Conclusioni dell avvocato generale
1. Con il presente ricorso, proposto ai sensi dell'art. 230, primo comma, CE, la Repubblica italiana chiede l'annullamento parziale della decisione della Commissione 1° marzo 2000, 2000/197/CE, che modifica la decisione 1999/187/CE relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1995 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» .
2. La Repubblica italiana contesta la decisione impugnata nella parte in cui essa impone cinque serie di rettifiche finanziarie per le spese dichiarate nell'ambito dell'esercizio 1995. Tali spese si riferiscono ai costi di gestione e di controllo del magazzinaggio pubblico dei cereali. Le rettifiche imposte sono le seguenti:
- rettifiche finanziarie specifiche di ITL 3 358 746 955, di ITL 807 967 249 e di ITL 22 116 046 015 per spese relative ai costi di magazzinaggio di frumento duro;
- rettifiche finanziarie specifiche per un importo totale di ITL 54 518 294 818 per spese relative ai costi di magazzinaggio di frumento duro;
- una rettifica finanziaria di ITL 1 923 101 478, corrispondenti all'importo della cauzione che avrebbe dovuto essere trattenuta nell'ambito di una vendita di frumento duro destinato all'Algeria;
- una rettifica finanziaria di ITL 9 965 368 843, corrispondente al valore delle differenze rilevate nelle scorte di frumento tenero, di orzo e di granturco tra la fine dell'esercizio 1994 e l'inizio dell'esercizio 1995, e
- una rettifica finanziaria di ITL 2 502 127 250, corrispondente all'importo delle rettifiche effettuate dalla Commissione in una dichiarazione mensile preliminare relativamente al frumento tenero, all'orzo e al granturco.
3. La Repubblica italiana contesta parimenti la decisione della Commissione che rifiuta di attribuirle la somma di ITL 11 952 457 079 per la regolarizzazione delle fatture di vendita di cereali all'intervento pubblico.
4. Le ragioni delle rettifiche applicate sono riassunte nella relazione di sintesi relativa ai risultati dei controlli per la liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «Garanzia», per l'esercizio 1995 . Esaminerò in ordine successivo gli elementi specifici di tali diverse rettifiche (punti I-VII).
I - Le rettifiche finanziarie specifiche di ITL 3 358 746 955, di ITL 807 967 249 e di ITL 22 116 046 015 per spese relative ai costi di magazzinaggio di frumento duro.
A - Fatti
5. In occasione di missioni di controllo effettuate in loco, la Commissione ha rilevato, con riferimento alle scorte d'intervento di frumento duro, considerevoli differenze tra la dichiarazione annuale delle autorità italiane relativa all'esercizio 1995 e la situazione effettiva delle scorte. Basandosi sugli elementi a sua disposizione, la Commissione ha deciso di:
- ridurre le spese dichiarate alla voce di bilancio 1011.003 per un importo di ITL 3 358 746 955;
- ridurre le spese dichiarate alla voce di bilancio 1012.003 per un importo di ITL 807 967 249, e
- aumentare le spese dichiarate alla voce di bilancio 1013.003 per un importo di ITL 22 116 046 015.
B - Argomenti della Repubblica italiana
6. La Repubblica italiana sostiene che la rettifica controversa è illegittima. A sostegno della propria tesi, essa adduce i seguenti argomenti :
«(...) la ricostruzione del quantitativo di cereali giacenti all'1.10.1994 (data di inizio dell'esercizio 1995) (...) risultava essere pari a tonnellate 715 241,791 ed era così dettagliato:
Scorte accertate all'1.10.94
(a seguito controlli inventariali) t 639 282,826
+ Scorte giacenti presso ditta "Casillo" t 91 664,845
+ Scorte giacenti presso ditta "Federconsorzi" t 117,980
+ Scorte giacenti presso
ditta "Molini Nuova Daunia" t 7 681,500
- Quantità mancante ditta "CO.GE.A." t 23 505,900
Giacenza all'1.10.1994: t 715 241,251
In relazione a tale giacenza dichiarata dalle autorità italiane, i servizi della Commissione obiettano che la stessa è superiore di tonn. 174 640,558 al quantitativo precedentemente indicato nelle tabelle FEAÒG alla data del 30.9.1994 (termine dell'esercizio 1994), che era pari a tonn. 540 601,233 e tale differenza, a loro parere scaturisce dall'aumento delle scorte per tonn. 198 146,458 e dalla contemporanea diminuzione delle scorte medesime per tonn. 23 505,900.
