Conclusioni dell avvocato generale
I - Introduzione
1. Nell'ambito del presente procedimento il Regeringsrätten svedese ha sottoposto alla Corte due questioni sull'interpretazione dell'art. 69, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, da ultimo modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 5 giugno 2001, n. 1386 .
II - Contesto giuridico
A - Il diritto comunitario
2. Ai sensi dell'art. 69, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71:
«1. Il lavoratore in disoccupazione completa che soddisfa alle condizioni prescritte dalla legislazione di uno Stato membro per avere diritto alle prestazioni e che si reca in uno o più altri Stati membri per cercarvi una occupazione, conserva il diritto a tali prestazioni, alle condizioni e nei limiti sottoindicati:
a) prima della sua partenza deve essere stato iscritto quale richiedente lavoro ed essere rimasto a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato competente durante almeno quattro settimane dall'inizio della disoccupazione. Gli uffici o istituzioni competenti possono tuttavia autorizzare la sua partenza prima della scadenza di tale termine».
3. Inoltre l'art. 83, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, da ultimo modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 5 giugno 2001, n. 1386 , dispone che, per conservare il beneficio delle prestazioni, il disoccupato è tenuto a presentare, nel paese in cui si è recato, un attestato (il cosiddetto attestato E 303) da cui emergono i suoi diritti. Tale attestato deve essere richiesto prima della partenza all'organo competente nel paese in cui si è iscritti alle liste del collocamento.
B - Il diritto nazionale
4. Ai sensi della legge svedese sull'assicurazione contro la disoccupazione, al disoccupato che abbia precedentemente lavorato per un certo periodo di tempo viene corrisposta un'indennità. Tale indennità, sostitutiva del reddito, è costituita da un'indennità giornaliera. L'indennità di disoccupazione presuppone che il disoccupato sia abile al lavoro, non abbia impegni che gli impediscono di lavorare e accetti l'eventuale offerta di un lavoro adatto.
5. Conformemente alla legge previdenziale svedese il genitore ha diritto a un assegno temporaneo qualora debba interrompere la propria attività lavorativa per assistere un figlio malato. Nella prassi non è chiaro se anche un disoccupato abbia diritto a richiedere un assegno temporaneo per la cura dei figli. Secondo le raccomandazioni dell'ufficio di previdenza sociale svedese i giorni per i quali un genitore è in grado di dimostrare di non aver percepito alcuna indennità di disoccupazione a seguito di circostanze che gli conferiscono il diritto a percepire un assegno per la cura dei figli devono essere equiparati ai giorni in cui il genitore non ha potuto svolgere la propria attività lavorativa.
6. In base all'art. 20 della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, per il periodo durante il quale l'interessato ha percepito un assegno per la cura dei figli non deve essere riconosciuta alcuna indennità di disoccupazione giornaliera.
III - Fatti della causa principale e procedimento
7. La sig.ra Rydergård era iscritta come disoccupata presso l'ufficio di collocamento dal 25 settembre 1998 e percepiva un'indennità di disoccupazione da tale data in base alla legge svedese sull'assicurazione contro la disoccupazione. «La ricorrente» chiedeva il rilascio dell'attestato E 303 dichiarando di volersi recare in Francia il 27 ottobre dello stesso anno per cercarvi un'occupazione. L'Arbetsmarknadsstyrelsen (direzione generale del lavoro; in prosieguo: l'«AMS»), competente a rilasciare tale attestato, veniva a sapere che la sig.ra Rydergård aveva percepito l'assegno temporaneo per prendersi cura dei figli malati il 28, il 29 e il 30 settembre nonché il 12 e il 13 ottobre, vale a dire per complessivi cinque giorni durante il periodo in cui era iscritta nelle liste di collocamento.
8. L'AMS rifiutava alla ricorrente il rilascio dell'attestato E 303 con la motivazione che la stessa non aveva avuto diritto all'indennità di disoccupazione per un periodo pari ad almeno quattro settimane immediatamente precedenti il giorno in cui aveva previsto di partire.
9. La sig.ra Rydergård impugnava dinanzi al Länsrätt la decisione dell'AMS con la quale le veniva negata la concessione dell'attestato. Detto tribunale amministrativo regionale dichiarava che il disoccupato che assista temporaneamente il figlio malato non smette per questo di essere a disposizione dell'ufficio di collocamento e che non vi era motivo di rifiutare alla sig.ra Rydergård l'attestato che aveva chiesto. Il Länsrätt accoglieva quindi il ricorso della richiedente e ordinava all'AMS di rilasciare l'attestato in questione.
10. L'AMS impugnava la sentenza dinanzi al Kammarrätt (Corte d'appello amministrativa), il quale respingeva il ricorso. L'AMS impugnava poi tale sentenza dinanzi al Regeringsrätten.
