Conclusioni dell avvocato generale
1 La Cementir, Cementerie del Tirreno S.p.A. (in prosieguo: la «Cementir») propone ricorso contro la sentenza pronunciata il 15 marzo 2000 dal Tribunale di primo grado (Quarta Sezione ampliata) nella causa nota come Cimenteries CBR e a./Commissione (1).
I - Fatti all'origine della controversia
2 Nella sentenza impugnata sono esposti, per quanto d'interesse nel presente ricorso, i seguenti fatti pertinenti.
- Dall'aprile 1989 al luglio 1990, la Commissione effettuava una serie di accertamenti, ai sensi dell'art. 14, nn. 2 e 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (divenuti, in seguito a modifica, artt. 81 CE e 82 CE) (2), presso alcuni produttori europei di cemento e associazioni di categoria del settore. Al termine degli accertamenti, il 12 novembre 1991 la Commissione avviava un procedimento amministrativo (3) nei confronti della Cementir (4) e di altre imprese del settore.
- Il 25 novembre 1991, la Commissione trasmetteva la comunicazione degli addebiti alle settantasei imprese ed associazioni di imprese interessate, in merito alla quale la Cementir ha avuto modo di presentare le proprie osservazioni per iscritto e, in seguito, oralmente nel corso delle audizioni svoltesi tra il 1_ marzo e il 1_ aprile 1993 (5).
- Il testo della comunicazione degli addebiti, contenuto in un unico documento, non veniva trasmesso in forma integrale alle imprese ed associazioni di imprese interessate. A ciascun destinatario venivano inviati l'indice completo della comunicazione degli addebiti e l'elenco di tutti i documenti, con indicazione di quelli da esso consultabili. Alcune delle imprese ed associazioni interessate chiedevano alla Commissione di trasmettere loro i capitoli mancanti al testo della comunicazione degli addebiti inviato ad ognuna di esse e di consentire loro la consultazione di tutti i documenti contenuti nei fascicoli, eccetto i documenti interni o riservati. La Commissione non accoglieva tale richiesta (6).
- Con decisione 30 novembre 1994, 94/815/CE (in prosieguo: la «decisione») (7), la Commissione ha addebitato alla Cementir i seguenti comportamenti anticoncorrenziali, tutti contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato (8):
1. Partecipazione, dal 14 gennaio 1983, ad un accordo avente per oggetto l'osservanza dei limiti dei mercati nazionali e la regolamentazione dei trasferimenti di cemento da un paese all'altro (art. 1). Si tratta dell'accordo denominato «Cembureau».
2. Partecipazione, dal 14 gennaio 1983 al 14 aprile 1986, ad accordi relativi allo scambio di informazioni sui prezzi, adottati nel corso delle riunioni degli Head Delegates e del comitato esecutivo della Cembureau - Association européenne du Ciment (in prosieguo: «Cembureau»), allo scopo di facilitare l'esecuzione dell'accordo di cui all'art. 1 della decisione (art. 2, n. 1).
3. Partecipazione, tra il 1_ gennaio 1984 e il 31 dicembre 1988, con gli stessi fini, a pratiche concordate relative allo scambio di informazioni:
a) sui prezzi minimi dei produttori belgi e olandesi per le forniture di cemento effettuate mediante camion e sui prezzi scontati praticati dal produttore lussemburghese;
b) sui tariffari dei singoli produttori danesi e irlandesi, nonché sulle tariffe approvate per la categoria in Grecia, in Italia e in Portogallo e sui prezzi medi praticati in Germania, Francia, Spagna e Regno Unito (art. 2, n. 2).
4. Partecipazione, a decorrere dal 28 maggio 1986, all'accordo riguardante la costituzione della Cembureau Task Force, o European Task Force (art. 4, n. 1).
5. Partecipazione, dal 9 giugno 1986 al 26 marzo 1993, ad un accordo riguardante la costituzione della Joint Trading Company, Interciment S.A., avente come obiettivo l'attuazione di misure persuasive e dissuasive nei confronti di chiunque minacciasse la stabilità dei mercati dei paesi membri (art. 4, n. 2).
6. Partecipazione, dal 17 giugno 1986 al 15 marzo 1987, a pratiche concordate miranti a sottrarre ai produttori greci, e in particolare alla Titan Cement Company S.A., la società italiana loro cliente Calcestruzzi [art. 4, n. 3, lett. a)].
7. Partecipazione, dal 3 aprile 1987 al 3 aprile 1992, ad un accordo riguardante i contratti e le convenzioni firmati il 3 e 15 aprile 1987 allo scopo di impedire eventuali importazioni di cemento greco da parte della Calcestruzzi [art. 4, n. 3, lett. b)].
8. Partecipazione nel quadro dell'European Cement Export Committee, dal 14 marzo 1984 al 22 settembre 1989, a pratiche concordate riguardanti lo scambio di informazioni sulla situazione dell'offerta e della domanda nei paesi terzi importatori, sui prezzi praticabili all'esportazione, sulla situazione delle importazioni nei paesi membri e sulla situazione dell'offerta e della domanda nei mercati interni, allo scopo di prevenire eventuali incursioni dei concorrenti nei rispettivi mercati nazionali all'interno della Comunità (art. 5).
- La Commissione intimava alla Cementir di porre fine alle infrazioni descritte e di astenersi in futuro da ogni accordo o pratica contrari alla libera concorrenza nei mercati del cemento grigio e del cemento bianco (art. 8), infliggendole un'ammenda di ECU 8 248 000, il cui importo avrebbe prodotto interessi alla scadenza del termine stabilito per il pagamento, che era di tre mesi a decorrere dalla notifica della decisione (artt. 9 e 11).
3 La Cementir, insoddisfatta della decisione della Commissione, la impugnava dinanzi al Tribunale di primo grado.
II - Procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado e sentenza impugnata
4 Nel ricorso dinanzi al Tribunale, la Cementir chiedeva, in via principale, l'annullamento, totale o parziale, della decisione e, in subordine, l'annullamento o la riduzione dell'ammenda inflitta. Chiedeva in ogni caso la condanna della Commissione alle spese del procedimento.
5 Con una misura di organizzazione del procedimento notificata alle ricorrenti tra il 19 gennaio e il 2 febbraio 1996, il Tribunale di primo grado ha invitato la Commissione a produrre diversi documenti; la Commissione vi si è conformata il 29 febbraio, depositando (9):
1. la comunicazione degli addebiti, come notificata alle imprese interessate, successivamente ricorrenti;
2. il verbale dell'audizione di ciascuna di esse;
3. l'elenco di tutti i documenti registrati nei fascicoli;
4. le casse contenenti i documenti sui quali la Commissione basava le proprie conclusioni relative ai fatti nella comunicazione degli addebiti e
5. la corrispondenza intercorsa durante il procedimento amministrativo tra l'istituzione e le imprese ricorrenti.
6 Con altre due misure di organizzazione del procedimento, notificate alle parti il 2 ottobre 1996, la prima, e il 18 e 19 giugno 1997, la seconda, il Tribunale di primo grado ha adottato le decisioni necessarie affinché le ricorrenti potessero esaminare tutti i documenti originali del fascicolo, ad eccezione di quelli contenenti segreti commerciali o altre informazioni riservate, e i documenti interni della Commissione (10).
7 Dopo avere messo il fascicolo completo a disposizione delle imprese e delle associazioni di imprese ricorrenti, il Tribunale le ha invitate a depositare una memoria che si limitasse ad individuare precisamente ciascun documento non reso accessibile durante il procedimento amministrativo la cui mancata conoscenza avrebbe pregiudicato la loro difesa e a spiegare le ragioni per le quali, a loro parere, detto procedimento amministrativo sarebbe potuto pervenire ad un risultato diverso se il documento di cui trattasi fosse stato reso loro accessibile, e le ha inoltre invitate ad allegare alla loro memoria la copia dei documenti esaminati. Tutte le ricorrenti, tranne una (11), hanno depositato osservazioni. La Commissione ha presentato osservazioni in replica a ciascuna di esse (12).
8 Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha parzialmente accolto il ricorso proposto dalla Cementir e ha deciso quanto segue:
«- l'art. 1 della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 3 aprile 1992;
- l'art. 2, n. 1, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui constata che sono stati raggiunti accordi riguardanti scambi di informazioni sui prezzi nel corso delle riunioni del comitato esecutivo della Cembureau - Association européenne du ciment e nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 14 gennaio 1983;
- l'art. 2, n. 2, della decisione 94/815 è annullato nei confronti della ricorrente nella parte in cui constata che lo scambio periodico di informazioni tra la Cembureau - Association européenne du ciment e i suoi membri ha riguardato, relativamente ai prezzi belgi e olandesi, i prezzi minimi per le forniture di cemento effettuate mediante camion dei produttori di questi due paesi e, relativamente al Lussemburgo, i prezzi scontati praticati dal produttore di tale paese;
- l'art. 4, nn. 1 e 2 della decisione 94/815 è annullato nei confronti della ricorrente;
- l'art. 4, n. 3, lett. a), della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata prima del 9 settembre 1986;
- l'art. 5 della decisione 94/815 è annullato nei confronti della ricorrente;
- l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 9 della decisione 94/815 è fissato in 7 471 000 euro;
- il ricorso è respinto per il resto;
- la ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché un terzo delle spese sostenute dalla Commissione;
- la Commissione sopporterà due terzi delle proprie spese».
9 In altre parole, il Tribunale dichiara la Cementir responsabile di comportamenti anticoncorrenziali per avere partecipato:
1. all'accordo Cembureau, avente per oggetto l'osservanza dei limiti dei mercati nazionali del cemento grigio (art. 1 della decisione) dal 14 gennaio 1983 al 3 aprile 1992;
2. a scambi regolari di informazioni sui prezzi del cemento grigio (art. 2, n. 1, della decisione), il 14 gennaio 1984;
3. allo scambio periodico di informazioni sui tariffari dei singoli produttori danesi e irlandesi, nonché sulle tariffe approvate per la categoria in Grecia, in Italia e in Portogallo e sui prezzi medi praticati in Germania, Francia, Spagna e Regno Unito, dal 1_ gennaio 1984 al 31 dicembre 1988 [art. 2, n. 2, lett. b), della decisione];
4. alle pratiche concordate miranti a sottrarre ai produttori greci il cliente Calcestruzzi [art. 4, n. 3, lett. a)] tra il 9 settembre 1986 e il 15 marzo 1987;
5. all'accordo riguardante i contratti e le convenzioni firmati il 3 e 15 aprile 1987 allo scopo di impedire importazioni di cemento greco da parte della Calcestruzzi, dal 3 aprile 1987 al 3 aprile 1992 [art. 4, n. 3, lett. b)].
III - Procedimento dinanzi alla Corte
10 Dopo la presentazione del ricorso e terminata la fase scritta del procedimento, la Corte, avvalendosi della facoltà concessale dall'art. 119 del regolamento di procedura (13), ha dichiarato manifestamente infondate la quarta e la sesta parte del sesto motivo con ordinanza 5 giugno 2002.
11 Per gli altri motivi d'impugnazione, il 4 luglio 2002 si è svolta un'udienza congiunta per i sei ricorsi proposti contro la sentenza del Tribunale di primo grado, cui hanno partecipato le imprese ricorrenti e la Commissione.
IV - Ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado
12 La Cementir chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata e di annullare, in tutto o in parte, la decisione o di annullare, o per lo meno ridurre, l'ammenda irrogatale. In subordine chiede di annullare, in tutto o in parte, la sentenza nella misura in cui conferma la decisione e rimettere la causa al Tribunale affinché giudichi nel merito alla luce delle indicazioni che la Corte vorrà fornirgli. Chiede infine la condanna, in ogni caso, della Commissione alle spese del procedimento di primo grado e del presente procedimento d'impugnazione.
13 La Commissione chiede il rigetto integrale del ricorso e la conferma della sentenza impugnata, nonché la condanna della Cementir alle spese dell'impugnazione.
14 A sostegno delle sue richieste, l'impresa ricorrente ha dedotto sei motivi d'impugnazione, alcuni dei quali suddivisi in più parti. Due di tali parti, come detto, sono state respinte nel corso del procedimento.
15 Di seguito esporrò le osservazioni della Cementir e la risposta della Commissione e le analizzerò per poi formulare le mie proposte.
1 - Violazione dei diritti della difesa per quanto riguarda l'accesso al fascicolo
A - Esame generale (primo motivo)
1) Posizione delle parti
16 Secondo la Cementir, i punti 142-263 della sentenza di primo grado disconoscono il diritto di accesso al fascicolo amministrativo. I due criteri utilizzati (nesso oggettivo dei documenti con i fatti contestati e loro idoneità a confutare prove a carico dirette) determinano una grave limitazione dell'esercizio dei diritti della difesa, che tuttavia non incide sulla validità della decisione finale.
17 A suo parere, la pertinenza di un documento in quanto elemento di prova dev'essere valutata nella fase dell'indagine amministrativa, e non nel corso del successivo controllo giurisdizionale. In caso contrario, il dibattito istruttorio subisce un «déplacement» in una sede che non le è propria, con un'«amputazione» delle prerogative di difesa. Inoltre, il criterio secondo cui il documento rimasto celato nel procedimento amministrativo dev'essere atto a confutare prove a carico dirette ha imposto al Tribunale un'analisi che avrebbe dovuto essere svolta dalla Commissione, alla quale esso si è sostituito. In tal modo, violazioni di procedura come la mancata comunicazione di documenti durante il procedimento amministrativo perdono qualsiasi significato, dato che possono essere «sanate» mediante lo svolgimento in sede giurisdizionale dell'analisi dei documenti non comunicati.
18 La ricorrente aggiunge che il Tribunale ha invertito l'onere della prova, poiché ha richiesto che fosse l'impresa interessata a dimostrare che i documenti che non aveva potuto consultare erano tali da contraddire le prove dirette invocate dalla Commissione. Tale impostazione non trova riscontro nella giurisprudenza, in quanto, conformemente alle sentenze Solvay/Commissione (14) e ICI/Commissione (15), una volta verificato che un documento utile alla difesa è rimasto celato, il Tribunale deve constatare una violazione dei diritti della difesa e annullare la decisione, senza svolgere in sede giurisdizionale un esame analitico dei singoli documenti non comunicati e senza confrontarli con le prove addotte nella decisione. Nelle sentenze Hercules Chemical/Commissione (16) e Distillers Company/Commissione (17) la Corte ha constatato che i documenti non comunicati erano manifestamente irrilevanti ai fini dell'accertamento dell'infrazione, senza esaminarne il contenuto.
19 Secondo la Commissione, la lesione dei diritti della difesa si verifica soltanto nel caso in cui le imprese interessate non abbiano avuto accesso a documenti utili alla loro difesa. Il Tribunale non ha preteso di supplire alle carenze del procedimento amministrativo, ma si è limitato a verificare se i diritti della difesa delle imprese e delle associazioni interessate fossero stati violati in quanto non erano stati messi a loro disposizione tutti i documenti del fascicolo.
20 A suo parere, l'approccio del Tribunale è stato confermato dalla Corte nella sentenza Hercules Chemicals/Commissione. Il punto 247 della sentenza impugnata è corretto, dato che la mancanza di qualsiasi nesso oggettivo tra un documento non comunicato nel procedimento amministrativo e gli addebiti sollevati pone detto documento al di fuori del contesto della discussione. La valutazione sull'esistenza o meno di tale nesso costituisce una questione di fatto il cui esame è riservato al giudice di primo grado.
21 Inoltre, nella sentenza impugnata non vi è alcuna inversione dell'onere della prova. Il giudizio sull'utilità di un documento non comunicato spetta al giudice perché, se fosse nuovamente attribuito alla Commissione, ciò avverrebbe in violazione del principio di parità delle armi.
2) La legittimità delle misure di organizzazione del procedimento e la competenza del Tribunale ad adottarle
22 In risposta agli argomenti relativi all'irregolarità del procedimento amministrativo e per porre rimedio, se del caso, ai danni determinati dal mancato accesso a determinati documenti, il Tribunale ha chiesto alla Commissione di inviargli l'intero fascicolo, mettendolo a disposizione delle parti (18) affinché, visti i documenti che non avevano potuto esaminare durante la fase istruttoria, individuassero quelli rilevanti, spiegando i motivi per cui il procedimento avrebbe potuto avere un esito diverso qualora fosse stato loro permesso di consultarli.
23 Nella sentenza impugnata il Tribunale ha analizzato i documenti indicati dalle parti e le osservazioni presentate, e ha deciso, in relazione alla Cementir, quanto dichiarato al punto 39 del dispositivo della sentenza ed esposto al paragrafo 8 delle presenti conclusioni. Per la pronuncia il Tribunale si è basato sul seguente principio: si sarebbe configurata una violazione dei diritti della difesa delle ricorrenti qualora fosse esistita una possibilità, anche minima, che il procedimento amministrativo portasse ad un risultato diverso nell'ipotesi in cui fosse stato loro possibile avvalersi dei documenti ai quali non hanno avuto accesso (19).
24 La Cementir contesta il modus operandi del Tribunale, in quanto i criteri inadeguati da esso utilizzati fanno sì che gravi irregolarità procedurali non producano alcun effetto sulla decisione finale e in quanto in realtà il Tribunale, valutando in quale misura i documenti rimasti celati nel procedimento amministrativo avrebbero potuto influire sulla decisione, ha compiuto un'operazione che non compete al giudice, bensì alla Commissione.
