Conclusioni dell avvocato generale
Fatti
1. Nella presente causa la Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte accerti che il Granducato di Lussemburgo:
- non avendo adottato le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per dare attuazione alla direttiva 97/36/CE che modifica la direttiva 89/552/CEE ;
- o, in ogni caso, non avendo comunicato alla Commissione tali misure,
è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della detta direttiva.
2. L'art. 2, n. 1, della direttiva 97/36/CE fa obbligo agli Stati membri di mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 30 dicembre 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
3. Con lettera 12 marzo 1999 la Commissione ha messo in mora il governo del Lussemburgo non avendo ricevuto comunicazione circa le misure adottate nel Granducato per dare esecuzione alla detta direttiva. In risposta a tale lettera di messa in mora il governo lussemburghese, con lettera 27 maggio 1999, informava che stava procedendo all'elaborazione delle necessarie misure di attuazione della direttiva. Nella detta lettera il suddetto governo allegava un progetto di legge la cui entrata in vigore era prevista per il novembre 1999. Successivamente, il 9 luglio 1999, la Commissione emetteva un parere motivato. L'8 novembre 1999 il governo lussemburghese rispondeva facendo rinvio alla sua precedente lettera del 27 maggio.
4. Sulla base di tali informazioni, il 27 marzo 2000 la Commissione ha proposto dinanzi alla Corte il presente ricorso. Nel controricorso pervenuto in cancelleria il 6 giugno 2000, il governo lussemburghese non nega la fondatezza dell'infrazione, per quanto riguarda la tardiva trasposizione della direttiva 97/36/CE. Cionondimeno, lo stesso fa rinvio al sopramenzionato progetto di legge. Il ritardo nell'emanazione della legge dipende, a suo dire, dalle implicazioni di carattere tecnico della legge nonché dalle necessarie consultazioni. Prevede che la legge sarà posta in vigore entro alcuni mesi e che, di conseguenza, il procedimento di infrazione pendente presso questa Corte resterà destituito di oggetto.
Inadempimento
5. Si deve ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva. Tale giurisprudenza è stata ancora recentemente confermata dalla Corte nella causa Commissione/Grecia .
6. L'aspettativa che il legislatore avrà adottato la legge nazionale di trasposizione della direttiva mentre pende il procedimento dinanzi a questa Corte nulla toglie a tale infrazione.
Conclusione
7. Alla luce di quanto sopra considerato suggerisco a questa Corte:
a) di dichiarare che il Granducato di Lussemburgo,
- non avendo adottato le misure legislative, amministrative o regolamentari necessarie per dare attuazione alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive,
- o, in ogni caso, non avendo comunicato alla Commissione tali misure,
è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della detta direttiva;
b) di condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura.
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