11. Il giudice nazionale osserva nella propria ordinanza di rinvio che, ai sensi delle disposizioni comunitarie considerate, per avere il diritto di percepire un'indennità - nonché il diritto di ottenere l'attestato in oggetto - un disoccupato deve essere a disposizione dell'ufficio di collocamento per un periodo non inferiore alle quattro settimane. Secondo l'AMS tale condizione comporta che il disoccupato debba aver avuto diritto all'indennità di disoccupazione, senza interruzioni, durante le quattro settimane che hanno preceduto il giorno della partenza. Tuttavia il giudice nazionale osserva come siano possibili altre interpretazioni.
12. Alla luce di tale considerazione, il giudice ha deciso di sottoporre alla Corte due questioni pregiudiziali.
IV - Le questioni pregiudiziali
13. Le questioni sottoposte dal Regeringsrätten con ordinanza 3 maggio 2000, depositata presso la cancelleria della Corte di giustizia il 31 maggio 2000, sono state formulate nel modo seguente:
«1) Se possa ritenersi che una persona che si trovi nella stessa situazione della sig.ra Petra Rydergård sia stata a disposizione dell'ufficio di collocamento ai sensi dell'art. 69, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71 durante i giorni di disoccupazione in cui era impossibilitata ad andare al lavoro perché occupata a curare il figlio malato e se la soluzione di tale questione debba essere fondata sul diritto nazionale.
2) Se l'art. 69, n. 1, debba essere inteso nel senso che il richiedente lavoro deve essere rimasto a disposizione dell'ufficio di collocamento per un periodo ininterrotto di quattro settimane immediatamente precedente la partenza per un altro Stato membro».
V - Valutazione
A - Argomenti delle parti
14. Nel presente procedimento sono intervenuti l'AMS, il governo austriaco e la Commissione.
15. Gli argomenti dedotti dall'AMS coincidono con quelli formulati nel proprio ricorso nell'ambito della procedura nazionale. L'AMS ha sostenuto che, a suo avviso, le condizioni di cui all'art. 69, n. 1, del regolamento n. 1408/71 comportano che colui che intende chiedere di continuare a percepire le prestazioni di disoccupazione durante i tre mesi successivi alla sua partenza per l'estero debba essere rimasto a disposizione del mercato del lavoro svedese per almeno quattro settimane consecutive immediatamente precedenti il giorno previsto per la partenza. Il richiedente deve inoltre aver ottenuto una decisione della Cassa disoccupati da cui risulti il suo diritto all'indennità di disoccupazione durante dette quattro settimane consecutive.
16. L'AMS ritiene che il diritto all'indennità non deve mai essere interrotto e che le condizioni poste dal regolamento siano dirette, da un lato, a consentire all'autorità competente di accertare se il richiedente sia effettivamente a disposizione del mercato del lavoro e cerchi un'occupazione e, dall'altro, a garantire che l'attestato E 303 venga rilasciato solo a chi è in disoccupazione completa, cerca lavoro e ha diritto all'indennità. Si applica la normativa nazionale per stabilire se il disoccupato che intende chiedere di continuare a percepire le prestazioni di disoccupazione durante i tre mesi successivi alla sua partenza sia a disposizione dell'ufficio di collocamento e soddisfi le condizioni previste per avere diritto all'indennità di disoccupazione per almeno le quattro settimane precedenti la partenza. Per essere riconosciuto come lavoratore in disoccupazione completa, chi risiede in Svezia non solo deve essere iscritto presso l'ufficio di collocamento, ma deve anche essere dichiarato lavoratore in disoccupazione completa nel tesserino previdenziale durante il medesimo periodo. Lo status del lavoratore disoccupato può essere definito solo alla luce della normativa dello Stato che concede l'indennità di disoccupazione.
17. Stando all'AMS, il genitore che percepisce l'assegno temporaneo per la cura di un figlio malato non è a disposizione dell'ufficio di collocamento ai sensi dell'art. 69, n. 1. Conformemente alla legge svedese sulla previdenza sociale generale [art. 10, capo 4, della Lag om Allmän Försäkring (1962:381)], il diritto all'assegno temporaneo per la cura di un figlio malato viene riconosciuto al genitore che debba astenersi dal lavoro per assistere i figli affetti, tra l'altro, da una malattia contagiosa. Secondo l'AMS, nei giorni in cui percepiva l'assegno temporaneo, la sig.ra Rydergård non era in grado di accettare immediatamente un'offerta di lavoro e, pertanto, non poteva essere considerata a disposizione dell'ufficio di collocamento né aveva diritto all'indennità di disoccupazione. Nel caso di specie deve quindi ritenersi che il termine prescritto dall'art. 69, n. 1, sia stato interrotto. L'AMS ritiene che il termine minimo di quattro settimane cominci a decorrere solo dal primo giorno di disoccupazione successivo al periodo in cui l'interessato ha percepito l'assegno temporaneo per la cura dei figli, corrispondente nella fattispecie al 14 ottobre 1998.
