Conclusioni dell avvocato generale
1. La causa sono in esame verte su talune disposizioni di diritto nazionale che obbligano i produttori e gli importatori di prodotti casalinghi a contribuire allo smaltimento e al recupero dei residui di imballaggio. Ai sensi di tali disposizioni, i produttori e gli importatori debbono affidare lo smaltimento ad un ente autorizzato oppure provvedervi essi stessi istituendo un sistema di depositi ovvero allestendo siti specificamente destinati a tale scopo. I produttori e gli importatori che stipulano un contratto con un ente autorizzato devono inoltre identificare l'imballaggio al cui smaltimento detto ente deve provvedere.
2. Ci si chiede se tali disposizioni debbano essere considerate regole tecniche ai sensi dell'art. 1, n. 5, della direttiva 83/189 e quali siano le conseguenze della mancata notifica di tali disposizioni da parte di uno Stato membro ai sensi dell'art. 3, n. 2, della direttiva 75/442 . Ci si chiede, inoltre, se l'art. 28 CE vieti norme di tale genere.
3. Tali sono, in sostanza, le questioni deferite dalla Cour de Cassation (Corte di cassazione) francese nel caso di specie.
La normativa pertinente
Le disposizioni comunitarie sulle norme e sulle regole tecniche
4. La direttiva 83/189 prescrive determinate procedure che gli Stati membri debbono seguire allorché intendono adottare regolamentazioni tecniche. Lo scopo di tali procedure, come risulta chiaramente dal preambolo della direttiva, è agevolare il buon funzionamento del mercato interno eliminando le restrizioni alla libera circolazione delle merci che potrebbero verificarsi qualora gli Stati membri avessero piena libertà di stabilire requisiti tecnici diversi per i prodotti commercializzati o utilizzati nei rispettivi territori. In sostanza, uno Stato membro che intenda adottare siffatte disposizioni deve notificarle in anticipo alla Commissione e astenersi dal dare loro esecuzione per un determinato periodo, onde consentire alla Commissione e agli altri Stati membri di presentare osservazioni riguardo a possibili ostacoli al commercio in una fase in cui sia possibile tenerne conto e consentire al legislatore comunitario di adottare, qualora lo ritenga opportuno, una normativa volta alla regolamentazione del settore di cui trattasi. Le disposizioni pertinenti della direttiva 83/189, come modificate dalla direttiva 88/182, la versione applicabile al caso di specie , sono qui di seguito presentate.
L'art. 1 contiene le seguenti definizioni:
«1. "specificazione tecnica": la specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili ad un prodotto per quanto riguarda la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura (...);
(...);
5. "regola tecnica": le specificazioni tecniche, comprese le disposizioni che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria de jure o de facto, per la commercializzazione o l'utilizzazione in uno Stato membro o in una parte importante di esso, ad eccezione di quelle fissate dalle autorità locali;
6. "progetto di regola tecnica": il testo di una specificazione tecnica, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per adottarlo o farlo infine adottare come regola tecnica, e che si trova in una fase preparatoria che permette ancora di apportare degli emendamenti sostanziali;
7. "prodotto": i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli».
5. L'art. 8 dispone quanto segue:
«1. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione qualsiasi progetto di regola tecnica (...); essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto.
(...)».
6. L'art. 10 così recita:
«Gli articoli 8 e 9 non sono applicabili quando gli Stati membri adempiono gli obblighi derivanti da direttive e regolamenti comunitari; ciò è valido altresì per gli impegni risultanti da un accordo internazionale aventi per effetto l'adozione di prescrizioni tecniche uniformi nella Comunità».
Disposizioni comunitarie relative ai rifiuti
7. La direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156, stabilisce un complesso di norme e di principi generali in materia di smaltimento dei rifiuti . Nella specie, sono pertinenti in particolare gli artt. 3 e 8.
8. L'art. 3 dispone quanto segue:
«1. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per promuovere:
a) in primo luogo la prevenzione o la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti (...)
(...);
b) in secondo luogo:
i) il ricupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo o ogni altra azione intesa a ottenere materie prime secondarie o
ii) l'uso di rifiuti come fonte di energia.
2. Salvo nei casi in cui si applicano le disposizioni della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, gli Stati membri informano la Commissione delle misure che intendono adottare per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1. La Commissione informa di tali misure gli altri Stati membri e il comitato di cui all'articolo 18».
9. L'art. 8 prevede quanto segue:
«Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché ogni detentore di rifiuti:
- li consegni ad un raccoglitore privato o pubblico, o ad un'impresa che effettua le operazioni previste nell'allegato II A o II B, oppure
- provveda egli stesso al ricupero o allo smaltimento, conformandosi alle disposizioni della presente direttiva».
La normativa nazionale
10. La legislazione nazionale in esame è costituita dal decreto 1° aprile 1992 , n. 92/337, recante attuazione, per i rifiuti derivanti dall'abbandono di imballaggi, della legge 15 luglio 1975, n. 75/633 , relativa allo smaltimento dei rifiuti e al recupero dei materiali, come modificata.
11. Detto decreto stabilisce regole generali per il sistema francese di raccolta e recupero degli imballaggi dei prodotti casalinghi. A norma del decreto, i produttori e gli importatori di beni confezionati devono contribuire allo smaltimento di tutti i loro residui di imballaggio stipulando un contratto con un ente autorizzato affinché effettui le operazioni di smaltimento ovvero provvedendo essi stessi al recupero degli imballaggi.
12. Nel caso di specie, sono pertinenti in particolare gli artt. 4, 5, 6 e 10 del decreto.
13. L'art. 4, n. 1, del decreto dispone che ogni produttore o importatore i cui prodotti siano commercializzati in imballaggi ovvero, nel caso in cui il produttore o l'importatore non siano identificabili, la persona direttamente responsabile dell'immissione in commercio dei prodotti deve «contribuire o provvedere allo smaltimento di tutti i suoi residui di imballaggio» .
14. L'art. 4, n. 2, del decreto dispone che qualora un ente autorizzato si impegni contrattualmente ad effettuare operazioni di smaltimento per un produttore, quest'ultimo deve «identificare (identifier) l'imballaggio la cui gestione ha affidato [all']ente (...) in forza degli accordi da essi stipulati ai sensi dell'art. 5».
