Conclusioni dell avvocato generale
I - Introduzione
1 Similmente alla causa C-454/99 - relativa alle campagne di pesca dal 1985 al 1988 e 1990 (1) - oggetto del presente procedimento per inadempimento è il comportamento delle autorità britanniche riguardo alla gestione delle quote di pesca, questa volta per gli anni dal 1991 al 1996. La Commissione, in vista dell'imminente esaurimento di determinati contingenti, essenzialmente muove alle autorità britanniche l'addebito di non aver impedito in modo tempestivo ed efficace le attività di pesca, determinando così in questi anni un superamento dei relativi contingenti specificati dalla Commissione.
2 Il governo britannico sostiene essenzialmente che la Commissione non ha rispettato l'obbligo di fornire la prova delle violazioni da essa dedotte, senza tuttavia complessivamente contestare i casi di sovrasfruttamento censurati dalla Commissione per le campagne in oggetto. Come nella causa C-454/99, anche nella presente si pone dunque soprattutto la questione della ripartizione dell'onere della prova.
3 La Corte si è già pronunciata riguardo a tale questione con sentenza 1_ febbraio 2001, causa C-333/99 (2). Pertanto, tenendo in considerazione le peculiarità della presente causa, sarà necessario in via prioritaria analizzare se la Commissione abbia soddisfatto i requisiti stabiliti in quella occasione, relativamente all'obbligo di produzione della prova.
II - Contesto normativo
4 Il regime comunitario in materia di conservazione e di gestione delle risorse della pesca risulta da numerosi regolamenti. Esso è volto a garantire la protezione dei fondali, la conservazione delle risorse biologiche marine ed il loro sfruttamento equilibrato su basi durevoli e a condizioni economiche e sociali appropriate (3).
5 Sia il regolamento n. 170/83 che il regolamento n. 3760/92 prevedono la fissazione delle misure di conservazione necessarie alla realizzazione di questi obiettivi. Tali misure possono includere in particolare una limitazione dei volumi di cattura (4).
6 A norma dell'art. 3 del regolamento n. 170/83, se per una determinata specie è necessario limitare il volume delle catture, vengono definiti ogni anno il totale di catture ammesse per popolazione o gruppo di popolazioni ittiche, la quota disponibile per la Comunità, nonché, se del caso, il totale delle catture assegnate ai paesi terzi e le condizioni specifiche nelle quali devono essere effettuate tali catture. Il regolamento n. 3760/92 prevede norme equivalenti.
7 L'art. 5, n. 2, del regolamento n. 170/83 stabilisce, tra l'altro, quanto segue:
«Gli Stati membri determinano, conformemente alle disposizioni comunitarie applicabili, le modalità di utilizzazione dei contingenti loro assegnati (...)».
8 A norma dell'art. 9, n. 2, del regolamento n. 3760/92, tale obbligo è formulato nei termini seguenti:
«Gli Stati membri informano ogni anno la Commissione dei criteri di ripartizione da essi adottati e delle modalità di utilizzazione delle disponibilità di pesca loro assegnate, in conformità del diritto comunitario e della politica comune della pesca».
9 Il titolo I del regolamento del Consiglio n. 2241/87 (5) è dedicato all'«Ispezione e controllo dei pescherecci e delle loro attività». L'art. 1, n. 1 di questo regolamento concretizza l'obbligo discendente dall'art. 5, n. 2 del regolamento n. 170/83 come segue:
«(...) ogni Stato membro controlla, nel proprio territorio e nelle acque marittime soggette alla propria sovranità o giurisdizione, l'esercizio della pesca e delle attività connesse. Esso ispeziona i pescherecci e tutte le attività la cui ispezione dovrebbe consentire la verifica dell'applicazione del presente regolamento, in particolare le attività di sbarco, di vendita, di magazzinaggio del pesce e di registrazione degli sbarchi e delle vendite».
10 L'art. 2, n. 1, del regolamento n. 2241/87 prevede tra l'altro:
«L'ispezione e il controllo di cui all'articolo 1 sono effettuati da ciascuno Stato membro e, per suo conto, da un servizio d'ispezione designato da detto Stato membro.
Nell'espletamento dei compiti ad essi assegnati gli Stati membri garantiscono l'osservanza delle disposizioni e delle misure di cui all'articolo 1. Essi esercitano inoltre le loro attività in modo da evitare un'ingerenza non giustificata nelle normali attività di pesca. (...)».
11 A partire dal 1_ gennaio 1994 il regolamento n. 2241/87 è stato sostituito dal regolamento n. 2847/93 (6). Il titolo I di questo regolamento è intitolato «Ispezione e controllo dei pescherecci e delle loro attività». L'art. 2, n. 1, riprende sostanzialmente la regolamentazione prevista dall'art. 1, n. 1, del regolamento n. 2241/87. L'art. 2, n. 4, prevede inoltre:
«Affinché l'ispezione sia effettuata nel modo più efficace ed economico, gli Stati membri coordinano le loro attività di controllo. A tal fine possono predisporre programmi d'ispezione comuni che consentano loro di controllare i pescherecci comunitari nelle acque di cui ai paragrafi 1 e 3. Essi adottano misure che permettano alle loro autorità competenti e alla Commissione di tenersi reciprocamente e regolarmente informate in merito all'esperienza acquisita».
12 La chiusura della pesca è soggetta alle disposizioni dell'art. 11 del regolamento n. 2241/87 e dell'art. 21 del regolamento n. 2847/93. I due primi commi dell'art. 11 del regolamento n. 2241/87, inserito nel titolo III, «Divieto delle attività di pesca», prevedono quanto segue:
«1. Tutte le catture di pesci appartenenti ad una riserva o gruppo di riserve ittiche soggette a contingentamento, effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro o registrati in uno Stato membro, sono conteggiate sul contingente assegnato a detto Stato per la riserva o gruppo di riserve ittiche in questione, indipendentemente dal punto di sbarco.
