Conclusioni dell avvocato generale
1. La presente causa, relativa al calcolo dell'esperienza professionale ai fini dell'inquadramento nel grado di un agente temporaneo al momento della sua assunzione, solleva, in sede di ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (giudice unico) 9 marzo 2000, causa T-29/97, Libéros/Commissione , un'importante questione di interpretazione del regolamento di procedura del Tribunale concernente le condizioni richieste perché il Tribunale statuisca nella persona di un giudice unico.
I Contesto normativo
A Regolamento di procedura del Tribunale
2. Ai sensi dell'art. 14, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, come modificato dalla decisione 17 maggio 1999 allo scopo di consentire di statuire nella persona di un giudice unico :
«1. Le cause seguenti, attribuite a una sezione composta di tre giudici, possono essere giudicate dal giudice relatore in funzione di giudice unico, quando vi si prestano, tenuto conto dell'insussistenza di difficoltà delle questioni di diritto o di fatto sollevate, dell'importanza limitata della causa e dell'insussistenza di altre circostanze particolari e quando sono state rimesse secondo le condizioni previste dall'articolo 51:
a) le cause promosse ai sensi dell'articolo 236 del Trattato CE e dell'articolo 152 del Trattato CEEA;
(...)
2. La rimessione ad un giudice unico è esclusa:
a) per le cause che sollevano questioni relative alla validità di un atto di portata generale;
(...)».
B Contesto normativo delle decisioni 15 marzo 1996 e 5 novembre 1996
3. Il contesto normativo è descritto dal Tribunale nei termini seguenti:
«1. L'art. 31 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto") prevede:
"1. I candidati scelti in tal modo sono nominati:
funzionari della categoria A o del quadro linguistico:
nel grado iniziale della loro categoria o quadro,
(...)
2. Tuttavia l'autorità che ha il potere di nomina può derogare alle disposizioni sopra indicate nei limiti:
(...)
b) per gli altri gradi [diversi dai gradi A 1, A 2, A 3 e L/A 3]:
di un terzo se si tratta di posti divenuti disponibili,
della metà se si tratta di posti di nuova istituzione.
Salvo per il grado L/A 3, questa disposizione si applica per gruppi di sei posti da occupare in ciascun grado".
2. Con decisione 1° settembre 1983, la Commissione ha precisato i criteri per l'attribuzione del grado e dello scatto in occasione dell'assunzione (in prosieguo: la "decisione 1° settembre 1983"). Fatte salve le eccezioni espressamente previste dagli artt. 1 e 5 di tale decisione, quest'ultima si applica sia all'assunzione dei funzionari che all'assunzione degli agenti temporanei.
3. L'art. 2, secondo comma, della decisione 1° settembre 1983, così recita:
"La durata minima dell'esperienza professionale richiesta per essere inquadrati nel primo scatto del grado di base di ogni carriera è la seguente:
12 anni per i gradi A/5 e LA/5
3 anni per i gradi A/7 e LA/7
(...)"
4. L'art. 2, terzo comma, della medesima decisione, dispone:
"L'esperienza professionale viene valutata in base all'attività esercitata dal candidato anteriormente alla data dell'offerta di lavoro (...)".
5. Infine, l'art. 2, sesto comma, è così formulato:
"L'esperienza professionale viene calcolata solo a partire dal momento in cui è stato conseguito il primo diploma che consente di accedere, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, alla categoria in cui rientra il posto da coprire sotto riserva di quanto previsto all'articolo 2 dell'allegato I della presente decisione e deve essere di un livello corrispondente a detta categoria".
II Fatti e procedimento dinanzi al Tribunale
4. I fatti descritti nella sentenza impugnata possono essere riassunti come segue: il 25 ottobre 1993, il sig. Libéros, ricorrente nei due gradi del giudizio (in prosieguo: il «ricorrente»), ha posto la propria candidatura alla Commissione nel contesto di una selezione per agenti temporanei. Il bando di selezione precisava che il posto da coprire era di grado A 7/A 4. Il 17 ottobre 1994 la Commissione ha proposto al ricorrente un impiego come agente temporaneo con inquadramento provvisorio nel grado A 7, primo scatto.
5. Il 14 novembre 1994 il ricorrente ha accettato l'offerta della Commissione, precisando di poter entrare in servizio solo a partire dal 1° luglio 1995. Il contratto di assunzione è stato sottoscritto il 23 giugno 1995.
6. Il 30 agosto 1995 il ricorrente ha proposto domanda di reinquadramento nel grado A 5 tenuto conto della durata della sua esperienza professionale alla data di redazione del detto contratto. Con decisione 15 marzo 1996 la Commissione ha fissato l'inquadramento definitivo dell'interessato nel grado A 7, terzo scatto (in prosieguo: la «decisione 15 marzo 1996»).
7. Il reclamo del ricorrente contro questa decisione ha costituito l'oggetto di una decisione esplicita di rigetto il 5 novembre 1996 (in prosieguo: la «decisione 5 novembre 1996»). La Commissione ha motivato il rigetto adducendo di aver tenuto conto dell'esperienza professionale del ricorrente dalla data di conseguimento del diploma pertinente alla data dell'offerta d'impiego. Essa ha precisato che non si doveva accordare una deroga al ricorrente in attuazione del principio affermato nella sentenza del Tribunale 5 ottobre 1995, causa T-17/95, Alexopoulou/Commissione .
8. Nel suo ricorso diretto contro le decisioni 15 marzo e 5 novembre 1996, il ricorrente lamentava, in via principale, una violazione dell'art. 2, secondo comma, della decisione 1° settembre 1983; e, in subordine, l'illegittimità della suddetta decisione, in quanto essa dichiara applicabile agli agenti temporanei assunti sulla base dell'art. 2, lett. a), del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità Europee (in prosieguo: il «RAA»), il suo art. 2, primo comma.
