Conclusioni dell avvocato generale
I Introduzione
1. Nella presente causa il governo finlandese chiede l'annullamento della decisione della Commissione 1° marzo 2000 che esclude dal finanziamento comunitario talune spese effettuate dagli Stati membri. Questo riguarda spese delle autorità finlandesi per un importo di FIM 7 270 885,97, rientranti negli esercizi 1996 e 1997, effettuate a titolo di premi per la carne e dichiarate poi al Fondo europeo di orientamento e di garanzia (in prosieguo: il «FEAOG»). La Commissione conclude per il rigetto del ricorso.
II Ambito normativo
2. Il finanziamento della politica agricola comune è disciplinato dal regolamento del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune . Il suo art. 3, n. 1, prevede il finanziamento di alcune misure da parte del FEAOG.
3. L'art. 5 dello stesso regolamento, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 maggio 1995, n. 1287 , stabilisce quanto segue:
«2. La Commissione, previa consultazione del comitato del Fondo:
(...)
b) procede entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio considerato e sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), alla liquidazione dei conti degli organismi pagatori.
La decisione di liquidazione dei conti riguarda la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi.
Essa non pregiudica l'adozione di decisioni successive secondo le disposizioni della lettera c);
c) decide in merito alle spese non ammesse al finanziamento comunitario di cui agli articoli 2 e 3 qualora constati che alcune spese non sono state effettuate in conformità alle norme comunitarie.
Prima che sia adottata una decisione di rifiuto del finanziamento, i risultati delle verifiche della Commissione e le risposte dello Stato membro interessato costituiscono oggetto di comunicazioni scritte, in base alle quali le due parti tentano di raggiungere un accordo circa la soluzione da individuare.
In difetto di accordo lo Stato membro può chiedere che sia avviata una procedura volta a conciliare le rispettive posizioni nel termine di quattro mesi e il cui esito costituisce oggetto di una relazione alla Commissione che ne effettua l'esame prima di una decisione di rifiuto del finanziamento.
La Commissione valuta l'entità di detti importi tenendo conto, in particolare, della gravità dell'inosservanza constatata. La Commissione tiene conto a tal fine del tipo e della gravità dell'inosservanza nonché del danno finanziario che ne deriva per la Comunità.
Il rifiuto del finanziamento non può riguardare le spese effettuate anteriormente a ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle verifiche. La presente disposizione non si applica, tuttavia, alle conseguenze finanziarie derivanti:
da casi di irregolarità di cui all'articolo 8, paragrafo 2,
da aiuti nazionali o infrazioni per i quali sono state avviate le procedure di cui agli articoli 93 e 169 del trattato.
3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 13. Tali modalità riguardano in particolare la certificazione dei conti, di cui al paragrafo 1, nonché le procedure relative alle decisioni di cui al paragrafo 2».
4. Il regolamento (CE) della Commissione 7 luglio 1995, n. 1663, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia , dà esecuzione tra l'altro all'art. 5, n. 3, del regolamento n. 729/70. Il suo art. 8 stabilisce:
«1. Qualora ritenga, a seguito di un'indagine che le spese non sono effettuate nel rispetto delle norme comunitarie, la Commissione comunica allo Stato membro interessato le proprie risultanze, i provvedimenti da adottare per garantire, in futuro, l'osservanza delle norme stesse, nonché una valutazione delle spese di cui sarà proposta l'esclusione in virtù dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 729/70. La comunicazione fa riferimento al presente regolamento. Lo Stato membro risponde entro due mesi e la Commissione può conseguentemente modificare la sua posizione. In casi giustificati la Commissione può accordare una proroga del termine per la risposta.
Alla scadenza del termine stabilito per la risposta, i servizi della Commissione convocano una discussione bilaterale ed entrambe le parti si adoperano per raggiungere un accordo sulle misure da adottare. La Commissione comunica quindi formalmente le proprie conclusioni allo Stato membro, facendo riferimento alla decisione n. 94/442/CE della Commissione (6).
2. Le decisioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 729/70 sono adottate in seguito all'esame delle relazioni predisposte dall'organo di conciliazione a norma della decisione n. 94/442/CE.
(...)».
III Contesto di fatto e procedurale e delimitazione del procedimento
5. Nell'aprile 1997 i servizi della Commissione in Finlandia hanno effettuato un controllo in loco per verificare il sistema di premi per vacche, tori e pecore nonché nell'ambito dell'applicazione del regolamento (CE) del Consiglio 8 luglio 1996, n. 1357, che dispone pagamenti supplementari da effettuarsi nel 1996 nel quadro dei premi di cui al regolamento (CEE) n. 805/68, relativo all'organizzazione dei mercati nel settore delle carni bovine e che modifica tale regolamento .
6. Il 20 maggio 1997, la Commissione ha inviato alle autorità finlandesi un documento in lingua finlandese nel quale richiamava l'attenzione del governo locale sulle mancanze che aveva riscontrato nel regime di controllo nel corso delle verifiche in loco. La Commissione faceva presente che si riservava il diritto di adottare successivamente una posizione circa il finanziamento comunitario delle spese relative ai premi per tori pagate nel 1995 e nel 1996. Essa invitava il governo ad inviarle una risposta entro due mesi dall'invio di quel documento. Quest'ultimo non è stato inviato per lettera ma per telex. Il governo finlandese fa presente di averlo ricevuto anche per fax.
7. Con lettera 21 luglio 1997 il governo finlandese ha risposto al documento del 20 maggio 1997. Nella sua risposta esso dichiara di voler tener conto delle proposte e delle considerazioni della Commissione.
8. Con lettera ricevuta dalla rappresentanza permanente finlandese il 17 settembre 1998, la Commissione ha comunicato al governo finlandese che intendeva escludere dal finanziamento una parte delle spese dichiarate per gli anni 1996 e 1997. La Commissione si basava al riguardo sulle sue constatazioni secondo cui i controlli non erano stati eseguiti secondo le regole, un fatto che emergerebbe anche dai risultati delle verifiche che la Commissione aveva riportato in un allegato alla sua lettera. Nell'ultimo paragrafo di questa lettera la Commissione concedeva al governo finlandese un termine di due mesi per rispondere, facendo presente che alla scadenza di tale termine e dopo aver studiato un'eventuale risposta, avrebbe organizzato un incontro bilaterale, prima di trarre conclusioni.
