Conclusioni dell avvocato generale
1 Con lettera 13 aprile 2000, il giudice istruttore presso il Rechtbank van eerste aanleg di Turnhout (Tribunale di primo grado di Turnhout) (Belgio) ha sottoposto alla Corte, in applicazione dell'art. 234 CE, quattro questioni pregiudiziali con cui le chiede di indicargli se la legislazione belga in materia di
testimonianza in giudizio sia compatibile con il diritto comunitario. Il giudice del rinvio spera anche di ottenere gli elementi necessari per valutare se alcuni aspetti della legislazione lussemburghese in materia di segreto bancario siano compatibili con il diritto comunitario.
I - L'ambito normativo nazionale
A - Il diritto belga
2 Nel diritto belga, il segreto professionale è regolato dall'art. 458 del codice penale, che prevede quanto segue:
«I medici, i chirurghi, gli ufficiali sanitari, i farmacisti, le ostetriche e tutti coloro ai quali, per il loro stato o per la loro professione, vengono confidati dei segreti, sono puniti, qualora li rendano noti, con l'arresto da 8 giorni a 6 mesi e con l'ammenda da 100 a 500 franchi, salvo che siano stati chiamati a testimoniare in giudizio o dinanzi ad una commissione parlamentare d'inchiesta o che la legge li obblighi a rendere noti i segreti di cui sono a conoscenza» (1).
3 In base alla giurisprudenza belga, l'art. 458 del codice penale non si applica al settore bancario (2). Con sentenza 25 ottobre 1978 (3), la Cour de cassation (Belgio) ha ritenuto che «né la natura delle funzioni esercitate dai banchieri né alcuna disposizione di legge conferiscono a questi ultimi la qualità di persone tenute al segreto professionale, ai sensi dell'art. 458 del codice penale».
4 Gli artt. 71-86 del codice belga di procedura penale regolano l'audizione dei testimoni. Conformemente all'art. 75 del predetto codice, il testimone deve prestare giuramento di dire tutta la verità, nient'altro che la verità. Inoltre l'art. 80 dello stesso codice prevede:
«Ogni persona citata per essere sentita come testimone, sarà tenuta a comparire e a testimoniare; altrimenti, essa potrà esservi costretta dal giudice istruttore, che, a tale scopo, sentite le conclusioni del [procuratore del Re], senza altra formalità né ritardo, e senza appello, potrà infliggerle un'ammenda di importo non superiore a cento franchi, ed ordinarne, se del caso, l'accompagnamento coatto» (4).
5 Secondo la giurisprudenza belga (5), il rifiuto del testimone di rispondere ad alcune domande è equiparato ad un rifiuto a comparire, anche se risulta che la sua testimonianza potrebbe mettere in luce responsabilità penali del testimone stesso o di terzi. Tale comportamento è sanzionato dall'art. 80 del codice di procedura penale, di modo che questa disposizione comporta non soltanto l'obbligo di comparire, ma anche quello di testimoniare (6).
B - Il diritto lussemburghese
6 Nel diritto lussemburghese, il segreto professionale è regolato dall'art. 458 del codice penale, il cui testo è identico a quello dell'art. 458 del codice penale belga, salvo per quanto riguarda l'importo dell'ammenda. Esso recita:
«I medici, i chirurghi, gli ufficiali sanitari, i farmacisti, le ostetriche e tutti coloro ai quali, per il loro stato o per la loro professione, vengono confidati dei segreti, sono puniti, qualora li rendano noti, con l'arresto da 8 giorni a 6 mesi e con l'ammenda da 20 000 franchi a 200 000 franchi, salvo che siano stati chiamati a testimoniare in giudizio o dinanzi ad una commissione parlamentare d'inchiesta o che la legge li obblighi a rendere noti i segreti di cui sono a conoscenza».
7 Contrariamente al diritto belga, il diritto lussemburghese impone un obbligo di segreto professionale agli operatori che esercitano le proprie attività nel settore bancario e finanziario (7). L'art. 41 della legge 5 aprile 1993, relativa al settore finanziario (8), costituisce il fondamento normativo di questo obbligo. Esso dispone quanto segue:
«1) Gli amministratori, i membri degli organi direttivi e di vigilanza, i dirigenti, i dipendenti e tutti coloro che sono al servizio degli istituti di credito e delle altre professioni nel settore finanziario di cui alla parte I della presente legge sono tenuti a mantenere segrete le informazioni ad essi confidate nell'ambito della loro attività professionale. La rivelazione di tali informazioni è punita con le pene previste all'art. 458 del codice penale.
2) L'obbligo di mantenere il segreto cessa qualora la rivelazione di un'informazione sia autorizzata o imposta da o in forza di una disposizione legislativa, anche precedente alla presente legge.
(...)
6) La persona tenuta all'obbligo del segreto di cui al paragrafo 1 che abbia legalmente rivelato un'informazione coperta da questo obbligo non può incorrere per questo solo fatto in una responsabilità penale o civile».
II - I fatti e il procedimento
8 Dal processuale fascicolo (9) risulta che il giudice del rinvio sta svolgendo un'istruzione giudiziaria contro il sig. der Weduwe. L'istruzione verte sui reati di falso in scrittura, uso del falso, falso in scrittura in materia fiscale, uso del falso in materia fiscale, riciclaggio e violazione dell'obbligo di dichiarazione di cui agli artt. 305-310 del codice belga delle imposte sui redditi.
9 Il sig. der Weduwe, cittadino olandese residente in Lussemburgo, ha lavorato presso la B.U.C.L. ed è attualmente impiegato della Rabobank. Si tratta di due istituti bancari situati nel territorio del Granducato di Lussemburgo.
