Conclusioni dell avvocato generale
I - Introduzione
1. Nella causa di cui trattasi la High Court of Justice ha presentato una serie di questioni pregiudiziali che hanno per oggetto il rapporto tra il diritto nazionale della concorrenza e il diritto comunitario nel settore della politica agricola comune. La Corte deve in sostanza chiarire se nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari le autorità nazionali sono competenti ad applicare il loro diritto nazionale nei confronti di una cooperativa di produttori di latte in posizione dominante sul mercato e, se del caso, a quali presupposti e restrizioni di diritto comunitario è subordinato l'esercizio di tale competenza.
II - Contesto normativo
2. L'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari è stata istituita con il regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (in prosieguo: il «regolamento n. 804/68»). Essa comprende in particolare la fissazione annuale di un prezzo indicativo per il latte. L'art. 3 di tale regolamento dispone al riguardo per estratto quanto segue:
«1. Anteriormente al 1° agosto di ogni anno viene fissato per la comunità, per la campagna lattiera che inizia l'anno successivo, un prezzo indicativo per il latte.
(...)
2. Il prezzo indicativo è il prezzo del latte che si tende ad assicurare per la totalità del latte venduto dai produttori durante la campagna lattiera, compatibilmente con le possibilità di smercio esistenti sul mercato della Comunità e sui mercati esterni.
3. Il prezzo indicativo è fissato per latte contenente il 3,7% di materie grasse franco latteria.
(...)».
3. Il prezzo indicativo per la campagna lattiera 1997/1998 è stato fissato nel regolamento (CE) del Consiglio 25 giugno 1997, n. 1190, che fissa il prezzo indicativo del latte e il prezzo di intervento del burro e del latte scremato in polvere per la campagna lattiera 1997/1998 (in prosieguo: il «regolamento n. 1190/97») . Ai sensi del suo primo considerando, «all'atto della fissazione annua dei prezzi agricoli comuni, occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune; (...) tale politica ha in particolare lo scopo di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori».
4. Il regolamento (CEE) del Consiglio 4 aprile 1962, n. 26, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli , adottato sul fondamento degli artt. 42 e 43 CE (in prosieguo: il «regolamento n. 26») dispone nel suo art. 1 quanto segue:
«A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli articoli da 85 a 90 del Trattato, nonché le disposizioni adottate per la loro esecuzione, si applicano a tutti gli accordi, decisioni e pratiche, di cui all'articolo 85, paragrafo 1 e all'articolo 86 del Trattato, riguardanti la produzione o il commercio dei prodotti elencati all'allegato II del Trattato, fatte salve le disposizioni del seguente articolo 2».
5. Anche il latte appartiene ai prodotti elencati all'allegato II del Trattato.
6. I primi due nn. dell'art. 2 del regolamento n. 26 prevedono quanto segue:
«1. L'articolo 85, paragrafo 1 del Trattato non si applica agli accordi, decisioni e pratiche di cui all'articolo precedente che costituiscono parte integrante di un'organizzazione nazionale di mercato o che sono necessari per il conseguimento degli obiettivi enunciati nell'articolo 39 del Trattato. Non si applica in particolare agli accordi, decisioni e pratiche di imprenditori agricoli, di associazioni di imprenditori agricoli o di associazioni di dette associazioni appartenenti ad un unico Stato membro, nella misura in cui, senza che ne derivi l'obbligo di praticare un prezzo determinato, riguardino la produzione o la vendita di prodotti agricoli o l'utilizzazione di impianti comuni per il deposito, la manipolazione o la trasformazione di prodotti agricoli, a meno che la Commissione non accerti che in tal modo la concorrenza sia esclusa o che siano compromessi gli obiettivi dell'articolo 39 del Trattato.
2. Previa consultazione degli Stati membri e udite le imprese o associazioni d'imprese interessate o ogni altra persona fisica o giuridica che essa reputi necessario interpellare, la Commissione, fatto salvo il controllo della Corte di Giustizia, è sola competente per accertare, mediante decisione da pubblicarsi, per quali accordi, decisioni e pratiche ricorrano le condizioni previste al paragrafo 1».
III - Fatti, procedimento principale e questioni pregiudiziali
7. La Milk Marque Limited (in prosieguo: la «Milk Marque») è una cooperativa di produttori lattiero-caseari; la sua attività consiste nella raccolta, distribuzione e fornitura di latte. Essa è la più grande cooperativa di tal genere in Gran Bretagna. Nel periodo 1997/98 la quota della Milk Marque alle consegne di latte in tale paese ammontava al 49,6%.
8. Su domanda 27 gennaio 1998 del Director General of Fair Trading la Monopolies and Mergers Commission (commissione per i monopoli e le fusioni), un'autorità in materia di concorrenza nel Regno Unito, avviava sul fondamento del Fair Trading Act 1973 una verifica avente ad oggetto la questione se esistesse una situazione di monopolio nell'ambito della fornitura di latte di mucca crudo in Gran Bretagna. La commissione concludeva tale verifica il 26 febbraio 1999 e consegnava un «Rapporto sulla fornitura in Gran Bretagna di latte di mucca crudo» (in prosieguo: il «Rapporto») al Ministro per il Commercio e per l'Industria (in prosieguo: il «Ministro competente»).
9. Nel Rapporto la commissione accertava in sostanza che in Gran Bretagna la Milk Marque aveva un «potere di mercato» nel settore della vendita di latte crudo. Essa avrebbe abusato di tale potere in un modo contrastante con l'«interesse pubblico», in quanto essa avrebbe sfruttato il suo sistema di vendita per creare una discriminazione dei prezzi e per controllare l'offerta di latte sul mercato e avrebbe compiuto ulteriori maneggi che avrebbero determinato un prezzo del latte fresco più elevato di quello che si sarebbe avuto in una situazione di normale concorrenza.
10. Per la comprensione di una parte delle questioni pregiudiziali è inoltre importante il fatto che nel Rapporto l'esercizio del potere di mercato con l'effetto dell'aumento dei prezzi si accertava in parte sulla base di un confronto con il prezzo indicativo fissato nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati per il latte e per i prodotti lattiero-caseari. Nel Regno Unito il prezzo di produzione per il latte era sempre inferiore a tale prezzo indicativo, tuttavia nel periodo esaminato dal Rapporto esso palesemente si avvicinava in misura crescente al livello del prezzo indicativo.
11. Nel Rapporto la commissione suggeriva in particolare la scissione della Milk Marque in varie cooperative indipendenti e che si trovassero tra loro in posizione di concorrenza. Pertanto nel Rapporto si proponevano «misure temporanee», che avevano per oggetto il provvisorio impedimento di determinate stipulazioni contrattuali ad opera della Milk Marque. In particolare si doveva impedire alla Milk Marque di prendere ulteriori «contract processing arrangements», cioè accordi per la trasformazione del latte.