18. Il governo austriaco ha adottato la stessa posizione dell'AMS.
19. La Commissione ritiene invece che le condizioni di cui all'art. 69, n. 1, lett. a), del regolamento in questione debbano essere interpretate in modo uniforme e non in funzione del contenuto del diritto nazionale. La Commissione sostiene che il fatto che un disoccupato si prenda cura del proprio figlio malato per due o tre giorni non influisca sulla sua disponibilità per il mercato del lavoro.
B - Sulla prima questione
20. Con la prima questione il giudice nazionale chiede se sia possibile affermare che la sig.ra Rydergård sia rimasta a disposizione dell'ufficio di collocamento per il periodo di disoccupazione precedente alla data di partenza prevista e durante il quale si è presa cura del figlio malato, per un totale di cinque giorni.
21. Secondo una costante giurisprudenza della Corte, ai fini dell'interpretazione di una norma di diritto comunitario si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte.
22. Quindi, prima di fornire una soluzione alla detta questione, è utile ricordare la finalità del regolamento n. 1408/71 e, in particolare, del relativo art. 69.
23. Il regolamento n. 1408/71 è stato adottato in applicazione dell'art. 51 del Trattato CE (divenuto art. 42 CE) e mira ad agevolare la libera circolazione dei lavoratori. Esso prevede anche la possibilità per i disoccupati di cercare un'occupazione all'interno della Comunità. L'art. 69 del regolamento in questione riguarda proprio tale possibilità. Da un lato, la detta disposizione disciplina il diritto a continuare a percepire l'indennità di disoccupazione; dall'altro, il richiedente lavoro viene esentato, per un periodo di tempo determinato, dall'obbligo di essere a disposizione dell'ufficio di collocamento del proprio paese. In tal modo esso viene agevolato nella propria ricerca di un'occupazione all'interno della Comunità. La possibilità di cercare lavoro in un altro Stato membro della Comunità è tuttavia subordinata a due condizioni. Il legislatore comunitario ha disposto che il disoccupato, prima della propria partenza, debba: 1) essere stato iscritto come richiedente lavoro per un periodo di quattro settimane dall'inizio della disoccupazione ed 2) durante detto periodo, essere stato a disposizione dell'ufficio di collocamento competente.
24. Il giudice nazionale intende accertare se tali condizioni debbano essere interpretate alla luce della normativa nazionale applicabile all'interessato oppure, essendo disposizioni rientranti nel diritto comunitario, se le stesse debbano essere interpretate e applicate in modo uniforme, indipendentemente dalla normativa nazionale.
25. Ai sensi dell'art. 69, n. 1, del regolamento n. 1408/71, si deve trattare di un disoccupato «che soddisfa alle condizioni prescritte dalla legislazione di uno Stato membro per avere diritto alle prestazioni». Inoltre, il legislatore comunitario collega alla possibilità di poter trasferire all'estero l'indennità le due condizioni menzionate al paragrafo 23.
26. La sussistenza di un diritto alle prestazioni, secondo quanto disposto dall'art. 69, n. 1, del regolamento n. 1408/71, dipende dalla legislazione nazionale. Spetta quindi al legislatore nazionale stabilire quali condizioni debbano essere soddisfatte per poter richiedere un'indennità di disoccupazione o un'altra indennità sul territorio nazionale.
27. Per contro, spetta al legislatore comunitario stabilire quali condizioni debbano essere soddisfatte per poter godere del diritto di cui all'art. 69, n. 1. Tale disposizione è infatti volta a offrire la possibilità a un occupato che abbia perso il proprio lavoro di cercare un'occupazione in un altro Stato membro. Detta finalità non può essere compromessa dalla normativa nazionale.
I diritti conferiti dall'art. 69, n. 1, del regolamento n. 1408/71 ai richiedenti lavoro non possono variare in funzione dello Stato membro presso le cui liste di collocamento sono iscritti.
28. A tale proposito si ricorda che la Corte, nella sentenza Testa , ha stabilito che l'art. 69 non costituisce una semplice misura di coordinamento delle legislazioni nazionali, ma istituisce, a favore dei lavoratori che chiedono di fruirne, un regime autonomo, derogante alle norme del diritto interno, che deve essere interpretato in modo uniforme in tutti gli Stati membri.