9. Viste le disposizioni degli artt. 14, n. 2, e 51, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, il 9 novembre 1999 la prima sezione del Tribunale ha assegnato la causa al presidente del Tribunale in funzione di giudice unico.
III Sentenza impugnata, ricorso contro la stessa e motivi
10. Il Tribunale si è innanzitutto pronunciato sulla ricevibilità del ricorso. Esso ha constatato che il suddetto ricorso era tardivo, ma che il ricorrente aveva commesso un errore scusabile nel prendere come dies a quo la data di registrazione del suo reclamo, facendo affidamento sulle Informazioni amministrative pubblicate dalla Commissione in ordine alle modalità d'introduzione e d'istruzione delle domande e dei reclami ex art. 90 dello Statuto (in prosieguo: le «Informazioni amministrative») e idonee a creare confusione, nonché sulle informazioni errate fornite da un dipendente della direzione generale «Personale e amministrazione». Di conseguenza il Tribunale ha dichiarato il ricorso ricevibile.
11. Statuendo sui motivi del ricorrente, il Tribunale ha verificato «se, viste le circostanze del caso, l'art. 2 della decisione 1° settembre 1983, come applicato individualmente nel caso di specie dalla Commissione, che prende in considerazione soltanto l'esperienza professionale precedente all'offerta di impiego, contravviene alla finalità dell'art. 31 dello Statuto».
12. Il Tribunale si è pronunciato in questi termini:
«49 A questo riguardo risulta dalla sentenza del Tribunale 9 luglio 1997, causa T-92/96, Monaco/Parlamento (Racc. PI. pagg. I-A-195 e II-573, punto 46), che "l'esercizio del potere discrezionale conferito all'[autorità che ha il potere di nomina] dall'art. 31, n. 2, dello Statuto, può in conformità con la giurisprudenza essere regolamentato da decisioni interne, come le nuove direttive del Parlamento. Infatti niente vieta all'APN, in linea di principio, di stabilire, mediante decisione interna avente carattere generale, norme per l'esercizio del potere discrezionale che lo Statuto le conferisce (...). Una siffatta direttiva va vista come una norma di condotta indicativa che l'amministrazione si autoimpone e dalla quale essa non può discostarsi senza precisare i motivi che l'hanno indotta a farlo, a rischio di infrangere il principio di parità di trattamento (...)".
50 Orbene, la decisione 15 marzo 1996 applica una decisione interna avente carattere generale, vale a dire la decisione 1° settembre 1983, che indica espressamente, all'art. 2, terzo comma, la data presa in considerazione per il calcolo dell'esperienza professionale di cui tenere conto ai fini dell'inquadramento, e cioè la data dell'offerta d'impiego.
51 Questa regola di condotta è conforme alla finalità dello Statuto, sia sul piano amministrativo che su quello di merito.
52 Infatti, in primo luogo, non è possibile tenere conto, al momento in cui l'offerta d'impiego viene definita, dell'esperienza professionale eventualmente acquisita nel lasso di tempo intercorrente fra l'offerta d'impiego e l'effettiva entrata in servizio del candidato.
53 In secondo luogo, normalmente passa pochissimo tempo fra la definizione dell'offerta d'impiego e il suo invio al candidato, così come fra detto invio e l'accettazione o il rifiuto dell'offerta.
54 In terzo luogo, generalmente la firma del contratto e l'effettiva entrata in servizio dell'agente sono molto ravvicinate nel tempo.
55 Infine, imporre all'istituzione di rivedere i termini dell'offerta d'impiego una volta che questa è stata accettata dall'agente assunto, allo scopo di tenere conto dell'esperienza professionale acquisita da quest'ultimo nel lasso di tempo intercorrente tra l'offerta e l'effettiva entrata in servizio consentirebbe all'agente di rimandare, senza motivi oggettivi né possibilità di controllo effettivo da parte dell'istituzione, l'entrata in servizio, allo scopo di ottenere un inquadramento migliore.
56 Quanto all'argomento del ricorrente tratto dalla citata sentenza Tagaras/Corte di giustizia, si deve osservare che le circostanze del caso sono diverse da quelle che hanno dato luogo a detta sentenza. In quella causa mancava, segnatamente, una decisione generale relativa alla nomina in grado e all'inquadramento nello scatto al momento dell'assunzione. Inoltre la parte convenuta aveva tenuto conto della data di deposito dell'atto di candidatura data diversa e ben anteriore a quella presa in considerazione dalla Commissione nel caso di specie per valutare l'esperienza professionale dell'interessato. Questa sentenza non è dunque pertinente nel caso in questione.
57 Ne segue che la Commissione aveva diritto, nella sua decisione 15 marzo 1996, di fissare la data dell'offerta d'impiego come data ultima per il calcolo dell'esperienza professionale, in applicazione della propria decisione 1° settembre 1983».
13. Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto il ricorso.
14. La sentenza è stata impugnata con ricorso del 10 maggio 2000. Il ricorrente conclude che la Corte voglia:
annullare la sentenza impugnata;
accogliere le conclusioni che egli aveva presentato in primo grado;
condannare la Commissione alle spese.
15. La Commissione conclude che la Corte voglia:
respingere il ricorso;
condannare il ricorrente a tutte le spese.