12. Il 6 luglio 1999 il Ministro competente pubblicava le sue decisioni in merito al Rapporto (in prosieguo: le «decisioni»). Egli accettava gli accertamenti della commissione circa il «potere di mercato» della Milk Marque, nonché le raccomandazioni riguardanti le «misure temporanee», tuttavia respingeva la scissione forzata della cooperativa. In luogo di quest'ultima egli si proponeva l'elaborazione di adeguate modifiche al sistema di vendita della Milk Marque.
13. A seguito di consultazioni con le autorità competenti il 17 settembre 1999 la Milk Marque rendeva nota in un comunicato stampa la sua disponibilità a scindersi in tre cooperative più piccole con decorrenza dal 1° aprile 2000.
14. In seguito il Ministro competente rinunciava all'esecuzione delle misure temporanee, tuttavia subordinava il suo consenso per l'assunzione delle attività di lavorazione del latte da parte delle tre nuove cooperative, rispetto alle quali egli voleva decidere in un momento successivo, alla certezza che tali cooperative fossero tra di loro indipendenti. Le autorità britanniche richiamavano inoltre l'attenzione della Milk Marque sul fatto che le nuove cooperative «sarebbero rimaste soggette secondo i termini usuali al diritto sulla concorrenza e al divieto del Competition Act 1998 che sarebbe entrato in vigore il 1° marzo 2000».
15. La Milk Marque e la National Farmer's Union, un ente che rappresenta gli interessi degli agricoltori in Gran Bretagna (in prosieguo: la «NFU»), nonostante tali sviluppi impugnavano, dinanzi al giudice del rinvio, il Rapporto unitamente alle decisioni del Ministro competente da esso dipendenti (in prosieguo complessivamente: le «misure controverse») che erano stati riuniti in un unico procedimento.
16. Esse facevano valere in particolare che la commissione e il Ministro competente avrebbero violato il diritto comunitario ritenendosi competenti per le attività dei membri della Milk Marque e avendo adottato misure sul fondamento del Fair Trading Act al fine di impedire agli stessi di conseguire un prezzo del latte più elevato. La Milk Marque e la NFU deducevano inoltre che anche un futuro corrispondente comportamento delle menzionate autorità nazionali sul fondamento del Fair Trading Act o del Competititon Act avrebbe violato il diritto comunitario.
17. Per decidere tale causa la High Court of Justice ritiene necessari chiarimenti in merito all'esistenza ed eventualmente all'estensione delle competenze delle autorità nazionali nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se gli artt. 32 CE-38 CE (...), il regolamento del Consiglio [4 aprile 1962, n. 26] e il regolamento (CEE) del Consiglio n. 804/68, come modificato, debbano essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro applichi normative nazionali quali il Fair Trading Act 1973 e il Competition Act 1998, alle modalità di organizzazione in cooperative dei produttori di latte e al loro comportamento in materia di vendita e di trasformazione del loro latte:
a) in ogni caso; o
b) qualora l'obiettivo perseguito o effettivo sia quello di privare siffatti produttori della possibilità di maggiorare il prezzo ottenuto per il loro latte, ovvero
c) qualora l'obiettivo perseguito o effettivo sia quello di abbassare il prezzo che i produttori ottengono per il loro latte in circostanze in cui il prezzo è già inferiore al prezzo indicativo fissato ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 804/68, o
d) in un modo che è in contrasto con uno o più dei seguenti punti:
i) gli obiettivi esposti nell'art. 33 CE (...); e/o
ii) la politica, gli obiettivi o il funzionamento dell'organizzazione comune di mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e/o
iii) la politica di cui all'art. 36 CE (...) e al regolamento n. 26.
2) Se la funzione del prezzo indicativo per il latte fissato dal Consiglio ai sensi del regolamento (CEE) n. 804/68 osti a che uno Stato membro:
a) usi il prezzo indicativo come un indicatore delle oscillazioni reali del prezzo dovute alla politica agricola comune; e
b) consideri il fatto che una cooperativa di produttori lattiero-caseari nel detto Stato ha ottenuto per i suoi membri prezzi di latte che sono inferiori al prezzo indicativo, ma sono più prossimi al prezzo indicativo in un periodo piuttosto che in un altro, per sostenere la conclusione che la cooperativa esercita un potere di mercato che contribuisce a rendere i prezzi più elevati di quanto sarebbero stati in condizioni di maggiore competitività.
3) Se gli artt. 28 CE-30 CE (...), gli artt. 49 CE e 55 CE (...) debbano essere interpretati nel senso che impediscono ad uno Stato membro di applicare normative nazionali quali il Fair Trading Act 1973 e il Competition Act 1998 in modo da vietare che una cooperativa di produttori lattiero-caseari, che è risultata disporre di un potere di mercato, spedisca il latte prodotto dai propri membri per essere trasformato da altri contraenti per suo conto, anche in altri Stati membri, qualora si tratti di iniziativa adottata dalla cooperativa allo scopo di sfruttare la sua posizione sul mercato a proprio favore.
4) Qualora esistano importanti cooperative lattiere integrate verticalmente e sia loro consentito di operare in altri Stati membri, se il principio generale di non discriminazione, sia esso da considerarsi in modo autonomo oppure munito di effetto specifico ai sensi degli artt. 12 CE e/o 34 CE (...), debba essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro applichi normative nazionali come il Fair Trading Act 1973 e il Competition Act 1998 al fine di vietare a una cooperativa di produttori lattiero-caseari che è risultata disporre di un potere di mercato:
a) l'acquisizione o la costruzione di ulteriori impianti per la trasformazione del latte prodotto dai suoi membri, che conferirebbe alla cooperativa la capacità di sfruttare ancora di più la sua posizione sul mercato a proprio vantaggio; o
b) la spedizione del latte prodotto dai propri membri per essere lavorato da altri contraenti per suo conto, che ciò avvenga nello Stato membro di cui trattasi oppure in altri Stati membri, qualora si tratti di iniziativa adottata dalla cooperativa allo scopo di sfruttare la sua posizione sul mercato a proprio favore».
IV - Analisi
A - Sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali
18. Il governo del Regno Unito ha manifestato dubbi in merito all'ammissibilità delle questioni pregiudiziali. Esso osserva che il Rapporto e le decisioni sarebbero superate, tanto più che la volontaria scissione della Milk Marque avrebbe eliminato il potere di mercato da cui sono originati l'indagine, il Rapporto e tutte le seguenti decisioni e raccomandazioni. In quanto le questioni pregiudiziali riguardino futuri casi di concorrenza relativi a cooperative agricole, esse sarebbero ipotetiche.
