Conclusioni dell avvocato generale
1 Nel presente procedimento, il Verwaltungsgericht (Tribunale amministrativo) di Karlsruhe (Germania) propone alla Corte cinque questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione e sugli effetti degli artt. 6 e 7 della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'associazione, adottata dal Consiglio d'associazione istituito con l'accordo di associazione (1) tra la Comunità economica europea e la Turchia (2).
2 Il Verwaltungsgericht Karlsruhe chiede in sostanza se, ed entro quali limiti, un cittadino turco che si trovi nella particolare situazione del ricorrente nella causa principale possa beneficiare dei diritti attribuiti ad un lavoratore turco dall'art. 6 della decisione n. 1/80 o al figlio di un lavoratore turco dall'art. 7 della medesima.
I - Contesto normativo comunitario
3 Secondo l'art. 12 dell'accordo, le parti contraenti hanno deciso di realizzare gradualmente tra di loro la libera circolazione dei lavoratori e, a tale scopo, hanno deciso d' ispirarsi agli artt. 48 e 49 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE e 40 CE) nonché all' art. 50 del Trattato CE (divenuto art. 41 CE).
4 All' art. 36 del protocollo addizionale all'accordo (3), le parti contraenti hanno previsto che la libera circolazione dei lavoratori tra gli Stati membri della Comunità e la Turchia venisse realizzata gradualmente, conformemente ai principi enunciati all'art. 12 dell'accordo, tra la fine del dodicesimo e del ventiduesimo anno dall'entrata in vigore di detto accordo (4) e che il Consiglio d'Associazione stabilisse le modalità necessarie a questo fine.
5 La decisione n. 1/80, adottata in applicazione di tale protocollo addizionale, mira a migliorare, nel settore sociale, il regime di cui beneficiano i lavoratori e i loro familiari rispetto al regime istituito con decisione del Consiglio di Associazione 20 dicembre 1976, n. 2/76 (5).
6 La decisione n. 1/80 attribuisce ai cittadini turchi, nella loro qualità di lavoratori e nella loro qualità di familiari di un lavoratore, diritti d'accesso ad un' occupazione nel paese ospitante, che sono progressivamente più estesi e che hanno come corollario un diritto di soggiorno in tale paese (6).
7 L'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 stabilisce i requisiti che un cittadino turco deve soddisfare per beneficiare di questi diritti in qualità di lavoratore. Esso è redatto come segue:
«Fatte salve le disposizioni dell'art. 7, relativo al libero accesso dei familiari all'occupazione, il lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro ha i seguenti diritti:
- rinnovo, in tale Stato membro, dopo un anno di regolare impiego, del permesso di lavoro presso lo stesso datore di lavoro, se dispone di un impiego;
- candidatura, in tale Stato membro, ad un altro posto di lavoro, la cui regolare offerta sia registrata presso gli uffici di collocamento dello Stato membro, nella stessa professione, presso un datore di lavoro di suo gradimento, dopo tre anni di regolare impiego, fatta salva la precedenza da accordare ai lavoratori degli Stati membri della Comunità;
- libero accesso, in tale Stato membro, a qualsiasi attività salariata di suo gradimento, dopo quattro anni di regolare impiego».
8 L'art. 7 della decisione n. 1/80, dedicato ai familiari di un lavoratore turco, al secondo comma, dispone che «i figli dei lavoratori turchi che hanno conseguito una formazione professionale nel paese ospitante potranno, indipendentemente dal periodo di residenza in tale Stato membro e purché uno dei genitori abbia legalmente esercitato un'attività nello Stato membro interessato da almeno tre anni, rispondere a qualsiasi offerta d'impiego in tale Stato membro».
II - Fatti e procedimento
9 Il sig. Kurz, ricorrente nella causa principale, è nato in Germania nel 1977. Egli è figlio naturale di un lavoratore migrante turco, il sig. Yüce, che ha legalmente esercitato un'attività in questo Stato dal 1969 al 1983.
10 Dal 1978 al 1984, egli è vissuto in affidamento presso una famiglia tedesca, i coniugi Kurz. Nel 1984, ha seguito suo padre che è tornato nel paese d'origine, la Turchia, nell'ambito di un programma di aiuto al ritorno.
11 Nel 1992, il sig. Kurz è stato autorizzato a tornare in Germania per effettuarvi una formazione professionale. Questo presupposto era menzionato sul suo visto d'ingresso e sul suo permesso di soggiorno provvisorio. Il permesso di soggiorno del sig. Kurz è stato infine prorogato sino al 15 luglio 1997.
12 Il sig. Kurz ha portato a termine una formazione come installatore di gas e di acqua, le cui condizioni sono state previste in un contratto di formazione in data 16 novembre 1992. Questo rapporto di formazione si è svolto dal 1_ ottobre 1992 al 5 maggio 1997. Esso ha comportato un insegnamento teorico, dispensato in un istituto tecnico, e una formazione pratica nell'impresa Herbert Schulz GmbH. Il sig. Kurz ha ricevuto da detta impresa una retribuzione mensile di DEM 780 per il primo anno, poi di DEM 840, 940 e 1 030 per gli anni successivi.
13 Nel febbraio 1997, il sig. Kurz ha superato la parte pratica dell'esame finale del tirocinio. Egli ha interrotto la sua formazione il 6 maggio successivo, senza avere superato la parte teorica dell'esame.
14 Nel luglio 1997, il sig. Kurz ha chiesto un permesso di soggiorno senza limite di durata in Germania.
15 Nel maggio 1998, egli è stato adottato dai coniugi Kurz che l'ospitavano dal 1992. Secondo il diritto nazionale vigente, quest'adozione gli ha conferito il cognome dei genitori adottivi. Dal provvedimento di rinvio emerge che l'adozione ha anche estinto il rapporto di parentela con la famiglia naturale. Tuttavia, secondo il Verwaltungsgericht Karlsruhe, quest'adozione non gli attribuisce diritto né alla nazionalità tedesca né al conseguimento di un permesso di soggiorno di lunga durata in Germania (7).