2. Ogni Stato membro stabilisce la data in cui ritiene che le catture di una riserva o di un gruppo di riserve ittiche soggette a contingentamento, effettuate da pescherecci che battono la sua bandiera o sono registrati nel suo territorio, abbiano esaurito il contingente che gli è assegnato per tale riserva o gruppo di riserve ittiche. A decorrere da tale data, esso vieta provvisoriamente a tali pescherecci la pesca in tale riserva o gruppo di riserve ittiche nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco, sempreché le catture siano state effettuate dopo tale data, e fissa un termine entro il quale sono ammessi gli sbarchi, i trasbordi o le ultime notifiche sulle catture. Tale misura viene notificata senza indugio alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri».
13 I primi due commi dell'art. 21 del regolamento n. 2847/93, inseriti nel titolo IV, «Regolazione e chiusura delle attività di pesca», corrispondono ampiamente alle disposizioni dell'art. 11, nn. 1 e 2, del regolamento n. 2241/87.
14 Infine, dall'art. 1, n. 2, del regolamento n. 2241/87 e dalla disposizione dell'art. 31 del regolamento n. 2847/93, che lo sostituisce, discendono gli obblighi relativi a sanzioni di natura penale e amministrativa che incombono sulle autorità competenti negli Stati membri.
15 L'art. 1, n. 2, del regolamento n. 2241/87 così recita:
«Se, in seguito ad un controllo o ad un'ispezione effettuata ai sensi del paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro constatano il non rispetto della normativa in vigore in materia di conservazione e di controllo, esse intentano un'azione penale o amministrativa contro il capitano del peschereccio o qualsiasi altra persona responsabile».
16 L'art. 31, nn. 1 e 2, del regolamento n. 2847/93 dal suo canto prevede:
«1. Gli Stati membri garantiscono che siano prese adeguate misure, compreso l'avvio di azioni amministrative o penali conformemente alle legislazioni nazionali, contro le persone fisiche o giuridiche responsabili, qualora sia stata constatata una violazione delle norme della politica comune della pesca, in particolare in seguito all'ispezione o al controllo effettuati in conformità del presente regolamento.
2. Le azioni promosse ai sensi del paragrafo 1 devono, secondo le pertinenti disposizioni legislative nazionali, privare effettivamente i responsabili del beneficio economico derivante dall'infrazione o produrre effetti proporzionati alla gravità delle infrazioni, tali da fungere da deterrente per ulteriori infrazioni dello stesso tipo».
17 L'art. 31, n. 3, del regolamento n. 2847/93 prevede poi un elenco di sanzioni non tassativo.
III - Fatti, procedimento e conclusioni delle parti
A - Fatti e procedimento
18 La Commissione contesta essenzialmente al Regno Unito, negli anni dal 1991 al 1994 nonché negli anni 1995 e 1996, di avere in più casi superato i contingenti di pesca ad esso attribuiti per diverse riserve ittiche. A suo avviso, tali casi permetterebbero di concludere per la non conformità delle misure nazionali di conservazione e controllo ai requisiti del regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca.
19 Tale addebito veniva sollevato con lettera di diffida del 19 marzo 1998 relativamente agli anni dal 1991 al 1994, e con lettera di diffida del 19 febbraio 1999 relativamente agli anni 1995 e 1996. Il governo britannico rispondeva a tali lettere il 20 maggio 1998 e il 4 maggio 1999.
20 Il 26 agosto 1999 la Commissione indirizzava al Regno Unito due pareri motivati ai sensi dell'art. 226 CE, rimanendo dell'avviso che le autorità britanniche avessero omesso di adottare le misure appropriate per la soluzione dei problemi oggetto dei suoi addebiti. Il governo britannico rispondeva con due lettere del 2 dicembre 1999.
21 A fondamento dei propri addebiti la Commissione adduce una serie di tabelle riassuntive, allegate sia alle lettere di diffida che ai pareri motivati e al ricorso e redatte ogni anno sulla base dei dati trasmessi dalle autorità britanniche. Tali tabelle mostrano per ogni anno in questione le riserve e le zone interessate dai casi di sovrasfruttamento.
22 La Commissione ritiene che queste tabelle dimostrino l'inosservanza da parte del Regno Unito dei propri obblighi. In primo luogo, il Regno Unito non avrebbe affatto adottato - o perlomeno non tempestivamente - i provvedimenti necessari ad evitare superamenti dei contingenti. Inoltre esso, anche una volta disposta la chiusura delle attività di pesca, non ne avrebbe impedito la prosecuzione. Il Regno Unito non avrebbe poi intrapreso alcuna azione nei confronti dei responsabili.
23 Nelle lettere di risposta alle lettere di diffida il Regno Unito ha contestato una parte delle cifre sulle quali si è basata la Commissione. Secondo il governo britannico, la pesca dello sgombro nella zona IV negli anni 1991, 1993 e 1994 sarebbe stata molto più modesta di quanto risulta dalle tabelle della Commissione. Anche la pesca del merluzzo nelle zone I e II b nel 1996 sarebbe stata più modesta di quanto indicato. Da ciò conseguirebbe che in questi quattro anni non avrebbe avuto luogo alcun sovrasfruttamento delle riserve interessate.
24 Il Regno Unito motiva tali discrepanze con la circostanza che nuove informazioni avrebbero indotto le proprie autorità a rettificare i dati. Al contrario, la Commissione ritiene che non sia più possibile tenere conto di tali modifiche di dati successivamente all'apertura di un procedimento per inadempimento. Il Regno Unito fa valere invece di aver fatto riferimento a queste nuove informazioni già con lettere del 25 aprile 1996 e del 23 dicembre 1997 - quindi prima dell'apertura del procedimento per inadempimento. Nella propria replica, la Commissione sottolinea che ai fini della valutazione del rispetto delle norme pertinenti possono rilevare solo i dati originari. Indipendentemente dalla loro correttezza infatti, questi dati costituiscono il fondamento alla base delle decisioni di adottare o meno provvedimenti a garanzia del rispetto delle quote.
25 La Commissione rileva inoltre che nel procedimento precontenzioso il Regno Unito avrebbe eccepito difficoltà pratiche nella gestione dei contingenti, come le sfavorevoli condizioni atmosferiche o i ritardi tra gli sbarchi e la consegna delle dichiarazioni di sbarco.