19. Secondo una costante giurisprudenza spetta esclusivamente al giudice nazionale cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giudiziale valutare, in considerazione delle particolarità della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la pertinenza delle questioni che sottopone alla Corte. Quest'ultima può respingere una domanda proposta da tale giudice solo qualora appaia in modo manifesto che l'interpretazione di norme comunitarie da esso chiesta non ha alcuna relazione con l'effettività o con l'oggetto della causa a qua, o ancora qualora il problema sia di natura ipotetica e la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte.
20. Nel caso di cui trattasi il giudice del rinvio ha tuttavia fornito alla Corte un quadro preciso degli elementi di fatto e di diritto delle controversie principali nonché dei motivi che hanno portato a ritenere che una decisione sulle questioni sottoposte sia necessaria per la pronuncia della propria sentenza. In particolare il giudice del rinvio ha esposto nell'ordinanza di rimessione che esso voleva considerare nell'esame delle decisioni controverse l'applicazione sia del Fair Trading Act che del Competition Act in vigore dal 1° marzo 2000 e che pertanto il procedimento di rinvio pregiudiziale era necessario al fine di mettere il giudice stesso nella condizione di potere decidere adeguatamente sui diritti e sugli obblighi delle parti nonché sulla competenza delle autorità e l'esercizio della stessa ai sensi di entrambe le leggi. Inoltre il giudice del rinvio non condivide espressamente l'opinione del governo del Regno Unito, secondo cui il Rapporto e le decisioni sarebbero «superate» alla luce degli eventi successivi.
21. Le questioni pregiudiziali sono dunque ammissibili e devono essere esaminate.
B - Sulla prima questione pregiudiziale concernente l'ammissibilità di misure nazionali per la lotta a pratiche anticoncorrenziali in caso di posizione dominante su un mercato incluso in un'organizzazione comune di mercato
22. Si deve anzitutto ricordare che il Regno Unito nell'ambito delle trattative per l'adesione ha potuto assicurare l'integrazione della sua organizzazione nazionale di mercato per il latte, tra i cui elementi principali figurano i c.d. Milk Marketing Boards (in prosieguo: i «Boards»). L'art. 25 del regolamento n. 804/68 nella versione del regolamento (CEE) del Consiglio 20 giugno 1978, n. 1421 , che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ha aperto la possibilità di un riconoscimento di tali Boards, i quali erano peraltro stati dotati di un monopolio di acquisto e di vendita .
23. La Corte ha già avuto occasione di decidere sulle restrizioni alla concorrenza nel mercato della produzione e della trasformazione del latte nel Regno Unito. In varie sentenze essa si è occupata del modo di operare di tali Boards .
24. L'Agricultural Act 1993 ha previsto una deregolamentazione del mercato del latte con l'eliminazione dei Boards. Essa è stata eseguita nel 1994 in Inghilterra e nel Galles nonché in Scozia. I Boards sono stati sostituiti - con la soppressione della precedente posizione di monopolio - da comunità di produttori su base volontaria.
25. La Corte è dunque ora chiamata a verificare per la prima volta in che misura l'applicazione delle regole nazionali di concorrenza su una tale comunità di produttori - in questo caso la Milk Marque - sia ammissibile secondo il diritto comunitario.
1) Argomenti dei partecipanti
26. Secondo il parere della Milk Marque e della NFU sussiste una violazione del diritto comunitario quando uno Stato membro applica il diritto nazionale come il Fair Trading Act o il Competititon Act a cooperative agricole oppure ai loro prodotti e adotta così in un ambito incluso in un'organizzazione di mercato un provvedimento che ha per oggetto una modifica del prezzo di tali prodotti - nel caso di cui trattasi una diminuzione del prezzo di produzione del latte.
27. La Milk Marque e la NFU fanno anzitutto valere - in sostanza con la medesima motivazione - che il menzionato settore agricolo sarebbe di esclusiva competenza della Comunità e che dunque agli Stati membri mancherebbe qualsiasi attribuzione al riguardo.
28. Esse rilevano che le cooperative agricole e la vendita del latte sarebbero soggette all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come essa è stata creata nel regolamento n. 804/68. Una parte di tale organizzazione dei mercati è costituita dal prezzo indicativo che deve essere fissato annualmente dal Consiglio ai sensi dell'art. 3 di tale regolamento, e dove trova espressione il contemperamento, da compiersi ad opera delle istituzioni comunitarie, degli obiettivi della politica agricola comune, menzionati all'art. 33, n. 1, CE: tra questi figura in particolare l'assicurazione di un tenore di vita equo di coloro che lavorano nell'agricoltura. Secondo l'opinione della Milk Marque e della NFU, dalla giurisprudenza della Corte, in particolare dalla sentenza nella causa Toffoli , risulta che uno Stato membro invade la competenza esclusiva della Comunità tramite l'adozione di provvedimenti che - sia anche solo indirettamente - condizionano il prezzo di produzione del latte.
29. Nel caso in esame le autorità britanniche avrebbero violato tale competenza in quanto esse volevano provocare tramite le misure controverse una riduzione del prezzo di produzione ad un «livello di concorrenza», benché esso fosse costantemente al di sotto del prezzo indicativo fissato dalla Comunità. In tal modo esse avrebbero unilateralmente fissato un livello di prezzo, a loro parere nel «pubblico interesse», ma che non corrisponderebbe al contemperamento degli obiettivi comunitari di cui all'art. 33 CE, che trova la sua espressione nei prezzi indicativi.
30. Per la Milk Marque e la NFU anche dal punto di vista del diritto della concorrenza non vi è alcuno spazio per l'applicazione del diritto nazionale come il Fair Trading Act o il Competition Act. A tale riguardo esse osservano che il diritto della concorrenza della Comunità nel settore agricolo sarebbe soggetto, ai sensi dell'art. 36, secondo comma, CE, alle norme della politica agricola comune e dovrebbe essere applicato in conformità agli obiettivi dell'art. 33 CE. L'applicazione delle regole di concorrenza nel settore dell'agricoltura sarebbe disciplinata in concreto dal regolamento n. 26. Da tale regolamento risulterebbe che nell'ambito di cui trattasi - l'organizzazione delle cooperative agricole e la formazione del prezzo di produzione del latte - il diritto comunitario della concorrenza varrebbe solo in misura limitata. Così l'art. 82 CE sarebbe applicabile, non invece l'art. 81, n. 1, CE.
31. Il diritto comunitario avrebbe dunque fissato senza lacune la natura e l'estensione delle regole di concorrenza per il settore agricolo; tale disciplina della concorrenza per i prodotti agricoli escluderebbe - come l'organizzazione comune dei mercati - la parallela applicazione del diritto nazionale della concorrenza.
32. Nel caso in cui agli Stati membri rimanessero tuttavia nel menzionato settore agricolo determinati poteri, la Milk Marque e la NFU fanno valere in via subordinata che le autorità britanniche - volendo ottenere una riduzione del prezzo di produzione - avrebbero esercitato tali poteri in un modo non conforme al diritto comunitario.