Il sig. der Weduwe è sospettato di aver ricercato e visitato clienti in Belgio per indurli ad effettuare depositi o piazzamenti di valori mobiliari presso i suoi datori di lavoro. Nell'ambito di queste attività, egli avrebbe raccolto denaro presso i clienti belgi e lo avrebbe trasferito in Lussemburgo. Avrebbe anche portato con sé nel Granducato, per conto dei clienti belgi, cedole di valori mobiliari allo scopo di collocarne i redditi presso il proprio datore di lavoro. I fatti che gli sono imputati riguarderebbero il periodo che va dal mese di ottobre 1993 al mese di maggio 1999.
10 In sede di istruzione, il giudice del rinvio ha interrogato il sig. der Weduwe sulle modalità di ricerca della clientela e su quelle del trasporto dei valori mobiliari.
Il sig. der Weduwe, tuttavia, ha rifiutato di rispondere alle domande del giudice istruttore, dichiarando di essere tenuto a rispettare l'obbligo del segreto professionale imposto dalla legge lussemburghese agli operatori del settore bancario. Il giudice istruttore ha allora ordinato l'arresto del sig. der Weduwe, che si trova attualmente in libertà provvisoria a seguito di ordinanza pronunciata dallo Hof von Beroep, Kamer van Inbeschuldigingstelling, te Antwerpen (sezione per la messa in stato d'accusa della Corte d'Appello di Anversa, Belgio).
11 Nell'ambito dell'istruzione, il giudice del rinvio vorrebbe sentire come testimone anche il sig. Troch, cittadino belga residente in Lussemburgo, che ha lavorato presso la B.U.C.L. in qualità di responsabile dell'arbitraggio, dei fondi d'investimento, dei crediti internazionali e della gestione del patrimonio. Il sig. Troch è già stato interrogato dalla gendarmeria belga. Egli ha tuttavia rifiutato di rispondere alle domande postegli valendosi delle disposizioni del diritto lussemburghese in materia di segreto bancario.
12 Il giudice del rinvio precisa che, in nessun momento, i sigg. der Weduwe e Troch hanno invocato il loro diritto al silenzio. Essi hanno espressamente fondato il loro rifiuto di rispondere alle domande sul segreto bancario lussemburghese (10).
13 Nella propria ordinanza di rinvio, il giudice istruttore chiarisce che la legge lussemburghese in materia di segreto bancario costituisce un ostacolo notevole alla raccolta delle prove (11).
A suo parere, il conflitto esistente tra le norme del diritto belga che prevedono l'obbligo di testimoniare e le disposizioni del diritto lussemburghese che impongono il rispetto del segreto professionale ostacolerebbe seriamente il funzionamento della giustizia belga poichè, per non rendersi responsabili di una violazione del segreto bancario, i banchieri lussemburghesi preferirebbero rifiutare di testimoniare in Belgio e, di conseguenza, incorrere in una condanna ai sensi dell'art. 80 del codice di procedura penale.
14 Pertanto, il giudice del rinvio si domanda se l'art. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE), che vieta le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità europea, consenta realmente di conferire una portata extraterritoriale alla legislazione lussemburghese in materia di segreto bancario.
15 Richiamandosi alla sentenza della Corte 10 maggio 1995, Alpine Investments (12), il giudice istruttore ricorda che, in questa sentenza, la Corte ha deciso che l'art. 59 del Trattato non riguardava soltanto le restrizioni alla libera prestazione dei servizi poste dallo Stato membro di destinazione, ma anche le restrizioni poste dallo Stato membro di origine. La Corte ha infatti dichiarato che l'art. 59 osta al fatto che lo Stato membro di origine adotti una normativa che vieti agli operatori stabiliti sul suo territorio di offrire servizi a destinatari che si trovino sul territorio di un altro Stato membro (13).
16 Il giudice del rinvio ritiene che, nella fattispecie, l'applicazione extraterritoriale del segreto bancario lussemburghese costituisca un «ostacolo ingiustificabile» alla libera prestazione dei servizi finanziari (14). Infatti, i banchieri lussemburghesi che esercitano il loro diritto alla libera prestazione dei servizi nel territorio belga si troverebbero di fronte al dilemma di dover violare necessariamente o la legge belga sull'obbligo di testimoniare (art. 80 del codice di procedura penale), o le norme lussemburghesi in materia di segreto bancario (art. 41 della legge 1993). Per il giudice del rinvio, questo conflitto di norme porterebbe anche ad una disuguaglianza di trattamento di banche e clienti in base alla loro nazionalità e al loro luogo di stabilimento.