Al di là dei motivi che hanno comportato le singole rettifiche, si osserva che con nota n. 4014 del 9.2.2000 (...) i servizi della Commissione (...) hanno dichiarato di accettare l'aumento delle scorte per tonn. 174 640,458 di frumento duro a decorrere all'esercizio 1995, anche se poi di fatto risulta essere stata confermata la correzione negativa.
La posizione della Commissione determina un ingiustificato arricchimento della stessa in relazione alle varie spese di ammasso sopportato dallo Stato italiano per le scorte suddette per tutto l'esercizio 1995.
(...)
Per tali ragioni la correzione negativa di lire 26.282.760.219 proposta (...) deve essere annullata».
C - Valutazione
7. Si deve ricordare che, ai sensi dell'art. 38, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte, il ricorso che introduce il giudizio deve indicare l'oggetto della controversia e l'esposizione sommaria dei motivi. Per costante giurisprudenza, tale indicazione dev'essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e alla Corte di esercitare il suo sindacato, eventualmente senza altre informazioni a supporto. Al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia è necessario, affinché un ricorso sia considerato ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano, anche sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dall'atto introduttivo stesso.
8. Orbene, ritengo che nella fattispecie il ricorso non soddisfi tali requisiti minimi.
9. L'argomento formulato dalla Repubblica italiana non permette di identificare chiaramente gli elementi di diritto e di fatto sui quali si fonda la sua domanda d'annullamento. E' vero che la Commissione ha potuto formulare utilmente la propria difesa, grazie alla sua conoscenza del fascicolo ed al ruolo che le spetta nel procedimento precontenzioso; tuttavia è giocoforza constatare che la Corte, al contrario, non è in grado di esercitare il suo sindacato giurisdizionale sull'unica base degli elementi forniti con il ricorso. In proposito, è utile ricordare che non spetta al giudice comunitario sostituirsi al ricorrente o al suo avvocato nel tentativo di ricercare e d'identificare esso stesso, nei documenti del fascicolo, gli elementi che potrebbero essere considerati tali da giustificare le conclusioni formulate nel ricorso .
10. Propongo alla Corte, di conseguenza, di dichiarare il primo motivo irricevibile.
II - Le rettifiche finanziarie specifiche per un importo di ITL 54 518 294 818 per spese relative ai costi di magazzinaggio di frumento duro
A - Ambito normativo
11. Il regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2727 , mira a realizzare gli obiettivi della politica agricola comune nel settore dei cereali e segnatamente la stabilità dei mercati . Il suo art. 7 prevede che gli organismi d'intervento designati dagli Stati membri hanno l'obbligo di acquistare i cereali loro offerti, purché le offerte soddisfino talune condizioni relative alla qualità dei prodotti . Per essere accettati, i prodotti debbono essere di qualità «sana, leale e mercantile» . La qualità dei prodotti è stabilita in base a campioni prelevati al momento della presentazione dei cereali all'organismo d'intervento .
12. Le misure d'acquisto e di magazzinaggio dei cereali, assunte dagli organismi d'intervento, sono finanziate dal FEAOG secondo le modalità prescritte dal regolamento (CEE) del Consiglio 27 novembre 1990, n. 3492 .
13. Tale regolamento prevede che gli organismi nazionali sono tenuti a stabilire conti annuali per ogni prodotto oggetto di intervento di magazzinaggio pubblico . Nei conti annuali devono figurare, in particolare, le spese relative al magazzinaggio dei prodotti. L'art. 2 dispone che gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la buona conservazione dei prodotti. Ai sensi dell'art. 5, i quantitativi deteriorati a causa delle condizioni materiali di magazzinaggio oppure a causa di una conservazione troppo lunga devono essere contabilizzati in uscita dalle scorte alla data in cui sono stati constatati la perdita o il deterioramento.