15. Conformemente all'art. 5, «le persone (...) che fanno ricorso, ai fini dello smaltimento dei loro residui di imballaggio, ai servizi di un ente [autorizzato] (...) devono stipulare un contratto [con detto ente] concordando in particolare le modalità di identificazione dell'imballaggio, il volume previsto di rifiuti da recuperare ogni anno e il compenso dovuto all'ente; a tale riguardo, i contratti devono essere conformi alle clausole del capitolato (clauses du cahier des charges) previste dall'art. 6».
16. L'art. 6 del decreto prevede l'autorizzazione ministeriale per gli enti che intendano organizzare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti domestici. In particolare esso dispone che l'autorizzazione viene concessa per periodi rinnovabili della durata massima di sei anni e che gli enti autorizzati devono concludere accordi con i produttori, con le imprese di smaltimento e recupero e con le autorità locali. Ai sensi dell'art. 6, n. 4, le richieste di autorizzazione devono comprendere un capitolato (cahiers des charges) che indichi, inter alia, il metodo di calcolo del contributo economico richiesto ai produttori e, per ciascun tipo di materiale, qualora l'ente autorizzato stipuli accordi con i produttori di imballaggi o di materiali da imballaggio, i criteri tecnici cui l'imballaggio utilizzato deve rispondere.
17. L'art. 10 dispone che i produttori possono provvedere essi stessi all'eliminazione dei residui di imballaggio. In tal caso, essi devono «istituire un sistema di depositi» o «allestire siti specificamente destinati a tale scopo» .
18. Ai sensi dell'art. 12, il decreto è entrato in vigore il 1° gennaio 1993.
I fatti e le questioni pregiudiziali
19. I fatti, quali risultano dall'ordinanza di rinvio e da altri documenti del fascicolo, possono essere riassunti nei seguenti termini:
20. La Eco-Emballages SA (in prosieguo: la «Eco-Emballages»), attrice nel procedimento principale, è una società a responsabilità limitata costituita nel 1992. Conformemente al suo atto costitutivo, il suo scopo sociale consiste nell'organizzare sul territorio francese un sistema di raccolta e recupero dei rifiuti di beni commercializzati da produttori ed importatori soggetti all'obbligo sancito dalla legge 15 luglio 1975, n. 75/633, relativa all'eliminazione dei rifiuti e al recupero dei materiali.
21. Il 12 novembre 1992, la Eco-Emballages otteneva l'autorizzazione ministeriale, prevista dall'art. 6 del decreto, ad organizzare la raccolta e il recupero di tutti i tipi di residui derivanti dallo smaltimento degli imballaggi di prodotti casalinghi.
22. La Eco-Emballages non provvede direttamente alla raccolta dei residui degli imballaggi dei suddetti prodotti. La raccolta viene effettuata dalle autorità locali francesi, sia direttamente sia mediante la collaborazione di subcontraenti, nell'ambito della loro attività generale di raccolta dei rifiuti. Le funzioni essenziali della Eco-Emballages consistono nel coordinare la raccolta e il recupero dei residui di imballaggio dei prodotti casalinghi e ridistribuire fondi tra i produttori (che versano un corrispettivo conformemente a «contratti con i produttori» stipulati con la Eco-Emballages), autorità locali (che ricevono fondi dalla Eco-Emballages in forza di «contratti con le autorità locali») ed imprese (che stipulano «contratti di recupero» per il trattamento dei materiali grezzi recuperati dai rifiuti domestici ad opera delle autorità locali o dei loro subcontraenti) .
23. La società Sapod Audic (in prosieguo: la «Sapod»), convenuta nel procedimento principale, è una società di diritto francese che commercializza prodotti avicoli confezionati in imballaggi di plastica. Per adempiere gli obblighi previsti dal decreto, la Sapod stipulava un contratto con la Eco-Emballages il 19 settembre 1993. Ai sensi di tale contratto, la Eco-Emballages concedeva alla Sapod il diritto non esclusivo di apporre sui suoi prodotti un logo (il «logo punto verde»). Il logo è costituito da un cerchio contenente due frecce incrociate, che ruotano in direzioni opposte intorno ad un asse verticale. La Sapod concordava di versare un contributo a titolo di corrispettivo per il diritto di utilizzazione del logo. L'apposizione del logo consentiva l'identificazione dell'imballaggio oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 4, n. 2, del decreto, e forniva la prova alle autorità francesi dell'adempimento da parte della Sapod dell'obbligo di contribuire allo smaltimento dei residui di imballaggio di cui all'art. 4, n. 1, del decreto.
24. Alla data di stipulazione del detto contratto, la Eco-Emballages era l'unica società autorizzata dalle autorità francesi in forza dell'art. 6 del decreto ad organizzare la raccolta e il recupero di tutti i tipi di residui di imballaggio di prodotti casalinghi.
25. Dopo aver versato i contributi concordati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 ed il 1° ottobre 1994, la Sapod interrompeva i pagamenti cui era tenuta ai sensi del contratto. La Eco-Emballages la citava quindi dinanzi all'autorità giudiziaria francese chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore della somma di FRF 60 791 con riguardo al periodo compreso tra il 1° ottobre 1994 ed il 30 settembre 1996.
26. I giudici di merito francesi accoglievano la domanda. La Sapod ricorreva quindi dinanzi alla Cour de Cassation al fine di ottenere il rigetto della domanda proposta ex adverso. A suo parere, il contratto del 19 settembre 1993 non potrebbe essere invocato in quanto, in primo luogo, il decreto n. 92/377 costituirebbe una regola tecnica ai sensi della direttiva 83/189 che, in mancanza di adeguata notifica alla Commissione, non potrebbe essere opposta ai singoli e, in secondo luogo, in quanto l'obbligo dei produttori e degli importatori di partecipare al sistema della Eco-Emballages costituirebbe una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa che, in mancanza di una giustificazione preminente, sarebbe in contrasto con l'art. 28 CE.