33. In sostanza esse motivano tale argomento con la circostanza che alla base delle misure controverse vi è una ponderazione degli interessi oppure una concezione del livello del prezzo nel «pubblico interesse» che non corrisponderebbe alle valutazioni e agli obiettivi della politica agricola comune ai sensi dell'art. 33, n. 1, CE, e che contrasterebbe con il prezzo indicativo quale risultato della ponderazione comunitaria degli interessi. Inoltre in tal modo sarebbero pregiudicate anche l'efficacia e l'applicazione unitaria delle disposizioni sulla concorrenza della Comunità, in quanto tali disposizioni nel settore agricolo sarebbero tenute al rispetto degli obiettivi della politica agricola comune. La Milk Marque deduce ulteriormente che gli Stati membri non possono applicare il loro diritto della concorrenza in un modo che sia contrario alla deroga garantita sul fondamento dell'art. 81, n. 3, CE . Ciò dovrebbe valere a fortiori per il «porto sicuro» riconosciuto per cooperative agricole dall'art. 2, n. 1, del regolamento n. 26.
34. La Commissione è invece del parere che le misure nazionali in questione siano conformi sia alle disposizioni sulla concorrenza sia alle norme dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
35. Con riguardo al diritto della concorrenza essa osserva che nel settore agricolo l'art. 2 del regolamento n. 26 esclude solamente l'applicazione dell'art. 81, n. 1, CE. Le disposizioni dell'art. 82 CE sull'abuso di posizione dominante sul mercato sarebbero invece normalmente applicabili in questo ambito . Allo stesso modo gli Stati membri sarebbero autorizzati, come risulta in particolare dalla sentenza della Corte nella causa Walt Wilhelm , ad applicare il corrispondente diritto nazionale purché non si pregiudichi in tal modo l'applicazione unitaria del diritto comunitario della concorrenza e la piena efficacia in tutto il mercato comune dei provvedimenti adottati per l'attuazione del primo. Nel caso di cui trattasi un pregiudizio del genere non si sarebbe potuto verificare, perché la Commissione non avrebbe compiuto contro la Milk Marque alcuna azione secondo il diritto della concorrenza.
36. Con riguardo all'organizzazione comune dei mercati per il latte la Commissione osserva che nel suo ambito di validità non sarebbe esclusa una qualche competenza degli Stati membri. Piuttosto gli Stati membri dovrebbero astenersi dall'adottare quelle misure che sono idonee a pregiudicare il funzionamento di tale organizzazione di mercato. Infine ciò non varrebbe per misure, come quelle controverse, che miravano alla soppressione di una posizione dominante sul mercato.
37. Il governo del Regno Unito, ma anche la Dairy Industry Federation condividono in sostanza la tesi della Commissione. Essi aggiungono inoltre che, anche se gli Stati membri in linea di principio non possono impedire ai loro produttori di latte di mirare ad ottenere il prezzo indicativo, tale formazione del prezzo dovrebbe avvenire nell'ambito di un mercato funzionante e in presenza di condizioni concorrenziali. L'applicazione del diritto nazionale della concorrenza come quello in esame servirebbe alla costituzione di tali condizioni.
2) Presa di posizione
38. La prima questione pregiudiziale solleva due sottoquestioni, che è opportuno esaminare separatamente: se le autorità nazionali della concorrenza siano ancora competenti in un settore incluso in un'organizzazione di mercato al fine di procedere sulla base del diritto nazionale contro pratiche asseritamente anticoncorrenziali. In caso affermativo occorre esaminare eventuali limiti di diritto comunitario alla competenza nazionale.
a) Sulla competenza delle autorità nazionali della concorrenza
39. Contrariamente all'opinione della Milk Marque e della NFU, appare difficile dubitare anche in un ambito di tale genere incluso in un'organizzazione comune di mercato, dell'ammissibilità in linea di principio di misure nazionali, con le quali un'autorità nazionale intraprende azioni sul territorio di uno Stato membro contro pratiche anticoncorrenziali.
40. Ciò risulta da un lato dal fatto che il settore agricolo non costituisce uno «spazio escluso dalla concorrenza» (i) e, dall'altro, dal fatto che in linea di principio un'eventuale validità del diritto comunitario della concorrenza non si oppone all'applicazione delle regole nazionali di concorrenza (ii).
i) La concorrenza è un elemento costitutivo essenziale del mercato agricolo comune
41. La Milk Marque e la NFU giustamente ricordano che l'art. 36 CE fa dipendere l'applicazione delle regole di concorrenza del Trattato alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli da una relativa decisione del Consiglio. Da ciò non deriva però necessariamente che il diritto comunitario consideri la validità delle regole di concorrenza del Trattato nel settore agricolo come un'eccezione .
42. L'art. 36 CE va piuttosto letto sullo sfondo del rapporto di tensione esistente tra la politica agricola e il diritto della concorrenza.
43. Le organizzazioni comuni dei mercati nel frattempo create per la maggior parte dei prodotti agricoli si servono di numerosi strumenti, tra i quali in particolare le regole comuni in materia di concorrenza, come si può ricavare dall'art. 34, n. 1, lett. a), CE. Per il tramite di tali strumenti la concorrenza viene limitata sui mercati interessati: uno sviluppo della concorrenza è possibile solo in quanto le singole organizzazioni comuni dei mercati lasciano a tal fine uno spazio. Tuttavia tale evidente rapporto di tensione tra la politica agricola e la libera concorrenza non va sopravvalutato, poiché da un certo punto di vista la politica agricola crea le condizioni per una partecipazione alla libera concorrenza .
44. La connessione tra gli obiettivi di politica agricola e quelli di politica della concorrenza appare evidente anche con lo strumento di politica agricola del prezzo indicativo - anche del quale qui si tratta: è caratteristico delle organizzazioni comuni di mercato che esse sono legate al livello di un determinato prezzo indicativo. Il prezzo indicativo per prodotti agricoli deve tuttavia adempiere una funzione di controllo sotto un duplice aspetto: da un lato contribuendo ad assicurare un tenore di vita equo a coloro che lavorano nell'agricoltura ; dall'altro anche rendendo possibile un controllo dell'offerta e della domanda. Tuttavia proprio tale seconda funzione presuppone che i partecipanti ai singoli mercati agricoli possano prendere decisioni imprenditoriali, il che di nuovo presuppone una certa concorrenza .
45. Così si spiega anche come la Corte abbia più volte affermato che la concorrenza costituisce un elemento costitutivo essenziale del mercato agricolo comune . L'art. 36 CE determina così un differimento dell'applicazione delle regole di concorrenza del Trattato all'agricoltura . In conformità alle considerazioni di cui sopra tale differimento non va inteso come un'eccezione, ma come una necessità dettata da ragioni storiche. Con riguardo alla struttura veramente differente dei mercati agricoli all'inizio della Comunità una politica di concorrenza comune nel settore agricolo oltre l'art. 34 CE era pensabile solo dopo la riunione di tali mercati e la creazione di paragonabili condizioni di concorrenza.