25 Il procedimento volto a constatare l'esistenza di violazioni degli artt. 81 CE e 82 CE ha natura sanzionatoria. Oltre a far cessare le pratiche anticoncorrenziali, esso tende a perseguire i comportamenti che ne sono alla base, attribuendo alla Commissione il potere di infliggere sanzioni pecuniarie ai responsabili. A tale scopo, detta istituzione esercita ampi poteri d'indagine e istruttori, ma, proprio in considerazione di tale ampiezza e del cumulo in uno stesso organo di poteri inquisitori e decisionali, i diritti della difesa delle persone sottoposte a procedimento devono essere riconosciuti senza incertezze e rispettati (20).
26 In tal senso dispongono le norme contenute nel regolamento n. 17, in particolare l'art. 19, e nel regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 1998, n. 2842, relativo alle audizioni in taluni procedimenti a norma dell'art. 81 CE e dell'art. 82 CE (21), e in tal senso sono state interpretate dalla giurisprudenza della Corte (22) e del Tribunale (23). La Corte europea dei diritti dell'uomo ha esteso l'applicazione delle garanzie previste dall'art. 6 della Convenzione di Roma ai procedimenti amministrativi di natura disciplinare (24).
La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (25) prosegue su questa strada, giacché, oltre al diritto dell'accusato a vedere la sua causa esaminata equamente e pubblicamente da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge (26), garantisce il diritto di ogni individuo di essere ascoltato dalle istituzioni dell'Unione europea prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio, nonché il diritto di accedere al fascicolo (27).
27 La consultazione del fascicolo è un ulteriore strumento al servizio dei diritti della difesa (28). Essa non costituisce di per sé un fine (29). Le garanzie formali del procedimento, giurisdizionale o amministrativo, si spiegano in funzione di tale obiettivo, che altro non è che la tutela effettiva dei diritti e degli interessi legittimi di tutti. Quando vi è un difetto di procedura, e le forme vengono meno, si producono conseguenze giuridiche se da tale difetto deriva una limitazione dei mezzi di difesa. In altre parole, la nozione di privazione dei diritti della difesa ha natura sostanziale e pertanto le irregolarità del processo, per molte che siano, risultano irrilevanti qualora l'interessato, nonostante tutto, si sia potuto valere di mezzi di difesa adeguati.
28 Orbene, il carattere strumentale del diritto di accesso al fascicolo implica un'ulteriore conseguenza. Quand'anche il mancato rispetto o il rispetto solo parziale di tale diritto abbia determinato una riduzione delle possibilità di difesa dell'interessato, la decisione dev'essere annullata solo qualora si constati che, se le norme di procedura fossero state osservate scrupolosamente, il risultato sarebbe stato diverso o comunque più favorevole per l'interessato o se, proprio a causa del difetto di forma, non si possa sapere se la decisione sarebbe stata diversa (30). In entrambi i casi, occorrerebbe annullare la decisione finale e, se del caso, ripetere le fasi procedurali che la precedono.
29 In conclusione, i vizi di forma non hanno una valenza autonoma, slegata dal merito della controversia. Se si annulla una decisione emessa al termine di una procedura viziata da un difetto di forma in quanto, a causa delle irregolarità dell'iter seguito per la sua adozione, essa è errata nel merito, l'annullamento è determinato dall'inesattezza sostanziale della decisione e non dall'esistenza di un errore di procedura. Il vizio di forma mantiene un proprio ruolo autonomo solo quando a causa della sua presenza non sia possibile formulare un giudizio sulla decisione adottata.
30 Dalle considerazioni che precedono emerge il senso delle misure di organizzazione del procedimento adottate dal Tribunale.
31 Poiché l'inosservanza delle condizioni di forma, consistente nel fatto che la Commissione ha negato l'accesso a tutti i documenti a discarico contenuti nel fascicolo, è stata denunciata dalle imprese e dalle associazioni ricorrenti ed è stata poi constatata dal giudice, si doveva esaminare l'incidenza del vizio di procedura sui diritti della difesa delle ricorrenti. A tal fine, occorreva conoscere gli elementi a discarico la cui consultazione è stata loro negata, nonché il loro parere in merito. Alla luce di questi elementi, il Tribunale ha valutato se la decisione sarebbe stata diversa e più favorevole ai presunti trasgressori qualora essi avessero potuto esaminare i documenti e farli valere dinanzi alla Commissione.
32 Così facendo, il Tribunale non si è sostituito alla Commissione e non ne ha indebitamente occupato il posto. Al contrario, si è limitato ad esercitare con estrema attenzione, nell'ambito delle sue competenze, il proprio potere giurisdizionale, controllando la correttezza del procedimento a carattere sanzionatorio svolto. In tale contesto, il giudizio, che si proietta verso il passato, dev'essere espresso alla luce di tutti gli elementi di cui si dispone nel presente, il che implica la disponibilità di un maggior numero di elementi e un grado di certezza più elevato (31).
3) Il Tribunale di primo grado non ha ignorato la propria giurisprudenza né quella della Corte
33 Nel modus operandi del Tribunale non vi è alcuna discrepanza rispetto alla giurisprudenza della Corte. Nella citata sentenza Hercules Chemicals/Commissione, questa ha dichiarato che la violazione dei diritti della difesa non può essere sanata dalla conoscenza tardiva dei documenti del fascicolo che permetta alle imprese interessate di trarne motivi ed argomenti a sostegno delle loro conclusioni, in quanto tale conoscenza non le restituisce nella situazione che sarebbe stata la loro se avessero potuto basarsi sugli stessi documenti per presentare le loro osservazioni scritte e orali dinanzi alla Commissione (32).
34 Il Tribunale non ha preteso di sanare a posteriori una violazione dei diritti della difesa già verificatasi, ma si è limitato a verificare, in una fase anteriore, se tale violazione fosse stata commessa (33). Quando ha concluso in senso affermativo, ha annullato la decisione (34). Se, al contrario, la violazione dei diritti della difesa non si è verificata, ha dichiarato che l'errore formale commesso durante il procedimento amministrativo è stato irrilevante.
35 Ciò, inoltre, è quanto statuisce la stessa sentenza Hercules Chemicals/Commissione. Se si legge il punto 80, si può notare che quello che conta non è il vizio di forma di per sé, bensì la sua incidenza sui diritti della difesa, che può essere nulla se la stessa impresa interessata non dimostra che l'impossibilità di conoscere determinate prove a discarico l'ha privata di strumenti per convincere la Commissione della propria innocenza. Ciò è quanto ha statuito la Corte nella sentenza Distillers Company/Commissione, citata.
36 Il Tribunale non ha neanche ignorato la propria giurisprudenza, costituita dalle sentenze Solvay/Commissione e ICI/Commissione, parimenti citate. Anzi, l'ha applicata in modo assolutamente corretto.
37 In entrambe le sentenze il Tribunale ha accolto i ricorsi proposti in quanto, alla luce dei documenti che non erano stati messi a disposizione delle parti durante il procedimento amministrativo, non si poteva escludere «che la Commissione avrebbe preso in considerazione un'infrazione meno lunga e meno grave e avrebbe, di conseguenza, fissato un'ammenda meno elevata» (35). Tuttavia, in un'altra sentenza pronunciata nello stesso giorno, anch'essa denominata ICI/Commissione (36), il Tribunale ha respinto una censura sostanzialmente identica in quanto, sebbene si fosse verificato lo stesso difetto di procedura, tale vizio non aveva pregiudicato l'esercizio dei diritti della difesa (37).
38 Quest'ultima sentenza mette in evidenza che secondo il Tribunale ciò che conta, e non potrebbe essere altrimenti, è che il vizio di procedura incida negativamente sui diritti della difesa delle imprese interessate. La soluzione cui giunge il Tribunale nelle cause Solvay/Commissione e ICI/Commissione è diversa da quella adottata nel presente caso, ma ha una spiegazione chiara. Nelle prime due sentenze il Tribunale ha esaminato una decisione con cui la Commissione aveva inflitto sanzioni alle imprese ricorrenti per aver partecipato ad una pratica concordata relativa ad una compartimentazione di mercati, ma il comportamento delle imprese, a differenza di quanto accaduto nel caso in esame, è stato dimostrato solo attraverso prove indirette, fondamentalmente il loro comportamento parallelo e passivo (38). In tale contesto, le prove a discarico che non era stato possibile utilizzare durante il procedimento amministrativo, essendo atte a fornire una diversa spiegazione dell'analogia dei loro comportamenti, avrebbero influito sulla valenza probatoria di tali indizi (39). La situazione della Cementir è diversa. Il suo coinvolgimento nei fatti è stato accertato dalla Commissione in base a prove dirette e specifiche (40), il cui contenuto, secondo la valutazione sovrana del Tribunale, non è stato smentito dai documenti ai quali l'impresa non ha potuto accedere durante il procedimento amministrativo.
4) L'inesistenza di un'inversione dell'onere della prova
39 Tale conclusione non implica un'inversione dell'onere della prova. Questo principio, che ha natura processuale, è posto a tutela del diritto fondamentale alla presunzione di innocenza, che ha carattere sostanziale, con cui non dev'essere confuso.
40 La presunzione di innocenza impedisce di infliggere una sanzione se non è dimostrata la colpevolezza. Di conseguenza, l'accusatore deve provare che l'accusato ha commesso i fatti costitutivi dell'infrazione e che sussistono gli altri elementi, di fatto e di diritto, che consentono di dichiarare la sua responsabilità. E' a questo punto che la presunzione di innocenza e l'onere della prova si incontrano. La Commissione ha imputato alle imprese ricorrenti determinati comportamenti anticoncorrenziali e ha utilizzato varie prove a sostegno della sua accusa. In linea di principio, pertanto, ha rispettato quella regola di procedura che è l'onere della prova. Questione diversa, che non va affrontata in questa sede, è se i documenti utilizzati siano atti a smentire la suddetta presunzione.
41 Una volta pronunciata, la decisione sanzionatoria è stata impugnata, fra gli altri, dalla Cementir, la quale ne chiede l'annullamento per violazione dei suoi diritti della difesa, poiché essa non ha potuto accedere a tutti i documenti del fascicolo, e in particolare a quelli che avrebbero potuto essere utili per dimostrare la sua innocenza. In virtù del principio dell'onere della prova, la ricorrente deve dimostrare l'esistenza dei presupposti di fatto di questa censura, ossia, in primo luogo, che non le è stato dato accesso a tutti i documenti utilizzati dalla Commissione nel procedimento amministrativo e, in secondo luogo, che tale circostanza ha pregiudicato i suoi diritti della difesa.
42 In altre parole: una volta che la Commissione ha adempiuto l'obbligo che le incombeva, spettava alle imprese e alle associazioni accusate confutare le prove a carico, utilizzando tutti i mezzi a loro disposizione. Il Tribunale, applicando il criterio di giudizio definito ai punti 241 e 247 della sentenza, ha dichiarato che il difetto di forma, cioè il mancato accesso ai suddetti documenti nel procedimento amministrativo, fosse irrilevante dal punto di vista dei diritti della difesa.
43 Il principio dell'onere della prova è stato quindi applicato correttamente, per cui è irricevibile l'approccio astratto e formalistico della Cementir: qualsiasi vizio procedurale, per lieve che sia, implicherebbe l'annullamento della decisione, senza bisogno di domandarsi quale sia l'effetto che il vizio avrebbe prodotto sulla correttezza sostanziale della decisione adottata. Questo approccio provocherebbe la paralisi amministrativa, senza aggiungere alcuna garanzia ai diritti dei cittadini, a scapito del principio di efficacia.
5) La ragionevolezza del criterio applicato dal Tribunale
44 La Commissione ha quindi adempiuto all'obbligo di produrre gli elementi atti a dimostrare la responsabilità delle imprese e delle associazioni sottoposte a procedimento. Essa si è basata su «prove documentali dirette» (41) e non su «un'analogia nel comportamento rilevata sul mercato» (42).
45 In tale contesto si palesa a pieno il senso del criterio del Tribunale consistente nel considerare come prove atte a confutare le valutazioni di fatto operate dalla Commissione soltanto i «documenti che si riferiscono direttamente ad infrazioni» accertate nella decisione (43). Risulta allora corretto il criterio secondo cui ci sarebbe stata lesione dei diritti della difesa delle ricorrenti qualora, durante il procedimento amministrativo, fosse stato loro negato l'accesso ad elementi probatori atti ad inficiare il tenore delle prove utilizzate dalla Commissione (44) e non solo a fornire spiegazioni supplementari o alternative, del tutto rispettabili, ma che non smentiscono i documenti fatti valere nella decisione.
46 E' sufficiente un esempio per convincersene. La Commissione ha dedotto da taluni documenti che nelle riunioni dei produttori europei di cemento svoltesi il 14 gennaio 1983, il 19 marzo e il 7 novembre 1984 (la Cementir non ha partecipato alla seconda (45)) sono stati conclusi accordi anticoncorrenziali. Sembra ragionevole individuare le violazioni dei diritti della difesa con riferimento alle prove che avrebbero potuto essere opposte a tali elementi probatori, che è la condizione richiesta dal Tribunale laddove parla di «nesso oggettivo» con uno degli addebiti sollevati nella decisione (46).
47 Se la Commissione, basandosi sui documenti del fascicolo, ha accertato che, nella riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983, la Cembureau e i soggetti che vi aderivano direttamente hanno concluso un'intesa relativa all'osservanza dei limiti dei mercati nazionali e alla regolamentazione delle vendite internazionali, che è stata confermata, tra l'altro, nella riunione del 7 novembre 1994, l'unica violazione dei diritti della difesa della ricorrente avrebbe potuto consistere nell'impossibilità di utilizzare a proprio discarico elementi probatori che smentissero che in dette riunioni fosse stata adottata e ratificata l'intesa in questione, comprovassero l'assenza della Cementir dalle riunioni, o dimostrassero che essa, pur essendo presente, non aveva aderito all'accordo convenuto.
48 Una volta provato che nell'ambito di tali riunioni è stata adottata e ratificata l'intesa, gli elementi probatori atti a fornire una spiegazione economica alternativa del comportamento della Cementir risultavano irrilevanti e quindi la loro mancata consultazione durante il procedimento amministrativo non può avere privato la ricorrente dei suoi diritti della difesa. Se si leggono con attenzione i punti 1277-1284 della sentenza, si osserva che i documenti rimasti inaccessibili alla società ricorrente erano documenti che, non potendo confutare le prove dirette utilizzate nella decisione, potevano essere considerati «estranei» e inutili alla difesa della ricorrente.
49 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre dichiarare infondato il primo motivo d'impugnazione dedotto dalla Cementir.
B - Valutazione dei diritti della difesa nel caso di specie
1) In riferimento all'accordo Cembureau (secondo motivo, seconda parte)
a) Posizione delle parti
50 La Cementir sostiene che il Tribunale è incorso in un errore dichiarando che il mancato accesso alla nota del sig. Toscano e ad altri documenti non costituisce violazione dei suoi diritti della difesa.
i) La nota del sig. Toscano
51 Per quanto riguarda tale documento, l'impresa ricorrente svolge tre argomenti.
52 In primo luogo, essa afferma che durante le udienze organizzate dal Tribunale, la Commissione ha ammesso che la nota del sig. Toscano avrebbe dovuto essere accessibile alle ricorrenti nel corso del procedimento amministrativo (47) e ne ha riconosciuto la rilevanza per la valutazione della riunione del 14 gennaio 1983 e per dimostrare che la finalità anticoncorrenziale di detta riunione non era sufficientemente dimostrata (48). Poiché le cause «cemento» sono state riunite solo ai fini della sentenza, la ricorrente ha chiesto la riapertura della fase orale al fine di prendere in esame la suddetta ammissione, ma il Tribunale ha respinto l'istanza. Tale rifiuto, a parere della ricorrente, costituirebbe un difetto di procedura che si sarebbe tradotto in una valutazione non corretta del mezzo relativo alla violazione dei suoi diritti della difesa durante il procedimento amministrativo.
53 La Commissione nega di avere riconosciuto che la nota del sig. Toscano fosse imprescindibile ai fini dell'esercizio dei diritti della difesa; l'ha semplicemente definita pertinente, perché si riferiva alla riunione del 14 gennaio 1983. Inoltre, essendo un documento parziale e incompleto, non avrebbe giustificato la riapertura della fase orale.
54 In secondo luogo, la Cementir ritiene che detto documento, che riguarda esclusivamente discussioni sulle importazioni in dumping da altri paesi del continente europeo, fornisca una lettura alternativa dell'ordine del giorno della riunione del gennaio 1983.
55 La Commissione sostiene che la ricorrente ripete argomenti già formulati in primo grado, in sede di memoria relativa all'accesso ai documenti del 29 dicembre 1997. In realtà, tale mezzo costituisce una richiesta di riesame degli argomenti presentati dinanzi al Tribunale, che non rientra fra le competenze della Corte.
56 In terzo luogo, la Cementir afferma che il valore probatorio della nota del sig. Toscano è rafforzato da altri documenti (le «note per il presidente» (49) e la «nota Cimpor» (50)), che non contenevano neppur esse alcun riferimento a discussioni sulla regola dell'osservanza dei limiti dei mercati nazionali. Considerate nel loro insieme, le tre prove evidenzierebbero che esisteva una serie di elementi che confutavano la tesi della convenuta.
57 Secondo la Commissione, l'argomento è irricevibile, poiché riguarda una questione di fatto, e infondato, dato che il Tribunale ha debitamente valutato tali elementi probatori.
ii) Altri elementi
58 La Cementir contesta al Tribunale il fatto di non avere sufficientemente motivato la decisione di non prendere in considerazione determinati documenti da cui emergerebbe che gli accordi, le pratiche concordate e le altre forme di cooperazione realizzate in talune aree geografiche avevano avuto origini e motivazioni puramente locali, senza nessun collegamento con una presunta intesa europea. Detti documenti sono citati ai punti 1277-1282 e 1435-1439 della sentenza impugnata, come i verbali del consiglio di amministrazione della Federazione dell'Industria cementiera (FIC) dell'8 dicembre 1982 (51) e del 1_ settembre 1987 (52).