16. Nel ricorso sono formulati tre motivi.
17. Con il primo il ricorrente lamenta una violazione dell'art. 14, n. 2, punto 2, lett. a), del regolamento di procedura del Tribunale, come modificato dalla decisione 17 maggio 1999 allo scopo di consentire a quest'ultimo di statuire nella persona di un giudice unico. Il ricorrente ritiene che ingiustificatamente la causa sia stata giudicata dal giudice relatore in funzione di giudice unico, dal momento che essa sollevava questioni relative alla validità di atti di portata generale. Egli articola il suo primo motivo in due parti. Nella prima sostiene che la ricevibilità del ricorso poneva la questione della legittimità delle Informazioni amministrative. Nella seconda, sostiene che il ricorso poneva, nel merito, la questione della legittimità dell'art. 2, terzo comma, della decisione 1° settembre 1983, relativa ai criteri applicabili alla nomina in grado e all'inquadramento nello scatto al momento dell'assunzione.
18. Col secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 2, secondo comma, della decisione 1° settembre 1983, nonché degli artt. 31 e 32 dello Statuto, estesi agli agenti temporanei dall'art. 5 di questa decisione. Il terzo motivo verte su una violazione dell'obbligo di motivazione delle sentenze.
IV Sull'interpretazione del regolamento di procedura del Tribunale
19. Il primo motivo solleva, in sostanza, il problema se atti interni che regolamentano l'esercizio del potere discrezionale delle istituzioni comunitarie debbano essere considerati atti di portata generale ai sensi dell'art. 14, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale.
20. Prima di approfondire, nell'ordine, le due parti di questo motivo, giova presentare il contesto normativo in cui si inserisce la suddetta disposizione.
A Note generali sul significato e la portata dell'art. 14, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale
1. Interpretazione letterale e sistematica
21. La versione dell'art. 14 del regolamento di procedura del Tribunale applicabile alla presente causa è quella risultante dalla decisione del Tribunale del 17 maggio 1999.
22. Questa possibilità di ricorrere ad una formazione «snellita» del giudizio è stata concepita come un'eccezione. Così, ai termini stessi dell'art. 14, n. 2, punto 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la rimessione di una causa al giudice relatore in funzione di giudice unico è ipotizzabile solo per determinate cause attribuite ad una sezione composta di tre giudici.
23. La medesima disposizione prevede una seconda serie di restrizioni: soltanto le cause che «vi si prestano, tenuto conto dell'insussistenza di difficoltà delle questioni di diritto o di fatto sollevate, dell'importanza limitata della causa e dell'insussistenza di altre circostanze particolari» possono essere attribuite dalla sezione al giudice relatore in funzione di giudice unico.
24. L'art. 14, n. 2, punto 2, si risolve quindi in una concretizzazione di questa seconda serie di restrizioni. Non si prestano alla rimessione ad un giudice unico le cause che sollevano questioni di validità di un atto a portata generale [(lett. a)], ma anche altre cause, in ragione del loro oggetto [(lett. b)]: concorrenza e concentrazioni, aiuti di Stato, misure di difesa commerciale, contenzioso relativo ai diritti della proprietà intellettuale e organizzazione comune dei mercati.
25. Conseguentemente le cause che sollevano questioni di validità di un atto di portata generale non si prestano alla rimessione ad un giudice unico, perché si ritiene che, in quanto tali, esse presentino un particolare grado di difficoltà o di importanza.
2. Origine
26. La modifica del regolamento di procedura del Tribunale effettuata per mezzo della decisione del Tribunale 17 maggio 1999 nasce da una proposta della Corte presentata al Consiglio il 7 febbraio 1997 in virtù degli artt. 168A, n. 2, del Trattato CE (divenuto art. 225, n. 2, CE), 32 quinques del Trattato CECA e 140 A del Trattato CEEA .
27. Parecchie erano le ragioni di tale proposta: il forte aumento del numero di cause per le quali il Tribunale è adito ogni anno, la tendenza generale, negli Stati membri, a ricorrere al giudice unico per far fronte all'aumento del contenzioso e la possibilità di soprassedere alla presenza di più giudici «ove il caso in questione sia di importanza limitata, in rapporto ad una giurisprudenza consolidata». Al contrario, la proposta insisteva sulla necessità della presenza di più giudici provenienti da differenti sistemi giuridici nazionali «ove il giudice comunitario sia chiamato a decidere questioni nuove e importanti, a sviluppare il diritto comunitario e a fornire orientamenti sull'interpretazione di regole applicabili che avranno una portata generale» .
28. Queste ragioni si ritrovano nei primi quattro considerando della decisione 1999/291/CE/CECA/Euratom .
29. Il fatto che la proposta della Corte sia stata accolta non deve far dimenticare i dubbi che essa ha suscitato a livello dei principi e in relazione alla sua efficacia. Così, la commissione giuridica e dei diritti del cittadino del Parlamento ha raccomandato alla Corte di indirizzare a quest'ultimo e al Consiglio una relazione valutativa dell'attuazione della suddetta decisione a distanza di tre anni dalla sua entrata in vigore. Essa ha parimenti rilevato l'imprecisione dei riferimenti alla «importanza della causa» o alle «circostanze particolari» .
3. La nozione di atto di portata generale
30. Come già ricordato, l'art. 14, n. 2, punto 2, lett. a), del regolamento di procedura del Tribunale va letto alla luce del principio generale di non rimessione al giudice unico nel caso di cause che presentino importanza o difficoltà particolari. Tuttavia sfuggono i contorni precisi di questa considerazione, in quanto potrebbe trattarsi sia di atti di portata generale in senso tecnico, sia di atti la cui validità o interpretazione rilevano in un numero indeterminato di cause . Nel caso di specie, sebbene le direttive interne possano essere applicate in un numero indeterminato di casi, non è tuttavia certo che esse costituiscano atti di portata generale in senso tecnico.
