Conclusioni dell avvocato generale
I - Introduzione
1. Il presente ricorso è diretto contro la sentenza del Tribunale di primo grado 12 gennaio 2000, DKV/UAMI (Companyline) , che ha respinto il ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«Ufficio» o l'«UAMI») con la quale è stata negata la registrazione come marchio della denominazione «Companyline» per indicare servizi di assicurazione e affari finanziari.
2. In questo caso la Corte di giustizia è chiamata a precisare i criteri necessari per valutare l'idoneità di un segno composto da più di un vocabolo a costituire un marchio.
La sentenza 20 settembre 2001, Procter & Gamble UAMI , nota come la «sentenza Baby-dry», ha tracciato il cammino in un settore in cui le domande di marchio comunitario sono frequenti. Tuttavia la costruzione giurisprudenziale in questa materia è ancora in una fase iniziale e necessita di un importante contributo di definizione.
3. Se nella causa Baby-dry l'oggetto del ricorso era la registrazione di un sintagma di due parole note separate da un trattino, nel caso di specie si tratta, almeno formalmente, di un neologismo ottenuto attraverso la giustapposizione di due termini che formano un espressione corrente nel settore economico considerato. E' prevedibile che ogni caso presenti nuove particolarità, reali o asserite, di forma o di significato. Per tale motivo, è assolutamente necessario che la Corte di giustizia si dedichi al suo compito di massimo interprete e fornisca formule di interpretazione dotate di un grado di astrazione tale da permettere poi alle autorità competenti per la registrazione e al giudice di primo grado di stabilire regole concrete di applicazione.
4. Pur essendo la prima volta, in senso proprio, che ci si trova a dover fornire una soluzione in rapporto alla dottrina Baby-dry, buona parte delle questioni si trovano già nella domanda di pronuncia pregiudiziale Koninklijke KPN Nederland (in prosieguo: la «causa Postkantoor», con riferimento al segno di cui si chiede la registrazione nella causa principale) , nella quale ho presentato le mie conclusioni il 31 gennaio scorso. La circostanza che le disposizioni analizzate siano state quelle relative alla direttiva sui marchi , e non quelle ad esse correlate del regolamento sul marchio comunitario , non è significativa, dato che entrambi i testi si applicano uniformemente.
E' naturale quindi che il mio ragionamento segua qui, su molti punti, quanto detto allora.
5. Si tenga presente infine che la sentenza impugnata è stata pronunciata all'inizio del 2001 e quindi non tiene conto dei principi derivanti dalla dottrina Baby-dry.
II - Normativa applicabile
Il regolamento sul marchio comunitario
6. Detto regolamento stabilisce che il marchio comunitario ha carattere unitario e produce gli stessi effetti in tutta la Comunità (art. 1). Viene istituito un Ufficio del marchio comunitario denominato Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) in appresso denominato «Ufficio» (art. 2). Il marchio comunitario si acquisisce con la registrazione (art. 6), mai con il mero uso e gli esaminatori sono competenti a prendere qualsiasi decisione a nome dell'Ufficio in merito a una domanda di registrazione (art. 126). Sui ricorsi presentati contro le decisioni degli esaminatori sono competenti a deliberare le commissioni di ricorso, formate da membri indipendenti (artt. 130 e 131). Avverso le decisioni di queste ultime occorre rivolgersi al Tribunale di primo grado (art. 63), le cui sentenze sono impugnabili dinanzi alla Corte di giustizia.
7. Ai sensi dell'art. 4 del regolamento «Possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese».
8. Tra gli impedimenti assoluti alla registrazione, l'art. 7 del regolamento segnala che:
«1. Sono esclusi dalla registrazione:
a) i segni che non sono conformi all'articolo 4;
b) i marchi privi di carattere distintivo;
c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire, per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;
(...)
2. Il paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità».
9. Secondo l'art. 12, relativo alla limitazione degli effetti del marchio comunitario:
«Il diritto conferito dal marchio comunitario non consente al titolare di impedire ai terzi l'uso in commercio:
(...)
b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o servizio;
(...)
purché questo uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale».
10. In forza dell'art. 38 del regolamento, che riguarda l'esame degli impedimenti assoluti alla registrazione:
«(...)
2. Quando il marchio contiene un elemento che è privo di carattere distintivo e l'inclusione di questo elemento nel marchio può creare dubbi sull'estensione della protezione del marchio, l'Ufficio può richiedere, come condizione per la registrazione del marchio, una dichiarazione in cui il richiedente si impegni a non invocare diritti esclusivi su tale elemento. Questa dichiarazione è pubblicata simultaneamente alla domanda o, secondo i casi, alla registrazione del marchio comunitario.
3. La domanda può essere respinta solo dopo che il richiedente è stato messo in grado di ritirarla, modificarla, o di presentare le sue osservazioni».
La direttiva sui marchi
11. La definizione contenuta nell'art. 4 del regolamento sul marchio comunitario è identica a quella di cui all'art. 2 della direttiva e un'analoga corrispondenza esiste anche tra le disposizioni dell'art. 7, n. 1, lett. a)-d), del regolamento e dell'art. 3, n. 1, lett. a)-d), della direttiva, con la conseguenza che la registrazione di un segno come marchio comunitario in linea di principio è preclusa per gli stessi motivi per i quali lo è la sua registrazione come marchio nazionale negli Stati membri.