26 Il Regno Unito avrebbe inoltre motivato il mancato avvio di procedimenti penali o amministrativi contro i responsabili di violazioni con la circostanza che, a norma del diritto nazionale, i divieti avrebbero un'efficacia solo per il futuro. Non sarebbe stato quindi possibile perseguire in giudizio dei pescatori a causa di un'attività esercitata prima dell'entrata in vigore del divieto. Gli sbarchi registrati successivamente al divieto avrebbero riguardato catture effettuate prima dell'entrata in vigore del divieto.
27 Infine, la Commissione fa riferimento al suo ricorso pendente nella causa C-454/99, relativa agli anni dal 1985 al 1988 e al 1990, e alla sua intenzione di avviare un procedimento per inadempimento per la campagna 1997. Il Regno Unito rileva come altri procedimenti non possano influenzare l'esito del presente procedimento. Nella propria replica la Commissione ammette invero che il caso presente sia da valutare alla luce dei suoi elementi di fatto particolari, sottolinea tuttavia come esso sia da inserire in un contesto generale.
B - Conclusioni delle parti
28 La Commissione, ritenendo, sulla scorta delle risposte delle autorità britanniche ai pareri motivati, che il Regno Unito per gli anni dal 1991 al 1996 non abbia garantito l'osservanza del regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca, ha presentato il presente ricorso.
29 Con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte il 30 novembre 1999, la Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:
1. dichiarare che il Regno Unito, per quel che riguarda ciascuno degli anni tra il 1991 e il 1996,
- non avendo adottato norme precise ed appropriate per l'utilizzo del contingente ad esso attribuito,
- non avendo svolto le ispezioni e gli altri controlli richiesti dai pertinenti regolamenti comunitari,
- non avendo impedito, in via provvisoria, le attività di pesca una volta esaurito il contingente a sua disposizione, e
- non avendo adottato provvedimenti amministrativi o penali contro i capitani delle navi colpevoli della violazione dei regolamenti, o contro qualsiasi altra persona responsabile di tali violazioni,
è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dei seguenti articoli: i) art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) n. 170/83 oppure art. 9, n. 2, del regolamento (CEE) n. 3760/92 (a partire dal 1_ gennaio 1993) e art. 1, n. 1, del regolamento (CEE) n. 2241/87 oppure art. 2 del regolamento (CEE) n. 2847/93 (a partire dal 1_ gennaio 1994), ii) art. 11, n. 2, del regolamento (CEE) n. 2241/87 oppure art. 21 del regolamento (CEE) n. 2847/93 e iii) art. 1, n. 2, del regolamento (CEE) n. 2241/87 oppure art. 31 del regolamento (CEE) n. 2847/93;
2. condannare il Regno Unito alle spese.
30 Il Regno Unito chiede che la Corte voglia respingere il ricorso in quanto infondato e condannare la Commissione alle spese.
IV - In diritto
31 In tutti i motivi del ricorso la divergenza delle parti si manifesta sul punto se la Commissione abbia sufficientemente dimostrato le violazioni da essa sostenute. Prima di un esame dei singoli motivi del ricorso è opportuno pertanto affrontare la questione della ripartizione dell'onere della prova nel procedimento per inadempimento, relativamente all'osservanza del regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca.
A - Parte generale sull'onere della prova
1. Argomenti delle parti
32 Il governo britannico sostiene che le conclusioni della Commissione riguardo ai singoli casi contestati sono troppo generiche.
33 Inoltre, la Commissione non avrebbe dimostrato per ogni anno l'effettiva verificazione delle affermate violazioni del diritto comunitario, nonostante su di essa ricada l'onere della prova. Il rispetto dei principi relativi all'onere della prova sarebbe tuttavia tanto più importante in quanto la condanna di uno Stato membro in un procedimento ai sensi dell'art. 226 CE può comportare una condanna ad una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 228 CE.
34 La Commissione poi non avrebbe fornito la prova per i casi di sovrasfruttamento da essa affermati, avendo essa trascurato la contestazione da parte del Regno Unito delle cifre da essa richiamate a tale riguardo.
35 Nella replica la Commissione osserva che il Regno Unito nel proprio controricorso non avrebbe negato la verificazione di rilevanti casi di sovrasfruttamento nel periodo di tempo in questione. Esso infatti non avrebbe negato 27 dei 31 casi fatti valere dalla Commissione.
36 La Commissione sostiene inoltre che la violazione dell'obbligo di istituire un sistema di controllo efficace per il rispetto dei contingenti sia già provata dalla circostanza che i provvedimenti dello Stato membro interessato non sono stati in grado di realizzare le finalità del diritto comunitario e che questa mancanza non sarebbe riconducibile a cause imprevedibili. Non dovrebbe inoltre spettare alla Commissione specificare nel singolo caso i provvedimenti a suo avviso necessari.
2. Valutazione
37 La questione della ripartizione dell'onere della prova è già stata chiarita con sentenza 1_ febbraio 2001, causa C-333/99. A norma di tale sentenza, «risulta dall'entità di tali cifre e dalla ripetizione della situazione che esse descrivono che i casi di sovrasfruttamento hanno potuto essere solo la conseguenza dell'inadempimento, da parte delle autorità francesi, dei loro obblighi di controllo. L'argomento del governo francese, secondo cui la Commissione si fonda su una mera presunzione non è quindi giustificato» (7).
38 Nelle mie conclusioni relative alla causa C-454/99 ho dimostrato in che misura questa giurisprudenza tiene adeguatamente conto sia del principio generale della ripartizione dell'onere della prova nel procedimento per inadempimento, sia anche delle peculiarità del regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse di pesca. Onde evitare ripetizioni, si rinvia quindi a tali considerazioni (8).
39 Per il caso presente ne consegue dunque che la ripetizione di rilevanti casi di sovrasfruttamento, che la Commissione deve dimostrare dettagliatamente, è idonea a configurare una violazione degli obblighi discendenti dal regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca.