31. A questo riguardo la nozione di atto di portata generale si oppone evidentemente alla nozione di decisione individuale. Mi pare tuttavia difficile, a prima vista, dedurne a contrario che un atto interno di un'istituzione, siccome non costituisce una decisione individuale, abbia portata generale ai sensi dell'art. 14, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, sia per ragioni di merito che per ragioni di opportunità. Occorre dunque esaminare in prosieguo la nozione di atto di portata generale in un contesto più ampio e ricordare le finalità della modifica del suddetto regolamento di procedura.
La giurisprudenza relativa all'eccezione di illegittimità dell'art. 241 CE
32. Occorre ricordare anzitutto che la nozione di atto di portata generale riveste un significato preciso ai fini dell'art. 241 CE. Nella sua sentenza 6 marzo 1979, causa 92/78, Simmenthal/Commissione , la Corte ha affermato che l'art. 184 CE (divenuto art. 241 CE) «è espressione di un principio generale che garantisce a qualsiasi parte il diritto di contestare, al fine di ottenere l'annullamento di una decisione che la concerne direttamente e individualmente, la validità di precedenti atti delle istituzioni comunitarie che costituiscono il fondamento giuridico della decisione impugnata, qualora non avesse il diritto di proporre, in forza dell'art. 173 del Trattato, un ricorso diretto contro tali atti, di cui essa subisce così le conseguenze senza averne potuto chiedere l'annullamento; (...) la sfera di applicazione del suddetto articolo deve pertanto comprendere gli atti delle istituzioni che, pur non avendo la forma di un regolamento, producono tuttavia effetti analoghi e che, per questo motivo, non potevano essere impugnati da soggetti giuridici diversi dalle istituzioni e dagli Stati membri in base all'art. 173; (...) questa interpretazione estensiva dell'art. 184 deriva dalla necessità di garantire un controllo di legittimità a favore delle persone escluse dall'art. 173, secondo comma, dal ricorso diretto contro gli atti di carattere generale, al momento in cui esse sono toccate da decisioni di attuazione che le interessano direttamente e individualmente» .
33. Gli atti di carattere generale di cui all'art. 173 CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE) sono atti «destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi». Orbene, tali non sono gli atti interni, destinati a regolamentare il potere discrezionale di cui dispone, se del caso, un'istituzione. Secondo una giurisprudenza costante, siffatti atti interni costituiscono «(...) una norma di comportamento indicativa che l'amministrazione si autoimpone e dalla quale essa non può discostarsi senza indicarne i motivi, a pena di trasgredire il principio della parità di trattamento» . Essi non modificano, dunque, in quanto tali la posizione giuridica dei dipendenti e degli agenti ai quali sono destinati ad applicarsi per mezzo di decisioni individuali, ma pongono limiti al potere discrezionale dell'istituzione che li pone in essere.
34. L'espressione «decisione interna di carattere generale» utilizzata dal Tribunale al punto 50 della sentenza impugnata, benché ambigua, non rimette in discussione quest'analisi: essa insiste semplicemente sul fatto che l'atto in questione, pur se chiamato «decisione», non è una decisione individuale.
35. Per ragioni di coerenza e in assenza di elementi che chiaramente rivelino un'intenzione differente, sembra altamente auspicabile che l'espressione «atto di portata generale» di cui all'art. 14, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, non sia interpretata diversamente dalla nozione di diritto primario di atto avente carattere generale.
Considerazione delle finalità della modifica del regolamento di procedura del Tribunale
36. Qualificare degli atti interni come atti di portata generale per dedurne che l'analisi della pertinenza dei criteri di valutazione che essi forniscono sfugge alla competenza del giudice unico ai sensi dell'art. 14, n. 2, punto 2, lett. a), del regolamento di procedura del Tribunale, rimetterebbe altresì seriamente in causa le finalità perseguite dalla modifica del suddetto regolamento di procedura.
37. Non si tratta qui di discutere sull'utilità reale o presunta del giudice unico quale soluzione ai problemi incontrati dal Tribunale, ma unicamente di far osservare che l'interpretazione da dare al regolamento di procedura può concorrere a privare questo strumento di buona parte della sua portata pratica, sebbene la Corte ne sia all'origine e detta utilità non abbia costituito ancora oggetto di valutazione.
38. A questo riguardo si osserverà che, su 31 cause rimesse fino ad oggi ad un giudice unico, solo tre non concernevano il pubblico impiego. Orbene, il contenzioso del pubblico impiego verte frequentemente su decisioni in materia d'inquadramento e di promozione, adottate il più delle volte sulla base di decisioni interne.
4. Risultato provvisorio
39. Gli atti interni delle istituzioni destinati a regolamentare l'esercizio del loro potere discrezionale si distinguono dagli atti di portata generale per il fatto che creano obblighi soltanto in capo al loro autore e che non modificano in quanto tali la posizione giuridica delle persone alle quali sono destinati ad applicarsi per mezzo di decisioni individuali. Allo scopo di preservare l'unità dell'ordinamento giuridico comunitario e tenuto conto delle finalità della modifica del regolamento di procedura del Tribunale qui in causa, occorrerebbe interpretare la nozione di atto di portata generale di cui all'art. 14, n. 2, punto 2, lett. a), del suddetto regolamento di procedura, nel senso che essa non si applica ad atti interni siffatti.
B Sul primo punto del primo motivo
1. Sulla ricevibilità
a) Argomenti delle parti
40. La Commissione ricorda che, poiché il Tribunale ha dichiarato il ricorso ricevibile, la sua decisione è favorevole al ricorrente. In quanto diretta contro una decisione che non arreca pregiudizio, la prima parte del primo motivo sarebbe irricevibile.
b) Valutazione
41. Occorre anzitutto osservare che il primo motivo concerne essenzialmente la legittimità esterna della sentenza impugnata, in quanto quest'ultima sarebbe stata resa ingiustificatamente da un giudice unico. A questo riguardo è pacifico che detta sentenza, in quanto ha respinto il suo ricorso, è sfavorevole al ricorrente.
