Conclusioni dell avvocato generale
1 In questa causa la Commissione chiede alla Corte, in forza dell'art. 226 CE, di dichiarare che la Repubblica d'Austria non ha adempiuto l'obbligo ad essa incombente a norma della direttiva della Commissione 7 ottobre 1997, 97/59/CE, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/679/CEE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391 CEE) (1).
2 Ai sensi dell'art. 2 della direttiva, gli Stati membri sono obbligati a far entrare in vigore tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 31 marzo 1998 e a darne immediata comunicazione alla Commissione.
3 Il governo austriaco non ha contestato l'inadempimento, né nella fase precontenziosa, né in quella contenziosa. Esso ha illustrato la situazione con riferimento al processo legislativo, osservando che, considerata la struttura costituzionale dell'Austria, all'interno del paese, ossia a livello dei Länder, è richiesta una serie di singoli provvedimenti di trasposizione. Nella sua difesa il governo austriaco ha poi fatto presente che, seppure dopo la scadenza del termine stabilito nel parere motivato, nel frattempo è stato adottato un certo numero di provvedimenti, sia a livello federale che a livello dei Länder. La Commissione ha preso atto di queste informazioni, ma nello stesso tempo ha constatato che non è ancora stata realizzata una trasposizione completa della direttiva in tutti i settori ed a tutti i livelli dello Stato federale.
4 Nel contesto di un ricorso ai sensi dell'art. 226 CE, la questione se uno Stato membro non abbia adempiuto taluni obblighi deve essere esaminata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato. Considerato che l'Austria non ha adempiuto completamente, né allora né in seguito, gli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva, il ricorso della Commissione deve essere accolto. In proposito osservo inoltre che, in base ad una giurisprudenza costante, non può essere accolta una difesa che si fondi sulla struttura interna dello Stato.
Conclusione
Alla luce dei fatti e delle circostanze sopra menzionati, propongo alla Corte:
a) di dichiarare che la Repubblica d'Austria, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per la trasposizione della direttiva della Commissione 7 ottobre 1997, 97/59/CE, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio 90/679/CEE, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CE) è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva;
b) di condannare la Repubblica d'Austria alle spese, ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura.
(1) - GU L 282, pag. 33 (in prosieguo: «la direttiva»).
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