Conclusioni dell avvocato generale
1 Con il presente ricorso, fondato sulle disposizioni dell'art. 230 CE, il Regno dei Paesi Bassi chiede alla Corte di annullare la decisione della Commissione 23 febbraio 2000, C (2000) 485 def., che ha stabilito, in un caso particolare, che una richiesta di sgravio dei dazi all'importazione, per un determinato importo, è irricevibile e che lo sgravio dei dazi all'importazione, per un altro importo, non è giustificato (1).
2 La presente causa riguarda prodotti che rientrano nell'ambito del regime doganale relativo al perfezionamento attivo.
I - Contesto normativo
A - Le disposizioni pertinenti del regolamento (CEE) n. 2913/92
3 Il regolamento (CEE) n. 2913/92 (2) riunisce in un codice le disposizioni del diritto doganale comunitario che erano in precedenza disperse in un gran numero di regolamenti e direttive comunitarie. Inoltre, esso ha lo scopo di apportare alcune modifiche alla normativa comunitaria in vigore per renderla più coerente, semplificarla e colmare determinate lacune che esistevano sino ad allora. Si tratta quindi di adottare una normativa comunitaria completa in tale settore (3).
4 Secondo l'art. 114, n. 1, lett. a), del CDC, il regime doganale di perfezionamento attivo consente di sottoporre a lavorazione sul territorio doganale della Comunità, per far subire loro una o più operazioni di perfezionamento, merci non comunitarie destinate ad essere riesportate fuori del territorio doganale della Comunità sotto forma di prodotti compensatori, senza essere soggette ai dazi all'importazione.
5 Ai sensi dell'art. 114, n. 2, lett. c), secondo trattino, del CDC, le operazioni di perfezionamento comprendono la trasformazione di merci.
6 L'art. 114, n. 2, lett. d), del CDC dispone che i prodotti compensatori sono tutti i prodotti risultanti da operazioni di perfezionamento.
7 Conformemente all'art. 114, n. 2, lett. e), del CDC, le merci equivalenti sono le merci comunitarie utilizzate al posto delle merci d'importazione per la fabbricazione dei prodotti compensatori.
8 L'art. 115 del CDC prevede quanto segue:
«1. Quando ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 2 (...), l'autorità doganale consente che:
a) i prodotti compensatori siano ottenuti da merci equivalenti;
b) i prodotti compensatori ottenuti da merci equivalenti siano esportati fuori della Comunità prima che vengano importate le merci d'importazione.
2. Le merci equivalenti devono essere della stessa qualità e possedere le stesse caratteristiche delle merci d'importazione. Tuttavia, in casi particolari, (...), si può ammettere che le merci equivalenti si trovino in una fase di fabbricazione più avanzata delle merci d'importazione.
3. Ove si applichi il paragrafo 1, le merci d'importazione si trovano nella posizione doganale delle merci equivalenti e queste ultime nella posizione doganale delle merci d'importazione».
9 L'art. 220 del CDC riguarda l'eventuale contabilizzazione a posteriori di un'obbligazione doganale. Secondo l'art. 220, n. 2, lett. b), del CDC, eccetto determinati casi specificati da tale disposizione, non si procede alla contabilizzazione a posteriori di un'obbligazione doganale quando «l'importo dei dazi legalmente dovuto non è stato contabilizzato per un errore dell'autorità doganale, che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana».
10 L'art. 221 del CDC prevede quanto segue:
«1. L'importo dei dazi deve essere comunicato al debitore secondo modalità appropriate, non appena sia stato contabilizzato.
(...)
3. La comunicazione al debitore non può più essere effettuata tre anni dopo la data in cui è sorta l'obbligazione doganale. Tuttavia, qualora l'autorità doganale non abbia potuto determinare l'importo esatto dei dazi legalmente dovuti a causa di un atto perseguibile a norma di legge, tale comunicazione avviene, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti, dopo la scadenza del termine di cui sopra».
11 L'art. 235, lett. b), del CDC definisce la nozione di «sgravio dei dazi».
12 Secondo tale disposizione, per «sgravio dei dazi» si intende «una decisione di non riscossione totale o parziale di un importo di un'obbligazione doganale, oppure una decisione di invalidamento, totale o parziale della contabilizzazione di un importo di dazi all'importazione o di dazi all'esportazione che non sia stato pagato».
13 L'art. 239, n. 1, secondo trattino, del CDC dispone che si può procedere allo sgravio dei dazi all'importazione in situazioni «dovute a circostanze che non implicano frode o manifesta negligenza da parte dell'interessato». Lo sgravio può essere subordinato a condizioni particolari.
14 L'art. 239, n. 2, del CDC precisa che «lo sgravio dei dazi per motivi di cui al paragrafo 1 è concesso su richiesta presentata all'ufficio doganale interessato entro dodici mesi dalla data della comunicazione al debitore dei predetti dazi».
B - Le disposizioni pertinenti del regolamento (CEE) n. 2454/93
15 Il regolamento (CEE) n. 2454/93 (4) è il regolamento d'attuazione diretto a riunire in un unico regolamento le disposizioni d'applicazione del diritto doganale comunitario che erano sino ad allora disperse in una moltitudine di regolamenti e direttive comunitarie. Inoltre, esso ha lo scopo di modificare tali norme per adattarle alle disposizioni contenute nel CDC e ampliarne la portata per tener conto dell'ambito di applicazione generale di quest'ultimo, nonché di precisare determinate norme per una maggiore certezza del diritto al momento della loro applicazione. Tali modifiche riguardano soprattutto disposizioni relative all'obbligazione doganale (5).
16 L'art. 549 del regolamento d'attuazione definisce le principali nozioni utilizzate nell'ambito del regime di perfezionamento attivo.
17 Secondo l'art. 549, lett. g), si intende per:
«Compensazione per equivalenza: il sistema che consente (...) che i prodotti compensatori siano ottenuti da merci equivalenti che soddisfano alle condizioni previste all'articolo 569, paragrafo 1 [(6)]».
18 L'art. 589 del regolamento d'attuazione riguarda il pagamento di interessi compensativi. Esso prevede quanto segue:
«1. La nascita dell'obbligazione doganale relativa ai prodotti compensatori o alle merci tal quali [(7)] dà luogo al pagamento di interessi compensativi sull'importo dei dazi all'importazione da pagare.
2. Il paragrafo 1 non si applica:
(...)
- quando il titolare dell'autorizzazione chieda l'immissione in libera pratica [(8)] e provi che circostanze particolari, che non implicano alcuna negligenza né manovra fraudolenta da parte sua, rendono impossibile o economicamente impossibile eseguire la prevista esportazione nei modi da lui previsti e debitamente documentati all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione.
3. La domanda per beneficiare della disposizione di cui al paragrafo 2, quinto trattino è inviata all'autorità doganale indicata dallo Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione. Essa è ricevibile unicamente se corredata di tutte le pezze giustificative necessarie per un esame approfondito del caso».