59 La Commissione non ritiene ammissibile un riesame dei fatti, poiché il Tribunale ha sufficientemente motivato le sue conclusioni.
b) L'inesistenza di un'irregolarità procedurale in primo grado
60 La riapertura della fase orale del procedimento inerisce al diritto ad un processo in contraddittorio e giusto, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo. Sia la Corte, su proposta dell'avvocato generale, che il Tribunale (53) debbono disporla d'ufficio o su domanda delle parti qualora ritengano di non essere sufficientemente istruiti ovvero che la causa debba essere decisa sulla base di un argomento che non sia stato oggetto di dibattito tra le parti (54). In questo secondo caso, si tratta di evitare la «sorpresa giurisprudenziale» (55), ossia che la causa venga decisa in base a motivi non addotti dalle parti oppure in base ad un motivo dedotto da una delle parti cui l'altra non ha avuto modo di rispondere o di ribattere.
61 La censura della Cementir rientra nella seconda ipotesi ed è infondata in quanto, sebbene durante le udienze relative alle cause CBR/Commissione e Irish Cement/Commissione l'istituzione convenuta abbia ammesso che la nota del sig. Toscano era pertinente ai fini della valutazione della riunione del 14 gennaio 1983, il punto 155 della sentenza non ha riconosciuto che fossero stati violati «i diritti della difesa delle ricorrenti nel corso del procedimento amministrativo». Pertanto, i termini della discussione non erano cambiati e restavano gli stessi prima e dopo le udienze, per cui non risultava necessario riaprire la fase orale.
62 Quand'anche si ritenga che le dichiarazioni rese dalla Commissione nel corso delle udienze costituissero un elemento nuovo, in quanto, secondo la ricorrente, si trattava di una confessione, il rifiuto di riaprire la fase orale non può averle causato alcun pregiudizio, poiché essa non avrebbe potuto ribattere né aggiungere alcunché ad un fatto che di per sé le era favorevole. Si sarebbe trattato di un provvedimento inutile.
63 La Cementir propone ancora una volta di rivolgere l'attenzione alle forme e al loro rispetto. Nelle conclusioni presentate nella causa Arben Kaba, citate, ho affermato che «le esigenze di un procedimento in contraddittorio dovranno formare oggetto di una speciale tutela giudiziale solo quando la loro inosservanza provochi la violazione di un diritto fondamentale, ossia, quando essa pregiudichi i diritti della difesa» (56) e la mancata discussione su un fatto chiaramente favorevole non causa tale pregiudizio.
c) Sul valore probatorio della nota del sig. Toscano e di altri documenti
64 Il Tribunale ha ritenuto che tale elemento, adeguatamente valutato, non cambiasse le cose.
65 Applicando il criterio di valutazione di cui al punto 241, la cui legittimità ho già dimostrato nelle mie considerazioni relative al primo motivo di impugnazione, nella sentenza impugnata il Tribunale dichiara che le prove svelate non erano atte a cambiare la versione dei fatti accertata dalla Commissione. Infatti, la nota del sig. Toscano dimostra che nel corso della riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 sono state discusse questioni relative al settore del cemento, ma non nega che siano stati stipulati accordi contrari alla libera concorrenza, circostanza che la Commissione ha desunto da prove documentali dirette (57). Come si vede, le questioni sollevate dalla Cementir non trascendono la valutazione delle prove né l'accertamento dei fatti di causa.
66 Per il resto la Cementir, facendo riferimento, senza ulteriori precisazioni, al valore delle «note per il presidente» e della «nota Cimpor», che a suo parere rafforzerebbero il valore probatorio della nota del sig. Toscano, si addentra nuovamente in un terreno precluso all'impugnazione. Il Tribunale ha tenuto conto di entrambi i documenti e ha negato ch'essi potessero costituire i verbali ufficiali della riunione del 14 gennaio 1983 (58), che non erano stati redatti, ma da tale circostanza non deduce che non fosse stato adottato il principio Cembureau, fatto che il Tribunale ritiene provato per i motivi esposti ai punti 862 e seguenti della sentenza impugnata.
67 Lo stesso vale per gli altri documenti citati dalla Cementir onde dimostrare che gli accordi, le pratiche concordate e le altre forme di cooperazione realizzate in talune aree geografiche avevano avuto origini e motivazioni puramente locali, senza nessun collegamento con una presunta intesa europea.
68 E' sufficiente leggere i punti 1277-1282 e 1435-1439 della sentenza impugnata per escludere un difetto di motivazione, giacché il Tribunale ha esaminato i documenti cui si fa riferimento nel motivo d'impugnazione e ha spiegato i motivi per i quali dette prove a discarico non avrebbero condotto ad un risultato diverso neanche qualora fossero state accessibili alla Cementir nel corso del procedimento amministrativo. Nella sentenza viene svolta un'argomentazione che risponde agli imperativi dell'obbligo di motivazione. E' vero che potrebbe essere più ampia, ma, nel contesto in cui è inserita, costituisce una spiegazione adeguata. L'obbligo di motivazione non implica che il giudice debba descrivere puntualmente il procedimento logico che lo ha indotto a decidere in un determinato senso, né impone che il ragionamento seguito abbia una determinata estensione, intensità o portata. E' sufficiente che, come accade nei suddetti punti della sentenza impugnata, indichi il fondamento della decisione adottata.
2) Sugli scambi periodici di informazioni relative ai prezzi e sulle misure di difesa del mercato italiano (seconda parte del terzo e del quarto motivo)
a) Posizione delle parti
69 La Cementir contesta al Tribunale il fatto di aver trascurato i documenti che confermano che i prezzi di una società variano in funzione di diversi fattori (sconti, costi di trasporto, ecc.) in base alla considerazione che la Commissione sarebbe giunta alla stessa conclusione anche qualora avesse tenuto conto di tali aspetti, e ribadisce che tali documenti erano utili alla sua difesa, dato che dimostravano come gli scambi di informazioni sui prezzi non potessero contribuire all'attuazione del presunto accordo Cembureau.
70 La Commissione fa valere che la seconda parte del terzo motivo è irricevibile, in quanto riguarda la valutazione dei fatti e costituisce una ripetizione degli argomenti dedotti nel giudizio di primo grado, in cui non vi è stato alcuno snaturamento delle prove, non è stata violata alcuna disposizione e non è emersa alcuna contraddizione, in quanto le prove menzionate non avrebbero avuto alcuna possibilità di condurre il procedimento amministrativo ad un esito diverso.
71 Per quanto riguarda le cosiddette misure di difesa del mercato italiano, la ricorrente rimprovera al Tribunale di non aver tenuto conto di una serie di documenti che, come il verbale della riunione del consiglio di amministrazione dell'impresa greca Heracles del 23 luglio 1986 (59), confermano che la sua partecipazione agli accordi con la Calcestruzzi aveva obiettivi esclusivamente commerciali. Fa inoltre riferimento ai documenti che dimostrano che alcuni produttori italiani avevano adottato misure volte a tutelare i loro mercati dalle importazioni greche, a margine dell'accordo Cembureau (60), e ad altri da cui emergerebbe la profonda penetrazione di dette importazioni nel mercato italiano e che escluderebbero l'esistenza di un accordo europeo sull'osservanza dei limiti dei mercati nazionali (61). Non esistendo prove dirette del fatto che la sua adesione agli accordi con la Calcestruzzi fosse collegata alle discussioni in seno alla European Task Force, la Cementir sostiene che il Tribunale non ha valutato correttamente la pertinenza di detti documenti, che gettano una luce diversa sui fatti.
72 Secondo la Commissione, ai punti 3387-3396 della sentenza impugnata tali documenti sono stati valutati correttamente, in quanto, anche qualora fossero stati accessibili nella fase amministrativa, il risultato del procedimento sarebbe stato lo stesso.
b) Un argomento reiterato, irricevibile e infondato. Rinvio
73 La Commissione rileva giustamente che nella seconda parte del terzo e del quarto motivo, la cui sostanza è la stessa del primo motivo e della seconda parte del secondo motivo, la Cementir non indica alcuno snaturamento di elementi probatori da parte del Tribunale, non individua alcuna contraddizione nella motivazione della sentenza e non cita alcuna norma che sia stata violata. Stando così le cose, la sua censura consiste in un semplice dissenso rispetto a quanto esposto ai punti 1773, 1775, 1776 e 3392-3396 della sentenza impugnata ed è pertanto irricevibile.
74 In realtà, la Cementir osserva che i documenti cui si è richiamata, che non aveva potuto consultare nel corso del procedimento amministrativo, dimostravano che i dati forniti attraverso lo scambio di informazioni non erano riferiti alle singole imprese e pertanto non erano utili per stabilire con precisione il prezzo applicato dai vari produttori europei di cemento. Il Tribunale dichiara che la Commissione ha debitamente tenuto conto di tale circostanza nella decisione (62).
75 La stessa conclusione vale per i documenti relativi alle misure di difesa dei mercati italiani, attraverso i quali la Cementir pretendeva di dimostrare che la sua partecipazione ai contratti con la Calcestruzzi rispondeva a criteri esclusivamente commerciali, che altri produttori italiani avevano adottato analoghe misure estranee al principio Cembureau e che le importazioni di cemento greco erano significative sotto il profilo quantitativo. Ai punti 3393-3395 della sentenza impugnata viene esposta una tesi logica e fondata, volta a dimostrare che le osservazioni che la Cementir avrebbe potuto formulare nel corso del procedimento amministrativo alla luce di tali prove non avrebbero condotto ad un esito diverso.
76 Nel «disapprovare» tale motivazione della sentenza, l'impresa ricorrente riproduce l'argomento sollevato nel primo motivo d'impugnazione, per cui rinvio alle mie considerazioni svolte in precedenza a tale riguardo.
77 Pertanto, va respinta anche la seconda parte del terzo e del quarto motivo di impugnazione.
2 - Errori di diritto e difetti di motivazione
A - Esame dell'accordo Cembureau (secondo motivo, prima parte)
1) Posizione delle parti
78 Secondo la Cementir, l'analisi svolta ai punti 861-1095 della sentenza impugnata in merito all'esistenza dell'accordo Cembureau è viziata da un difetto di motivazione e da un errata qualificazione giuridica dei fatti, che snatura gli elementi probatori.
79 La ricorrente afferma che l'esistenza di un'intesa sull'accordo Cembureau tra determinate imprese avrebbe dovuto essere dimostrata mediante elementi di prova certi e inequivocabili, che non dessero adito ad alcun ragionevole dubbio. In mancanza, il principio fondamentale della presunzione di innocenza enunciato nella sentenza Hüls/Commissione (63) non avrebbe consentito di imputare una qualsiasi violazione dell'art. 85 del Trattato alle imprese e alle associazioni di imprese sottoposte a procedimento, per cui il Tribunale non avrebbe correttamente valutato la situazione specifica dell'interessata e sarebbe pervenuto ad un'errata qualificazione giuridica del suo comportamento.
80 La Commissione rileva che non spetta alla Corte accertare i fatti di causa. Nel caso di specie non vi è stato snaturamento degli elementi di prova, per cui nella censura della Cementir non viene sollevata alcuna questione di diritto sindacabile dalla Corte; il motivo sarebbe pertanto irricevibile.
a) La lettera di convocazione alla riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 (64)
81 Secondo la Cementir, la lettera di convocazione alla riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 non dimostra la sua partecipazione all'accordo Cembureau, per i seguenti motivi: 1) essa aveva ricevuto unicamente la convocazione ufficiale, che non conteneva alcun riferimento ai trasferimenti di cemento fra i paesi del suddetto accordo; 2) la lettera del sig. Braz de Oliveira era indirizzata solo a due imprese, una irlandese e l'altra danese; 3) la Cementir non aveva partecipato alla riunione del comitato esecutivo del 5 novembre 1982, in cui si preconizzava l'esigenza di proteggere l'industria del cemento mediante «opportune misure», e 4) la ricorrente non aveva ricevuto il telex inviato dal sig. Van Hove.
82 A parere della Commissione, questo argomento è irricevibile, in quanto riguarda la valutazione delle prove da parte del giudice a quo. La sentenza impugnata non è viziata da difetto di motivazione né da errore di diritto: ai punti 935 e 936 si dimostra che le due lettere di convocazione alla riunione del 14 gennaio 1983 non erano contraddittorie. Non viene valutata erroneamente la posizione particolare della Cementir, che è anzi confermata dal telex inviato al sig. Van Hove, in cui è indicato l'ordine del giorno della riunione del gennaio 1983.
b) I documenti relativi allo svolgimento della riunione del 14 gennaio 1983
83 La Cementir deduce cinque argomenti, che la Commissione ritiene irricevibili, per dimostrare che i dati presi in considerazione dal Tribunale non consentono di provare la sua partecipazione all'adozione dell'accordo Cembureau nella riunione del 14 gennaio 1983 con la chiarezza e la sicurezza richieste dal principio della presunzione di innocenza.
i) La relazione introduttiva del presidente
84 Il testo provvisorio della relazione introduttiva del presidente della Cembureau non dimostra la stipulazione di un accordo anticoncorrenziale. A parere della ricorrente, vi si esprime soltanto il desiderio di imporre possibili linee direttrici. La Commissione sottolinea che il testo provvisorio era stato redatto dai direttori della Cembureau, sigg. Dutton e Collis.
ii) L'inesistenza dei verbali della riunione
85 Secondo la Cementir, la decisione di non verbalizzare le deliberazioni non costituisce una prova diretta e positiva dell'adozione dell'accordo Cembureau. La Commissione afferma che i punti 962, 964 e 972-976 della sentenza di primo grado contengono una motivazione corretta per quanto riguarda la mancanza di un resoconto delle discussioni, cui si riferisce il testo provvisorio della relazione introduttiva per ragioni di riservatezza.
iii) Le note della Blue Circle (65)
86 Dinanzi al Tribunale, la Cementir ha fatto valere che le note della Blue Circle erano state redatte da terzi, che essa non ne era a conoscenza e che dette note non la riguardavano direttamente (66), ma il Tribunale ha ritenuto che i documenti in questione si riferissero anche al rischio che le importazioni accrescessero le eccedenze dei mercati nazionali. Tale valutazione costituirebbe una mera congettura e non un indice certo (e tanto meno una prova diretta) della sua responsabilità per i fatti sanzionati. La Commissione nega l'esistenza di un difetto di motivazione, richiamandosi ai punti 885 e 886 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale dimostra compiutamente che il problema delle importazioni in dumping era strettamente connesso a quello del rispetto dell'accordo Cembureau, per cui le note della Blue Circle rivestono un importante valore probatorio, ed è significativo che l'Head Delegate spagnolo (coinvolto in tale pratica illecita) abbia partecipato alla riunione del 14 gennaio 1983.
iv) La dichiarazione del sig. Kalogeropoulos (67)
87 La Cementir afferma che un documento redatto da un terzo, del 1986, non può costituire la prova diretta della sua adesione all'accordo Cembureau. La Commissione replica che la dichiarazione del sig. Kalogeropoulos riguardava sostanzialmente tutti i produttori europei di cemento e sarebbe stato illogico che il Tribunale avesse riconosciuto valore probatorio solo a un documento elencante tutti i nomi delle imprese coinvolte nell'accordo sulla ripartizione dei mercati nazionali.
c) La riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984
88 La Cementir fa valere che, non essendo stata presente a detta riunione, non le può essere riferito il carattere confermatorio dell'accordo Cembureau attribuito a tale riunione.
89 La Commissione ribatte che il Tribunale non ha graduato la responsabilità dell'impresa ricorrente in funzione del numero di riunioni cui ha partecipato e che la riunione del 19 marzo 1984 è significativa in quanto consentiva di dedurre l'esistenza e i contenuti di accordi vietati. La questione della partecipazione della Cementir si pone su un piano diverso. In ogni caso, il Tribunale ha giustificato in maniera adeguata la decisione di sanzionare la partecipazione all'accordo Cembureau, anche se non è stata provata la partecipazione di un'impresa a nessuna delle misure di esecuzione.
d) La riunione degli Head Delegates del 7 novembre 1984
90 La Cementir dubita che gli Head Delegates avessero manifestato la loro adesione all'accordo sulla ripartizione dei mercati nazionali. Pertanto, è stata commessa una violazione del principio della presunzione di innocenza. Indipendentemente da qualsiasi regola in materia di osservanza dei limiti dei mercati nazionali, i produttori europei non potevano che rallegrarsi del fatto che eventuali eccedenze produttive trovassero sbocco al di fuori della zona europea. Sotto questo profilo, la «simpatia» manifestata per l'accordo greco-spagnolo non proverebbe l'esistenza dell'accordo Cembureau.
91 Ciò denota anche la contraddittorietà della motivazione, che per un verso dà atto che la decisione è fondata unicamente su prove dirette e, per l'altro, considera elementi puramente induttivi.
92 Secondo la Commissione, ancora una volta viene messo in discussione l'accertamento dei fatti di causa, per cui anche questo argomento è irricevibile. Se l'accordo Cembureau mirava a stabilizzare il mercato comunitario del cemento, le tensioni nel settore delle esportazioni si riverberavano sui prezzi praticati all'interno dei mercati comunitari, dove i produttori avrebbero inevitabilmente scaricato una parte delle proprie sovrapproduzioni. Era logico che questi problemi finissero sul tavolo degli Head Delegates, come si rileva ai punti 1031-1033 della sentenza impugnata.
e) Altri elementi di giudizio
93 A parere della Cementir, il Tribunale ha prestato scarsa attenzione ad elementi significativi ai fini della qualificazione dei comportamenti di alcune imprese: 1) nel periodo 1983-1985 vi erano state altre due riunioni di Head Delegates, nel corso delle quali non era stato fatto alcun riferimento al commercio intracomunitario del cemento né ad un presunto accordo Cembureau; 2) la ricorrente aveva partecipato solo a due delle cinque riunioni svoltesi nel predetto triennio e 3) essa aveva dimostrato scarso interesse verso l'associazione Cembureau, giacché prima del 1983 non aveva partecipato al commercio intracomunitario, concentrando la propria attività verso bacini di utenza regionali. In presenza di prove frammentarie, incerte ed equivoche, è imprudente prescindere da tali elementi.