16 Con decisione 18 agosto 1998, le competenti autorità nazionali hanno respinto la domanda di permesso di soggiorno del sig. Kurz e gli hanno intimato di lasciare la Germania. Egli è stato espulso nel gennaio 1999.
17 L'opposizione del ricorrente contro il provvedimento del 18 agosto 1998 è stata respinta dal Regierungspräsidium Karlsruhe con decisione del 16 giugno 1999. Tale autorità ha fondato il suo rigetto sui seguenti elementi:
- il sig. Kurz non era inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro, ai sensi dell'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, durante la sua formazione professionale e, durante tale periodo, la sua posizione era solo provvisoria perché il suo permesso di soggiorno era limitato quanto alla durata e alla finalità;
- il sig. Kurz non soddisfa più i requisiti dell'art. 7, secondo comma, di detta decisione per i tre motivi esposti qui di seguito:
- l'adozione da parte di cittadini tedeschi gli ha fatto perdere la qualità di figlio di un lavoratore turco;
- il padre naturale aveva definitivamente lasciato la Germania al momento in cui l'interessato vi ha iniziato la formazione professionale;
- egli non ha terminato la formazione nello Stato membro ospitante perché non ha superato la parte teorica dell'esame.
18 Contro questa decisione il sig. Kurz ha presentato ricorso dinanzi al Verwaltungsgericht Karlsruhe.
III - Questioni pregiudiziali
19 Ritenendo che la soluzione della controversia presupponesse un'interpretazione delle disposizioni, precitate, della decisione n. 1/80, il Verwaltungsgericht Karlsruhe ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se i requisiti di cui all'art. 6, n. 1, secondo o terzo trattino, della decisione (n. 1/80) siano soddisfatti da un cittadino turco, il quale è entrato nel paese con un visto del consolato generale "valido solo per la formazione" con il consenso delle competenti autorità per gli stranieri e successivamente era in possesso di un permesso di soggiorno limitato all'attività nell'ambito della formazione presso un determinato datore di lavoro, qualora nel periodo dal 1_ ottobre 1992 al 5 maggio 1997 si trovasse in un corrispondente rapporto di formazione e al riguardo avesse percepito una retribuzione mensile come apprendista.
2) Se i requisiti di cui all'art. 7, secondo comma, della decisione (n. 1/80) siano soddisfatti da un cittadino turco, il quale è figlio naturale di ex lavoratori turchi nel paese ospitante, qualora come maggiorenne sia stato adottato da cittadini tedeschi con gli effetti dell'adozione di un minorenne e perciò abbia estinto il suo rapporto di parentela con i genitori naturali. Se sia sufficiente al riguardo il fatto che alla data della regolare occupazione dei suoi genitori e all'inizio della formazione era figlio di lavoratori turchi.
3) Se i requisiti di cui all'art. 7, secondo comma, della decisione (n. 1/80) siano soddisfatti da un cittadino turco, qualora 8 anni dopo la partenza insieme ai suoi genitori, che hanno lasciato definitivamente il paese ospitante, sia ritornato (senza i suoi genitori) nel paese con lo scopo della formazione.
4) Se i requisiti di cui all'art. 7, secondo comma, della decisione (n. 1/80) siano soddisfatti da un cittadino turco, qualora questi abbia sostenuto l'esame finale non nel paese ospitante, ma nel suo paese dinanzi ad una commissione esaminatrice del paese ospitante che si è recata in loco.
5) Se sia compatibile con l'art. 6 o con l'art. 7, secondo comma, della decisione (n. 1/80) il fatto che il permesso di soggiorno debba essere negato in base all'effetto di interdizione dell'art. 8, secondo comma, della legge sugli stranieri nel caso dell'avvenuta espulsione finché gli effetti dell'espulsione non siano stati limitati nel tempo su domanda».
IV - Osservazioni preliminari
20 Dai motivi del provvedimento di rinvio risulta che il giudice a quo ritiene che la decisione di negare il permesso di soggiorno al sig. Kurz sia conforme al diritto tedesco. Tuttavia, questo giudice si domanda se dagli artt. 6 e 7 della decisione n. 1/80 non possa derivare una soluzione più favorevole al sig. Kurz.
21 Occorre ricordare che, in forza di una costante giurisprudenza, sia l'art. 6, n.1, sia l'art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80, hanno effetto diretto negli Stati membri della Comunità (8), di modo che i cittadini che soddisfano i requisiti previsti da queste disposizioni possono valersi direttamente dei diritti che esse gli attribuiscono.
22 Esaminerò anzitutto se il sig. Kurz possieda i requisiti necessari per poter essere considerato un lavoratore turco ai sensi dell'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80.
V - Sull'interpretazione dell'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80
23 Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 vada interpretato nel senso che soddisfa i requisiti di cui al predetto articolo un cittadino turco che sia stato autorizzato ad entrare nel territorio di uno Stato membro, poi a soggiornarvi per conseguirvi una formazione professionale, e che abbia effettuato, come apprendista, per più di quattro anni presso lo stesso datore di lavoro, delle prestazioni per le quali è stato retribuito.
24 Per risolvere tale questione occorre accertare se siano soddisfatti i requisiti di cui all'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, vale a dire se il ricorrente nella causa principale possa essere considerato come un lavoratore, se sia inserito nel regolare mercato del lavoro e se abbia esercitato un regolare impiego.
A - Qualità di lavoratore
25 Nella fattispecie si deve accertare se un apprendista, come il sig. Kurz, possa essere considerato come un lavoratore.
26 Secondo una giurisprudenza costante, dalla formulazione dell'art. 12 dell'accordo e dell'art. 36 del protocollo addizionale, precitati, nonché dall'obiettivo della decisione n. 1/80, risulta che i principi sanciti nell'ambito degli artt. 48, 49 e 50 del Trattato devono essere applicati, nei limiti del possibile, ai cittadini turchi che fruiscono dei diritti conferiti dalla decisione n. 1/80 (9).