12. Tuttavia, poiché il carattere distintivo o descrittivo dei termini può differire da una lingua all'altra, da quanto precede non discende che un marchio che non può essere registrato in alcuni Stati membri, e che pertanto, a norma dell'art. 7, n. 2, del regolamento, non può esser registrato come marchio comunitario, non possa neppure essere registrato in altri Stati membri.
13. L'art. 12 del regolamento coincide interamente con l'art. 6, n. 1, della direttiva.
La normativa internazionale
14. La Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (in prosieguo: la «Convenzione di Parigi») non contiene alcuna definizione di marchio come quella che figura nell'art. 4 del regolamento.
15. Secondo l'art. 6 quinquies, lett. b) della Convenzione di Parigi:
«I marchi di fabbrica o di commercio disciplinati dal presente articolo possono essere esclusi dalla registrazione, oppure essere dichiarati nulli, solo nei seguenti casi:
(...)
2. Quando sono privi di qualsiasi carattere distintivo, o sono formati esclusivamente da segni o indicazioni che possano servire, nel commercio, per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, il luogo di origine dei prodotti o il periodo di produzione, o sono divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi leali e costanti del commercio del paese in cui la protezione viene richiesta;
(...)».
16. Nell'art. 15, n. 1, dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs) si afferma:
«Qualsiasi segno, o combinazione di segni, che consenta di contraddistinguere i prodotti o i servizi di un impresa da quelli di altre imprese, può costituire un marchio d'impresa (...)».
III - Antefatti del presente ricorso
17. Il 23 luglio 1996 la ricorrente presentava presso l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno una domanda di marchio comunitario. Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il vocabolo Companyline.
18. I servizi per i quali si chiedeva la registrazione erano «assicurazioni e affari finanziari», rientranti nella classe 36 .
19. Con decisione 17 aprile 1998, l'esaminatore respingeva la domanda.
20. Il 13 maggio 1998, la ricorrente presentava dinanzi all'Ufficio un ricorso contro la decisione dell'esaminatore, respinto con decisione 18 novembre 1998.
21. Il 21 gennaio 1999, la DKV Deutsche Krankenversicherung AG (in prosieguo: la «DKV») presentava ricorso d'annullamento dinanzi al Tribunale di primo grado.
22. Nell'ambito della misura di organizzazione del procedimento 15 giugno 1999, la ricorrente dichiarava di volere correggere la sua domanda in via principale e chiedeva al Tribunale di modificare la decisione impugnata, ordinando all'Ufficio di pubblicare il segno Companyline nel bollettino dei marchi comunitari come marchio comunitario per i servizi della classe 36 (assicurazioni e affari finanziari), con la dichiarazione di non rivendicare alcun diritto di esclusiva sugli elementi «company» o «line». All'udienza la ricorrente rinunciava alla sua domanda in via principale.
IV - La sentenza impugnata
23. La DKV invocava tre motivi a sostegno del suo ricorso, il primo relativo alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento, il secondo relativo all'applicazione non corretta dell'art. 7, n. 1, lett. c), interpretato alla luce delle disposizioni dell'art. 12, lett. b), e il terzo relativo a uno sviamento di potere.
24. In relazione al primo motivo, il giudice a quo ha ritenuto che, nel settore economico pertinente, il segno fosse composto esclusivamente da due termini usuali nei paesi anglofoni. Il termine «company» consente di capire che si è in presenza di un prodotto o di un servizio destinato alle società o alle imprese, la parola «line» indica una branca delle assicurazioni, una gamma o un gruppo di prodotti.
Ha ritenuto pertanto che si trattasse di due parole generiche e che il fatto di giustapporle, senza nessuna modifica grafica o semantica, non presentasse alcuna caratteristica aggiuntiva tale da rendere il segno nel suo insieme idoneo a distinguere i servizi della ricorrente da quelli di altre imprese. Dato che il vocabolo Companyline non può essere protetto nella zona linguistica anglofona, il rifiuto di registrazione era giustificato.
25. Riguardo al secondo motivo, il Tribunale di primo grado ha affermato che non era necessario esaminarlo in quanto è sufficiente che sia presente uno degli impedimenti assoluti alla registrazione perché il segno non possa essere registrato come marchio comunitario.
26. Infine, riguardo allo sviamento di potere addotto, il Tribunale ha rilevato l'inesistenza di qualsiasi indizio obiettivo e preciso da cui risultasse che la decisione impugnata fosse stata adottata allo scopo di conseguire fini diversi da quelli dichiarati.
27. La domanda di annullamento è stata quindi respinta.
V - L'impugnazione
28. La DKV articola il suo ricorso in cinque motivi con i quali addebita al Tribunale di:
- non aver definito i criteri di valutazione della «mancanza di carattere distintivo», ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b) del regolamento sul marchio comunitario, né le differenze tra tale nozione e quella di «carattere distintivo sufficiente», né aver analizzato l'impressione complessiva prodotta dal segno (primo motivo);
- non aver esaminato l'impedimento assoluto alla registrazione in base all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (secondo motivo);
- non aver tenuto in considerazione gli elementi di interpretazione correttivi di cui all'art. 12, lett. b), del regolamento (terzo motivo);
- aver applicato l'art. 7, n. 2, senza mettersi al posto dei destinatari ordinari dei prodotti e servizi che il segno vuole rappresentare e senza tener conto della posizione adottata dagli uffici dei marchi degli Stati membri (quarto motivo);
- non aver preso in considerazione gli indizi obiettivi di sviamento di potere addotti.
