Conclusioni dell avvocato generale
I - Introduzione
1. La presente causa riguarda un procedimento per inadempimento avviato dalla Commissione avverso la Repubblica ellenica ai sensi dell'art. 226 CE, a motivo del fatto che la legge ellenica di trasposizione della direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (in prosieguo: la «direttiva»), non ottempererebbe a quanto disposto dall'art. 9, lett. b), della direttiva. A differenza di quanto contemplato da tale disposizione, il governo ellenico non ha previsto, nella propria legge nazionale, la franchigia di euro 500 da essa stabilita.
2. L'art. 9, lett. b), della direttiva recita quanto segue:
«b) il danno o la distruzione di una cosa diversa dal prodotto difettoso, previa detrazione di una franchigia di [EUR] 500, purché la cosa:
i) sia del tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato, e
ii) sia stata utilizzata dal danneggiato principalmente per proprio uso o consumo privato».
II - Valutazione
3. L'oggetto del presente procedimento è quasi identico a quello delle cause C-52/00, Commissione/Francia, e C-183/00, González Sánchez, nelle quali ho presentato le mie conclusioni il 18 settembre 2001. Nelle dette cause, come nella fattispecie, la questione principale riguardava il punto se la direttiva preveda un'armonizzazione esaustiva o minima. Nella prima ipotesi il legislatore nazionale è del tutto vincolato alla direttiva e non può offrire al consumatore nazionale, in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, un grado di tutela superiore a quello espressamente previsto dalla direttiva. Nella seconda ipotesi gli Stati membri mantengono tale competenza.
4. Nel presente procedimento il governo ellenico deduce, a sostegno del proprio punto di vista secondo cui la direttiva disporrebbe un'armonizzazione minima, argomenti simili a quelli presentati nelle proprie osservazioni scritte nell'ambito della causa González Sánchez. La portata di tali argomenti coincide praticamente con quella degli argomenti invocati a propria difesa dal governo francese nell'ambito della causa C-52/00.
5. Rimando alle considerazioni formulate nei paragrafi 27-55 delle mie conclusioni succitate, in base alle quali ho concluso quanto segue :
«- la direttiva 85/374/CEE mira a un'armonizzazione completa in materia di responsabilità oggettiva per prodotti difettosi;
- il legislatore nazionale ha facoltà di discostarsi dalla direttiva solo ed esclusivamente nel caso in cui le disposizioni della stessa lo consentano, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni ad essa correlate.
(...)».
6. Gli specifici argomenti dedotti dal governo ellenico a favore della trasposizione incompleta dell'art. 9, lett. b), della direttiva non sono convincenti.
7. Nel caso di specie non è ammissibile invocare il diritto privato nazionale in base ai motivi esposti al paragrafo 69 delle mie conclusioni presentate il 18 settembre 2001 .
8. Inoltre la circostanza secondo cui una franchigia di euro 500 comporterebbe una diminuzione della tutela dei diritti dei consumatori, garantita dalla legislazione ellenica, non costituisce un motivo valido per non trasporre completamente quanto disposto dall'art. 9, lett. b) .
9. L'argomento secondo cui l'abolizione della franchigia in oggetto è prevista dal Libro verde - La responsabilità civile per danno da prodotti difettosi del 28 luglio 1999, è del pari privo di fondamento . Il rispetto delle competenze attribuite dal Trattato CE al legislatore comunitario prevede che la Corte non emetta pronunce che anticipino o che possano anticipare il giudizio del legislatore.
10. Nei paragrafi 63-69 delle conclusioni di cui sopra ho già analizzato e giudicato infondata la pretesa inconciliabilità, affermata dal governo ellenico, della franchigia con l'art. 6, n. 1, della CEDU (Convezione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).
11. Infine, per quanto concerne l'argomento ripreso dal nono considerando del preambolo della direttiva si deve osservare che tale considerando fornisce le ragioni per cui l'art. 9, lett. b), prevede una franchigia. In tale considerando, come del resto nel testo stesso dell'art. 9, lett. b), non può essere reperita alcuna argomentazione a favore della mancata trasposizione della franchigia prescritta incondizionatamente.
III - Conclusione
12. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di statuire come segue:
«a) dichiarare che la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 9, lett. b), della direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi;
b) condannare la Repubblica ellenica alle spese ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura».
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