19 L'art. 589, n. 3, del regolamento d'attuazione precisa, in sostanza, che oltre un determinato importo, l'autorità doganale che intende accogliere la domanda, trasmette alla Commissione la domanda unitamente ad un fascicolo completo. Quest'ultima accusa ricezione entro un termine di due mesi. Se, entro due mesi dalla data della ricevuta di ritorno, la Commissione non comunica obiezioni allo Stato membro, quest'ultimo non applica interessi compensativi.
20 Gli artt. 905, 907 e 908 del regolamento d'attuazione riguardano le decisioni adottate dalla Commissione in seguito ad una richiesta di sgravio dei dazi doganali trasmessa da uno Stato membro, conformemente all'art. 239 del CDC.
21 L'art. 905, n. 1, primo comma, del regolamento d'attuazione dispone quanto segue:
«Quando l'autorità doganale di decisione, alla quale è stata presentata la domanda di (...) sgravio in virtù dell'articolo 239, paragrafo 2, del (CDC), non sia in grado di decidere (...) e la domanda sia corredata di giustificazioni tali da costituire una situazione particolare risultante da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell'interessato, lo Stato membro da cui dipende tale autorità trasmette il caso alla Commissione affinché sia evaso conformemente alla procedura di cui agli articoli da 906 a 909».
22 Secondo l'art. 905, n. 2, del regolamento d'attuazione, quando risulti che gli elementi d'informazione comunicati dallo Stato membro sono insufficienti a consentirle di deliberare con cognizione di causa sul caso sottopostole, la Commissione può chiedere che le vengano comunicati elementi d'informazione complementari.
23 Conformemente all'art. 907 del regolamento d'attuazione, la Commissione adotta in seguito una decisione che stabilisce che la situazione particolare esaminata giustifica la concessione dello sgravio oppure non la giustifica.
24 L'art. 908, n. 2, del regolamento d'attuazione prevede che, in base alla decisione della Commissione, l'autorità di decisione delibera sulla domanda presentatale.
II - Fatti e procedimento
25 L'impresa di diritto olandese Cargill BV (9), la cui attività consiste nella produzione di amido e sciroppo di glucosio, ha un'autorizzazione di perfezionamento attivo. Tale autorizzazione le consente di importare mais da paesi terzi in esenzione da dazi purché il mais sia trasformato in glucosio, prodotto compensatore principale (10), nonché in determinati altri prodotti compensatori secondari (11). Ai sensi di tale autorizzazione, la Cargill deve, inoltre, dopo le operazioni di trasformazione, esportare tali prodotti fuori dal territorio doganale della Comunità.
26 Negli anni 1992-1994, la Cargill collocava 65 000 tonnellate di mais sotto il regime doganale di perfezionamento attivo.
27 In forza dell'autorizzazione di perfezionamento attivo che le è stata concessa, la Cargill può, per la produzione di glucosio destinata all'esportazione, utilizzare una merce comunitaria equivalente al mais importato e procedere all'esportazione anticipata.
28 Nel corso di controlli effettuati nel 1994 e nel 1995, l'Ispettorato generale del ministero dell'Agricoltura, delle Foreste e della Pesca olandese constatava che il prodotto compensatore principale esportato dalla Cargill non era stato completamente ottenuto dal mais importato, ma, per il 25%, da mais importato e, per il 75%, da frumento di origine comunitaria. I due prodotti non sono classificati nella stessa voce doganale del codice della nomenclatura combinata.
29 In seguito a tali controlli, le autorità olandesi domandavano alla Commissione se essa autorizzasse un'equivalenza tra il mais importato e il frumento originario della Comunità. Il 23 novembre 1995 la Commissione rispondeva che non poteva ammettere una tale equivalenza richiamandosi, in particolare, a differenze di tutela doganale tra i due prodotti.
30 Il 18 novembre 1996 la Commissione chiedeva all'amministrazione olandese di elencare tutte le operazioni eseguite nell'ambito del regime di perfezionamento attivo negli anni 1992-1995 a favore della Cargill, e d'informarla di nuovo delle notifiche di irregolarità o di frodi.
31 Dopo un'indagine, le competenti autorità olandesi concludevano che solo una parte dei prodotti compensatori principali esportata nell'ambito del perfezionamento attivo doveva considerarsi fabbricata a partire dal mais importato. Di conseguenza, esse constatavano che l'interessato non aveva rispettato gli obblighi derivanti dal regime di perfezionamento attivo per quanto riguardava 48 400 tonnellate di merci collocate sotto tale regime negli anni 1992-1994.
32 Il 3 dicembre 1996, le autorità olandesi esigevano allora dalla Cargill un'obbligazione doganale pari a NLG 17 491 244,45, corrispondente all'importo dei dazi all'importazione maggiorati degli interessi compensativi. Tale importo corrisponde all'obbligazione doganale sorta da un'attuazione erronea, da parte della Cargill, delle disposizioni relative al regime doganale di perfezionamento attivo negli anni 1992-1994.
33 La Cargill presentava ricorso contro l'imposizione dell'obbligazione doganale. Inoltre, essa chiedeva alle competenti autorità nazionali di sospendere il recupero di tale obbligazione in contropartita della costituzione di una garanzia per l'importo dovuto. Tale domandava veniva accolta.
34 Il 2 dicembre 1997 la Cargill presentava alle competenti autorità olandesi una richiesta di sgravio dei dazi all'importazione.
35 Il 22 aprile 1999 il governo olandese trasmetteva tale richiesta alla Commissione. In seguito a tale richiesta, la Commissione adottava la decisione impugnata.
III - La decisione impugnata, il ricorso e le conclusioni delle parti
A - La decisione impugnata
36 Con la decisione impugnata la Commissione dichiara, in primo luogo, irricevibile la richiesta di sgravio dei dazi all'importazione in quanto quest'ultima riguarda gli interessi compensativi, pari a NLG 732 093,78, dovuti ai sensi dell'art. 589 del regolamento d'attuazione. Secondo la Commissione, gli interessi compensativi non fanno parte integrante dell'obbligazione doganale. Di conseguenza, essa ritiene che non le spetti pronunciarsi a tal proposito, ma che incomba alle sole autorità nazionali competenti adottare una decisione a tal riguardo.
37 In secondo luogo, la Commissione dichiara irricevibile la suddetta richiesta di sgravio che verte su dazi relativi a importazioni effettuate prima del 3 dicembre 1993. Secondo la Commissione tali dazi sarebbero prescritti, conformemente all'art. 221, n. 3, del CDC, e non potrebbero più essere reclamati nei confronti dell'impresa interessata. Si tratta, nella fattispecie, di un importo pari a NLG 15 679 301,49.