9. L'allegato al quale la lettera faceva riferimento non era unito ad essa. In seguito ad una richiesta del governo finlandese, la Commissione ha inviato tale allegato in data 11 dicembre 1998 unitamente ad una lettera di accompagnamento che riportava l'ultimo paragrafo della lettera del 17 settembre 1998.
10. Nel corso del procedimento la Commissione si è avvalsa anche di una versione inglese della lettera del 17 settembre 1998, con allegati, che era già stata inviata alla rappresentanza permanente finlandese il 10 luglio 1998 con copia al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.
11. Successivamente, le parti si sono scambiate ripetutamente i loro punti di vista. Infine il governo finlandese con lettera 5 agosto 1999 ha comunicato che non accettava in ogni caso che la Commissione escludesse dal finanziamento le spese precedenti al 22 dicembre 1996, ossia 24 mesi prima della data in cui l'allegato sarebbe pervenuto (22 dicembre 1998). Queste spese contestate ammontano a FIM 7 270 885,97.
12. La Commissione tuttavia, in data 1° marzo 2000, ha adottato una decisione che esclude dal finanziamento comunitario spese per un importo di FIM 7 270 885,97.
13. Nei confronti di questa decisione il governo finlandese ha introdotto il presente ricorso, depositato nella cancelleria della Corte il 9 maggio 2000. Le parti hanno svolto le loro difese orali all'udienza del 4 luglio 2001.
14. Dinanzi alla Corte, il governo finlandese sostiene che la Commissione ha violato l'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70. Il periodo di 24 mesi ivi menzionato è quello che precede la comunicazione scritta dei risultati delle verifiche dalla Commissione allo Stato membro interessato. Secondo il governo finlandese, questa comunicazione deve soddisfare i requisiti riportati dettagliatamente nel regolamento n. 1663/95. Nella fattispecie questi requisiti erano soddisfatti solo dopo l'invio, in data 11 dicembre 1998, dell'allegato mancante con la lettera di accompagnamento che sono pervenuti il 22 dicembre 1998.
15. La Commissione non può condividere la tesi del governo finlandese secondo cui il periodo di 24 mesi, menzionato all'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70 arriva fino al 22 dicembre 1998. Per contro, giustamente, nella decisione impugnata essa ha ritenuto che il periodo di 24 mesi arrivasse fino al 20 maggio 1997, data in cui essa ha inviato il documento sotto forma di telex o di telefax. La Commissione era quindi legittimata ad escludere dal finanziamento le spese effettuate nel periodo 20 maggio 1995 20 maggio 1997. Essa giustifica questa posizione con l'affermazione secondo cui il documento del 20 maggio 1997 soddisfa i requisiti del diritto comunitario. In subordine, la Commissione afferma che la versione inglese della lettera del 17 settembre 1998 è determinante. Infine, la Commissione contesta il fatto che la lettera 11 dicembre 1998 sarebbe pervenuta al governo finlandese solo il 22 dicembre 1998.
16. Il governo finlandese nel suo ricorso effettua un calcolo dettagliato degli importi che costituiscono oggetto della riduzione. La Commissione non contesta tale calcolo. Pertanto, questi importi non hanno più alcuna rilevanza nel procedimento dinanzi alla Corte.
IV Valutazione
A Introduzione
17. Né i fatti né il calcolo della riduzione applicata costituiscono oggetto di una discussione nella fattispecie. La controversia è limitata in sostanza alla questione intesa ad accertare a quali requisiti occorra assoggettare la comunicazione scritta di cui all'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70.
18. Innanzi tutto tale questione riguarda il contenuto della comunicazione: quali requisiti prevede il regolamento circa il contenuto e più in particolare: qual è il rapporto tra tale comunicazione e quella effettuata ai sensi dell'art. 8 del regolamento n. 1663/95? Esaminerò quindi il significato delle prescrizioni in materia di forma collegate all'art. 5, n. 2, lett. c). Successivamente mi occuperò del requisito di un atto scritto contenuto nell'art. 5, n. 2, lett. c): tale requisito comporta quello di una lettera oppure un telex o un telefax possono essere sufficienti? Quest'ultima questione è collegata a questioni più generali concernenti l'efficacia giuridica del fax e di altri mezzi di comunicazione moderni allorché vengono utilizzati al posto di una lettera. Sulla base di questi elementi elaborerò la mia tesi sulla questione se il messaggio del 20 maggio 1997 debba essere considerato come la comunicazione scritta di cui all'art. 5, n. 2, lett. c).
19. In subordine nel caso in cui la Corte dovesse ritenere che il messaggio del 20 maggio 1997 non soddisfa i requisiti cui è assoggettato e che il ricorso del governo finlandese non può essere respinto tratterò la questione se il regolamento n. 729/70 consenta la redazione della comunicazione in inglese e non nella lingua dello Stato membro. Anche in subordine tratterò la questione della data della comunicazione: in quale data si deve ritenere che la comunicazione sia pervenuta allo Stato membro? E' sufficiente la ricezione da parte della rappresentanza permanente a Bruxelles?
20. Prima di passare a trattare questi differenti elementi della questione, mi occuperò più in generale della cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri nell'attuazione della politica agricola comune.
B In via preliminare
21. La politica agricola comune è attuata in stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri. Entrambi devono lasciarsi guidare dal principio della lealtà comunitaria, sancito all'art. 10 CE . Gli Stati membri danno attuazione alla politica agricola comune nel loro territorio con i mezzi che la Commissione mette a loro disposizione. In tale configurazione essi devono sostenere il più possibile la Commissione nell'adempimento del suo compito e questo a maggior ragione allorché si tratta di sorvegliare l'uso efficace degli strumenti comunitari. Senza il sostegno degli Stati membri, questo compito di sorveglianza della Commissione sarebbe reso difficile se non impossibile. L'art. 9 del regolamento n. 729/70 fornisce ulteriori precisazioni sul contributo che ci si attende da parte degli Stati membri nell'ambito della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia.
