Conclusioni dell avvocato generale
1. Con il ricorso per inadempimento da lei introdotto il 7 marzo 2000 contro la Repubblica francese, la Commissione chiede alla Corte di dichiarare che questo Stato membro è venuto meno agli obblighi che gli incombevano in base all'art. 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE), non accettando la commercializzazione in Francia di lavori in metallo prezioso, provenienti da altri Stati membri, con l'indicazione dei titoli «999 millesimi», mentre questi titoli sono comunemente utilizzati nella pratica commerciale. Essa domanda inoltre che le spese processuali siano poste a carico della Repubblica francese.
2. Nella sua istanza la Commissione descrive le differenti tappe che ha seguito il procedimento precontenzioso previsto dall'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE), procedimento che si è rivelato particolarmente lungo, nel caso di specie, a causa della disponibilità di principio, ma non di fatto, manifestata dal governo francese a modificare su questo punto la normativa nazionale nel senso preconizzato dalla Commissione.
3. Per quel che concerne l'accusa che essa formula nei confronti della Repubblica francese, la Commissione sostiene che una restrizione agli scambi di merci risulta dagli artt. 521 e 522 del code général des impôts (codice generale delle imposte), che prevedono, il primo, che:
«I fabbricanti di lavori in oro o contenenti oro, argento o platino devono rispettare la normativa della garanzia prevista nel presente capitolo, non solo per quel che riguarda la propria produzione ma anche per i lavori che essi hanno fatto realizzare, per loro conto, da terzi con materie di loro appartenenza. Chiunque immetta sul mercato lavori provenienti da altri Stati membri dell'Unione Europea e da paesi terzi, o loro rappresentanti, è ugualmente tenuto a rispettare questa normativa.»
e il secondo che:
«I titoli legali dei lavori in oro o contenenti oro così come i titoli legali dei lavori in argento o platino sono i seguenti:
a) 916 millesimi e 750 millesimi per i lavori in oro; 585 millesimi e 375 millesimi per i lavori contenenti oro;
b) 925 millesimi e 800 millesimi per i lavori in argento;
c) 950 millesimi, 900 millesimi e 850 millesimi per i lavori in platino.»
4. In effetti, articoli in metallo prezioso titolanti 999 millesimi, fabbricati in altri Stati membri che riconoscono questo titolo, si vedono sbarrare l'accesso al mercato francese. La Commissione, che fa riferimento alle sentenze della Corte concernenti i metalli preziosi, 22 giugno 1982 e 15 settembre 1994 , non contesta il diritto degli Stati membri di regolamentare il titolo e la punzonatura dei lavori in metalli preziosi. Essa ritiene che se certi titoli possono essere rifiutati, perché troppo simili ai titoli con i quali hanno familiarità i consumatori nazionali, questo non deve essere il caso di alcuni titoli comunemente utilizzati nel commercio e che non possono creare una confusione tale da nuocere alla protezione dei consumatori e alla lealtà delle transazioni commerciali.
5. Tra questi titoli che, secondo lei, tutti gli Stati membri dovrebbero ammettere, e che sono stati, per tale motivo, riportati nella proposta di direttiva del Consiglio e del Parlamento concernente i lavori in metalli preziosi che essa ha sottoposto al Consiglio il 22 aprile 1996, figura precisamente il titolo 999 millesimi.
6. Nella sua memoria difensiva, il governo francese non contesta il carattere restrittivo degli scambi che rivestono gli artt. 521 e 522 del codice generale delle imposte e non pretende che siano esigenze imperative riguardanti la protezione dei consumatori e la lealtà delle transazioni commerciali ad opporsi all'ammissione del titolo 999 millesimi in Francia.
7. Al contrario, esso indica, in una nota indirizzata alla Commissione in data 21 agosto 1996, che «[...] i titoli 999 millesimi [...] possono agevolmente essere integrati nella normativa francese» e fornisce il suo progetto di modifica dell'art. 522 del codice generale delle imposte incluso nel progetto di legge finanziaria di rettifica per il 1997, di un esposizione delle ragioni secondo cui «I titoli legali dei lavori in metallo prezioso non comprendono il titolo di 999 millesimi per l'oro, l'argento e il platino. Ora, certi fabbricanti producono lavori, e così è anche in altri Stati membri dell'Unione Europea. Esiste una clientela che desidera investire in lavori in metallo prezioso di titolo molto alto. Conviene permetterne la commercializzazione sul territorio nazionale e, per fare questo, questi titoli devono essere legalizzati.»
8. Il riconoscimento da parte del governo francese della fondatezza dell'accusa della Commissione sembra, così, incontestabile e, in verità, non vedo come potrebbe essere fatto assegnamento su esigenze imperative relative alla protezione dei consumatori e alla lealtà delle transazioni commerciali, trattandosi di un titolo vicino alla purezza assoluta e superiore ai titoli più elevati riconosciuti fino ad oggi dalla normativa francese, mi riferisco al titolo di 916 millesimi per i lavori in oro, a quello di 925 millesimi per quelli in argento e a quello di 950 millesimi per quelli in platino.
9. Contrariamente a quel che potrebbe essere per titoli inferiori ai titoli più bassi ammessi dalla normativa francese, il titolo 999 millesimi non è suscettibile di ingannare il consumatore francese.
10. E' giocoforza però constatare che, alla data di introduzione del ricorso e, per quanto mi risulta, ancora oggi, la normativa francese non è stata modificata per essere resa compatibile con l'art. 30 del Trattato, e questo nonostante il governo francese abbia assicurato, in più occasioni, che questa modifica era imminente.
11. A leggere diverse note indirizzate alla Commissione dal governo francese, dovevano successivamente porre fine all'inadempimento la legge finanziaria di rettifica del 1997, la legge finanziaria del 1998 e la legge che modificava e semplificava la regolamentazione dei contributi indiretti, il cui progetto è stato depositato il 18 giugno 1998.
12. In effetti, e per ragioni che io ignoro, così non é stato.
Conclusione
13. In tali condizioni, non posso che proporre alla Corte di accogliere il ricorso della Commissione e, in conseguenza, di:
«1) constatare che la Repubblica francese non ha adempiuto agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE), rifiutando la commercializzazione in Francia di lavori in metallo prezioso provenienti da altri Stati membri con l'indicazione dei titoli "999 millesimi";
2) condannare la Repubblica francese alle spese».
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