Conclusioni dell avvocato generale
1. La Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di constatare che la Repubblica francese, non comunicando le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi a tutte le disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1997, 97/52/CE, che modifica le direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione rispettivamente degli appalti pubblici di servizi, degli appalti pubblici di forniture e degli appalti pubblici di lavori (in prosieguo: la «direttiva»), o non adottando le misure necessarie per conformarvisi, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di questa direttiva. Essa chiede anche la condanna della Repubblica francese alle spese.
2. L'art. 4, n. 1, primo comma, della direttiva stabilisce che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva non oltre il 13 ottobre 1998 e che ne informano immediatamente la Commissione.
3. La Commissione addebita alle autorità francesi di aver trasposto nell'ordinamento giuridico nazionale solo le disposizioni previste agli artt. 1, punto 1, sub a), 2, punto 1, sub a), e 3, punto 1, sub a), della direttiva, relative alle soglie a partire dalle quali i bandi di gara devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. Essa ritiene che, in tale situazione, si deve constatare che, nonostante la scadenza dei termini stabiliti, la Repubblica francese non ha ancora adottato le disposizioni interne per trasporre tutte le disposizioni della direttiva e, in ogni caso, non le ha comunicate.
4. Nel controricorso il governo francese non contesta l'inadempimento fatto valere. Esso fa presente che la direttiva è stata parzialmente trasposta col decreto 22 aprile 1998 che ha stabilito le soglie a partire dalle quali i bandi di gara devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, invitando al tempo stesso la Corte a constatare che il processo di trasposizione della direttiva è in corso di completamento, poiché un progetto di decreto, in corso di esame interministeriale, sarebbe prossimamente sottoposto al Consiglio di Stato.
5. E' pacifico che, alla data di scadenza del termine stabilito dal parere motivato (lettera della Commissione del 3 settembre 1999 che fissa un termine di due mesi a decorrere dalla sua notifica), la Repubblica francese non aveva ancora adottato le misure necessarie per trasporre completamente la direttiva.
6. Si deve quindi considerare fondato il ricorso presentato dalla Commissione.
7. Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, occorre condannare la Repubblica francese alle spese.
Conclusioni
8. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di statuire come segue:
«1) Non comunicando le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi a tutte le disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1997, 97/52/CE, che modifica le direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione rispettivamente degli appalti pubblici di servizi, degli appalti pubblici di forniture e degli appalti pubblici di lavori, o non adottando le misure necessarie per conformarvisi, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tale direttiva.
2) La Repubblica francese è condannata alle spese».
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