VI - Esame dei motivi di impugnazione
Primo motivo: errata valutazione della necessità di carattere distintivo
29. Con tale motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver, in buona sostanza, applicato il criterio di «mancanza di carattere distintivo», nel senso di cui all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento, in un modo eccessivamente restrittivo e, inoltre, per non aver preso in considerazione il segno nel suo complesso nel valutare detto carattere.
30. Secondo la DKV, l'art. 7, n. 1, lett. b), richiede solamente che sia accertata l'esistenza di un carattere distintivo minimo. Tale interpretazione è l'unica che possa condurre ad una prassi di registrazione armoniosa nell'insieme del territorio comunitario.
Il segno verbale controverso consiste, secondo la ricorrente, nell'abbreviazione di indicazioni descrittive il cui contenuto semantico rimane nascosto da questa stessa abbreviazione. Non avendolo inteso in questo modo, il giudice di primo grado avrebbe preferito erroneamente un livello di carattere distintivo molto elevato.
31. Per il resto, la ricorrente afferma che la sentenza impugnata non contiene alcuna valutazione riguardo all'impressione prodotta dal segno considerato nel suo complesso, valutazione che, a suo parere, deve essere svolta nel caso di un segno composto, e dalla quale sarebbe emerso che Companyline, lungi dal costituire una descrizione chiara di uno specifico servizio nei settori economici considerati, permette distinte associazioni e interpretazioni.
32. L'Ufficio eccepisce che gli argomenti della ricorrente sono, nella sostanza, valutazioni di fatto, irrilevanti in sede di impugnazione.
33. In ogni caso il segno controverso si compone di due termini descrittivi meramente accostati, senza alcun ulteriore elemento di fantasia, che manifesta, per questo motivo, un immediato carattere descrittivo. Giudicandolo in questo modo, la sentenza di primo grado non può aver commesso un errore nell'applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) del regolamento.
34. Occorre prendere le mosse dal fatto che il diritto europeo dei marchi e specialmente l'interpretazione del regolamento si trovano in una difficile fase iniziale. Dinanzi all'abituale mancanza di indicatori sicuri nell'opera del legislatore, spetta inevitabilmente agli organi giurisdizionali, in particolare a questa Corte di giustizia, integrare l'ordinamento attraverso la definizione di principi di orientamento.
35. Nella misura in cui riguardano il presente ricorso, mi prefiggo di analizzare alcune di tali questioni fondamentali, come quelle riguardanti l'esatta qualificazione degli impedimenti alla registrazione, la natura dell'esame di tali impedimenti, la definizione dell'ambito dei destinatari e il ruolo che spetta alla Corte di giustizia, in tali casi, in veste di giudice dell'impugnazione. Lo farò sulla base della sentenza Baby-dry, citata, la quale sembra indicare alcune regole di generale applicazione.
36. Dal momento che non è stata oggetto di dibattito in tale causa, non affronterò la questione della vigenza, nell'ambito del diritto comunitario dei marchi, del postulato secondo il quale, insieme con gli impedimenti riguardanti l'eventuale mancanza di carattere distintivo, vi sono altre considerazioni di interesse pubblico che consigliano di limitare la registrazione di determinati segni affinché possano essere utilizzati liberamente dall'insieme degli operatori (imperativo di disponibilità). Se la sentenza 4 maggio 1999, Windsurfing Chiemsee , riconosceva la sua esistenza, il silenzio a questo proposito della sentenza Baby-dry produce un incertezza che la Corte di giustizia deve chiarire.
La qualificazione degli impedimenti assoluti alla registrazione
37. Nella sentenza Baby-dry, la Corte di giustizia ha esaminato il diniego di registrazione, come marchio comunitario, di un sintagma. Per ciò che qui ci interessa, l'Ufficio aveva ritenuto che «Baby-dry» fosse composto esclusivamente da termini che potevano servire, in commercio, per designare la destinazione del prodotto in questione; che inoltre fosse privo di carattere distintivo e che, di conseguenza, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c) del regolamento, non fosse adatto per la registrazione.
38. Investito del corrispondente ricorso d'annullamento, il Tribunale di primo grado confermava la correttezza della valutazione compiuta dall'Ufficio in relazione al carattere descrittivo del segno [art. 7, n. 1, lett. c) del regolamento], mentre nello stesso tempo ometteva di svolgere qualsiasi esame del suo carattere distintivo [lett. b)], ritenendo sufficiente la concorrenza di un solo impedimento assoluto per poter rifiutare la registrazione.
39. La Corte di giustizia, nel valutare il ricorso di impugnazione, faceva riferimento alle lett. b) e c) dell'art. 7, n. 1, così come - non senza una certa ambiguità - all'art. 12 del regolamento. Ciononostante, l'annullamento della sentenza di primo grado veniva pronunciata unicamente sulla base della lett. c).