27 Nella sentenza 26 novembre 1998, Birden (10), la Corte ha analizzato, per la prima volta in maniera distinta ed autonoma, la nozione di lavoratore di cui all'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80. Essa ha indicato che, per determinarne la portata, occorre rifarsi all'interpretazione della nozione di lavoratore ai sensi dell'art. 48 del Trattato (11).
28 Tale nozione è stata oggetto di un'abbondante giurisprudenza.
29 Posta di fronte alla varietà degli ordinamenti nazionali in materia, la Corte ha dichiarato, in maniera costante dal 1964 (12), che, poiché la libera circolazione dei lavoratori costituisce uno dei principi fondamentali della Comunità, la nozione di lavoratore, ai sensi dell'art. 48 del Trattato, ha portata comunitaria e non va interpretata restrittivamente. Essa deve essere definita in base a criteri obiettivi che caratterizzino il rapporto di lavoro sotto il profilo dei diritti e degli obblighi delle persone interessate (13).
30 La Corte ha precisato tale nozione in cause relative ad attività che, come nella fattispecie, erano state compiute nell'ambito di formazioni professionali. Si tratta, in particolare, delle sentenze 3 luglio 1986, Lawrie-Blum (14), 21 giugno 1988, Brown (15) e 21 novembre 1991, Le Manoir (16). Si era chiesto alla Corte di determinare se i cittadini di uno Stato membro che avevano svolto, in un altro Stato della Comunità, delle attività retribuite nell'ambito di formazioni professionali, dovessero considerarsi lavoratori ai sensi dell'art. 48 del Trattato (17).
31 La Corte ha affermato, in maniera costante, che la caratteristica essenziale del rapporto di lavoro è la circostanza che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un' altra e sotto la direzione di quest'ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceva una retribuzione (18).
32 La Corte ha immancabilmente scartato le obiezioni fondate sulla scarsa produttività del tirocinante o sul numero ridotto di ore di lavoro, sulla natura giuridica del contratto stipulato con il datore di lavoro o sull'origine delle risorse che consentono la retribuzione dell'interessato. Essa ha ribadito che ogni persona che presti attività reali ed effettive, eccetto le attività talmente ridotte da porsi come puramente marginali ed accessorie, risponde alla definizione di lavoratore (19).
33 Nella sentenza 26 febbraio 1992, Bernini (20),la Corte ha aggiunto che, siccome un tirocinio effettuato nell'ambito di una formazione professionale è destinato soprattutto a migliorare la capacità professionale, il giudice nazionale ha facoltà, allorché valuta il carattere reale ed effettivo delle prestazioni di cui trattasi, di accertare, tra gli altri elementi di fatto, se l'interessato abbia compiuto un numero di ore di tirocinio sufficiente per familiarizzarsi con il lavoro.
34 Ne consegue che ogni persona che, nell'ambito di una formazione, qualunque sia la cornice normativa di quest'ultima, presti attività reali ed effettive in favore di un datore di lavoro e sotto la direzione di quest'ultimo, e riceva una retribuzione che possa apparire come la contropartita di tali attività, deve considerarsi lavoratore ai sensi dell'art. 48 del Trattato.
35 Alla luce dei principi sopra esposti, occorre esaminare se il sig. Kurz possa considerarsi un lavoratore.
36 Dagli accertamenti di fatto effettuati dal giudice del rinvio e dal fascicolo processuale risulta che il sig. Kurz, dal 1_ ottobre al 5 maggio 1997, ha prestato attività reali ed effettive a favore di un'altra persona e sotto la direzione di quest'ultima. E' altresì accertato che il sig. Kurz, ha ricevuto, in contropartita di tali attività, una retribuzione mensile che è passata da DEM 780 per il primo anno a DEM 1 030 per il quarto anno (21).
37 Conformemente alla posizione espressa dalla Corte nella sentenza Birden, precitata, il sig. Kurz deve dunque essere definito lavoratore, ai sensi dell'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80.
38 Esaminerò ora fino a che punto il sig. Kurz possa ritenersi inserito nel regolare mercato del lavoro dello Stato membro ospitante.
B - Inserimento nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro
39 L'inserimento nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro presuppone la presenza di due requisiti. Secondo una giurisprudenza costante (22), questa nozione richiede, innanzi tutto, che il rapporto giuridico di lavoro dell'interessato sia ubicato nel territorio di uno Stato membro o conservi un nesso abbastanza stretto con detto territorio.
40 Nella fattispecie, tale condizione è chiaramente soddisfatta. Infatti, il sig. Kurz è stato assunto ed ha svolto il suo tirocinio in Germania ed è stato sottoposto alle disposizioni nazionali vigenti in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale (23).
41 Quindi, l'interessato è inserito nel «regolare mercato del lavoro» dello Stato membro ospitante.
42 Così come la Corte ha dichiarato nella sentenza Birden, precitata, questo concetto si intende riferito «a tutti i lavoratori che si sono conformati alle prescrizioni legali e regolamentari dello Stato interessato e che hanno quindi il diritto di esercitare un'attività lavorativa nel suo territorio» (24).
43 Contrariamente alla Commissione delle Comunità europee, penso che questa interpretazione del concetto d'inserimento nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro non si riferisca soltanto ai fatti della causa Birden (25), e non miri unicamente ad impedire che le occupazioni finanziate con capitali pubblici siano escluse dalla sfera d'applicazione di tale nozione.
44 Da una parte, la lettura molto restrittiva della sentenza Birden, proposta dalla Commissione, è contraddetta dalla motivazione di tale sentenza.
45 La Corte ha infatti giustificato la propria interpretazione con un'analisi delle diverse versioni linguistiche (26). Essa ha anche detto che tale interpretazione è avvalorata dalla finalità della decisione n. 1/80, che mira, secondo il suo terzo `considerando', a migliorare, nel settore sociale, il regime di cui beneficiano i lavoratori e i loro familiari rispetto al regime istituito con decisione n. 2/76. La Corte ha dichiarato che le disposizioni contenute nel capitolo II, sezione 1, della decisione n. 1/80, di cui fa parte l'art. 6, costituiscono quindi una tappa supplementare verso la realizzazione della libera circolazione dei lavoratori, ispirandosi agli artt. 48, 49 e 50 del Trattato (27).