40 Inoltre, la Corte non ha preteso la prova della mancata riconducibilità dei casi di sovrasfruttamento ad avvenimenti imprevedibili. La relativa argomentazione da parte della Commissione può essere intesa solo nel senso che gli Stati membri sono sì sostanzialmente obbligati ad un determinato esito o risultato - ovvero il rispetto dei contingenti ad essi spettanti - ma che essi, in caso d'inosservanza, potrebbero liberarsi mediante la prova di avvenimenti imprevedibili, da intendersi come forza maggiore.
41 Pertanto, non si può accogliere l'addebito del governo britannico, secondo il quale i singoli casi addotti dalla Commissione non permetterebbero di concludere per una violazione generale degli obblighi discendenti dalla normativa comunitaria.
42 Inoltre, non si può far dipendere l'accoglimento del ricorso per accertamento della Commissione dal numero dei singoli casi di sovrasfruttamento. La decisione della Corte infatti non deve vertere su quanti casi di sovrasfruttamento si siano verificati, quanto sulla misura in cui la ripetizione di casi di sovrasfruttamento permetta di concludere che lo Stato membro interessato è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti. Contrariamente a quanto ritiene il governo britannico, pertanto, se la Commissione ha fornito la prova della ripetizione di casi di sovrasfruttamento durante l'intero periodo di tempo in questione mediante un'elencazione di questi casi, risulta quindi in linea di principio privo di rilievo il fatto che le singole cifre siano oggetto di contestazione.
43 La possibilità di comminare sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 228 CE non è suscettibile di porre in questione il principio alla base della sentenza 1_ febbraio 2001. Partendo dalla premessa che gli Stati membri sono obbligati ad un risultato - inteso come rispetto dei contingenti di pesca ad essi attribuiti -, non costituisce un allontanamento dal principio in base al quale è generalmente a carico della Commissione provare le violazioni degli Stati membri, il fatto che si offra alla Commissione la possibilità di dimostrare le insufficienze dei sistemi di controllo nazionali mediante la prova della ripetizione dei casi di sovrasfruttamento. In questo modo, il richiamato principio è in conformità con la portata degli obblighi degli Stati membri nell'ambito del regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca.
44 Si debbono pertanto ora affrontare i singoli motivi del ricorso.
B - Mancata fissazione di modalità appropriate per l'utilizzo dei contingenti di pesca
1. Argomenti delle parti
45 La Commissione sostiene che, non avendo fissato le modalità per un utilizzo appropriato dei contingenti di pesca, il Regno Unito è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 170/83, nonché - a partire dal 1_ gennaio 1993 - dell'art. 9, n. 2, del regolamento n. 3760/92. Essa ritiene che sia compito degli Stati membri stabilire modalità sufficientemente differenziate, allo scopo di tener conto delle difficoltà che si presentano per le attività di pesca anche all'esterno delle acque comunitarie. Sugli Stati membri ricadrebbe inoltre l'obbligo di controllo del rispetto di queste modalità.
46 Poiché, come dimostrato, i pescatori britannici hanno superato frequentemente i contingenti ad essi attribuiti, ne risulterebbe l'inadeguatezza delle modalità fissate dalle autorità britanniche oppure che queste autorità non hanno vigilato sul rispetto di tali modalità. Le norme di diritto nazionale vigenti nel periodo di tempo in questione non avrebbero garantito, in particolare, l'immediata utilizzazione delle dichiarazioni di sbarco o dei dati dei giornali di bordo. Allo stesso modo, non avrebbero consentito di disporre tempestivamente la chiusura delle attività di pesca - in considerazione delle quantità già pescate, ma non ancora sbarcate nonché dello scarto di tempo tra l'ordine di chiusura e la sua entrata in vigore. La Commissione rileva inoltre che, per gli anni 1998 e 1999, il Regno Unito è riuscito a risolvere realmente questi problemi mediante l'emanazione di provvedimenti rigorosi.
47 Il governo britannico, conformemente alla sua linea difensiva generale (9), fa valere che i singoli casi censurati dalla Commissione non possono fondare il generale accertamento di una violazione delle disposizioni di cui trattasi.
48 A tale riguardo il governo britannico sostiene in primo luogo che con ciò si addiverrebbe ad un'inammissibile presunzione d'inadempimento (10). Nella sentenza 20 marzo 1990, causa C-62/89 (11), la Corte avrebbe respinto la censura della Commissione, la quale parimenti aveva ad oggetto una violazione dell'art. 5, n. 2 del regolamento n. 170/83, facendo presente che la Commissione si era limitata ad affermare che il solo fatto del superamento dei contingenti dimostrava che le summenzionate disposizioni non erano state rispettate.
49 Qualora dal superamento dei contingenti fosse possibile desumere una violazione delle disposizioni applicabili, il Regno Unito sottolinea che per molti dei casi di sovrasfruttamento censurati dalla Commissione il superamento ammonterebbe a meno del 5% del relativo contingente. Ai sensi dell'art. 3, n. 2, del regolamento (CE) n. 847/1996 (12), «gli Stati membri possono effettuare catture fino al 5% oltre gli sbarchi consentiti». In considerazione di questa regola, nel periodo di tempo in questione la Commissione avrebbe effettivamente provato soltanto da due a sei casi di rilevante sovrasfruttamento all'anno. Da ciò discenderebbe la necessità di considerare i casi di sovrasfruttamento come singoli casi isolati, che non permetterebbero di concludere nel senso di una generale insufficienza del sistema di controllo britannico.
50 Nella replica la Commissione rileva che il periodo di tempo considerato si situerebbe prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 847/1996. Inoltre, il governo britannico non avrebbe contestato 23 casi di rilevante sovrasfruttamento (13) durante l'intero periodo considerato, circostanza questa che dovrebbe essere sufficiente a provare una violazione delle disposizioni applicabili.
51 Sulla questione se i dati relativi ai quattro casi di sovrasfruttamento oggetto di contestazione potessero essere corretti in un momento successivo, la Commissione sostiene che il Regno Unito durante il procedimento precontenzioso non avrebbe né motivato né dimostrato sulla base di documenti la necessità di una correzione. Inoltre, la Commissione si richiama al principio della certezza del diritto, il quale a suo avviso verrebbe ad essere intaccato se, mediante una correzione successiva dei dati originari, lo Stato membro interessato avesse la possibilità di aumentare a posteriori i contingenti ad esso attribuiti per gli anni seguenti nell'ambito della vigente gestione pluriennuale delle quote, diminuendo le quantità di sovrasfruttamento da riportare.