40. Credo tuttavia preferibile che il giudice comunitario adotti un rigore simile a quello utilizzato dall'autorità competente per la registrazione al momento di qualificare gli impedimenti. Ognuno dei requisiti per la registrazione di cui all'art. 7, n. 1, lett. b), c) e d), richiedendo che il segno sia distintivo per i prodotti o servizi considerati, e che non sia descrittivo né generico in relazione a detti prodotti e servizi, è indipendente dagli altri e richiede un esame a parte. Ciò non esclude che, in pratica, gli stessi segni possano frequentemente rientrare in più di una delle ipotesi. Così un segno interamente descrittivo sarà privo, in generale, di carattere distintivo nel senso di cui alla lett. b) .
41. Dalla natura individuale dell'esame di tali requisiti deriva che la mancanza, per esempio, di capacità descrittiva non è sufficiente per sostenere l'idoneità del segno a costituire un marchio. Dal momento che la sentenza Baby-dry si limita ad annullare la sentenza del Tribunale e la decisione della commissione di ricorso dell'Ufficio solamente nella misura in cui l'una e l'altra si basano su una interpretazione erronea dell'art. 7, n. 1, lett. c) , occorre domandarsi se esista anche l'impedimento basato sulla mancanza di carattere distintivo, ex lett. b), che l'autorità competente per la registrazione aveva inserito nella sua decisione.
42. Anche nella presente causa sorgono problemi di qualificazione. La decisione della commissione di ricorso 18 novembre 1998 si fonda, per rifiutare la registrazione, confermando così la valutazione effettuata dall'esaminatore, sull'art. 7, n. 1, lett. b) e c) del regolamento. I suoi fondamenti giuridici si concentrano, di fatto, sul carattere descrittivo del segno: mentre «company» indica il gruppo dei destinatari dei servizi, «line» designa determinati tipi di assicurazioni, pertanto il marchio richiesto serve a descrivere le attività che si intende svolgere .
Il Tribunale di primo grado ha ritenuto, da parte sua, che il segno si componesse esclusivamente dei termini «company» e «line», entrambi usuali nei paesi anglofoni. Se il primo consente di capire che si è in presenza di un servizio destinato alle società o alle imprese, il secondo indica una branca delle assicurazioni, una gamma o un gruppo di prodotti. La semplice giustapposizione di entrambi i vocaboli non è significativa, pertanto Companyline sarebbe privo di carattere distintivo.
43. Ritengo che, alla luce della linea seguita nelle loro argomentazioni sia dall'Ufficio sia dal giudice a quo, il diniego di registrazione del segno sia stato possibile, al principio, in base all'art. 7, n. 1, lett. c) e, solo una volta accertata la sua natura esclusivamente descrittiva, si sia potuta addurre la lett. b). In altri termini, la mancanza del carattere distintivo è data dalla natura descrittiva del segno e non viceversa. Ciò è quanto generalmente avviene in relazione ai marchi verbali.
La natura dell'esame degli impedimenti assoluti alla registrazione
44. Riguardo alla fondamentale questione del modo in cui debbano essere applicate le disposizioni dell'art. 7, n. 1, del regolamento, ossia, circa il contenuto delle condizioni di registrazione di un segno, si presentava all'autorità competente per la registrazione - e adesso al giudice comunitario - una complessa alternativa, nonostante la relativa semplicità del suo enunciato: o si opta per la soddisfazione, anche in forma minima, di tali requisiti oppure si richiede il soddisfacimento qualificato a seconda dei diversi interessi in gioco. Tale seconda lettura richiede, a sua volta, che vengano definiti principi complementari di applicazione.
45. Nell'ambito dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c) del regolamento - come nelle relative disposizioni della direttiva - la questione era, nella sostanza, quella di conoscere il grado esatto di carattere distintivo o di carattere descrittivo sufficiente a comportare il diniego di registrazione.
46. Tale problema si è posto chiaramente nel caso dei marchi verbali composti. Si trattava di sapere se un segno che integra vari elementi, ognuno incapace, di per sé, di costituire un marchio, in relazione con i prodotti considerati, possa essere registrato e, in questo caso, in quali condizioni.
47. Una combinazione di elementi, sprovvisti ognuno di carattere distintivo (inteso in senso lato, ossia, come sinonimo di capacità ad ottenere la registrazione), può possedere detto carattere, sempre e quando contenga un qualcosa in più rispetto alla somma pura e semplice dei suoi componenti. Tutto consiste quindi nel sapere quando, per la disciplina dei marchi, una combinazione produce un segno distinto dalla mera somma dei suoi elementi.
48. La Corte di giustizia, nella sentenza Baby-dry ha ritenuto che, nei marchi composti da parole, un eventuale carattere descrittivo dev'essere constatato non solo per ciascuno dei termini considerati separatamente, ma anche per l'insieme che essi compongono. Ogni scostamento percettibile nella formulazione del sintagma presentato per la registrazione rispetto alla terminologia impiegata, nel linguaggio corrente della categoria interessata di consumatori, per designare il prodotto od il servizio o le loro caratteristiche essenziali, è atto a conferire a tale sintagma un carattere distintivo che gli permette d'essere registrato come marchio .
Esaminando concretamente il sintagma «Baby-dry», la Corte di giustizia ha dichiarato che, dal punto di vista di un consumatore di lingua inglese, esso è composto da termini che, nonostante siano di per sé stessi descrittivi, sono giustapposti in modo inusuale, così da non costituire un'espressione nota della lingua inglese per designare tali prodotti o per presentare le loro caratteristiche essenziali; può pertanto svolgere una funzione distintiva e non può costituire oggetto di un rifiuto di registrazione .
