Conclusioni dell avvocato generale
I Introduzione
1. Nella presente causa, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica francese,
non conformandosi alle disposizioni di cui all'art. 4 quater della direttiva della Commissione 28 giugno 1990, 90/388/CEE, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni (in prosieguo: la «direttiva 90/388») , come modificata dalla direttiva della Commissione 13 marzo 1996, 96/19/CE ; e
non rispettando le disposizioni di cui all'art. 5, nn. 1, 3, 4 e 5, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/33/CE, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni ,
è venuta meno ai suoi obblighi.
Si tratta di obblighi correlati alla fornitura del servizio universale per la telefonia vocale , che in Francia è assicurato da France Télécom.
II Contesto normativo
La normativa europea
2. L'obbligo della fornitura del servizio universale per la telefonia vocale fissa deriva dall'art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 dicembre 1995, 95/62/CE, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) («Open Network Provision») alla telefonia locale, che dispone quanto segue:
«Gli Stati membri provvedono a che i rispettivi organismi di telecomunicazione forniscano, separatamente o congiuntamente, una rete telefonica pubblica fissa e un servizio di telefonia vocale conformemente alle disposizioni della direttiva, onde garantire un'offerta armonizzata in tutta la Comunità.
In particolare gli Stati membri provvedono a che gli utenti possano:
a) ottenere su richiesta il collegamento alla rete telefonica pubblica fissa;
b) allacciare e utilizzare le apparecchiature terminali omologate situate nella sede dell'utente, conformemente al diritto nazionale e comunitario.
(...)».
La direttiva in questione non utilizza ancora il concetto di servizio universale, come fa invece la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 1998, 98/10/CE, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale . Tale direttiva stabilisce quali sono i servizi che devono essere compresi in ogni caso nel servizio universale, ovvero il collegamento alla rete telefonica pubblica fissa, la pubblicazione di elenchi telefonici e la disponibilità di posti telefonici pubblici a pagamento.
3. La direttiva 96/19 ha inserito nella direttiva 90/388 un nuovo articolo 4 quater, che recita quanto segue:
«Fatta salva l'armonizzazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio nel quadro della fornitura di una rete aperta (ONP), qualsiasi regime nazionale necessario per condividere il costo netto relativo agli obblighi di prestazione del servizio universale assegnati agli organismi di telecomunicazioni con altri organismi, sia esso basato o meno su un sistema di oneri supplementari o un fondo per il servizio universale, deve:
a) riguardare esclusivamente le imprese fornitrici di reti pubbliche di telecomunicazioni;
b) assegnare ad ogni impresa l'onere spettante in base a criteri di oggettività e non discriminazione e in conformità del principio di proporzionalità.
Gli Stati membri comunicano tali regimi alla Commissione la quale ne verifica la compatibilità con le disposizioni del Trattato.
Gli Stati membri consentono ai propri organismi di telecomunicazioni di riequilibrare le tariffe tenendo conto di specifiche condizioni del mercato e della necessità di garantire la possibilità economica di accedere al servizio universale e, in particolare, permettono loro di adeguare le tariffe correnti praticate che non sono in linea con i costi e che aumentano quindi l'onere della prestazione del servizio universale, al fine di realizzare una struttura tariffaria ancorata ai costi reali. Se tale riequilibrio non è realizzabile entro il 1° gennaio 1998 gli Stati membri interessati informano la Commissione della futura eliminazione dei residui squilibri a livello tariffario, e trasmettono altresì un calendario preciso di attuazione.
(...)».
4. L'art 2 della direttiva 96/19 così dispone: «[e]ntro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni atte a consentirle di confermare l'osservanza dell'articolo 1, punti 1-8». La direttiva è entrata in vigore l'11 aprile 1996. Pertanto, il periodo entro cui le suddette informazioni avrebbero dovuto essere comunicate è scaduto l'11 gennaio 1997.
5. L'art. 5 della direttiva 97/33, relativo all'interconnessione e ai contributi al servizio universale, recita quanto segue:
«1. Qualora, in base alle disposizioni del presente articolo, uno Stato membro stabilisca che gli obblighi di servizio universale rappresentino un onere eccessivo per un organismo, esso prevede un meccanismo atto a ripartire il costo netto dei suddetti obblighi con altri organismi che gestiscano reti pubbliche di telecomunicazione e/o servizi di telefonia vocale a disposizione del pubblico. Nel fissare i contributi dovuti, gli Stati membri tengono in debito conto i principi della trasparenza, della non discriminazione e della proporzionalità. Possono essere finanziati con queste modalità solo le reti pubbliche di telecomunicazione e i servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico di cui all'allegato I, parte 1.
2. Gli eventuali contributi al costo degli obblighi di servizio universale possono basarsi su un meccanismo appositamente creato e amministrato da un ente indipendente dai destinatari e/o possono tradursi in una tariffa supplementare che si somma alla tariffa di interconnessione.
3. Per determinare l'eventuale onere rappresentato dalla fornitura del servizio universale, su richiesta delle rispettive autorità nazionali di regolamentazione gli organismi soggetti a detti obblighi devono calcolare il costo netto degli stessi secondo il metodo di cui all'allegato III. Il calcolo del costo netto connesso con gli obblighi di servizio universale è controllato dall'autorità nazionale di regolamentazione o da un altro ente competente, autonomo rispetto all'organismo di telecomunicazioni, e approvato dall'autorità nazionale di regolamentazione. I risultati del calcolo del costo e le conclusioni dei controlli contabili sono messi a disposizione del pubblico a norma dell'articolo 14, paragrafo 2.
4. Ove risulti giustificato in base al calcolo del costo netto di cui al paragrafo 3 e tenuto conto degli eventuali vantaggi di mercato derivanti ad un organismo che offre il servizio universale, le autorità nazionali di regolamentazione stabiliscono se un meccanismo di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale sia giustificato.
5. Qualora venga stabilito un meccanismo per ripartire il costo netto fra gli obblighi del servizio universale di cui al paragrafo 4, le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché i principi applicati per la ripartizione dei costi e le informazioni sui dispositivi utilizzati siano accessibili al pubblico secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono alla pubblicazione di una relazione annuale che riporti il costo calcolato degli obblighi di servizio universale e specifichi i contributi dovuti da tutte le parti interessate.