46 La Corte ha spiegato che, tenuto conto di questo obiettivo, nonché del fatto che la decisione n. 2/76 si limitava al solo concetto di lavoro regolare, la nozione di inserimento nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro, figurante nella decisione n. 1/80 accanto a quella di lavoro regolare, non può essere intesa come atta a restringere ulteriormente i diritti che ai lavoratori spettano in forza dell'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, per il fatto di enunciare un requisito supplementare, diverso da quello dell'esercizio da parte dell'interessato di un lavoro regolare, per una durata determinata. Al contrario, questa nozione, introdotta ex novo, costituisce solo una semplice precisazione del requisito, avente la stessa natura, già enunciato nella decisione n. 2/76 (28).
47 Dall'altra, l'interpretazione data nella sentenza Birden, è stata espressamente confermata nella sentenza 10 febbraio 2000, Nazli (29), relativa ad un contesto in fatto e in diritto molto diverso (30).
48 Infine, quest'interpretazione è conforme alle conclusioni dell'avvocato generale Fennelly nella causa Birden (31),che non si fondavano soltanto sulle circostanze della fattispecie, ed essa era già stata sostenuta dall'avvocato generale Darmon, nella causa Eroglu, precitata (32).
49 Conformemente all'interpretazione data dalla Corte nelle sentenze Birden e Nazli, precitate, un apprendista come il sig. Kurz, che ha rispettato la normativa dello Stato membro ospitante che disciplina l'ingresso e il soggiorno nel suo territorio e l'esercizio di un'attività lavorativa, deve considerarsi inserito nel regolare mercato del lavoro di tale Stato.
50 La Commissione, il governo tedesco e il Land Baden-Württemberg contestano questa tesi per il fatto che un contratto di lavoro come quello concluso dal sig. Kurz presenta un carattere specifico, nel senso che è diretto principalmente alla formazione professionale dell'interessato. Essi ritengono, che in questo tipo di contratto, l'interessato non eserciti un'attività economica reale ed effettiva e che la sua retribuzione non sia la contropartita delle sue prestazioni, ma un'indennità di formazione. Essi ne deducono che un apprendista non è inserito nel regolare mercato del lavoro ed invocano a sostegno della loro tesi la sentenza Günaydin, precitata.
51 In quel caso, la Corte doveva determinare se un cittadino turco, che era stato autorizzato a svolgere un'attività di lavoro dipendente in via provvisoria allo scopo d'impratichirsi e di prepararsi all'esercizio di un lavoro in una controllata del suo datore di lavoro in Turchia, fosse inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro.
52 La Corte ha dichiarato che l'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, deve essere interpretato nel senso che un cittadino turco che abbia legalmente svolto in uno Stato membro, per un periodo ininterrotto di più di tre anni, un'attività economica reale ed effettiva alle dipendenze di un solo e medesimo datore di lavoro e la cui situazione professionale non si differenzi oggettivamente da quella degli altri lavoratori occupati presso lo stesso datore di lavoro o nel settore di cui trattasi e che esercitano mansioni identiche o comparabili, è inserito nel regolare mercato del lavoro ed esercita un regolare impiego, ai sensi di detta disposizione (33).
53 Nella sentenza Günaydin, precitata, la Corte ha subordinato l'inserimento nel regolare mercato del lavoro a due presupposti. Essa ha anzitutto verificato che il rapporto giuridico di lavoro dell'interessato possa essere ubicato nel territorio di uno Stato membro o presenti un nesso con tale territorio (34). La Corte ha poi richiesto che questo rapporto di lavoro presenti alcune caratteristiche corrispondenti a quelle della nozione di lavoratore di diritto comunitario, ma in senso più restrittivo. Così essa ha dichiarato che occorre «stabilire se il lavoratore sia vincolato da un rapporto di lavoro che implica l'esercizio, nell'interesse di un'altra persona e sotto la direzione di quest'ultima, di un'attività economica reale ed effettiva, in contropartita della quale egli percepisce una retribuzione» (35) ed ha aggiunto che tale requisito non era soddisfatto da un cittadino turco il cui ingresso e soggiorno erano stati autorizzati soltanto al fine di seguire «un programma di formazione professionale specifica, in particolare nell'ambito di un contratto di tirocinio» (36).
54 La Corte ha dichiarato che un cittadino turco assunto in base ad una normativa nazionale in deroga al diritto comune, mirante specificamente al suo inserimento professionale, non era ancora inserito nel regolare mercato del lavoro e che l'acquisizione dei diritti in forza dell'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 poteva iniziare solo al termine della formazione (37).
55 Ritengo che quest'interpretazione restrittiva della nozione d' inserimento nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro non possa essere presa in considerazione in questa fattispecie per due motivi.
56 Primo, essa è stata chiaramente scartata nelle sentenze Birden e Nazli, precitate.
57 Secondo, quest'interpretazione, per il fatto di escludere un apprendista come il sig. Kurz dal regolare mercato del lavoro di uno Stato membro, è, a mio parere, in contraddizione con le finalità e con il sistema della decisione n. 1/80.
58 Infatti, detta decisione mira a consentire ai cittadini turchi l'accesso al regolare mercato del lavoro dello Stato membro ospitante (38). Un rapporto di formazione professionale diretto alla preparazione pratica per l'esercizio di un mestiere mira anche a consentire l'inserimento nel mercato del lavoro. Sarebbe dunque assurdo, a mio parere, negare tale accesso ad un lavoratore turco che abbia esercitato un'attività economica reale ed effettiva per più di quattro anni al servizio dello stesso datore di lavoro, adducendo come motivazione che tale attività è stata svolta nell'ambito di una formazione finalizzata, per l'appunto, ad assicurare il suo inserimento nel lavoro.