14. Le modalità applicative di detto testo normativo sono contenute nel regolamento (CEE) della Commissione 12 dicembre 1990, n. 3597 . L'art. 2, n. 3, lett. c), prevede che, in caso di deterioramento o di distruzione del prodotto derivante da cattive condizioni di conservazione, il valore del prodotto è da contabilizzare conformemente alle norme previste dal n. 1. Quest'ultimo prevede che il valore dei quantitativi mancanti viene calcolato «moltiplicando i suddetti quantitativi per il prezzo d'intervento di base vigente per la qualità tipo il primo giorno dell'esercizio in corso, maggiorato del 5%». Peraltro, l'art. 7 prevede che, qualora il prodotto non soddisfi le condizioni previste per il magazzinaggio, i quantitativi interessati devono essere contabilizzati come vendita al prezzo al quale sono stati acquistati. Le spese d'entrata, d'uscita e di magazzinaggio contabilizzate per ognuno dei quantitativi rifiutati vengono detratte e conteggiate distintamente. A tal fine, le spese di magazzinaggio vengono calcolate moltiplicando i quantitativi respinti per il numero di mesi intercorsi fra l'entrata e l'uscita, per l'importo forfettario e per il tasso di conversione agricolo vigenti il mese dell'uscita.
B - Fatti
15. A seguito di un controllo effettuato nel mese di marzo 1995 dal Consorzio Controlli Integrati in Agricoltura (in prosieguo: il «CCIA») è risultato che un quantitativo di t 122 709,192 di frumento duro giacente presso i magazzini della ditta «Coop. San Giorgio» era di pessima qualità.
16. Per un quantitativo pari a t 84 481,128 la Commissione ha rilevato che il grano era privo dei requisiti di conferibilità all'intervento. A suo parere, la cattiva qualità del prodotto esisteva sin dal momento dell'acquisto. In applicazione dell'art. 7 del regolamento n. 3597/90 essa ha quindi addebitato alle autorità italiane il prezzo d'acquisto dei quantitativi controversi, nonché le spese di magazzinaggio contabilizzate a decorrere dall'inizio della campagna 1990/1991 sino alla fine dell'esercizio 1995.
17. In ordine alle restanti t 38 228,064, la Commissione ha ritenuto che il deterioramento del prodotto derivasse dalle cattive condizioni di conservazione. In conformità all'art. 2, n. 3, lett. c), del regolamento n. 3597/90, essa ha quindi addebitato alle autorità italiane il controvalore di detto quantitativo, nonché le spese di magazzinaggio contabilizzate a decorrere dal mese di marzo 1995 sino alla fine dell'esercizio 1995. L'importo totale della rettifica imposta è pari a ITL 54 518 294 818.
C - Ricorso
18. La Repubblica italiana contesta tale rettifica. Essa adduce due ordini di argomenti, rispettivamente fondati su:
- una violazione degli artt. 2 e 7 del regolamento n. 3597/90, e
- un errore di valutazione nella stima della quantità di prodotti controversi.
19. Esaminerò ciascuno di detti punti in ordine successivo.
1. Sulla violazione degli artt. 2 e 7 del regolamento n. 3597/90
20. La Repubblica italiana sostiene che, al momento del suo conferimento all'organismo d'intervento, il primo quantitativo di t 84 481,128 di frumento duro presentava tutti i requisiti qualitativi richiesti dalla legislazione comunitaria. Essa produce a tal fine 37 certificati di analisi effettuate dal laboratorio privato Consulchimica di Crotone (Italia) , che attesterebbero la qualità del prodotto al momento del suo acquisto da parte del titolare del magazzino. La Repubblica italiana ritiene che in tali circostanze la Commissione non poteva applicare l'art. 7 del regolamento n. 3597/90 ed addebitare le spese d'acquisto e di magazzinaggio a decorrere dalla data di acquisto dei prodotti. Essa avrebbe dovuto applicare l'art. 2, n. 3, lett. c), del regolamento n. 3597/90 ed addebitare esclusivamente il controvalore e le spese di magazzinaggio a partire dalla data in cui è stato accertato il deterioramento del prodotto.