22. La stretta cooperazione tra la Commissione e lo Stato membro è caratterizzata tra l'altro da una comunicazione intensa tra queste due parti. La frequenza e la rapidità necessarie per questa comunicazione comportano che essa non potrebbe essere assoggettata a formalità troppo restrittive. Questo vale sia per il mezzo di comunicazione il fax e la posta elettronica costituiscono spesso mezzi più efficaci per lo scambio di informazioni rispetto ad una lettera inviata per le vie ufficiali sia per la lingua in cui viene fatta tale comunicazione, specialmente allorché la lingua dello Stato membro è conosciuta solo da un numero limitato di collaboratori nell'ambito dei servizi della Commissione.
23. Il requisito di una stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri comporta che il loro rapporto si distingue da quello tra la Commissione o un altro pubblico potere e il singolo. Quest'ultimo può far valere più naturalmente rispetto ad uno Stato membro un errore di forma della Commissione al fine di ottenere un vantaggio procedurale. Questo non significa che la Commissione non debba tener conto dei requisiti formali della normativa comunitaria, ma che, allorché la Commissione commette, per un qualsiasi motivo, un errore di forma, ci si può attendere dallo Stato membro che esso richiami l'attenzione della Commissione su tale fatto al fine di limitare il più possibile gli eventuali effetti negativi di tale errore.
24. Ritengo che la natura del rapporto tra la Commissione e uno Stato membro cambi fin dal momento in cui la Commissione adotta provvedimenti giuridici contro questo Stato membro. In casi quali quello della presente fattispecie, questo momento è quello in cui la Commissione addebita allo Stato membro di attuare la politica agricola comune in maniera inesatta o incompleta e in cui essa collega a tale addebito conseguenze finanziarie. A decorrere da questo momento, al centro della loro relazione non vi è più la cooperazione tra la Commissione e lo Stato membro. Si è iniziata una fase in contraddittorio in cui la Commissione e lo Stato membro si affrontano come parti di una controversia. Il loro rapporto è in questa fase più giuridico; lo Stato membro agisce allora legittimamente in primo luogo in funzione della sua situazione procedurale. In tale situazione esso può più facilmente far valere la violazione di requisiti di forma o altri inadempimenti procedurali. Anche la giurisprudenza della Corte riconosce il carattere contraddittorio del procedimento di liquidazione dei conti del FEAOG di modo che i diritti della difesa sono rispettati .
25. Dal regolamento n. 729/70 e dalle disposizioni adottate per la sua attuazione non risulta chiaramente in quale preciso momento il rapporto tra la Commissione e lo Stato membro si modifichi in tal modo nell'ambito di un procedimento di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia. E' certo in ogni caso che, nell'ambito delle verifiche stesse, la cooperazione occupa un punto centrale. La comunicazione scritta di cui all'art. 5, n. 2, lett. c), non comporta necessariamente questo cambiamento. Prescindendo dall'art. 8 del regolamento n. 1663/95, questa comunicazione può infatti limitarsi a riprodurre i risultati delle verifiche senza che vi si debbano ricollegare necessariamente conseguenze finanziarie. La comunicazione di cui all'art. 8 del regolamento n. 1663/95 comporta invece conseguenze finanziarie. Essa contiene infatti una valutazione delle spese che intende escludere dal finanziamento comunitario.
26. A decorrere dalla comunicazione di cui all'art. 8 del regolamento n. 1663/95 il rapporto tra la Commissione e lo Stato membro è a mio parere innanzi tutto contraddittorio. Non ci si attende più nessuna cooperazione speciale dallo Stato membro a decorrere da tale momento. Esso è divenuto una parte (più o meno) normale in un procedimento amministrativo.
27. Non si deve poi sottovalutare l'importanza di questa constatazione ai fini del presente procedimento. Innanzi tutto il procedimento amministrativo successivo alla comunicazione ai sensi dell'art. 8 del regolamento n. 1663/95 comporta ancora elementi di cooperazione. L'articolo invita infatti le due parti a cercare di trovare un accordo. In secondo luogo, la comunicazione scritta di cui all'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70 comporta anch'essa senza tener conto dell'art. 8 del regolamento n. 1663/95 effetti giuridici, in quanto questa comunicazione determina la fine di questo periodo di 24 mesi. Per questi motivi, tale comunicazione dovrà soddisfare taluni requisiti. In terzo luogo, uno Stato membro non può sempre far valere con successo la violazione di requisiti di forma o altri inadempimenti procedurali. L'applicazione dell'art. 10 CE non è del tutto esclusa nella fase in contraddittorio.Durante quest'ultima, lo Stato membro può certo agire innanzi tutto in funzione della sua situazione processuale, ma questo non significa che può rendere impossibile lo svolgimento del procedimento.
28. In tale contesto voglio ancora far rilevare che il governo finlandese ha sottolineato all'udienza che ha collaborato con la Commissione in questo procedimento, cosa che risulta dal fatto che esso ha sempre risposto con celerità alle lettere della Commissione.
C La controversia vera e propria
Il contenuto della comunicazione
29. Secondo il governo finlandese, la comunicazione di cui all'art. 8, n. 1, del regolamento n. 1663/95, è identica alla comunicazione scritta di cui all'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70. A sostegno di tale tesi il governo finlandese fa riferimento anche al regolamento della Commissione 22 ottobre 1999, n. 2245, che modifica il regolamento (CE) n. 1663/95 , la cui versione francese dell'art. 8, n. 1, modificato, contiene un rinvio esplicito all'esito delle verifiche . La «comunicazione» («comunicazione scritta» nel regolamento n. 729/70) determina la fine del periodo di 24 mesi. L'art. 8, n. 1, del regolamento n. 1663/95 richiede che tale comunicazione faccia riferimento al regolamento. Il governo finlandese aggiunge che il termine di risposta di due mesi che deve rispettato dallo Stato membro deve essere menzionato. La comunicazione della Commissione del 20 maggio 1997 non soddisfa nessuno di questi due requisiti.