42. Si deve concedere alla Commissione che la decisione del Tribunale relativa alla ricevibilità del ricorso è favorevole al ricorrente perché ammette quest'ultima nonostante il ricorso sia stato presentato in ritardo. Ora, è a questo proposito che il Tribunale ha esaminato l'atto preteso a carattere generale. Resta però che esso ha statuito, in ogni caso, in una composizione che il ricorrente ritiene inappropriata. Orbene, la regolarità della composizione del Tribunale appare essere una questione tanto fondamentale che potrebbe essere sollevata, all'occorrenza, ex officio.
43. Dal momento che il ricorrente contesta la formazione del giudizio, poco importa che una parte della sentenza impugnata gli sia favorevole avendo il Tribunale giudicato il suo ricorso ricevibile. Sotto questo profilo il caso di specie si oppone a quello della causa C-23/00 P, Consiglio/Boehringer, pendente dinanzi alla Corte, nella quale l'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer ha recentemente presentato le sue conclusioni . Si trattava in quel caso della ricevibilità di un ricorso contro una sentenza che aveva respinto le conclusioni dei ricorrenti per l'annullamento di un regolamento del Consiglio. Il Tribunale aveva statuito nel merito, senza esaminare l'eccezione d'irricevibilità sollevata dal Consiglio. L'avvocato generale, rinviando alle conclusioni dell'avvocato generale Mischo nella causa Francia/Comafrica e a. , ha proposto di accogliere il ricorso basandosi segnatamente sull'idea che si doveva ritenere che il Tribunale avesse implicitamente ammesso la ricevibilità statuendo nel merito . Orbene, nel caso di specie non si potrebbe operare una distinzione siffatta poiché il ricorrente non contesta la decisione relativa alla ricevibilità, ma la composizione stessa della formazione giudicante.
44. La prima parte del primo motivo deve essere dichiarata, dunque, ricevibile.
2) Sulla fondatezza
a) Argomenti delle parti
45. Il ricorrente sostiene che ingiustificatamente la causa è stata giudicata dal giudice relatore in funzione di giudice unico, dal momento che la ricevibilità del ricorso poneva la questione della legittimità delle Informazioni amministrative.
46. La Commissione, da parte sua, ritiene che la ricevibilità del ricorso non ponesse la questione della legittimità delle regole pubblicate nelle Informazioni amministrative, bensì quella dell'esistenza di un errore scusabile in capo al ricorrente tale da giustificare il ritardo nella presentazione del ricorso.
47. In via subordinata, la Commissione ritiene che questo documento non costituisca un «atto di portata generale» ai sensi dell'art. 14, n. 2, punto 2, lett. a), del regolamento di procedura del Tribunale, bensì un atto interno di un'istituzione, applicabile unicamente ai suoi dipendenti e ai suoi agenti temporanei. Il fatto che questa disposizione costituisca un'eccezione alla regola dettata all'art. 14, n. 2, punto 1, del detto regolamento di procedura, imporrebbe un'interpretazione restrittiva della suddetta nozione di atto di portata generale.
b) Valutazione
48. Ai fini dell'esame della ricevibilità del ricorso, il Tribunale si è interrogato sull'esistenza di un errore scusabile in capo al ricorrente, dal momento che costui aveva superato il termine per la presentazione del ricorso previsto all'art. 91 dello Statuto. A questo scopo il Tribunale ha dovuto valutare il comportamento dell'istituzione interessata indagando soprattutto se questa avesse assunto un comportamento tale «da causare una comprensibile confusione nella mente di un soggetto in buona fede che ha dato prova della diligenza che si richiede ad una persona normalmente accorta» .
49. Nell'ambito di questo esame il Tribunale è giunto a constatare che le indicazioni contenute nelle Informazioni amministrative erano «di natura tale da causare confusione nella mente del ricorrente» , in quanto esse non corrispondevano alle regole di calcolo dello Statuto ed il ricorrente aveva ricevuto conferma di tali indicazioni da un dipendente della Commissione. Dalla sentenza impugnata non risulta pertanto che il Tribunale si sia pronunciato sulla «legittimità» delle regole pubblicate nelle Informazioni amministrative.
50. A questo riguardo, il carattere normativo delle indicazioni in questione può sembrare discutibile. In ordine al modo di calcolare i termini di reclamo e di ricorso, la Commissione non disponeva di nessuna competenza a modificare le regole statutarie univoche applicabili in proposito. Le informazioni date in merito non potevano essere, dunque, che puramente indicative.
51. Non è quindi necessario indagare se le regole in questione costituissero un atto di portata generale ai sensi dell'art. 14, n. 2, punto 2, lett. a), del regolamento di procedura del Tribunale. La prima parte del primo motivo deve essere respinta in quanto infondata.
C Sulla seconda parte del primo motivo
1. Argomenti delle parti
52. Il ricorrente ritiene, inoltre, che ingiustificatamente la causa sia stata giudicata dal giudice relatore in funzione di giudice unico, laddove il ricorso poneva la questione della legittimità dell'art. 2, terzo comma, della decisione 1° settembre 1983 relativa ai criteri applicabili alla nomina in grado e all'inquadramento nello scatto alla data dell'assunzione.
53. La Commissione respinge questo argomento rinviando alla sentenza impugnata, dalla quale emergerebbe che il ricorrente contestava una decisione di applicazione individuale e non la legittimità di un atto di portata generale. La Commissione dubita, per di più, che la decisione 1° settembre 1983 costituisca un «atto di portata generale» ai sensi dell'art. 14, n. 2, punto 2, lett. a), del regolamento di procedura del Tribunale.
