CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
POIARES MADURO
presentate il 18 maggio 2004(1)
Causa C-87/00
Roberto Nicoli
contro
Eridania SpA
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di Pace di Genova)
«Zucchero – Campagna di commercializzazione 1998/1999 – Prezzo d'intervento derivato dello zucchero bianco per l'Italia – Zone deficitarie – Nozione di consumo»
1. Per mezzo della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio sottopone alla Corte una questione relativa all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero. Tale organizzazione comporta la fissazione di prezzi diversi per lo zucchero e la barbabietola, più elevati nelle zone deficitarie rispetto alle zone eccedentarie. Centrale, nella causa in esame, è la nozione di consumo utilizzata nel calcolo che le istituzioni competenti debbono effettuare per decidere se una zona sia eccedentaria o deficitaria. Alla Corte si chiede se il fatto di non aver considerato come consumato in uno Stato membro lo zucchero incorporato in prodotti trasformati in tale Stato e destinati all’esportazione invalidi il regolamento che, per la campagna 1998/1999, non ha incluso l’Italia tra le zone deficitarie della Comunità.
I – Contesto normativo, fatti, procedimento e questioni pregiudiziali
2. Ai sensi del terzo ‘considerando’ del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (2) (in prosieguo: il «regolamento di base») e applicabile nel caso di specie, tale organizzazione ha come obiettivo, oltre al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli, di «assicurare ai produttori di barbabietole e di canne da zucchero della Comunità il mantenimento delle garanzie necessarie per quanto concerne la loro occupazione e il loro tenore di vita» mediante «misure atte a stabilizzare il mercato dello zucchero». Tali misure comportano regole relative in particolare ai prezzi e alle quote.
3. In merito al prezzo dello zucchero bianco, l’art. 3, n. 1, del regolamento di base dispone che ogni anno vengono fissati un prezzo di intervento per le zone non deficitarie e un prezzo di intervento derivato per ciascuna zona deficitaria. Ai sensi degli artt. 4 e 5 del regolamento di base, ogni anno sono fissati dei prezzi di base della barbabietola – materia prima a partire dalla quale viene prodotto lo zucchero – che subiscono una maggiorazione per le zone deficitarie di importo pari alla differenza fra il prezzo d’intervento derivato della zona interessata ed il prezzo d’intervento, importo a cui si attribuisce un coefficiente 1,30.
4. Gli artt. 24 e 25 del regolamento di base prevedono l’attribuzione ad ogni Stato membro di una quota A e di una quota B per la produzione di zucchero e di isoglucosio. Queste quote sono attribuite dagli Stati membri alle imprese in base a criteri stabiliti nella normativa comunitaria. L’art. 9 del detto regolamento stabilisce che gli organismi di intervento designati dagli Stati membri hanno l’obbligo di acquistare lo zucchero prodotto nei limiti delle quote ai prezzi di intervento o di intervento derivato, il che produce una garanzia di smercio e una garanzia di prezzo. Infine, in conformità dell’art. 26 del regolamento, lo zucchero prodotto fuori quota (zucchero C) non gode di alcuna garanzia e, in linea di principio, deve essere esportato senza diritto a restituzione o immesso nel mercato comunitario con l’imposizione dei dazi doganali applicabili allo zucchero importato.
5. Il terzo ‘considerando’ del regolamento (CE) del Consiglio, n. 1361/98 (3) , che fissa i prezzi di intervento per la campagna 1998/1999 (in prosieguo: il «regolamento controverso»), adottato in applicazione del regolamento di base, precisa «che si può prevedere una situazione di approvvigionamento deficitario nelle zone di produzione dell’Irlanda, del Regno Unito, della Spagna, del Portogallo e della Finlandia». Infatti, l’art. 1 del regolamento controverso non ha fissato un prezzo di intervento derivato per l’Italia.