38 In terzo luogo, la Commissione dichiara non giustificata la richiesta di sgravio dei dazi all'importazione nei limiti in cui riguarda l'importo dei dazi che non rientrano nell'ambito dell'obbligazione doganale prescritta. La Commissione constata che la prassi seguita dalla Cargill non era conforme alle disposizioni normative vigenti né ai termini stessi dell'autorizzazione di perfezionamento attivo di cui essa era titolare. Il frumento comunitario non poteva essere utilizzato a titolo di compensazione per equivalenza nell'ambito di un'autorizzazione di perfezionamento attivo riguardante la trasformazione del mais in glucosio.
39 La Commissione riconosce che, ad eccezione delle merci che possono costituire oggetto della compensazione per equivalenza nell'ambito dell'autorizzazione concessa, le diverse norme doganali interessate sono state rispettate. Essa constata anche che le competenti autorità doganali non hanno contestato, per diversi anni e in merito a quantitativi rilevanti di merci, la prassi seguita dalla Cargill. La Commissione considera quindi che l'insieme delle circostanze sia tale da creare una situazione particolare ai sensi dell'art. 239 del CDC. Essa rileva tuttavia che una simile situazione può dar luogo allo sgravio dei dazi all'importazione solo se l'interessato non abbia dato prova di aver agito con frode o manifesta negligenza.
40 Ora, la Commissione osserva che, se la Cargill non ha compiuto nessuna frode, essa ha invece dato prova di manifesta negligenza.
B - Il ricorso e le conclusioni delle parti
41 Il ricorso del Regno dei Paesi Bassi è stato iscritto a ruolo presso la cancelleria della Corte il 27 aprile 2000.
42 Il Regno dei Paesi Bassi conclude che la Corte voglia:
- annullare la decisione impugnata;
- condannare la Commissione alle spese.
43 La Commissione conclude che la Corte voglia:
- respingere il presente ricorso;
- condannare la parte ricorrente alle spese.
IV - I motivi dedotti dal governo olandese
44 A sostegno del suo ricorso, il governo olandese deduce sei motivi riuniti in tre capi:
- in primo luogo, la decisione impugnata violerebbe l'art. 589 del regolamento d'attuazione e, in subordine, l'obbligo di motivazione di cui all'art. 253 CE nei limiti in cui, nella decisione impugnata, viene dichiarata irricevibile la parte della richiesta di sgravio degli interessi compensativi;
- in secondo luogo, la decisione impugnata violerebbe l'art. 221 del CDC, nei limiti in cui la decisione impugnata dichiara irricevibile per intervenuta prescrizione una parte della suddetta richiesta;
- in terzo luogo, la decisione impugnata violerebbe gli artt. 239 del CDC e 905 del regolamento d'attuazione; il principio di proporzionalità e, da ultimo, l'obbligo di motivazione di cui all'art. 253 CE.
V - Il primo capo, relativo all'irricevibilità della richiesta di sgravio degli interessi compensativi
45 A sostegno di tale capo, il governo olandese deduce due motivi. In via principale, esso sostiene che la Commissione avrebbe, dichiarando irricevibile la sua richiesta di sgravio degli interessi compensativi, violato le disposizioni dell'art. 589 del regolamento d'attuazione. In subordine, esso fa valere che la Commissione avrebbe violato gli obblighi di cui all'art. 253 CE.
Sulla violazione dell'obbligo di motivazione
46 Il governo olandese contesta alla Commissione di non aver ottemperato ai requisiti formali relativi alla motivazione. A suo parere, la decisione impugnata non gli consentirebbe di conoscere le ragioni per le quali la Commissione ha giudicato che la parte della richiesta di sgravio dei dazi doganali, per quanto riguarda gli interessi compensativi, era irricevibile.
47 Per quanto riguarda la motivazione richiesta dall'art. 253 CE, la Corte ha sancito i seguenti principi (12).
48 La motivazione dev'essere adeguata alla natura dell'atto e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. La necessità della motivazione dev'essere valutata in funzione, in particolare, del contenuto dell'atto e dell'interesse che i destinatari dell'atto o altre persone da questo riguardate possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l'accertamento del fatto che la motivazione di un atto soddisfi o meno i requisiti di cui all'art. 253 CE va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia.
49 Ai sensi del punto 14 della decisione impugnata, la Commissione ha indicato quanto segue:
«La richiesta di sgravio, inviata dalle autorità olandesi alla Commissione con lettera citata 22 aprile 1999, verte su un importo pari a NLG 17 491 244,45. Tale importo comprende gli interessi compensativi da pagare ai sensi degli artt. 62 del regolamento (CEE) n. 2228/91 [(13)] e 589 del regolamento (d'attuazione) (NLG 732 093,78). Ora, tali interessi compensativi, in quanto imposizione finanziaria che rientra nell'ambito del diritto nazionale, non fanno parte dell'obbligazione doganale e, di conseguenza, la Commissione non può decidere sul loro eventuale sgravio. Spetta infatti alle autorità nazionali decidere a tal riguardo. La richiesta di sgravio è quindi irricevibile per quanto riguarda tali interessi compensativi».
50 Risulta dal punto 14 della decisione impugnata che la Commissione ha esposto in maniera concisa, ma chiara, le ragioni di fatto e di diritto per le quali essa ha ritenuto che la richiesta di sgravio degli interessi compensativi sorti dall'obbligazione doganale fosse irricevibile.
51 Riguardo agli elementi di fatto, la Commissione ha precisato che la richiesta di sgravio verteva sugli interessi compensativi di un importo pari a NLG 732 093 78, sorti da un'obbligazione doganale rientrante nell'ambito del regime doganale di perfezionamento attivo.
52 Per quanto riguarda gli elementi di diritto, la Commissione ha indicato che tali interessi compensativi dovevano essere qualificati come imposizione finanziaria. A tale titolo, essi rientrano nell'ambito del diritto nazionale e non fanno parte dell'obbligazione doganale. Essa ne ha concluso che la valutazione della fondatezza di tale richiesta era di competenza delle autorità nazionali.
53 Vero è che la Commissione non ha citato formalmente i testi giuridici su cui si è basato il suo iter logico. Tuttavia, occorre sottolineare che tale decisione è destinata alle autorità nazionali doganali. In ragione della qualità di destinatari della decisione impugnata, il mancato riferimento formale ai testi giuridici che hanno permesso alla Commissione di fondare il suo iter logico non mi sembra tale da impedire loro di comprendere il ragionamento giuridico della Commissione. Infatti, la decisione impugnata è destinata alle autorità doganali nazionali, vale a dire a professionisti perfettamente informati in materia, e che sono inoltre le autorità competenti di diritto comune.
54 Di conseguenza, ritengo che la decisione impugnata sia conforme ai requisiti dell'art. 253 CE. Il motivo vertente sulla violazione di tale disposizione dev'essere quindi respinto.
