Conclusioni dell avvocato generale
1. In questa causa la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte, in forza dell'art. 226 CE, di dichiarare che la Repubblica d'Austria non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti a norma della direttiva della Commissione 26 novembre 1997, 97/65/CE, recante terzo adattamento al progresso tecnico della direttiva 90/679/CEE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro .
2. L'art. 1 della direttiva modifica l'allegato III della direttiva 90/679/CEE. Le modifiche derivano da nuovi dati scientifici riguardanti la trasmissibilità agli esseri umani dell'agente dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE). Per questo motivo occorre aggiornare l'elenco degli agenti della BSE, inserendovi la variante del morbo di Creutzfeldt-Jacob. Un secondo adattamento nell'allegato riguarda i possibili rischi di trasmissione di encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) degli esseri umani e degli animali nell'ambito del lavoro.
3. Ai sensi dell'art. 2 della direttiva, gli Stati membri sono obbligati a far entrare in vigore tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 30 giugno 1998.
4. Il governo austriaco non ha contestato l'inadempimento, né nella fase precontenziosa, né in quella contenziosa. Esso ha illustrato la situazione con riferimento al processo legislativo, osservando che, considerata la struttura costituzionale dell'Austria, all'interno del paese, ossia a livello dei Länder, è richiesta una serie di singoli provvedimenti di trasposizione. Nella memoria di controreplica il governo austriaco ha quindi fatto presente che a livello federale nel frattempo sono stati adottati i provvedimenti necessari, mentre a livello dei Länder si è ormai raggiunto uno stadio molto avanzato. La Commissione ha preso atto di queste informazioni, constatando tuttavia che non è ancora stata realizzata una trasposizione completa della direttiva in tutti i settori ed a tutti i livelli dello Stato federale.
5. Nell'ambito di un ricorso ai sensi dell'art. 226 CE, la questione se uno Stato membro non abbia adempiuto taluni obblighi deve essere esaminata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato. Considerato che l'Austria non ha adempiuto completamente, né allora né in seguito, gli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva, il ricorso della Commissione deve essere accolto. In proposito osservo inoltre che, in base ad una giurisprudenza costante, non può essere accolta una difesa che si fondi sulla struttura interna dello Stato.
Conclusione
Alla luce dei fatti e delle circostanze sopra menzionati, propongo alla Corte :
a) di dichiarare che la Repubblica austriaca, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per la trasposizione della direttiva della Commissione 26 novembre 1997, 97/65/CE, recante terzo adattamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio 90/679/CEE, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva;
b) di condannare la Repubblica austriaca alle spese, ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura.
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