27. Ritenendo che la causa sollevasse questioni di diritto comunitario, la Cour de Cassation disponeva la sospensione del procedimento principale e sottoponeva alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l'art. 1 della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, sia nella versione vigente anteriormente sia nella versione vigente successivamente alla direttiva del Consiglio 23 marzo 1994, 94/10/CE, recante seconda modifica sostanziale della direttiva 83/189/CE, debba essere interpretato nel senso che costituiscono una regola tecnica le disposizioni del decreto 1° aprile 1992, n. 92/377, nella parte in cui, segnatamente, tali disposizioni consentono al produttore di non avvalersi del sistema autorizzato della società Eco-Emballages qualora provveda direttamente allo smaltimento dei rifiuti derivanti dall'abbandono degli imballaggi da esso utilizzati.
2) Se l'art. 10 della direttiva 83/189/CE, sia nella versione anteriore sia nella versione successiva alla direttiva di modifica 23 marzo 1994, 94/10/CE, e l'art. 3, n. 2, della direttiva 15 luglio 1975, 75/442/CE, relativa ai rifiuti, nella versione di cui alla direttiva di modifica 18 marzo 1991, 91/156/CE, debbano essere interpretati nel senso che il governo francese era tenuto a notificare alla Commissione le disposizioni del decreto 1° aprile 1992 e, in caso affermativo, che la mancanza di notifica può essere invocata da un privato per far dichiarare tali disposizioni non opponibili.
3) Se l'art. 28 (ex art. 30) del Trattato istitutivo della Comunità europea debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa del genere di quella contenuta nel decreto 1° aprile 1992, che obbliga coloro che importino da altri Stati membri prodotti casalinghi di servirsi di imballaggi che rispettino determinate prescrizioni tecniche e di apporre su tali imballaggi un "logo" attestante l'adesione ad un sistema autorizzato di recupero dei rifiuti di imballaggio, nella parte in cui tale normativa, indistintamente applicabile , non sarebbe proporzionata all'esigenza imperativa di tutela dell'ambiente».
28. Hanno presentato osservazioni scritte alla Corte la Sapod, la Eco-Emballages, i governi francese, tedesco e olandese e la Commissione. All'udienza erano rappresentati la Sapod, la Eco-Emballages, il governo francese e la Commissione.
Sulla prima questione
La normativa comunitaria pertinente
29. La direttiva 83/189 è stata modificata in modo sostanziale dalla direttiva 22 marzo 1988: gli Stati membri dovevano adottare le misure necessarie per conformarsi a tale direttiva entro il 1° gennaio 1989. La direttiva 83/189 ha subito ulteriori modifiche sostanziali per effetto della direttiva 23 marzo 1994, 94/10 : gli Stati membri dovevano adottare le misure necessarie per conformarsi a detta direttiva entro il 1° luglio 1995. Dalle questioni pregiudiziali emerge che la Cour de Cassation considera queste ultime modifiche rilevanti nella specie. Tuttavia, il problema è se le autorità francesi, alla data di adozione del decreto 92/377, vale a dire il 1° aprile 1992, siano venute meno all'obbligo di notifica. Concordo con la Sapod, la Eco-Emballages, i governi francese e olandese e la Commissione quanto al fatto che la questione debba essere risolta in base alla direttiva 83/189, come modificata dalla direttiva 88/182, in quanto la direttiva 94/10 risulta inapplicabile ratione temporis .
30. Il governo francese sostiene, invece, che la direttiva 94/10 sarebbe indirettamente pertinente nella specie. Esso osserva che la direttiva aggiunge «altri requisiti » alla definizione di regola tecnica di cui all'art. 1 della direttiva 83/189 e afferma che tali requisiti esulerebbero, pertanto, dall'ambito di applicazione della direttiva 83/189 nel testo anteriore alla modifica. Non concordo con tale tesi. Dal preambolo della direttiva 94/10 emerge chiaramente che il legislatore comunitario mirava non solo ad estendere la sfera di applicazione della direttiva 83/189, ma anche a chiarire quanto si riteneva vi fosse già ricompreso. Pertanto, l'aggiunta di «altri requisiti» alla definizione dei requisiti tecnici non può essere considerata quale prova del fatto che il legislatore comunitario ritenesse che tali requisiti esulassero dalla sfera di applicazione della direttiva 83/189 prima della modifica di quest'ultima .
Delimitazione delle questioni
31. Con la prima questione, la Cour de Cassation chiede, in sostanza, se una normativa nazionale come quella prevista dal decreto costituisca una regola tecnica ai sensi della direttiva 83/189. Per risolvere tale questione occorre - come rileva la Commissione - esaminare anzitutto se le disposizioni del decreto possano essere considerate specificazioni tecniche ai sensi dell'art. 1, punto 1, della direttiva 83/189. In caso di soluzione affermativa della questione, occorre verificare se la conformità a detti requisiti sia obbligatoria de jure o de facto ai sensi dell'art. 1, punto 5, della direttiva.
32. Nella specie, è pacifico che il decreto contiene due disposizioni dal cui esame non può prescindersi ai fini della soluzione della prima questione sottoposta alla Cour de Cassation: l'art. 4, n. 2 (che obbliga i produttori ad «identificare» l'imballaggio) e l'art. 6, n. 4 (che fa riferimento a criteri tecnici cui gli imballaggi utilizzati debbono rispondere).
La questione se l'art. 4, n. 2, del decreto debba essere considerato come una specificazione tecnica ai sensi dell'art. 1, punto 1, della direttiva 83/189
33. Si rammenterà che, ai sensi dell'art. 1, punto 1, della direttiva 83/189, una specificazione tecnica è «la specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto (...), comprese le prescrizioni applicabili ad un prodotto per quanto riguarda (...) i simboli (...), l'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura».
34. L'art. 4, n. 2, del decreto, nel combinato disposto con l'art. 5, dispone che i produttori che scelgano di non provvedere direttamente allo smaltimento dei residui di imballaggio devono i) «identificare» l'imballaggio che commercializzano, ii) stipulare un contratto con un ente autorizzato affinché provveda allo smaltimento e al recupero dei residui di imballaggio e iii) nell'ambito di tale contratto, concordare le modalità di identificazione degli imballaggi al cui smaltimento l'ente autorizzato deve provvedere.