21. Prima di esaminare tale argomento, si devono ricordare i principi posti dalla giurisprudenza della Corte in ordine all'onere della prova nella controversie relative alla liquidazione dei conti FEAOG.
22. Come è noto, il FEAOG finanzia esclusivamente gli interventi promossi nel rispetto delle norme comunitarie nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli. In caso di contestazione, spetta alla Commissione provare l'esistenza di una violazione delle norme relative all'organizzazione comune dei mercati agricoli . La Commissione è quindi «obbligata a giustificare (...) la decisione con cui rileva la mancanza o l'inadeguatezza dei controlli istituiti dallo Stato membro interessato» .
23. Lo Stato membro interessato, da parte sua, non può confutare gli accertamenti della Commissione con semplici affermazioni non suffragate da elementi atti a dimostrare l'esistenza di un sistema di controlli affidabile ed operativo . A meno che non si riesca a dimostrarne l'inesattezza, gli accertamenti della Commissione costituiscono elementi che possono far sorgere fondati dubbi sull'istituzione di un sistema adeguato ed efficace di misure di sorveglianza e di controllo .
24. Nel caso di specie, la Commissione fornisce vari elementi atti a giustificare la rettifica controversa. Emerge infatti dal fascicolo che, per un quantitativo di t 84 481,128 di frumento duro immagazzinato dalla società Coop. San Giorgio, il prodotto non presentava i requisiti richiesti dalle disposizioni del regolamento n. 1569/77. La cattiva qualità del grano esisteva al momento del suo acquisto dal parte del titolare del magazzino. Emerge altresì dal fascicolo che tale accertamento si fonda sul risultato delle analisi dei campioni prelevati nel mese di marzo 1995 dal CCIA presso la società Coop. San Giorgio .
25. Come la Commissione , ritengo che i 37 certificati prodotti dalla Repubblica italiana non sono tali da inficiare tale accertamento.
26. Deve ricordarsi che, a partire dalla campagna di commercializzazione 1990/1991, il regolamento n. 1022/90 ha modificato il regolamento n. 1569/77 per sottolineare la necessità di garantire l'indipendenza del soggetto che effettua il prelievo dei campioni di cereali. Il terzo considerando del regolamento n. 1022/90 precisa espressamente che «qualora deleghi a terzi i suoi poteri di controllo, l'organismo d'intervento deve accertarsi che gli stessi possiedano tutte le garanzie di indipendenza rispetto all'offerente».
27. Orbene, detto requisito d'indipendenza non è soddisfatto nel caso di specie. Infatti, è pacifico che i campioni analizzati dal laboratorio privato Consulchimica di Crotone sono stati prelevati dal titolare del magazzino stesso e non da un soggetto indipendente. La Repubblica italiana ammette, d'altronde, che questa circostanza è tale da nuocere all'obiettività dei risultati delle analisi in quanto il titolare del magazzino è chiamato a rispondere dinanzi all'AIMA della decisione di acquistare cereali, nonché dell'eventuale deterioramento dei prodotti nel corso del magazzinaggio.
28. In tali circostanze, ritengo che i certificati d'analisi prodotti dalla ricorrente non sono tali da inficiare gli accertamenti della Commissione. Propongo quindi alla Corte di respingere la prima censura.
2. Sull'esistenza di un errore di valutazione nella stima della quantità dei prodotti controversi
29. La Repubblica italiana sostiene che la Commissione è incorsa in un errore di valutazione nello stimare l'altro quantitativo di grano pari a t 38 228,064. Essa sottolinea che in occasione di un controllo effettuato nel marzo 1995 il CCIA ha espressamente rilevato che la quantità di grano detenuta dalla società Coop. San Giorgio era pari a t 37 042,795, ossia t 1 185,269 in meno rispetto alla quantità individuata dalla Commissione. Ora, benché le autorità italiane abbiano comunicato tale cifra alla Commissione nel marzo 1999, quest'ultima avrebbe mantenuto la rettifica controversa al livello proposto, ovvero t 38 228,064. Detta rettifica non sarebbe pertanto giustificata nella misura indicata.