6. In attesa dell'attuazione della procedura indicata nei paragrafi 3, 4 e 5, devono essere notificate all'autorità nazionale di regolamentazione eventuali tariffe che una parte interconnessa deve pagare e che includono o fungono da contributo al costo degli obblighi di servizio universale; la notificazione deve avvenire prima dell'introduzione di dette tariffe. Fatto salvo l'articolo 17 della presente direttiva, se l'autorità nazionale di regolamentazione ritiene, di propria iniziativa o dietro richiesta circostanziata di una parte interessata, che tali tariffe siano eccessive, l'organismo interessato è invitato a ridurle; le tariffe ridotte si applicano retroattivamente a decorrere dalla data di introduzione delle tariffe, ma non anteriormente al 1° gennaio 1998».
6. L'allegato III della direttiva in questione indica le modalità di calcolo dei costi del servizio universale per la telefonia vocale. L'allegato stabilisce fra l'altro che «il costo degli obblighi di servizio universale è calcolato come la differenza tra il costo netto che un organismo deve sostenere quando deve assolvere agli obblighi di servizio universale e quando non deve assolvere agli stessi obblighi.
(...)
Il calcolo si basa sui costi relativi a:
i) elementi dei servizi individuati che possono essere forniti solo in perdita o a condizioni di costo che non rientrano tra i normali standard commerciali.
In questa categoria possono rientrare elementi del servizio quali l'accesso ai servizi telefonici di emergenza, la fornitura di alcuni telefoni pubblici a pagamento, la fornitura di alcuni servizi o apparecchiature per disabili, ecc.;
ii) utenti finali o gruppi di utenti finali specifici che, tenuto conto del costo di fornitura della rete e del servizio specificati, delle entrate prodotte e della media geografica dei prezzi imposti dallo Stato membro, possono essere serviti soltanto in perdita o a condizioni di costo che non rientrano tra i normali standard commerciali.
(...)
Nel calcolo dei costi netti si tiene conto delle entrate. I costi e le entrate devono essere preventivi».
Il diritto francese
7. In forza della normativa francese in materia di telecomunicazioni, dal 1997 esiste in Francia un regime di ripartizione del costo netto per la fornitura del servizio universale fra i diversi operatori di telecomunicazioni. Il servizio universale è assicurato da France Télécom. La normativa è stata adottata sulla scorta di una relazione redatta nel 1996 da un gruppo di esperti indipendenti (la «relazione Champsaur»).
8. Le disposizioni rilevanti nella fattispecie sono gli artt. da R 20-31 a R 20-34 del Code des postes et télécommunications (Codice delle poste e telecomunicazioni; in prosieguo il: «codice»). L'art. R 20-31 dispone che i costi netti della fornitura del servizio universale sono composti di tre elementi, indicati come C1, C2 e C3. Il decreto 13 maggio 1997 (n. 97/475) prevede per l'anno 1997 un calcolo forfettario dell'insieme dei tre elementi, che anticipa l'applicazione, per gli anni successivi, di metodi di calcolo specifici per ciascuno di essi. Gli artt. da R 20-32 a R 20-34 definiscono i metodi di calcolo per gli anni successivi al 1997. Tutti gli articoli menzionati sono stati inseriti nel codice dalla legge 26 luglio 1996, n. 96/659.
9. Ricordo infine che in Francia l'autorità responsabile del controllo nel settore delle telecomunicazioni è l'Autorité de régulation des télécommunications (in prosieguo: l'«ART»).
III Il procedimento precontenzioso
10. Con lettera del 4 giugno 1997 le autorità francesi hanno notificato alla Commissione, ai sensi dell'art. 2 della direttiva 96/19, la legge 26 luglio 1996, n. 96/659, che modifica il codice, unitamente ad alcuni decreti di attuazione.
11. In seguito, con lettera del 7 novembre 1997, la Commissione ha posto al governo francese una serie di quesiti in merito al calendario relativo al riequilibrio della struttura tariffaria di France Télécom, l'operatore storico di telecomunicazioni in Francia, ai metodi di calcolo di quella struttura tariffaria nonché alle modalità di finanziamento e di calcolo dei costi netti del servizio universale. Le autorità francesi hanno risposto con lettera del 4 dicembre 1997.
12. Sulla base di detta risposta, la Commissione è pervenuta alla conclusione che la Repubblica francese non ha rispettato taluni obblighi impostile dalla direttiva 90/388, come modificata dalla direttiva 96/19. Con lettera di diffida del 24 luglio 1998 la Commissione ha la Repubblica francese a presentare le sue osservazioni. Il governo francese ha risposto con lettera del 4 novembre 1998, cui ha allegato un progetto di decreto relativo alle tariffe sociali di France Télécom. L'8 luglio 1999 la Commissione ha emanato un parere motivato. Nella sua risposta del 3 dicembre 1999 il governo francese ha mantenuto le argomentazioni precedenti. Per questo motivo la Commissione ha proposto alla Corte il presente ricorso.
IV Osservazioni generali
13. Gli addebiti sollevati dalla Commissione nella presente causa riguardano il modo in cui in Francia sono state applicate le norme relative al cosiddetto servizio universale nel settore delle telecomunicazioni. Il servizio universale è definito all'art. 2, lett. g), della direttiva 97/33 come: «un insieme minimo definito di servizi di determinata qualità disponibile a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni specifiche nazionali, ad un prezzo abbordabile». In altre parole, l'obbligo della fornitura del servizio universale comporta anche la creazione di strutture telefoniche non redditizie, ubicate ad esempio in zone scarsamente popolate. In Francia l'obbligo della fornitura del servizio universale incombe a France Télécom. Le censure mosse dalla Commissione concernono la modalità di calcolo dei costi del servizio universale e le circostanze in cui si può imporre ad altri operatori di telecomunicazioni di contribuire finanziariamente al servizio universale.
14. Prima di esaminare singolarmente gli addebiti, vorrei descrivere con alcune osservazioni preliminari il contesto della presente controversia. Negli anni «'90 la liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni nell'ordinamento comunitario è stata realizzata ad un ritmo accelerato. Spesso era necessario emanare una normativa dettagliata per garantire che i nuovi operatori potessero accedere effettivamente ad un mercato dominato fino a quel momento dai monopolisti organizzati a livello nazionale. Una parte rilevante di detta normativa, come ad esempio quella relativa al servizio universale, è caratterizzata dall'imposizione ai precedenti monopolisti di obblighi di cui devono poter profittare i nuovi arrivati nel mercato.
