Conclusioni dell avvocato generale
1. Con il ricorso per inadempimento da essa proposto la Commissione sostiene che la Repubblica italiana non ha, a tutt'oggi, convertito in legge nazionale tutte le disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive . Ai sensi dell'art. 2 della direttiva 97/36 il termine di trasposizione scadeva il 30 dicembre 1998. La Commissione contesta in special modo la mancata trasposizione delle seguenti disposizioni:
- art. 1, punto 1, nei limiti in cui modifica l'art.1, lett. c), della direttiva 89/552;
- art. 1, punto 2, che sostituisce l'art. 2 della direttiva 89/552 (fatta eccezione per i suoi nn. 3, 4, 5 e 6, già trasposti nell'ordinamento italiano);
- art. 1, punto 3, che introduce l'art. 2bis nella direttiva 89/552;
- art. 1, punto 4, che introduce l'art. 3bis, n. 3, nella direttiva 89/552;
- art. 1, punto 12, che sostituisce l'art. 10 della direttiva 89/552 (ad eccezione del suo n. 2, già trasposto nell'ordinamento italiano);
- art. 1, punto 14, che sostituisce la frase introduttiva dell'art. 12 della direttiva 89/552;
- art. 1, punto 15, che sostituisce l'art. 13 della direttiva 89/552, e
- art. 1, punto 18, che aggiunge un n. 2 all'art. 16 della direttiva 89/552.
2. La Repubblica italiana rispondeva in data 29 marzo 1999 alla lettera di diffida della Commissione datata 12 marzo 1999, con l'invio delle proposte di emendamento del Governo al disegno di legge d.d.l. A. S. 1138 .
3. Con lettera in data 14 giugno 1999 il governo italiano trasmetteva inoltre alla Commissione il decreto ministeriale 8 marzo 1999, con cui riteneva di aver trasposto la direttiva 97/36. Il regolamento concerne l'assegnazione di concessioni alle emittenti televisive private. Ciò, tuttavia, non è oggetto delle disposizioni dell'art. 1, punti 1), 2), 3), 4), 12), 14), 15) e 18), della direttiva 97/36, la cui mancata trasposizione è censurata dalla Commissione.
4. Al parere motivato del 4 agosto 1999, il Ministro per le Telecomunicazioni ha risposto producendo, in data 22 novembre 1999, un prospetto riepilogativo riguardante la trasposizione delle disposizioni della direttiva 97/36 nell'ordinamento italiano. Questo elenco conferma la lettera del 29 marzo 1999, secondo cui alcune disposizioni della direttiva 97/36 sarebbero state recepite nell'ordinamento italiano con il disegno di legge d.d.l. A. S. 1138 e con gli emendamenti presentati dal governo in relazione a tale disegno di legge. Anche successivamente alla presentazione del controricorso, avvenuta in data 14 settembre 1999, queste disposizioni non risultano ancora trasposte. La censura di mancata trasposizione entro i termini della direttiva 97/36, dedotta con il ricorso, non è quindi contestata dalla Repubblica italiana.
5. Secondo una giurisprudenza costante, un'eventuale sanatoria dell'inadempimento successiva alla proposizione del ricorso non ha alcuna influenza sulla fondatezza dell'azione. L'oggetto della controversia viene determinato con il parere motivato della Commissione. Anche nel caso in cui l'inosservanza ivi censurata sia stata sanata dopo la scadenza del termine stabilito ai sensi dell'articolo 226, secondo comma, CE, rimane ancora un interesse alla prosecuzione del giudizio al fine di stabilire il fondamento dell'eventuale responsabilità dello Stato membro, in conseguenza dell'inadempimento, nei confronti di altri Stati membri, della Comunità o di singoli . E' pertanto ininfluente sulla fondatezza del ricorso in esame il fatto che il disegno di legge d.d.l. A. S. 1138 sia stato nel frattempo approvato o meno. Di conseguenza, va accolta la domanda della Commissione.
6. La Commissione chiede inoltre di condannare la Repubblica italiana alle spese. Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alla spese se ne è stata fatta domanda.
Conclusione
7. Alla luce di quanto sopra esposto propongo alla Corte di pronunciarsi nei seguenti termini:
«1) Non avendo trasposto entro il termine stabilito l'art. 1, punti 1), 2), 3), 4), 12), 14), 15) e 18), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dal combinato disposto dell'art.10 CE e dell'art. 2 della direttiva 97/36.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese».
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