6. Nel caso di specie, il sig. Nicoli ha venduto all’Eridania la sua produzione bieticola relativa alla campagna 1998/1999. Per tale vendita l’Eridania ha versato al ricorrente una somma non comprensiva della maggiorazione che sarebbe stata applicabile qualora l’Italia fosse stata classificata come zona deficitaria. Il sig. Nicoli ha citato in giudizio l’Eridania chiedendone la condanna al pagamento di tale maggiorazione.
7. Il 28 febbraio 2000 il giudice del rinvio ha proposto tre questioni pregiudiziali, pervenute alla Corte il 7 marzo 2000. Nella domanda esponeva in particolare il seguente argomento: uno Stato membro che debba importare zucchero per far fronte al suo fabbisogno dovrebbe essere considerato come zona deficitaria e beneficiare della fissazione di un prezzo di intervento derivato; se lo zucchero aggiunto in Italia a prodotti alimentari esportati in altri Stati membri fosse considerato come consumato in questi ultimi, la validità del regolamento controverso apparirebbe dubbia, stante la logica sottesa alla nozione di situazione deficitaria, dal momento che l’Italia potrebbe aver bisogno di importare zucchero pur non beneficiando della fissazione di un prezzo di intervento derivato; ciò comporterebbe la nullità del regolamento controverso.
8. Con decisione del presidente della Corte 13 aprile 2000, la Corte ha sospeso il giudizio in attesa che fosse conclusa la causa C‑340/98, Italia/Consiglio, avente ad oggetto la validità del regolamento controverso nella parte relativa alla classificazione dell’Italia come zona eccedentaria. La sentenza emessa il 14 marzo 2002 (4) è stata comunicata al giudice del rinvio dalla cancelleria della Corte, che ha chiesto a quest’ultimo se, alla luce della detta sentenza, intendesse mantenere la domanda di pronuncia pregiudiziale. Dopo avere udito i rappresentanti delle parti del procedimento principale, il giudice del rinvio ha deciso, con ordinanza 30 luglio 2002, di mantenere la seconda e la terza questione, ritirando tuttavia la prima. A suo giudizio, la sentenza della Corte non si pronunciava sull’interpretazione che la nozione di «consumo in una determinata zona» doveva ricevere e pertanto manteneva altresì la questione sulla validità, «non tanto – e non soltanto – sotto il profilo del difetto di motivazione, ma anche e soprattutto nella misura in cui il regolamento [controverso] omette di fissare un prezzo di intervento derivato per tutte le zone d’Italia».
9. Le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte sono quindi le seguenti:
«[1)] Se il regolamento [di base] debba essere interpretato nel senso che la qualifica di una zona come deficitaria vada determinata sulla base di una metodologia di calcolo che considera come consumato in quella zona lo zucchero ivi immesso in un prodotto trasformato anche se quest’ultimo viene ingerito in un altro paese, oppure se la qualifica di una zona come deficitaria vada determinata sulla base di una metodologia di calcolo che non considera come consumato in quella zona lo zucchero ivi immesso in un prodotto trasformato ma ingerito in altro paese.
[2)] Se sia valido il regolamento [controverso] nella misura in cui omette di fissare un prezzo di intervento derivato per tutte le zone dell’Italia con riferimento all’art. 3, n. 1, all’art. 5, n. 3, e all’art. 6, n. 2, del regolamento [di base] e non contiene motivazione alcuna al riguardo».
II – Osservazioni delle parti
10. La Commissione, il Consiglio e l’Eridania sostengono che le questioni pregiudiziali hanno già ricevuto una risposta nella sentenza 14 marzo 2002, Italia/Consiglio, citata. Il Consiglio e l’Eridania propongono quindi l’adozione di una ordinanza in applicazione dell’art. 104, n. 3, del regolamento di procedura, giacché le questioni sarebbero identiche a questioni su cui la Corte si è già pronunciata. Il Consiglio fa altresì presente la possibilità di dichiarare la domanda irricevibile. Il governo italiano e il sig. Nicoli ritengono tuttavia che la citata sentenza non risolva le questioni pregiudiziali.