Sulla violazione dell'art. 589 del regolamento d'attuazione
55 Il governo olandese fa valere che risulta dal testo dell'art. 589, n. 1, del regolamento d'attuazione che gli interessi compensativi devono essere qualificati come «obbligazione doganale», ai sensi del CDC. Esso sottolinea che, in forza dell'art. 589, n. 3, del regolamento d'attuazione, l'autorità doganale deve, in determinate circostanze, trasmettere la richiesta di sgravio degli interessi compensativi alla Commissione. A suo parere, deriverebbe da tali disposizioni che la Commissione non poteva rifiutare di decidere sulla richiesta di sgravio degli interessi compensativi.
56 Ricordo che, ai sensi dell'art. 589, n. 1, del regolamento d'attuazione, qualsiasi obbligazione doganale dà luogo al pagamento di interessi compensativi. L'art. 589, n. 2, del suddetto regolamento elenca le deroghe al principio del pagamento di tali interessi. L'art. 589, n. 3, del regolamento d'attuazione precisa il procedimento da seguire per beneficiare delle disposizioni dell'art. 589, n. 2, del regolamento d'attuazione.
57 Risulta dal testo dell'art. 589, n. 1, del regolamento d'attuazione che gli interessi compensativi sono indissociabili dall'obbligazione doganale. Infatti, conformemente a tale disposizione, «la nascita dell'obbligazione doganale relativa ai prodotti compensatori (...) dà luogo al pagamento di interessi compensativi sull'importo dei dazi all'importazione da pagare» (14). Il verbo «dar luogo» significa «procurare», «produrre», il che implica che gli interessi compensativi sono strettamente connessi all'obbligazione doganale. Essi sono da pagare solo se l'obbligazione doganale è dovuta. Così, se l'obbligazione doganale costituisce oggetto di una decisione di sgravio, ai sensi dell'art. 235, lett. b), del CDC, gli interessi compensativi sorti da tale obbligazione doganale non dovranno essere pagati.
58 Deriva da quanto precede che, in mancanza di una domanda in via principale vertente sullo sgravio di un'obbligazione doganale, la richiesta di sgravio degli interessi compensativi che ne derivano non può essere esaminata.
59 Tale principio ammette tuttavia deroghe. Conformemente all'art. 589, n. 3, del regolamento d'attuazione, la Commissione può, in determinate circostanze, decidere su una domanda di sgravio degli interessi compensativi.
60 L'art. 589, n. 2, del regolamento d'attuazione prevede che le deroghe al principio del pagamento di interessi compensativi riguardano essenzialmente ipotesi di immissione in libera pratica di merci o prodotti compensatori.
61 Secondo l'art. 24 CE, «sono considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti da paesi terzi per i quali siano state adempiute in tale Stato le formalità di importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi e tasse». Ai sensi dell'art. 79, primo comma, del CDC, l'immissione in libera pratica attribuisce la posizione doganale di merce comunitaria ad una merce non comunitaria. L'art. 79, secondo comma, del CDC precisa che tale regime doganale «implica l'applicazione delle misure di politica commerciale [(15)], l'espletamento delle altre formalità previste per l'importazione di una merce, nonché l'applicazione dei dazi legalmente dovuti».
62 L'art. 589, n. 3, terzo comma, del regolamento d'attuazione precisa che la competenza della Commissione in materia di richiesta di non pagamento degli interessi compensativi è strettamente limitata all'ipotesi in cui, oltre un determinato importo specificato al detto n. 3, l'autorità doganale intenda accogliere la domanda presentata per una delle ipotesi elencate all'art. 589, n. 2, del regolamento d'attuazione, vale a dire nelle ipotesi di immissione in libera pratica di merci o prodotti compensatori.
63 Ora, nella fattispecie, risulta dal fascicolo che il mais importato dalla Cargill non rientra nell'ambito dell'immissione in libera pratica, ma del regime doganale di perfezionamento attivo.
64 Infatti, è pacifico che il mais importato dalla Cargill è stato riesportato fuori dal territorio comunitario dopo la trasformazione in glucosio e che non è stato riscosso nessun dazio doganale né alcuna tassa di effetto equivalente in uno degli Stati membri al momento dell'introduzione del mais nel territorio doganale comunitario. Non essendo sottoposti al regime della libera pratica, i prodotti compensatori di cui trattasi non rientrano nell'ambito delle disposizioni dell'art. 589 del regolamento d'attuazione.
65 Tenuto conto degli elementi che precedono, ritengo che la Commissione non potesse, sul fondamento dell'art. 589, n. 3, del regolamento d'attuazione, decidere sulla domanda di non pagamento degli interessi compensativi presentata dalla Cargill alle autorità doganali olandesi. Quindi, la Commissione ha giustamente dichiarato irricevibile la domanda di non pagamento degli interessi compensativi fondata sulle disposizioni dell'art. 589, nn. 1 e 3, del regolamento d'attuazione.
66 Per essere esaustivo, occorre sottolineare che le autorità nazionali dispongono della competenza di diritto comune per quanto riguarda le decisioni individuali relative alla normativa doganale. In materia, alla Commissione è conferita una competenza di attribuzione rigorosamente definita dal CDC e dal regolamento d'attuazione.
67 Infatti, l'art. 4, punto 3, del CDC dispone che l'autorità doganale (16) è l'autorità competente ad applicare la normativa doganale. A tale titolo, essa è investita di una competenza generale di principio in materia di sorveglianza e controllo della corretta attuazione di tale normativa da parte dei singoli, persone fisiche o giuridiche.
68 Conformemente all'art. 6 del CDC, le domande di decisioni individuali sono presentate all'autorità doganale.
69 In mancanza di un fondamento legale, non spetta quindi alla Commissione decidere sulla domanda di non pagamento degli interessi compensativi.
70 Di conseguenza, il motivo vertente sulla violazione dell'art. 589 del regolamento d'attuazione dev'essere respinto.
VI - Il secondo capo, relativo alla violazione dell'art. 221 del CDC
71 Il governo olandese ritiene che la Commissione abbia valutato la legittimità della comunicazione dell'obbligazione doganale (17) proveniente dalle autorità nazionali. Ora, a suo parere, la Commissione non può - senza violare le disposizioni dell'art. 221 del CDC e i principi che disciplinano la materia - sostituire la propria valutazione a quella delle autorità nazionali. Queste ultime avrebbero peraltro indicato esplicitamente alla Commissione che la questione della prescrizione costituiva oggetto di una controversia tra le autorità competenti e la Cargill.