46. In questo contesto non può sorprendere che il Consiglio nel suo regolamento n. 26 abbia dichiarato le regole di concorrenza ampiamente applicabili. Così l'art. 1 dello stesso regolamento parte dal presupposto dell'applicabilità in linea di principio delle regole di concorrenza del Trattato «fatte salve le disposizioni del seguente articolo 2». L'art. 2, n. 1, del regolamento n. 26 contiene solamente alcune deroghe al divieto di intese di cui all'art. 81, n. 1, CE. Vengono esentate da un lato le intese che costituiscono parte integrante di un'organizzazione nazionale di mercato, dall'altro quelle intese che sono necessarie per il conseguimento degli obiettivi della politica agricola comune di cui all'art. 33 CE. La Commissione, in questo sostenuta dal governo del Regno Unito e dalla Dairy Industry Federation, sottolinea a ragione che il regolamento n. 26 in nessun caso limita l'applicazione dell'art. 82 CE sull'abuso di posizione dominante.
47. Va dunque tenuto fermo che dal punto di vista del diritto comunitario l'applicazione delle sue regole di concorrenza nel settore agricolo non ha in genere un carattere eccezionale, bensì è immanente al sistema.
48. Contrariamente all'opinione della Milk Marque e della NFU, tale costatazione non cambia per la circostanza che cooperative agricole del genere di cui trattasi e la vendita del latte siano soggette all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ai sensi del regolamento n. 804/68.
49. E' corretto che in questo ambito la Comunità dispone di una competenza normativa esclusiva . La Milk Marque e la NFU richiamano altresì non a torto la costante giurisprudenza della Corte, secondo cui «dal momento che la Comunità ha adottato (...) una disciplina con cui si istituisce un'organizzazione comune di mercato in un settore determinato, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi da qualsiasi misura tale da derogarvi o da portarvi pregiudizio» .
50. Da ciò non deriva tuttavia sempre che ogni misura adottata da un'autorità nazionale sul fondamento del diritto interno sia da considerare una misura nel senso della giurisprudenza di cui sopra.
51. In questo contesto occorre rinviare alla definizione di organizzazione di mercato da parte della Corte: sulla scorta della definizione dell'organizzazione nazionale di mercato , un'organizzazione europea di mercato può essere definita come un complesso di provvedimenti strutturali volto al conseguimento degli obiettivi di politica agricola enunciati all'art. 33 CE, tramite la disciplina da parte delle autorità pubbliche del mercato agricolo relativo allo specifico prodotto.
52. Le misure controverse non rientrano in tale definizione, poiché esse riguardano il settore non regolamentato del mercato interessato. Dalla giurisprudenza risulta che il divieto di adottare misure pregiudizievoli o di deroga si estende anche a misure che non sono da ricondurre al diritto dell'organizzazione dei mercati . Tale estensione del divieto serve ad assicurare il suo effet utile; tuttavia con riguardo a misure in materia di concorrenza ciò non dovrebbe giocare alcun ruolo. Se si parte infatti dal presupposto che l'agricoltura è soggetta anche alla libera concorrenza in ambiti non inclusi nel diritto dell'organizzazione dei mercati, allora le misure degli Stati membri per garantire tale concorrenza non possono essere trattate come altre misure che pregiudicano direttamente o indirettamente gli strumenti del diritto dell'organizzazione dei mercati. In questo contesto il Regno Unito ha a ragione richiamato la circostanza che gli Stati membri possono o devono applicare il loro diritto penale anche e proprio per completare gli strumenti del diritto dell'organizzazione dei mercati .
53. A ciò si può senz'altro obiettare che una misura di politica della concorrenza proprio sulla base del rapporto di tensione già descritto è idonea a ostacolare l'efficacia di misure di politica agricola. Così si potrebbe essere tentati nel caso di specie dal vedere un ostacolo del genere nel fatto che l'intervento delle autorità nazionali della concorrenza potrebbe condurre ad una riduzione del prezzo di produzione, il che a sua volta potrebbe causare una minaccia per le condizioni di vita dei produttori, in contrasto con l'art. 33, n. 1, lett. b), CE.
54. Neanche tale obiezione può convincere: l'argomento subordinato della Milk Marque e della NFU dimostra che gli obiettivi della politica agricola comune possono trovare la dovuta considerazione nell'esame dei limiti della competenza nazionale. Pertanto contrasti di valutazione tra la politica agricola e quella della concorrenza non ostano ad un riconoscimento in linea di principio di una competenza delle autorità nazionali in materia di concorrenza.
ii) L'applicabilità in linea di principio del diritto nazionale a fianco del diritto comunitario della concorrenza
55. A parere della Milk Marque e della NFU l'applicazione del diritto nazionale della concorrenza sarebbe inammissibile anche per il motivo che il diritto comunitario della concorrenza avrebbe definitivamente raggiunto il necessario contemperamento con gli obiettivi della politica agricola nell'art. 36 CE in combinato disposto con il regolamento n. 26.
56. Neanche questa opinione è convincente.
57. La Corte ha chiarito il rapporto tra il diritto nazionale della concorrenza e le regole di concorrenza della Comunità nella sentenza Walt Wilhelm . Ai sensi di tale sentenza l'applicazione del diritto comunitario prevale su quella del diritto nazionale delle intese. Laddove però il diritto comunitario non ha previsto alcuna disciplina, niente osta all'applicazione del diritto nazionale delle intese. La soluzione elaborata con riguardo all'art. 81 CE vale secondo opinione generalmente condivisa anche rispetto all'art. 82 CE.
58. E' tuttavia dubbio in che misura tale soluzione possa essere applicata nell'ambito dell'agricoltura, poiché la validità delle regole comunitarie di concorrenza in questo ambito viene ottenuta solo per il tramite del regolamento n. 26. E' certo che l'applicazione preminente del diritto comunitario vale sia per il diritto primario sia per quello derivato.
59. A mio parere ci sono molti elementi per non escludere l'applicazione delle disposizioni nazionali della concorrenza nell'ambito agricolo con riferimento al supposto carattere definitivo del contemperamento raggiunto con l'art. 36 CE in combinato disposto con il regolamento n. 26.
60. Come già detto , l'art. 36 CE non esclude infatti l'applicazione delle regole di concorrenza, piuttosto dispone un differimento della loro applicazione. Il contemperamento tra gli obiettivi della politica agricola e quelli della politica della concorrenza nell'art. 36 CE in combinato disposto con il regolamento n. 26 concerne tuttavia necessariamente solo quei fatti che sono soggetti alle disposizioni sulla concorrenza del Trattato.