30. La Commissione contesta gli argomenti del governo finlandese relativi al nesso tra l'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70, e l'art. 8 del regolamento n. 1663/95. Essa afferma che questo nesso non esiste. Infatti, secondo al Commissione, il fondamento giuridico del regolamento n. 1663/95 è l'art. 5, n. 3, e non l'art. 5, n. 2, del regolamento n. 729/70. Nella replica, il governo finlandese afferma che questo ragionamento della Commissione non è pertinente, in quanto l'art. 5, 3, fa riferimento esplicitamente all'adozione della decisione sulla base dell'art. 5, n. 2, lett. c).
31. La soluzione a questa prima parte della questione è strettamente collegata all'affermazione finlandese secondo cui la comunicazione scritta ai sensi del regolamento n. 729/70 è identica alla comunicazione ai sensi del regolamento n. 1663/95. A mio parere, quest'affermazione non è esatta. Giustifico questa tesi nel modo seguente.
32. A mio parere è determinante che il contenuto della comunicazione menzionata nel regolamento di applicazione non è identico a quello della comunicazione menzionata nel regolamento di base. La comunicazione scritta di cui all'art. 5 di quest'ultimo regolamento comprende i risultati delle verifiche effettuate dalla Commissione. Questa comunicazione scritta avviene poco dopo le verifiche. Nella fattispecie i controlli in loco che facevano parte di queste verifiche sono stati effettuati alla fine di aprile 1997 e i risultati sono stati comunicati al governo finlandese nel maggio 1997.
33. La comunicazione di cui al regolamento di applicazione riguarda certo anche questi risultati, ma avviene solo allorché la Commissione conclude dopo un esame che talune spese non sono state effettuate conformemente alle disposizioni comunitarie. Questa comunicazione contiene inoltre una valutazione delle spese che la Commissione intende escludere dal finanziamento da parte del FEAOG. Da quanto precede deduco che la comunicazione di cui al regolamento n. 1663/95 avviene in un momento successivo del procedimento.
34. Colloco tale questione nel contesto più ampio del procedimento relativo al finanziamento della politica agricola comune da parte del FEAOG nel caso in cui la Commissione ritiene di non finanziare con mezzi comunitari tutte le spese effettuate dagli Stati membri. L'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento di base n. 729/70 conosce a mio parere due momenti formali. Il procedimento si inizia con la comunicazione scritta già menzionata e si conclude con la decisione della Commissione. Il periodo tra la comunicazione scritta e la decisione è caratterizzato dalla cooperazione ed eventualmente da una concertazione tra la Commissione e lo Stato membro interessato.
35. L'inizio e la fine di questo periodo sono determinati dall'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70 e dall'art. 8, n. 1, del regolamento n. 1663/95. Queste disposizioni riguardano lo scambio di diversi documenti scritti e prevedono inoltre una concertazione orale e l'intervento di un organismo di mediazione creato con la decisione della Commissione 1° luglio 1994, 94/442/CEE, relativa all'istituzione di una procedura di conciliazione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia . Il governo finlandese inoltre fa riferimento in tale contesto agli orientamenti della Commissione in data 23 dicembre 1997 , relativi alla determinazione delle conseguenze finanziarie nella preparazione della decisione di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia. Da questi orientamenti risulta che la Commissione deve rispettare le norme di procedura di cui all'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70.
36. La comunicazione di cui all'art. 8, n. 1, del regolamento n. 1663/95 rientra a mio parere nella cooperazione che avviene tra il momento della comunicazione scritta in base all'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70 e la decisione della Commissione. La Commissione ha allora effettuato la sua indagine, è in grado di specificare sulla base di tale indagine quali spese non siano state effettuate in conformità alle disposizioni comunitarie e può proporre misure di correzione.
37. Trovo poi nel testo dei due regolamenti un punto di appoggio per la mia tesi secondo cui la comunicazione scritta in base all'5 del regolamento n. 729/70 e la comunicazione in base all'art. 8 del regolamento n. 1663/95 non sono la stessa cosa.
38. Nella loro versione olandese, i due regolamenti utilizzano espressioni diverse. Il regolamento n. 729/70 parla di «Schriftelijke mededeling» per indicare la comunicazione scritta, il regolamento n. 1663/95, adottato in applicazione del primo, parla «kennisgeving» (comunicazione). La versione inglese utilizza anch'essa due termini diversi, ossia «notify» e «communicate», e questa differenza terminologica appare anche nel testo finlandese. Non accordo del resto un'importanza esagerata a questa differenza, in quanto i testi francese e italiano, tra gli altri, utilizzano lo stesso termine nei due regolamenti.
39. Non attribuisco più valore al fatto che l'art. 8 del regolamento n. 1663/95 non fa riferimento alla comunicazione di cui all'art. 5 del regolamento n. 729/70. Il regolamento n. 1663/95 della Commissione stabilisce infatti norme di applicazione per il regolamento di base n. 729/70. Se il regolamento di base prevede già che la Commissione invii una determinata comunicazione, il regolamento di applicazione non è tenuto a ripeterlo. Se il regolamento di applicazione stabilisce tuttavia che la Commissione invia un determinato messaggio, sembra logico in caso di dubbio sulla questione se ci si riferisca alla stessa cosa che nel regolamento di base si tratti di una comunicazione diversa.
40. Nel presente procedimento si deve ritenere la lettera della Commissione del 17 settembre 1998 come la comunicazione di cui all'art. 8, n. 1, del regolamento n. 1663/95. La Commissione lo afferma nel controricorso e il contenuto della lettera lo dimostra. In questa lettera la Commissione fa riferimento all'art. 8. Inoltre essa invita il governo finlandese, in conformità a questo stesso articolo, a voler rispondere entro due mesi e annuncia le discussioni bilaterali che vi sono richiamate.
41. Ciò detto, vedo nella lettera del 20 maggio 1997 la comunicazione (scritta) dei risultati delle verifiche di cui all'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70.
La notifica delle disposizioni formali
42. Esiste un'abbondante giurisprudenza della Corte relativamente al mancato rispetto delle formalità prescritte. Questa giurisprudenza distingue a seconda che la formalità siano sostanziali o meno. La violazione di una formalità sostanziale comporta la nullità dell'atto di cui trattasi. In materia la Corte ha una concezione della nozione di formalità sostanziale .