59 L' argomento della Commissione secondo cui contratti di formazione come quello del ricorrente nella causa principale rientrano nell'ambito della politica di sviluppo non mette in discussione questa analisi. Infatti, se l'accordo prevede nel suo preambolo che le parti hanno deciso di assicurare il costante miglioramento delle condizioni di vita in Turchia, l'attuazione di una tale politica di sviluppo può farsi solo in conformità degli altri obiettivi e disposizioni dell'accordo, in particolare dell'art. 12, secondo il quale le parti hanno convenuto di realizzare gradualmente tra di loro la libera circolazione dei lavoratori.
60 Emerge dunque dall'economia dell'art. 6, n.1, della decisione n. 1/80, che l'accesso dei cittadini turchi al mercato del lavoro dello Stato membro ospitante è accordato e concesso gradualmente in funzione di due criteri, il lavoro e il tempo. Gli autori di questa decisione hanno così ritenuto che un regolare impiego al servizio dello stesso datore di lavoro consentisse ad un cittadino turco di essere sufficientemente inserito per avere diritto, dopo un anno, al rinnovo del permesso di lavoro presso lo stesso datore di lavoro, se costui dispone di un impiego, e, dopo tre anni, all'accesso a qualsiasi impiego nella stessa professione, fatta salva la precedenza da accordare ai lavoratori degli Stati membri. Dopo quattro anni di regolare impiego, il lavoratore turco può svolgere qualsiasi attività salariata di suo gradimento nello Stato membro ospitante.
61 Ne deduco che, secondo gli autori della decisione n. 1/80, il lavoro legalmente svolto costituisce, di per sé, un elemento privilegiato di inserimento del cittadino turco nello Stato membro. Per di più, la continuità del rapporto di lavoro con uno stesso datore di lavoro è considerata un elemento che, nello stesso tempo, rafforza l'inserimento del lavoratore e dimostra la sua capacità di inserirsi.
62 Alla luce di queste considerazioni, ritengo non sia legittimo distinguere tra il lavoro svolto nell'ambito di un rapporto di apprendistato e quello svolto come tirocinante od operaio. Un apprendista che, come nella fattispecie, abbia esercitato un'attività reale ed effettiva presso uno stesso datore di lavoro per un periodo ininterrotto di quattro anni, in contropartita della quale ha ricevuto una retribuzione, è, a mio parere, tanto inserito quanto un operaio che abbia lavorato a favore dello stesso datore di lavoro per un uguale periodo di tempo.
63 Rimane infine da stabilire se il sig. Kurz abbia esercitato un regolare impiego ai sensi dell'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80.
C - Esercizio di un regolare impiego
64 Contrariamente a quanto sostiene la Commissione, e d'accordo invece con l'avvocato generale Fennelly (39), ritengo che quest'ultimo requisito, anche se, in alcuni casi, può coincidere con la nozione prima esaminata, presenti tuttavia un contenuto proprio (40).
65 Secondo una costante giurisprudenza, il requisito della regolarità dell'impiego implica che può essere presa in considerazione ed attribuire i diritti graduali di cui all'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 solo la situazione del cittadino turco che si trovi in una posizione sicura e non provvisoria nel mercato del lavoro(41).
66 Nella fattispecie, il diritto di soggiorno del sig. Kurz nello Stato membro ospitante non può considerarsi come provvisorio nel senso della giurisprudenza citata al paragrafo precedente. La sua situazione non era revocabile in ogni momento. Infatti l'interessato è stato autorizzato ad entrare in Germania e a soggiornarvi per seguire una formazione e ha ottenuto, a questo scopo, un visto valido dal 21 settembre al 20 dicembre 1992, poi, a partire dal 3 marzo 1993, un permesso di soggiorno provvisorio che è stato prorogato fino al 15 luglio 1997.
67 A questo riguardo, non si può obiettare che il lavoratore interessato aveva ottenuto dallo Stato membro ospitante solo un permesso di soggiorno provvisorio e limitato ad uno scopo preciso, quello di conseguire una formazione.
68 Quanto al carattere provvisorio del permesso di soggiorno dell'interessato, risulta dalla giurisprudenza che i diritti conferiti dall'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, ai lavoratori turchi sono riconosciuti da tale disposizione ai loro titolari a prescindere dal rilascio, da parte delle autorità dello Stato membro ospitante, di uno specifico documento amministrativo, quale un permesso di lavoro o un permesso di soggiorno (42). La Corte ha dichiarato che, se per uno Stato membro il fatto di subordinare il soggiorno o il lavoro di un cittadino turco a determinate condizioni o limitazioni fosse sufficiente a far perdere all'attività lavorativa che egli svolge legalmente il suo carattere di regolarità, gli Stati membri avrebbero la possibilità di privare indebitamente i lavoratori migranti turchi, che sono stati da essi autorizzati ad entrare nel loro territorio e che vi hanno esercitato un'attività economica regolare per un periodo ininterrotto di più di tre anni, dei diritti loro spettanti direttamente in forza dell'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 (43).
69 Quanto alla circostanza che il soggiorno del ricorrente era stato autorizzato solo per seguire una formazione, è giurisprudenza costante che l'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, non subordina l'attribuzione dei diritti che conferisce ai lavoratori turchi ad alcuna condizione relativa ai motivi per i quali un diritto d'ingresso, di lavoro e di soggiorno è stato loro inizialmente concesso (44).
70 Pertanto, si deve ritenere che un lavoratore turco come il sig. Kurz abbia svolto nello Stato membro ospitante un regolare impiego ai sensi dell'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80.
71 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere la prima questione dichiarando che l'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 va interpretato nel senso che un cittadino turco, entrato nel territorio di uno Stato membro con un visto «valido solo per l'acquisizione di una formazione», successivamente in possesso di un permesso di soggiorno provvisorio limitato all'attività nell'ambito della formazione presso un determinato datore di lavoro, che, in tale ambito, per un periodo ininterrotto di più di quattro anni, abbia legalmente esercitato un'attività reale ed effettiva al servizio di detto datore di lavoro in contropartita della quale ha ricevuto una retribuzione, è un lavoratore inserito nel regolare mercato del lavoro di tale Stato membro e vi ha svolto un regolare impiego nel senso di detta disposizione.