15. La normativa deve garantire che i vecchi monopolisti addebitino soltanto i costi reali ai nuovi arrivati nel mercato, nella misura in cui questi ultimi devono utilizzare le loro reti. Emerge pertanto una seconda caratteristica della normativa, la complessità. Complessità non tanto delle regole in sé, quanto della loro attuazione e del loro controllo. Non è facile verificare se e in quale misura un'impresa addebiti i costi reali. Si tratta, in definitiva, di controllare i vecchi monopolisti, i quali non solo dispongono di una posizione dominante sul mercato, ma, proprio a motivo di detta posizione, spesso sono gli unici ad avere una chiara visione sulla resa economica dei costi da calcolare. Va da sé che tali operatori non hanno interesse a calcolare i costi con la massima precisione. Le censure mosse dalla Commissione riguardano la questione di quali costi possano essere addebitati da France Télécom. Vengono in esame solo i costi delle strutture telefoniche non redditizie o anche di altri costi? Come vengono calcolati questi costi in quanto costi netti reali?
16. Un elemento importante della normativa in materia di liberalizzazione è il calendario entro cui la liberalizzazione dev'essere realizzata. Il detto calendario consente di ovviare alle disparità nei livelli di liberalizzazione fra gli Stati membri che possono portare a distorsioni della concorrenza tra questi ultimi.
17. Richiamo poi l'obiettivo sociale del servizio universale. Il servizio universale è una misura sociale che deriva dal convincimento che al giorno d'oggi il telefono costituisce una necessità vitale fondamentale. Lo Stato membro deve garantire che la qualità di detto servizio, che esso stesso non fornisce, sia sufficiente.
18. Alla luce di quanto precede, non stupisce il fatto che la Commissione controlli minuziosamente l'attuazione da parte degli Stati membri della normativa comunitaria in materia. L'attuazione degli obblighi nel settore delle telecomunicazioni richiede infatti grande precisione. Anche nelle presenti conclusioni ritengo che tale aspetto sia prioritario. Tenuto conto dell'importanza che riveste una puntuale attuazione della normativa per l'obiettivo da raggiungere ovvero la liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni e della difficoltà di controllare l'attuazione stessa, ritengo sia necessario procedere ad un'interpretazione letterale rigorosa della direttiva.
V Addebiti, motivi di difesa e analisi
19. La Commissione ha formulato sei addebiti, che riassumo in prosieguo. Per ciascun addebito, esaminerò gli elementi di difesa presentati e presenterò in seguito la mia analisi.
Sul primo addebito
20. La Commissione sostiene che la Repubblica francese, senza un fondamento giuridico comunitario, ha obbligato gli operatori della telefonia mobile, ovvero i nuovi concorrenti di France Télécom, a contribuire al servizio universale durante il 1997. Nel 1997 France Télécom fruiva ancora di un monopolio quasi totale in materia di telefonia vocale e, pertanto, era tenuta a finanziare il servizio universale integralmente. La Commissione, inoltre, ritiene che non sia giustificato far contribuire gli operatori della telefonia mobile al servizio universale su rete fissa.
21. Nel controricorso il governo francese afferma che il carattere generale dell'art. 4 quater della direttiva 90/388, come modificata dalla direttiva 96/19, non consente di escludere gli operatori della telefonia mobile dal finanziamento del servizio universale. Secondo le autorità francesi, il regime vigente in Francia, che prevedeva già dal 1997 il contribuito degli operatori della telefonia mobile, non è contrario alla direttiva, mentre invece, una diversa interpretazione della direttiva sarebbe in contrasto con il principio della certezza del diritto. L'art. 4, quater, obbliga infatti a ripartire i costi netti del servizio universale. Inoltre un meccanismo di ripartizione dei costi del servizio universale evitava che l'onere totale e sproporzionato ricadesse su un solo operatore.
22. Il governo francese ritiene che la questione fondamentale sia se l'introduzione della telefonia mobile incida sui costi netti del servizio universale sostenuti da France Télécom. La soluzione a tale questione era affermativa già nel 1997. Secondo il governo francese, quindi, il contributo degli operatori della telefonia mobile costituiva una necessità economica.
23. Il governo francese è dell'avviso che la direttiva non crei alcun collegamento espresso fra l'eliminazione del monopolio sulla telefonia fissa e l'introduzione di un meccanismo di finanziamento per il servizio universale. Il 1° gennaio 1998, data in cui doveva essere soppresso il monopolio sulla telefonia vocale, non è rilevante per il servizio universale.
24. Nella sua replica, la Commissione afferma che l'obiettivo del mantenimento fino al 1° gennaio 1998 del monopolio sulla telefonia vocale fissa era proprio quello di consentire all'operatore storico di salvaguardare la propria stabilità finanziaria e di fornire un servizio universale. La Commissione rinvia fra l'altro al quarto e al ventiseiesimo considerando della direttiva 96/19. Fintantoché France Télécom ha beneficiato di un monopolio sulla telefonia vocale, non era necessario che terzi contribuissero al finanziamento dei costi del servizio universale. L'art. 5, n. 1, della direttiva 97/33 è chiaro a questo proposito. Solo «[q]ualora, in base alle disposizioni del presente articolo, uno Stato membro stabilisca che gli obblighi di servizio universale rappresentino un onere eccessivo per un organismo», esso può adottare un meccanismo atto a ripartire il costo netto degli obblighi di servizio universale. La Commissione ritiene che nessun elemento del fascicolo dimostri che fosse necessario un regime nazionale per ripartire il costo netto o che gli obblighi di servizio universale rappresentassero un onere iniquo per France Télécom.
25. La Commissione afferma che la tesi del governo francese secondo cui l'introduzione della telefonia mobile incide sui costi del servizio universale è infondata in fatto. L'avvento della telefonia mobile ha sicuramente causato un aumento del traffico sulla rete di France Télécom, ma non ha avuto conseguenze sui costi del servizio universale.
26. Nella controreplica il governo francese evoca il criterio della necessità di un regime di ripartizione dei costi. Quest'ultimo potrebbe rivelarsi necessario prima dell'abolizione del monopolio sulla telefonia vocale, ma potrebbe rivelarsi di per sé superfluo posteriormente a detta abolizione. Il governo francese rinvia inoltre all'art. 86, n. 2, del Trattato CE.