43. Così, la Corte si è occupata dell'obbligo della Commissione di inviare in tempo utile documenti agli Stati membri al fine del parere che deve essere ottenuto dal comitato permanente per la costruzione, in quanto il voto nell'ambito del comitato non è stato rinviato in seguito alla spedizione tardiva dei documenti nonostante una richiesta formale in questo senso da parte di uno Stato membro . Cito il punto 31 di questa sentenza Germania/Commissione: «Siffatto obbligo di spedizioni separate, da un lato, alle rappresentanze permanenti degli Stati membri e, dall'altro, ai loro rappresentanti nel comitato, nonché l'impossibilità di ridurre il termine di invio costituiscono prova sufficiente della volontà di garantire agli Stati membri il tempo necessario per lo studio dei detti documenti che possono essere particolarmente complessi, richiedere numerosi contatti e discussioni tra varie amministrazioni, la consultazione di periti nelle differenti materie o anche la consultazione di organizzazioni professionali». Occorre far presente che i documenti erano stati inviati in tempo utile in lingua inglese.
44. Dal brano menzionato della sentenza Germania/Commissione deduco che, in questa causa, la Commissione ha ritenuto i fattori seguenti pertinenti per la questione se ci si trovi o meno dinanzi ad una formalità sostanziale procedurale:
il carattere non equivoco della disposizione che prevede la formalità. Nella fattispecie, la formalità rispetto del termine per l'invio di documenti non subisce alcuna deroga;
la gravosità della formalità. I documenti dovevano essere inviati sia alla rappresentanza permanente sia ai rappresentanti nell'ambito del comitato;
il carattere tecnicamente complesso dei documenti. Questo carattere svolge un ruolo anche nella questione se sia ammissibile un testo in lingua inglese;
l'interesse della formalità. Un periodo minimo è necessario per la consultazione dei vari interessati.
45. Nella presente causa la Corte deve risolvere la questione intesa ad accertare in quale misura i requisiti imposti alla comunicazione di cui all'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70, debbano essere considerati come formalità sostanziale. Questo riguarda innanzi tutto il requisito dell'atto scritto richiamato dall'articolo stesso, ma ritengo inoltre che il requisito di una comunicazione nella lingua dello Stato membro sia una formalità sostanziale o meno .
46. Il governo finlandese discute in particolare nella replica sulle formalità che il regolamento n. 729/70 (e il regolamento n. 1663/95) impone alla comunicazione scritta. Secondo tale governo, un telefax non soddisfa tali requisiti. Lo stesso vale per una lettera in lingua inglese. Il governo finlandese afferma che dalla normativa comunitaria deriva il diritto al rispetto di queste regole di procedura. In tal modo, il governo finlandese qualifica questi requisiti come formalità sostanziali. Intendo la posizione della Commissione nel senso che è il contrario di quella del governo finlandese. Secondo la Commissione non è determinante la presentazione formale del documento, ma l'obiettivo dell'avvertimento. Il documento 20 maggio 1997 aveva raggiunto tale obiettivo. La Commissione fa rilevare inoltre che un'applicazione troppo formale delle norme consentirebbe agli Stati membri di fare svolgere a loro piacimento la raccolta di informazioni da parte della Commissione pregiudicando così il sistema.
47. Entrambe le parti si ricollegano ancora al principio di certezza del diritto. Secondo la Commissione la regola dei 24 mesi deriva dalla preoccupazione di tutelare la certezza del diritto. Essa afferma che non può imporre rettifiche agli Stati membri molti anni dopo l'esercizio finanziario, senza averli previamente avvertiti. La Commissione menziona anche la buona fede. Il governo finlandese ricollega il principio di certezza del diritto con il suo diritto a esigere il rispetto delle formalità. A suo parere, lo snellimento non può prevalere sul principio di certezza del diritto.
48. A mio parere la qualificazione delle formalità controverse è collegata al carattere specifico della comunicazione scritta di cui all'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70. Da un lato, la comunicazione comporta conseguenze finanziarie di cui il governo finlandese deve poter conoscere la portata. Questo governo può avervi interesse, ad esempio, al fine di riservare risorse per coprire la perdita finanziaria. Inoltre, esso può contestare la conformità della comunicazione ai fatti. D'altro canto, si tratta di una comunicazione di fatti del passato di cui la Commissione ha avuto conoscenza. Il governo non può adottare provvedimenti per limitare la sua perdita finanziaria, in quanto le spese cui si riferisce questa comunicazione sono già state effettuate. Il governo finlandese non può nemmeno adottare provvedimenti per evitare la conseguenza della comunicazione, ossia l'interruzione del termine di 24 mesi.
49. Mi sembra determinante che si tratta di una comunicazione scritta di fatti materiali e che non vi è alcun ricorso contro la conseguenza giuridica di questa comunicazione. Questo limita l'interesse delle formalità alle quali la comunicazione è assoggettata. In considerazione degli elementi che la Corte ha preso in considerazione nella sentenza Germania/Commissione, si può quindi dubitare del fatto che si tratta, nella fattispecie, di formalità sostanziali.
50. Occorre tuttavia che la Commissione abbia fatto conoscere al governo finlandese in maniera certa che la comunicazione che ha ricevuto è quella di cui all'art. 5, n. 2, lett. c). Mi sembra che questo derivi dal principio di certezza del diritto. Questo principio comporta nella fattispecie che la normativa debba essere certa e la sua applicazione prevedibile per l'interessato, nella fattispecie il governo finlandese. «Questa necessità di certezza del diritto si impone con rigore particolare quando si tratta di una normativa idonea a comportare conseguenze finanziarie, al fine di consentire agli interessati di conoscere con esattezza l'estensione degli obblighi che essa impone», come ha dichiarato la Corte nella sua sentenza Danimarca/Commissione . Nella presente causa il requisito della certezza è soddisfatto. Deduco questo dal fatto che il governo finlandese ha replicato con lettera 21 luglio 1997 circa il merito del documento del 20 maggio 1997 che gli era stato inviato.
51. Su tale punto pervengo quindi alla seguente conclusione. Non mi sembra dimostrato che i requisiti imposti alla comunicazione di cui all'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70, debbano essere considerati come formalità sostanziali la cui violazione comporta la nullità. Il requisito di certezza deve tuttavia essere rispettato, cosa che avviene nella presente fattispecie.