III - Sulle questioni pregiudiziali
17 Di conseguenza, il giudice istruttore presso il Rechtbank van eerste aanleg di Turnhout ha deciso di sospendere il procedimento e di deferire alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«Se l'art. 49 CE (ex art. 59 del Trattato) vada interpretato nel senso che:
qualora un istituto di credito, autorizzato in uno Stato membro in cui le violazioni del segreto bancario siano sanzionate penalmente, nell'ambito della libera prestazione dei servizi eserciti attività nel territorio di un altro Stato membro in cui non sussista un analogo segreto bancario,
1) questa disposizione del Trattato non si oppone ad una disposizione della normativa dello Stato membro ospitante in base alla quale i dipendenti dell'istituto di credito interessato sono tenuti a testimoniare in cause penali sui servizi che essi, nell'ambito della libera prestazione dei servizi, hanno prestato nel territorio dello Stato ospitante e questo in circostanze in cui i dipendenti di istituti di credito dello Stato membro ospitante hanno un identico obbligo di testimonianza;
2) questa disposizione non si oppone ad una normativa dello Stato ospitante in base alla quale i dipendenti dell'istituto di credito interessato, i quali in un interrogatorio come indagati preferiscano non far valere il loro diritto al silenzio come indagati, possono emettere in cause penali una dichiarazione sui servizi che essi, nell'ambito della libera prestazione dei servizi, hanno prestato nel territorio dello Stato membro ospitante e questo in circostanze in cui i dipendenti di istituti di credito dello Stato membro ospitante abbiano un identico diritto ad emettere una dichiarazione come indagati, qualora non facciano valere o non intendano far valere il loro diritto al silenzio;
3) questa disposizione del Trattato si oppone invece ad una norma dello Stato membro di origine in base alla quale i dipendenti dell'istituto di credito interessato possono incorrere in responsabilità civile e penale allorché nell'ambito di un procedimento penale in corso in uno Stato membro ospitante [v. sub 1) e 2); nella fattispecie, il Regno del Belgio] testimoniano sui servizi che essi, nell'ambito della libera prestazione dei servizi, hanno prestato nel territorio dello Stato membro ospitante;
4) questa disposizione del Trattato si oppone invece ad una norma dello Stato membro di origine in base alla quale i dipendenti dell'istituto di credito interessato possono incorrere in responsabilità civile e penale allorché nell'ambito di un procedimento penale in corso in uno Stato membro ospitante [v. sub 1) e 2); nella fattispecie, il Regno del Belgio], come indagati emettono una dichiarazione sui servizi che essi, nell'ambito della libera prestazione dei servizi, hanno prestato nel territorio dello Stato membro ospitante (nella fattispecie il Regno del Belgio), mentre non fanno valere o non intendono far valere il loro diritto al silenzio».
IV - L'oggetto delle questioni pregiudiziali
18 La domanda pregiudiziale del giudice istruttore di Turnhout solleva due serie di questioni.
19 La prima serie di questioni verte sulla legislazione belga in materia di testimonianza in giudizio. Il giudice del rinvio chiede se l'art. 59 del Trattato consenta allo Stato membro ospitante di applicare una disposizione che imponga agli operatori del settore bancario convocati in qualità di testimoni nell'ambito di un'istruzione giudiziaria di divulgare le informazioni coperte dal segreto professionale previsto dalla legislazione del loro Stato membro di origine (15). Il giudice del rinvio chiede anche se l'art. 59 del Trattato osti a tale disposizione quando gli operatori interessati siano convocati in qualità di indagati e non facciano valere il loro diritto al silenzio (16).
20 La seconda serie di questioni verte sulla legislazione lussemburghese in materia di segreto bancario. Essa tende a stabilire se l'art. 59 del Trattato si opponga al fatto che uno Stato membro che obblighi al segreto professionale gli operatori del settore bancario adotti una norma che vieti a tali operatori, sotto pena di una loro responsabilità penale e civile, di divulgare le informazioni coperte da questo segreto davanti alle autorità giudiziarie di un altro Stato membro (17).
V - Le osservazioni scritte depositate davanti alla Corte
21 Nella fase scritta del procedimento, tre intervenienti hanno depositato osservazioni dinanzi alla Corte: il sig. der Weduwe, il Regno del Belgio e la Commissione delle Comunità europee.
22 Il sig. der Weduwe sostiene l'irricevibilità del rinvio pregiudiziale e formula tre serie di argomenti a sostegno della propria tesi.
In primo luogo, il giudice del rinvio non sarebbe una «giurisdizione» ai sensi dell'art. 234 CE. Infatti, il giudice istruttore non pronuncerebbe alcuna decisione nei confronti degli indagati e dei testimoni, ma sarebbe semplicemente incaricato di raccogliere elementi di prova per consentire ai giudici di merito di decidere con conoscenza di causa. Terminata l'istruttoria, il giudice istruttore trasmetterebbe il fascicolo al Pubblico Ministero, che deciderebbe se avviare un'azione contro gli interessati. Spetterebbe poi alla camera di consiglio (in primo grado) e alla Sezione d'accusa (in appello) decidere di rinviare la causa davanti ai giudici di merito (18).
In secondo luogo, non sarebbe necessario risolvere le questioni pregiudiziali per porre fine alla controversia. Poiché il giudice del rinvio non deve emettere una «sentenza» ai sensi dell'art. 234 CE, la pronuncia della Corte servirebbe unicamente come consultazione giuridica preventiva per il Pubblico Ministero e, se del caso, per i giudici di merito cui sarà sottoposta la causa (19).
In terzo luogo, l'ordinanza di rinvio non descriverebbe sufficientemente il contesto giuridico e di fatto in cui sono sollevate le questioni (20).
23 Nelle proprie osservazioni scritte, il governo belga ha preso posizione sul merito della causa.
Il Regno del Belgio sostiene che l'obbligo di testimoniare di cui all'art. 80 del codice di procedura penale è compatibile con le disposizioni dell'art. 59 del Trattato. L'obbligo di testimoniare sarebbe imposto indipendentemente dalla nazionalità e non sarebbe atto ad ostacolare la libera prestazione dei servizi. In ogni caso, esso sarebbe giustificato da motivi inderogabili di interesse generale (la lotta contro la criminalità e la frode fiscale) e sarebbe proporzionato agli obiettivi perseguiti (21).