27. Nell'ambito della mia analisi ritengo sia importante sottolineare che, in forza delle disposizioni pertinenti del diritto comunitario, il servizio universale dev'essere assicurato solo per la rete telefonica pubblica fissa. Il detto obbligo non vale per la telefonia mobile. In Francia non esiste un servizio universale per la telefonia mobile.
28. Alla luce di quanto precede, va da sé che i costi del servizio universale sono ripartiti fra i vari operatori della telefonia fissa, senza chiedere un contributo agli operatori della telecomunicazione mobile.
29. Ovviamente i servizi di telecomunicazione mobile devono poter usare le reti fisse e per tale utilizzo vengono addebitati dei costi. Si tratta dei costi d'interconnessione, realizzata in conformità dell'art. 4 della direttiva 97/33. I detti costi, a mio avviso, devono essere distinti da quelli del servizio universale, cui si riferiscono gli addebiti sollevati dalla Commissione. Detta conclusione non è inficiata dalle disposizioni dell'art. 5, n. 2, della direttiva 97/33, secondo cui «[g]li eventuali contributi al costo degli obblighi di servizio universale (...) possono tradursi in una tariffa supplementare che si somma alla tariffa di interconnessione».
30. Inoltre, come sostiene la Commissione e il governo francese non contesta quest'affermazione , nel 1997 France Télécom fruiva di un monopolio quasi completo in materia di telefonia vocale. Quindi, il fatto che France Télécom abbia dovuto sopportare tutti i costi dell'obbligo del servizio universale non costituiva un «onere eccessivo» ai sensi dell'art. 5, n. 1, della direttiva 97/33. Neanche l'art. 4 quater, parte iniziale e lett. a) e b), della direttiva 90/388, come modificata dalla direttiva 97/19, porta ad una conclusione diversa. L'articolo in questione indica soltanto le condizioni cui deve soddisfare un regime nazionale necessario per la ripartizione dei costi del servizio universale. Ritengo che nella fattispecie non si possa parlare di un regime di ripartizione del costo netto necessario ai sensi dell'art. 4 quater.
31. Aggiungo ancora, ad ogni buon fine, che il governo francese non è riuscito a dimostrare in alcun modo che l'introduzione della telefonia mobile ha provocato un aumento dei costi netti del servizio universale. Infine, il governo francese cita ancora il nesso (eventuale) fra l'abolizione del monopolio in materia di telefonia vocale fissa e la ripartizione dei costi del servizio universale. Pur concordando con il governo francese sul fatto che il servizio universale e l'abolizione del monopolio sono due obblighi diversi che devono essere attuati in modo separato, ritengo che tale punto di vista non sia rilevante ai fini dell'analisi del detto addebito sollevato dalla Commissione.
32. Pertanto giungo alla conclusione che il primo addebito sollevato dalla Commissione è fondato.
Sul secondo addebito
33. La Commissione ricorda che ai sensi dell'art. 4 quater della direttiva 90/388, come modificata dalla direttiva 96/19, gli Stati membri devono consentire ai propri organismi di telecomunicazioni di «riequilibrare le tariffe». Ciò è volto alla correzione degli squilibri fra le tariffe a causa dei quali alcune di esse, come gli abbonamenti residenziali e le chiamate locali, sono state mantenute artificiosamente basse, mentre quelle relative ad altri servizi, ad esempio le chiamate interurbane e internazionali, sono rimaste artificiosamente elevate. Lo squilibrio fra le tariffe incide negativamente sulla concorrenza. L'esistenza di tariffe basse in taluni segmenti del mercato rende più difficile per i nuovi arrivati essere competitivi. Essi sono scoraggiati dall'effettuare investimenti. L'art. R 35-3, II, del codice prevedeva il riequilibrio delle tariffe entro il 31 dicembre 2000. Invece, la direttiva impone allo Stato membro interessato, qualora le tariffe non siano state riequilibrare entro il 1° gennaio 1998, di presentare alla Commissione una relazione sui suoi piani relativi all'abolizione dei restanti squilibri fra le tariffe. La relazione deve contenere un calendario d'attuazione circostanziato.
34. La Commissione sostiene che non le è stato comunicato alcun calendario, mentre avrebbe dovuto esserlo entro l'11 gennaio 1997. Pertanto essa non ha potuto accertare se la Repubblica francese abbia rispettato gli obblighi di cui all'art. 4 quater della direttiva 90/388, come modificata dalla direttiva 96/19, e all'art. 2, n. 1, della direttiva 96/19.
35. La Commissione aggiunge quanto segue. Anche supponendo che la tariffa di FRF 65, al netto delle imposte, indicata nel decreto ministeriale 29 settembre 1999 come la tariffa di equilibrio per gli abbonamenti telefonici, lo sia effettivamente, allora la nuova tariffa di abbonamento di France Télécom di FRF 64,48, al netto dell'imposta, vigente dal 1° marzo 1999, rimarrebbe troppo bassa. L'equilibrio voluto dalla direttiva non era stato ancora raggiunto. Secondo la Commissione, le autorità francesi hanno fatto sapere che il costo dello squilibrio dal 1° marzo 1999 alla fine di quell'anno raggiungeva già 16 milioni di franchi. Detto costo doveva essere finanziato dal fondo per il servizio universale. La Commissione ritiene quindi che le autorità francesi ammettano che, secondo i loro criteri, l'equilibrio non era ancora ristabilito. Di conseguenza, le autorità francesi avrebbero dovuto o segnalare che France Télécom era autorizzata a continuare l'aumento delle sue tariffe o notificare il calendario previsto dall'art. 4 quater della direttiva 90/388, come modificata dalla direttiva 96/19.
36. Nel controricorso il governo francese afferma di non concordare con la Commissione sul contenuto dell'obbligo del riequilibrio tariffario.