49. Secondo la Corte di giustizia «ogni scostamento percettibile» tra i termini utilizzati abitualmente per designare il prodotto o le sue caratteristiche essenziali ed il sintagma considerato è atto a conferire a tale sintagma un carattere distintivo.
50. L'aggettivo «percettibile» (erkennbar, nella versione tedesca) non ha un significato univoco. Presuppone una certa dose di relatività: ciò che è percettibile da un certo punto di vista, talvolta non lo è da un altro. Non si confonde comunque con «minimo». Se fosse stata quella la volontà del giudice comunitario, esso avrebbe utilizzato tale qualificativo o avrebbe omesso ogni caratterizzazione. Per questo ritengo che «scostamento percettibile» sia da intendere nel senso che non riguarda semplicemente elementi insignificanti di un segno.
51. Come ho già fatto nella causa Postkantoor, propongo quindi che - questa volta ai fini dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento - uno scostamento si ritenga percettibile qualora riguardi elementi importanti della forma del marchio richiesto o del suo contenuto semantico.
Riguardo alla forma, tale scostamento esiste sempreché, per il carattere inusuale o fantasioso della combinazione, il neologismo prevalga sulla somma dei suoi termini.
Per quanto riguarda il significato, la differenza, per essere percettibile, deve presupporre che l'evocazione prodotta dal segno composto non coincida esattamente con la somma delle indicazioni semantiche degli elementi descrittivi.
52. Anche riguardo al divieto di registrazione di forme funzionali, ho proposto, in forza dell'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva, e del correlativo art. 7, n. 1, lett. e), del regolamento, una soluzione ispirata alla stessa filosofia .
Mentre tali disposizioni escludono la registrazione di «segni costituiti esclusivamente da [determinate forme]», la lett. c) della disposizione fa lo stesso con «i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare». Il parallelismo dei testi suggerisce di adottare una soluzione uniforme per i due casi.
53. Orbene, ritengo che per forma meramente funzionale, ai sensi del secondo inciso della citata lett. e), debba intendersi quella le cui caratteristiche essenziali sono attribuibili al raggiungimento di un risultato tecnico. Se formulo la mia interpretazione, facendo riferimento a «caratteristiche essenziali», è per chiarire che non sfugge al divieto di registrazione una forma che si limiti ad inserire un elemento arbitrario minore dal punto di vista funzionale.
54. Neppure ai sensi della lett. c) si può ritenere efficace qualsiasi differenza, bensì solo quelle che, per essere rilevanti a fini descrittivi, risultano percettibili a questi stessi fini.
La definizione di circolo dei destinatari
55. La sentenza Baby-dry ha ricordato giustamente che l'art. 7, n. 2, del regolamento stabilisce che il n. 1 di tale articolo si applica anche se le cause di impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità. Ciò comporta che, se un sintagma presenta un carattere unicamente descrittivo in una delle lingue usate nel commercio all'interno della Comunità, questa constatazione basta per renderlo inidoneo alla registrazione come marchio comunitario.
La Corte di giustizia ha dichiarato subito dopo che «per valutare l'idoneità di un sintagma come Baby-dry a presentare un carattere distintivo, ci si deve quindi porre dal punto di vista di un consumatore di lingua inglese» .
56. A mio modo di vedere, nell'adottare un ottica di valutazione occorre evitare i criteri formali e riferirsi alle caratteristiche proprie del gruppo ideale di destinatari. Il fatto che vengano presentate numerose domande di registrazione di marchi aventi ad oggetto termini di origine inglese costituisce, di per sé, un'indicazione del fatto che i richiedenti fanno affidamento su un determinato livello di comprensione di tale lingua anche per i consumatori di madrelingua diversa.
Se l'esaminatore ritiene che un determinato segno sia descrittivo per un gruppo di persone che parlano una certa lingua, è logico - o quanto meno si può consentire - che egli rifiuti la registrazione senza ulteriore esame. Se giunge alla conclusione contraria, l'obiettivo di tutela unitaria del marchio comunitario deve portarlo ad accertare se la stessa soluzione sia valida dinanzi all'insieme dei potenziali destinatari. Per realizzare l'operazione deve porsi nei panni di tali destinatari e giudicare partendo non tanto da premesse formali, bensì dall'insieme dei mezzi che si possano presumibilmente attribuire a tali consumatori .
57. In questo modo deve essere inteso l'obbligo di valutare il carattere distintivo dal punto di vista del consumatore medio di questi stessi tipi di prodotti o servizi , che si suppone «normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto» .
Il controllo della Corte di giustizia in sede d'impugnazione
58. Nella sentenza Baby-dry la Corte di giustizia non si è limitata a valutare la correttezza dal punto di vista giuridico delle regole interpretative applicate dal giudice di primo grado, bensì ha formulato un giudizio concreto sulla capacità del segno controverso a superare gli ostacoli alla registrazione. Se lo scopo probabilmente perseguito (l'economia processuale) è lodevole, non sono sicuro che ciò giustifichi la soluzione.