72 La Commissione ammette che non le spetta valutare se l'obbligazione sia prescritta, ma giustifica il suo diniego di esaminare la richiesta di sgravio dell'obbligazione doganale, sorta prima del 3 dicembre 1993, con il fatto che risulta dai documenti trasmessi dalle autorità olandesi che tali obbligazioni sono manifestamente prescritte. Inoltre, essa afferma che nell'ambito del procedimento di sgravio dell'obbligazione doganale, la presentazione ad essa della domanda è subordinata al fatto che l'obbligazione doganale possa essere effettivamente riscossa. Ora, poiché l'obbligazione è manifestamente prescritta, essa non può più essere effettivamente riscossa. Di conseguenza, la richiesta di sgravio sarebbe irricevibile.
73 Occorre ricordare preliminarmente che, nell'ambito di un ricorso di annullamento fondato sull'art. 230 CE, la Corte ha unicamente il compito di esaminare se i motivi invocati a sostegno del suddetto ricorso siano fondati. Non le spetta sostituire la propria valutazione a quella che è stata effettuata dall'autore della decisione controversa né rivolgere ingiunzioni alle istituzioni comunitarie.
74 Inoltre, come visto (18), le autorità nazionali dispongono di una competenza di diritto comune per quanto riguarda le decisioni individuali relative alla normativa doganale. Alla Commissione è conferita una competenza di attribuzione in tale settore, rigorosamente definita dal CDC e dal regolamento d'attuazione.
75 Alla stregua del governo olandese, ritengo che la Commissione abbia travalicato le sue competenze dichiarando irricevibile la richiesta di sgravio in quanto in parte prescritta.
76 L'art. 221, n. 3, ultima frase, del CDC prevede espressamente che, qualora l'autorità doganale non abbia potuto determinare l'importo esatto dei dazi legalmente dovuti a causa di un atto perseguibile a norma di legge, la comunicazione al debitore dell'obbligazione doganale da parte delle suddette autorità può essere effettuata dopo la scadenza del termine previsto all'art. 221, n. 1 (vale a dire tre anni dopo la data in cui è sorta la detta obbligazione). Deriva da tale disposizione che l'intervento dell'autorità giudiziaria può aver un'incidenza sulla prescrizione dell'obbligazione doganale. Ora, la prescrizione e, in particolare, la possibilità di interromperla nonché il modo in cui tale interruzione potrebbe eventualmente prodursi, rientrano nell'ambito esclusivo del diritto nazionale e del libero apprezzamento del giudice nazionale. Così, solo il giudice nazionale, a cui sia sottoposto un ricorso contro la comunicazione dell'obbligazione doganale, è competente a giudicare se ricorrano le condizioni che consentono di procedere ad una comunicazione dopo la scadenza del termine di tre anni di cui all'art. 221, n. 3, ultima frase, del CDC.
77 Inoltre, il governo olandese contesta la premessa sulla quale si basa l'iter logico della Commissione. A suo parere, la Commissione non può affermare che l'obbligazione doganale di cui trattasi è prescritta in quanto le autorità nazionali le hanno espressamente indicato che la questione della prescrizione costituiva oggetto di una controversia tra le autorità doganali e la Cargill.
78 Ritengo anche che la Commissione non potesse considerare l'obbligazione doganale, sorta prima del 3 dicembre 1993, come manifestamente prescritta. Di conseguenza, decidendo in tal senso, la Commissione ha sostituito la propria valutazione a quella delle autorità nazionali e travalicato le competenze che le sono attribuite dal CDC.
79 Al contrario della Commissione, non ritengo che la presentazione della domanda alla Commissione, nell'ambito del procedimento di sgravio, sia subordinata alla prova che l'obbligazione doganale possa essere effettivamente riscossa. La posizione della Commissione equivale a subordinare la presentazione ad essa della domanda, nell'ambito di una richiesta di sgravio di dazi doganali, ad una condizione non prevista dagli art. 239 del CDC e 905 del regolamento d'attuazione (19).
80 Risulta dal testo degli artt. 239 del CDC e 905 del regolamento d'attuazione che la presentazione alla Commissione della richiesta di sgravio dei dazi doganali da parte dello Stato membro da cui dipende la competente autorità nazionale è subordinata soltanto alla sussistenza di due condizioni. Da un lato, la competente autorità nazionale non dev'essere in grado di decidere essa stessa sulla fondatezza della domanda. Dall'altro, la domanda deve essere corredata di giustificazioni tali da costituire una situazione particolare risultante da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell'interessato.
81 L'art. 905 del regolamento d'attuazione non prevede un termine entro il quale la presentazione della domanda alla Commissione deve aver luogo, né indica quando tale presentazione deve intervenire. Occorre concludere che, nell'ambito dell'art. 905 del regolamento d'attuazione, lo Stato membro da cui dipende l'autorità competente è giudice dell'opportunità del momento in cui presentare la domanda alla Commissione. Così, in presenza di una controversia vertente sulla prescrizione dell'obbligazione doganale, lo Stato membro interessato deve poter adire la Commissione prima che la detta controversia sia stata definitivamente decisa.
82 Risulta dalle osservazioni che precedono che la Commissione, dichiarando irricevibile la parte della richiesta di sgravio dell'obbligazione doganale, sorta prima del 3 dicembre 1993, per intervenuta prescrizione, ha violato le disposizioni dell'art. 221, n. 3, ultima frase, del CDC. Propongo quindi alla Corte di annullare la decisione impugnata su tale punto.
VII - Il terzo capo, relativo al carattere non giustificato della richiesta di sgravio dei dazi doganali che non rientrano nell'ambito dell'obbligazione doganale prescritta
83 A sostegno di tale capo della domanda, il governo olandese deduce tre motivi. In via principale, esso sostiene che la Commissione avrebbe violato le disposizioni dell'art. 905 del regolamento d'attuazione dichiarando non fondata la richiesta di sgravio dei dazi doganali che non rientrano nell'ambito dell'obbligazione doganale prescritta. In subordine, esso fa valere che la Commissione avrebbe violato il principio di proporzionalità. In ulteriore subordine, esso sostiene che la Commissione avrebbe violato gli obblighi di cui all'art. 253 CE, non conformandosi ai requisiti formali di motivazione.
Sul motivo relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione (art. 253 CE)
84 Il governo olandese contesta alla Commissione di non essersi conformata ai requisiti formali di motivazione. A suo parere, la decisione impugnata non gli consentirebbe di conoscere le ragioni per le quali la Commissione ha giudicato che la parte della richiesta di sgravio dei dazi doganali riguardante l'obbligazione doganale non prescritta era infondata. Esso contesta in particolare alla Commissione di non aver indicato le ragioni per le quali essa riteneva che la sanzione rispettasse il principio di proporzionalità.
85 Per quanto riguarda la motivazione richiesta dall'art. 253 CE, come visto, la Corte ha sancito alcuni principi.
86 Conformemente alla giurisprudenza costante della Corte, una decisione soddisfa i requisiti dell'art. 253 CE anche se essa non specifica tutti gli elementi di fatto e di diritto sui quali il suo autore si è fondato per adottarla. La valutazione del rispetto dei requisiti dell'art. 253 CE è anche funzione del contesto e delle norme giuridiche che disciplinano la materia.