94 La Commissione reitera l'eccezione di irricevibilità e afferma che l'analisi del Tribunale è stata completa e ponderata, poiché non ha ignorato le riunioni del maggio 1983 e del giugno 1985, ma ha precisato che anche qualora il commercio intracomunitario non sia stato argomento di discussione nel corso delle stesse, tale circostanza non può contraddire le prove documentali inconfutabili circa la portata illecita delle riunioni del 14 gennaio 1983 e del 7 novembre 1984.
2) Un motivo irricevibile (...)
95 Il motivo non va al di là dell'accertamento dei fatti di causa, per cui è irricevibile. La Corte può solo rimediare alla violazione di diritto commessa dal Tribunale, ma non accertare i fatti, salvo il controllo della loro qualificazione giuridica (68).
3) (...) e infondato
96 Occorre sottolineare il modus operandi del Tribunale, che ha parzialmente avallato la valutazione delle prove operata dalla Commissione. Partendo da determinate prove documentali, che ha qualificato come dirette (69), ha arguito che nella riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 è stato adottato un accordo contrario all'ex art. 85, n. 1, del Trattato, «inteso all'osservanza dei limiti dei mercati nazionali e alla regolamentazione delle vendite tra i singoli paesi, cioè alla ripartizione dei mercati», riaffermato nella riunione del 7 novembre 1984 (70). La Cementir, membro diretto della Cembureau, ha partecipato alle due riunioni, circostanza che, unitamente alla mancanza di qualsiasi manifestazione di dissenso da parte sua, ha consentito alla Commissione di dedurre, in base ad un criterio confermato dal Tribunale, la sua partecipazione all'accordo (71).
97 Siffatto uso della prova per presunzioni è assolutamente legittimo (72) e rispettoso del diritto alla presunzione di innocenza. La prova in questione consiste nel considerare dimostrati determinati fatti illeciti in base a congetture basate sulla logica e sulla ragione, nonché sul senso comune e sull'esperienza. A tal fine, si deve partire da fatti comprovati che consentano di considerare accertati i fatti attraverso un procedimento mentale conforme alle regole del senso comune, debitamente esposto nella sentenza, ossia adeguatamente motivato.
98 Ciò è quanto ha fatto il Tribunale. Partendo da determinati fatti (lo svolgimento delle riunioni, l'adozione di accordi nel corso delle stesse, la partecipazione della Cementir a dette riunioni e l'assenza di una manifestazione di dissenso da parte sua), considera dimostrata l'esistenza di un accordo cui la ricorrente ha partecipato. Tale conclusione è sensata e risulta motivata adeguatamente nella sentenza impugnata.
99 Per contro, è fuori luogo l'analisi isolata di ciascuno degli elementi probatori volta a proporne, indirettamente, una lettura alternativa, rimarcando le eventuali contraddizioni tra i vari documenti.
100 In ogni caso, quand'anche mi ponessi nell'ottica parziale ed obliqua proposta dalla Cementir, i suoi argomenti risulterebbero comunque infondati.
a) La riunione del 14 gennaio 1983
i) La convocazione
101 La lettera del sig. Braz de Oliveira, la riunione del comitato esecutivo del 5 novembre 1982 o il telex inviato al sig. Van Hove sono elementi di prova utilizzati dalla Commissione per dimostrare che nella riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 è stato adottato l'accordo sull'osservanza dei limiti dei mercati nazionali del cemento e ha pertanto scarsa rilevanza la circostanza che la Cementir non fosse destinataria della prima, non abbia assistito alla seconda e non abbia ricevuto il terzo, dato che la sua responsabilità per l'accordo deriva dalla partecipazione alla riunione del 14 gennaio 1983. Questi tre elementi di prova risalgono ad una fase anteriore (quella dell'esistenza dell'accordo) a quella in cui pretende di collocarli la società ricorrente (ossia quella della partecipazione e della responsabilità di ciascuna impresa).
102 Per il resto, ai punti 930-940 e 979 della sentenza impugnata si evidenzia il valore probatorio della lettera del sig. Braz de Oliveira.
ii) Svolgimento della riunione
103 Nel testo provvisorio della relazione introduttiva del presidente della Cembureau si esprimeva l'auspicio che le imprese e le associazioni di imprese partecipanti si accordassero su «alcune regole del gioco che è nostro interesse rispettare» (73) e si annunciava che non ci sarebbero stati resoconti delle deliberazioni né delle discussioni (74). Orbene, ai punti 960, 964, 966, 968, 969, 972, 973 e 976 della sentenza impugnata il Tribunale effettua una valutazione adeguata dei vari elementi probatori. Dichiara che il presidente della Cembureau auspicava che i partecipanti alla riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 si accordassero sulle «regole del gioco» e aveva deciso che le deliberazioni non sarebbero state verbalizzate, al fine di mantenerle segrete. Rileva, sulla base della giurisprudenza della Corte, che detto accordo contravviene all'art. 85, n. 1, del Trattato, indicando i motivi per cui attribuisce il progetto di relazione introduttiva al presidente della Cembureau e quelli per cui si può interpretare la decisione di non redigere verbali della riunione come espressione del desiderio di mantenere segreto il contenuto delle discussioni e degli accordi che sarebbero stati adottati.
104 Il fatto che la Cementir non avesse partecipato alla stesura delle note della Blue Circle o che ne ignorasse l'esistenza è irrilevante per i motivi che ho indicato in precedenza a proposito dei documenti di convocazione alla riunione. Le note della Blue Circle non sono state addotte per dimostrare la partecipazione dell'impresa ricorrente all'accordo Cembureau, bensì per provare l'esistenza di tale accordo.
105 Il difetto di motivazione rilevato nella sentenza dalla Cementir su questo punto non può avere alcuna conseguenza. Nelle conclusioni presentate in data odierna nella causa C-205/00 P, Irish Cement Limited, ho affermato che le censure relative alla motivazione, soprattutto per l'insistenza con cui vengono espresse, sono inopportune. Una sentenza che occupa quasi 1200 pagine della Raccolta, che contiene 5134 punti e in cui, con grande sforzo di sintesi, vengono ordinati, chiariti e collegati gli argomenti esposti da quarantuno ricorrenti per rispondere ad ognuno di essi, può essere qualificata come si vuole, ma non come carente di motivazione. Quand'anche si sia omesso di rispondere specificamente ad uno degli argomenti addotti, tuttavia, proprio perché la sentenza costituisce un testo unico e integrato, in molti casi, come in quello sollevato dalla Cementir, la risposta è implicita nel discorso generale (75). Va quindi respinta qualsiasi lettura parziale e per via traversa della sentenza, per quanto possa essere comprensibile dal punto di vista del legittimo esercizio dei diritti della difesa.
106 I punti 885 e 886 della sentenza impugnata collegano le importazioni da paesi non comunitari a prezzi di dumping con la politica di rispetto dei limiti dei mercati nazionali, spiegando che le note della Blue Circle dimostrano l'esistenza dell'accordo Cembureau. Ancora una volta, la Cementir critica la valutazione delle prove effettuata in primo grado.
107 Essa afferma che non è stato ben compreso il senso delle sue censure in merito alla nota del sig. Kalogeropoulos, per cui la risposta di cui al punto 910 della sentenza impugnata non è adeguata. Un documento di un terzo, del 1986, in cui si faceva riferimento ad esportazioni di cemento verso il Regno Unito non poteva costituire prova diretta del suo consenso all'adozione dell'accordo Cembureau. Tuttavia, detta dichiarazione non è stata addotta per dimostrare l'adesione della Cementir all'accordo Cembureau, bensì per provare l'esistenza di un accordo sul rispetto dei limiti dei mercati nazionali tra tutti i produttori europei (76).
b) La riunione del 19 marzo 1984
108 Quanto affermato dalla società ricorrente in merito a detta riunione, cui essa non aveva partecipato, è irrilevante. La Commissione prima e il Tribunale poi hanno ritenuto che durante la riunione del 19 marzo 1984 sia stato confermato l'accordo Cembureau, così come nella riunione del 7 novembre dello stesso anno. Inoltre, entrambi concludono che la Cementir, membro diretto della Cembureau, ha partecipato all'accordo in quanto era stata presente a due riunioni (77) ma, come rileva la Commissione nella comparsa di risposta, il numero di riunioni cui ciascuna impresa ha partecipato non ha influito sulla gravità dell'infrazione né sull'intensità della sanzione.
c) La riunione del 7 novembre 1984
109 Ai punti 1031-1037 della sentenza impugnata si spiega che nella riunione del 7 novembre 1984 era stato confermato l'accordo Cembureau in quanto nel corso della stessa era stata sostenuta la necessità di canalizzare le eccedenze produttive dei cementieri greci e spagnoli per evitare di destabilizzare i mercati europei. Il Tribunale tiene conto, oltre che del verbale di tale riunione e di quella del comitato esecutivo svoltasi il giorno seguente, del resoconto del 12 novembre, da cui deduce che il sostegno all'accordo greco-spagnolo aveva lo scopo di «evitare una destabilizzazione in Europa», nonché della nota interna della Blue Circle del 1_ dicembre 1983, da cui si evince che «l'osservanza dei limiti dei mercati interni e la canalizzazione delle esportazioni andavano di pari passo».
110 Si può condividere o meno la logica seguita dal Tribunale, ma sicuramente non vi si possono individuare i difetti che autorizzerebbero la Corte ad addentrarsi in un terreno, quello della valutazione delle prove, che le è in linea di principio precluso.
111 E' vero che, considerata isolatamente, la riunione del 7 novembre 1984 non dimostra nulla, ma se la si mette in relazione con altri documenti in cui essa è citata e con le riunioni del gennaio 1983 e del marzo 1984, comprese quelle relative alla sua preparazione e al suo svolgimento, nonché con le altre misure di esecuzione, le valutazioni della Commissione e del Tribunale acquistano il loro pieno significato. Così come dinanzi ad un quadro impressionista, ci si deve allontanare per poterlo contemplare nella sua interezza e comprenderlo nella sua integrità.
112 L'impresa ricorrente sbaglia anche quando lamenta la contraddittorietà della motivazione della sentenza laddove si qualifica come prova diretta un elemento che, a suo parere, costituisce una mera deduzione. Essa confonde le prove con le deduzioni logiche del Tribunale. E' indubbio che i verbali e gli altri documenti utilizzati costituiscono prove dirette, materiali e tangibili, che, considerate e valutate nel loro insieme, hanno consentito di accertare l'esistenza dell'accordo Cembureau.
d) Gli altri elementi di valutazione
113 Ancora una volta, la Cementir disapprova la valutazione delle prove effettuata dal Tribunale e confonde il diritto ad ottenere una pronuncia giurisdizionale con la speranza che essa sia conforme alle richieste avanzate. Tuttavia nella sentenza impugnata si precisa che, anche ipotizzando che il commercio intracomunitario non sia stato argomento di discussione durante le riunioni del 30 maggio 1983 e del 10 giugno 1985, tale circostanza «non può giustificare una diversa interpretazione della nutrita serie di prove documentali, dalla quale si ricava che durante le riunioni del 14 gennaio 1983, 19 marzo e 7 novembre 1984 è stato concluso, e poi confermato, un accordo sull'osservanza dei limiti dei mercati interni» (78).
114 Riassumendo, la prima parte del secondo motivo d'impugnazione dedotto dalla Cementir va dichiarata irricevibile e infondata.
B - L'esame degli scambi di informazioni sui prezzi (terzo motivo, prima parte)
1) Posizione delle parti
a) Gli scambi regolari durante le riunioni degli Head Delegates (art. 2, n. 1, della decisione)
115 L'impresa ricorrente contesta il fatto che le sia stata imputata tale infrazione, in quanto: 1) le informazioni scambiate erano prive di interesse sotto il profilo della concorrenza; b) il testo provvisorio di relazione introduttiva del presidente della Cembureau per la riunione del 14 gennaio 1983 era un testo di carattere generale, da cui non si poteva desumere la natura anticoncorrenziale delle informazioni scambiate, e c) i documenti relativi alla riunione del 19 marzo 1984 non le sono riferibili, dato ch'essa non era presente.
116 La Commissione sostiene che tale censura è irricevibile, in quanto ripete gli argomenti già dedotti in primo grado.
b) Gli scambi periodici (art. 2, n. 2, della decisione)
117 La Cementir ribadisce la sua opinione sul testo provvisorio di relazione introduttiva del presidente della Cembureau e ritiene che non possa considerarsi illecito un sistema di informazione su dati pubblici, che veniva attuato prima del 14 gennaio 1983. Essa insiste sul fatto che i documenti relativi alla riunione del 19 marzo 1984, redatti da terzi, di cui non era destinataria e che avevano per oggetto una riunione cui non aveva partecipato, non la riguardano. Il documento relativo ai prezzi medi nazionali non era stato distribuito nel corso della riunione del gennaio 1983, bensì in quella del 30 maggio dello stesso anno, cui essa non aveva preso parte. Pertanto, secondo la Cementir, il Tribunale ha travisato gli elementi di prova esaminati ed è incorso in un vizio di motivazione.
118 La Commissione sostiene che tale censura è irricevibile, dato che la Cementir ripete quanto affermato in primo grado. Aggiunge che il ragionamento svolto dal Tribunale è chiaro e che l'impresa ricorrente non spiega perché gli scambi di informazioni sui prezzi effettuati nel corso delle riunioni degli Head Delegates non potessero rientrare nel sistema di scambio periodico di informazioni. Il primo comportamento fa parte dell'altro. Gli scambi, legittimi prima dell'adozione dell'accordo Cembureau, a partire dal 1983 sono divenuti strumenti per conseguire finalità anticoncorrenziali. L'errore materiale sulla data di distribuzione della tabella dei prezzi nazionali corrobora la sua tesi. Quand'anche tale tabella sia stata distribuita nel corso di una riunione cui la Cementir non ha partecipato, ciò non contraddice gli altri elementi di prova da cui emerge l'illiceità dell'intesa.
2) La Cementir e gli scambi di informazioni sui prezzi
119 L'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione è infondata. Basta leggere il punto III.1 del ricorso per constatare che la Cementir, oltre a riprodurre gli argomenti svolti in primo grado, critica la risposta fornita nella sentenza impugnata.
120 La ricorrente non nega gli scambi di informazioni sui prezzi, ma sottolinea, in relazione agli scambi avvenuti nelle riunioni del 14 gennaio 1983 e del 19 marzo 1984 (79), di non avere partecipato alla seconda, come ha riconosciuto il Tribunale (80).
121 Non sono in discussione neanche gli scambi periodici di informazioni sui prezzi praticati in Danimarca, Irlanda, Grecia, Italia, Portogallo, Germania, Francia, Spagna e Regno Unito (81), né la partecipazione della Cementir tra il 1_ gennaio 1984 e il 31 dicembre 1988 (82). Il dato decisivo è che, secondo la Commissione, tale pratica, attuata dal 1981, a partire dal 1984 ha costituito una misura di esecuzione dell'accordo Cembureau, in quanto ne facilitava l'applicazione (83).
122 Il Tribunale accoglie tale deduzione in base a fatti pienamente dimostrati e indiscussi: 1) le riunioni degli Head Delegates in cui sono stati espressi timori per la notevole riduzione del livello di determinati prezzi e in cui sono state regolarmente scambiate le relative informazioni; 2) la tabella dei «prezzi nazionali», cui fa riferimento il punto 1646 della sentenza impugnata, distribuita durante la riunione degli Head Delegates del 30 maggio 1983 (84), e 3) l'esistenza degli scambi, che costituivano un buon indicatore di tendenza in merito agli scarti di prezzo esistenti nei paesi membri della Cembureau (85), e che fornivano le informazioni necessarie per collocare tali prezzi a livelli dissuasivi (86). Da tali fatti si deduce che lo scambio regolare di informazioni, a partire dall'adozione dell'accordo Cembureau, è divenuto uno strumento volto ad agevolare l'esecuzione dell'intesa (87).
123 Alla luce di quanto precede, le censure della Cementir divengono del tutto inconsistenti.
124 Il Tribunale ha adeguatamente spiegato che le informazioni scambiate non solo erano rilevanti dal punto di vista della concorrenza, ma sono anche state utilizzate ai fini dell'applicazione dell'accordo sul rispetto dei limiti dei mercati nazionali (88). Il fatto che le informazioni fossero pubbliche non esclude che la loro divulgazione fosse intesa a partecipare all'accordo Cembureau e a facilitarne l'esecuzione. Inoltre, un comportamento di per sé lecito può diventare contrario al diritto qualora si trasformi in strumento di un'intesa anticoncorrenziale (89).
125 Il Tribunale ha spiegato i motivi per cui nella riunione del 14 gennaio 1983 sono state fornite informazioni sui prezzi, indicando i documenti che gli consentono di formulare tale conclusione (90).
126 I documenti relativi alla riunione del 19 marzo 1984 non sono stati utilizzati contro la Cementir, cui il Tribunale non ha imputato lo scambio di informazioni sui prezzi del cemento grigio. La ricorrente confonde nuovamente due fasi successive: la constatazione dell'infrazione e la partecipazione ad essa da parte delle varie imprese ed associazioni di imprese interessate.