2. Valutazione
52 Dalla sentenza 1_ febbraio 2001, causa C-333/99 (14), deriva la possibilità per la Commissione di provare una violazione dell'obbligo discendente dall'art. 5, n. 2, del regolamento n. 170/83, ovvero di fissare modalità per l'utilizzo appropriato dei contingenti di pesca, mediante la dimostrazione del ripetersi di rilevanti casi di sovrasfruttamento. A tale riguardo la Corte ha fatto espressamente riferimento alla sentenza 20 marzo 1990, causa C-62/89 (15), e ha sottolineato che gli elementi di fatto, che a norma di quest'ultima sentenza sono da specificare in maniera particolareggiata, consistono negli argomenti sostanziali della Commissione, relativi alla ripetizione dei casi di sovrasfruttamento.
53 Nel caso presente non è in contestazione fra le parti la verificazione annuale di più casi di sovrasfruttamento. Il richiamo del governo britannico all'art. 3, n. 2, del regolamento (CE) n. 847/1996 non modifica questo dato di fatto, in quanto questo regolamento non trova applicazione alle campagne di pesca qui considerate (16). Occorre inoltre notare che la possibilità, ammessa da questo regolamento, di un «livellamento» delle statistiche di pesca mediante una gestione pluriennale dei totali ammissibili di cattura (TAC) e dei contingenti non incide sull'accertamento di uno sovrasfruttamento (17).
54 Alla luce di queste considerazioni, non sembra rilevare ai fini della decisione che anche le cifre relative a singoli casi di sovrasfruttamento siano oggetto della presente controversia.
55 A titolo integrativo occorre rilevare che il Regno Unito avrebbe potuto senz'altro fornire la prova della non conformità delle cifre della Commissione ai fatti reali. La Commissione a ragione rileva che la correzione successiva dei dati non può influenzare il giudizio sull'osservanza dei singoli obblighi discendenti dal regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca, in quanto sia le autorità nazionali che quelle della Commissione devono prendere la propria decisione sulla base di dati attuali. E' quindi ipotizzabile che, in vista di un imminente esaurimento di singole quote di pesca, uno Stato membro venga condannato per omissione perché i dati esistenti in quel momento inducevano a ritenere prossimo l'esaurimento. A tale riguardo, tuttavia, considerata l'intensità dell'obbligo (18) (ovvero il raggiungimento di un risultato da intendersi come rispetto dei contingenti attribuiti), per la realizzazione di questo obiettivo orientato al risultato bisogna assumere l'esistenza di un principio di prevenzione. Da tenere distinta è la questione dell'effettiva verificazione di un sovrasfruttamento.
56 Vanno quindi accolte le conclusioni della Commissione, dichiarando che il Regno Unito è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 170/83 e dell'art. 9, n. 2, del regolamento 3760/92, non avendo stabilito modalità appropriate per l'utilizzo dei contingenti ad esso assegnati per le campagne di pesca dal 1991 al 1996.
C - Sull'assenza di misure di controllo ai sensi dell'art. 1, n. 1, del regolamento n. 2241/87 e dell'art. 2 del regolamento n. 2847/93
1. Argomenti delle parti
57 La Commissione fa valere che l'art. 1 del regolamento n. 2241/87, e, per il periodo a partire dal 1_ gennaio 1994, l'art. 2 del regolamento n. 2847/93, relativamente all'osservanza del regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca imporrebbero agli Stati membri obblighi più precisi rispetto ai regolamenti nn. 170/83 e n. 3760/92. A suo avviso, i provvedimenti intrapresi in applicazione di questi articoli avrebbero dovuto assicurare da parte dei pescatori la notificazione di tutte le catture alle autorità competenti (19). Inoltre, tali provvedimenti avrebbero dovuto consentire una rapida analisi di questi dati, per poter disporre eventualmente la chiusura tempestiva dell'attività di pesca per una determinata risorsa, al fine di evitare un superamento dei contingenti.
58 Dal tentativo del Regno Unito di ottenere da parte della Commissione una correzione a posteriori dei suoi dati, la Commissione deduce che il sistema utilizzato dal Regno Unito negli anni dal 1991 al 1996 era inadeguato a fornire dati precisi sullo stato delle catture.
59 Il Regno Unito si oppone a questa conclusione della Commissione e, richiamandosi ai provvedimenti adottati, nega di essere venuto meno ai propri obblighi discendenti dalle disposizioni citate.
2. Valutazione
60 E' da premettere che la Corte nella sentenza relativa alla causa C-333/99 ha esaminato la violazione degli obblighi discendenti dall'art. 1, n. 1, del regolamento n. 2241/87 in combinato disposto con l'art. 5, n. 2 del regolamento n. 170/83 (20). In quella occasione essa ha applicato i principi già menzionati per la ripartizione dell'onere della prova (21). Contrariamente all'affermazione del governo britannico, dalla ripetizione di casi di sovrasfruttamento è quindi ben possibile trarre conclusioni relativamente all'osservanza degli obblighi discendenti dalle disposizioni citate. Sulla base degli atti, si può ritenere che la Commissione abbia dimostrato il ripetersi di casi di sovrasfruttamento durante il periodo di tempo considerato (22).
61 Bisogna inoltre concordare con la Commissione che la richiesta da parte del governo britannico alla Commissione di procedere a correzione successiva dei dati in suo possesso, depone contro l'osservanza degli obblighi discendenti dalle disposizioni citate. Nelle mie conclusioni relative alla causa C-454/99 (23) ho già sottolineato l'importanza dell'attendibilità dei dati relativi alle attività di pesca nell'ambito degli obiettivi del regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (24). Se lo stesso Stato membro afferma di aver raccolto dati inattendibili, risulta allora ovvio supporre che esso non abbia esercitato un controllo regolare sull'obbligo di notificazione da parte dei pescatori. E' bensì da valutare in linea di principio positivamente che lo Stato membro interessato si impegni a correggere dei dati inesatti; tuttavia ciò dovrebbe accadere in un momento nel quale è ancora possibile l'utilizzazione dei dati corretti ai fini dello sfruttamento delle risorse della pesca.