In compenso, il governo belga ritiene che, se la legislazione lussemburghese avesse una portata extraterritoriale (22), sarebbe contraria al diritto comunitario. In questo caso, la legge lussemburghese in materia di segreto bancario sarebbe discriminatoria ed atta ad ostacolare la libera prestazione dei servizi nel territorio belga. Infatti, gli operatori del settore bancario si troverebbero in una situazione giuridica impossibile poiché non potrebbero rispettare contemporaneamente l'obbligo di testimoniare previsto dal diritto belga ed il segreto professionale imposto dal diritto lussemburghese. Inoltre, la legislazione lussemburghese non sarebbe giustificata da alcun motivo inderogabile di interesse generale ai sensi della giurisprudenza (23).
24 La Commissione ritiene che occorra dare una soluzione globale alle quattro questioni pregiudiziali.
A suo parere, le disposizioni belghe e lussemburghesi non sarebbero idonee ad ostacolare la libera prestazione di servizi. Esse non si applicherebbero se non quando il prestatore dei servizi è sospettato di essere coinvolto in operazioni illecite. Ora, questa situazione sarebbe troppo lontana dalla normale prestazione di servizi per poter rientrare nel divieto di cui all'art. 59 del Trattato. La Commissione rileva che il giudice del rinvio deve affrontare un problema legato all'incompatibilità di disposizioni penali di due Stati membri diversi. Essa ricorda che, in linea di principio, gli ostacoli al funzionamento del mercato comune risultanti dalla disparità delle disposizioni penali devono essere regolati da misure di armonizzazione. Orbene, poichè nessuna misura di armonizzazione è stata adottata nella fattispecie, gli Stati membri sarebbero liberi di stabilire le regole applicabili alle persone che esercitano le proprie attività sul loro territorio (24).
25 Il governo lussemburghese non è intervenuto nella fase scritta del procedimento. In compenso, ha presentato osservazioni orali, sulle quali ritorneremo nel seguito delle presenti conclusioni.
VI - Analisi
26 A titolo preliminare, ritengo opportuno ricordare i principi relativi alla competenza della Corte ai sensi dell'art. 234 CE.
27 Per giurisprudenza costante (25), il procedimento di cui all'art. 234 CE è uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali. Nell'ambito di tale cooperazione, spetta al giudice nazionale, adito per la controversia e che deve assumere la responsabilità della decisione giurisdizionale da prendere, valutare sia la necessità di una decisione pregiudiziale sia la pertinenza delle questioni che egli sottopone alla Corte (26). Questo principio è giustificato dal fatto che il giudice nazionale è il solo ad avere una conoscenza diretta dei fatti della causa e del diritto nazionale applicabile alla controversia (27). Di conseguenza, quando le questioni sottopostele vertono sull'interpretazione del diritto comunitario, la Corte è, normalmente, tenuta a deliberare (28).
Tuttavia, la Corte ha pure dichiarato che, in casi eccezionali, è suo compito esaminare le condizioni nelle quali viene adita per verificare la propria competenza (29). Secondo la Corte, lo spirito di collaborazione che deve presiedere al funzionamento del rinvio pregiudiziale implica che, da parte sua, il giudice nazionale abbia riguardo alla funzione affidata al giudice comunitario (30). Tale funzione consiste nel collaborare all'amministrazione della giustizia nei diversi Stati membri e non nel formulare opinioni consultive su questioni generali o ipotetiche (31).
28 La Corte considera anche che, per poter dare un'interpretazione utile alla soluzione della controversia, è opportuno che, prima del rinvio, il giudice nazionale accerti i fatti della causa e risolva i problemi di mero diritto nazionale (32). Del pari, è indispensabile che il giudice nazionale spieghi i motivi per i quali ritiene necessaria la soluzione delle questioni da lui sollevate (33).
29 La Corte, non avendo il compito di formulare opinioni consultive, rifiuta in modo sistematico di pronunciarsi su questioni pregiudiziali che non servano oggettivamente alla soluzione della causa principale (34).
Essa rifiuta, ad esempio, di statuire su domande di pronuncia pregiudiziale quando constata che le disposizioni comunitarie non sono applicabili alla controversia (35). Si astiene dal pronunciarsi anche quando la soluzione da essa fornita non inciderebbe sulla causa principale (36) o quando l'interpretazione sollecitata è irrilevante per la soluzione della controversia (37). Infine, la Corte rifiuta di deliberare in via pregiudiziale quando non è sicura che la normativa nazionale contestata sarà applicata dal giudice del rinvio per dirimere la controversia (38).
30 E' alla luce di tali principi che occorre esaminare le questioni poste dal giudice istruttore di Turnhout.
31 Nella fattispecie, il giudice istruttore desidera verificare se la legislazione belga in materia di testimonianza in giudizio, da una parte, e la normativa lussemburghese sul segreto bancario, dall'altra, siano compatibili con il diritto comunitario (39).
32 Il giudice del rinvio assume che la legislazione lussemburghese sia dotata di uno specifico effetto extraterritoriale, in quanto, a suo parere, la legge del 1993 vieta ai banchieri lussemburghesi di divulgare informazioni coperte dal segreto bancario davanti alle autorità giudiziarie di un altro Stato membro.
33 Su questo punto, ricorderò che il procedimento previsto dall'art. 234 CE è basato su una separazione netta delle funzioni tra la Corte e i giudici nazionali (40). La Corte ritiene che, nel sistema di cooperazione istituito dall'art. 234 CE, non sia suo compito verificare se il giudice nazionale abbia interpretato correttamente il proprio diritto o se il testo nazionale che egli adduce sia pertinente per la controversia oggetto della causa principale (41). Questo principio è giustificato dal fatto che solo il giudice nazionale ha una conoscenza diretta del diritto nazionale applicabile alla controversia.