35. All'udienza tutti i presenti hanno ammesso che, per conformarsi all'art. 4, n. 2, del decreto, i produttori devono apporre un contrassegno sulle confezioni con cui vengono commercializzati i prodotti casalinghi. E' stato inoltre riconosciuto che tale contrassegno può assumere varie forme; i produttori possono identificare il loro imballaggio apponendovi un simbolo, un codice a barre, un testo, un numero o anche un chip elettronico. Pertanto, il decreto esige che i prodotti vengano identificati, ma non insiste sull'uso di un particolare contrassegno o simbolo.
36. In base a tale interpretazione dell'art. 4, n. 2, la risposta al quesito se il decreto contenga specificazioni tecniche potrebbe sembrare evidente. L'art. 4, n. 2, impone ai produttori di apporre un contrassegno, un simbolo o un'etichetta sull'imballaggio. L'art. 1, punto 1, della direttiva 83/189 fa riferimento ai requisiti applicabili ai prodotti sia per quanto riguarda «i simboli» e «l'imballaggio» che «la marchiatura e l'etichettatura». Pertanto - come sottolinea la Sapod - la conclusione secondo cui l'art. 4, n. 2, costituisce una specificazione tecnica sembra emergere direttamente dal testo della direttiva.
37. Tale interpretazione è tuttavia contestata dalla Eco-Emballages, dai governi francese e olandese nonché dalla Commissione.
38. La Eco-Emballages e la Commissione affermano, in particolare, che l'art. 1, punto 1, della direttiva 83/189 si applicherebbe solo alle norme nazionali che stabiliscono requisiti specifici e precisi per l'uso o la commercializzazione di prodotti. Poiché l'art. 4, n. 2, del decreto prevede solo l'obbligo generico ed impreciso (exigence de principe) di «identificare» i prodotti, senza prescrivere l'uso di un particolare contrassegno o simbolo, esso esulerebbe dalla sfera di applicazione della direttiva 83/189.
39. Questo argomento presenta una considerevole solidità. Il termine «specificazione» viene comunemente interpretato come elencazione o dichiarazione esplicita o dettagliata . Terminologia analoga viene impiegata in altre versioni linguistiche della direttiva, ad esempio in danese (specifikation), olandese (specificatie), francese (spécification), tedesco (Spezifikation), spagnolo (especificación) e svedese (specifikation). A mio parere, pertanto, dalla formulazione dell'art. 1, punto 1, risulta chiaramente che il legislatore comunitario ha inteso stabilire che la direttiva fosse applicabile solo alle misure nazionali che stabiliscono requisiti precisi per la commercializzazione o l'uso di beni.
40. Tale impostazione è coerente con la genesi storica della direttiva 83/189 e con la giurisprudenza della Corte. In varie occasioni la Corte ha dichiarato che misure nazionali che prescrivano per i prodotti determinati segni, marchi o etichette devono essere considerate regolamentazioni tecniche. Tuttavia, le misure esaminate imponevano sempre obblighi specifici e precisi di marchiatura o etichettatura. La causa Commissione/Germania , ad esempio, riguardava una normativa nazionale che estendeva agli strumenti medici sterili l'obbligo, sino a quel momento applicabile solo ai prodotti medicinali, di indicare una data di scadenza sull'etichetta apposta sulle confezioni degli strumenti. Nella causa Unilever , la Corte ha esaminato una legge sull'etichettatura che prescriveva l'obbligo di indicare l'origine geografica dell'olio di oliva. La causa Commissione/Belgio verteva su una disposizione in forza della quale gli impianti elettrici e da gas presenti in alloggi ammobiliati concessi in locazione devono essere conformi alle norme stabilite dalla legge belga e recare il marchio «CEBEC». Nella causa Bic Benelux , che riguardava disposizioni a norma delle quali determinati prodotti nocivi per l'ambiente devono recare un particolare contrassegno dal quale deve risultare che il prodotto è soggetto ad una tassa ecologica, la Corte ha dichiarato che «[l]'obbligo di apporre determinati contrassegni su prodotti soggetti ad una tassa che li colpisce in ragione dei danni ambientali che essi sono considerati cagionare costituisce una specificazione tecnica». Infine, nella sentenza Colim la Corte ha dichiarato che, mentre l'obbligo di trasmettere al consumatore talune informazioni su un prodotto - obbligo che si adempie apponendovi indicazioni o accludendo documenti quali le istruzioni per l'uso e il certificato di garanzia - va considerato una specificazione tecnica, l'obbligo di esprimere tali informazioni in una determinata lingua non costituisce, di per sé, una regola tecnica ai sensi della direttiva 83/189 .
41. Tuttavia, la Sapod ritiene che tale interpretazione sia in contrasto con lo scopo della direttiva 83/189. A suo parere, sarebbe irrilevante che uno Stato membro adotti per legge una specificazione tecnica dettagliata ovvero stabilisca requisiti generali affidandone l'attuazione ad uno o più enti privati autorizzati dallo Stato, in quanto in entrambi i casi possono derivarne restrizioni agli scambi commerciali. Secondo la Sapod, nella specie la Corte dovrebbe anche tenere conto del fatto che nel 1993 la Eco-Emballages era l'unico ente autorizzato dalle autorità francesi ad organizzare lo smaltimento del tipo di rifiuti derivante dai prodotti venduti dalla Sapod, e che l'uso del logo punto verde è previsto dal contratto tipo (contrat d'adhésion) all'epoca offerto dalla Eco-Emballages a tutti i produttori. A causa del monopolio esercitato all'epoca dalla Eco-Emballages e dell'obbligo imposto dalla direttiva di contribuire allo smaltimento dei rifiuti, la Sapod non poteva contrattare l'uso di alcun'altra forma di identificazione. Pertanto, all'epoca dei fatti il sistema istituito dal decreto aveva l'effetto di costringere la Sapod e altri produttori ad apporre sui propri imballaggi un contrassegno specifico, ossia il logo punto verde.