127 E' vero che la tabella dei «Prezzi nazionali (al netto delle imposte)» non è stata distribuita nella riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983, come dichiara erroneamente il Tribunale, bensì in quella del 30 maggio seguente (91), ma da tale errore non deriva la conseguenza indicata dalla Cementir.
128 Il Tribunale non ha utilizzato tale documento per provare l'esistenza dell'infrazione, bensì per confermare la fondatezza delle valutazioni della Commissione (92). Non ha neanche preso in considerazione detta tabella per provare che nella riunione del 14 gennaio 1983 erano avvenuti scambi di informazioni, bensì per negare, a causa dell'errore materiale commesso, che nel corso della seconda riunione, quella del 30 maggio dello stesso anno, fossero stati effettuati tali scambi (93).
C - L'esame delle misure di difesa del mercato italiano (quarto motivo)
1) Le pressioni sulla Calcestruzzi [art. 4, n. 3, lett. a), della decisione] (prima parte)
a) Posizione delle parti
129 Secondo la Cementir, nessuna delle prove addotte dal Tribunale dimostra ch'essa fosse uno dei produttori italiani di cemento che avevano esercitato pressioni sul gruppo Ferruzzi per fare in modo che la Calcestruzzi sospendesse l'esecuzione del contratto di fornitura che aveva siglato con il produttore greco Titan:
1) il verbale della riunione degli Head Delegates svoltasi a Baden-Baden il 9 settembre 1986 non può essere utilizzato contro di lei, perché non vi aveva partecipato;
2) essa non ha partecipato a nessuna delle riunioni della European Task Force, come ha riconosciuto il Tribunale;
3) inoltre, la lettera della Titan ai suoi avvocati inglesi (94) non dimostra che il rapporto della Cementir con la Calcestruzzi fosse collegato ad una pratica concordata con altri produttori europei, in quanto sebbene essa abbia tentato di acquisirla come cliente, ha sempre agito nel proprio interesse e non nell'ambito della European Task Force, organismo di cui non ha mai fatto parte;
4) infine, i telex inviati dalla Italcementi e dalla Calcestruzzi alla Titan per confermare la sospensione delle forniture di cemento concordate non presuppongono l'esistenza di pratiche concordate contrarie alla concorrenza. Essi dimostrano solo che esisteva un accordo commerciale tra vari produttori italiani e la Calcestruzzi cui la Cementir aveva aderito nel proprio interesse, come molti altri.
130 Pertanto non sarebbe provata la sua partecipazione all'infrazione di cui all'art. 4, n. 3, lett. a), della decisione. Le valutazioni del Tribunale non sono sufficientemente motivate, perché non è stato dimostrato che le iniziative della Cementir nei confronti della Calcestruzzi, che avevano condotto alla conclusione degli accordi «SIPAC» (Società Italiana per le Promozioni ed Applicazioni del Calcestruzzo Spa), fossero obiettivamente collegate a concertazioni intervenute a livello europeo.
131 La Cementir sostiene che, in mancanza di altri elementi, il Tribunale si è basato su una mera presunzione che le impone una prova diabolica per giustificare l'assenza di un collegamento inesistente, per cui, a suo parere, è stato violato il diritto alla presunzione di innocenza.
132 La Commissione afferma che il motivo è irricevibile in quanto riguarda la valutazione delle prove.
133 Il riferimento ai produttori italiani di cemento non può essere considerato «troppo generico», giacché nel telex della Calcestruzzi alla Titan del 28 maggio 1987 si elencano i nomi delle varie imprese, compresa la Cementir, alternando ai riferimenti nominativi quelli di «produttori italiani di cemento» e di «industrie italiane del cemento».
b) La Cementir e le pressioni sulla Calcestruzzi
134 Ancora una volta, la Cementir critica semplicemente la valutazione delle prove effettuata dal Tribunale, per cui il motivo è irricevibile.
135 I punti 3151-3163 della sentenza impugnata sono interamente dedicati all'esame delle prove e riconoscono che la Commissione disponeva di prove sufficienti per sanzionare la pratica concordata descritta all'art. 4, n. 3, lett. a), della decisione; più in particolare, i punti 3283-3290 riguardano la partecipazione della Cementir, che ancora una volta confonde il difetto o l'incongruità di motivazione con il rigetto delle sue richieste.
136 Anche questo motivo è infondato.
137 L'assenza della ricorrente alla riunione di Baden-Baden (95) e a quelle della European Task Force (96) non esclude la sua partecipazione alla pratica descritta all'art. 4, n. 3, lett. a), della decisione. Esistono altre prove che lo dimostrano: la lettera inviata dalla Titan ai suoi avvocati inglesi e i telex inviati dalla Italcementi e dalla Calcestruzzi a detta impresa greca.
138 In realtà, l'esistenza di tali riunioni non è stata addotta per dimostrare il suo coinvolgimento nell'accordo, bensì per provare il suo collegamento alla European Task Force. Si deve tenere conto del fatto che all'art. 4, n. 3, lett. a), della decisione viene qualificata come illecita la sua partecipazione a «pratiche concordate miranti a sottrarre ai produttori greci, e in particolare a Titan Cement Company S.A., il loro cliente Calcestruzzi». Alcune imprese vi hanno partecipato attraverso la European Task Force, altre, come la Cementir (nonché la Italcementi e la Unicem), lo hanno fatto direttamente, intavolando trattative con la Ferruzzi affinché la sua affiliata Calcestruzzi sospendesse l'esecuzione del contratto concluso con la Titan.
139 La stessa ricorrente ammette implicitamente i fatti nel ricorso, laddove riconosce che aveva tentato di acquisire come cliente la Calcestruzzi, però nel proprio interesse e non nell'ambito dell'esecuzione o dell'avvio di un piano concepito in seno alla European Task Force. Tuttavia, la circostanza di aver agito nel «proprio interesse» non esclude l'esistenza di un cartello.
140 Pertanto la Commissione prima e il Tribunale poi potevano dedurre che la Cementir e gli altri produttori italiani avevano avviato trattative con la Ferruzzi affinché la Calcestruzzi non effettuasse le importazioni concordate con la Titan, e presumere (97) che tali trattative si fossero svolte nell'ambito dell'accordo su scala europea volto a sottrarre tale cliente, che all'epoca era il maggiore produttore italiano di calcestruzzo pronto, ai cementieri greci.
2) Gli accordi con la Calcestruzzi [art. 4, n. 3, lett. b), della decisione] (seconda parte)
a) Posizione delle parti
141 La Cementir sostiene che le prove della sua partecipazione a tale infrazione non sono pertinenti, per il semplice motivo ch'essa non ha preso parte alle riunioni dei produttori europei in cui era stato deciso di commetterla.
142 Per quanto riguarda la riunione del 27 maggio 1987 svoltasi a Lussemburgo tra la Titan, la Cementir e gli altri produttori italiani di cemento, al punto 3359 della sentenza impugnata il Tribunale avrebbe travisato i suoi argomenti, giacché essa aveva partecipato al solo scopo di preservare il funzionamento del proprio accordo con la Calcestruzzi e non di attuare l'accordo fra questo produttore di calcestruzzo e la Titan (sic). Inoltre, al punto 2780 il Tribunale ha riconosciuto che non risulta alcun collegamento tra la partecipazione della Cementir alla riunione svoltasi a Lussemburgo e i contatti fra i produttori europei avvenuti negli stessi giorni nel quadro della European Task Force.
143 La ricorrente aggiunge che il Tribunale ha commesso un evidente errore di qualificazione laddove ha collegato la sua adesione agli accordi con la Calcestruzzi alle intese anticoncorrenziali eventualmente concluse da altri produttori nell'ambito della European Task Force.
144 La Commissione afferma che la Cementir riproduce censure già sollevate, senza confutare le valutazioni espresse ai punti 3353-3357 della sentenza impugnata in merito al collegamento tra i contratti firmati dai produttori italiani nell'aprile 1987 e l'accordo Cembureau.
b) La Cementir e i contratti con la Calcestruzzi
145 La censura dell'impresa ricorrente relativa ai contratti firmati con la Calcestruzzi ha lo stesso fondamento di quella dedotta in merito all'infrazione descritta all'art. 4, n. 3, lett. a), della decisione e pertanto deve ricevere lo stesso trattamento. La ricorrente non nega l'esistenza dei contratti firmati il 3 e il 15 aprile 1987, né che essi costituissero il risultato o l'oggetto dell'accordo fra i tre produttori italiani e la Ferruzzi, cui fanno riferimento i telex già menzionati nelle presenti conclusioni (98). Stando così le cose, le valutazioni espresse ai punti 3356, 3360, 3361, 3367, 3372, 3377 e collegati della sentenza impugnata non possono essere ritenute infondate.
146 In particolare, il giudizio sulla riunione di Lussemburgo non travisa gli argomenti della Cementir né snatura alcun elemento di prova, giacché dai documenti utilizzati dalla Commissione si può dedurre che la riunione era volta a trovare un rimedio agli inconvenienti determinati dalla sospensione delle forniture di cemento da parte della Titan, in conseguenza dell'accordo con la Italcementi, la Unicem e la Cementir (99).
147 Non ha alcuna rilevanza il fatto che quest'ultima impresa non facesse parte della European Task Force e non avesse partecipato alla riunione degli Head Delegates svoltasi a Lussemburgo il 27 maggio 1987 in occasione del consiglio generale della Cembureau (100). L'infrazione descritta all'art. 4, n. 3, lett. b), della decisione non è un accordo di portata europea, essendo stato concluso solo fra i tre produttori italiani menzionati. In altre parole, i contratti e le convenzioni firmati il 3 e il 15 aprile 1987 sono applicazioni dell'accordo concluso tra la Cementir, la Italcementi e la Unicem per scongiurare una minaccia di importazione di 1,5 milioni di tonnellate di cemento greco da parte della Calcestruzzi (101), cui si è fatto riferimento nelle riunioni della European Task Force dell'11 febbraio e del 15 marzo 1987 (102). In tale contesto, gli argomenti della ricorrente divengono del tutto irrilevanti, in quanto l'accordo descritto al suddetto articolo non è stato adottato nell'ambito della European Task Force.
148 Le considerazioni che precedono conducono alla stessa soluzione per quanto riguarda la censura relativa alla mancanza di prove dell'esistenza di un nesso tra l'infrazione sanzionata all'art. 4, n. 3, lett. b), della decisione e la European Task Force. La Commissione e il Tribunale disponevano di elementi di giudizio sufficienti per stabilire che tale legame sussisteva, in quanto nel corso delle due riunioni citate era stato annunciato l'accordo tra i produttori italiani e la Calcestruzzi, che consentiva di scongiurare una minaccia di importazione con un effetto «catastrofico sui prezzi» (103), e per concludere che l'accordo italiano era atto ad «incidere sugli scambi fra Stati membri» (104), poiché era volto ad impedire che la Calcestruzzi importasse cemento greco (105).
D - Sulla qualifica di accordo unico e continuo (quinto motivo)
1) Posizione delle parti
a) Accordo unico e continuo relativo alla European Task Force (prima parte)
149 L'impresa ricorrente contesta il punto 3760 della sentenza impugnata in quanto privo di fondamento giuridico e contraddittorio, perché il Tribunale dà per dimostrato che i contratti conclusi con la Calcestruzzi provocassero distorsioni della concorrenza e presume che la Cementir fosse consapevole del fatto che tali contratti facessero parte di un piano globale. A sostegno della sua censura deduce due argomenti:
1) E' contraddittorio ritenere che la Cementir non avesse partecipato alle infrazioni relative alla European Task Force e all'Interciment (art. 4, nn. 1 e 2, della decisione) e affermare, per altro verso, ch'essa è responsabile di un accordo unico e continuo avente ad oggetto la suddetta intesa.
2) Poiché la Cementir non era rappresentata nella European Task Force né nell'Interciment da altre imprese italiane, è inammissibile la presunzione secondo cui essa era stata «necessariamente» informata da terzi in merito ai piani anticoncorrenziali. Nella sentenza di primo grado le viene contestato il fatto di essere stata a conoscenza del legame tra i suddetti contratti e un presunto accordo unico e continuo, senza fornire alcuna spiegazione, il che, a suo parere, è incompatibile con il diritto alla presunzione di innocenza.
150 La Commissione ritiene che la contraddizione denunciata sia fittizia. Al punto 3761 della sentenza impugnata il Tribunale ha precisato che, conformemente alla giurisprudenza in materia, il fatto che la Cementir non abbia partecipato a tutti gli elementi costitutivi dell'infrazione non la esonera da tale responsabilità. Anche qualora la Commissione non abbia dimostrato che detta impresa ha partecipato alla costituzione della European Task Force, ha però dimostrato ch'essa ha preso parte ad attività successive, come le pratiche concordate e le convenzioni con la Calcestruzzi, che sono entrambe manifestazioni dell'accordo Cembureau.
151 D'altro canto, la Commissione chiede se il Tribunale avrebbe potuto interpretare diversamente il telex inviato dalla Calcestruzzi alla Titan il 13 maggio 1987, in cui si fa riferimento ad una riunione svoltasi a Lussemburgo per risolvere i problemi con la Titan, dopo la conclusione dell'accordo con la Calcestruzzi.
b) Accordo unico e continuo sul principio Cembureau (seconda parte)
152 La Cementir nega che la partecipazione ad una o due riunioni degli Head Delegates della Cembureau implichi un coinvolgimento in un accordo unico e continuo e contesta in particolare il punto 4127 della sentenza di primo grado, secondo cui il carattere semplice dell'accordo Cembureau («ognuno a casa propria»), non rendeva indispensabile l'organizzazione di riunioni periodiche, criterio questo infondato e sommario, dato che un accordo come quello sanzionato non potrebbe prescindere da una certa continuità e regolarità di gestione. A maggior ragione, una volta annullate le infrazioni relative all'European Cement Export Committee e all'European Export Policy Committee (rispettivamente artt. 5 e 6 della decisione) e, per quanto riguarda la ricorrente, quelle riguardanti la European Task Force e l'Interciment, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare che era venuta meno l'ipotesi che aveva condotto la Commissione a ravvisare un unico piano globale, articolato in una serie di misure di esecuzione.
153 L'impresa ricorrente ammette di aver partecipato alla riunione del 14 gennaio 1983 e a quella del 7 novembre 1984, in cui non vi sono state discussioni sugli scambi intracomunitari di cemento, ma afferma che tali partecipazioni non comportano un'adesione continua all'accordo Cembureau. In particolare asserisce:
1) che non esiste alcun nesso tra tali riunioni e gli accordi con la Calcestruzzi, conclusi a quattro anni di distanza dalla prima riunione del 1983;
2) che detti accordi non sono collegati alle riunioni della European Task Force, e
3) che gli scambi periodici di informazioni sui prezzi erano estranei all'accordo presuntivamente raggiunto nella citata riunione del 14 gennaio 1983.
154 Infine, la ricorrente non capisce perché al punto 4064 della sentenza impugnata si affermi ch'essa doveva «necessariamente» sapere che i suoi comportamenti erano parte di un progetto comune anticoncorrenziale estesosi per dieci anni.
155 La Commissione afferma che la Cementir ripete gli stessi argomenti e insiste su prove utilizzate in primo grado, e chiede che il motivo sia dichiarato irricevibile.
156 Quand'anche non sia stata provata la partecipazione della ricorrente alla costituzione della European Task Force e all'Interciment, è stata dimostrata la sua partecipazione all'accordo Cembureau e in particolare ad alcune delle sue manifestazioni illecite. Sebbene siano stati annullati alcuni passaggi della decisione, è stata rispettata gran parte della sua struttura ed è stato confermato il nucleo fondamentale del provvedimento amministrativo: l'esistenza di un accordo globale sull'osservanza dei limiti dei mercati nazionali, cui è stata data attuazione mediante molteplici misure di esecuzione.
2) Sulla nozione di accordo unico e continuo
157 L'art. 85 del Trattato vieta gli accordi tra imprese e le decisioni di associazioni di imprese, e in generale le pratiche concordate, compresi i comportamenti che costituiscono attuazione di tali accordi o decisioni, che possano pregiudicare il commercio intracomunitario ed abbiano oggetto o effetto anticoncorrenziale. Di conseguenza, la violazione di tale disposizione può risultare da un atto isolato, da una serie di atti e persino da un comportamento continuato (106). Il fattore decisivo è l'esistenza di un elemento soggettivo comune e di uno stesso scopo illecito che li unifica (107).
158 In linea di principio, è legittimo qualificare come infrazione unica e continuata l'insieme degli atti rientranti in un sistema di riunioni periodiche aventi l'obiettivo comune dell'osservanza dei limiti dei mercati nazionali del cemento, per conseguire il quale vengano adottate, tra l'altro, misure volte allo scambio di informazioni sui prezzi e a persuadere ed esercitare pressioni sugli importatori che minacciano la stabilità dei mercati.
159 In tale contesto è irrilevante il fatto che nessuno dei comportamenti costituisca di per sé un'infrazione autonoma dell'art. 85 del Trattato (108), così come è irrilevante il fatto che un'impresa non abbia preso parte a tutti gli elementi costitutivi di un'intesa, abbia svolto in essa un ruolo secondario (109) o non le abbia dato attuazione (110).
160 Pertanto, un'impresa che partecipi ad un'infrazione del genere attraverso comportamenti propri, diretti a contribuire alla realizzazione dell'obiettivo comune, è responsabile, per tutta la durata della sua partecipazione, anche dei comportamenti attuati da altri operatori economici nell'ambito della medesima infrazione. «Tale è infatti il caso ove si accerti che l'impresa di cui trattasi era a conoscenza dei comportamenti illeciti delle altre partecipanti o che poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne i rischi» (111).