2) Valutazione
54. E' pacifico che la legittimità delle decisioni individuali contestate fosse controversa giacché queste applicavano i criteri della decisione 1° settembre 1983. Di conseguenza, la fondatezza del motivo vertente sulla violazione dell'art. 14, n. 2, punto 2, lett. a), del regolamento di procedura del Tribunale, dipende dalla natura giuridica della detta decisione.
55. Secondo una giurisprudenza consolidata, la decisione 1° settembre 1983 costituisce una decisione interna che pone regole all'esercizio discrezionale che lo Statuto conferisce alla Commissione . Siccome si tratta di una norma di comportamento indicativa che l'amministrazione si autoimpone, essa non costituisce per le ragioni summenzionate un «atto di portata generale» ai sensi dell'art. 14, n. 2, punto 2, lett. a), del regolamento di procedura del Tribunale.
56. Dal momento che la detta decisione costituisce una norma di comportamento indicativa, la legittimità delle decisioni individuali contestate del 15 marzo e 5 novembre 1996 si valuta non alla stregua di questa norma, bensì alla stregua delle disposizioni dello Statuto da cui essa non potrebbe discostarsi ovvero alla stregua del principio di parità di trattamento, qualora l'amministrazione si discosti dalle regole che si è data.
57. La seconda parte del primo motivo deve essere, dunque, respinta in quanto infondata.
V Sugli altri motivi
58. Col suo secondo motivo il ricorrente richiede l'annullamento della sentenza impugnata perché violerebbe l'art. 2, secondo comma, della decisione 1° settembre 1983, nonché gli articoli 31 e 32 dello Statuto, estesi agli agenti temporanei dall'art. 5 della suddetta decisione. Col suo terzo motivo egli lamenta che la motivazione della sentenza sia in ogni caso insufficiente per quanto concerne la conformità allo Statuto dell'art. 2, terzo comma, della medesima decisione.
A Sulla ricevibilità
1. Argomenti delle parti
59. La Commissione sostiene che il secondo motivo è irricevibile. La pretesa violazione dell'art. 2, secondo comma, della decisione 1° settembre 1983, costituirebbe un motivo nuovo, irricevibile in quanto invocato per la prima volta in sede d'impugnazione. Inoltre il ricorrente non indicherebbe sotto quale profilo la sentenza impugnata violi questa disposizione.
60. Riguardo all'opinione secondo cui una disposizione che vieti di prendere in considerazione l'esperienza acquisita tra la data dell'offerta d'impiego e quella dell'entrata al servizio delle Comunità sarebbe contraria agli articoli 31 e 32 dello Statuto, la Commissione ricorda che il ricorrente ha rinunziato in primo grado al motivo costituito dalla pretesa violazione dell'art. 31, n. 2, dello Statuto; questo motivo, sollevato in sede d'impugnazione, sarebbe quindi un motivo nuovo e, in quanto tale, irricevibile.
61. Infine la Commissione ritiene che il ricorso contro la sentenza di primo grado manchi di chiarezza. Come motivazione il ricorrente si limiterebbe a citare una serie di estratti di sentenze e di disposizioni dello Statuto, senza spiegare sotto quali aspetti le considerazioni del Tribunale di cui ai punti 49 e seguenti della sentenza impugnata sarebbero contrarie alla giurisprudenza che egli cita.
62. Riguardo al terzo motivo, per la Commissione l'argomento del ricorrente mirerebbe a contestare le constatazioni e le valutazioni di fatto di cui ai punti 52 e 55 della sentenza impugnata e, per questo, sarebbe irricevibile. Le osservazioni relative alla sentenza 7 febbraio 1991, cause riunite T-18/89 e T-24/89, Tagaras/Corte di giustizia , sarebbero una ripetizione di ciò che il ricorrente ha già addotto dinanzi al Tribunale, il che costituirebbe un secondo motivo d'irricevibilità.
2. Valutazione
63. In sostanza il ricorrente considera confliggente con le finalità degli artt. 31 e 32 dello Statuto, una norma che vieti all'autorità competente di prendere in considerazione tutte le qualifiche e le esperienze professionali di un dipendente o di un agente temporaneo precedenti alla sua assunzione al servizio delle Comunità. Poiché la sentenza impugnata ha deciso in senso contrario, egli lamenta la violazione dell'art. 2, secondo comma, della decisione 1° settembre 1983, in combinato disposto con gli artt. 31 e 32 dello Statuto.
64. Conseguentemente la ricevibilità del secondo motivo non sembra presentare difficoltà particolari, giacché si tratta di una questione di diritto soggetta in quanto tale all'esame della Corte.
65. Il ricorrente non invoca la violazione dell'art. 2, secondo comma, della decisione 1° settembre 1983, bensì un errore nel calcolo dell'esperienza professionale richiesta da tale norma ai fini dell'inquadramento in grado, tenuto conto delle finalità dello Statuto. Del resto, nel suo ricorso in primo grado il ricorrente aveva lamentato, in via principale, un'errata applicazione di questa norma. Non si tratta, dunque, di un motivo nuovo.
66. Circa la rinuncia in primo grado al motivo consistente nella pretesa violazione dell'art. 31, n. 2, dello Statuto, basta costatare che il ricorrente rinunciava ad addurre la violazione del detto articolo per un errore manifesto di valutazione relativo al preteso carattere eccezionale dell'esperienza professionale del ricorrente. Viceversa, la sua rinuncia non aveva ad oggetto le eventuali implicazioni dell'art. 31 dello Statuto sul calcolo dell'esperienza professionale richiesta dall'art. 2, secondo comma, della decisione 1° settembre 1983.