42. Nella sentenza Bic Benelux , la Corte ha dichiarato che «lo scopo della [direttiva 83/189] è quello di salvaguardare, mediante un controllo previo, la libera circolazione delle merci, che costituisce uno dei fondamenti della Comunità. Tale controllo è necessario, poiché talune regole tecniche rientranti nella sfera d'applicazione della direttiva sono idonee ad ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari di merci». Dalla sentenza e dal secondo considerando' del preambolo della direttiva 83/189, in cui si afferma che «gli ostacoli agli scambi dei prodotti, derivanti dalle regolamentazioni tecniche relative agli stessi, sono ammissibili soltanto se sono necessari per soddisfare esigenze imperative e se perseguono un obiettivo di interesse generale», risulta che la direttiva è intesa ad evitare ostacoli agli scambi commerciali.
43. Come ho già detto, l'effetto dell'art. 4, n. 2, del decreto consiste nell'obbligare i produttori ad apporre un determinato contrassegno - conformemente a quanto concordato nei contratti conclusi con un ente autorizzato - sugli imballaggi utilizzati per commercializzare i loro prodotti. A mio parere - e a tal riguardo concordo con la Sapod - è chiaro (come riconosciuto anche dalla Eco-Emballages, dai governi tedesco e olandese e dalla Commissione) che tale obbligo è atto ad ostacolare gli scambi intracomunitari, in atto o in potenza, in quanto rende più difficile e oneroso per i produttori di altri Stati membri commercializzare i propri prodotti in Francia. In tale contesto, come osserva la Sapod, è irrilevante il fatto che il decreto non indichi con precisione quale contrassegno o simbolo debba essere apposto, in quanto il commercio può essere ostacolato a prescindere dal contrassegno o simbolo che i produttori e l'ente autorizzato hanno concordato di utilizzare.
44. Si deve pertanto riconoscere che lo scopo della direttiva 83/189 potrebbe essere conseguito più agevolmente qualora disposizioni generali, quali l'art. 4, n. 2, del decreto, fossero considerate ricomprese nella sfera di applicazione della direttiva. Tuttavia, non ritengo che l'argomento teleologico giustifichi la conclusione che la Sapod tenta di trarne.
45. In primo luogo, ammettere che una disposizione come l'art. 4, n. 2, costituisce una «specificazione tecnica» implica, a mio parere, un distacco dal significato letterale dei termini di cui all'art. 1, punto 1, della direttiva.
46. A tale riguardo, occorre rammentare che nella sentenza CIA Security la Corte ha dichiarato che i giudici nazionali devono disapplicare una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata ai sensi della direttiva e che, secondo la sentenza Unilever , ciò vale anche nell'ambito di un procedimento civile relativo ad una controversia tra privati vertente su diritti ed obblighi di natura contrattuale. Una sentenza, con cui si dichiarasse che un provvedimento nazionale, non notificato ai sensi dell'art. 8 della direttiva, costituisce una regola tecnica, potrebbe pertanto produrre conseguenze dirette e gravi per gli operatori dell'intera Comunità . Per motivi di certezza del diritto è quindi importante che le definizioni di cui all'art. 1 della direttiva vengano interpretate in maniera prevedibile per gli operatori e le autorità nazionali. Tale criterio impone un'interpretazione che non travalichi, né distorca, il normale significato del testo dell'art. 1, punto 1.
47. L'esigenza di certezza del diritto in questo settore potrebbe anche spiegare perché il legislatore comunitario abbia scelto di delimitare la sfera di applicazione della direttiva facendo riferimento alla nozione di «specificazioni tecniche» e non all'effetto prodotto sugli scambi dalle norme nazionali. Mentre la prima nozione fornisce un criterio oggettivo, che consente alle autorità nazionali ed agli operatori di prevedere con ragionevole facilità se misure nazionali rientrino nella sfera di applicazione della direttiva, la seconda potrebbe richiedere un'analisi economica che difficilmente può presentare la necessaria prevedibilità e certezza.
48. In secondo luogo, la direttiva 83/189 mantiene distinte, da una lato, le regole tecniche emanate da autorità pubbliche e, dall'altro, le norme tecniche approvate da enti di normalizzazione autorizzati, e prevede vari obblighi di comunicazione e sospensione in relazione a dette regole e norme. La direttiva non fa riferimento all'operato di imprese private, come la Eco-Emballages, né stabilisce requisiti che devono essere soddisfatti qualora dette imprese adottino misure aventi effetto analogo all'imposizione di norme tecniche. Dalla struttura della direttiva risulta quindi che il legislatore comunitario ha ritenuto che l'operato di imprese private - nella misura in cui pregiudichi il commercio intracomunitario - debba essere controllato sulla base delle norme in materia di concorrenza , e non attraverso il sistema di notifica previsto dalla direttiva. Dette norme risultano applicabili prima facie qualora - per effetto di accordi contrattuali o di un abuso di posizione dominante - l'operato di imprese private incida negativamente sul commercio intracomunitario. L'applicazione di tali norme è quindi atta a garantire che non venga pregiudicato lo scopo della direttiva 83/189.
49. In terzo luogo, la direttiva prevede che gli Stati membri notifichino alla Commissione le regole tecniche prima della loro definitiva approvazione da parte delle autorità nazionali. Non vedo in qual modo uno Stato membro potrebbe adempiere tale obbligo qualora la direttiva riguardasse norme, quali l'art. 4, n. 2, del decreto, che, di per sé, non contengono specificazioni tecniche ma che, in conseguenza del successivo comportamento di imprese private, potrebbero effettivamente costringere gli operatori a conformarsi a determinati requisiti specifici.
50. Per tali motivi, concludo nel senso che una disposizione, la quale obblighi i produttori a «identificare» gli imballaggi e affidi agli accordi contrattuali tra imprese private il compito di precisare le modalità di adempimento di tale obbligo, non può essere considerata come una specificazione tecnica ai sensi dell'art. 1, punto 1, della direttiva 83/189.
51. Infine, si può aggiungere che dagli atti di causa non emerge alcuna indicazione nel senso che le autorità francesi abbiano deliberatamente redatto le disposizioni del decreto in modo da eludere gli obblighi loro imposti dalla direttiva.