34 Tuttavia, questo principio non può essere applicato senza riserva quando il giudice nazionale cerca di valutare se la legislazione di un altro Stato membro sia compatibile con il diritto comunitario. In tal caso, infatti, il giudice del rinvio deve individuare ed interpretare norme estranee al proprio ordinamente giuridico e, a differenza di ciò che accade nei procedimenti pregiudiziali «classici», dispone raramente di una conoscenza diretta ed esaustiva del diritto interno straniero applicabile alla controversia. Di conseguenza, penso che la Corte «debba esercitare una particolare vigilanza quando le venga sottoposta una questione intesa a consentire al giudice di valutare la conformità (...) della normativa di un altro Stato membro con il diritto comunitario» (42). Essa deve controllare che la descrizione del contesto giuridico nazionale presenti in modo fedele e completo le norme di diritto in vigore nello Stato membro di cui si discute la legislazione. In altri termini, la Corte deve assicurarsi di disporre di tutti gli elementi necessari per evitare di formulare un'opinione consultiva su una questione ipotetica.
35 Nel presente caso risulta dal fascicolo che le questioni pregiudiziali poggiano su un'interpretazione del diritto lussemburghese che è seriamente contestata dagli intervenienti.
36 Nelle proprie osservazioni scritte, il governo belga ha fornito le seguenti precisazioni.
37 Il Regno del Belgio ricorda che l'art. 41 della legge del 1993 così come l'art. 458 del codice penale lussemburghese prevedono un'eccezione all'obbligo del segreto professionale. Secondo tali disposizioni, il segreto bancario può essere tolto quando il banchiere è chiamato a testimoniare in giudizio o quando la divulgazione delle informazioni coperte dal segreto bancario è imposta o autorizzata dalla legge (43).
38 Il governo belga spiega che la questione dell'effetto extraterritoriale della legislazione lussemburghese è una questione controversa (44). Infatti, gli artt. 458 del codice penale e 41 della legge del 1993 possono essere interpretati in tre diversi modi.
In base ad una prima interpretazione, il principio del segreto bancario non avrebbe effetto extraterritoriale. Ciò significa che le autorità lussemburghesi non punirebbero i banchieri stabiliti sul loro territorio se non quando la divulgazione di informazioni coperte dal segreto bancario avvenga nel territorio del Granducato. Il diritto lussemburghese non punirebbe invece la divulgazione di informazioni all'infuori del territorio granducale.
In base ad una seconda interpretazione, la normativa lussemburghese sarebbe dotata di effetto extraterritoriale sia per quanto riguarda il principio del segreto bancario sia per le eccezioni a tale principio. I banchieri stabiliti in Lussemburgo sarebbero quindi tenuti a rispettare il segreto bancario non soltanto nel territorio granducale, ma anche nel territorio degli altri Stati membri. Tuttavia, essi potrebbero divulgare le informazioni coperte dal segreto bancario quando sono chiamati a testimoniare davanti alle autorità giudiziarie di un altro Stato membro. In altri termini, gli artt. 458 del codice penale lussemburghese e 41 della legge del 1993 sarebbero interpretati nel senso che l'obbligo di testimoniare previsto dalla legislazione di un altro Stato membro consente la rimozione del segreto bancario davanti alle autorità giudiziarie di questo Stato.
Infine, in base ad una terza interpretazione, la legislazione lussemburghese sarebbe provvista di effetto extraterritoriale unicamente per quanto riguarda il principio del segreto bancario. Ciò significa che i banchieri stabiliti in Lussemburgo sarebbero tenuti a rispettare l'obbligo del segreto bancario al di fuori del territorio granducale. Tuttavia, non sarebbero autorizzati a togliere il segreto bancario quando sono chiamati a testimoniare davanti alle autorità giudiziarie di un altro Stato membro. Sarebbe loro concesso di divulgare informazioni coperte dal segreto bancario soltanto davanti alle autorità giudiziarie lussemburghesi (45).
39 Nelle osservazioni scritte, il governo belga propone di prendere in considerazione la prima interpretazione sopra esposta (46) e sostiene quindi che un banchiere non può essere perseguito dalle autorità granducali quando la divulgazione di informazioni coperte dal segreto bancario avvenga al di fuori del territorio del Granducato.
40 In ogni caso, il Regno del Belgio rileva che la legislazione lussemburghese pone delle difficoltà solo nella terza ipotesi sopra esposta (47).
Infatti, nel primo caso, il principio del segreto bancario non sarebbe applicabile in territorio belga. Pertanto, i sigg. der Weduwe e Troch sarebbero liberi di deporre davanti al giudice istruttore di Turnhout. Del pari, nella seconda ipotesi, l'obbligo di testimoniare previsto dall'art. 80 del codice di procedura penale sarebbe un motivo che consente di giustificare l'eliminazione del segreto bancario. Anche in questo caso, i sigg. der Weduwe e Troch sarebbero liberi di deporre davanti al giudice istruttore di Turnhout.
41 Il Regno del Belgio sottolinea che, se dovesse risultare corretta una di queste due interpretazioni, la domanda di pronuncia pregiudiziale del giudice istruttore sarebbe «senza oggetto». Essa riguarderebbe «una disposizione [legale] che non è applicabile alla fattispecie» (48).
42 Per il governo belga, solo la terza interpretazione sopra esposta può sollevare problemi con riferimento all'art. 59 del Trattato.