67. Infine, non si rileva nessuna causa d'irricevibilità a livello del ragionamento svolto dal ricorrente. Questi ha mostrato con chiarezza in che senso egli consideri la giurisprudenza citata pertinente all'opinione da lui sostenuta.
68. Quanto al terzo motivo, si deve osservare che il ricorrente tenta di dimostrare l'insufficienza dei motivi accolti dal Tribunale a sostegno della conclusione secondo la quale l'art. 2, terzo comma, della decisione 1° settembre 1983 è conforme allo Statuto. A tal fine egli afferma che i motivi esposti non bastano a giustificare il fatto di essersi discostati dalla soluzione seguita nella sentenza Tagaras/Corte di giustizia . Nessun motivo d'irricevibilità si rileva in questo stadio .
69. Il secondo e il terzo motivo sono, pertanto, ricevibili.
B Sulla fondatezza
70. Ai sensi dell'art. 31, n. 1, dello Statuto, i candidati selezionati sono nominati, in particolare, funzionari della categoria A o del quadro linguistico al livello di base della loro categoria o del loro quadro. L'art. 31, n. 2, dello Statuto, ammette una possibilità di deroga entro certi limiti. Risulta dalla giurisprudenza che questa disposizione conferisce un ampio potere discrezionale all'autorità competente «onde valutare anche l'esperienza professionale degli interessati ai fini del loro inquadramento nel grado» .
71. Occorre osservare, in limine, che la Commissione applica di propria iniziativa l'art. 31 dello Statuto all'inquadramento in grado di agenti temporanei, laddove l'art. 15 del RAA nell'ipotesi di inquadramento di agenti temporanei rinvia soltanto all'art. 32 dello Statuto.
72. La sentenza Tagaras/Corte di giustizia precisa le modalità di calcolo delle esperienze professionali degli interessati ai fini dell'applicazione dell'art. 32, secondo comma, dello Statuto. Ricordando che «l'APN dispone di un ampio potere discrezionale, nell'ambito definito dall'art. 32, secondo comma, nell'accordare ad un dipendente al momento della sua assunzione un abbuono di anzianità di scatto, al fine di tener conto delle precedenti esperienze professionali della persona ammessa alla qualifica di funzionario, per quanto concerne tanto la natura e la durata di queste, quanto la relazione più o meno stretta che esse possono avere con le esigenze del posto da coprire (...)», il Tribunale dichiara che «la valutazione della formazione e dell'esperienza professionale specifica del ricorrente avrebbe dovuto essere effettuata in relazione alla formazione e all'esperienza professionale comprovate al momento della nomina, e non al momento della presentazione della candidatura».
73. La pertinenza della suddetta sentenza ai fini della presente causa può essere discussa sotto parecchi profili: la sentenza concerneva l'inquadramento nello scatto e non nel grado di un funzionario e non di un agente temporaneo e, come ha rilevato la Commissione, l'istituzione convenuta non disponeva di una decisione interna che precisasse i criteri di inquadramento. Anche volendo supporre che questa sentenza sia pertinente, la sua trasposizione al caso di un agente temporaneo richiederebbe la determinazione di un atto equivalente all'atto di nomina.
74. Il fatto che la sentenza Tagaras/Corte di giustizia, citata, rinvii all'art. 32, secondo comma, dello Statuto, pare ininfluente sul ragionamento da svolgersi nella presente causa, in quanto si tratta, in un caso come nell'altro, di valutare l'esperienza professionale . In quella sentenza la Corte di giustizia, in qualità di convenuta, aveva reso noti i criteri che seguiva nell'inquadramento, di modo che l'insussistenza di una decisione interna che precisasse i detti criteri non ha influito sul ragionamento del Tribunale. Del resto la qualifica di agente temporaneo del ricorrente appare ininfluente sulla pertinenza della sentenza in questione, atteso che la Commissione ha fatto applicazione nei suoi confronti di criteri destinati a dare attuazione all'art. 31 dello Statuto.
75. Quanto al calcolo della esperienza professionale ai fini dell'inquadramento di un dipendente, l'apporto della sentenza Tagaras/Corte di giustizia, citata, è stato di individuare il dies ad quem nel giorno dell'atto di nomina e non in quello di presentazione della candidatura . Orbene, secondo l'art. 3 dello Statuto, «[l']atto di nomina (...) precisa la data in cui questa nomina ha effetto; in nessun caso questa data può essere anteriore a quella dell'entrata in servizio dell'interessato». Da questa sentenza deriva, pertanto, che si deve in ogni caso tener conto delle esperienze professionali dell'interessato ai fini del suo inquadramento fino alla sua entrata in servizio.
76. Relativamente agli agenti temporanei e quale che sia l'atto da considerare equivalente all'atto di nomina, risulta che l'inquadramento definitivo dell'interessato deve tener conto delle sue esperienze professionali nella maniera più ampia possibile. Senza che ci sia bisogno, perciò, a questo stadio dell'analisi, di determinare con precisione il dies ad quem da considerare per il calcolo delle esperienze professionali di un agente temporaneo ai fini del suo inquadramento, appare chiaro che la mancata considerazione delle suddette esperienze professionali acquisite posteriormente all'offerta di impiego contrasta, in ogni caso, secondo l'art. 2, terzo comma, della decisione 1° settembre 1983, con la ratio degli artt. 31 e 32 dello Statuto.
77. Ne consegue che il Tribunale, considerando conformi agli obiettivi dello Statuto decisioni individuali che applicano la norma enunciata nell'art. 2, terzo comma, della decisione 1° settembre 1983, ha fatto un'applicazione errata degli artt. 31 e 32 dello Statuto. Si deve dunque accogliere il secondo motivo e annullare la sentenza impugnata.
