Conclusioni dell avvocato generale
1. Con il ricorso in esame, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato, entro il termine stabilito, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive 97/41/CE , 98/51/CE e 98/67/CE , è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza delle suddette direttive .
2. Secondo una giurisprudenza consolidata, la Corte ritiene che, nell'ambito di un ricorso ai sensi dell'art. 226 CE, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato .
3. Ora, nella fattispecie, dagli elementi del fascicolo risulta che, alla data della scadenza del termine di due mesi fissato nel parere motivato, cioé il 14 settembre 1999, la Repubblica ellenica non aveva adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle citate direttive. Il governo ellenico non contesta questi elementi di fatto, anche se conclude per il rigetto del ricorso in esame.
Conclusione
4. Conseguentemente, propongo alla Corte di accogliere il ricorso proposto dalla Commissione e di dichiarare che:
«1) non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi:
alla direttiva del Consiglio 25 giugno 1997, 97/41/CE, che modifica le direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE, che fissano le quantità massime di residui rispettivamente sugli e negli ortofrutticoli, sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli,
alla direttiva della Commissione 9 luglio 1998, 98/51/CE, che stabilisce alcune misure di applicazione della direttiva 95/69/CE del Consiglio che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali, e
alla direttiva della Commissione 7 settembre 1998, 98/67/CE, che modifica le direttive del Consiglio 80/511/CEE, 82/475/CEE, 91/357/CEE e 96/25/CE e che abroga la direttiva 92/87/CEE,
la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 5, n. 1, della direttiva 97/41, dell'art. 10, n. 1, della direttiva 98/51, e dell'art. 7, n. 1, della direttiva 98/67.
2) La Repubblica ellenica è condannata alla spese».
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