3) Sull'accordo unico e continuo della European Task Force e le relative misure di esecuzione
161 La Cementir non contesta la qualificazione di accordo unico e continuo attribuita dal Tribunale alle infrazioni descritte dalla Commissione nei vari numeri dell'art. 4 della decisione, bensì la partecipazione che le viene imputata.
162 Alla luce della citata giurisprudenza della Corte, non vi è alcuna contraddizione nel fatto che un'impresa, la quale non ha partecipato alla costituzione di un accordo, ma ha preso parte ad alcune delle relative misure di esecuzione, sia responsabile dell'accordo anticoncorrenziale unico e continuo.
163 Il punto decisivo è che sia dimostrato che la Cementir conosceva o poteva ragionevolmente essere a conoscenza degli accordi illeciti conclusi dai suoi concorrenti, cui non ha partecipato, e dell'esistenza di un collegamento tra tali accordi e le relative misure di attuazione, cui ha preso parte.
164 Su quest'ultimo aspetto mi richiamo alle considerazioni svolte in precedenza, nell'ambito dell'analisi della seconda parte del quarto motivo d'impugnazione, in particolare al paragrafo 148.
165 Per quanto riguarda la possibile consapevolezza della costituzione della European Task Force da parte della ricorrente, al punto 3760 della sentenza impugnata non appare alcun salto logico né alcuna incongruenza. La Unicem e la Italcementi erano perfettamente coscienti del fatto che le pressioni sulla Calcestruzzi e l'accordo che ne era scaturito per la conclusione di contratti di fornitura rientravano nel più ampio piano strategico concepito nel quadro della European Task Force (diretta ad eliminare le importazioni nell'Europa occidentale) ed è per questo che nel corso delle riunioni svoltesi nell'ambito di quest'ultima l'11 febbraio e il 15 marzo 1987 era stato riferito in merito alle predette misure di difesa del mercato italiano. E' quindi congruo dedurre che la Cementir, la quale agiva di concerto con gli altri due produttori italiani dapprima per esercitare pressioni sulla Calcestruzzi e in seguito per concertarsi con la stessa, era consapevole dell'esistenza di questo accordo più ampio, alla cui costituzione non aveva partecipato, e del fatto che le pressioni e i contratti con il produttore italiano di calcestruzzo perseguivano lo stesso scopo. La prova per presunzioni, sulla cui legittimità mi sono già espresso nelle presenti conclusioni, consente di concludere in tal senso.
166 Vi è un dato che conferma l'esattezza di questa tesi. L'incontro avvenuto a Lussemburgo il 24 maggio 1987 fra i tre produttori italiani di cemento e il produttore greco Titan era parallelo alle riunioni svoltesi in detta città dal 25 al 28 dello stesso mese tra gli Head Delegates della Cembureau, in cui era stato discusso il futuro della European Task Force.
4) Sull'accordo unico e continuo Cembureau
167 I punti 4025-4417 della sentenza impugnata motivano la qualificazione del principio Cembureau come accordo unico e continuo, previo esame della partecipazione di ciascuna impresa. La Cementir incentra le sue critiche su tre aspetti in particolare:
1) Non è sufficiente la partecipazione a due riunioni per ritenere che il suo comportamento rientri in un accordo unico e continuo, soprattutto qualora si tenga conto della circostanza che non esiste alcun collegamento tra i contratti con la Calcestruzzi, da un lato, e dette riunioni della European Task Force, dall'altro, giacché gli scambi periodici di informazioni sui prezzi erano estranei a quest'ultima.
2) Una volta annullati gli artt. 5 e 6 della decisione, la tesi dell'accordo unico e continuo risulta priva di fondamento, ed è quindi confutata.
3) Affermare che la ricorrente doveva «necessariamente» sapere che il suo comportamento faceva parte di un piano comune anticoncorrenziale costituisce una presunzione inammissibile.
168 La giurisprudenza sopra citata autorizza a riconoscere l'adesione di un'impresa ad un accordo unico e continuo contrario alla concorrenza, a prescindere dal numero, dall'importanza e dall'intensità delle sue partecipazioni. Il dato decisivo sta altrove, ossia nella conoscenza o nella prevedibilità delle attività illecite degli altri partecipanti e nella consapevolezza di contribuire con la propria partecipazione alla realizzazione di un obiettivo comune anticoncorrenziale. Di conseguenza, il fatto che la Cementir abbia partecipato unicamente alle riunioni del 14 gennaio 1983 e del 9 novembre 1984 è irrilevante. E' inoltre d'uopo rammentare ch'essa ha preso parte anche agli scambi di informazioni sui prezzi e alle misure di difesa del mercato italiano del cemento (112).
169 Per negare le conseguenze di questi dati di fatto, l'impresa ricorrente tenta di mantenere disgiunte queste ultime misure dalle riunioni in cui è stato confermato il principio Cembureau, alle quali ha partecipato. La Cementir risolleva un argomento cui è già stata data soluzione nelle presenti conclusioni e che, come ho osservato, risulta irricevibile e infondato. E' innegabile che il Tribunale abbia indicato sia i motivi per i quali gli scambi di informazioni sui prezzi erano intesi a facilitare l'esecuzione dell'accordo Cembureau (113), sia quelli per cui le pressioni sulla Calcestruzzi e l'accordo relativo alle convenzioni firmate con tale produttore italiano di calcestruzzo erano collegati alla European Task Force e al principio Cembureau, ai cui obiettivi si adattavano perfettamente (114).
170 Un secondo aspetto dell'argomento della Cementir si basa su una premessa parzialmente errata. Il Tribunale ha annullato l'art. 6 della decisione (115) non integralmente, ma solo nella parte riguardante le imprese menzionate al punto 4015 della sua sentenza. Ciò significa che la pratica concordata nell'ambito dello European Export Policy Committee è esistita, e poiché era volta a prevenire incursioni dei concorrenti sui rispettivi mercati nazionali della Comunità (116), aspetto che la Cementir non mette in discussione, costituisce un ulteriore elemento che consente di qualificare il principio Cembureau come pratica unica e continua.
171 Per quanto riguarda la critica al punto 4064 della sentenza impugnata, rinvio a quanto esposto al paragrafo 165 delle presenti conclusioni. Se la Cementir era presente alle riunioni e ha partecipato alle pratiche citate sopra al paragrafo 168, non vi è nulla di arbitrario nel ritenere che essa dovesse «necessariamente» sapere di partecipare ad un piano globale, contrario alla concorrenza, il cui obiettivo era il rispetto dei limiti dei mercati nazionali del cemento. Infatti a) se ha partecipato alla riunione in cui è stato adottato il principio Cembureau, b) se in seguito ha partecipato ad un altra riunione, in cui detto accordo è stato confermato, c) se è stata coinvolta nel sistema di scambio di informazioni sui prezzi, trasformato in strumento della regola «ognuno a casa propria», d) se, per difendere il mercato, ha preso parte alle «azioni» e alle «convenzioni Calcestruzzi» per opporsi alle importazioni, e in particolar modo a quelle dalla Grecia, non è inverosimile, incongruo o irrazionale ritenere che la Cementir fosse consapevole di partecipare ad un accordo generale sulla ripartizione dei mercati.
172 Pertanto occorre respingere anche il quinto motivo d'impugnazione.
3 - L'ammenda (sesto motivo)
A - Posizione delle parti
173 La Cementir dedica l'ultimo motivo d'impugnazione a rimettere in discussione la sanzione economica inflittale. Suddivide questa censura in sei parti, due delle quali - la quarta e la sesta - sono state dichiarate manifestamente infondate con ordinanza 5 giugno 2002.
174 Le altre quattro parti riguardano la durata e la gravità delle infrazioni, la prescrizione dell'infrazione di cui all'art. 2, n. 1, della decisione e l'importo dell'ammenda fissato dal Tribunale.
1) La durata delle infrazioni (prima parte)
175 La ricorrente fa valere che qualora la Corte accolga i motivi riguardanti la liceità degli scambi di informazioni sui prezzi, nonché quelli concernenti le pressioni e gli accordi con la Calcestruzzi, la durata dell'infrazione verrebbe ridotta nei suoi confronti ad un solo giorno, con conseguente ripercussione sulla gravità. In particolare osserva che la durata dell'infrazione non può essere collegata a quella dell'accordo con la Calcestruzzi, dato che l'elemento anticoncorrenziale consisteva soltanto nella concertazione realizzata al fine di conseguire la risoluzione del rapporto tra la Calcestruzzi e la Titan.
176 La Commissione vede in tale censura un'implicita richiesta da parte della Cementir di riesame dei fatti, e la ritiene pertanto irricevibile. Aggiunge che ai punti 3283-3290 e 3133-3166 della sentenza impugnata il Tribunale accoglie la tesi contenuta nella decisione sulla durata dell'infrazione ed evidenzia che i contratti stipulati con la Calcestruzzi, applicati fino 3 aprile 1992, rappresentavano una manifestazione dell'accordo Cembureau.
2) La gravità dell'infrazione (seconda parte)
177 La Cementir censura l'incongruenza e l'illegittimità della sentenza nella parte in cui il Tribunale, avallando l'impostazione seguita dalla Commissione, ha ricollegato la sanzione all'infrazione descritta all'art. 1 della decisione e considera irrilevante il fatto che le imprese sottoposte a procedimento abbiano partecipato ad una o più infrazioni.
178 A sostegno di tale argomento l'impresa ricorrente deduce i seguenti motivi:
1) il principio di proporzionalità osta a che l'annullamento di un gran numero di infrazioni sia ininfluente ai fini della valutazione della gravità complessiva della condotta sanzionata, poiché è paradossale che, nonostante l'annullamento di quattro delle infrazioni addebitatele, la Cementir sia stata assoggettata alla stessa percentuale di sanzione;
2) tale risultato è inoltre incompatibile con la giurisprudenza comunitaria, secondo cui la gravità dell'infrazione dipende dalla maggiore o minore partecipazione delle imprese alla pratica unica e continua;
3) ciò conduce altresì ad una ingiustificata disparità di trattamento, perché alle imprese che hanno partecipato ad un diverso numero di infrazioni aderendo con intensità diversa all'intesa globale è stata inflitta la stessa sanzione.
179 La Commissione ha spiegato il collegamento tra la sanzione e l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione soltanto nelle udienze in primo grado, il che, secondo la Cementir, ha inciso in modo determinante sulla legittimità della decisione per la parte relativa alla fissazione dell'ammenda.
180 Secondo la Commissione, l'ammenda è stata inflitta a ciascuna impresa per la partecipazione all'accordo Cembureau e la sentenza impugnata esprime una posizione perfettamente conforme alla giurisprudenza in materia di ammende.
3) Rettifica dell'ammenda (terza parte)
181 Il fatturato che a suo tempo la Cementir ha comunicato alla Commissione era superiore a quello reale, in quanto comprendeva importi che rappresentavano rimborsi ricevuti per le spese di trasporto, le vendite dei sacchi e altri servizi che non riguardavano le vendite di cemento; cosicché il Tribunale, affermando, ai punti 5030 e 5032 della sentenza di primo grado, che dette spese costituivano parte integrante della vendita del prodotto, è incorso in un difetto di motivazione e in una contraddizione con i principi di proporzionalità e della parità di trattamento.
182 La Commissione sostiene che l'argomento della Cementir riguarda i fatti ed è pertanto irricevibile.
4) La prescrizione dell'infrazione di cui all'art. 2, n. 1, della decisione (quinta parte)
183 Il Tribunale ha dichiarato che la Cementir ha partecipato agli scambi periodici di informazioni sui prezzi per un giorno. Tuttavia, avrebbe dovuto dichiarare che l'infrazione autonoma descritta alla predetta disposizione della decisione era prescritta, tenendo conto di tale circostanza nella valutazione della gravità generale del suo comportamento.
184 La Commissione ribadisce che questa parte del motivo è irricevibile per gli stessi motivi per cui lo è la terza parte, e sottolinea che ai punti 4801 e 4802 della sentenza di primo grado il Tribunale ha spiegato chiaramente che ai sensi del regolamento n. 2988/74 (117), il potere della Commissione di irrogare la sanzione non era prescritto al momento in cui è stata adottata la decisione, posto che l'infrazione era durata dal 14 gennaio 1983 al 3 aprile 1992.
B - Criteri utilizzati dalla Commissione per l'imposizione delle ammende
185 Per analizzare questo motivo occorre esaminare la struttura della decisione e i criteri utilizzati per infliggere le ammende.
186 Nella decisione vengono presi in considerazione due mercati distinti, quello del cemento grigio e quello del cemento bianco. Per quanto riguarda il primo, essa condanna l'adozione dell'accordo Cembureau, avente per oggetto l'osservanza dei limiti dei mercati nazionali e la regolamentazione dei trasferimenti di cemento da un paese all'altro. Gli artt. 2-6 riguardano i comportamenti, bilaterali o multilaterali, intesi ad attuare o a facilitare l'esecuzione del detto accordo «unico e continuo», nonché a rimuovere gli ostacoli che potevano frapporsi alla sua applicazione, come ad esempio la cosiddetta «minaccia greca». L'art. 7 riguarda comportamenti anticoncorrenziali nell'ambito del mercato del cemento bianco.
187 La Commissione ha inflitto ammende separate per le infrazioni relative all'uno e all'altro di detti mercati (118).
188 Per quanto riguarda il mercato del cemento grigio, l'unico in cui attribuisce comportamenti anticoncorrenziali alla Cementir, la Commissione ha deciso di non sanzionare ogni singolo comportamento, infliggendo invece un'ammenda complessiva a ciascuna impresa, considerato il rapporto esistente tra l'accordo Cembureau e tutte le sue misure di applicazione (119). Tale modus operandi è legittimo ed è fondato sul potere della Commissione di pronunciarsi su più infrazioni con una sola decisione (120).
189 L'istituzione ha inoltre considerato che tutte le imprese e le associazioni destinatarie della decisione hanno aderito all'accordo Cembureau e ha indicato gli elementi utilizzati per accertare la partecipazione di ognuna di esse. Per quanto riguarda la Cementir, ha ritenuto ch'essa abbia aderito, in qualità di membro di Cembureau, all'accordo o principio relativo all'osservanza dei limiti dei mercati nazionali nel momento in cui esso è stato convenuto e stabilito, ed abbia partecipato a disposizioni ed intese convenute per completare tale accordo o principio e per concorrere alla sua applicazione (121).
190 «Tuttavia, nel quadro di questa constatazione generale ha tenuto conto del ruolo svolto da ciascuna impresa nella conclusione dell'accordo», nonché nelle disposizioni e intese convenute per completarlo e attuarlo. Inoltre essa ha considerato la durata di tali disposizioni e intese (122).
191 Sulla base di quanto enunciato, la Commissione ha distinto due gruppi di imprese e associazioni: da un lato, quelle che hanno partecipato all'accordo Cembureau, e dall'altro, le altre imprese, la cui partecipazione è stata meno decisiva e meno grave (123).
192 Nell'ambito del primo gruppo, la Commissione ha distinto tre sottogruppi: 1) quello costituito dalle imprese e associazioni che hanno partecipato direttamente, in qualità di membri della Cembureau, all'adozione dell'accordo relativo all'osservanza dei mercati nazionali, nonché delle misure volte a proteggere direttamente tali mercati, gruppo in cui ha collocato la Cementir; 2) un secondo sottogruppo, costituito dalle imprese che, attraverso i loro più alti dirigenti, hanno assunto le funzioni di Head Delegates in seno alla Cembureau, sia all'epoca in cui è stato concluso l'accordo sia nel periodo della sua applicazione; e 3) l'ultimo, formato dalle imprese che hanno partecipato alle misure di applicazione dell'accordo volte a proteggere i mercati nazionali (124).
193 Anche nel secondo gruppo ha distinto tre tipi di responsabili: 1) le imprese che hanno partecipato solo a canalizzare le eccedenze di produzione verso paesi terzi; 2) quelle che, pur avendo contribuito a proteggere direttamente i mercati nazionali, hanno tentato di sottrarsi all'applicazione del principio Cembureau, e 3) l'impresa Ciments Luxembourgeois che, pur aderendo direttamente all'associazione e pur avendo partecipato alle riunioni degli Head Delegates nel corso delle quali è stato convenuto l'accordo o principio omonimo, non ha partecipato ad alcuna misura di applicazione (125).
194 La Commissione ha inflitto alle imprese e associazioni rientranti nel primo gruppo un'ammenda pari al 4% del rispettivo volume d'affari sul mercato del cemento grigio nel 1992. A quelle del secondo gruppo è stata inflitta un'ammenda pari al 2,8% dello stesso parametro (126).
195 Il Tribunale ha parzialmente accolto il ricorso della Cementir in quanto, per determinare l'importo dell'ammenda inflittale, la Commissione ha considerato ch'essa avesse partecipato all'intesa Cembureau per 122 mesi, mentre la sua partecipazione effettiva, è durata 110 mesi e mezzo (127), per cui il Tribunale ha ridotto proporzionalmente l'importo dell'ammenda (128).
196 A tale modus operandi del Tribunale la ricorrente imputa la violazione dei principi di uguaglianza e di proporzionalità nell'imposizione delle ammende.
197 Il motivo, così come è stato dedotto, è irricevibile in quanto si limita a riprodurre gli stessi argomenti esposti nel ricorso, ai quali il Tribunale ha risposto ai punti 4949-4969 della sentenza impugnata. Con tale motivo la Cementir non dice nulla di nuovo, nulla che non sia già stato discusso e deciso nel giudizio di merito. Essa fa valere che il Tribunale applica lo stesso criterio di determinazione delle ammende utilizzato dalla Commissione per riproporre una discussione che in realtà non costituisce una critica alla sentenza impugnata, bensì alla decisione amministrativa che infligge la sanzione.