La questione se l'art. 6, n. 4, del decreto debba essere considerato quale specificazione tecnica ai sensi dell'art. 1, punto 1, della direttiva 83/189
52. Si deve ricordare che l'art. 6, n. 4, del decreto prevede che un ente che intenda provvedere allo smaltimento di rifiuti in Francia deve chiedere l'autorizzazione alle autorità competenti ed includere nella richiesta un capitolato (cahier des charges) che indichi per ciascun tipo di materiale - nel caso in cui l'ente autorizzato stipuli accordi con i produttori di imballaggi o di materiali per imballaggio - i criteri tecnici cui l'imballaggio utilizzato deve rispondere.
53. Le osservazioni svolte nella presente causa sono state dedicate in buona parte a spiegare la portata e l'effetto della suddetta disposizione. Da tali osservazioni, nonché dalle repliche del governo francese e della Eco-Emballages ad un quesito scritto posto dalla Corte, emerge che la disposizione in esame va interpretata nel contesto del sistema francese di gestione dei rifiuti.
54. In tale sistema, la raccolta e la separazione dei rifiuti domestici vengono effettuate dalle autorità locali o dai loro subcontraenti. Una volta separati, i materiali residui vengono consegnati alle imprese per il recupero. La Eco-Emballages stipula contratti sia con le autorità che con le imprese private (di recupero). In base ai contratti conclusi con le autorità locali, la Eco-Emballages garantisce che i residui di imballaggio dei prodotti casalinghi raccolti e separati da dette autorità vengano ritirati ai fini del loro recupero. In forza dei contratti con la Eco-Emballages, le imprese di recupero garantiscono il ritiro e il recupero dei rifiuti raccolti dalle autorità locali. Tuttavia, tali garanzie sono valide solo qualora i rifiuti consegnati dalle autorità locali ai fini del recupero rispondano a determinati criteri tecnici (prescriptions techniques minimales) indicati nei contratti stessi.
55. Alla luce di tali precisazioni, risulta che lo scopo dell'art. 6, n. 4, del decreto consiste nel subordinare i criteri tecnici (prescriptions techniques minimales) - che devono essere indicati nei contratti stipulati tra un ente autorizzato, le autorità locali e le imprese di recupero - al requisito dell'autorizzazione da parte delle competenti autorità francesi. Pertanto, l'art. 6, n. 4, come sottolineano il governo francese e la Eco-Emballages, è una disposizione che concerne, sostanzialmente, la qualità e il trattamento dei residui di imballaggio dei prodotti casalinghi; il suddetto articolo non stabilisce regole applicabili ai prodotti casalinghi o agli imballaggi con cui detti prodotti vengono commercializzati.
56. A mio parere, tale interpretazione dell'art. 6, n. 4, non è inficiata dall'affermazione della Sapod secondo cui la Eco-Emballages potrebbe impedire la commercializzazione di un prodotto qualora l'imballaggio in cui esso viene venduto - dopo essere stato gettato come rifiuto dai consumatori e raccolto e separato dalle autorità locali - non risponda ai criteri tecnici applicabili ai rifiuti domestici. Come osservano il governo francese e la Eco-Emballages, il testo del decreto non offre alcun sostegno a tale affermazione, né alcun elemento sembra indicare che la Eco-Emballages di fatto abbia tentato di impedire la commercializzazione dell'imballaggio per tali motivi.
57. Ne consegue, a mio parere, che l'art. 6, n. 4, esula dalla sfera di applicazione della direttiva 83/189. Come risulta chiaramente dal preambolo e dalle definizioni di cui all'art. 1, punti 1 e 5, la direttiva si applica alle disposizioni nazionali che stabiliscono specificazioni tecniche per i «prodotti». Secondo l'art. 1, punto 7, i «prodotti» devono essere intesi come «i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli». Sembra chiaro che i residui di imballaggio di prodotti casalinghi esulino da tale definizione.
La questione se il decreto costituisca una regola tecnica ai sensi dell'art. 1, punto 5, della direttiva 83/189
58. Poiché, a mio parere, gli artt. 4, n. 2, e 6, n. 4, del decreto non possono essere considerati specificazioni tecniche ai sensi dell'art. 1, punto 1, della direttiva 83/189, non occorre procedere all'esame della questione relativa all'obbligo, de jure o de facto, di conformarsi a tali disposizioni ai fini della commercializzazione o utilizzazione in uno Stato membro ai sensi dell'art. 1, punto 5, della direttiva.
Sulla seconda questione
59. Con la seconda questione, la Cour de Cassation chiede, in sostanza, se il governo francese fosse tenuto a notificare alla Commissione le disposizioni del decreto ai sensi dell'art. 8 della direttiva 83/189 e/o dell'art. 3, n. 2, della direttiva 75/442. In caso di soluzione affermativa di tale questione, il detto giudice intende sapere se un singolo possa invocare la mancata notifica al fine di far dichiarare non opponibili le disposizioni del decreto nell'ambito di procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria nazionale.
La notifica ai sensi della direttiva 83/189
60. A tenore dell'art. 8 della direttiva 83/189, l'obbligo di notifica alla Commissione ha ad oggetto i progetti di regole tecniche. Come ho già avuto modo di esporre, le disposizioni del decreto non possono essere considerate regole tecniche ai sensi dell'art. 1, punto 5, della direttiva. Ritengo, quindi, che le autorità francesi non fossero tenute a notificare le disposizioni del decreto ai sensi della direttiva.
61. Alla luce di tale conclusione, non occorre valutare le conseguenze sui procedimenti nazionali dell'inadempimento dell'obbligo di notifica previsto dall'art. 8 della direttiva. Tuttavia, si può osservare che il caso di specie esemplifica le difficoltà che possono derivare a seguito della sentenza della Corte nella causa Unilever . Dai documenti agli atti emerge che, nella specie, una sentenza che dichiarasse lo Stato francese inadempiente agli obblighi impostigli dalla direttiva potrebbe rendere invalidi e inopponibili dinanzi ai giudici nazionali molte migliaia di contratti conclusi, in base alle regole stabilite dal decreto, tra la Eco-Emballages e i produttori di articoli casalinghi, giacché il decreto è entrato in vigore quasi dieci anni orsono.