30. L'argomento della Repubblica italiana non può essere accolto.
31. Emerge dal fascicolo che in occasione di un controllo effettuato nel marzo 1995 il CCIA ha rilevato che un quantitativo di t 37 042,795 di frumento duro immagazzinato dalla società Coop. San Giorgio era di cattiva qualità e che mancava un ulteriore quantitativo di t 1 185,269. La Commissione ha quindi imposto una rettifica finanziaria in ordine a tali due quantitativi, attribuendo il medesimo valore al quantitativo deteriorato ed al quantitativo mancante.
32. Orbene, nel caso di specie la Repubblica italiana non adduce alcun elemento di prova a sostegno delle proprie tesi. Essa si limita ad affermare che la relazione del CCIA è in possesso della Commissione . Poiché la ricorrente non riesce a dimostrare che gli accertamenti della Commissione sono errati, si deve respingere la seconda censura.
III - La vendita di frumento duro destinato all'Algeria
A - Ambito normativo e fatti
33. Il regolamento (CEE) della Commissione 28 luglio 1993, n. 2131 , prevede che la vendita dei cereali acquistati dagli organismi d'intervento deve avvenire nell'ambito di procedure di gara.
34. Col regolamento (CE) 31 ottobre 1994, n. 2668 la Commissione ha autorizzato l'organismo d'intervento italiano a vendere mediante gara t 148 000 di frumento duro da esportare in Algeria sotto forma di semole. L'art. 11, n. 2, prevedeva che l'aggiudicatario doveva costituire una cauzione di ECU 50 per tonnellata di frumento duro al fine di garantire l'esecuzione dell'obbligo di esportare e di importare i prodotti in Algeria. Secondo il medesimo articolo, un primo importo di ECU 25 per tonnellata doveva essere dato in cauzione al momento della consegna del certificato d'esportazione ed un secondo importo di ECU 25 per tonnellata doveva essere dato in cauzione prima del ritiro dei cereali. L'art. 11, n. 2, precisava che l'importo totale della cauzione sarebbe stato svincolato entro un termine di 15 giorni dalla data in cui l'aggiudicatario avrebbe presentato la prova che la semola era effettivamente arrivata in Algeria. Infine, l'art. 11, n. 4, precisava che il pagamento del prezzo di acquisto del grano nonché l'esportazione delle semole nel termine previsto rappresentavano un'«esigenza principale» ai sensi dell'art. 20 del regolamento (CEE) della Commissione 22 luglio 1985, n. 2220 . Quest'ultimo regolamento contiene le norme relative al sistema delle cauzioni richieste da vari regolamenti comunitari nell'ambito della politica agricola comune .
35. Il 10 marzo 1995 la Commissione ha modificato il regolamento n. 2668/94 adottando il regolamento (CE) n. 545/95 . Essa ha previsto che l'importo totale della cauzione viene svincolato nei quindici giorni successivi alla data in cui l'aggiudicatario ha fornito la prova che «l'esigenza principale di cui al paragrafo 4 è stata soddisfatta».
36. Nella fattispecie, la Commissione ha ritenuto che l'amministrazione italiana aveva svincolato la cauzione costituita da uno degli aggiudicatari, la società Italgrani SpA, senza che quest'ultima avesse fornito la prova del pagamento del prezzo d'acquisto dei prodotti. Essa ha quindi imposto una rettifica finanziaria pari a ITL 1 923 101 478, corrispondente all'importo della garanzia che avrebbe dovuto essere trattenuta.