Infatti, in questo caso, i sigg. der Weduwe e Troch sarebbero tenuti a non divulgare le informazioni coperte dal segreto bancario davanti al giudice istruttore di Turnhout. Il Regno del Belgio ritiene che, in questo caso, «spetterebbe alla Corte di giustizia dichiarare se simile interpretazione ipotetica [della legge lussemburghese] sia conciliabile con il diritto comunitario» (49).
43 Da parte sua, il Granducato di Lussemburgo ritiene che non possa essere presa in considerazione questa terza interpretazione.
44 All'udienza, esso ha comunicato che i giudici lussemburghesi non avevano ancora avuto occasione di pronunciarsi sulla questione dell'effetto extraterritoriale del segreto bancario, aggiungendo che questa occasione non si presenterà probabilmente mai. A suo parere, la situazione di fatto che darebbe luogo a questo tipo di contenzioso sarebbe troppo rara e atipica per poter essere sottoposta ai giudici lussemburghesi.
45 Poiché manca ed è prevedibile che continuerà a mancare una giurisprudenza in materia, il governo lussemburghese ha enunciato l'interpretazione che, a suo parere, dovrebbe essere accolta.
46 Il Granducato di Lussemburgo ritiene che la legislazione lussemburghese in materia di segreto bancario non vieti agli operatori interessati di divulgare informazioni coperte dal segreto bancario quando sono citati a comparire davanti alle autorità giudiziarie di un altro Stato membro. Esso difende la propria tesi nel modo seguente.
47 In primo luogo, il governo lussemburghese dichiara che il principio del segreto bancario è provvisto di portata extraterritoriale. Secondo lo stesso, la legislazione lussemburghese sarebbe del tutto priva di effetto se consentisse agli operatori di divulgare informazioni coperte dal segreto bancario al di fuori del territorio granducale. Se così fosse, sarebbe sufficiente che i banchieri lasciassero il territorio granducale per poter divulgare impunemente informazioni altrimenti coperte dal segreto bancario. Ne risulta che, con riserva delle eccezioni previste dal diritto lussemburghese, la divulgazione di informazioni coperte dal segreto bancario al di fuori del territorio granducale costituisce un'infrazione suscettibile di essere penalmente sanzionata dalle autorità lussemburghesi (50).
48 In secondo luogo, il governo lussemburghese dichiara che anche le eccezioni al segreto bancario sono provviste di effetto extraterritoriale. Tuttavia, le ragioni che giustificano questa interpretazione sono diverse da quelle avanzate dal Regno del Belgio.
Il Regno del Belgio aveva sostenuto che l'obbligo di testimoniare previsto dall'art. 80 del codice di procedura penale belga poteva costituire un'eccezione al segreto bancario imposto dagli artt. 458 del codice penale e 41 della legge del 1993 (51). Secondo il governo lussemburghese, accogliere questa soluzione significherebbe ammettere che uno Stato possa derogare alla legislazione penale di un altro Stato. Tale soluzione, a suo parere, sarebbe manifestamente incompatibile con i principi generali del diritto penale internazionale.
Il governo lussemburghese ritiene che le eccezioni al segreto bancario possano fondarsi soltanto sulle disposizioni del diritto penale lussemburghese. Ora - esso ricorda - gli artt. 458 del codice penale lussemburghese e 41 della legge del 1993 prevedono che gli operatori sono autorizzati a divulgare le informazioni coperte dal segreto bancario quando sono chiamati a testimoniare davanti alle «autorità giudiziarie». Il governo lussemburghese sottolinea che la nozione di autorità giudiziarie non copre soltanto le autorità giudiziarie lussemburghesi, ma anche le autorità degli altri Stati membri (52).
49 Dall'insieme di questi elementi risulta che le questioni pregiudiziali poste dal giudice istruttore poggiano su una premessa che è seriamente contestata dagli intervenienti.
50 Infatti, il giudice del rinvio assume che la legge lussemburghese vieti ai sigg. der Weduwe e Troch di divulgare informazioni coperte dal segreto bancario davanti alle autorità giudiziarie belghe, mentre dalle osservazioni presentate dal governo lussemburghese risulta chiaramente che tale interpretazione non può essere accolta. Il Granducato ritiene che gli artt. 458 del codice penale lussemburghese e 41 della legge del 1993 non vietino agli operatori di divulgare informazioni coperte dal segreto bancario quando sono chiamati a comparire davanti alle autorità giudiziarie di un altro Stato membro.
51 Mi sembra quindi che le questioni pregiudiziali siano puramente ipotetiche. La Corte non ha la certezza che la propria sentenza sarà applicata nel procedimento in via principale. In realtà, la futura sentenza non sarebbe applicata se non nell'ipotesi in cui fosse accolta una certa interpretazione del diritto lussemburghese (ossia la terza interpretazione descritta al punto 38 delle presenti conclusioni), cosa che, sulla base degli elementi del fascicolo, risulta improbabile.
52 Di conseguenza, propongo alla Corte di dichiarare irricevibile la domanda di decisione pregiudiziale. A mio parere, se accettasse di risolvere le questioni pregiudiziali, la Corte trascurerebbe la missione affidatale ai sensi dell'art. 234 CE poichè essa formulerebbe un'opinione consultiva su una questione ipotetica.
VII - Conclusione
53 Viste le considerazioni precedenti, propongo dunque alla Corte di dichiarare quanto segue:
«Le questioni pregiudiziali poste dal giudice istruttore presso il Rechtbank van eerste aanleg di Turnhout (Regno del Belgio) sono irricevibili».