62 In tal modo, la Commissione ha sufficientemente dimostrato come la ripetizione di casi di sovrasfruttamento negli anni dal 1991 al 1996 sia da ricondurre ad un controllo inadeguato. Inoltre, essa ha rilevato che in numerosi casi non è conseguito l'ordine nazionale di chiusura delle attività di pesca e che in quei casi in cui ciò sia stato disposto, gli sbarchi sono proseguiti anche successivamente a tale ordine. Anche questo depone a sfavore dell'adempimento degli obblighi di controllo da parte dello Stato membro, tanto più che problemi come quelli sottolineati dalla Commissione (25) successivamente si sono potuti risolvere chiaramente. Infine lo stesso Regno Unito ha ammesso che una parte dei suoi dati necessitava di correzioni, dal che si può dedurre che le autorità britanniche in questi casi non disponevano di dati attendibili per poter ordinare la chiusura tempestiva delle attività di pesca. La Commissione ha in tal modo fornito una prova sufficientemente concreta della violazione degli obblighi discendenti dall'art. 1, n. 1, del regolamento n. 2241/87 e dall'art. 2 del regolamento n. 2847/93.
63 Si deve pertanto stabilire che il Regno Unito, non avendo vigilato sull'osservanza del regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca mediante un controllo adeguato delle attività di pesca e mediante ispezioni appropriate degli sbarchi e della registrazione delle catture, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 1, n. 1, del regolamento n. 2241/87 e dell'art. 2 del regolamento n. 2847/93.
D - Sulla chiusura tardiva delle attività di pesca
1. Argomenti delle parti
64 La Commissione rileva che, non avendo vietato in via provvisoria le attività di pesca una volta esaurito il contingente a sua disposizione, il Regno Unito è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 11 del regolamento n. 2241/87 e, per il periodo a partire dal 1_ gennaio 1994, dell'art. 21 del regolamento n. 2847/93. Dalle sentenze 20 marzo 1990, causa C-62/89 (26) e 31 gennaio 1991, causa C-244/89 (27), conseguirebbe che gli Stati membri sono tenuti ad adottare tempestivamente tutti i provvedimenti necessari ad evitare il superamento dei contingenti interessati, affinché sia garantito il rispetto delle quote attribuite agli Stati membri al fine della conservazione delle risorse della pesca. Discenderebbe inoltre da queste sentenze l'impossibilità per lo Stato membro interessato di eccepire difficoltà pratiche a giustificazione della violazione degli obblighi su di esso incombenti.
65 Il governo britannico sostiene al contrario che non si possono escludere divergenze tra le cifre della Commissione e le cifre a propria disposizione al momento considerato. Ciò sarebbe da ricondurre in parte al sistema di rilevamento dati, in parte specialmente anche a sbarchi in Stati terzi, che al Regno Unito vengono notificati dai capitani, mentre la Commissione dispone di cifre trasmesse dalle autorità competenti dei vari Stati. Inoltre, il governo britannico ritiene le conclusioni della Commissione troppo generiche, tanto più che esso nel periodo di tempo considerato avrebbe garantito l'osservanza della maggior parte dei contingenti.
66 Nella replica la Commissione conferma i propri addebiti e fa presente che in singoli casi l'ordine di chiusura delle attività di pesca è entrato in vigore solo numerose settimane dopo l'esaurimento dei relativi contingenti, circostanza che in questi casi dimostrerebbe la mancata tempestiva adozione di provvedimenti.
2. Valutazione
67 Secondo una giurisprudenza consolidata della Corte (28), gli Stati membri sono obbligati ai sensi dell'art. 11 del regolamento n. 2241/87 ad adottare misure coercitive già prima dell'esaurimento dei contingenti, allo scopo di impedire provvisoriamente qualsiasi attività di pesca. L'art. 21 del regolamento n. 2847/93 prevede lo stesso obbligo per gli Stati membri a partire dal 1_ gennaio 1994.
68 Sia nel procedimento precontenzioso che nella fase scritta il governo britannico ha motivato il mancato ordine di chiusura delle attività di pesca o il diverso momento di emanazione di questo ordine, oltre che con le divergenze dei dati già menzionate, con la circostanza che le condizioni atmosferiche, l'imputazione delle catture rispetto a determinati contingenti e le oscillazioni dei quantitativi avrebbero reso più difficoltosa la registrazione degli sbarchi - e quindi l'eventuale ordine tempestivo di chiusura.
69 Secondo una giurisprudenza costante della Corte, uno Stato membro non può far valere difficoltà pratiche per giustificare la mancata attuazione di misure di controllo appropriate. Al contrario, spetta agli Stati membri, incaricati dell'esecuzione della normativa comunitaria nel settore dei prodotti della pesca, superare queste difficoltà adottando le misure appropriate (29).
70 Per tale motivo, si deve escludere un richiamo a difficoltà pratiche - quali gli sbarchi in Stati terzi citati dal governo britannico o le oscillazioni dei quantitativi scaricati in altri Stati membri o in Stati terzi. Ciò vale tanto più in quanto non si trattava assolutamente di difficoltà insuperabili ed esiste una normativa comunitaria sulla trasmissione di dati tra Stati membri o con Stati terzi (30).
71 Per quei casi nei quali l'ordine è stato emesso, la Commissione, sulla base dei quantitativi pescati al momento dell'entrata in vigore dell'ordine, ha fornito una prova sufficiente a dimostrare che il Regno Unito non è riuscito ad ottenere una chiusura provvisoria e tempestiva delle attività di pesca prima dell'esaurimento dei contingenti in questione, ad esso spettanti.
72 Da tutto ciò consegue che il Regno Unito, non avendo provvisoriamente vietato, o non avendolo fatto tempestivamente, le attività di pesca per determinate risorse, una volta esauriti i relativi contingenti mediante le catture, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 11, n. 2, del regolamento n. 2241/87 e, a partire dal 1_ gennaio 1994, dell'art. 21 del regolamento n. 2847/93.