C - Sui principi di proporzionalità e di uguaglianza
198 Anche questo motivo è infondato.
199 La sanzione ha un duplice scopo: repressivo e dissuasivo. Con essa si intende punire un comportamento e dissuadere gli autori del medesimo, oltre ad altri potenziali trasgressori, dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali. La sanzione deve quindi essere adeguata ai suddetti scopi e mantenere il giusto equilibrio affinché l'ammenda risulti proporzionata al comportamento censurato e, al contempo, esemplare.
200 Sotto il primo aspetto, quello della proporzionalità, inteso quale corollario del principio della personalità della pena, la sanzione dev'essere proporzionata alla gravità dell'infrazione e alle altre circostanze, soggettive e oggettive, di ciascun caso. Per tale motivo, l'art. 15, n. 2, in fine, del regolamento n. 17 dispone che per determinare l'ammontare dell'ammenda occorre tenere conto, oltre che della gravità dell'infrazione, anche della sua durata.
201 La Corte ha dichiarato che la gravità delle infrazioni va accertata sulla scorta di un gran numero di elementi come le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ha aggiunto che non esiste un elenco vincolante o esauriente di criteri (129).
202 Ritengo che tale valutazione debba basarsi su tre criteri fondamentali: la natura dell'infrazione, l'impatto sulla concorrenza e l'estensione geografica del mercato rilevante; ognuno di tali elementi va esaminato da un punto di vista oggettivo, quello dell'infrazione stessa, e da uno soggettivo, quello dell'impresa responsabile (130).
203 Pertanto, si devono valutare il contenuto dei comportamenti anticoncorrenziali, l'estensione del mercato su cui essi incidono e, soprattutto, il danno subito dall'ordine pubblico economico; a tal fine non si debbono trascurare aspetti quali la durata della pratica vietata, la natura sostanziale del mercato in questione, il numero e l'intensità delle misure di attuazione adottate.
204 Dal punto di vista soggettivo, quello delle imprese responsabili, rilevano circostanze quali la loro importanza relativa o la loro quota di mercato nel settore economico di cui trattasi, nonché la reiterazione di comportamenti anticoncorrenziali.
205 L'esigenza di proporzionalità tra la sanzione e la gravità dell'infrazione implica che quando un'infrazione è stata commessa da più persone (131) è necessario esaminare, in base ai suddetti criteri, il peso relativo della partecipazione di ciascuna di esse (132). Ciò è quanto impone il principio di uguaglianza, il quale esige che l'ammenda sia uguale per tutte le imprese che si trovano nella stessa situazione e vieta di punire comportamenti diversi con la stessa sanzione.
206 Così ha fatto il Tribunale di primo grado, confermando ed applicando i criteri utilizzati dalla Commissione per fissare l'importo delle ammende. Detti criteri, lungi dal rispondere ad una qualificazione arbitraria delle imprese e delle associazioni responsabili, costituiscono il risultato di un'analisi dettagliata della partecipazione e del comportamento di ciascuna di esse. Lo dimostrano i punti 3, 5 e 9 del paragrafo 65 della decisione, la quale comprende, non lo si deve dimenticare, una corposa prima parte contenente l'esposizione dei fatti, in cui viene descritta la partecipazione delle varie imprese e associazioni interessate.
207 Tutti i comportamenti, che non sono necessariamente identici, perseguivano lo stesso obiettivo anticoncorrenziale e pertanto potevano essere raggruppati, ai fini della sanzione, in base alla loro gravità in una o più categorie, in funzione dell'incidenza sul mercato e dell'impatto sulla libera concorrenza.
208 Non vi è nulla di irregolare in tale modus operandi, giacché, come ho già rilevato, la gravità di un'infrazione può essere valutata in base al pregiudizio che i comportamenti hanno causato all'ordine pubblico economico. Come afferma il Tribunale al punto 4966 della sentenza impugnata, ogni impresa aderente all'accordo Cembureau «ha tentato di garantire l'osservanza dei limiti dei mercati nazionali mediante il numero di misure ritenuto necessario in funzione, in particolare, dei suoi interessi commerciali e della situazione geografica del suo mercato naturale. Il fatto di aver partecipato, in considerazione di tali elementi, ad un numero limitato di misure illecite non rispecchia pertanto un'adesione meno forte all'accordo Cembureau e, quindi, una responsabilità meno grave». Rispetto alla lesione della concorrenza, la sua situazione era identica.
209 Per lo stesso motivo, la circostanza che il Tribunale abbia annullato alcune disposizioni della decisione perché non è stata dimostrata la partecipazione della Cementir alle infrazioni descritte non implica necessariamente una riduzione dell'ammenda inflitta, dato che l'elemento decisivo è stato l'adesione continuata al principio Cembureau, mediante la partecipazione ad una o più misure di applicazione miranti alla protezione diretta dei mercati nazionali (133).
210 E' quindi fuori luogo la censura mossa dalla Cementir secondo cui altre imprese, essendo state incluse anche nel gruppo delle imprese maggiormente responsabili, hanno partecipato all'intesa in maniera più intensa, anche qualora si ritenga che la loro partecipazione non sia stata intenzionale, bensì dovuta a negligenza, giacché dal punto di vista della concorrenza le infrazioni commesse per imprudenza non sono meno gravi di quelle commesse dolosamente. Il Tribunale non era obbligato a verificare, per determinare la gravità dell'infrazione, se quest'ultima fosse stata commessa dolosamente o per negligenza (134). In materia di concorrenza, il grado di colpevolezza è un presupposto della sanzione, ma non un criterio per determinare l'importo dell'ammenda (135).
211 Non sussiste violazione del principio di uguaglianza neanche se il termine di confronto utilizzato è quello delle imprese incluse nel gruppo delle società con «responsabilità meno grave». I motivi indicati dalla Commissione, e avallati dal Tribunale (136), per distinguere le due categorie di imprese rispondono a un criterio oggettivo e razionale quale l'incidenza dei comportamenti sulla concorrenza e, in particolare, sulla compartimentazione e sulla ripartizione dei mercati nazionali. Pertanto i comportamenti descritti agli artt. 2, 3 e 4 della decisione, poiché miranti alla protezione diretta dei detti mercati, sono stati considerati più gravi, mentre quelli descritti agli artt. 5 e 6, che hanno avuto «effetti meno diretti» (137), potevano essere ritenuti meno gravi.
212 Pertanto, se i criteri della Commissione sono conformi ai principi che governano l'imposizione delle ammende, lo è anche la riduzione operata dal Tribunale in base agli stessi criteri.
D - Una sanzione sufficientemente motivata
213 La Commissione ha dedicato gran parte del paragrafo 65 della decisione a spiegare i criteri con cui avrebbe inflitto le sanzioni nel dispositivo del suo provvedimento. Il Tribunale, dal canto suo, rispondendo agli argomenti delle ricorrenti, ai punti 4722-5057 della sentenza impugnata analizza vari aspetti delle sanzioni inflitte.
214 E' sufficiente leggere i due testi per constatare che è infondata la censura della Cementir relativa al difetto di motivazione della scelta di sanzionare unicamente la partecipazione all'accordo Cembureau, a prescindere dal numero di misure di esecuzione cui ciascuna impresa aveva partecipato. Se si legge con attenzione la descrizione dei criteri utilizzati dalla Commissione per infliggere le sanzioni, cui ho proceduto supra in base al paragrafo 65 della decisione, si può constatare agevolmente che la motivazione di cui la Cementir lamenta l'assenza è riscontrabile nella decisione.
215 In realtà, questo aspetto del motivo è irricevibile, in quanto riproduce un argomento cui è stata data piena risposta ai punti 4722 e seguenti della sentenza di primo grado.
E - Sulla durata delle infrazioni e, in particolare, di quella descritta all'art. 4, n. 3, lett. b), della decisione
216 La prima parte di questo motivo d'impugnazione, sotto uno dei suoi aspetti, è basata su una situazione ipotetica che non si è verificata, ossia l'accoglimento dei motivi riguardanti gli scambi di informazioni sui prezzi, le pressioni e i contratti con la Calcestruzzi. Poiché propongo di respingere dette censure, la durata dell'infrazione, in linea di principio, rimane la stessa.
217 Il secondo aspetto di questa prima parte del quinto motivo riguarda l'infrazione menzionata all'art. 4, n. 3, lett. b), della decisione, il quale sanziona l'accordo concluso dalla Cementir, dalla Italcementi e dalla Unicem affinché la Calcestruzzi cessasse di importare cemento dalla Grecia, nel cui ambito sono stati firmati i contratti con questo produttore di calcestruzzo, durati fino al 3 aprile 1992. Secondo la ricorrente è un controsenso far coincidere la durata di tale accordo con quella dei predetti contratti.
218 Nelle conclusioni presentate in data odierna nella causa C-217/00 P (138), ho rilevato che l'art. 4, n. 3, lett. b), della decisione riguarda due infrazioni. Una di portata transfrontaliera, con cui si intendeva impedire le importazioni greche di cemento da parte della Calcestruzzi: l'accordo tra i tre produttori italiani; l'altra con portata meramente nazionale: le convenzioni e i contratti siglati dai i tre cementieri e la stessa Calcestruzzi. Della prima erano responsabili la Unicem, la Italcementi e la Cementir, mentre nell'ambito della seconda occorreva aggiungere tra i responsabili il produttore di calcestruzzo. L'accordo fra i tre produttori di cemento volto ad esercitare pressioni sui soggetti che hanno successivamente stipulato i contratti di approvvigionamento costituisce un'intesa punibile di per sé (139). Orbene, non è contraddittorio né illogico fissare la durata di tale accordo in base a quella delle convenzioni e dei contratti che ne rappresentarono la manifestazione esterna, così come la dimensione temporale dell'accordo Cembureau, adottato nella riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983, si estende al periodo in cui sono state adottate misure per la sua attuazione.
F - Sulla prescrizione dell'infrazione consistente negli scambi regolari di informazioni sui prezzi
219 Con questa censura, la Cementir riproduce gli argomenti dedotti in primo grado, senza criticare la risposta data ai punti 4801 e 4802 della sentenza impugnata. I suoi argomenti sono pertanto irricevibili.
220 In ogni caso detti argomenti sono anche infondati.
221 La risposta a questo motivo d'impugnazione deve basarsi sui fatti considerati comprovati nella sentenza impugnata, che non sono stati adeguatamente negati in sede d'impugnazione. La Cementir ha partecipato alle riunioni degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 e del 7 novembre 1994. Ha inoltre preso parte agli scambi di informazioni sui prezzi nella prima di queste riunioni, nonché a quelli effettuati periodicamente tra il 1_ gennaio 1984 e il 31 dicembre 1988. Ha partecipato alle pratiche concordate volte a sottrarre la cliente Calcestruzzi ai produttori greci, e in particolare alla Titan, tra il 9 settembre 1986 e il 15 marzo 1987. Infine, ha concluso accordi con la Unicem e la Italcementi per evitare che la Calcestruzzi importasse cemento dalla Grecia, scopo per il quale il 3 e il 15 aprile 1987 ha stipulato, unitamente alle suddette imprese, contratti e convenzioni per le forniture a detto produttore di calcestruzzo; tale pratica è durata fino al 3 aprile 1992 (140).
222 Orbene, anche qualora si ritenga che l'infrazione descritta all'art. 2, n. 1, della decisione fosse prescritta, il risultato non cambierebbe, dato che la Cementir ha comunque partecipato all'accordo, in qualità di membro diretto della Cembureau, e ha collaborato ad alcune delle relative misure di esecuzione. Pertanto rientrerebbe nel gruppo delle imprese punite con un'ammenda pari al 4% del fatturato.
223 Inoltre, l'impresa ricorrente dimentica che l'infrazione sanzionata è un'infrazione continuata e che, pertanto, il dies a quo per il calcolo della prescrizione è il giorno in cui l'infrazione è cessata (141), che nel caso di specie era il 3 aprile 1992. Poiché la comunicazione degli addebiti è stata inviata il 25 novembre 1991 (142), non si può parlare di prescrizione, giacché a tale data l'infrazione stava ancora producendo i suoi effetti.
G - Sulla rettifica del fatturato
224 Per questa parte del sesto motivo vale quanto detto per la parte precedente: è irricevibile, perché la Cementir si limita ad esporre gli stessi argomenti dedotti in primo grado, ai quali è stata data risposta ai punti 5030-5032 della sentenza impugnata.
225 Ad abundantiam, rilevo che l'argomento della Cementir, a mio parere, è erroneo.
226 Il «fatturato» di riferimento per il calcolo delle ammende costituisce un elemento per valutare le dimensioni e la potenza economica delle imprese (143), inteso a garantire che la sanzione sia proporzionata alle loro dimensioni sul mercato dei prodotti oggetto dell'infrazione. A questo mira l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 (144). Occorre, cioè, tenere conto dell'influenza del trasgressore sul mercato in funzione delle sue dimensioni e della sua potenza economica (145).
227 La censura della Cementir relativa alla questione se il prezzo di trasporto del cemento o il prezzo dei sacchi siano parte integrante della vendita non è quindi pertinente. Il dato decisivo è che essi confluiscono nel giro d'affari e negli scambi commerciali dell'impresa, per cui sono elementi di cui occorre tenere conto per valutare l'importanza e la potenza della stessa.
228 Infine, l'argomento relativo alla disparità di trattamento dedotto dalla ricorrente su questo punto è mera retorica. Chi si lamenta di una disparità di trattamento deve dimostrarne l'esistenza indicando un termine di raffronto. La Cementir non lo ha fatto né in primo grado né in sede d'impugnazione.
229 Considerato quanto precede, occorre disattendere le quattro parti del sesto motivo che non sono state respinte con ordinanza 5 giugno 2002.
230 Il rigetto di tutti i motivi non ancora respinti determina il rigetto integrale del ricorso contro la sentenza del Tribunale.
V - Sulle spese
231 Poiché la Commissione ne ha fatto richiesta, la Cementir va condannata alle spese del presente procedimento d'impugnazione, conformemente al combinato disposto degli artt. 122, primo comma, e 69, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura della Corte.
VI - Conclusione
232 Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di
1) Respingere integralmente i motivi del ricorso contro la sentenza del Tribunale proposto dalla Cementir, Cementerie del Tirreno SpA, che non sono stati respinti con ordinanza 5 giugno 2002.
2) Confermare la sentenza impugnata nei confronti di detta impresa.
3) Condannare l'impresa ricorrente alle spese del presente procedimento d'impugnazione.
(1) - Cause riunite T-25/95, T-26/95, da T-30/95 a T-32/95, da T-34/95 a T-39/95, da T-42/95 a T-46/95, T-48/95, da T-50/95 a T-65/95, da T-68/95 a T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 e T-104/95 (Racc. pag. II-491).
(2) - GU L 13, pag. 204.
(3) - Caso n. IV/33.126 e 33.322 - Cemento.
(4) - Punti 2 e 3 della sentenza impugnata.
(5) - Punti 3, 9 e 12 della sentenza.
(6) - Punti 4-6 della sentenza.
(7) - GU L 343, pag. 1.
(8) - Punto 22 della sentenza.
(9) - V. punto 163 della sentenza impugnata, in collegamento con i punti 5 e 95 della medesima.
(10) - V. punti 164-168 della sentenza impugnata.
(11) - Ciments Luxembourgeois S.A.
(12) - Punti 169 e 170 della sentenza.
(13) - Testo consolidato, pubblicato in GU 2001, C 34, pag. 1.
(14) - Sentenza 29 giugno 1995, causa T-30/91 (Racc. pag. II-1775).
(15) - Sentenza 29 giugno 1995, causa T-36/91 (Racc. pag. II-1847).
(16) - Sentenza 8 luglio 1999, causa C-51/92 P (Racc. pag. I-4235).
(17) - Sentenza 10 luglio 1980, causa 30/78 (Racc. pag. 2229).
(18) - Ad eccezione dei documenti contenenti segreti commerciali o altre informazioni riservate, nonché i documenti interni della Commissione.
(19) - V. punto 241 della sentenza.
(20) - Sul diritto di difesa nei procedimenti in materia di concorrenza v. l'opera di K. Lenaerts e I. Maselis dal titolo «Le justiciable face à la Commission européenne dans les procédures de constatation d'infraction aux articles 81 et 82 CE», pubblicata in Journal des tribunaux, n. 5973 (2000), pagg. 496-504. V. anche lo studio di L. Goossens, Concurrence et droits de la défense: la phase administrative devant la Commission, in Journal des tribunaux. Droit européen, n. 52 (1998), pagg. 169-175, e n. 53 (1998), pagg. 200-204. Nonostante sia relativamente datata, conserva ancora interesse l'opera di O. Due, ex-presidente della Corte di giustizia, «Le respect des droits de défense dans le droit administratif communautaire», pubblicata in Cahiers de Droit Européen, nn. 1 e 2 (1987), pagg. 383-396.
(21) - GU L 354, pag. 18. Esso ha sostituito il regolamento della Commissione 25 luglio 1963, n. 99/63/CEE, relativo alle audizioni previste all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio (GU L 127, pag. 2268), in vigore all'epoca in cui si è svolto il procedimento amministrativo oggetto della presente causa.
(22) - V., per tutte e tra le più recenti, sentenza Hercules Chemicals/Commissione, citata (punti 75 e segg.).
(23) - Ne è un esempio la stessa sentenza oggetto del presente procedimento (v. punti 142-144 e 240).
(24) - V. sentenze 8 giugno 1976, Engel e a./Paesi Bassi, Serie A, n. 22, per i procedimenti disciplinari militari, e 23 giugno 1981, Le Compte, Van Leuven e De Meyere/Belgio, Serie A, n. 43, per i procedimenti disciplinari nell'ambito dell'ordine dei medici.