61. Ai sensi del regolamento n. 26 l'art. 82 CE è applicabile senza restrizioni nell'ambito dell'agricoltura. Poiché però tale disposizione riguarda posizioni dominanti solo sul mercato comune o su una parte essenziale dello stesso, numerosi fatti sono a priori esclusi dal campo di applicazione delle disposizioni comunitarie della concorrenza. Diventa così chiaro che il contemperamento raggiunto per il tramite del regolamento n. 26 in conformità al primato degli obiettivi di politica agricola assicurato dall'art. 36 CE non può essere considerato definitivo rispetto agli obiettivi del Trattato in tema di concorrenza.
62. Si deve dunque tenere fermo che il contemperamento raggiunto dal diritto comunitario non è definitivo in tanto in quanto questo non includa un fatto privo di dimensione comunitaria. Pertanto tale contemperamento non può ostare in linea di principio ad una validità del diritto nazionale della concorrenza in conformità alla soluzione adottata nella sentenza Walt Wilhelm. Può essere dubbio solo in che misura tale validità del diritto nazionale della concorrenza è soggetta a limiti di diritto comunitario.
63. Si deve quindi ora esaminare a quali limiti sono soggette le misure nazionali per la lotta contro pratiche anticoncorrenziali.
b) Sui limiti della competenza nazionale
64. I limiti della competenza nazionale con riguardo all'applicazione delle regole nazionali di concorrenza risultano dal primato, assicurato dall'art. 36 CE, degli obiettivi della politica agricola rispetto alle finalità di politica della concorrenza del Trattato .
65. Si deve far luogo all'applicazione del diritto nazionale della concorrenza fatta salva la prevalente considerazione degli scopi di politica agricola comune menzionati nell'art. 33 CE.
66. Al riguardo si deve tenere conto dei principi espressi dalla giurisprudenza della Corte, secondo cui «nel perseguire i vari scopi enumerati dall'art. [33 CE], [si deve] garantire il contemperamento permanente che può essere richiesto da eventuali contraddizioni fra detti scopi, considerati separatamente». Non è dunque possibile in linea di principio «isolare uno degli scopi in modo da rendere impossibile il conseguimento degli altri», le istituzioni comunitarie possono tuttavia «dare all'uno o all'altro di essi la preminenza temporanea resa necessaria dai fatti o dalle circostanze economiche in vista delle quali esse adottano le loro decisioni» .
67. Il comando diretto alle istituzioni comunitarie di compiere un contemperamento tra i diversi obiettivi della politica agricola ai sensi dell'art. 33 CE pare senz'altro trasferibile alle autorità nazionali. Si deve qui sottolineare l'ampia discrezionalità riconosciuta dalla Corte nella ponderazione dei singoli obiettivi - e cioè fino al privilegiare in via provvisoria un obiettivo della politica agricola rispetto ad un altro.
68. La Corte ha tuttavia anche sottolineato che «tra gli obiettivi principali» della politica agricola sul mercato del latte vi è quello di garantire un reddito conformemente all'art. 33, n. 1, lett. b), CE.
69. Riferito al caso di cui trattasi ciò significa che le autorità nazionali nell'applicazione del loro diritto nazionale della concorrenza devono considerare preminenti gli obiettivi menzionati all'art. 33, n. 1, CE, malgrado gli obiettivi perseguiti dal diritto nazionale.
70. Nel caso di specie emerge dagli argomenti dei partecipanti che le autorità nazionali miravano in particolare alla adeguatezza del prezzo per i consumatori. Lo scopo di «prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori» viene menzionato dall'art. 33, n. 1, lett. e), CE, ma si trova in un chiaro rapporto di tensione con l'obiettivo dell'assicurazione di un tenore di vita equo ai sensi dell'art. 33, n. 1, lett. b), CE. Sarà compito del giudice nazionale esaminare nei dettagli se le autorità nazionali hanno perseguito il primo scopo in modo troppo unilaterale.
71. La circostanza che i prezzi di produzione si trovavano al di sotto del prezzo indicativo già prima dell'intervento delle autorità nazionali della concorrenza non è alla base di per sé di alcun contrasto col diritto comunitario delle misure controverse: da un lato tramite un tale prezzo di orientamento non si assicura ai produttori il raggiungimento di un reddito corrispondente al prezzo indicativo, dall'altro l'obiettivo dell'assicurazione di un reddito non può in ogni caso comprendere un raggiungimento di tale reddito con ogni mezzo, inclusi eventuali mezzi abusivi. Pertanto un eventuale sfruttamento abusivo di una posizione dominante sul mercato non può a priori essere giustificata sulla base dell'art. 33, n. 1, lett. b), CE, così che l'adozione di misure per lottare contro tale situazione di per sé considerata non può essere vista come una violazione di tale obiettivo.
72. Propongo quindi di risolvere la prima questione pregiudiziale dichiarando che gli artt. 32 CE-38 CE, il regolamento del Consiglio n. 26 e il regolamento del Consiglio n. 804/68 nella versione modificata vanno interpretati nel senso che essi non impediscono in linea di principio ad uno Stato membro di applicare le leggi nazionali per contrastare comportamenti abusivi di una cooperativa di produttori lattiero-caseari, che risulta disporre di un potere di mercato, purché le autorità nazionali della concorrenza operino un contemperamento tra il complesso degli obiettivi menzionati all'art. 33 CE. E' compito del giudice nazionale verificare se le autorità nazionali abbiano operato tale contemperamento. Lo scopo di un miglioramento del reddito dei produttori ai sensi dell'art. 33, n. 1, lett. b), CE non è atto a giustificare un eventuale sfruttamento abusivo di una posizione dominante sul mercato.
C - Sulle questioni rimanenti
1) Sulla seconda questione, concernente l'uso del prezzo indicativo per gli scopi del diritto nazionale della concorrenza
a) Argomenti dei partecipanti
73. A parere della Milk Marque l'uso del prezzo indicativo ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 804/68 per gli scopi descritti nella seconda questione pregiudiziale contraddirebbe il significato e la funzione del prezzo indicativo. Esso rappresenterebbe il criterio fissato dal Consiglio per l'adeguato prezzo di produzione per il latte e i produttori avrebbero ogni diritto di tentare di conseguire il prezzo indicativo.
74. Per il governo del Regno Unito la seconda questione del giudice del rinvio è puramente accademica e non concerne l'interpretazione del diritto comunitario.
75. La Commissione, la Dairy Industry Federation, nonché - in via subordinata - anche il governo del Regno Unito sono del parere che dal punto di vista del diritto comunitario non si possa obiettare alcunché contro l'uso del prezzo indicativo per accertamenti nell'ambito del diritto nazionale della concorrenza oppure che questa rappresenti una questione di applicazione nazionale del diritto.
b) Presa di posizione
76. Ai sensi dell'art. 234 CE la Corte di giustizia è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale in particolare sull'interpretazione del Trattato e degli atti compiuti dalle istituzioni della Comunità. Alla luce di ciò, secondo costante giurisprudenza, la Corte, nell'ambito del procedimento di pronuncia pregiudiziale, non è competente per l'interpretazione del diritto interno .