E - Mancanza di sanzioni penali o amministrative
1. Argomenti delle parti
73 La Commissione è dell'avviso che le misure previste ai sensi dell'art. 1 del regolamento n. 2241/87 e dell'art. 31 del regolamento n. 2847/93, relative ai responsabili per violazioni delle norme sulle misure di conservazione e controllo, includano l'avvio di procedimenti penali o amministrativi nei confronti di questi responsabili (31). A tale riguardo essa sottolinea l'importanza di questo obbligo per la conservazione delle risorse della pesca. Richiedendo che le sanzioni siano in grado di privare del beneficio economico derivante dalla violazione, l'art. 31 del regolamento n. 2847/93 avrebbe formulato questo obbligo ancora più chiaramente.
74 Con riferimento ai casi di sovrasfruttamento da essa rilevati, la Commissione fa presente che in numerosi casi sono state notificate catture anche successivamente all'emanazione dell'ordine di chiusura delle attività di pesca. Ciò costituirebbe un indizio del mancato rispetto delle disposizioni in questione, che non avrebbe tuttavia comportato alcuna conseguenza per i responsabili. Difficoltà pratiche, come ad esempio difficoltà di prova di fronte ai giudici nazionali, non sarebbero idonee a giustificare la carenza delle autorità britanniche.
75 Il governo britannico dal canto suo fa valere di aver perseguito, durante l'intero periodo in questione, la politica di avviare un procedimento in tutti quei casi in cui erano presenti sufficienti elementi di prova ai fini di una condanna penale. Il governo britannico fa riferimento all'elenco, allegato al proprio controricorso, dei procedimenti introdotti e degli ammonimenti emessi nei confronti di navi che non avevano rispettato l'ordine di chiusura delle attività di pesca o che avevano operato in zone per le quali il Regno Unito non disponeva di contingenti.
76 Il governo britannico affronta poi singoli esempi. Esso rileva il mancato successo di alcune condanne in particolare a causa dell'impossibilità di identificare sufficientemente i responsabili ai fini di una condanna penale. In alcuni casi sarebbero stati avviati procedimenti amministrativi allo scopo di detrarre i quantitativi pescati successivamente all'esaurimento del contingente interessato dal contingente spettante al responsabile per l'anno successivo. In altri casi, infine, si sarebbe consapevolmente rinunciato ad intentare un procedimento, in parte perché le autorità britanniche avrebbero tollerato il sovrasfruttamento nell'ottica di uno scambio di quote con la Repubblica federale tedesca, programmato - ma alla fine non realizzato. Non sarebbe stato avviato alcun procedimento in quei casi in cui gli elementi di prova si erano rivelati insufficienti a norma del diritto nazionale.
77 Nella propria replica la Commissione sottolinea l'esistenza di una sproporzione tra il numero dei procedimenti avviati e l'intensità del sovrasfruttamento. Inoltre, dall'elenco presentato dal Regno Unito non sarebbe possibile evincere se per ogni caso di sovrasfruttamento sia stato avviato un procedimento. La Commissione poi non riuscirebbe a comprendere per quale motivo siano stati avviati in proporzione pochi procedimenti, nonostante, come già dimostrato, delle catture siano state effettuate successivamente all'emanazione dell'ordine di chiusura delle attività di pesca.
2. Valutazione
78 L'esistenza di un obbligo degli Stati membri ad intraprendere azioni penali o amministrative in caso d'inosservanza delle norme relative alle misure di conservazione e controllo sia ai sensi dell'art. 1, n. 2, del regolamento n. 2241/87 che ai sensi dell'art. 31 del regolamento n. 2847/93 non è oggetto di controversia fra le parti.
79 E' necessario accertare se gli argomenti del Regno Unito siano in grado di confutare le censure mosse dalla Commissione.
80 Nelle mie conclusioni 5 marzo 2002 nella causa C-454/99 (32) ho esposto come la circostanza che l'onere della prova ricada di principio sulla Commissione non escluda un obbligo di notificazione da parte degli Stati membri delle misure da essi adottate (33).
81 Nel controricorso il Regno Unito ammette di aver proceduto solo in singoli casi nei confronti dei responsabili di violazioni. Esso ha quindi fornito elementi di prova convincenti del fatto che almeno singoli procedimenti siano stati avviati nei confronti dei responsabili di violazioni. Pertanto, la richiesta della Commissione di accertare una generale violazione dell'obbligo di avviare procedimenti penali o amministrativi contro i responsabili di violazioni, spettante al Regno Unito, non può essere accolta come tale.
82 Si rende necessario tuttavia accertare se il Regno Unito non sia venuto meno ai suoi obblighi, non avendo proceduto in altri casi nei confronti dei responsabili del sovrasfruttamento.
83 Non si può accogliere l'argomento del governo britannico secondo il quale l'insufficienza degli elementi di prova a norma del diritto interno escludeva l'obbligo di avvio di azioni penali o amministrative. Tale insufficiente stato delle prove infatti potrebbe dipendere dal controllo inadeguato che le autorità nazionali hanno esercitato sulle attività di pesca e sulle attività connesse, in violazione di obblighi di natura comunitaria. Tale argomento pertanto mira in ultima analisi a voler giustificare mediante la violazione originaria una più recente violazione del diritto comunitario. Inoltre, per quanto attiene i requisiti nazionali della perseguibilità penale, la Corte ha già dichiarato che, «secondo una giurisprudenza costante, uno Stato membro non può invocare norme, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini derivanti dalle norme del diritto comunitario» (34).
84 Questo principio può trovare applicazione anche agli esempi citati dal governo britannico: il confidare in un futuro scambio di contingenti può giustificare il mancato avvio di azioni penali o amministrative nei confronti dei responsabili tanto poco quanto il richiamo a catture collaterali (35). E' necessario notare poi che l'elenco relativo ai procedimenti compilato dal governo britannico a norma delle disposizioni in questione non spiega se i procedimenti sono stati avviati nei confronti di tutti o almeno di un numero significativo dei responsabili di violazioni.