37. Il governo francese sostiene che la concorrenza fra gli organismi di telecomunicazioni si svolge principalmente sul mercato delle chiamate interurbane ed internazionali, il che ha spinto l'operatore storico a coprire i costi del collegamento alla rete locale con le entrate derivanti dagli abbonamenti e dalle chiamate locali. Il governo francese ritiene che ciò fosse sufficiente. In tal modo i costi del segmento locale non venivano più sovvenzionati dalle entrate delle chiamate a lunga distanza. Inoltre, nel settembre 1999 è stata stabilita una tariffa di abbonamento che coincideva praticamente con la tariffa di equilibrio di FRF 65. La tariffa in questione teneva conto dei dati finanziari di France Télécom.
38. Per quanto attiene al calendario, il governo francese osserva che la direttiva prevede solo date di scadenza e non fasi intermedie obbligatorie. In Francia l'equilibrio, nel senso interpretato dal governo francese, è stato raggiunto molto prima del 31 dicembre 2000. Conformemente al testo della direttiva 90/388, come modificata dalla direttiva 96/19, la mancanza di equilibrio poteva provocare l'aumento dei costi netti del servizio universale. Un meccanismo di ripartizione di tali costi poteva sostituire temporaneamente l'equilibrio delle tariffe. Il governo francese opera una distinzione fra il deficit sull'accesso locale che France Télécom prende a suo carico attraverso le entrate derivanti dalle chiamate locali e altri deficit di portata molto limitata.
39. La Commissione replica che la direttiva impone che il riequilibrio sia effettuato sulla base dei costi reali. Il governo francese, invece, nella sua analisi, confonde diversi tipi di costi e di entrate. I costi di ciascun elemento considerato individualmente devono essere commisurati al prezzo che viene richiesto per tale elemento. Il ragionamento delle autorità francesi ha conseguenze negative per la concorrenza e rende quasi impossibile l'ingresso sul mercato di un nuovo operatore. Le cifre che il governo francese produce lasciano intravedere un disavanzo in quanto le entrate erano di gran lunga inferiori ai costi.
40. Nella controreplica il governo francese riconosce che le entrate degli abbonamenti telefonici non coprivano tutti i costi di collegamento e che il disavanzo era compensato attraverso le tariffe applicate da France Télécom sulle chiamate locali. Quindi, secondo la definizione data dalla Commissione, l'equilibrio non era stato ancora raggiunto. Il governo francese precisa che la concorrenza sulle chiamate locali sarebbe divenuta possibile solo dal 1° gennaio 2001, a seguito della disaggregazione della rete locale, e fa presente inoltre la difficoltà di attenersi ad un calendario contenente tappe intermedie. La fissazione di una scadenza realistica soddisfaceva gli obiettivi della direttiva e rispondeva al requisito della trasparenza per i nuovi arrivati nel mercato.
41. Al fine di analizzare il secondo addebito è importante anzitutto stabilire quali requisiti imponga l'art. 4 quater della direttiva 90/388, come modificata dalla direttiva 96/19, riguardo all'equilibrio tariffario da raggiungere. La Commissione e il governo francese non concordano su tale punto. Rinvio in primo luogo al ventesimo considerando della direttiva, secondo cui la struttura dei costi si suddivide in cinque tipi di costi, ovvero primo allacciamento, canone mensile, chiamate locali, regionali e a lunga distanza. A mio avviso, il testo dell'art. 4 quater della direttiva è univoco. Occorre conseguire una tariffa che si basi sui costi reali per tutti i cinque tipi di costi. Ciò significa che anche la tariffa dell'abbonamento (il canone mensile) deve corrispondere ai costi reali.
42. E' d'uopo valutare l'esigenza di una struttura tariffaria basata sui costi reali in relazione all'obiettivo di base della normativa comunitaria, ovvero la liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni. L'applicazione di una tariffa troppo bassa può conferire un vantaggio sproporzionato all'ex monopolista, France Télécom. I concorrenti dovranno quindi praticare tariffe ancora più basse per invogliare i potenziali clienti a disdire il loro abbonamento con France Télécom in cambio di un abbonamento con loro. Dovrebbe essere chiaro che l'applicazione di tariffe troppo basse può dissuadere i potenziali concorrenti dall'entrare sul mercato. Per tali motivi considero ingiustificato qualsiasi riduzione rispetto alla tariffa di equilibrio.
43. Dato che fra le parti è pacifico che la tariffa di FRF 64,68 applicata da France Télécom si discosta in misura certo ridotta dai costi reali, l'equilibrio perseguito dalla direttiva non è stato raggiunto. Partendo dal presupposto che la posizione del governo francese in concreto sia giusta, non riveste importanza il fatto che il disavanzo relativo alle tariffe percepite sugli abbonamenti fosse coperto dalle tariffe delle chiamate locali e che l'effetto sulla concorrenza di detto squilibrio fosse modesto, o addirittura inesistente.
44. Ciò significa che il governo francese, in conformità dell'art. 4 quater menzionato supra, avrebbe dovuto indicare, in una relazione alla Commissione, il metodo di eliminazione dello squilibrio. La direttiva impone che la relazione in questione contenga un calendario dettagliato. A mio avviso è pacifico che l'indicazione di una semplice data di scadenza non può soddisfare il requisito della comunicazione di un calendario dettagliato. Non posso quindi condividere la posizione del governo francese, secondo cui non sarebbero obbligatorie fasi intermedie.
45. Alla luce delle considerazioni che precedono, concludo che anche il secondo addebito è fondato.
Sul terzo addebito
46. La Commissione sostiene che il metodo di calcolo dei costi netti del servizio universale non era conforme ai requisiti della direttiva. In primo luogo, sono stati inclusi a torto gli abbonamenti redditizi residenziali e, in secondo luogo, il calcolo non è stato effettuato né in modo trasparente né obiettivo.
47. Nella prima parte dell'addebito, la Commissione afferma che la legislazione francese contrasta con l'art. 5, n. 3, in combinato disposto con l'allegato III della direttiva 97/33, dato che la formula di calcolo di cui all'art. R 20-32 del codice includeva anche i costi degli abbonati redditizi. Secondo la Commissione, un cliente è redditizio se le entrate che genera a favore dell'operatore di telecomunicazioni sono maggiori dei costi che quest'ultimo sostiene per la prestazione del servizio nei suoi confronti. La direttiva impone che uno Stato membro stabilisca in modo selettivo quali clienti contribuiscono ai costi netti del servizio universale. L'elemento C1 previsto dalla legge francese non era selettivo.