52. Ma anche se i requisiti di cui trattasi dovessero essere considerati come formalità sostanziali, questo non significa affatto che lo Stato membro possa farli valere in ogni caso.
53. Nella replica, il governo finlandese richiama tale punto. Esso afferma quanto segue. Le autorità finlandesi hanno certo, in generale, per cortesia, risposto ai contatti informali della Commissione, ma tale modo di agire non priva il governo finlandese del diritto di esigere il rispetto delle regole di procedura in merito al calcolo di un termine giuridico rilevante. In sostanza il governo finlandese sostiene così che non è decaduto dal suo diritto di far valere la disposizione che impone la formalità per il solo fatto che non ha chiesto il suo rispetto.
54. Nella sentenza Germania/Commissione , la Corte ha attribuito rilevanza al fatto che il governo tedesco avesse chiesto formalmente il rinvio del voto sui documenti inviati in ritardo. Così facendo si era opposto troppo presto al mancato rispetto di una formalità sostanziale con la conseguenza che il danno causato da questo mancato rispetto avrebbe potuto eventualmente essere limitato.
55. Sia l'affermazione del governo finlandese sia la sentenza Germania/Commissione sollevano la questione se uno Stato membro debba formulare obiezioni contro il mancato rispetto di una formalità. Può lo Stato membro, nell'ambito di un procedimento dinanzi alla Corte, avvalersi del mancato rispetto di una formalità da parte della Commissione, mentre in precedenza vi aveva (tacitamente) acconsentito?
56. Ritengo che uno Stato membro non possa far valere dinanzi alla Corte la violazione di una formalità sostanziale da parte della Commissione dopo aver acconsentito precedentemente al mancato rispetto di questa formalità. Far valere un tale mezzo è incompatibile con l'art. 10 CE.
57. E' certo, nella fattispecie, che il governo finlandese ha risposto con lettera 21 luglio 1997 sul merito del documento del 20 maggio 1997 che gli era stato inviato, senza aver formulato obiezioni collegate al fatto che questo documento non gli era pervenuto sotto forma di lettera. Ne deriva che il governo finlandese ha ritenuto il documento come la comunicazione scritta di cui all'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70. Esso non può quindi successivamente sollevare dinanzi alla Corte obiezioni circa la forma in cui questo documento gli è pervenuto. A ciò si aggiunge il fatto che il governo finlandese ha risposto dopo due mesi di modo che il mancato rispetto della formalità non ha potuto arrecargli pregiudizio.
58. Richiamo l'attenzione sul fatto che in un procedimento quale quello della presente fattispecie qualsiasi altra posizione può avere per effetto non desiderato che uno Stato membro potrebbe essere ricompensato per il fatto di aver occultato un vizio di forma. A titolo di illustrazione: se il governo finlandese avesse fatto rilevare alla Commissione poco dopo il 20 maggio 1997 che ingiustamente la comunicazione non gli era pervenuta per lettera, la Commissione avrebbe potuto porre rimedio a questa omissione con la conseguenza giuridica che il termine di cui all'art. 5, n. 2, lett. c), avrebbe potuto essere interrotto, e questo anche poco dopo il 20 maggio 1997.
59. In conclusione: non ritengo che sia necessario discutere approfonditamente sul funzionamento del principio di certezza del diritto nell'ambito del presente procedimento. Visto il carattere specifico della comunicazione scritta di cui all'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70, che costituisce una comunicazione di fatti del passato di cui la Commissione ha avuto conoscenza, questo principio svolge un ruolo molto limitato. Esso comporta tuttavia l'ho già esposto al paragrafo 50 che la Commissione deve aver fatto conoscere in maniera certa al governo finlandese che il messaggio che ha ricevuto era quello di cui all'art. 5, n. 2, lett. c).
Il requisito di un atto scritto
60. In aggiunta tenuto conto della conclusione che precede voglio ancora discutere sul contenuto della formalità che il governo finlandese ritiene non sia rispettata.
61. Il governo finlandese ritiene che non sia obbligatorio accettare un telefax. Nella controreplica la Commissione contesta questa affermazione. Essa afferma che il diritto comunitario non richiede che uno Stato membro riceva una lettera originale oltre ad un telefax. Più in particolare, la nozione «comunicazione scritta» ai sensi dell'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70, non è limitata a una lettera, mentre l'art. 8 del regolamento n. 1663/95 non prevede affatto alcun requisito di forma.
62. Per risolvere tale questione occorre innanzi tutto interpretare il termine «scritto». Si tratta di accertare se tale nozione significhi «non orale» o se comporti il requisito di una lettera o di un altro documento cartaceo. Mi sembra che la soluzione di tale questione sia a sua volta determinata dall'interesse che il legislatore ha voluto tutelare formulando il requisito di un atto scritto.
63. Prima di passare alla soluzione di tale questione, voglio rilevare l'importanza accresciuta e anche l'accettazione accresciuta dell'uso di mezzi di comunicazione alternativi invece e in luogo di una lettera nei rapporti giuridici. Faccio presente semplicemente che al tempo dell'adozione del testo di cui trattasi dell'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70, nel 1995, l'uso della posta elettronica non era ancora un fenomeno generalizzato al quale era riconosciuto un valore giuridico.
64. Attualmente, il diritto comunitario riconosce tra l'altro con la direttiva sulla firma elettronica e sul commercio elettronico la comunicazione elettronica in numerosi settori come una forma di comunicazione equivalente alla comunicazione tradizionale su carta.
65. Anche nei rapporti giuridici tra la Commissione e uno Stato membro, la comunicazione elettronica acquista un posto sempre più importante. In ogni caso, la copia anticipata è divenuta di uso corrente in procedimenti quale quello di cui trattasi nella presente fattispecie, in quanto la Commissione fa precedere una lettera ufficiale da un fax o da un messaggio di posta elettronica e lo Stato ha così più tempo per la risposta. Il fax e la posta elettronica sono inoltre utilizzati anche per la comunicazione frequente nell'ambito della cooperazione tra Stato membro e la Commissione relativa alla liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia.