87 Vero è che la decisione impugnata non cita le ragioni per le quali il suo autore reputa che la sanzione è proporzionata. Tuttavia, risulta dai punti 24-35 della detta decisione che la Commissione ha diffusamente trattato le ragioni per le quali riteneva che la Cargill avesse dato prova di negligenza manifesta. Così, al punto 26, essa ha spiegato il perché la Cargill aveva la competenza professionale in materia. Analogamente, al punto 27, essa ha indicato sotto quale profilo la norma doganale, all'origine dell'errore, non era complessa. La mancanza di diligenza da parte della Cargill ha costituito anche oggetto di una dettagliata spiegazione ai punti 30-35. Di conseguenza, il governo olandese era in grado di conoscere le ragioni di fatto e di diritto per le quali la Commissione ha giudicato che la richiesta di sgravio dei dazi doganali vertente su una parte dell'obbligazione prescritta non era fondata e ne ha tratto le conseguenze previste dal CDC, vale a dire l'imposizione dei dazi doganali dovuti senza considerare il profitto che il trasgressore ha potuto realmente trarre.
88 Il motivo relativo alla violazione dell'art. 253 CE dev'essere pertanto respinto.
Sul motivo relativo alla violazione dell'art. 905 del regolamento d'attuazione
89 Secondo il governo olandese, la Commissione avrebbe applicato erroneamente la nozione di «negligenza manifesta» prevista all'art. 905 del regolamento d'attuazione. Infatti, esso ritiene che la Cargill avesse certamente una grande esperienza professionale nel settore dei prodotti agricoli, ma sarebbe eccessivo concludere che, a causa di tale esperienza, la Cargill avrebbe dovuto rendersi conto che non poteva utilizzare frumento al posto del mais per la fabbricazione del glucosio esportato. Per dimostrare che la Commissione non poteva stabilire che la Cargill ha dato prova di negligenza manifesta, esso deduce tre argomenti.
90 In primo luogo, risulterebbe dalla decisione impugnata che la Commissione pone nei confronti dell'interessata requisiti più severi di quelli che le autorità competenti erano in grado di soddisfare. Infatti, come rileva la stessa Commissione, le competenti autorità doganali non avrebbero formulato alcuna obiezione nei confronti delle transazioni dell'interessata, che pure si sarebbero svolte per diversi anni.
91 In secondo luogo, il governo olandese osserva che la Cargill poteva reputare che i prodotti utilizzati fossero equivalenti, fondandosi sull'iter logico seguito dalla Commissione in una lettera del 15 dicembre 1994 inviata alle autorità olandesi responsabili del rilascio delle autorizzazioni di perfezionamento attivo. Risulterebbe da tale lettera che il mais Waxy e il mais della qualità standard potevano essere considerati equivalenti:
«(...) anche se si utilizza il mais di tale qualità specifica [il mais Waxy], tale mais mescolato a mais della qualità standard può essere ammesso purché si rinunci ai vantaggi in termini di qualità, se non totalmente almeno in parte».
92 Secondo il governo olandese, la Commissione riconosce l'equivalenza delle diverse varietà di mais purché il mais sia trasformato in determinate categorie di prodotti compensatori. Seguendo tale iter logico, esso ritiene che fosse consentito reputare che il mais ed il frumento erano materie prime fungibili ai fini della fabbricazione di un prodotto compensatore identico, vale a dire il glucosio.
93 In terzo luogo, il governo olandese sottolinea che il procedimento applicato dall'interessata è un procedimento usuale in Europa. Pertanto, non sarebbe possibile, tenuto conto delle circostanze, qualificare il comportamento dell'interessata come «negligente» e ancor meno contestarle una negligenza manifesta.
94 In subordine, il governo olandese osserva che l'applicazione dell'art. 905 del regolamento d'attuazione fatta nella decisione impugnata è comunque contraria al principio di proporzionalità. Il procedimento conduce ad un'obbligazione doganale totale pari a NLG 17 491 244,45, mentre, per tutto il periodo interessato, l'impresa ha tratto un beneficio relativamente limitato, valutato a NLG 710 700. Alla luce di quanto sopra e tenuto conto delle circostanze della causa, sarebbe sproporzionato non procedere allo sgravio dell'obbligazione doganale, in quanto l'importo di quest'ultima è superiore al beneficio realizzato dall'interessata, come domandato dalla Cargill alle autorità doganali.
95 Il governo olandese aggiunge che la Commissione non si è formalmente pronunciata su tale domanda e che, anche per tale motivo, la decisione impugnata non può restare come tale.
96 Come ha giustamente ricordato la Commissione, la nozione di «negligenza manifesta» ai sensi del CDC e del regolamento d'attuazione ha costituito oggetto di una copiosa giurisprudenza da parte della Corte. Da tale giurisprudenza possono essere tratti i seguenti principi.
97 In primo luogo, tale nozione deve essere interpretata in modo che il numero di casi di sgravio resti limitato. Nella sentenza 11 novembre 1999, Söhl & Söhlke (20), la Corte ha infatti dichiarato che «il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione (...), che possono essere concessi soltanto a determinate condizioni ed in casi specificamente previsti, costituiscono un'eccezione rispetto al normale regime delle importazioni ed esportazioni e (...), di conseguenza, le disposizioni che prevedono siffatto rimborso o sgravio devono essere interpretate restrittivamente. Essendo la mancanza di "manifesta negligenza" un presupposto essenziale per poter chiedere un rimborso o uno sgravio dei dazi all'importazione (...), ne consegue che tale nozione deve essere interpretata in modo che il numero dei casi di rimborso o di sgravio resti limitato» (21). E' alla luce di tali considerazioni che dev'essere interpretata la nozione di «negligenza manifesta».
98 In secondo luogo, per valutare se vi sia «negligenza manifesta», ai sensi degli artt. 239 del CDC e 905 del regolamento d'attuazione, dev'essere tenuto conto della natura precisa dell'errore, dell'esperienza professionale e della diligenza dell'operatore (22).
99 Tali tre condizioni cumulative hanno anch'esse costituito oggetto di una copiosa giurisprudenza, i cui aspetti possono riassumersi nel seguente modo.
100 Quanto alla prima condizione, relativa alla natura precisa dell'errore, la Corte ha dichiarato che essa equivale a valutare il grado di complessità della normativa il cui inadempimento ha fatto sorgere l'obbligazione doganale (23).
101 Per quanto riguarda la seconda condizione, relativa all'esperienza professionale dell'operatore, occorre accertare se l'operatore economico di cui trattasi svolga o no un'attività che consista essenzialmente in operazioni d'importazione e d'esportazione, e se abbia acquisito una certa esperienza nell'espletamento di tali operazioni (24).