48. Per quanto riguarda la seconda parte dell'addebito, la Commissione ritiene che la formula di calcolo della parte C1 non contenesse criteri obiettivi per l'imposizione degli oneri del finanziamento del servizio universale ai vari operatori nel campo della telefonia. Ciò è in contrasto con l'art. 4 quater della direttiva 90/388, come modificata dalla direttiva 96/19. Inoltre si sarebbe violato il principio di trasparenza di cui all'art. 5, n. 1, della direttiva 97/33.
49. La formula di calcolo presenta due vizi concreti. La Commissione contesta in primo luogo il valore di riferimento Pe. Esso incide sull'importo che viene trattenuto dagli elementi C1 e C2 e quindi sui contributi dei vari operatori di telecomunicazioni. Pertanto tale valore di riferimento avrebbe dovuto essere stabilito in modo trasparente, ma dalle cifre presentate dal governo francese in risposta al parere motivato ciò non risulta.
50. In secondo luogo, i valori di riferimento P e Pe non sono paragonabili. Un elemento chiave per fissare i costi del servizio universale è la differenza fra il prezzo reale dell'abbonamento telefonico (P) e il prezzo «equilibrato» (Pe), basato sui prezzi praticati in altri paesi. Per calcolare detta differenza è necessaria una base equiparabile dei valori di riferimento. Nella fattispecie manca tale base.
51. La Commissione ritiene che la prima differenza fra i valori di riferimento P e Pe sia la seguente. La fatturazione dettagliata ai clienti costituiva un elemento dell'abbonamento di base dei paesi di riferimento, mentre era facoltativa per i clienti di France Télécom. Detta differenza porterebbe ad un aumento artificioso del valore Pe, pari (nel 1998) a 351 milioni di franchi francesi sui costi dell'elemento C1. La seconda differenza consiste nel fatto che nel valore Pe erano compresi i costi collegati alla gestione del cosiddetto elenco rosso, mentre il valore P non prendeva in considerazione le entrate che ne derivavano. L'elenco rosso comprende gli abbonati che non desiderano essere inseriti nell'elenco telefonico.
52. Nel controricorso il governo francese rispondendo alla prima parte del terzo addebito rinvia al quarto comma, punto ii), dell'allegato III della direttiva 97/33. Nella parte rilevante, il comma in questione stabilisce che possono essere inclusi nel calcolo utenti finali specifici o gruppi di utenti finali specifici che «possono essere serviti soltanto in perdita o a condizioni di costo che non rientrano tra i normali standard commerciali». La distinzione fra costi redditizi e non redditizi non è menzionata nella direttiva. Il governo francese trae la conclusione che dalla congiunzione disgiuntiva «o» nella parte della frase citata deriva che non soltanto i costi «soltanto in perdita» (vale a dire i costi non redditizi) possono essere inseriti nel calcolo. Inoltre dal testo dell'allegato risulta che l'elenco degli elementi che possono essere presi in considerazione per il calcolo del servizio universale non è tassativo.
53. In merito alla seconda parte della terza censura, il governo francese giunge alle seguenti conclusioni. Il prezzo dell'abbonamento di FRF 65 derivava da una comparazione fra paesi in cui la tariffa è stata riequilibrata. Detto prezzo rientrava nel margine compreso tra FRF 55 e FRF 75 definito nella relazione Champsaur. Inoltre, con la decisione dell'ART 9 febbraio 1999 (n. 99/120), in cui la tariffa di abbonamento viene aumentata a FRF 64,68 è stato praticamente raggiunto un equilibrio. In sintesi, il valore Pe è sufficientemente trasparente.
54. Nella sua replica, la Commissione sostiene che il governo francese non ha presentato alcun argomento a spiegazione del fatto che tutti gli abbonati in Francia sono considerati come abbonati serviti «a condizioni di costo che non rientrano tra i normali standard commerciali». La Commissione ritiene inoltre che il governo francese non abbia dimostrato in modo convincente come è stato calcolato l'importo forfettario di FRF 65 per il valore Pe. Il margine previsto nella relazione Champsaur è molto ampio. Inoltre, la stessa relazione indica che è necessario un calcolo più preciso.
55. Il governo francese controbatte che, prima che fosse raggiunto il riequilibrio delle tariffe, non era possibile individuare gli abbonati serviti a condizioni di costo rientranti tra i normali standard commerciali.
56. In relazione alla prima parte dell'addebito, formulo le considerazioni che seguono. L'allegato III della direttiva 97/33 contiene le regole per il calcolo del costo netto del servizio universale nonché una descrizione limitata e il più puntuale possibile dei costi che possono essere calcolati. Dalla descrizione emerge, a mio avviso, in modo abbastanza manifesto che possono essere inclusi soltanto i costi che derivano direttamente dalla fornitura del servizio universale. L'operatore cui incombe l'obbligo del servizio universale non può, in ragione di tale obbligo, essere gravato di un onere sproporzionato, ma non deve neppure ricavarne alcun vantaggio finanziario. Ciò rientra nella natura del regime che mira appunto alla creazione di uguali condizioni di mercato per i diversi operatori di telecomunicazioni. Per costruire un siffatto mercato è necessaria una struttura dei costi più chiara, nella quale i costi di un determinato tipo di attività non siano aumentati con l'intento di prestare altri servizi in modo più economico.
57. I costi possono essere presi in considerazione laddove siano imputabili ad attività che possono essere svolte solo in perdita o a condizioni di costo che non rientrano tra i normali standard commerciali. Si tratta, come si evince dall'allegato, di attività che un operatore commerciale non effettuerebbe se non fosse sottoposto agli obblighi del servizio universale. A mio avviso, la Commissione sostiene a ragione che tali costi devono essere relativi ad attività non redditizie. Non deve trattarsi necessariamente di voci in perdita, ma può trattarsi anche dei costi di attività che, dal punto di vista del normale andamento dell'azienda, non sono sufficientemente redditizie. L'allegato della direttiva cita a titolo d'esempio anche la collocazione e la gestione di cabine telefoniche pubbliche. Non si tratta qui necessariamente di un'attività in perdita, ma è possibile che il rischio sia tale che un'impresa, nell'ambito di una normale valutazione economica eviti di collocare le cabine. Non concordo con il governo francese secondo cui la direttiva non prevede la differenza fra costi redditizi e costi non redditizi. Ritengo che la nozione di attività non redditizia sia più ampia di quella di attività in perdita.