29. Considero quindi che la soluzione della questione relativa al rispetto o meno da parte della sig.ra Rydergård delle condizioni di cui all'art. 69, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1405/71 deve essere fornita indipendentemente dalla legislazione svedese. Una diversa interpretazione comprometterebbe la finalità della detta disposizione e subordinerebbe in parte la possibilità di cercare un'occupazione all'interno della Comunità alle normative nazionali, che possono essere molto diverse tra di loro in termini di contenuto e applicazione.
30. E' appurato che la sig.ra Rydergård si trovava in situazione di disoccupazione completa e che soddisfaceva le condizioni poste per percepire un'indennità di disoccupazione. Ai sensi dell'art. 69, n. 1, del regolamento n. 1408/71, la natura e l'importo di tale indennità vengono interamente definiti dalla normativa nazionale applicabile. Come giustamente sottolinea la Commissione, la natura dell'indennità percepita in quanto disoccupato non ha alcuna influenza sul rispetto, o meno, delle due condizioni che offrono la possibilità di cercare un'occupazione all'interno della Comunità.
31. E' inoltre appurato che la sig.ra Rydergård era iscritta come richiedente lavoro ed è rimasta a disposizione dell'ufficio di collocamento per un periodo pari, almeno, a quattro settimane. Dal fatto che, nel corso di tale periodo, abbia dovuto prendersi cura del figlio malato e che, a seguito di ciò, ai sensi della legislazione svedese, non abbia percepito per tali giorni un'indennità di disoccupazione bensì un assegno temporaneo per la cura dei figli non si deve dedurre che la sig.ra Rydergård non sia stata a disposizione dell'ufficio di collocamento. Interpretando in modo diverso la disposizione in oggetto, i disoccupati che sono attivamente alla ricerca di un'occupazione, ma che sono impossibilitati a lavorare per un breve periodo di tempo a seguito di problemi familiari o personali, non possono far valere i diritti derivanti loro dall'art. 69, n. 1, del regolamento. Tale risultato non è di per sé compatibile con la finalità di tale disposizione.
C - Sulla seconda questione
32. Con la seconda questione il giudice nazionale chiede se la condizione di disponibilità per l'ufficio di collocamento debba riferirsi a un periodo ininterrotto di quatto settimane immediatamente precedente la partenza.
33. Dalla formulazione della prima questione emerge come i diritti conferiti ai richiedenti lavoro dall'art. 69, n. 1, del regolamento n. 1408/71 non possano essere limitati in alcun modo dall'interpretazione che ne danno gli organi nazionali alla luce delle rispettive legislazioni.
34. L'art. 69, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71 dispone che la persona iscritta come richiedente lavoro debba essere rimasta a disposizione dell'ufficio di collocamento competente per un periodo pari almeno a quattro settimane dall'inizio della disoccupazione. Dalla formulazione di tale articolo non si deduce che si debba trattare di un periodo ininterrotto di quattro settimane immediatamente precedente alla partenza. Quindi, come affermato anche dalla Commissione, un legislatore o un'amministrazione nazionale non può disporre che il termine di quattro settimane di cui all'art. 69, n. 1, lett. a), venga interrotto dal fatto che un iscritto alle liste del collocamento sia stato impossibilitato a lavorare per un breve periodo di tempo dovendosi occupare di un figlio malato. Qualora tale interruzione comportasse un prolungamento del periodo di quattro settimane posto dal legislatore comunitario come condizione, sarebbero limitati i diritti conferiti ai richiedenti lavoro dall'art. 69, n. 1, del regolamento. Osservo inoltre che il termine di quattro settimane stabilito dal legislatore comunitario, che consente la certezza del diritto, può essere privato di significato qualora venga associato a limitazioni derivanti dall'applicazione del diritto nazionale. In tal modo verrebbero lese l'uniformità e la certezza del diritto cui mira il legislatore comunitario.
VI - Conclusione
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali sollevate dal Regeringsrätten nel modo seguente:
«1) L'art. 69, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, deve essere interpretato e applicato in modo uniforme in quanto disposizione comunitaria che attribuisce determinati diritti ai richiedenti lavoro, indipendentemente dalla legislazione nazionale applicabile agli interessati. Dalla lettera e dallo spirito dell'art. 69, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71 deriva che un richiedente lavoro debba essere considerato a disposizione dell'ufficio di collocamento nel caso in cui sia stato impossibilitato a lavorare per un breve periodo nel corso delle quattro settimane successive all'inizio della disoccupazione per prendersi cura di un figlio malato.
2) La stessa disposizione dev'essere quindi interpretata nel senso che il termine di almeno quattro settimane da essa previsto non viene interrotto nel caso in cui un richiedente lavoro sia stato impossibilitato di fatto a lavorare per un breve periodo dovendosi prendere cura di un figlio malato».
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