78. Con il suo terzo motivo il ricorrente lamenta in sostanza che il Tribunale non ha sufficientemente motivato il rigetto nel merito delle sue pretese. Tenuto conto del fatto che propongo di accogliere il secondo motivo, in relazione al terzo motivo mi limito a svolgere in subordine le seguenti osservazioni.
79. Dato che l'inquadramento definitivo di un agente temporaneo non è fissato al momento dell'offerta di impiego, l'impossibilità di tener conto in quel momento di un'esperienza professionale acquisita in seguito e prima dell'entrata in servizio, ed il tempo che può passare tra la definizione dell'offerta di impiego e l'entrata in servizio non risultano essere elementi idonei a giustificare la soluzione accolta dal Tribunale nella sentenza impugnata. A questo riguardo la posizione di un agente temporaneo è paragonabile a quello di un funzionario.
80. Nell'ipotesi in cui un agente rinvii la sua entrata in servizio al fine di ottenere un inquadramento migliore, basta ricordare che l'APN dispone di un ampio potere discrezionale nel valutare l'esperienza professionale da prendere in considerazione. Inoltre l'autorità competente può subordinare la propria offerta ad una determinata data d'entrata in servizio. Va ricordato qui, del resto, che la questione dell'inquadramento in una carriera superiore, tenuto conto dell'esperienza professionale dell'interessato, si pone soltanto a causa della prassi amministrativa della Commissione di pubblicare bandi di selezione per posti che interessano più di una carriera. Infine, nel caso di specie, non è stato sostenuto che il ricorrente abbia agito così, sicché i motivi seguiti a questo riguardo dal Tribunale non appaiono pertinenti.
81. Risulta da quanto detto che il Tribunale non ha chiarito le ragioni per le quali occorreva calcolare l'esperienza professionale di un agente temporaneo diversamente dall'esperienza di un funzionario ai fini dell'inquadramento in grado.
82. Se la Corte non accogliesse il secondo motivo, dovrebbe dunque accogliere il terzo e annullare la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto nel merito il ricorso.
VI Nel merito
83. Essendo la causa matura per la decisione, la Corte può decidere nel merito ex art. 54 del suo Statuto CE.
84. Nella presente causa si deve essenzialmente accertare quale sia, al momento dell'inquadramento di agenti temporanei, il dies ad quem da tenere presente ai fini del calcolo della loro precedente esperienza professionale.
85. Nel suo ricorso in primo grado il ricorrente chiede l'annullamento delle decisioni impugnate 15 marzo e 5 novembre 1996 per il motivo principale che la durata della sua esperienza professionale è stata calcolata in modo errato ex art. 2, secondo e sesto comma, della decisione 1° settembre 1983, avuto riguardo agli artt. 31 e 32 dello Statuto.
86. E' pacifico che l'art. 32 dello Statuto non è pertinente nel caso di specie, poiché concerne soltanto l'eventuale abbuono di anzianità di scatto, che qui non è in causa.
87. Quanto all'applicazione dell'art. 31 dello Statuto agli agenti temporanei, l'irregolarità delle decisioni individuali impugnate 15 marzo e 5 novembre 1996 risulta dal principio sopra ricordato . Resta solo da precisare se il dies ad quem da tenere presente nel caso di specie ai fini del calcolo delle esperienze professionali sia quello del contratto di lavoro o quello dell'entrata in servizio dell'agente.
88. Risulta dalla documentazione agli atti che il contratto di lavoro recava una data anteriore alla data dell'offerta d'impiego. In via più generale, occorre osservare che la data in cui è concluso il contratto di lavoro in accettazione dell'offerta dell'istituzione interessata costituisce un punto di riferimento soggetto a variazioni. Attenersi alla data di tale contratto potrebbe quindi sollevare difficoltà riguardo al principio di parità di trattamento. Inoltre, dalla presenta causa emerge che il contratto di lavoro reca due date distinte , il che può essere fonte di incertezze.
89. La data di entrata in servizio è, viceversa, più facile da determinare. Quanto al rischio, evocato dalla Commissione, che certi agenti procrastinino la loro entrata in servizio al fine di ottenere un migliore inquadramento grazie ad una durata più lunga della loro esperienza professionale, occorre sottolineare che l'autorità competente può influire sulla data suddetta.
90. Risulta dalle osservazioni svolte circa le finalità dell'art. 31 dello Statuto e dalle considerazioni che precedono che, basando le decisioni individuali impugnate 15 marzo e 5 novembre 1996 sull'art. 2, terzo comma, della decisione 1° settembre 1983, la Commissione ha fatto un'errata applicazione dell'art. 31 dello Statuto. Occorre dunque accogliere il motivo principale di annullamento dedotto dal ricorrente.
VII Sulle spese
91. Ai sensi dell'art. 122, primo comma, del regolamento di procedura, quando il ricorso è fondato e la Corte stessa giudica definitivamente la lite, essa statuisce sulle spese. Ai sensi dell'art. 69, n. 2, dello stesso regolamento, esteso alla procedura d'impugnazione dall'art. 118, la parte che soccombe è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il sig. Libéros ha chiesto la condanna della Commissione e quest'ultima è rimasta soccombente, occorre condannarla a sopportare, oltre alle spese proprie, la totalità delle spese sostenute dal sig. Libéros, sia dinanzi al Tribunale che dinanzi alla Corte.
VIII Conclusione
92. Avuto riguardo alle considerazioni precedenti, propongo alla Corte:
1) di annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 9 marzo 2000, causa T-29/97, Libéros/Commissione, in quanto respinge il ricorso;
2) statuendo nel merito, di annullare le decisioni della Commissione 15 marzo 1996 e 5 novembre 1996, e
3) di condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese sostenute dal sig. Libéros nei due gradi del procedimento.
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