resa fra le medesime parti nello Stato richiesto costituisce, a mio avviso, un ostacolo insormontabile al riconoscimento e all'esecuzione della prima decisione nel territorio dello Stato richiesto.
65. L'esecuzione concomitante di due decisioni che producono effetti giuridici che si escludono reciprocamente rappresenta, né più né meno, la negazione dell'effettività del diritto, trovandosi quest'ultimo ad essere bloccato dall'enunciazione di due disposizioni giuridiche contrarie. Una società fondata sullo Stato di diritto perde di sostanza quando le regole di organizzazione sociale su cui si basa sono private della loro forza, per cui detta contraddizione fra norme o, se si preferisce, il loro annichilimento reciproco, è in sé contraria all'ordine sociale.
66. Da ciò si desume che non si può riconoscere al giudice un potere discrezionale nel valutare la capacità più o meno estesa di una decisione straniera di turbare l'ordine sociale, nel momento in cui la sussistenza di un contrasto, ai sensi della summenzionata sentenza Hoffmann, con la decisione resa nello Stato richiesto, sia accertata. Il turbamento dell'ordine sociale è inerente alla suddetta incompatibilità degli effetti giuridici prodotti dalle due pronunce.
67. Il riconoscimento di un simile potere discrezionale al giudice equivarrebbe ad attribuire a quest'ultimo il diritto di pronunciarsi in favore di una delle due decisioni, in funzione della propria valutazione dell'ordine sociale, prescindendo dagli effetti giuridici propri prodotti da ciascuna decisione. Ciò equivarrebbe a creare un'eccezione all'art. 27, punto 3, della Convenzione, che non risulta affatto della formulazione della disposizione.
68. Per tali motivi, una siffatta facoltà non può essergli riconosciuta.
69. Da quanto sopra esposto risulta che una decisione straniera che adotta un provvedimento inibitorio è in contrasto con una decisione che nega detto provvedimento, resa tra le medesime parti nello Stato richiesto, anche quando gli effetti opposti delle due decisioni sono imputabili a divergenze inerenti ai presupposti processuali in presenza dei quali, secondo il diritto nazionale, possono essere adottati provvedimenti inibitori nello Stato d'origine e nello Stato richiesto.
70. Il giudice adito per la domanda di riconoscimento o di exequatur di una decisione straniera non ha il potere di accogliere la domanda basandosi sulla circostanza che la suddetta decisione non provoca un turbamento rilevante all'ordine sociale, quando la decisione resa nello Stato d'origine è in contrasto, ai sensi dell'art. 27, punto 3, della Convenzione, con una decisione resa nello Stato richiesto.
71. La seconda e la terza questione pregiudiziale richiedono una soluzione solo nell'ipotesi in cui si risolvesse in senso negativo la questione volta a chiarire se la decisione straniera si possa considerare in contrasto, ai sensi dell'art. 27, punto 3, della Convenzione, con la decisione resa nello Stato richiesto, a prescindere dai presupposti cui i diritti nazionali subordinano l'adozione di un provvedimento inibitorio. Non occorre pertanto risolvere le altre questioni poste dal Bundesgerichtshof.
Conclusione
72. Alla luce delle considerazioni suesposte, propongo alla Corte di risolvere le questioni sollevate dal Bundesgerichtshof come segue:
L'art. 27, punto 3, della Convenzione del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una decisione straniera che adotta un provvedimento inibitorio è in contrasto, ai sensi di detto articolo, con una decisione che nega detto provvedimento, resa tra le medesime parti nello Stato richiesto, anche quando gli effetti opposti delle due decisioni sono imputabili a divergenze inerenti ai presupposti processuali in presenza dei quali, secondo il diritto nazionale, possono essere adottati provvedimenti inibitori nello Stato d'origine e nello Stato richiesto.
Il giudice adito per una domanda di riconoscimento o di exequatur di una decisione straniera non ha il potere di accogliere la domanda basandosi sulla circostanza che la suddetta decisione non provoca un turbamento rilevante all'ordine sociale, quando la decisione resa nello Stato d'origine è in contrasto, ai sensi dell'art. 27, punto 3, della Convenzione, con una decisione resa nello Stato richiesto.
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