77. Con la seconda questione pregiudiziale il giudice del rinvio vorrebbe sapere in sostanza se l'organizzazione comune dei mercati per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari osti ad un uso del prezzo indicativo ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 804/68 al fine dell'indagine del potere di mercato di un'impresa nell'ambito di un procedimento nazionale. Contrariamente alla tesi del Regno Unito tale questione riguarda l'interpretazione del diritto comunitario, sicché essa è da considerarsi ammissibile.
78. La questione come si debba accertare sul piano nazionale il potere di mercato di un'impresa è una questione di applicazione nazionale del diritto. Dal punto di vista del diritto comunitario niente osta, come spiega la risposta suggerita per la prima questione pregiudiziale, all'ammissibilità in linea di principio dell'esecuzione di un procedimento nazionale al fine di indagare se una determinata impresa in posizione dominante abusa della sua posizione economica o meno. Nulla pertanto in linea di principio si può obiettare contro l'uso del prezzo indicativo al fine di indagare sul potere di mercato dell'impresa interessata sulla scorta delle oscillazioni del prezzo effettivo rispetto al prezzo indicativo.
79. Tale procedimento non tocca la posizione del prezzo indicativo come strumento di politica di organizzazione di mercato.
80. La seconda questione va dunque risolta dichiarando che la funzione del prezzo indicativo ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 804/68 non si oppone ad un uso per gli scopi di un procedimento dinanzi ad un'autorità nazionale della concorrenza.
2) Sulla terza questione, concernente la conciliabilità delle misure controverse con la libera circolazione delle merci e la libera prestazione dei servizi
a) Argomenti dei partecipanti
81. Nell'ambito della terza questione la Milk Marque si riferisce alle misure provvisorie previste nelle misure controverse, in particolare a quelle con le quali si dovrebbe impedire alla Milk Marque di stipulare ulteriori c.d. «contract processing arrangements», cioè contratti di trasformazione del latte con imprese in altri Stati membri. Tali misure provvisorie da un lato restringerebbero, in contrasto con l'art. 29 CE, l'esportazione di latte crudo dal Regno Unito, dall'altro vieterebbero l'importazione e l'esportazione di prodotti lattiero-caseari tra gli Stati membri. Si tratterebbe allora di restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione ai sensi degli artt. 28 CE e 29 CE. Inoltre le misure provvisorie impedirebbero alla Milk Marque di progettare prestazioni di servizi inerenti alla trasformazione del latte in altri Stati membri e violerebbero pertanto la libertà di prestazione di servizi ai sensi dell'art. 49 CE. Secondo la Milk Marque non ricorrerebbe alcuna idonea giustificazione per tali restrizioni. Queste sarebbero infatti la conseguenza di motivazioni puramente economiche, e cioè garantire l'approvvigionamento delle aziende di trasformazione interne con latte nazionale più a buon mercato. Dunque le restrizioni sarebbero discriminatorie. Le deroghe di cui agli artt. 30 CE e 46 CE non sarebbero applicabili, poiché si tratta già di un ambito armonizzato grazie al sistema del prezzo indicativo e all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
82. La Commissione osserva che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, l'art. 29 si riferisce solo ai provvedimenti nazionali che hanno lo scopo o l'effetto di restringere specificamente le correnti d'esportazione e di costituire in tal modo una differenza di trattamento fra il commercio interno di uno Stato membro ed il suo commercio d'esportazione, così da assicurare un vantaggio particolare alla produzione nazionale o al mercato interno dello Stato interessato. Essa richiama inoltre il fatto che l'art. 28 CE non opera quando le merci sono state esportate al solo scopo della loro reimportazione per eludere una normativa nazionale. A parere della Commissione, l'esportazione del latte al fine di farlo lavorare in un altro Stato membro ai sensi della sentenza nella causa 18/84 non sarebbe da considerare una prestazione di servizi bensì solo circolazione di merci.
83. Il governo del Regno Unito e la Dairy Industry Federation concordano ampiamente con la presa di posizione della Commissione. Nella misura in cui le misure controverse non fossero da considerare restrizioni della libera prestazione dei servizi ai sensi dell'art. 49 CE, esse sarebbero tuttavia giustificate - tanto più in quanto non discriminatorie e applicabili senza distinzioni - da ragioni di pubblico interesse, di tutela dei consumatori o per impedire la concorrenza sleale.
b) Presa di posizione
84. Con la terza questione pregiudiziale il giudice del rinvio vorrebbe sapere in sostanza se la libera circolazione delle merci o la libera prestazione dei servizi si opponga ad una misura nazionale la quale, al fine di impedire lo sfruttamento di una posizione dominante sul mercato ad opera di una cooperativa agricola, esclude la lavorazione del latte di tale cooperativa anche in un altro Stato membro.
85. Occorre premettere che una misura del genere va analizzata solo alla luce delle disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle merci. Ciò emerge dalla giurisprudenza della Corte, secondo cui una prestazione che porta «direttamente alla produzione di un oggetto materiale» va esaminata, per il principio di sussidiarietà della libera prestazione dei servizi che trova espressione nell'art. 50 CE, solo sulla scorta delle disposizioni in tema di libera circolazione delle merci .
86. Nel caso di specie si tratta chiaramente di una misura nazionale che escludeva la lavorazione del latte all'interno dei confini nazionali in ogni caso e in un altro Stato membro per conto della Milk Marque.
87. Occorre anzitutto verificare se l'art. 29 CE si oppone ad una misura nazionale del genere di cui trattasi. L'art. 29 CE vieta infatti restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente. La Commissione sottolinea a ragione che nella sua costante giurisprudenza la Corte ha interpretato tale divieto in maniera restrittiva: in esso devono rientrare solo quelle misure che «hanno lo scopo o l'effetto di restringere specificamente le correnti d'esportazione e di costituire in tal modo una differenza di trattamento fra il commercio interno di uno Stato membro ed il suo commercio d'esportazione, così da assicurare un vantaggio particolare alla produzione nazionale o al mercato interno dello Stato interessato» .
88. Nel caso di specie non è sicuro se si tratti di una misura del genere, poiché il divieto nazionale riguarda chiaramente la lavorazione sia all'interno dei confini nazionali sia in altri Stati membri. In ogni caso si può tralasciare tale questione perché, secondo la giurisprudenza della Corte, il richiamo alle libertà fondamentali è fuori discussione se esso avviene al solo fine di eludere una normativa nazionale. La Commissione cita giustamente in questo contesto la sentenza Leclerc/Au blé vert , secondo cui un richiamo all'art. 28 CE è da escludersi se le merci interessate «siano stat[e] esportat[e] al solo fine di reimportarl[e], nell'intento di eludere una legge come quella di cui trattasi nel caso di specie». E' da rilevare che nella sua sentenza la Corte si è riferita solo all'art. 28 CE .