59. In materia di marchi comunitari, alla Corte di giustizia spetta il compito di massimo interprete del diritto. La sua funzione, in quanto tale, deve essere quella di fornire al giudice di primo grado e all'amministrazione competente per la registrazione, nonché all'insieme degli operatori interessati, principi di applicazione generale, lasciando ai primi il compito di articolare detti principi nella pratica. L'irrinunciabile controllo deve essere svolto esclusivamente - e restrittivamente - dal punto di vista della legittimità. In questo modo, non solo viene tutelata la vera natura dell'impugnazione, ma vengono anche rispettati gli ambiti decisionali del giudice di primo grado e degli organi dell'Ufficio.
Se si tollera che un ricorrente promuova dinanzi alla Corte di giustizia un controllo del tutto analogo a quello effettuato a suo tempo dall'esaminatore, è molto probabile che buona parte dei richiedenti insoddisfatti pretendano ottenere tale ultimo grado di giudizio, con conseguenze dannose sulla buona amministrazione della giustizia (o sull'economia processuale considerata obiettivamente).
60. D'altra parte, non credo neppure che la Corte di giustizia disponga dei mezzi necessari per effettuare un controllo di tale natura .
L'applicazione dei principi al caso di specie
61. Trasponendo ora l'insieme delle considerazioni precedenti all'affermazione secondo cui il Tribunale di primo grado, ritenendo che il marchio richiesto non possedesse carattere distintivo, ha commesso un errore nell'applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento, occorre segnalare quanto segue.
62. «Companyline» presenta, quanto alla sua struttura, due elementi caratterizzanti: da un lato, l'utilizzo di due vocaboli aventi un significato; dall'altro, la loro giustapposizione.
63. Il giudice a quo ha ritenuto che il segno fosse composto esclusivamente da due termini usuali nei paesi anglofoni: «company» qualifica il tipo di servizio, attraverso l'indicazione del suo destinatario e «line» indica una branca delle assicurazioni, una gamma o un gruppo di prodotti.
64. Si tratta di una valutazione di fatto e nulla di quanto allegato dalla ricorrente è capace di svigorirla. Anche ammettendo che entrambe le parole possano avere accezioni distinte da quelle indicate, il giudice di primo grado ha avuto la possibilità di basare validamente il suo esame su quella che ha ritenuto preponderante nell'ambito dei beni e dei servizi considerati.
Certamente la sentenza impugnata non contiene alcuna valutazione sul carattere descrittivo del segno considerato nel suo complesso. Ciononostante, sul piano dell'analisi descrittiva in cui adesso mi pongo, nulla permette di dedurre che l'espressione «company line», intesa nella sua globalità, infici la tesi del giudice di primo grado, bensì il contrario.
65. Il Tribunale di primo grado ha ritenuto poi che la mera giustapposizione di due parole generiche, senza qualsiasi modifica grafica o semantica, non presenta nessuna ulteriore caratteristica tale da rendere il segno, nel suo complesso, adeguato a distinguere i servizi della ricorrente da quelli di altre imprese.
66. Il giudizio del Tribunale di primo grado mi sembra corretto: la giustapposizione di due termini descrittivi non costituisce uno scostamento percettibile, nel senso indicato precedentemente, tra l'espressione del sintagma proposto per la registrazione e i termini utilizzati, nel linguaggio corrente della categoria di consumatori interessata, per designare il prodotto o il servizio.
67. Stando così le cose, credo che il Tribunale di primo grado non abbia commesso alcun errore nel ritenere che il segno proposto mancava di carattere distintivo per il pubblico anglofono e nel dichiarare che il diniego di registrazione era giustificato.
68. Vorrei ciononostante aggiungere ancora alcune considerazioni allo scopo di chiarire il senso del mio ragionamento.
69. Da un punto di vista logico e didattico non mi sembra indovinata la scelta del giudice di primo grado di condurre la sua analisi in base all'art. 7, n. 1, lett. b) del regolamento. Corretto sarebbe stato affermare in primo luogo che il marchio richiesto era, nei suoi elementi significativi, interamente descrittivo, per poi, in base a questo, dichiarare la mancanza di carattere distintivo.
Tale mancanza logica non è tale da provocare l'annullamento della sentenza impugnata dal momento che il giudizio finale è giuridicamente corretto.
70. Se il Tribunale di primo grado o gli organi dell'Ufficio fossero giunti alla convinzione che il segno presenta un carattere distintivo sufficiente agli occhi del consumatore anglosassone, avrebbero dovuto esaminare se la stessa soluzione fosse valida in relazione ad altre aree linguistiche. Si pensi che, per esempio, nella lingua del paese in cui ha la sede la ricorrente, la giustapposizione dei sostantivi è una cosa corrente e, pertanto, relativamente meno percettibile.
Solo in questo modo si rispetta l'obbligo di valutare il carattere distintivo di un segno dal punto di vista del consumatore medio dei prodotti o dei servizi di cui trattasi. Infatti, il consumatore medio di assicurazioni (destinate ad imprese), che si presume normalmente informato, attento ed avveduto, anche senza essere di madrelingua inglese, possiede con ogni probabilità talune nozioni di tale lingua, che dovranno anch'esse essere tenute in considerazione al momento di verificare la valutazione del carattere distintivo.
71. Alla luce di quanto precede ritengo che il primo motivo debba essere respinto.
Secondo motivo: mancato esame del diniego basato sull'art. 7, n. 1, lett. c) del regolamento
72. Nell'ambito del secondo motivo, la DKV sembra censurare il fatto che il giudice di primo grado si sia rifiutato di esaminare il motivo di diniego opposto alla propria domanda di registrazione in base all'art. 7, n. 1, lett. c).