11. Nel merito, il sig. Nicoli e il governo italiano sposano l’argomento del giudice del rinvio menzionato al precedente paragrafo 7. Secondo il sig. Nicoli, se la nozione di consumo utilizzata per il calcolo avesse incluso lo zucchero immesso nei prodotti trasformati in uno Stato membro che sono destinati ad un altro Stato membro, l’Italia sarebbe stata considerata zona deficitaria. In base ai dati forniti dal Ministero italiano delle Politiche agricole e forestali e provenienti dalla Commissione, vi sarebbe una differenza di 135 360 tonnellate tra lo zucchero immesso nei prodotti trasformati in Italia e poi esportati (326 210 tonnellate) e lo zucchero immesso nei prodotti trasformati in altri paesi e poi importato in Italia (190 860 tonnellate). Se questa differenza (135 360 tonnellate) fosse stata aggiunta all’ammontare del consumo, l’Italia sarebbe stata considerata zona deficitaria per l’anno 1998‑1999, poiché il consumo sarebbe stato superiore alla produzione. Si sarebbe, quindi, dovuto riconoscere un prezzo di intervento derivato per l’Italia. Le conseguenze della nozione di consumo utilizzata sarebbero rilevanti per un paese come l’Italia, che è un grande produttore ed esportatore di prodotti trasformati.
12. Sempre secondo il sig. Nicoli, l’immissione di zucchero nei prodotti trasformati rappresenta una modalità di consumo che non può essere trascurata nel giudicare della capacità di uno Stato membro a soddisfare le proprie esigenze di zucchero, che comprendono anche quelle delle industrie di trasformazione. Il governo italiano condivide tale opinione. Esso considera che l’unico elemento importante per qualificare un paese come deficitario è l’eventualità che questo sia costretto ad acquistare zucchero bianco da paesi eccedentari, il che dipende dal complessivo fabbisogno nazionale, che comprende le esigenze delle industrie esportatrici. La nozione di consumo utilizzata dalle istituzioni competenti sarebbe in contrasto con l’obiettivo perseguito dal regolamento di base. Accogliere tale nozione di consumo costituirebbe un manifesto errore di valutazione che comporterebbe la nullità del regolamento controverso.
13. Secondo l’Eridania, la risposta alla questione pregiudiziale è data dal regolamento (CEE) della Commissione 29 aprile 1996, n. 779, recante modalità d’applicazione del regolamento di base per quanto riguarda le comunicazioni nel settore dello zucchero (5) . Ai sensi dell’allegato II del regolamento, lo zucchero contenuto nei prodotti trasformati in un paese ma esportati all’estero non rientrerebbe nello zucchero consumato nel paese in questione.
14. Nel merito, la Commissione e il Consiglio presentano osservazioni analoghe. La Commissione spiega che l’obiettivo della fissazione di un prezzo di intervento derivato più alto per le zone deficitarie è di consentire l’approvvigionamento delle zone deficitarie tramite lo zucchero delle zone non deficitarie. Il prezzo di intervento derivato comporterebbe una parziale compensazione delle spese di trasporto. La fissazione di un prezzo derivato avrebbe altresì lo scopo di evitare una diminuzione della produzione di barbabietole, che darebbe luogo a un deficit ancora maggiore nelle campagne successive.