VI - Sulle questioni relative all'art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80
72 L'art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80 non potrebbe conferire al sig. Kurz più diritti dell'art. 6, n. 1, terzo trattino, di detta decisione. Tenuto conto della soluzione che ho proposto al paragrafo 71 delle presenti conclusioni, le questioni relative all'art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80 sono prive d'interesse per la causa principale. Ritengo quindi che non occorra risolverle.
VII - Sulla quinta questione
73 Nel provvedimento di rinvio, il Verwaltungsgericht Karlsruhe spiega che, se il sig. Kurz è titolare di un diritto in base all'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, l'art. 8, n. 2, della legge sugli stranieri si oppone al rilascio di un permesso di soggiorno finché la sua espulsione non venga limitata nel tempo. Infatti, l'art. 8, n. 2 della legge sugli stranieri recita:
«Uno straniero espulso o allontanato non può rientrare nel territorio federale né risiedervi. Non gli viene concesso un permesso di soggiorno nemmeno se in base alla presente legge sussistono i presupposti per attribuirgli tale diritto. Gli effetti di cui ai nn. 1 e 2 vengono di regola limitati nel tempo su domanda. Il termine decorre dal momento dell'uscita dal territorio federale».
74 Con l'ultima questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte di esaminare se l'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 precluda l'applicazione di una normativa nazionale quale quella risultante dall'art. 8, n. 2, della legge sugli stranieri.
75 Ritengo, senza alcuna esitazione, che nelle circostanze della fattispecie occorra risolvere la questione in senso affermativo.
76 Certo, la decisione n. 1/80 non incide sul potere degli Stati membri di disciplinare l'ingresso nel loro territorio dei cittadini turchi.
77 Però, la Corte ha anche dichiarato più volte che, se le disposizioni della decisione n. 1/80 disciplinano la posizione dei cittadini turchi solo sul piano dell'occupazione, e non rispetto al diritto di soggiorno, questi due aspetti della posizione personale dei cittadini sono strettamente connessi. Essa ne ha dedotto che, riconoscendo a tali cittadini un diritto di accesso al mercato del lavoro e di espletamento di un lavoro, le disposizioni di cui trattasi implicano necessariamente, pena la privazione di ogni effetto del diritto che esse sanciscono, l'esistenza di un diritto di soggiorno (45).
78 La Corte ne ha tratto la conseguenza che gli Stati membri non sono autorizzati ad adottare unilateralmente provvedimenti relativi al diritto di soggiorno di cittadini turchi, tali da impedirgli di fruire dei diritti acquisiti in base alle norme comunitarie (46).
79 Mi sembra che questa giurisprudenza debba essere applicata nella fattispecie. Ammettere che gli Stati membri subordinino a condizioni o a restrizioni la concessione di un permesso di soggiorno ad un cittadino turco che sia stato espulso in spregio dei diritti conferitigli dall'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 porta chiaramente a privare di ogni effetto il diritto di accedere al mercato del lavoro e di esercitare un'occupazione, sancito da quest'articolo.
80 Inoltre, se è vero che in base all'art. 14 della decisione n. 1/80, le disposizioni relative all'occupazione e alla libera circolazione dei lavoratori vengono applicate fatte salve le limitazioni giustificate da ragioni di ordine pubblico, di sicurezza e di sanità pubblica, al punto 61 della sentenza Nazli, citata, la Corte ha altresì dichiarato che un cittadino turco può essere privato dei diritti che gli derivano direttamente dalla decisione n. 1/80 solo se tale provvedimento è giustificato dal fatto che il comportamento personale dell'interessato rivela un rischio concreto di nuove gravi perturbazioni dell'ordine pubblico. Tuttavia tale ipotesi non corrisponde affatto alle circostanze del presente caso.
81 Dalla giurisprudenza emerge anche che ogni giudice di uno Stato membro ha l'obbligo di applicare integralmente il diritto comunitario e di tutelare i diritti che questo attribuisce ai singoli, disapplicando qualsiasi disposizione eventualmente contrastante della legislazione nazionale (47).
82 Propongo, dunque, di risolvere la quinta questione pregiudiziale nel senso che, quando un cittadino turco è stato espulso in violazione dei diritti che gli attribuiva l'art. 6, n. 1 della decisione n. 1/80, questa disposizione preclude l'applicazione di una normativa nazionale che vieti la concessione di un permesso di soggiorno fintantoché gli effetti di tale espulsione non siano stati limitati nel tempo su domanda.
Conclusione
In base alle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere le questioni sollevate dal Verwaltungsgericht Karlsruhe nel modo seguente:
«1) L'art. 6, n. 1, della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'Associazione, adottata dal Consiglio di Associazione istituito con l'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, deve essere interpretato nel senso che un cittadino turco, entrato nel territorio di uno Stato membro con un visto "valido solo per la formazione" e successivamente in possesso di un permesso di soggiorno limitato all'attività nell'ambito della formazione presso un determinato datore di lavoro, il quale, in quest'ambito, per un periodo ininterrotto di più di quattro anni, ha legalmente esercitato un 'attività reale ed effettiva alle dipendenze di tale datore di lavoro, in contropartita della quale ha ricevuto una retribuzione, è un lavoratore che è inserito nel regolare mercato del lavoro di questo Stato membro e che vi ha svolto un regolare impiego ai sensi di detta disposizione.
2) Qualora un cittadino turco sia stato espulso in violazione dei diritti che gli attribuisce l'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, questa disposizione preclude l'applicazione di una normativa nazionale che vieti il rilascio di un titolo di soggiorno fintantoché gli effetti di questa espulsione non siano stati limitati nel tempo su domanda».
(1) - In prosieguo la «decisione n. 1/80». La decisione n. 1/80, entrata in vigore il 1_ luglio 1980, non è stata oggetto di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Essa può essere consultata nell'Accordo d'associazione e protocolli CEE-Turchia ed altri testi di base, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Bruxelles, 1992.