73. La ricorrente tuttavia per il seguito tratta solo del modo in cui il Tribunale di primo grado sarebbe arrivato a formulare tale giudizio.
74. Questo insieme di argomenti è inammissibile in quanto irrilevante, dato che, anche nel caso venisse accolto, non comporterebbe l'annullamento della sentenza impugnata.
Il Tribunale di primo grado ha ritenuto solo che, ai sensi dell'art. 7, n. 1, del regolamento, è sufficiente che concorra uno degli impedimenti assoluti alla registrazione ivi indicati per far sì che un segno non possa essere registrato come marchio comunitario. Di conseguenza, non occorreva pronunciarsi sul motivo relativo alla violazione della lett. b) di tale disposizione.
75. Analizzando il precedente motivo di impugnazione, ho affrontato i problemi derivanti dalla corretta qualificazione degli ostacoli alla registrazione di un marchio e, in particolare, le conseguenze pratiche che se ne possono trarre nel caso di specie. Rinvio a dette valutazioni.
76. Del resto, si deduce con tutta evidenza dalla lettera dell'art. 7, n. 1, del regolamento che è sufficiente la presenza di un impedimento assoluto per escludere la registrazione di un segno come marchio. La decisione di limitarsi ad accertare uno solo di tali impedimenti è una possibilità di organizzazione del procedimento che, sebbene criticabile dal punto di vista dell'opportunità, non solleva questioni di legittimità.
77. Ritengo quindi opportuno respingere tale secondo motivo.
Terzo motivo: mancata considerazione del'art. 12, lett. b), del regolamento
78. Secondo la DKV, il Tribunale di primo grado avrebbe dovuto prendere in considerazione lo strumento di cui all'art. 12, lett. b), del regolamento, il quale, limitando gli effetti del marchio attraverso il divieto per il titolare di fare proprie le indicazioni descrittive contenute nel segno, permette di limitare il rigore con cui si deve applicare il requisito di cui all'art. 7, n. 1, lett. b). In altre parole, la registrazione del segno non avrebbe impedito ai concorrenti della ricorrente di continuare ad utilizzare i vocaboli company e line a scopi descrittivi di beni e servizi della categoria prevista.
79. Tale affermazione verrebbe rafforzata dall'espressa rinuncia formulata dalla richiedente, ai sensi dell'art. 38, nn. 2 e 3, del regolamento.
80. Per l'Ufficio, le allegazioni della ricorrente sono inadeguate a sostenere la tesi della violazione della normativa sulla registrazione dei marchi. In primo luogo, l'art. 12, lett. b), riguarda la portata della tutela di un marchio già registrato, non le condizioni per la registrazione. In secondo luogo, neppure la dichiarazione di rinuncia, formulata alle condizioni fissate dall'art. 38, può mutare la natura distintiva o descrittiva di un segno.
81. Condivito del tutto la difesa dell'Ufficio: nulla nel regolamento impone un tipo di esame qualificativo più «benevolo» vista l'esistenza di altre disposizioni che limitano la capacità protettiva di segni di contenuto descrittivo.
82. Certamente, come ho indicato prima, nell'identificare la base giuridica del successivo ragionamento, la sentenza Baby-dry fa riferimento all'art. 12 del regolamento. Ciononostante, nella stessa sentenza, non viene tratta alcuna conseguenza pratica da tale riferimento.
83. Secondo la tesi della ricorrente, l'art. 12 sarebbe espressione del tipo di esame minimo a cui il regolamento vuole assoggettare le condizioni assolute per essere marchio. Il rischio che alcuni operatori possano fare proprie determinate denominazioni descrittive sarebbe neutralizzato dai limiti imposti agli effetti di un marchio in forza dell'art. 12.
84. Tale teoria, in sostanza, trasferisce la valutazione del carattere descrittivo di un marchio dagli organi dell'Ufficio, nel momento della registrazione, ai giudici incaricati di garantire l'esercizio concreto dei diritti concessi dal marchio.
85. Come dico, nulla nel regolamento permette di ricavare dall'art. 12 una simile conseguenza. Semmai il contrario, la prolissa enumerazione degli impedimenti contenuta negli artt. 4 e 7 e il nutrito sistema di ricorsi disponibile in caso di diniego suggeriscono che l'esame in sede di registrazione deve rivestire un carattere non superficiale.
86. Non credo neppure che tale possibilità sia adeguata dal punto di vista della politica giurisdizionale. E' indubbio che, nelle controversie nelle quali si fa valere l'art. 12, il titolare del marchio partirà sempre in posizione di vantaggio, sia grazie all'inerzia consistente nel fare affidamento sull'efficacia escludente degli atti documentati, sia alla difficoltà inerente al delimitare quanto è descrittivo da ciò che non lo è.
87. Propongo quindi il rigetto di tale motivo.
Quarto motivo: mancata considerazione dell'atteggiamento adottato dagli Uffici dei marchi degli Stati membri
88. La ricorrente censura la sentenza di primo grado per non aver definito in modo corretto l'ambito dei destinatari potenzialmente interessati dai servizi a cui si riferisce il segno. In particolare, non avrebbe tenuto in considerazione, al momento di applicare l'art. 7, n. 2, del regolamento, l'atteggiamento adottato dalle amministrazioni degli Stati membri in relazione alla registrazione del segno.