66. La Corte così riconosce certo in maniera limitata il ricorso al fax o alla posta elettronica nel procedimento. Le parti possono acconsentire a che la comunicazione di taluni documenti di procedura sia effettuata mediante fax o mediante posta elettronica. Il deposito di documenti di procedura avviene tuttavia ancora esclusivamente mediante posta tradizionale .
67. D'altra parte, la giurisprudenza della Corte è talvolta reticente ad accettare l'equivalenza di informazioni comunicate mediante telecopia con documenti originali su carta. Recentemente inoltre la Corte ha rifiutato, nella sua sentenza Paesi Bassi/Commissione , l'utilizzo di informazioni sotto questa forma all'atto del deposito di dichiarazioni di pagamento relative ad una sovvenzione che doveva essere finanziata dal FEAOG: «Si deve osservare che la prassi delle autorità olandesi consistente nell'accettare una comunicazione via fax è incompatibile con tale disposizione . Essa fa sorgere un rischio di pagamento indebito di sovvenzioni, in quanto consente al commerciante interessato di presentare, dopo che sia stata rilevata un'inesattezza nel corso di un controllo doganale effettuato in base ad un fax, un'altra dichiarazione contenente i dati corretti». Mi sembra che questa reticenza della Corte sia nella fattispecie collegata alla funzione specifica del requisito di un atto scritto la prevenzione della frode piuttosto che ad un rigetto della forma elettronica in generale.
68. A tal punto, passo alla soluzione della questione stessa che colloco quindi nell'ambito di un utilizzo fortemente accresciuto e ampiamente accettato di mezzi di comunicazione elettronici quali il fax e la posta elettronica nei rapporti giuridici.
69. Un atto scritto è in generale richiesto al fine di fornire talune garanzie agli interessati. L'obbligo di redigere un documento per iscritto mira a tutelare le parti poiché questo conferisce loro certezze circa l'autenticità del documento, il suo contenuto e il momento della sua adozione. Talvolta, ma questo non ha rilevanza nella fattispecie, il requisito di un atto scritto ha una funzione supplementare, ossia la prevenzione della frode , la tutela di una parte di un contratto economicamente più debole o la tutela di terzi. Per quanto riguarda quest'ultimo punto, faccio rilevare che nella fattispecie la corrispondenza tra la Commissione e lo Stato membro non è pubblica e che terzi non possono derivarne alcun diritto. Nella fattispecie il requisito di un atto scritto ha semplicemente una funzione probatoria nei rapporti tra la Commissione e lo Stato membro.
70. Sorge la questione se tale funzione non possa essere soddisfatta anche da un documento inviato per via elettronica. Non vedo perché questo non debba essere possibile. In generale, un documento inviato per via elettronica consente anche di determinarne l'autenticità, il contenuto e il momento della sua adozione. Un documento inviato per via elettronica non offre certo la certezza assoluta al riguardo, ma lo stesso vale per una lettera.
71. In considerazione di quanto precede ritengo che la comunicazione scritta di cui all'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70 possa di per sé essere inviata per via elettronica.
Valutazione
72. Concludo che il documento pervenuto al governo finlandese in data 20 maggio 1997 mediante telex e/o telefax deve essere considerato come la comunicazione scritta ai sensi dell'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70. Infatti, mi sembra che questa comunicazione scritta non è identica alla comunicazione ai sensi dell'art. 8, n. 1, del regolamento n. 1663/95. Il governo finlandese non può far valere il fatto che la comunicazione non gli sia pervenuta per lettera, ammesso che l'invio per telex e/o per telefax costituisca effettivamente la violazione di una formalità sostanziale. Il governo finlandese non ha infatti formulato obiezioni su tale forma di trasmissione. Inoltre, una comunicazione «scritta» può essere inviata per via elettronica. Il ricorso deve quindi essere respinto.
D In subordine
La lingua
73. Nel caso in cui la Corte non seguisse le mie conclusioni e ritenesse che la comunicazione del 20 maggio 1997 non soddisfa i requisiti formulati, sorge la questione se il regolamento n. 729/70 consenta di inviare la comunicazione scritta in lingua inglese piuttosto che nella lingua dello Stato membro.
74. Il governo finlandese fa riferimento al regolamento del Consiglio 15 aprile 1958, n. 1, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea come modificato all'atto dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia. L'art. 3 di questo regolamento stabilisce che i «testi, diretti dalle istituzioni a uno Stato membro o a una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro, sono redatti nella lingua di tale Stato».
75. La Commissione afferma invece nella sua difesa in subordine che si deve tener conto della versione inglese della lettera 17 settembre 1998 e degli allegati redatti in inglese, datati 10 luglio 1998. La Commissione ammette che il governo finlandese era legittimato a chiedere ufficialmente l'invio degli allegati in lingua finlandese. Si era tuttavia sviluppata una prassi amministrativa secondo cui la Commissione inviava innanzi tutto nei suoi contatti con il Ministero finlandese dell'Agricoltura e delle Foreste un documento in lingua inglese e solo successivamente, quando era disponibile, la traduzione finlandese. Le autorità finlandesi hanno sempre accettato questo modo di procedere. All'udienza, la Commissione si è avvalsa della buona fede.
76. Nella sentenza Germania/Commissione , la Corte ha dato un'interpretazione in senso stretto dell'art. 3 del regolamento del Consiglio n. 1. Essa ha dichiarato che l'invio di documenti da parte della Commissione alle autorità tedesche in lingua inglese era insufficiente. Questo riguardava, come indicato sopra al paragrafo 44, documenti tecnici che dovevano servire come base per l'adozione della decisione nell'ambito del comitato permanente per la costruzione.
77. A mio parere, bisogna considerare l'interpretazione in senso stretto della Corte alla luce del carattere specifico dei documenti che dovevano potere servire come base per l'adozione della decisione nell'ambito del comitato permanente per la costruzione. L'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer afferma al riguardo: «La Commissione può forse dare per scontata la padronanza della lingua inglese da parte di un funzionario della rappresentanza permanente tedesca, ma mi sembra eccessivo presupporlo per entrambi i rappresentanti in seno al comitato ed anche per gli esperti» . In ogni caso le autorità dello Stato membro dovevano essere messe in grado di discutere questi documenti nel loro paese con gli interessati, sia nell'ambito dei poteri pubblici sia con privati. A tal fine essi dovevano essere disponibili in tedesco in tempo utile.