La notifica ai sensi della direttiva 75/442
62. Ai sensi dell'art. 3, n. 2, della direttiva 75/442, gli Stati membri devono informare la Commissione in ordine ad ogni misura che intendano adottare per conseguire gli obiettivi indicati all'art. 3, n. 1. Tali obiettivi comprendono «la prevenzione, il riciclo, la trasformazione dei rifiuti e l'estrazione dai medesimi di materie prime e eventualmente di energia». Ai sensi dell'art. 8, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie affinché ogni detentore di rifiuti li consegni ad un raccoglitore privato o pubblico, o ad un'impresa di smaltimento, oppure provveda egli stesso al recupero o allo smaltimento, conformandosi alle disposizioni della direttiva.
63. Il decreto stabilisce regole generali per il sistema di raccolta e recupero dei residui di imballaggio dei prodotti per la casa, comprese disposizioni che obbligano i produttori a contribuire allo smaltimento dei rifiuti stipulando un contratto con un ente autorizzato o provvedendo essi stessi allo smaltimento. Nel preambolo, il decreto fa espressamente riferimento alla direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156.
64. Pertanto, è chiaro che lo Stato francese era tenuto ad informare la Commissione, ai sensi dell'art. 3, n. 2, della direttiva 75/442, della propria intenzione di emanare il decreto. Dall'ordinanza di rinvio e dai chiarimenti forniti dalla Commissione all'udienza risulta che la Francia è venuta meno a tale obbligo.
65. A mio parere, tuttavia, la mancata notifica alla Commissione da parte della Francia non rende le disposizioni del decreto illegittime o non opponibili nei procedimenti dinanzi ai giudici nazionali.
66. Nella sentenza Enichem Base la Corte ha dichiarato che «[n]é il testo né la finalità [dell'art. 3, n. 2, della direttiva 75/442] consentono quindi di ritenere che dal mancato rispetto dell'obbligo di previa comunicazione imposto agli Stati membri derivi di per sé l'illegittimità delle normative in tal modo adottate», e che l'art. 3, n. 2, «riguarda le relazioni tra gli Stati membri e la Commissione, ma che essa non attribuisce invece ai singoli alcun diritto atto ad essere leso in caso di violazione, da parte di uno Stato membro, dell'obbligo di previa comunicazione alla Commissione dei suoi progetti di normativa».
67. Condivido il parere della Eco-Emballages e della Commissione secondo cui la Corte dovrebbe confermare tale sentenza. Appare utile, come ho già rilevato nelle mie conclusioni presentate nella causa Enichem Base , un raffronto tra la direttiva 83/189 e la direttiva 75/442. Mentre la prima contiene disposizioni dettagliate che consentono alla Commissione e agli altri Stati membri di presentare osservazioni sui progetti comunicati e stabilisce che, in alcuni casi, gli Stati membri debbono rinviare l'adozione dei progetti per un certo periodo, le disposizioni della direttiva 75/442 presentano una portata inferiore. All'epoca dei fatti dai quali è scaturito il rinvio pregiudiziale nella causa Enichem Base, la direttiva 75/442 prevedeva solo l'obbligo di informare la Commissione. Ho quindi ritenuto che «in assenza di una prescritta procedura relativa alla sospensione dell'emanazione del provvedimento, o al controllo comunitario, non può sostenersi che l'inosservanza dell'obbligo di informare la Commissione abbia la conseguenza di rendere i provvedimenti illegittimi».
68. Nel frattempo, la direttiva 75/442 è stata modificata dalla direttiva 91/156 . L'art. 3, n. 2, attualmente dispone che la Commissione «informa (...) gli altri Stati membri e il comitato di cui all'articolo 18» delle misure che le sono state comunicate. Tuttavia, tale modifica non incide sulla conclusione raggiunta nella causa Enichem Base. Resta il fatto che la direttiva 75/442, come modificata, non prevede la sospensione dell'introduzione di misure nazionali, non subordina l'entrata in vigore di queste ultime all'accordo o alla mancanza di obiezioni da parte della Commissione né stabilisce una procedura dettagliata intesa a consentire alla Commissione e agli altri Stati membri di presentare osservazioni sui progetti notificati .
Sulla terza questione
69. Con la terza questione, la Cour de Cassation chiede, in sostanza, se l'art. 28 CE osti a norme nazionali come quelle contenute nel decreto. Tale questione va intesa nel senso che è diretta ad accertare se l'art. 28 CE osti a norme nazionali che obblighino produttori ed importatori a provvedere essi stessi allo smaltimento dei residui di imballaggio o a concordare lo smaltimento con un ente autorizzato ed identificare l'imballaggio al cui smaltimento l'ente deve provvedere.
70. Si può osservare, innanzitutto, che i fatti oggetto del procedimento principale sembrano circoscritti ad un solo Stato membro. Detto procedimento trae origine da una controversia di natura contrattuale tra due imprese francesi, vertente sull'identificazione degli imballaggi di prodotti per la casa commercializzati in Francia e sul trattamento dei residui di imballaggio in tale Stato. Inoltre, né dall'ordinanza di rinvio né dai chiarimenti forniti all'udienza sembra emergere che i prodotti e gli imballaggi commercializzati dalla Sapod siano importati, in tutto o in parte, da altri Stati membri.
71. Nelle mie conclusioni nella causa Pistre ho sostenuto che la Corte debba dichiarare irricevibile un rinvio pregiudiziale vertente sull'applicazione dell'art. 28 CE alle importazioni quando i fatti di cui ai procedimenti principali siano assolutamente confinati nell'ambito del territorio nazionale . Continuo a pensare che i timori espressi in quella sede siano validi allorché il provvedimento nazionale in esame sia applicabile indistintamente ai prodotti nazionali e a quelli importati e qualora la causa dinanzi al giudice nazionale abbia ad oggetto non prodotti nazionali, bensì prodotti importati. Con riguardo ad un provvedimento del genere, l'art. 28 produce effetti solo se il provvedimento è applicabile ai prodotti importati e non incide sul provvedimento stesso nella misura in cui si applica ai prodotti nazionali . Di conseguenza, un'interpretazione dell'art. 28 da parte della Corte in una causa avente ad oggetto unicamente prodotti nazionali è irrilevante ai fini della soluzione della causa principale oppure è pertinente solo in virtù di una norma nazionale che vieti la discriminazione inversa. In entrambi i casi la Corte risolverebbe una questione ipotetica concernente prodotti importati prescindendo dal contesto fattuale.
