Conclusioni dell avvocato generale
1. La Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica ellenica, avendo omesso di adottare i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per conformarsi alle disposizioni delle direttive del Consiglio 29 aprile 1996, 96/24/CE, che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione dei mangimi composti , e 29 aprile 1996, 96/25/CE, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE , è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE e delle dette direttive.
2. A questo proposito la Commissione ricorda come, ai sensi dell'art. 249, terzo comma, CE, le direttive vincolino gli Stati membri per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi per ottenere tale risultato. La Commissione rileva altresì come, in conformità dell'art. 10, primo comma, CE, gli Stati membri adottino tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal Trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità, e precisa che fra tali obblighi è compreso quello di rispettare i termini previsti dalle direttive.
3. Nella fattispecie l'art. 2 della direttiva 96/24 e l'art. 17 della direttiva 96/25 prevedono che gli Stati membri emanino le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle suddette direttive non oltre il 30 giugno 1998 e che ne informino immediatamente la Commissione.
4. I rilievi sopra formulati sono condivisi dalla Repubblica ellenica, la quale, peraltro, nel suo controricorso, ammette che i provvedimenti richiesti non sono stati adottati nel termine previsto dalle direttive 96/24 e 96/25, e neppure successivamente a tale data.
5. Essa, tuttavia, fa valere che i servizi competenti del Ministero dell'Agricoltura porteranno a termine in tempi brevissimi l'elaborazione delle necessarie misure di attuazione.
6. Ciò malgrado, è d'uopo ricordare come risulti da una costante giurisprudenza che, per valutare il ricorrere di un inadempimento, occorre riportarsi alla data di scadenza del termine stabilito nel parere motivato . Orbene, come visto sopra, è incontestato che a tale data lo Stato convenuto non aveva ancora adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza delle direttive 96/24 e 96/25.
7. Dalle argomentazioni sopra esposte discende che occorre accogliere il ricorso della Commissione e condannare la Repubblica ellenica alle spese.
Conclusione
8. Per i motivi sopra esposti, propongo alla Corte di dichiarare quanto segue:
- la Repubblica ellenica, avendo omesso di adottare i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per conformarsi alle disposizioni delle direttive del Consiglio 29 aprile 1996, 96/24/CE, che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione dei mangimi composti, e 29 aprile 1996, 96/25/CE, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza delle dette direttive;
- la parte convenuta è condannata alle spese.
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