58. Sono dell'avviso che la Commissione abbia dimostrato sufficientemente che il governo francese non si è conformato ai criteri definiti nell'allegato III della direttiva. Il calcolo effettuato sulla base dell'art. R 20-32 del codice ha limitato in maniera insufficiente i costi da prendere in considerazione, dato che sono stati calcolati i costi di tutti gli abbonamenti telefonici in Francia. A questo proposito osservo che l'allegato della direttiva indica soltanto i costi che possono essere imputati a specifici utenti finali o gruppi di utenti finali. Infine, nella controreplica il governo francese sostiene ancora che non era possibile individuare gli abbonati serviti a condizioni di costo rientranti fra i normali standard commerciali. A prescindere dall'esattezza di tale affermazione, anche in questo caso l'allegato III della direttiva 97/33 dev'essere interpretato restrittivamente e il governo francese avrebbe dovuto compiere sforzi per conformarsi in altro modo alle disposizioni dell'allegato.
59. La seconda parte della terza censura, che riguarda l'adeguatezza del valore di riferimento Pe, mi porta a formulare le considerazioni seguenti. In generale, ritengo che l'analisi comparativa sia un metodo idoneo per il calcolo del costo netto del servizio universale. Tenuto conto delle differenze esistenti fra gli Stati membri, il risultato dell'analisi comparativa dev'essere valutato con prudenza, in special modo se, diversamente dallo Stato membro con cui viene effettuato il paragone, determinate attività in alcuni paesi di riferimento sono facoltative. Il governo francese, a mio avviso, non ha dimostrato in maniera esaustiva che le differenze constatate dalla Commissione non erano rilevanti per l'impiego del valore di riferimento Pe. Inoltre, concordo con la Commissione sul fatto che il margine applicato nella relazione Champsaur sulla base dell'analisi comparativa è molto ampio.
60. Alla luce di quanto precede, giungo alla conclusione che il metodo di calcolo del costo netto non è conforme all'art. 5. n. 3 né all'allegato III della direttiva. Per questo motivo anche il terzo addebito è fondato.
Sul quarto addebito
61. La Commissione sostiene che determinati elementi dei costi del servizio universale sono stabiliti in modo forfettario, in violazione dello specifico metodo di calcolo prescritto nell'art. 5, n. 3, della direttiva 97/33. Il detto addebito si suddivide in tre parti.
62. Nella prima parte la Commissione afferma che l'art. R 20-33 del codice ha fissato il costo netto degli abbonati non redditizi nelle zone redditizie ad un livello, stabilito in modo arbitrario, dell'1% del fatturato. Detta percentuale era più elevata rispetto alle stime effettuate in altri paesi. Nel controricorso il governo francese sostiene quanto segue. Dalla relazione Champsaur emerge che nel 1997 non esisteva ancora alcun metodo affidabile per il calcolo di tali costi. La relazione indicava un margine su cui è stato basato il livello dell'1%. Il governo francese dubita della possibilità di calcolare i costi per il 1997 con efficacia retroattiva. In ogni caso l'ART non dispone dei dati necessari. La Commissione non è soddisfatta della spiegazione fornita dal governo francese. A sostegno della sua tesi essa presenta una tabella da cui si evince che gli importi forfettari per il 1997 e 1998 erano molto più elevati rispetto agli importi del 1999 e 2000, anni in cui il calcolo è stato effettuato sulla base di un modello. Il governo francese nella controreplica sottolinea che il metodo utilizzato nel 1997 e 1998 era l'unico metodo affidabile, seppur necessariamente impreciso. Inoltre il metodo utilizzato era scarsamente rilevante per gli operatori di telecomunicazioni concorrenti, visto che la loro posizione nel 1997 e nel 1998 era molto limitata.
63. La seconda parte della censura mossa dalla Commissione concerne l'art. 3 del decreto, che ha stabilito in modo forfettario i costi netti del servizio universale per il 1997. Secondo il governo francese, il calcolo dell'elemento geografico, fissato al 3% del fatturato, è il risultato di una comparazione internazionale. Il governo francese sostiene di avere operato una scelta pragmatica. Un calcolo complesso a posteriori per l'anno 1997 porterebbe solo ad una modifica molto marginale del contributo degli operatori. Nella replica la Commissione sostiene che il governo francese spiega quali elementi sono stati presi in considerazione, ma non chiarisce come sulla base di tali elementi si sia giunti all'importo. Il governo francese contesta questo punto nella controreplica. Ritiene che un'applicazione del metodo utilizzato nel 1999 sarebbe tecnicamente possibile per gli anni 1997 e 1998, ma si tratterebbe di un esercizio delicato perché France Télécom dovrebbe fornire un gran numero di informazioni per ottenere alla fine un risultato marginale. Inoltre, la possibilità di scegliere a posteriori un altro metodo provocherebbe incertezze fra gli operatori nel mercato.
64. La terza parte dell'addebito riguarda le tariffe sociali. La Commissione ritiene che il contributo pagato a France Télécom quale compensazione dei costi di particolari tariffe sociali sia stato calcolato in modo inesatto. Nel controricorso il governo francese rinvia al decreto 8 marzo 1999 (n. 99/162), che modifica gli artt. R 20-34 e R 20-40 del codice e l'art. R 251-28 del Code de la sécurité sociale (codice della previdenza sociale), che ha introdotto un nuovo regime. Tale regime prevedeva una riduzione a favore dei titolari di pensioni minime sociali e degli invalidi di guerra per un importo di FRF 27,60 al mese (nel 2000). Tale riduzione è stata finanziata con un fondo per il servizio universale, cui gli operatori nel settore della telefonia dovevano contribuire in proporzione al loro fatturato. Inoltre, lo Stato poteva accollarsi in casi eccezionali determinati debiti della telefonia, su richiesta degli interessati. Per l'intero sistema era previsto un massimale finanziario pari all'0,8% del fatturato della telefonia. Nella sua replica la Commissione afferma che, indipendentemente dall'introduzione del nuovo sistema per le tariffe sociali, rimane la violazione per gli anni 1997 e 1998.