(1) - L'importo attuale dell'ammenda prevista dall'art. 458 del codice penale varia da BEF 20 000 a BEF 100 000 (v. osservazioni scritte del Regno del Belgio, punto 40).
(2) - V. ordinanza di rinvio (pag. 2) e osservazioni scritte del Regno del Belgio (punti 41 e 42).
(3) - Cass., 25 ottobre 1978, Pas., 1979, I, 237.
(4) - L'importo attuale dell'ammenda massima prevista dall'art. 80 del codice di procedura penale è di BEF 20 000 (v. osservazioni scritte del Regno del Belgio, punto 45).
(5) - Cass. 10 luglio 1916, Pas. 1917, I, pag. 195.
(6) - Osservazioni scritte del Regno del Belgio (punto 44).
(7) - Altrimenti denominato il «segreto bancario lussemburghese» o il «segreto bancario».
(8) - Memorial A 1993, pag. 462 (in prosieguo: la «legge del 1993»).
(9) - V. ordinanza di rinvio (pagg. 1 e 2) e osservazioni scritte del Regno del Belgio (punti 15-24).
(10) - Ordinanza di rinvio (pag. 2).
(11) - Ibidem (pag. 3).
(12) - Causa C-384/93, Racc. pag. I-1141.
(13) - Ibidem (punto 30).
(14) - Ordinanza di rinvio (pag. 3).
(15) - Prima questione pregiudiziale.
(16) - Seconda questione pregiudiziale.
(17) - Nella terza e nella quarta questione pregiudiziale, il giudice del rinvio distingue secondo che il banchiere lussemburghese sia citato a comparire in qualità di testimone o di indagato. Tuttavia, tale distinzione è chiaramente contraddetta dai motivi dell'ordinanza di rinvio. Infatti, nell'ordinanza di rinvio (pag. 3), il giudice istruttore rileva che, nel diritto belga, la situazione del testimone «si applica, mutatis mutandis, al banchiere lussemburghese che è indagato e che sceglie di non far valere il proprio diritto al silenzio». Pertanto, la terza e la quarta questione pregiudiziale devono essere intese nel senso che riguardino esclusivamente la situazione di un banchiere lussemburghese citato a comparire in qualità di testimone.
(18) - Osservazioni scritte del sig. Der Weduwe (pagg. 2-5).
(19) - Ibidem (pag. 5).
(20) - Ibidem (pagg. 5-9).
(21) - Osservazioni scritte del Regno del Belgio (punti 60-83).
(22) - Sulla questione della portata extraterritoriale della legislazione lussemburghese, v. punti 38-48 delle presenti conclusioni.
(23) - Osservazioni scritte del Regno del Belgio (punti 93-127).
(24) - Osservazioni scritte della Commissione (punti 8-14).
(25) - A partire dalla sentenza 1_ dicembre 1965, causa 16/65, Schwarze (Racc. pag. 1081, in particolare pag. 1094).
(26) - V., in particolare, le sentenze 13 marzo 2001, causa C-379/98, PreussenElektra (Racc. pag. I-2099, punto 38), e 19 febbraio 2002, causa C-35/99, Arduino (Racc. pag. I-0000, punto 24).
(27) - V., in questo senso, la sentenza 29 novembre 1978, causa 83/78, Pigs Marketing Board (Racc. pag. 2347, punto 25).
(28) - V., in particolare, le sentenze 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman (Racc. pag. I-4921, punto 59); PreussenElektra, già citata (punto 38), e Arduino, già citata (punto 24).
(29) - Sentenza 16 dicembre 1981, causa 244/80, Foglia (Racc. pag. 3045, punto 21).
(30) - Ibidem (punto 20). V., anche, ordinanza 9 agosto 1994, causa C-378/93, La Pyramide (Racc. pag. I-3999, punto 11).
(31) - V., tra le altre, le sentenze Foglia, già citata (punto 18); 3 febbraio 1982, causa 149/82, Robards (Racc. pag. 171, punto 19), come anche l'ordinanza 23 marzo 1995, causa C-458/93, Saddik (Racc. pag. I-511, punto 17).
(32) - V., in particolare, sentenza 10 marzo 1981, cause riunite 36/80 e 71/80, Irish Creamery Milk Suppliers Association e a. (Racc. pag. 735, punto 6).
(33) - V., in particolare, sentenza 12 giugno 1986, cause riunite 98/85, 162/85 e 258/85, Bertini e a. (Racc. pag. 1885, punto 6).
(34) - Sentenze Foglia, già citata (punto 18); 17 maggio 1994, causa C-18/93, Corsica Ferries (Racc. pag. I-1783, punto 14); 15 giugno 1995, cause riunite da C-422/93 a C-424/93, Zabala Erasun e a. (Racc. pag. I-1567, punto 29); 15 ottobre 1995, causa C-96/94, Centro Servizi Spediporto (Racc. pag. I-2883, punto 45); 9 ottobre 1997, causa C-291/96, Grado e Bashir (Racc. pag. I-5531, punto 16); 12 marzo 1998, causa C-314/96, Djabali (Racc. pag. I-1149, punto 19), e ordinanze 26 gennaio 1990, causa C-286/88, Falciola (Racc. pag. I-191, punto 9); 16 maggio 1994, causa C-428/93, Monin Automobiles (Racc. pag. I-1707, punto 15), e 25 maggio 1998, causa C-361/97, Nour (Racc. pag. I-3101, punto 15).