15. La Commissione fa valere l’ampia discrezionalità di cui godono le istituzioni comunitarie in tale settore. Vi sarebbero diversi metodi per valutare il deficit di zucchero prevedibile di una zona geografica e ciascuno di essi presenterebbe vantaggi e inconvenienti. Secondo la Commissione, il fatto che il regolamento che ha sostituito il regolamento di base non abbia cambiato né definito più precisamente la nozione di consumo conferma l’interpretazione di tale nozione nella pratica delle istituzioni (6) . Tale nozione è equivalente a quella utilizzata per gli altri meccanismi dell’organizzazione comune dei mercati dello zucchero, in particolare per le comunicazioni di dati previste dal citato regolamento n. 779/96, che sono utilizzate per il calcolo dei contributi alla produzione e per la gestione delle restituzioni all’esportazione. Infine, il Consiglio e la Commissione considerano che sarebbe l’adozione del metodo di valutazione suggerito dal sig. Nicoli a eccedere il margine di discrezionalità delle istituzioni e a costituire uno sviamento di potere. Un simile cambiamento realizzato in assenza di modifica del regolamento di base porterebbe ad esercitare il potere di fissazione di un prezzo di intervento derivato a fini diversi da quelli che il legislatore ha avuto a mente, con il solo scopo di aumentare il reddito dei bieticoltori italiani.
16. Prima dell’udienza, la Corte ha posto al Consiglio e alla Commissione un quesito cui doveva rispondersi per iscritto. Le dette istituzioni dovevano comunicare alla Corte se, secondo le loro previsioni, l’Italia avrebbe dovuto essere ritenuta zona deficitaria, relativamente alla campagna 1998/1999, nel caso in cui il consumo fosse stato calcolato considerando consumato in una determinata zona lo zucchero ivi incorporato in un prodotto trasformato ma successivamente esportato.
17. Entrambe le istituzioni hanno riconosciuto che, ricorrendo a una tale interpretazione della nozione di consumo, l’Italia avrebbe dovuto essere considerata zona deficitaria per la campagna 1998/1999. In base ai dati forniti dalla Commissione, il deficit previsto per l’Italia sarebbe stato di 47 800 tonnellate di zucchero se nel consumo fosse stato ricompreso lo zucchero incorporato nei prodotti destinati all’esportazione ed escluso quello incorporato nei prodotti trasformati in altre zone e importati in Italia, come sembra logico procedere qualora si adotti la nozione di consumo proposta dal sig. Nicoli.
18. Le osservazioni scritte del sig. Nicoli, dell’Eridania, del governo italiano, del Consiglio e della Commissione sono state completate dalle rispettive osservazioni presentate all’udienza del 25 marzo 2004, che saranno parimenti prese in considerazione nella valutazione della causa.
III – Valutazione
19. Occorre innanzi tutto riformulare le questioni proposte del giudice del rinvio. Questi sembra proporre alla Corte due questioni distinte, di cui la prima riguarderebbe l’interpretazione e la seconda la validità. Tuttavia la prima questione non ha autonoma portata, poiché il giudice del rinvio non chiede alla Corte di interpretare una norma di diritto comunitario da applicare nella causa principale. La prima questione, in realtà, costituisce semplicemente uno dei due motivi che potrebbero comportare l’invalidità del regolamento controverso. Pertanto, le questioni proposte debbono essere considerate come un’unica questione mediante la quale si chiede alla Corte di pronunciarsi sulla validità del regolamento controverso, nella parte in cui omette di fissare un prezzo di intervento derivato per l’Italia, con riferimento alla sua motivazione e alla nozione di consumo utilizzata per la sua adozione.
20. Dopo aver così riformulato le questioni, occorre determinare l’incidenza della citata sentenza 14 marzo 2002, Italia/Consiglio, su tale questione di validità. A questo proposito, l’argomento della Commissione, del Consiglio e dell’Eridania secondo cui le questioni sarebbero state risolte da quella sentenza mi sembra fondato solamente per quanto riguarda la motivazione del regolamento controverso. Infatti, dai punti 56-63 della sentenza 14 marzo 2002, Italia/Consiglio, citata, risulta che la Corte ha dichiarato conforme a quanto prescritto dall’art. 253 CE la motivazione del regolamento. Pertanto, la sua validità non può essere rimessa in discussione a causa di una violazione delle esigenze di motivazione relative alla decisione di non fissare un prezzo di intervento derivato per l’Italia. Tale aspetto della presente questione può quindi essere risolto mediante un semplice rinvio alla sentenza citata.