72. Pertanto, ritengo che la Corte dovrebbe dichiarare irricevibile la terza questione sottopostale dalla Cour de Cassation.
73. Tale parere è coerente con la giurisprudenza della Corte. Vero è ch'essa ha dichiarato che normalmente spetta ai giudici nazionali, nell'ambito del sistema istituito dall'art. 234 CE, valutare la rilevanza delle questioni che essi sottopongono alla Corte e che talora ha voluto risolvere questioni concernenti l'art. 28 sebbene i fatti all'origine della controversia principale fossero confinati ad un solo Stato membro . Tuttavia, mentre i provvedimenti nazionali oggetto di dette cause discriminavano i prodotti importati, la fattispecie in esame riguarda disposizioni di diritto nazionale che (come è pacifico tra tutte le parti che hanno presentato osservazioni) si applicano ai prodotti per la casa nazionali e importati senza distinzione e (secondo quanto affermato dalla Eco-Emballages, dai governi francese, tedesco e olandese e dalla Commissione) sono pienamente giustificate da ragioni attinenti alla tutela dell'ambiente.
74. Tale parere trova conforto nella sentenza della Corte nella causa Guimont . In detta causa si chiedeva alla Corte se le norme che riservano la denominazione «emmenthal» al formaggio che presenta determinati requisiti costituisse una misura di effetto equivalente ai sensi dell'art. 28 CE. Tale questione era stata sollevata nell'ambito di un procedimento penale a carico di un cittadino francese che aveva venduto, contrariamente a quanto stabilito dalle suddette norme, emmenthal prodotto in Francia sul mercato francese. I governi tedesco, olandese ed austriaco e la Commissione sostenevano, richiamandosi alla sentenza Pistre , che la Corte dovesse procedere alla soluzione della questione sottopostale. In risposta a tale argomento, la Corte ha dichiarato che «la citata sentenza Pistre concerneva una situazione ove la normativa nazionale di cui trattasi non era indistintamente applicabile ma creava una discriminazione diretta nei confronti delle merci importate da altri Stati membri». Tale affermazione lascia desumere che la Corte procederà alla soluzione di questioni concernenti l'applicazione dell'art. 28 ai prodotti importati in cause confinate ad un unico Stato membro meno facilmente quando le misure in questione siano applicabili indistintamente che non quando siano discriminatorie nei confronti dei prodotti importati .
75. Si può aggiungere che nella causa Guimont la Corte ha scelto di risolvere la questione relativa all'art. 28 nonostante i provvedimenti nazionali in discussione fossero applicabili indistintamente ai prodotti nazionali e a quelli importati, considerando che «una risposta siffatta potrebbe esser[e] utile [al giudice nazionale] nell'ipotesi in cui il proprio diritto nazionale imporrebbe, in un procedimento come quello del caso di specie, di agire in modo che un produttore nazionale fruisca degli stessi diritti di cui godrebbe in base al diritto comunitario, nella medesima situazione, un produttore di un altro Stato membro» . Per contro, nessun elemento sembra indicare che l'interpretazione dell'art. 28 CE in relazione ai prodotti importati possa essere pertinente - mediante un principio interno di parità di trattamento - ai fini della soluzione della controversia contrattuale tra la Sapod e la Eco-Emballages in esame nella specie.
76. Ritengo, inoltre, che il caso di specie presenti particolari difficoltà che sconsiglino di procedere alla soluzione della questione relativa all'art. 28. La Corte ha ricevuto pochissime informazioni - e praticamente nulla è stato detto al riguardo all'udienza - circa gli effetti del decreto sulle importazioni, la giustificazione del decreto e la proporzionalità di tale giustificazione. In particolare, il fascicolo non contiene informazioni in merito alla legislazione francese sulla gestione dei rifiuti, sugli sviluppi che hanno condotto all'adozione del decreto, sul livello di partecipazione finanziaria richiesta ai produttori per la conclusione di accordi con enti autorizzati quali la Eco-Emballages o su quanto l'obbligo di contribuire economicamente allo smaltimento e al recupero dei rifiuti duplichi gli obblighi imposti dalla normativa fiscale francese. Inoltre, mentre dalle osservazioni della Eco-Emballages e del governo tedesco sembrerebbe che alcuni Stati membri abbiano adottato disposizioni che impongano ai produttori di apporre il logo punto verde sulla confezione in cui commercializzano i loro prodotti, non risulta tuttavia chiaro fino a che punto tali norme nazionali possano effettivamente ridurre gli effetti negativi sugli scambi prodotti dalle disposizioni del decreto.
77. In mancanza di informazioni e argomenti al riguardo, ritengo impossibile esprimersi sulla compatibilità con l'art. 28 delle disposizioni contenute nel decreto.
Conclusione
78. Pertanto, ritengo che le questioni deferite dalla Cour de Cassation debbano essere risolte nei seguenti termini:
1) Disposizioni nazionali - come quelle di cui al decreto francese 1° aprile 1992, n. 92/377 - a norma delle quali i produttori di articoli casalinghi che non provvedano direttamente allo smaltimento dei residui di imballaggio devono identificare l'imballaggio utilizzato ai fini della commercializzazione dei propri prodotti, stipulare un contratto con un ente autorizzato affinché organizzi lo smaltimento e il recupero dei residui di imballaggio e indicare in tale contratto le modalità di identificazione dell'imballaggio al cui smaltimento l'ente deve provvedere, non costituiscono una regola tecnica ai sensi dell'art. 1 della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, come modificata dalla direttiva 22 marzo 1988, 88/182/CEE.
2) Sebbene il decreto avesse dovuto essere notificato alla Commissione ai sensi dell'art. 3, n. 2, della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, tale mancata notifica non può essere invocata da un singolo al fine di dichiarare non opponibili le disposizioni del decreto medesimo.
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