65. Il quarto addebito sollevato dalla Commissione riguarda in sostanza la questione volta a stabilire in che misura l'art. 5, n. 3, in combinato disposto con l'allegato III della direttiva 97/33, autorizzi un calcolo forfettario dei costi netti. Come ho già indicato analizzando la terza censura, la direttiva impone un calcolo preciso dei costi netti e indica specificamente il metodo di calcolo dei costi. A mio avviso, la direttiva non consente alcun calcolo forfettario. Per tale motivo, ritengo che anche il quarto addebito sia fondato nella parte in cui riguarda i metodi di calcolo utilizzati in Francia negli anni 1997 e 1998. Dal 1999 è utilizzato un altro metodo di calcolo che non è oggetto della presente controversia.
Sul quinto addebito
66. Il quinto addebito sollevato dalla Commissione attiene ad alcuni elementi dei costi del servizio universale, formulati in maniera tale da comportare un aumento artificioso dei costi.
67. Si tratta in primo luogo di un calcolo errato dei costi netti delle zone non redditizie. Il metodo applicato non ha preso in considerazione talune entrate, quali quelle derivanti dall'inserimento nell'elenco rosso, costituito dagli abbonati che non desiderano figurare nell'elenco telefonico, e dai cosiddetti «servizi comfort». La Commissione ritiene importante il fatto che France Télécom non abbia fornito alcun dato. Nel controricorso il governo francese ammette che solo dal 1999 si è tenuto conto dei costi e delle entrate dei «servizi comfort». Esso contesta l'asserzione della Commissione relativa all'inserimento nell'elenco rosso e ritiene che la gestione di un elenco rosso non possa essere distinta dalla pubblicazione delle guide telefoniche annuali. L'elenco rosso quindi non costituisce un elemento separato dei costi.
68. La Commissione replica che l'ammissione da parte del governo francese di avere compiuto errori fino al 1999 in merito alle entrate relative ai «servizi comfort» non è accompagnata dall'intenzione di procedere ad una rettifica. La Commissione mantiene quindi questa parte dell'addebito. La Commissione sostiene poi che la gestione dell'elenco rosso e la pubblicazione di un elenco telefonico su supporto cartaceo ed in formato elettronico sono attività diverse. Essa rinvia quindi all'art. 6, nn. 2 e 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 1998, 98/10/CE, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale . La Commissione ritiene che dalle dette disposizioni emerga che ogni operatore deve tener aggiornato un elenco rosso per i propri abbonati. I relativi costi sono indipendenti dai costi e dalle entrate dell'elenco telefonico. Nella controreplica il governo francese mantiene il proprio punto di vista.
69. In secondo luogo, la Commissione sostiene che per il 1998 le autorità francesi hanno utilizzato ai fini del calcolo dati storici e non si sono avvalse delle migliori tecniche disponibili. Essa rinvia all'allegato III della direttiva 97/33, che stabilisce che i costi e le entrate devono essere preventivi. Nel controricorso il governo francese sostiene di avere tenuto conto, per quanto possibile, delle raccomandazioni della Commissione sull'applicazione dell'allegato III della direttiva 97/33. La Commissione replica che la Francia riconosce di non avere rispettato gli obblighi per il 1998. Nella controreplica, il governo francese indica le difficoltà che deriverebbero dall'applicazione per il 1998 del metodo corretto utilizzato per il 1999.
70. In terzo luogo, la Commissione sostiene che, fatta eccezione per le entrate provenienti dai telefoni pubblici a pagamento e dalla distribuzione degli elenchi telefonici, non si è tenuto conto dei vantaggi immateriali derivanti per France Télécom dalla fornitura del servizio universale. L'art. 5, n. 4, della direttiva 97/33 impone di tener conto dell'eventuale vantaggio di mercato per l'operatore del servizio pubblico. La Commissione cita alcuni esempi di eventuali vantaggi per France Télécom di cui si sarebbe dovuto tenere conto. Nel suo controricorso il governo francese ammette la violazione dell'art. 5, n. 4, e aggiunge inoltre che è comunque impossibile valutare i costi del servizio universale a posteriori.
71. Nell'esame del presente addebito, ritengo siano prioritarie le considerazioni che seguono. Il governo francese riconosce per quasi tutti i punti di non essersi conformato alle disposizioni della direttiva. Ritengo che la detta ammissione faccia sì che sia accertata la fondatezza dell'addebito in questione. Il governo francese non concorda con la Commissione solo su un punto, ovvero l'elenco rosso. Anche a tale riguardo, tuttavia, concludo che la censura è fondata. Mi sembra evidente che la gestione di un elenco rosso è un'attività diversa rispetto alla pubblicazione di un elenco telefonico. Quindi i costi sostenuti per la gestione dell'elenco possono essere considerati come parte a sé stante. Giungo a questa conclusione dato che l'elenco rosso è predisposto tenendo in considerazione la gestione degli abbonamenti e di per sé non ha alcuna attinenza con il servizio universale. Per contro, conformemente alla direttiva 98/10/CE, la pubblicazione di un elenco telefonico fa parte del servizio universale. Ne consegue che, in un ambiente concorrenziale, l'elenco telefonico deve riportare anche gli abbonati di altri gestori, con i relativi costi e ricavi.
Sul sesto addebito
72. La Commissione ritiene che in Francia non siano state rispettate pienamente le disposizioni di cui all'art. 5, n. 5, secondo comma, della direttiva 97/33. Dalla relazione che le autorità francesi hanno redatto per il 1997 non emergono, a torto, quali contributi le parti interessate hanno versato ai costi netti del servizio universale. Il governo francese riconosce che le relazioni per gli anni 1997 e 1998 non soddisfano pienamente i requisiti della direttiva 97/33.
73. Poiché il governo francese ammette che le relazioni da esso predisposte per gli anni 1997 e 1998 non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, n. 5, della direttiva 97/33, concludo che il sesto addebito è fondato.
VI Conclusione
74. Alla luce dei fatti e delle circostanze che precedono, suggerisco alla Corte:
«a) dichiarare che la Repubblica francese:
non avendo adottato le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni di cui all'art. 4 quater della direttiva della Commissione 28 giugno 1990, 90/388/CEE, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva della Commissione 13 marzo 1996, 96/19/CE, e di cui all'art. 5, nn. 1, 3, 4 e 5, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/33/CE, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni,
o, in ogni caso, non avendo informato la Commissione riguardo a tali misure,
è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi di tali direttive;
b) condannare la Repubblica francese alle spese, ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura».
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