21. Non è così per il motivo di invalidità relativo alla nozione di consumo, che non è stato esaminato dalla sentenza 14 marzo 2002, Italia/Consiglio, citata. Come affermato dal giudice del rinvio, la detta sentenza non ha fornito una risposta alla questione se lo zucchero incorporato nei prodotti trasformati destinati all’esportazione debba essere considerato come consumo e se il regolamento debba essere annullato in ragione della nozione di consumo utilizzata.
22. La semplice lettura dei punti 71‑78 della detta sentenza basta a dimostrarlo. Per il governo italiano, la valutazione della situazione doveva fondarsi sulla quantità di zucchero importato allo stato grezzo, dedotte le esportazioni (metodo detto «italiano») e non sul metodo che mette a confronto la produzione e il consumo in ciascuna zona (metodo detto «comunitario»). Le istituzioni competenti avrebbe applicato il metodo comunitario a partire dalla campagna 1998/1999, cambiamento di metodo che non sarebbe stato motivato. A questo proposito, la Corte ha dichiarato che «il governo italiano non [aveva] sufficientemente dimostrato l’esistenza di un (…) cambiamento di metodo» (punto 72). Ha poi constatato che per le due campagne precedenti a quella del 1998/1999, la Commissione e il Consiglio avevano utilizzato lo stesso metodo applicato per la campagna controversa nel caso di specie, «mettendo tra loro in rapporto il prodotto e il consumo stimato per la campagna a venire» (punto 76). Conseguentemente, ha respinto «il motivo che [deduceva] il difetto di motivazione circa l’asserito cambiamento di metodo di valutazione» (punto 78). Appare quindi chiaro che tale sentenza non affronta il tema dell’interpretazione della nozione di consumo. Il giudice nazionale ha quindi giustamente mantenuto la sua questione a tale proposito, che dev’essere qui analizzata.
23. Occorre ricordare, innanzi tutto, che il regolamento di base non definisce la nozione di consumo. In realtà, non definisce neanche che cosa si debba intendere per «zone deficitarie» e «eccedentarie», giacché il legislatore ha lasciato il compito di disciplinare tali dettagli alla prassi amministrativa. Solamente l’allegato II del regolamento relativo alle comunicazioni nel settore dello zucchero (7) , vigente all’epoca dei fatti di cui alla causa principale, sembra indicare che lo zucchero incorporato ai prodotti trasformati che sono esportati in altri Stati membri o in Stati terzi non faccia parte del consumo di una zona determinata. Orbene, l’allegato II del detto regolamento non è volto a definire la nozione di consumo che occorre utilizzare per determinare il carattere deficitario o eccedentario di una zona, bensì semplicemente a fissare un modello comune per le comunicazioni dei dati che sono utilizzati per diversi meccanismi dell’organizzazione comune dei mercati dello zucchero. È quindi irrilevante per la questione proposta.
24. Di fronte al silenzio della normativa si potrebbe pensare, come ha suggerito il Consiglio in sede di udienza, che il controllo giurisdizionale su una tale pratica amministrativa sia molto limitato, se non impossibile. Mi sembra tuttavia che, quando simili scelte sono prese in applicazione di una determinata normativa, debbano rispettarne gli obiettivi. Nella causa che ci occupa, quindi, le istituzioni competenti dovevano rispettare gli obiettivi del regolamento di base nella loro scelta della nozione di consumo al momento dei calcoli effettuati al fine dell’adozione del regolamento controverso. Spetta alla Corte verificare se sia così.
25. A questo proposito, si deve precisare il grado di controllo giurisdizionale appropriato. Come risulta da una giurisprudenza costante, poiché l’attuazione della politica agricola da parte delle istituzioni comunitarie, in particolare nel settore dello zucchero, implica necessariamente una valutazione di una situazione economica complessa, il potere discrezionale di cui esse godono non si applica esclusivamente alla natura e alla portata delle disposizioni da adottare, ma anche, in una certa misura, alla constatazione dei dati di base. Nel controllare l’esercizio di una siffatta competenza, il giudice deve limitarsi a verificare che l’atto impugnato non sia viziato da errore manifesto di valutazione o da sviamento di potere (8) .