B - Ricorso
37. La Repubblica italiana sostiene che la Commissione ha violato il principio della certezza del diritto. A suo parere, la rettifica controversa sarebbe basata sul fatto che l'aggiudicatario non avrebbe ottemperato agli obblighi imposti dall'art. 11, n. 2, del regolamento n. 2668/94, come modificato dal regolamento n. 545/95. Orbene, tale ultimo regolamento non era applicabile all'epoca dei fatti controversi. La Commissione avrebbe quindi applicato tale atto retroattivamente ed illegittimamente.
38. Come la Commissione, ritengo che tale argomento sia destituito di fondamento.
39. Emerge dal fascicolo che, contrariamente a quanto sostiene la Repubblica italiana, la rettifica controversa non è basata sulla violazione dell'art. 11, n. 2, del regolamento n. 2668/94, come modificato dal regolamento n. 545/95. Al contrario, la Commissione ha ritenuto che le autorità italiane non potevano svincolare la cauzione della società Italgrani Spa senza che quest'ultima avesse ottemperato agli obblighi derivanti dall'art. 11, n. 4, del regolamento n. 2668/94. Orbene, tale ultima norma non è stata modificata dal regolamento n. 545/95 e pertanto la censura relativa all'applicazione retroattiva della legislazione comunitaria deve essere respinta.
40. Inoltre, gli elementi contenuti nel fascicolo permettono di ritenere che la rettifica controversa era giustificata sotto il profilo giuridico. Ai sensi dell'art. 11, n. 4, del regolamento n. 2668/94, il pagamento del prezzo di acquisto del grano nonché l'esportazione effettiva delle semole nel termine previsto rappresentavano un'esigenza principale ai sensi dell'art. 20 del regolamento n. 2220/85. L'art. 21 di quest'ultimo regolamento, applicabile nel caso di specie , precisa che la cauzione deve essere svincolata non appena sia stato provato che tutte le esigenze principali sono state soddisfatte. Viceversa, l'art. 22 prevede che la cauzione viene incamerata dall'organismo d'intervento nel caso in cui un'esigenza principale non è stata soddisfatta.
41. Orbene, nel caso di specie non è contestato che la società Italgrani Spa ha omesso di pagare il prezzo d'acquisto della quantità di frumento duro aggiudicatale. Poiché l'aggiudicatario non ha rispettato un'esigenza principale, ai sensi dell'art. 20 del regolamento n. 2220/85, le autorità italiane non potevano quindi svincolare la cauzione che lo stesso aveva costituito.
42. Date queste premesse, propongo alla Corte di respingere il motivo di annullamento.
IV - La rettifica finanziaria di ITL 9 965 368 843, relativa alle differenze nelle scorte di frumento tenero, di orzo e di granturco
A - Fatti
43. I servizi della Commissione hanno imposto una rettifica finanziaria poiché hanno rilevato differenze nelle scorte di frumento tenero, di orzo e di granturco dichiarate dalle autorità italiane tra la fine dell'esercizio 1994 e l'inizio dell'esercizio 1995.
44. Così, in ordine al frumento tenero, la quantità dichiarata alla fine dell'esercizio 1994 era di t 361, mentre la quantità dichiarata all'inizio dell'esercizio 1995 era di t 636,3 (ossia un aumento di t 275). Per quanto riguarda l'orzo, la quantità dichiarata alla fine dell'esercizio 1994 era di t 80 039,67, mentre la quantità dichiarata all'inizio dell'esercizio 1995 era di t 52 195,07 (ossia una diminuzione di t 27 844,6). Infine, per quanto riguarda il granturco, la quantità dichiarata alla fine dell'esercizio 1994 era di t 27 371,061, mentre la quantità dichiarata all'inizio dell'esercizio 1995 era di t 62 817,324 (ossia un aumento di t 35 446,263).
45. La Commissione ha quindi deciso di porre a carico delle autorità italiane il valore di riporto delle quantità eccedenti di frumento tenero e di granturco, nonché il controvalore delle quantità di orzo mancanti. L'importo totale della rettifica è pari a ITL 9 965 368 843.
