Conclusioni dell avvocato generale
1. Nella presente causa la Commissione chiede alla Corte, ai sensi dell'art. 226 CE, di dichiarare che la Repubblica italiana, sottoponendo gli scalda-acqua elettrici ad accumulo a requisiti di sicurezza non previsti dalla direttiva del Consiglio 19 febbraio 1973, 73/23/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione , e pertanto non riconoscendo ai prodotti fabbricati conformemente alla norma EN 60335-2-21 , la presunzione di conformità ai requisiti di sicurezza, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del diritto comunitario.
2. La Commissione sostiene, in sostanza, che l'Italia impone il requisito che gli scalda-acqua elettrici siano dotati di un meccanismo che interrompa l'energia elettrica di alimentazione quando la temperatura dell'acqua raggiunge la temperatura di 100° C, mentre la normativa comunitaria consente un massimo di 130° C.
3. Il governo italiano non contesta l'inadempimento e dichiara che cercherà di porvi fine nel più breve tempo possibile.
Conclusione
4. Alla luce di quanto sopra, ritengo che la Corte debba:
«1) dichiarare che la Repubblica italiana, sottoponendo gli scalda-acqua elettrici ad accumulo a requisiti di sicurezza non previsti dalla direttiva del Consiglio 19 febbraio 1973, 73/23/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione, e pertanto non riconoscendo ai prodotti fabbricati conformemente alla norma EN 60335-2-21 la presunzione di conformità ai requisiti di sicurezza, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del diritto comunitario.
2) condannare la Repubblica italiana alle spese».
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