26. Tale giurisprudenza è pertinente nel caso di specie, poiché la nozione di consumo utilizzata per la valutazione del carattere deficitario o eccedentario delle zone della Comunità è uno degli elementi di una valutazione economica complessa. La Corte, quindi, deve rispettare le scelte economiche delle istituzioni competenti, non sostituire la propria valutazione alla loro e limitare il proprio intervento alle questioni sollevate al paragrafo precedente.
27. Nella fattispecie, se l’obiettivo della fissazione di un prezzo di intervento derivato più alto per le zone deficitarie è effettivamente, come affermato dalla Commissione nelle sue osservazioni, in primo luogo di consentire l’approvvigionamento di tali zone tramite lo zucchero delle zone non deficitarie, tenendo conto in particolare delle spese di trasporto e, in secondo luogo, di evitare una diminuzione della produzione di barbabietole, che comporterebbe un deficit ancora più elevato nelle campagne successive, occorre riconoscere che la nozione di consumo utilizzata dalle istituzioni competenti sembra prima facie contraddire tale obiettivo.
28. Infatti, la conseguenza dell’utilizzo della detta nozione di consumo è che una zona può essere considerata eccedentaria anche se ha un fabbisogno effettivo di approvvigionarsi di zucchero in altre zone della Comunità. In una simile ipotesi, tale zona non beneficerà della fissazione di un prezzo di intervento derivato più alto, in contraddizione con l’obiettivo perseguito della fissazione di un tale prezzo. Una divergenza così evidente tra gli obiettivi di quest’elemento dell’organizzazione comune dei mercati dello zucchero e i mezzi utilizzati per la sua attuazione costituisce un errore manifesto di valutazione, salvo che le istituzioni competenti non riescano a spiegare le ragioni della loro scelta.
29. Nelle sue osservazioni, la Commissione ha dichiarato che la nozione di consumo utilizzata in fase di determinazione del carattere eccedentario o deficitario di una zona è quella utilizzata per il calcolo dei contributi alla produzione e nella gestione delle restituzioni all’esportazione, senza fornire altre ragioni della scelta effettuata e senza spiegare perché si dovrebbe utilizzare la stessa nozione di consumo nel meccanismo di cui si tratta nel caso di specie. All’udienza ha aggiunto che l’utilizzo della nozione di consumo proposta dal sig. Nicoli per determinare se una zona sia deficitaria o eccedentaria potrebbe avere effetti negativi sul meccanismo delle restituzioni all’esportazione, che è finanziato mediante contributi prelevati in capo ai fabbricanti di zucchero. Secondo la Commissione, se l’Italia godesse dello statuto di zona deficitaria, contribuirebbe di meno al finanziamento delle dette restituzioni, pur beneficiando maggiormente delle restituzioni all’esportazione.
30. Ora, simili argomenti non bastano a giustificare una tale divergenza tra gli obiettivi e l’attuazione del regolamento di base. Il fatto che una nozione di consumo sia utilizzata per altri aspetti dell’organizzazione comune dei mercati dello zucchero non deve avere come conseguenza automatica l’utilizzo, per la fissazione di un prezzo di intervento derivato, di una nozione che è in contraddizione con il suo obiettivo. La nozione di consumo qui appropriata non deve neanche necessariamente essere quella che bisogna utilizzare nell’ambito dell’applicazione di altre disposizioni del regolamento di base. Pertanto, l’incoerenza tra i diversi meccanismi dell’organizzazione comune dei mercati dello zucchero, che, secondo la Commissione, sarebbe dovuta all’utilizzo della nozione di consumo suggerita dal sig. Nicoli, è soltanto apparente.