102 Inoltre, per quanto riguarda la terza condizione, relativa alla diligenza dell'operatore, la Corte ha dichiarato che tocca a quest'ultimo, qualora nutra dubbi circa l'esatta applicazione delle disposizioni il cui inadempimento può far sorgere un'obbligazione doganale, informarsi e chiedere tutti i chiarimenti possibili per non contravvenire alle disposizioni stesse (25).
103 La valutazione della mancanza di negligenza manifesta dell'operatore spetta alle autorità competenti in materia. Poiché la richiesta di sgravio dei dazi doganali è stata trasmessa dal governo olandese alla Commissione, spetta alla Commissione valutare se le condizioni che consentono di concludere per la mancanza di negligenza manifesta siano soddisfatte.
104 Nell'ambito del ricorso fondato sull'art. 230 CE, la Corte deve verificare se la Commissione non abbia commesso errori nella valutazione dei fatti, tenuto conto degli elementi di prova forniti. In ogni caso, colui che si duole di un tale errore deve fornirne la prova.
105 La seconda condizione non solleva difficoltà. Il governo olandese riconosce che la Cargill è un'impresa importante, forte di una grande esperienza nel settore del perfezionamento attivo. Infatti, è pacifico che essa partecipa o ha partecipato a numerosi regimi, ivi compresi doganali, nell'ambito della politica agricola comune. La Cargill è quindi stata considerata, giustamente, come un operatore economico la cui attività consiste, essenzialmente, in operazioni d'importazione e d'esportazione e che ha acquisito un'esperienza certa nell'espletamento di tali operazioni.
106 Per quanto riguarda la prima condizione, relativa alla natura dell'errore, la Commissione, al punto 27 della decisione impugnata, ha spiegato che la normativa non applicata all'origine dell'obbligazione doganale non era affatto complessa. Ai sensi degli artt. 549, lett. g), e 569, n. 1, del regolamento d'attuazione, i prodotti compensatori possono essere ottenuti da merci equivalenti solo se queste ultime rientrino nell'ambito dello stesso codice di otto cifre della nomenclatura combinata, presentino la stessa qualità commerciale e possiedano le medesime caratteristiche tecniche delle merci d'importazione.
107 Nel caso di specie, la Cargill doveva verificare se il frumento potesse essere considerato una merce equivalente al mais da trasformare per il quale era stata concessa l'autorizzazione di perfezionamento attivo. A tal fine, la Cargill doveva solo controllare se tali due prodotti rientrassero nell'ambito dello stesso codice di otto cifre della nomenclatura combinata. Ora, tale condizione non è soddisfatta, poiché tali due prodotti non rientrano nell'ambito della stessa sottovoce doganale della nomenclatura combinata.
108 Ne deriva che la Commissione non ha commesso errori di valutazione ritenendo che la normativa non applicata dalla Cargill, all'origine dell'obbligazione doganale, non fosse complessa. Infatti, la definizione data dal CDC della merce equivalente è chiara e semplice.
109 L'argomento del governo olandese, vertente sulla lettera della Commissione relativa all'equivalenza tra il mais Waxy ed il mais di qualità standard, non mi sembra tale da giustificare l'errore commesso dalla Cargill. Infatti, contrariamente ai termini di tale lettera, nel caso di specie non si tratta di valutare l'equivalenza tra due tipi di mais, ma di verificare l'equivalenza tra mais e frumento che sono, per loro natura, prodotti diversi. Quanto alla nozione di «equivalenza», occorre sottolineare che l'equivalenza tra due prodotti si valuta in funzione della merce d'importazione e non in funzione del prodotto finito. Gli artt. 115, n. 1, del CDC e 549, lett. g), del regolamento d'attuazione sono, su tale punto, privi di qualsiasi ambiguità. Secondo tali disposizioni, la compensazione per equivalenza è possibile solo se i prodotti compensatori sono ottenuti da merci equivalenti. Il fatto che i prodotti dopo la loro trasformazione presentino le medesime caratteristiche e siano fungibili è quindi irrilevante ai fini della qualifica di «prodotti equivalenti». Del resto, mi sembra per lo meno strano, tenuto conto dell'esperienza della Cargill e della sua conoscenza del regime doganale di cui trattasi, che un tale operatore, avendo dubbi sull'interpretazione della nozione di «merci equivalenti» contenuta negli artt. 115, n. 1, del CDC e 549, lett. g), nonché 569 del regolamento d'attuazione, non abbia inteso rimuovere tale presunta ambiguità interrogando più precisamente le autorità competenti. La mancanza di reazione della Cargill dimostra che essa non ha tenuto il comportamento diligente richiesto dalla Corte nella materia.
110 Analogamente, l'argomento secondo il quale non si possono pretendere dall'importatore cognizioni più ampie di quelle dei funzionari doganali non mi sembra pertinente. Infatti, la Corte ha esplicitamente respinto un tale ragionamento, in quanto erigerlo a principio «porterebbe (...) alla conseguenza che sarebbe praticamente impossibile procedere al recupero poiché l'errore è sempre necessariamente stato commesso da un funzionario competente che non ha esaminato a fondo una determinata situazione di fatto o di diritto» (26). Essa ha tuttavia ammesso che era necessario procedere ad una valutazione concreta di tutte le circostanze della fattispecie per decidere se l'errore fosse o meno rilevabile da parte dell'operatore interessato (27). A tal riguardo, la natura dell'errore, l'esperienza professionale e la diligenza dell'operatore dovevano essere prese in conto dall'autorità competente tenuta a valutare i fatti (28).
111 Tenuto conto della scarsa complessità della normativa da applicare e dell'esperienza della Cargill in materia, ritengo che la Commissione non abbia commesso errori di valutazione considerando che un tale operatore non era legittimato a reputare che il mais e il frumento fossero prodotti equivalenti.
112 Quanto alla terza condizione, ho già indicato che il comportamento della Cargill non mi sembrava corrispondere al comportamento diligente richiesto dalla giurisprudenza della Corte.
113 Risulta dall'insieme degli elementi che precedono che la Commissione, dichiarando non giustificata la richiesta di sgravio relativa ai dazi non riconducibili all'obbligazione prescritta, non ha violato le disposizioni degli artt. 239 del CDC e 905 del regolamento d'attuazione.
Sul motivo relativo alla violazione del principio di proporzionalità
114 Il governo olandese sostiene, in subordine, che, a causa della differenza tra l'importo dei dazi reclamati dalle autorità doganali e il limitato vantaggio finanziario di cui avrebbe beneficiato la Cargill, la decisione impugnata violerebbe il principio di proporzionalità.