(2) - Accordo firmato il 12 settembre 1963 ad Ankara dalla Repubblica turca, da un lato, nonché dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall'altro, e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità con decisione del Consiglio 23 dicembre 1963, 64/732/CEE (GU 1964, 217, pag. 3685; in prosieguo: l'«accordo»).
(3) - Protocollo addizionale firmato il 23 novembre 1970 a Bruxelles allo scopo di stabilire le condizioni, le modalità e i ritmi di realizzazione della fase transitoria e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità con regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2760 (GU L 293, pag. 1).
(4) - L'accordo è entrato in vigore il 1_ dicembre 1964, in applicazione del suo art. 32.
(5) - Terzo `considerando' della decisione n. 1/80. La decisione 20 dicembre 1976 sarà in prosieguo indicata come la «decisione n. 2/76».
(6) - Capitolo II «Disposizioni sociali», sezione 1 «Problemi relativi all'occupazione e alla libera circolazione dei lavoratori».
(7) - V. ordinanza di rinvio, pagg. 11 e 21 della versione francese.
(8) - V., per quello che riguarda l'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, sentenza 20 settembre 1990, causa C-192/89, Sevince (Racc. pag. I-3461, punto 26) e per quello che riguarda l'art. 7, secondo comma, della stessa decisione, sentenza 5 ottobre 1994, causa C-355/93, Eroglu (Racc. pag. I-5113, punto 17).
(9) - Sentenze 6 giugno 1995, causa C-434/93, Bozkurt (Racc. pag. I-1475, punto 20); 23 gennaio 1997, causa C-171/95, Tetik (Racc. pag. I-329, punti 20 e 28); 30 settembre 1997, causa C-36/96, Günaydin (Racc. pag. I-5143, punto 21), e causa C-98/96, Ertanir (Racc. pag. I-5179, punto 21).
(10) - Causa C-1/97 (Racc. pag. I-7747).
(11) - Ibidem (punto 24).
(12) - Sentenza 19 marzo 1964, causa 75/63, Unger (Racc. pagg. 347, 362 e 363).
(13) - V., per un'applicazione recente, sentenza 13 aprile 2000, causa C-176/96, Lehtonen e Castors Braine (Racc. pag. I-2681, punto 45).
(14) - Causa 66/85, (Racc. pag. 2121).
(15) - Causa 197/86, (Racc. pag. 3205).
(16) - Causa C-27/91, (Racc. pag. I-5531).
(17) - La sentenza Lawrie-Blum, precitata, riguardava un insegnante in prova che aveva compiuto, sotto la direzione e la sorveglianza delle pubbliche autorità scolastiche, un tirocinio, retribuito, preparatorio alla professione d'insegnante, durante il quale dava lezioni, nel limite di undici ore settimanali. Nella sentenza Brown, precitata, si trattava di uno studente che aveva esercitato, per circa otto mesi, presso un'impresa, un impiego retribuito, definito «formazione professionale preuniversitaria». La sentenza Le Manoir, precitata, riguardava una studentessa di un istituto tecnico che aveva compiuto un tirocinio pratico, retribuito, di sei mesi in albergo.
(18) - Sentenze, precitate, Lawrie-Blum (punti 16 e 17), Brown (punto 21) e Le Manoir (punto 7).
(19) - Sentenze, precitate, Lawrie-Blum (punti 18-21), Brown (punto 22) e Le Manoir (punto 8). V., anche, sentenze 31 maggio 1989, causa 344/87, Bettray (Racc. pag. 1621, punto 16), e 26 febbraio 1992, causa C-357/89, Raulin (Racc. pag. I-1027, punto 10).
(20) - Causa C-3/90, (Racc. pag. I-1071, punto 16).
(21) - V. paragrafo 12 delle presenti conclusioni.
(22) - Sentenze, precitate, Bozkurt (punti 22 e 23), Günaydin (punto 29), e Ertanir (punto 39).
(23) - Come indica anche il Land Baden-Württemberg nelle sue osservazioni (pag. 5 della versione francese).
(24) - Punto 51.
(25) - In questa causa, la Corte si trovava di fronte alla questione se un lavoratore turco occupato nell'ambito di un programma speciale di lavori complementari di pubblica utilità, sovvenzionato con fondi pubblici e volto a consentirgli d' essere coperto dalla previdenza sociale e di migliorare le sue possibilità di trovare un altro lavoro, fosse inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro.
(26) - Sentenza Birden, precitata, (punti 47-50).
(27) - Ibidem (punto 52 e la giurisprudenza citata).
(28) - Ibidem (punto 53). Il criterio di legalità definito dalla Corte in questa sentenza corrisponde, inoltre, a quello figurante in numerosi accordi di associazione fra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e i paesi terzi, dall'altra, in forza dei quali i diritti attribuiti a titolo di circolazione dei lavoratori sono subordinati al requisito che quest'ultimi siano «legalmente occupati» nel territorio di uno Stato membro. V., ad esempio, accordi stipulati con la Repubblica d'Ungheria (GU 1993, L 347, pag. 2, artt. 37 e 38); la Repubblica di Polonia ( GU 1993, L 348, pag. 2, art. 37); la Romania (GU 1994, L 357, pag. 2, artt. 38 e 39); la Repubblica di Bulgaria (GU 1994, L 358, pag. 3, artt. 38 e 39); la Repubblica slovacca (GU 1994, L 359, pag. 2, artt. 38 e 39); la Repubblica ceca (GU 1994, L 360, pag. 2, artt. 38 e 39); la Repubblica di Lettonia (GU 1998, L 26, pag. 3, artt. 37 e 38); la Repubblica di Lituania (GU 1998, L 51, pag. 3, artt. 37 e 38); la Repubblica d'Estonia ( GU 1998, L 68, pag. 3, artt. 36 e 37); la Repubblica tunisina (GU 1998, L 97, pag. 2, artt. 64 e 66); la Repubblica di Slovenia (GU 1999, L 51, pag. 3, artt. 38 e 39); il Regno del Marocco (GU 2000, L 70, pag. 2, artt. 64 e 66), e lo Stato d'Israele (GU 2000, L 147, pag. 3, art. 64).