B - Argomenti della Repubblica italiana
46. La Repubblica italiana ritiene infondate le rettifiche controverse. A sostegno della propria tesi, essa espone i seguenti argomenti :
«[Il Governo italiano] osserva che le rettifiche di giacenza derivano dal fatto che l'amministrazione italiana nel mese di ottobre 1994 ha provveduto al dovuto riallineamento con le giacenze effettive accertate in sede di controllo inventariale effettuato (...) dalla ditta "C.C.I.A.".
(...)
[L'atteggiamento della Commissione è] opportunistico in quanto trasforma unicamente in vantaggi economici il corretto atteggiamento dell'amministrazione italiana di riallineare le giacenze contabili con quelle effettive di magazzino; infatti a fronte dell'aumento di giacenza del frumento tenero e del mais beneficia del "valore di riporto" senza fare lo stesso per l'orzo (...) e, in più, a fronte della diminuzione di giacenza dell'orzo, che non deriva da un'effettiva perdita del prodotto, (...) del controvalore calcolato ai sensi del Reg. (...) n. 3597/90.
In base alla stessa logica della Commissione (...) dovrebbero riconoscersi a favore dell'amministrazione italiana anche le seguenti correzioni positive:
1) Accrediti del minor valore di riporto addebitato allo Stato italiano per l'esercizio 1994 relativamente a 27 844,600 tonnellate di orzo (...);
2) Spese tecniche di magazzinaggio (voce di bilancio 1011.03) spettanti per l'esercizio 1994 sul quantitativo di tonn. 35 446,263 di mais dichiarato in aumento, riscontrato a seguito dell'esame dei controlli inventariali effettuati dalla ditta "C.C.I.A." ma derivante da un mancato inserimento di tale quantitativo nelle tabelle FEAOG dell'esercizio 1994;
3) Spese tecniche di magazzinaggio (voce di bilancio 1011.03) spettanti per gli esercizi 1992/1993/1994 sul quantitativo di tonn. 275 di frumento tenero, derivante dalla parziale mancata consegna sulla fornitura complessiva di tonn. 5.000 di frumento tenero come aiuto alimentare all'Albania nel dicembre 1992».
C - Valutazione
47. A mio avviso, l'argomento della Repubblica italiana non soddisfa i requisiti prescritti dall'art. 38, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte. Esso non consente di individuare gli elementi di diritto e gli elementi di fatto sui quali la ricorrente fonda la sua domanda. E` vero che la Commissione ha potuto presentare la propria difesa, grazie al ruolo che le è proprio nel procedimento precontenzioso; la Corte non è in grado però di esercitare il suo sindacato giurisdizionale sulla sola base degli elementi forniti nel ricorso. In proposito, ricordo che non spetta alla Corte sostituirsi al ricorrente o al suo avvocato nel tentativo di ricercare e di individuare essa stessa gli elementi che potrebbero giustificare le conclusioni formulate nel ricorso. Il quarto motivo deve quindi dichiararsi irricevibile.
V - La rettifica di ITL 2 502 127 250, corrispondente all'importo delle rettifiche effettuate in una precedente dichiarazione mensile (frumento tenero, orzo e granturco).
A - Fatti
48. I servizi della Commissione hanno imposto una rettifica di ITL 2 502 127 250 al fine di sanare un errore commesso dalle autorità italiane nella dichiarazione annuale. Infatti, allorché essa ha predisposto le tabelle annuali del FEAOG dell'esercizio 1995, l'amministrazione italiana ha omesso di inserire le rettifiche effettuate dalla Commissione in una dichiarazione mensile ai sensi dell'art. 9, n. 7, del regolamento (CEE) della Commissione 7 settembre 1988 n. 2776 .