115 Su tale punto, la Corte ha reiteratamente dichiarato che l'art. 859 del regolamento d'attuazione contiene una disciplina compiuta delle inadempienze di cui all'art. 204, n. 1, lett. c), del CDC, che «non hanno avuto in pratica alcuna conseguenza sul corretto funzionamento (...) del regime doganale considerato» (29). Risulta da tale giurisprudenza che l'inadempimento di una delle obbligazioni prescritte dal regime doganale sotto il quale la merce è collocata non fa sorgere un'obbligazione doganale a condizione che l'inadempimento di cui trattasi non comporti in pratica alcuna conseguenza sul corretto funzionamento del regime. Tale condizione è soddisfatta solo se l'inadempimento di cui trattasi figura nell'elenco di cui all'art. 859 del regolamento d'applicazione.
116 Ora, nella caso di specie, le inadempienze compiute dalla Cargill non figurano sull'elenco di quelle che non hanno avuto in pratica alcuna conseguenza sul corretto funzionamento del regime doganale considerato, conformemente all'art. 859 del regolamento d'attuazione. La sanzione applicata dalla Commissione per l'inosservanza delle prescrizioni doganali da parte della Cargill non può essere pertanto considerata sproporzionata.
VII - Le spese
117 L'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura prevede che la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
118 Poiché il Regno dei Paesi Bassi è rimasto sostanzialmente soccombente, e dato che la Commissione ha chiesto la condanna di tale Stato membro alle spese, ritengo che occorra accogliere tale domanda.
VIII - Conclusione
119 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, propongo quindi alla Corte di:
- annullare la decisione della Commissione 23 febbraio 2000, C (2000) 485 def., che ha stabilito, in un caso particolare, che una richiesta di sgravio dei dazi all'importazione, per un determinato importo, è irricevibile e che lo sgravio dei dazi all'importazione, per un altro importo, non è giustificato, in quanto essa dichiara irricevibile la richiesta di sgravio, nella parte in cui riguarda i dazi relativi a importazioni effettuate prima del 3 dicembre 1993, pari alla somma di NGL 15 679 301,49, che sarebbero prescritti, in attuazione dell'art. 221, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, e non potrebbero essere più reclamati nei confronti dell'impresa di diritto olandese Cargill BV;
- respingere il ricorso per il resto, e
- condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.
(1) - In prosieguo: la «decisione impugnata» (decisione non pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee).
(2) - Regolamento del Consiglio 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1, in prosieguo: il «CDC»).
(3) - V. primo e secondo `considerando'.
(4) - Regolamento della Commissione 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del (CDC) (GU L 253, pag. 1, in prosieguo: il « regolamento d'attuazione»).
(5) - V. secondo e terzo `considerando'.
(6) - Tale disposizione prevede che «per avvalersi della compensazione per equivalenza le merci equivalenti devono essere classificate nello stesso codice di otto cifre della nomenclatura combinata, essere della stessa qualità commerciale e possedere le medesime caratteristiche tecniche delle merci d'importazione».
(7) - Secondo l'art. 84, n. 3, del CDC, le merci tal quali sono «le merci importate che, nel quadro del regime di perfezionamento attivo (...) non hanno subito alcuna operazione di perfezionamento (...)».
(8) - Conformemente all'art. 79 del CDC, «l'immissione in libera pratica attribuisce la posizione doganale di merce comunitaria ad una merce non comunitaria».
(9) - In prosieguo: la «Cargill».
(10) - Ai sensi dell'art. 549, lett. a), del regolamento d'attuazione, si deve intendere per «prodotti compensatori principali: i prodotti compensatori per l'ottenimento dei quali è stato autorizzato il regime di perfezionamento attivo».
(11) - Secondo l'art. 549, lett. b), del regolamento d'attuazione, i «prodotti compensatori secondari (sono) i prodotti compensatori diversi dai prodotti compensatori principali, risultanti necessariamente dall'operazione di perfezionamento». Si tratta, nel caso di specie, di residui della fabbricazione degli amidi con codice 2303 10 11 della nomenclatura combinata e di foraggio composti da glutine di mais con codice 2303 10 19 della nomenclatura combinata.
(12) - Sentenze 13 marzo 1985, cause riunite 296/82 e 318/82, Paesi Bassi e Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commissione (Racc. pag. 809, punto 19); 14 febbraio 1990, causa C-350/88, Delacre e a./Commissione (Racc. pag. I-395, punti 15 e 16); 2 aprile 1998, causa C-367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink's Francia (Racc. pag. I-1719, punto 63), e 30 marzo 2000, causa C-265/97 P, VBA/Florimex e a. (Racc. pag. I-2061, punto 93).
(13) - Regolamento della Commissione 26 giugno 1991, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1999/85, relativo al regime di perfezionamento attivo (GU L 210, pag. 1). Tale testo è stato abrogato e sostituito dall'art. 589 del regolamento d'attuazione.
(14) - Il corsivo è mio.
(15) - Secondo l'art. 1, punto 7, del regolamento d'attuazione, s'intendono per «misure di politica commerciale» le misure non tariffarie stabilite, nel quadro della politica commerciale comune, dalle disposizioni comunitarie applicabili alle importazioni e alle esportazioni di merci, quali le misure di sorveglianza o di salvaguardia, le restrizioni o i limiti quantitativi e i divieti all'importazione o all'esportazione.
(16) - Quest'ultima è necessariamente l'autorità nazionale.
(17) - La comunicazione dell'obbligazione doganale consiste, per la competente autorità doganale, nel notificare al debitore, secondo modalità definita nel CDC, l'importo dei dazi da pagare (art. 221 del CDC).
(18) - Paragrafi 58-61 delle presenti conclusioni.
(19) - L'art. 239 del CDC prevede, lo ricordo, che lo sgravio dei dazi all'importazione può essere concesso dall'autorità doganale competente (n. 2) in situazioni che non implicano frode o manifesta negligenza da parte dell'interessato (n. 1, secondo trattino). L'art. 905 del regolamento d'attuazione precisa che, quando l'autorità doganale di decisione, alla quale è stata presentata la domanda di sgravio ai sensi dell'art. 239, n. 2, del CDC, non sia in grado di decidere e la domanda sia corredata di giustificazioni tali da costituire una situazione particolare risultante da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell'interessato, lo Stato membro da cui dipende tale autorità trasmette il caso alla Commissione affinché sia evaso conformemente a una procedura particolare.
(20) - Causa C-48/98 (Racc. pag. I-7877).
(21) - Ibidem (punto 52).
(22) - Ibidem (punto 55).
(23) - Ibidem (punto 56).
(24) - Ibidem (punto 57).
(25) - Ibidem (punto 58).
(26) - V. sentenza 26 giugno 1990, causa C-64/89, Deutsche Fernsprecher (Racc. pag. I-2535, punto 17).
(27) - Ibidem (punto 18).
(28) - Ibidem (punti 19 e 23).
(29) - Sentenza Söhl & Söhlke, citata (punto 43).
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