(35) - V., in paricolare, le sentenze 20 febbraio 1973, causa 54/72, F.O.R. (Racc. pag. 193, punto 9); 23 gennaio 1975, causa 51/74, Hulst (Racc. pag. 79, punti 38-42), e 21 marzo 1985, causa 172/84, Celestri (Racc. pag. 963, punti 12-16).
(36) - Sentenza Grado e Bashir, già citata (punti 15 e 16).
(37) - V., in particolare, sentenze 16 luglio 1992, causa C-343/90, Lourenço Dias (Racc. pag. I-4673, punti 22 e 23), e 13 dicembre 1994, causa C-297/93, Grau-Hupka (Racc. pag. I-5535, punto 18).
(38) - Sentenze 16 luglio 1992, Meilicke (causa C-83/91, Racc. pag. I-4871, punti 27-30); Centro Servizi Spediporto, già citata (punti 43-46); 16 gennaio 1997, USSL n. 47 di Biella (causa C-134/95, Racc. pag. I-195, punti 13-16), e ordinanza Monin Automobiles, già citata (punti 13-15).
(39) - Contrariamente alle esigenze poste dalla giurisprudenza della Corte (sentenze Bertini e a., già citata, punto 6; Lourenço Dias, già citata, punto 19, e ordinanza La Pyramide, già citata, punto 13), il giudice del rinvio non ha enunciato le ragioni per le quali ritiene che la soluzione delle prime due questioni pregiudiziali sia necessaria per decidere la causa. Al contrario, dalle motivazioni dell'ordinanza di rinvio risulta che il giudice istruttore si interroga essenzialmente - se non esclusivamente - sulla compatibilità della legislazione lussemburghese in materia di segreto bancario con il diritto comunitario (v. punti 13-16 delle presenti conclusioni). Pertanto, non è sicuro che le prime due questioni possano essere dichiarate ricevibili. Tuttavia, poiché proporrò alla Corte di dichiarare l'insieme delle questioni irricevibili per altri motivi (v. punti 35 e segg. delle presenti conclusioni), non è necessario analizzare più dettagliatamente questo punto.
(40) - V., in particolare, le sentenze 15 luglio 1964, causa 6/64, Costa (Racc. pagg. 1141, 1158); 5 ottobre 1977, causa 5/77, Tedeschi (Racc. pag. 1555, punto 17); 16 marzo 1978, causa 104/77, Oehlschläger (Racc. pag. 791, punto 4); 16 luglio 1998, causa C-235/95, Dumon e Froment (Racc. pag. I-4531, punto 25), e 5 ottobre 1999, cause riunite C-175/98 e C-177/98, Lirussi e Bizzaro (Racc. pag. I-6881, punto 37).
(41) - V., per esempio, sentenza 1_ febbraio 1996, causa C-177/94, Perfili (Racc. pag. I-161, punti 10-19), come anche i punti 16 e 17 delle conclusioni che abbiamo presentato in questa causa).
(42) - Sentenza Foglia, già citata (punto 30).
(43) - Osservazioni scritte del Regno del Belgio (punto 51).
(44) - Ibidem (punti 52-59 e 84-92).
(45) - Occorre sottolineare che, nell'ordinanza di rinvio, il giudice istruttore di Turnhout non ha menzionato la controversia relativa all'effetto extraterritoriale del diritto lussemburghese. Il giudice del rinvio non ha nemmeno esposto i motivi per i quali egli aveva basato le proprie questioni pregiudiziali sulla terza interpretazione del diritto lussemburghese in materia di segreto bancario.
(46) - Osservazioni scritte del Regno del Belgio (punti 59, 87 e 90).
(47) - Ibidem (punti 90 e 91).
(48) - Ibidem (punto 92).
(49) - Ibidem (punto 88).
(50) - Il governo lussemburghese ha precisato che la repressione di tale infrazione è basata sull'art. 7 ter del codice di procedura penale lussemburghese. Questa disposizione prevede che «si considera commessa nel territorio del Granducato di Lussemburgo ogni infrazione di cui un'azione che ne integri uno degli elementi costitutivi sia stata compiuta nel Granducato di Lussemburgo». Il governo lussemburghese ha evidenziato che, ai sensi di questa disposizione, non sarebbe necessario che tutti gli elementi costitutivi dell'infrazione si presentino nel Lussemburgo perchè l'infrazione possa essere penalmente sanzionata. E' sufficiente che uno degli elementi costitutivi sia realizzato nel Lussemburgo. Nel campo del segreto bancario, uno degli elementi costitutivi dell'infrazione è il fatto di aver preso conoscenza di un'informazione coperta dal segreto bancario. Quando questa presa di conoscenza ha luogo in un istituto situato nel territorio granducale, è indifferente, per la repressione della violazione del segreto bancario, che la divulgazione delle informazioni avvenga al di fuori del territorio del Granducato.
(51) - V. punto 38 delle conclusioni in esame (v., anche, le osservazioni scritte del Regno del Belgio, punto 59).
(52) - In realtà, il governo lussemburghese ha dichiarato che la nozione di «autorità giudiziarie» comprendeva tutte le autorità giudiziarie straniere sotto riserva che queste ultime possano essere considerate «equivalenti» alle autorità giudiziarie lussemburghesi, rispetto ai principi dello Stato di diritto e della separazione dei poteri. Essa ha tuttavia precisato che, per quanto riguarda le autorità giudiziarie degli altri Stati membri, questa condizione risulta manifestamente soddisfatta in ragione delle garanzie d'ordine istituzionale che offre l'adesione di uno Stato all'Unione europea.
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