(25) - GU 2000, C 364, pag. 1.
(26) - V. artt. 47, secondo comma, e 48, n. 2.
(27) - Art. 41, n. 2, primo e secondo trattino.
(28) - Così come lo sono anche il diritto ad essere sentito, ad essere informato sull'accusa, ad utilizzare i mezzi di prova pertinenti per la difesa o, a seconda dei casi, all'assistenza legale.
(29) - V. le conclusioni presentate il 25 ottobre 2001 dall'avvocato generale Mischo nelle cause riunite C-244/99 P e C-251/99 P, rispettivamente paragrafi 331 e 125. Nelle suddette cause è stata pronunciata il 15 ottobre 2002 la sentenza nota come «sentenza PVC II», procedimenti riuniti C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, da C-250/99 P a C-252/99 P, e C-254/99 P (Racc. pag. I-0000).
(30) - Così ha statuito la Corte nella sentenza Distillers Company/Commissione, invocata dalla ricorrente. Al punto 26 si precisa che occorre prendere in esame le irregolarità di procedura denunciate solo «nell'eventualità che, in mancanza di queste irregolarità, il procedimento amministrativo avesse potuto portare ad un risultato diverso».
(31) - Il giudice, come lo storico, ricostruisce il passato e, a tal fine, deve vagliare le prove e le testimonianze per riprodurre i fatti tali quali sono accaduti. Il giudice, come lo storico, non può collocarsi nella posizione delle persone che esamina, ma deve trascenderla. Sui rapporti tra diritto e storia si può consultare l'opera di C. Ginzburg, Il giudice e lo storico. Considerazioni in margine al processo Sofri, ed. Einaudi, Torino 1991.
(32) - Punti 78 e 79.
(33) - Si tratta del criterio recentemente applicato dalla Corte di giustizia nella citata sentenza PVC II (punti 315 e segg., in particolare punto 325).
(34) - Tale è il caso dell'impresa Cedest S.A. (causa T-38/95). V. punti 2211 e 2286 della sentenza.
(35) - Rispettivamente punti 98 e 108.
(36) - Causa T-37/91 (Racc. pag. II-1901).
(37) - V. punti 66 e 70.
(38) - V. il punto 61 della sentenza Solvay/Commissione e il punto 71 della sentenza ICI/Commissione.
(39) - V., rispettivamente, punti 98 e 108 delle due sentenze.
(40) - V. punti 263 e 264 della sentenza impugnata.
(41) - Si tratta delle prove indicate ai punti 18, 19 e 45 della decisione.
(42) - V. punto 264 della sentenza.
(43) - Punto 262 della sentenza di primo grado.
(44) - V. punto 263 della sentenza.
(45) - V. punto 1250 della sentenza impugnata.
(46) - V. punto 247 della sentenza impugnata.
(47) - Udienza del 14 ottobre 1998, relativa alla causa T-25/95, CBR/Commissione.
(48) - Udienza del 14 ottobre 1998, relativa alla causa T-60/95, Irish Cement/Commissione.
(49) - Documenti nn. 33.126/11630-11633.
(50) - Documenti nn. 33.322/308-312.
(51) - Documenti nn. 33.126/2023-2049.
(52) - Documenti nn. 33-126/2105-2113.
(53) - V. artt. 61 e 62 dei rispettivi regolamenti di procedura.
(54) - V., tra l'altro, ordinanza 4 febbraio 2000, causa C-17/98, Emesa Sugar (Racc. pag. I-665, punto 18), e sentenza 10 febbraio 2000, cause riunite C-270/97 e C-271/97, Deutsche Post (Racc. pag. I-929, punto 30).
(55) - V. nota 62 delle conclusioni da me presentate l'11 luglio 2002 nella causa C-466/00, Arben Kaba, ancora pendente.
(56) - Paragrafo 93.
(57) - Indicate ai paragrafi 18, 19 e 45 della decisione. Per quanto riguarda la nota del sig. Toscano, v. punti 1122 e segg. della sentenza (in particolare punti 1130, 1131 e 1132).
(58) - V. punti 973 e 1131 della sentenza.
(59) - Documenti nn. 33.126/19878-19880.
(60) - Documenti nn. 33.126/2945-2951, 2934, 2935, 2954-2966 e 3065-3068.
(61) - Documenti nn. 33.126/19369-19377, 18387, 19389, 19401, 19410, 19412, 19433, 19781, 19889, 20001, 20124-20137, 20140-20156, 20275-20282 e 20294.
(62) - V. paragrafo 47, punto 14.
(63) - Sentenza 8 luglio 1999, causa C-199/92 P (Racc. pag. I-4287).
(64) - Documento n. 33.126/11559.
(65) - Documenti nn. 33.126/11332-11334 e 11335-11337.
(66) - Secondo questa ipotesi, le note farebbero riferimento alle importazioni in dumping provenienti dall'Europa orientale e dalla Spagna (che all'epoca non faceva ancora parte della Comunità).
(67) - Documenti nn. 33.126/19875-19877.
(68) - V. paragrafo 27 delle conclusioni da me presentate il 3 maggio 2001 nella causa C-315/99 P, Ismeri Europa/Corte dei conti, decisa con sentenza 10 luglio 2001 (Racc. pag. I-5281), e la giurisprudenza citata alla nota 16 di dette conclusioni, nonché il punto 19 della stessa sentenza Ismeri Europa/Corte dei conti. Tra le pronunce più recenti della Corte si può consultare la sentenza 21 giugno 2001, cause riunite da C-280/99 P a C-282/99 P, Moccia Irme e a./Commissione (Racc. pag. I-4717, punto 78).
(69) - Indicate ai paragrafi 18, 19 e 45 della decisione. Per quanto riguarda la sentenza, v. punti 861 e segg. In particolare, punti 875-901 per le note interne della Blue Circle; 902-913 per la dichiarazione del sig. Kalogeropoulos; 930-941, in cui si fa riferimento alla lettera di convocazione alla riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983; 959-969, riguardo al testo provvisorio della nota introduttiva del presidente di Cembureau; 971-976, quanto alla mancanza di verbali della detta riunione, e 1028-1046 per la riunione del 7 novembre 1984, in cui è stato confermato l'accordo Cembureau.
(70) - V. punto 45, n. 9, della decisione e punti 1003, 1046, 1086 e 1095 della sentenza.
(71) - V. punti 1343-1345, 1352, 1353, 1376, 1391, 1400 e 1401 della sentenza impugnata.
(72) - V. sentenze 8 luglio 1999, causa C-49/92 P, Commissione/Anic Partecipazioni (Racc. pag. I-4125, punto 96), Hüls/Commissione, citata (punto 155), e Montecatini/Commissione, causa C-235/92 P (Racc. pag. I-4539, punto 181).
(73) - V. punto 959 della sentenza di primo grado.
(74) - V. punto 962 della sentenza.
(75) - V. paragrafi 126 e 127 delle predette conclusioni.
(76) - V. punti 903 e 910 della sentenza.
(77) - V. punti 1302, 1345 e 1352 della sentenza impugnata.
(78) - Punto 1049.
(79) - V. punto 1470 della sentenza impugnata.
(80) - V. punto 1571 e punto 39, secondo trattino, del dispositivo della sentenza.
(81) - V. punto 1577 della sentenza. Si deve tenere presente che l'art. 2, n. 2, lett. a), della decisione, relativo ai prezzi belgi, olandesi e lussemburghesi, è stato annullato dal Tribunale.
(82) - V. punti 1751-1755 e 4400 della sentenza.
(83) - Paragrafo 47, punto 13, della decisione.
(84) - Per errore, nella sentenza si afferma che tali scambi sono avvenuti nella riunione del 14 gennaio 1983, ma al paragrafo 16, punto 5, della decisione si fa riferimento alla riunione del 30 maggio 1983.
(85) - V. punto 1643 della sentenza.
(86) - Gli scambi «consentiva[no] effettivamente all'impresa interpellata da un potenziale cliente stabilito in un altro paese membro di conoscere il livello generale dei prezzi in vigore, in tale momento, nel paese interessato e di uniformare di conseguenza i propri prezzi all'esportazione, al fine di scoraggiare il detto cliente dal procurarsi il cemento al di fuori del suo paese e di evitare in tal modo di fare concorrenza ai produttori locali» (punto 1642 della sentenza).
(87) - V. punti 1644-1646 della sentenza impugnata.
(88) - V. punto 1518 della sentenza, per gli scambi regolari, e 1644, per gli scambi periodici.
(89) - V. paragrafo 134 delle conclusioni da me presentate in data odierna nella causa C-204/00 P, Aalborg Portland A/S. V. anche punti 1634 e 1638 della sentenza.
(90) - V. punto 1473 della sentenza impugnata.
(91) - Al paragrafo 16, punto 5, della decisione si fa riferimento alla riunione del 30 maggio 1983.
(92) - V. punti 1644 e 1645 della sentenza di primo grado.
(93) - V. punto 1475 della sentenza.
(94) - Documento n. 33.126/19196.
(95) - V. ad esempio, punto 3077 della sentenza impugnata.
(96) - V. punto 2768 della sentenza.
(97) - V. le osservazioni svolte nelle presenti conclusioni, e in quelle, correlate, da me presentate in data odierna, sulla legittimità della prova per presunzioni al fine di confutare la presunzione di innocenza.
(98) - V. punti 3345, 3353 e 3355 della sentenza impugnata.
(99) - V. punto 3360 della sentenza, in cui, per errore, si fa riferimento al documento n. 33.126/19218; in realtà, come indicato al paragrafo 27, punto 10, primo comma, della decisione, si tratta del documento n. 33.126/19208.
(100) - Come riconosce lo stesso Tribunale al punto 2780 della sentenza di primo grado.
(101) - V. paragrafo 55, punto 2, della decisione.
(102) - V. punti 3286 e 3345 della sentenza.
(103) - Verbale della riunione della European Task Force dell'11 febbraio 1987 (v. paragrafo 27, punto 5, della decisione).
(104) - V. punto 3378 della sentenza impugnata, che rinvia al paragrafo 57 della decisione.
(105) - Mediante i contratti e le convenzioni di fornitura, firmati il 3 e il 15 aprile 1987 da Unicem, Italcementi, Cementir e Calcestruzzi, era stata costituita una controllata comune, denominata Società Italiana per le Promozioni ed Applicazioni del Calcestruzzo Spa (SIPAC) (v. punti 444 e 445 della sentenza). I tre produttori si impegnavano a soddisfare il fabbisogno totale di cemento della Calcestruzzi e a praticare le riduzioni di prezzo ivi indicate. Dal canto suo, questo produttore di calcestruzzo si impegnava a mettere il 50% delle riduzioni concesse a disposizione della suddetta controllata comune, che doveva investire tali somme in società di calcestruzzo pronto o in settori collegati, e a soddisfare almeno l'80% del proprio fabbisogno di cemento presso la Italcementi, l'Unicem e la Cementir o presso società da queste designate. I tre produttori si riservavano il diritto di recesso se la Calcestruzzi non acquistava presso di loro almeno il 95% del proprio fabbisogno (v. paragrafo 27, punto 6, della decisione e punto 3345 della sentenza).
(106) - V. sentenza Anic Partecipazioni, citata (punto 81).
(107) - V. sentenza Montecatini/Commissione, citata (punto 195).
(108) - V. sentenza Commissione/Anic Partecipazioni, punto 81.
(109) - Fatta salva la sua rilevanza al fine di valutare la gravità dell'infrazione e, pertanto, l'intensità della sanzione (v. punto 90 della sentenza citata alla nota precedente).
(110) - V. sentenza 16 novembre 2000, causa C-291/98 P, Sarrió/Commissione (Racc. pag. I-9991, punto 50).
(111) - Sentenza Commissione/Anic Partecipazioni, citata (punto 83). V. anche punto 203.
(112) - V. punto 4400 della sentenza impugnata.
(113) - V. punti 1501-1518 e 1620-1682 della sentenza di primo grado.
(114) - V. punti 3068-3163 e 3345-3386 della stessa sentenza.
(115) - In cui peraltro non si imputa alla Cementir la partecipazione all'infrazione ivi descritta.
(116) - V. punti 3919, 4055 e collegati della sentenza impugnata.
(117) - Regolamento del Consiglio 26 novembre 1974, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea (GU L 319, pag. 1).
(118) - V. paragrafo 65, punto 7, della decisione.
(119) - V. paragrafo 65, punto (8), primo trattino, della decisione.
(120) - V. sentenza 16 dicembre 1975, cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Suiker Unie e a./Commissione (Racc. pag. 1663, punto 111). Sulla determinazione dell'importo delle ammende nelle infrazioni complesse si può consultare E. David, «La détermination du montant des amendes sanctionnant les infractions complexes: régime commun ou régime particulier?», Revue trimestrielle de droit européen, n. 36(3), luglio-settembre 2000, pagg. 511-545.
(121) - V. paragrafo 65, punto 3, lett. a), e punto 9, lett. a), primo trattino, della decisione.
(122) - Paragrafo 65, punto 9, primo comma, della decisione. V. anche punto 4950 della sentenza. La Commissione ha «fissato un'ammenda globale per ciascuna impresa in relazione alla sua partecipazione all'accordo o principio Cembureau e alle misure di applicazione di quest'ultimo» (paragrafo 65, punto 8, secondo trattino).
(123) - Paragrafo 65, punto 9, lett. a) e b), della decisione.
(124) - Paragrafo 65, punto 9, lett. a), della decisione.
(125) - Paragrafo 65, punto 9, lett. b), della decisione.
(126) - V. la lettera inviata dalla Commissione al Tribunale il 7 luglio 1998, in particolare i punti 2 e 3. V. altresì i punti 4738, 4957 e 4963 della sentenza impugnata.
(127) - V. i punti 4807-4814 della sentenza, in particolare il secondo trattino dell'ultimo punto.
(128) - V. il punto 4815 e il punto 39, settimo trattino, del dispositivo della sentenza impugnata.
(129) - V. sentenze 7 giugno 1983, cause riunite da 100/80 a 103/80, Musique Diffusion française e a./Commissione (Racc. pag. 1825, punto 120), e 17 luglio 1997, causa C-219/95 P, Ferriere Nord/Commissione (Racc. pag. I-4411, punto 33); v. anche ordinanza 25 marzo 1996, causa C-137/95 P, SPO e a./Commissione (Racc. pag. I-1611, punto 54).
(130) - Nell'opera citata, E. David afferma che «la gravité s'apprécie selon trois critères: la nature de l'infraction, son impact sur le marché lorsqu'il est mesurable et le marché géographique et à deux niveaux: ceux de l'infraction et de l'entreprise» (la gravità si calcola secondo tre criteri: la natura dell'infrazione, il suo impatto sul mercato, quando questo sia calcolabile, e l'estensione geografica del mercato, e a due livelli: quelli dell'infrazione e dell'impresa) (pag. 522).
(131) - Le violazioni dell'art. 81 CE presuppongono per definizione un comportamento collettivo.
(132) - V. le succitate sentenze Suiker Unie e a./Commissione, punto 623, e Hercules Chemicals/Commissione, punto 110.
(133) - V. punti 4975 e 4976 della sentenza impugnata.
(134) - V. ordinanza SPO e a./Commissione, citata (punti 55 e 57).
(135) - Conformemente alla giurisprudenza della Corte, l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 affronta due questioni distinte. Da un lato, esso determina le condizioni che vanno soddisfatte affinché la Commissione possa infliggere ammende (condizioni di legittimazione); tra tali presupposti compare quello riguardante il carattere doloso o colpevole dell'infrazione (primo comma). Dall'altro, esso disciplina la determinazione dell'importo dell'ammenda, che è in funzione della gravità e della durata dell'infrazione (ordinanza SPO e a./Commissione, citata, punto 53, e sentenza Ferriere Nord/Commissione, parimenti citata, punto 32).
(136) - V. paragrafo 65, punto 9, della decisione e punto 4968 della sentenza.
(137) - Punto 4968, in fine, della sentenza impugnata.
(138) - Paragrafo 184.
(139) - Sono punibili gli accordi aventi per oggetto la ripartizione dei mercati, a prescindere dal fatto che determinino effettivamente una restrizione della concorrenza. Nella sentenza Suiker Unie e a./Commissione, citata, la Corte ha menzionato gli accordi aventi lo scopo o l'effetto di influire sul mercato (punto 174; il corsivo è mio). Tale principio è attualmente consolidato nella giurisprudenza della Corte: «benché la nozione stessa di pratica concordata presupponga un comportamento delle imprese partecipanti sul mercato, essa non implica necessariamente che tale comportamento produca l'effetto concreto di restringere, impedire o falsare il gioco della concorrenza» (sentenza Hüls/Commissione, citata, punto 165). V. anche la sentenza che la Corte ha pronunciato nello stesso giorno nella causa Montecatini/Commissione, citata (punto 125).
(140) - V. punti 4399 e 4400 della sentenza impugnata.
(141) - V. art. 1, n. 2, del regolamento n. 2988/74.
(142) - Le ispezioni sono state svolte tra aprile 1989 e luglio 1990.
(143) - V. sentenza Sarrió/Commissione, citata (punto 86).
(144) - V. sentenza Musique Diffusion française/Commissione, citata (punto 119). V. anche sentenza 16 novembre 2000, causa C-248/98 P, KNP BT/Commissione (Racc. pag. I-9461, punto 61).
(145) - V. sentenza Musique Diffusion française/Commissione, citata (punti 120 e 121). V. anche sentenze Commissione/Anic Partecipazioni, citata (punto 164), e Hüls/Commissione, citata (punto 195).
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