89. Secondo la DKV, l'inglese è la lingua corrente di buona parte dei consumatori europei e, pertanto, gli uffici dei marchi degli Stati membri valutano l'idoneità di un segno a costituire un marchio anche dal punto di vista di tale realtà linguistica. Sarebbe stato opportuno che il Tribunale di primo grado avesse preso in considerazione tale circostanza nell'elaborare il suo giudizio. In tal caso, la ricorrente avrebbe potuto provare l'esistenza di numerosi marchi registrati, per prodotti della classe 36, composti dal suffisso -line.
90. Secondo l'Ufficio, si deduce dall'art. 7, n. 2, del regolamento che è sufficiente, per rifiutare la registrazione, che l'incompatibilità risulti solo rispetto ad una lingua di uno Stato membro, senza necessità di provare l'esistenza di tale incompatibilità anche in altre parti del territorio comunitario.
91. In primo luogo, nessuna disposizione del regolamento obbliga l'Ufficio a raggiungere gli stessi risultati di quelli ottenuti dalle amministrazioni competenti per la registrazione negli Stati membri, oltre all'applicazione degli stessi principi interpretativi. La prassi di uno Stato membro, nella misura in cui possa essere pertinente per una valutazione di ambito comunitario, deve valere solo come indicazione utile che l'Ufficio può tenere in considerazione nella sua valutazione sul carattere distintivo di un segno.
92. In secondo luogo, l'art. 7, n. 2, del regolamento, prevede che sia negata la registrazione di un marchio anche se le cause di impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità. Se il Tribunale di primo grado ha ritenuto correttamente - come risulta dall'esame del primo motivo - che il segno proposto rivestisse carattere descrittivo per almeno una parte del territorio della Comunità, non vi era alcuna utilità per chiedersi quale fosse la natura dell'impressione che lo stesso segno può suscitare su persone che parlano altre lingue comunitarie.
Diverso sarebbe stato se l'amministrazione fosse giunta alla valutazione contraria, ossia, se avesse ritenuto che, per la popolazione nella cui lingua madre è redatto il segno, non si ponessero problemi alla luce dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c) del regolamento. In questo caso, penso che nulla si opponga a che si valuti l'idoneità del segno a costituire un marchio, tenendo conto, inoltre, di come possano percepire il segno i consumatori nel resto del territorio. Non solo, l'obiettivo che persegue il regime del marchio comunitario consiglia un esame di tali caratteristiche. Infatti, il carattere descrittivo di un segno non è stabilito in modo formale o astratto, bensì in rapporto con i prodotti designati e, pertanto, con il criterio tipico del gruppo di consumatori di detti beni. Di tale problema ho tuttavia già discusso precedentemente esaminando il primo motivo.
93. In definitiva, non esiste una base nel regolamento per imporre all'autorità comunitaria competente per la registrazione l'obbligo di prendere in considerazione l'atteggiamento adottato dalle omologhe autorità degli Stati membri e, ancor meno, quando è già convinta che il segno non è atto ad essere registrato in uno dei territori della Comunità.
Quinto motivo: sviamento di potere
94. Con il suo ultimo motivo di impugnazione, la DKV fa valere che, rifiutando la registrazione del marchio Companyline, nonostante il fatto che avesse ammesso la registrazione di altri segni dotati del suffisso -line, l'Ufficio si è scostato dalle proprie linee direttrici, incorrendo in uno sviamento di potere. L'Ufficio cercherebbe in realtà di impedire a tutti i costi che il segno controverso sia registrato alo scopo di evitare che la ricorrente ottenga la titolarità di un insieme di marchi contenenti lo stesso suffisso.
95. L'Ufficio sottolinea che, oltre a trattarsi di mere congetture di fatto, la ricorrente si limita ad esporre la tesi difesa dinanzi al giudice di primo grado, senza impugnare il giudizio concreto contenuto nella sua sentenza.
Del resto, nessuno dei segni a cui fa riferimento la ricorrente potrebbe esser paragonato con quello controverso, nel senso che non presenterebbero lo stesso carattere descrittivo.
96. Basta rilevare che le affermazioni della ricorrente non possono alterare le conclusioni a cui è giunto il Tribunale di primo grado, al punto 33 della sentenza impugnata, riguardo alla mancanza di indizi obiettivi e precisi da cui risulti che la decisione di rifiuto sia stata adottata per scopi diversi da quelli dichiarati. Il semplice fatto, anche se accertato, che l'Ufficio abbia trattato in modo diverso altri segni che contenevano il suffisso - line, non basta per presumere che vi sia stato esercizio arbitrario di una potestà e fondare così il motivo secondo cui vi sarebbe sviamento di potere.
97. Occorre quindi respingere questo quinto motivo e, con esso, il ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado nel suo complesso.
VII - Sulle spese
98. Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento di impugnazione ai sensi dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese. Di conseguenza, se si respinge, come da me suggerito, la totalità dei motivi dedotti dalla ricorrente, occorre condannarla al pagamento delle spese di causa.
VIII - Conclusione
99. Avendo proposto di non accogliere nessuno dei motivi dedotti in sede di impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado 12 gennaio 2000, causa T-19/99, suggerisco a questa Corte di giustizia di respingere il ricorso e di condannare la ricorrente alle spese.
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