78. Trono sostegno, per una visione più restrittiva del regolamento del Consiglio n. 1, nella recente sentenza del Tribunale nella causa Kik . In questa sentenza il Tribunale dichiara che è possibile limitare la scelta delle lingue in taluni casi ad una lingua la cui conoscenza è più diffusa nell'Unione europea. Nella fattispecie la causa riguardava il regime linguistico dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli). Secondo questo regime, una parte della comunicazione avviene in tedesco, inglese, francese, spagnolo o italiano. Il Tribunale respinge anche la censura relativa alla discriminazione di un cittadino di un paese nel quale è parlata un'altra lingua.
79. Ritengo che l'invio dei documenti in inglese non comporti in ogni caso la nullità dei documenti per violazione di una formalità sostanziale. Lo Stato membro ha diritto tuttavia a che i documenti siano inviati nella propria lingua. Al fine di far valere tale diritto esso deve eventualmente comunicare alla Commissione che non si accontenta di un documento redatto in inglese. Mi sembra incompatibile con la cooperazione tra la Commissione e uno Stato membro che quest'ultimo faccia valere la mancanza della versione linguistica esatta solo dinanzi alla Corte. Come risulta anche dal paragrafo 56 delle mie conclusioni, ritengo che un tale modo di agire da parte di uno Stato membro non trovi sufficiente riscontro nell'art. 10 CE.
80. La situazione della fattispecie è molto specifica. Le parti concordano nel sostenere, se intendo bene la posizione della Commissione, che il 10 luglio 1998, data dell'invio del documento in inglese, non è la data determinante. Si trattava infatti di una copia anticipata della lettera del 17 settembre 1998. Pertanto, secondo la Commissione, la lettera del 17 settembre redatta in finlandese è pertinente, benché manchino gli allegati. Questi ultimi erano stati tuttavia precedentemente inviati al governo finlandese in lingua inglese. Il governo finlandese dal canto suo attribuisce invece un'importanza decisiva alla mancanza degli allegati in finlandese. Esso lo fa presente alla Commissione e questa li invia alla fine in data 11 dicembre 1998. A questi allegati è unita una lettera che riporta la formula finale della lettera precedente e che indica di nuovo il termine di cui all'art. 8, n. 1, del regolamento n. 1663/95.
81. Pervengo alla conclusione che nelle circostanze specifiche della fattispecie, né la lettera 10 luglio 1998, redatta in inglese, né la lettera 17 settembre 1998, redatta in finlandese, potevano essere considerate come la comunicazione scritta ai sensi dell'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70. Mi baso al riguardo sulla posizione e/o sul modo di agire della Commissione, ossia:
la Commissione stessa non vede nella lettera 10 luglio 1998 in inglese nulla di più di una copia anticipata della lettera in finlandese;
ripetendo, nella lettera 11 dicembre 1998 che era unita agli allegati, la formula finale della lettera 17 settembre 1998, la Commissione toglie a quest'ultima qualsiasi effetto giuridico.
La data della comunicazione
82. Nel caso in cui la Corte non seguisse il mio punto di vista secondo cui nella lettera in inglese del 10 luglio 1998, né la lettera in finlandese del 17 settembre 1998 possono essere considerate come la comunicazione scritta ai sensi dell'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70, espongo brevemente la questione della data della ricezione della lettera 11 dicembre 1998.
83. Per quanto riguarda questa lettera, la Commissione sostiene che si deve considerare il 14 dicembre come la data di ricezione, ossia la data in cui la lettera è pervenuta alla rappresentanza permanente, e non il 22 dicembre, data in cui essa è pervenuta al Ministero ad Helsinki. Essa ribadisce la prassi generale secondo cui invia sempre l'originale di una notifica alla rappresentanza permanente. Altri esemplari che sono inviati alle autorità nazionali servono solo come conferma. All'udienza la Commissione precisa che i due esemplari hanno un uguale valore e la lettera alla rappresentanza permanente non può essere considerata come una copia.
84. Il governo finlandese riconosce che la rappresentanza permanente ha ricevuto una copia in data 14 dicembre 1998. L'originale è tuttavia indirizzata al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste a Helsinki e vi è pervenuto in data 22 dicembre 1998. Il governo ritiene che la data di ricezione dell'originale è determinante.
85. Faccio presente che costituisce prassi costante il fatto che la corrispondenza ufficiale tra la Commissione e uno Stato membro passa attraverso la rappresentanza permanente a Bruxelles. Il momento della ricezione di un documento da parte della rappresentanza permanente è quindi decisivo. A decorrere da questo momento l'informazione delle autorità interessate nella capitale è una questione interna dello Stato membro. Il fatto che, come nella fattispecie, la Commissione ha anche inviato un esemplare al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste a Helsinki corrisponde allo spirito di cooperazione tra la Commissione e lo Stato membro nel corso della liquidazione dei conti nell'ambito del FEAOG, sezione garanzia. Non vi sono tuttavia conseguenze per la data da prendere in considerazione nell'ambito della procedura di liquidazione dei conti.
86. Se la Corte dovesse seguire l'affermazione del governo finlandese secondo cui è determinante il momento di ricezione al Ministero a Helsinki e non la ricezione da parte della rappresentanza permanente, questo potrebbe avere come conseguenza che in futuro la Commissione omette di inviare esemplari direttamente alle autorità interessate nella capitale, il che avrebbe un effetto negativo sulla cooperazione.
87. Occorre considerare che la lettera 11 dicembre 1998 si ritiene essere pervenuta al governo finlandese il 14 dicembre 1998.
Valutazione in subordine
88. Tutto questo mi induce alla seguente valutazione in subordine: nel caso in cui la Corte non seguisse la mia affermazione secondo cui la comunicazione del 20 maggio 1997 soddisfa i requisiti formulati, propongo alla Corte di dichiarare il ricorso fondato inteso che la scadenza del termine di 24 mesi è fissata alla data del 14 dicembre 1998.
V Conclusione
89. Alla luce dei fatti e circostanze sopra riprodotti, propongo alla Corte di respingere il ricorso e di condannare la Repubblica di Finlandia alle spese ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura.
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