(29) - Causa C-340/97, (Racc. pag. I-957). Al punto 31, la Corte ha dichiarato «che dalla giurisprudenza emerge che il concetto di "regolare mercato del lavoro", di cui all'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, deve considerarsi riferito a tutti i lavoratori che si sono conformati alle prescrizioni di legge e di regolamento dello Stato membro ospitante e che hanno quindi il diritto di esercitare un'attività lavorativa nel suo territorio (sentenza Birden, precitata, punto 51)».
(30) - Si trattava di determinare se un cittadino turco, che aveva esercitato un lavoro regolare per più di quattro anni in uno Stato membro, il quale era stato assoggettato a detenzione preventiva e poi condannato definitivamente a pena detentiva con sospensione condizionale, avesse continuato ad essere inserito nel regolare mercato del lavoro durante la detenzione.
(31) - L'avvocato generale ha concluso, in particolare, che «[a]lla luce della struttura della decisione e della giurisprudenza, l'elemento fondamentale del requisito dell'essere "inserito nel regolare [o legale] mercato del lavoro" è, a mio parere, che il lavoratore in questione sia assunto o disponibile all'assunzione e abbia assolto le formalità all'uopo prescritte dal diritto nazionale» (paragrafo 29).
(32) - L'avvocato generale aveva esposto che «[e]ssere regolarmente inseriti nel mercato del lavoro, significa quindi, in primo luogo, essere in possesso di un diritto di soggiorno non contestato»e che «[l']importante è, quindi, che il lavoratore sia "in regola" con le leggi dello Stato membro ospitante» (paragrafi 38 e 41).
(33) - Punto 1, prima frase, del dispositivo. L'avvocato generale Elmer, nelle sue conclusioni in questa causa, proponeva di distinguere il lavoro dalla formazione. Egli riteneva che la nozione di inserimento nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro comprendesse un lavoro che implica elementi di formazione, ma non un lavoro svolto nell'ambito di un ciclo di formazione propriamente detto. Egli menzionava , come esempio di quest'ultimo tipo di situazione, periodi di pratica nell'ambito di corsi di formazione riconosciuti, «che prevedono anche, e forse principalmente, un insegnamento (teorico) al di fuori del luogo di lavoro» (paragrafo 22). Egli concludeva, tuttavia, che «[p]ertanto, la prima questione deve, a mio avviso, essere risolta dichiarando che l'art. 6, n.1 della decisione n. 1/80 va interpretato nel senso che un cittadino turco, che esercita un'attività lavorativa subordinata a condizioni normali e con una retribuzione normale presso un datore di lavoro in uno Stato membro, senza essere soggetto a regole specifiche relative all'assunzione come apprendista o simili, deve essere considerato occupato e inserito nel regolare mercato del lavoro nello Stato membro interessato (...)» (paragrafo 32).
(34) - V. paragrafo 39 delle presenti conclusioni.
(35) - Sentenza Günaydin, precitata, (punto 31).
(36) - Ibidem (punto 32).
(37) - Ibidem (punti 33 e 34).
(38) - V. conclusioni dell'avvocato generale Darmon nella causa Eroglu, precitata (paragrafo 29).
(39) - V. paragrafo 24 delle sue conclusioni nella causa Birden, precitata.
(40) - Nella sentenza 5 giugno 1997, causa C-285/95, Kol (Racc. pag. I-3069, punto 27), la Corte ha dichiarato che i periodi di occupazione compiuti da un cittadino turco in possesso di un permesso di soggiorno che questi aveva ottenuto solo grazie ad un suo comportamento fraudolento che ne ha determinato la condanna, non sono basati su una situazione stabile e debbono considerarsi effettuati in via provvisoria, per il fatto che, durante i periodi considerati, l'interessato non aveva legalmente fruito di un diritto di soggiorno. In questo caso ritengo che l'interessato non possa nemmeno aspirare ad essere inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro.
(41) - Nella sentenza Sevince, precitata, (punto 31), la Corte ha dichiarato che un lavoratore turco non si trova in una situazione stabile e non precaria sul mercato del lavoro di uno Stato membro durante il periodo in cui ha fruito dell'effetto sospensivo connesso al ricorso che egli aveva esperito contro un provvedimento di diniego del diritto di soggiorno ed in cui è stato autorizzato in via provvisoria, nelle more della definizione della controversia, a soggiornare nello Stato membro di cui trattasi e ad esercitarvi un'attività lavorativa. Allo stesso modo, nella sentenza 16 dicembre 1992, causa C-237/91, Kus (Racc. pag. I-6781, punto 13), la Corte ha stabilito che non soddisfa più questo requisito di stabilità il lavoratore al quale un diritto di soggiorno era stato concesso solo per effetto di una normativa nazionale che consente di risiedere nel paese ospitante nelle more del procedimento per la concessione del permesso di soggiorno, per il fatto che l'interessato aveva ottenuto i diritti di soggiornare e di lavorare in questo paese solo a titolo provvisorio, nell'attesa di una decisione definitiva sul suo diritto di soggiorno.
(42) - Sentenze, precitate, Günaydin (punto 49) e Birden (punto 65 e la giurisprudenza citata).
(43) - Sentenze, precitate, Günaydin (punto 50) e Birden (punto 64).
(44) - Sentenze,precitate, Kus (punti 22 e 23), Günaydin (punti 52 e 53) e Birden (punti 43 e 65).
(45) - Sentenze, precitate, Günaydin ( punto 26) e Birden (punto 27).
(46) - Sentenze, precitate, Günaydin (punto 37) e Birden (punto 37). V., anche, sentenze Nazli, precitata, (punto 30), e 22 giugno 2000, causa C-65/98, Eyüp (Racc. pag. I-4747, punto 41).
(47) - V., per analogia, sentenza 9 marzo 1978, causa 106/77, Simmenthal (Racc. pag. 629, punto 21).
Full & Egal Universal Law Academy