89. Il provvedimento di cui trattasi deve chiaramente impedire che il divieto nazionale di condotte volte allo sfruttamento di una posizione dominante sul mercato possa essere eluso con l'esportazione e la reimportazione del latte.
90. La terza questione pregiudiziale va dunque risolta nel senso che gli artt. 28 CE-30 CE non impediscono ad uno Stato membro di applicare leggi nazionali del tipo di cui trattasi in modo da vietare che una cooperativa di produttori lattiero-caseari, che risulta disporre di un potere di mercato, spedisca il latte prodotto dai propri membri per essere trasformato da altri contraenti per suo conto - anche in altri Stati membri - qualora in tal modo si debba fare fronte ad uno sfruttamento abusivo di una posizione dominante sul mercato.
3) Sulla quarta questione, relativa al divieto di discriminazione
a) Argomenti dei partecipanti
91. Circa la quarta questione pregiudiziale la Milk Marque e la NFU osservano che la Milk Marque verrebbe danneggiata dalle misure controverse rispetto ad altri produttori lattiero-caseari nel Regno Unito e rispetto a cooperative agricole paragonabili in altri Stati membri in contrasto con l'art. 12 CE e l'art. 34 CE. Impedendole di integrare verticalmente il suo ambito di attività e di spedire il latte per essere trasformato da contraenti, le viene vietata un'attività che sarebbe altrimenti consentita ad altri produttori nel Regno Unito, come a cooperative in altri Stati membri. Le misure nazionali in questione si riferirebbero solo ai membri della Milk Marque e non a tutti i produttori lattiero-caseari nel Regno Unito, non sarebbero state adottate sulla base di criteri obiettivi e non sarebbero obiettivamente giustificate - in quanto danneggerebbero il funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
92. Per la Commissione si tratta invece in questo caso al massimo di disparità di trattamento e distorsioni ai sensi della sentenza Walt Wilhelm , che derivano dalle divergenze esistenti tra le legislazioni dei vari Stati membri, applicabili secondo criteri oggettivi e indipendentemente dalla nazionalità.
93. Anche a parere del governo del Regno Unito e della Dairy Industry Federation non vi sarebbe alcuna disparità di trattamento o, se vi fosse stata, sarebbe in ogni caso obiettivamente giustificata.
b) Presa di posizione
94. Con la quarta questione pregiudiziale il giudice del rinvio vorrebbe sapere in sostanza se le misure controverse implichino un ingiusto pregiudizio per la ricorrente nel procedimento principale.
95. Con riguardo all'art. 12 CE occorre tenere fermo che dall'ordinanza di rinvio non si può ricavare alcun indizio nel senso che la Milk Marque sia stata discriminata per motivi legati alla nazionalità. La Commissione si riferisce giustamente alla sentenza Walt Wilhelm, secondo cui tale disposizione «non contempla (...) le eventuali disparità di trattamento e le distorsioni che potrebbero derivare per le persone e per le imprese soggette al diritto comunitario, dalle divergenze esistenti tra le legislazioni dei vari Stati membri, dal momento che ciascuna di dette legislazioni si applica a chiunque sia ad essa soggetto, secondo criteri oggettivi e indipendentemente dalla nazionalità» .
96. La Milk Marque e la NFU fanno ulteriormente valere che le misure controverse avrebbero per effetto una «discriminazione fra produttori o consumatori della Comunità» vietata ai sensi dell'art. 34, n. 2, CE.
97. E' dubbio se una diversità di trattamento fra produttori all'interno di uno Stato membro rientri anch'essa nell'ambito di applicazione dell'art. 34, n. 2, CE. Tale questione può rimanere qui irrisolta, poiché in ogni caso non è possibile confrontare le situazioni di fatto. Il diverso trattamento della Milk Marque rispetto ad altri produttori o consumatori sia all'interno della nazione sia all'estero è motivato dalla sua posizione dominante sul mercato e dallo sfruttamento abusivo della stessa. Prescindendo dalle già esaminate differenze di legislazione tra i vari Stati membri , chiaramente il divieto di sfruttamento abusivo di una posizione dominante vale per tutti gli operatori del mercato nel Regno Unito. Pertanto non è possibile costatare una disparità di trattamento.
V - Conclusione
98. Si propone pertanto alla Corte di risolvere nel seguente modo le questioni pregiudiziali:
1) Gli artt. 32 CE-38 CE, il regolamento del Consiglio n. 26 e il regolamento (CEE) del Consiglio n. 804/68 nella versione modificata vanno interpretati nel senso che essi non impediscono in linea di principio ad uno Stato membro di applicare le leggi nazionali per contrastare comportamenti abusivi di una cooperativa di produttori lattiero-caseari, che risulta disporre di un potere di mercato, purché le autorità nazionali della concorrenza operino un contemperamento tra il complesso degli obiettivi menzionati all'art. 33 CE. E' compito del giudice nazionale verificare se le autorità nazionali abbiano operato tale contemperamento. Lo scopo di un miglioramento del reddito dei produttori ai sensi dell'art. 33, n. 1, lett. b), CE, non è atto a giustificare un eventuale sfruttamento abusivo di una posizione dominante sul mercato.
2) La funzione del prezzo indicativo ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CEE) n. 804/68 non si oppone all'uso dello stesso da parte di uno Stato membro al fine di indagare sulla politica dei prezzi di una cooperativa del genere e in tale modo sul suo eventuale potere di mercato.
3) Gli artt. 28 CE-30 CE devono essere interpretati nel senso che essi non impediscono ad uno Stato membro di applicare leggi nazionali del tipo di cui trattasi in modo da vietare che una cooperativa di produttori lattiero-caseari, che risulta disporre di un potere di mercato, spedisca il latte prodotto dai propri membri per essere trasformato da altri contraenti per suo conto - anche in altri Stati membri - qualora in tal modo si debba fare fronte ad uno sfruttamento abusivo di una posizione dominante sul mercato.
4) Il generale divieto di discriminazione e le sue espressioni negli artt. 12 CE e 34, n. 2, CE non si oppongono in linea di principio all'applicazione di leggi nazionali del genere di cui trattasi, con le quali si vieti ad una cooperativa di produttori lattiero-caseari, che risulta disporre di un potere di mercato, di acquistare o creare ulteriori impianti per la lavorazione del latte, oppure di spedire il latte a contraenti nello Stato interessato o in un altro Stato membro affinché venga lavorato per suo conto, in quanto si debba in tal modo fare fronte allo sfruttamento abusivo di una posizione dominante sul mercato.
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