B - Argomenti della Repubblica italiana
49. La Repubblica italiana ritiene che nell'effettuare la rettifica controversa la Commissione le ha imposto una doppia penalizzazione. Essa espone i seguenti argomenti :
«1) Nella 12ª dichiarazione mensile dell'esercizio 1995 l'amministrazione italiana ha indicato nelle "Tabella 8 - linea 1" e "Tabella 52 - linea 30" i seguenti dati:
- giacenza mais all'1.10.94 pari a ton. 27 371,061;
- spese tecniche (voce di bilancio 1011.006) pari a lire 472 481 200;
- spese finanziarie (voce di bilancio 1012.006) pari a lire 141 376 660;
- altre spese (voce di bilancio 1013.006) pari a lire 2 946 864 571;
2) Con nota n. 12367 del 19.3.1996 (doc. E1) i servizi della Commissione informavano l'amministrazione italiana della necessità di apportare per l'esercizio 1995 le correzioni previste dal Reg. (...) n. 2776/88, consistenti nel non riconoscere le spese dichiarate al precedente punto (...), in conseguenza del fatto che con nota n. 22990 del 14.6.1995 gli stessi servizi avevano comunicato la non accettazione del quantitativo di tonn. 27.371,061 all'intervento pubblico a seguito di deterioramento conseguente ad un sinistro atmosferico verificatosi presso la ditta "Cavalli";
3) In merito al quantitativo di mais giacente presso la ditta "Cavalli" è poi intervenuta la chiusura dei conti dell'esercizio 1994, per cui si è stabilito, al termine della procedura di conciliazione, che nell'esercizio 1995 dovevano essere apportate a carico dell'amministrazione italiana n. 2 "correzioni negative" (lire 448 148 256 - lire 123 262 537) ed una "correzione positiva" di lire 8 132 491 172 tutte regolarmente riportate al punto 4.5.1.3.2. della relazione di sintesi (addendum II).
Pertanto non è giustificata la "correzione negativa" proposta ai sensi dell'art. 9 del reg. (...) n. 2776/88, in quanto ciò contrasta con le decisioni adottate a conclusione della procedura di conciliazione per l'esercizio 1994, e perché ciò comporta una doppia penalizzazione a carico dell'amministrazione italiana, consistente nelle seguenti somme:
- Lire 472 481 200 per la voce di bilancio 1011.006;
- Lire 141 376 660 per la voce di bilancio 1012.006;
- Lire 2 946 864 570 per la voce di bilancio 1013.006».
C - Valutazione
50. L'argomento della Repubblica italiana non soddisfa i requisiti prescritti dall'art. 38, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte. Esso non consente di individuare gli elementi di diritto e gli elementi di fatto sui quali la ricorrente fonda la sua domanda. E' vero che la Commissione ha potuto presentare la propria difesa, grazie al ruolo che le è proprio nel procedimento precontenzioso; la Corte non è in grado però di esercitare il suo sindacato giurisdizionale sulla sola base degli elementi forniti nel ricorso. Come già ricordato, non spetta alla Corte sostituirsi al ricorrente o al suo avvocato nel tentativo di ricercare e di individuare essa stessa gli elementi che potrebbero giustificare le conclusioni formulate nel ricorso. Il quinto motivo deve quindi dichiararsi irricevibile.
VI - Regolarizzazione delle fatture di vendita di cereali all'intervento pubblico
51. La Repubblica italiana deduce un ultimo motivo che, come essa stessa afferma , non riguarda la decisione impugnata. Osserva che, nel corso del procedimento di conciliazione, ha presentato un'istanza intesa a farsi riconoscere la somma di ITL 11 952 457 079 a titolo di regolarizzazione delle fatture di vendita di cereali all'intervento pubblico. Essa sostiene che, se tale somma non le venisse riconosciuta dalla Commissione, sarebbe vittima di una doppia penalizzazione.
52. Ai sensi dell'art. 38, n. 1, lett. d), del regolamento di procedura della Corte, l'atto introduttivo del ricorso deve contenere le conclusioni del ricorrente. Orbene, nel caso di specie il motivo dedotto dalla Repubblica italiana è diretto contro un atto di cui essa non chiede, nelle sue conclusioni, l'annullamento. Detto motivo è pertanto irricevibile.
VII - Sulle spese
53. Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, va condannata alle spese.
VIII - Conclusione
54. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo quindi alla Corte di:
1) respingere il ricorso;
2) condannare la Repubblica italiana alle spese.
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