31. Tale nozione, che è più consona all’obiettivo della fissazione di un prezzo di intervento derivato per le zone deficitarie, non sembra nemmeno avere le conseguenze negative indicate dalla Commissione sui meccanismi dei contributi alla produzione e delle restituzioni all’esportazione. L’argomento della Commissione, molto tecnico e poco chiaro, non riesce a persuadermi. Non ha dimostrato, infatti, che vi sia un nesso diretto tra l’obiettivo della fissazione di un prezzo di intervento derivato per le zone deficitarie e quelli degli altri meccanismi citati. Per di più, non ha spiegato in maniera soddisfacente perché l’utilizzo di una nozione di consumo più adeguata per la determinazione del carattere deficitario o eccedentario di una zona sarebbe incompatibile con gli altri meccanismi dell’organizzazione comune dei mercati dello zucchero. Infine, il Consiglio e la Commissione hanno ammesso che sarebbe perfettamente legittimo adottare la nozione proposta dal sig. Nicoli, pur invocando l’ampio margine di discrezionalità di cui godono tali istituzioni in questo settore.
32. Se l’obiettivo della fissazione di un prezzo di intervento derivato per le zone deficitarie è quello sopra descritto e se il carattere eccedentario o deficitario di una zona deve essere determinato «mettendo tra loro in rapporto il prodotto e il consumo stimato per la campagna a venire» (9) , non è logico non considerare come consumato in una zona lo zucchero incorporato in prodotti destinati all’esportazione. La logica del sistema, in particolare quella della fissazione di un prezzo di intervento derivato volta a stabilizzare i mercati dello zucchero (10) , osta a una simile scelta. In base alle spiegazioni udite dalla Corte, ritengo che la tesi del sig. Nicoli debba prevalere. Nella determinazione del carattere deficitario o eccedentario di una zona, la nozione di consumo deve quindi includere lo zucchero incorporato in prodotti trasformati in tale zona e destinati all’esportazione, ad esclusione dello zucchero incorporato in prodotti trasformati in altri Stati membri importati e consumati nella detta zona.
33. L’iter seguito dalla Commissione in occasione della sua risposta al quesito menzionato ai precedenti paragrafi 16 e 17 mostra che tale calcolo può essere effettuato con i dati comunicati dagli Stati membri ai sensi del citato regolamento n. 779/96, relativo alle comunicazioni nel settore dello zucchero. I dati forniti dalla Commissione in risposta al quesito formulato dalla Corte mostrano che il regolamento controverso dovrebbe essere annullato se la Corte decidesse di seguire l’impostazione proposta nelle presenti conclusioni. Infine, all’udienza l’Eridania ha messo in discussione i dati forniti dalla Commissione nella risposta al quesito formulato dalla Corte, ma tale istituzione ha ben spiegato che si trattava dei dati che sarebbero stati utilizzati per l’adozione del regolamento controverso se la nozione di consumo proposta dal sig. Nicoli fosse stata prescelta.
34. All’udienza il Consiglio e la Commissione hanno insistito sul fatto che la nozione di consumo contestata dal sig. Nicoli sarebbe stata utilizzata in passato e che l’Italia non vi si sarebbe opposta. Tale obiezione non mi sembra fondata. Anche se così fosse, ciò non dovrebbe impedire al sig. Nicoli di impugnare una misura che lo riguarda e che egli considera in contrasto con il regolamento di base. La Corte non è chiamata in questa sede a risolvere una controversia tra uno Stato membro e un’istituzione. In ogni caso, i diritti dei singoli non possono essere lesi da un accordo dato da uno Stato membro a una determinata soluzione politica. Ricordiamo altresì che, nella sentenza Van Gend & Loos, la Corte ha dichiarato che «la vigilanza dei singoli, interessati alla salvaguardia dei loro diritti, costituisce d’altronde un efficace controllo che si aggiunge a quello che gli articoli 169 e 170 [divenuti artt. 226 e 227 CE] affidano alla diligenza della Commissione e degli Stati membri» (11) .