85 Dalle considerazioni precedenti discende che, avendo intrapreso azioni amministrative o penali nei confronti dei responsabili di violazioni soltanto in misura insufficiente, il Regno Unito ha violato l'art. 1, n. 2, del regolamento n. 2241/87 e l'art. 31 del regolamento n. 2847/93.
V - Spese
86 Ai sensi dell'art. 69, n. 2 del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta la domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna del Regno Unito che è risultato essenzialmente soccombente, quest'ultimo va condannato alle spese.
VI - Conclusione
87 Alla luce dei motivi innanzi esposti, propongo alla Corte di decidere nei termini seguenti:
1) Il Regno Unito, per quel che riguarda ciascuno degli anni tra il 1991 e il 1996,
- non avendo adottato norme precise ed appropriate per l'utilizzo del contingente ad esso attribuito,
- non avendo svolto le ispezioni e gli altri controlli richiesti dai pertinenti regolamenti comunitari,
- non avendo vietato, in via provvisoria, le attività di pesca una volta esaurito il contingente a sua disposizione, e
- avendo intrapreso procedimenti amministrativi o penali contro i capitani delle navi responsabili della violazione dei regolamenti, o contro qualsiasi altra persona responsabile di tali violazioni solo in misura insufficiente,
è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dei seguenti articoli: i) art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) n. 170/83 oppure art. 9, n. 2, del regolamento (CEE) n. 3760/92 (a partire dal 1_ gennaio 1993) e art. 1, n. 1, del regolamento (CEE) n. 2241/87 oppure art. 2 del regolamento (CEE) n. 2847/93 (a partire dal 1_ gennaio 1994), ii) art. 11, n. 2, del regolamento (CEE) n. 2241/87 oppure art. 21 del regolamento (CEE) n. 2847/93 e iii) art. 1, n. 2, del regolamento (CEE) n. 2241/87 oppure art. 31 del regolamento (CEE) n. 2847/93;
2) Il Regno Unito è condannato alle spese.
(1) - V. al riguardo le mie conclusioni 5 marzo 2002.
(2) - Commissione/Francia (Racc. pag. I-1025). V. anche le mie conclusioni 11 ottobre 2001, cause riunite C-418/00 e C-419/00, Commissione/Francia (attualmente pendenti) e 5 marzo 2002, causa C-454/99 (citate alla nota 2).
(3) - V. art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 25 gennaio 1983, n. 170, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (GU L 24, pag. 1). V. anche art. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1992, n. 3760, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura (GU L 389, pag. 1), che ha sostituito il regolamento citato a partire dal 1_ gennaio 1993.
(4) - Art. 2, nn. 2, 3 e 11 del regolamento n. 170/83; art. 4, n. 2, e art. 8 del regolamento n. 3760/92.
(5) - Regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2241, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (GU L 207, pag. 1).
(6) - Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1993, n. 2847, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 261, pag. 1).
(7) - Sentenza citata alla nota 3, punto 35.
(8) - Citate alla nota 2, paragrafi 45 e ss.
(9) - V. supra, paragrafi 32 e ss.
(10) - A tale riguardo, esso fa riferimento alla sentenza 10 settembre 1996, causa C-61/94, Commissione/Germania (Racc. pag. I-3989, punto 61), secondo la quale «nell'ambito di un procedimento avviato a norma dell'art. 169 del Trattato la Commissione ha l'obbligo di accertare l'esistenza dell'inadempimento contestato e non può basarsi su alcuna presunzione».
(11) - Commissione/Francia (Racc. pag. I-925, punti 35-38).
(12) - Regolamento (CE) del Consiglio 6 maggio 1996, n. 847, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115, pag. 3).
(13) - Dei 31 casi censurati dalla Commissione il Regno Unito contesta le cifre alla base di quattro casi (v. supra, paragrafo 35). Gli argomenti del governo britannico relativi al regolamento n. 847/96 riguardano ulteriori quattro casi.
(14) - Citata alla nota 3.
(15) - Citata alla nota 13.
(16) - Ai sensi dell'art. 6 del regolamento, questo è entrato in vigore a partire dal 1_ gennaio 1997.
(17) - L'art. 3, n. 2, seconda frase del regolamento n. 847/1996 prevede espressamente: «Tuttavia tali catture sono considerate eccedenti gli sbarchi consentiti per quanto concerne le detrazioni previste all'articolo 5».
(18) - V. supra, paragrafo 40.
(19) - Conformemente al regolamento (CEE) della Commissione 22 settembre 1983, n. 2807, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri (GU L 276, pag. 1).
(20) - Sentenza citata alla nota 3; una violazione dell'art. 2 del regolamento n. 2847/93 era superflua in quanto il procedimento per inadempimento riguardava solo gli anni 1988 e 1990.
(21) - V. supra, paragrafi 37 e ss.
(22) - V. anche supra, paragrafo 53.
(23) - Citate alla nota 2.
(24) - V., in particolare, paragrafo 69.
(25) - V. supra, paragrafo 46.
(26) - Citata alla nota 13.
(27) - Commissione/Francia, Racc. pag. I-163.
(28) - V., per tutte, sentenza 1_ febbraio 2001, causa C-333/99, citata alla nota 3, con ulteriori riferimenti.
(29) - Sentenze 1_ febbraio 2001, causa C-333/99 (citata alla nota 3, punto 44), 7 dicembre 1995, causa C-52/95, Commissione/Francia, (Racc. pag. I-4443) e 20 marzo 1990, causa C-62/89 (citata alla nota 13).
(30) - V., ad esempio, gli artt. 7 e 9 del regolamento n. 2241/87.
(31) - Qualora ciò non dovesse discendere direttamente dal tenore delle norme interessate, potrebbe in ogni caso essere dedotto dall'art. 10 CE.
(32) - Citate alla nota 2, paragrafi 94 e ss.
(33) - V., a tale riguardo, per tutti, l'art. 4 del regolamento n. 2241/87: «Gli Stati membri comunicano regolarmente alla Commissione le informazioni relative al (...) tipo d'infrazioni constatate e i provvedimenti da essi presi in conseguenza».
(34) - Sentenza citata alla nota 3, paragrafo 54.
(35) - Ovvero catture involontarie di pesci nell'ambito dell'attività di pesca.
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