35. Vorrei precisare che la Corte, annullando il regolamento controverso per le ragioni suddette, non sostituirebbe il suo giudizio a quello delle istituzioni competenti. Benché queste ultime godano di un ampio margine di discrezionalità in quell’ambito, la valutazione effettuata nel caso di specie è viziata da errore manifesto. La Corte rimarrebbe nei limiti della propria funzione, giacché la nozione di consumo utilizzata potrebbe essere mantenuta se la regolamentazione di base fosse modificata in modo da eliminare le contraddizioni rilevate. Infatti, anche se è vero che la regolamentazione in tale materia non è particolarmente trasparente né chiara, la Corte deve comunque controllare la validità degli atti comunitari con i mezzi a sua disposizione. Nella fattispecie, la nozione di consumo prescelta per l’adozione del regolamento controverso non soddisfa l’obiettivo della fissazione di un prezzo di intervento derivato. Non vi è alcun nesso razionale tra mezzo e obiettivo, e la contraddizione non è stata giustificata mediante altre ragioni convincenti. La soluzione proposta si limita quindi a constatare che la nozione di consumo utilizzata è incompatibile con l’obiettivo della fissazione di prezzi di intervento derivati quale risulta dalla regolamentazione di base.
36. L’esigenza di un nesso razionale tra l’obiettivo del regolamento e i mezzi scelti per conseguirlo costituisce una condizione indispensabile di validità. Infatti, tale esigenza consente alla Corte di verificare che vi sia un rapporto sufficiente tra gli obiettivi indicati e i mezzi prescelti. Se non fosse necessario identificare tale nesso, i privati sarebbero sprovvisti di protezione di fronte a scelte di questo tipo, in quanto sarebbero incapaci di controllare il rapporto tra le misure adottate e gli obiettivi perseguiti. Il ruolo della Corte in tale materia è altresì quello di assicurare che le scelte politiche delle istituzioni siano chiare e trasparenti e che possano essere contestate dai privati e verificate su loro richiesta. In tali circostanze, il legislatore, peraltro, può adottare una nuova disciplina in cui sia un po’ più chiaro in relazione alle sue scelte e ai mezzi per metterle in pratica. Con il suo intervento, la Corte favorisce indirettamente una maggiore trasparenza nella legislazione relativa alla politica agricola comune, trasparenza che è necessaria all’industria e agli agricoltori, ma anche ai consumatori e ai cittadini. In tale ambito e in altri ambiti, quest’intervento è essenziale per garantire il buon funzionamento dei meccanismi di responsabilità politica in un regime democratico.
IV – Conclusione
37. Alla luce di quanto precede, si propone alla Corte di rispondere al Giudice di Pace di Genova che il regolamento (CE) del Consiglio 26 giugno 1998, n. 1361, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1998/1999, i prezzi d’intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d’intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, nonché l’importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio, è nullo in quanto omette di fissare un prezzo di intervento derivato per tutte le zone d’Italia.
1 – Lingua originale: il portoghese.
2 – GU L 177, pag. 4.
3 – Regolamento 26 giugno 1998, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1998/1999, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, nonché l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio (GU L 185, pag. 3).
4 – Racc. pag. I‑2663.
5 – GU L 106, pag. 9.
6 – Regolamento (CE) del Consiglio 19 giugno 2001, n. 1260, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 178, pag. 1).
7 – Regolamento n. 779/96, cit.
8 – V., per esempio, sentenze 29 ottobre 1980, causa 138/79, Roquette Frères/ Consiglio (Racc. pag. 3333, punto 25), e 6 luglio 2000, causa C‑289/97, Eridania (Racc. pag. I‑5409, punto 48).
9 – Sentenza 14 marzo 2002, Commissione/Italia, cit., punto 76.
10 – V. terzo ‘considerando’ del regolamento n. 1785/81, riportato al paragrafo 2 delle presenti conclusioni.
11 – Sentenza 5 febbraio 1963, causa 26/62 (Racc. pag. 1, punto 25).
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