Conclusioni dell avvocato generale
1 Il ricorso proposto dalla Commissione ha lo scopo di far dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per la completa trasposizione dell'art. 9 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (1), come modificata con direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (2), degli artt. 3, 4, 5 e 7 della direttiva del Consiglio 4 maggio 1976, 76/464/CEE, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (3),degli artt. 3, 4, 5, 7 e 10 della direttiva del Consiglio 17 dicembre 1979, 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (4), degli artt. 3, 4, 9 e 10 della direttiva del Consiglio 28 giugno 1984, 84/360/CEE, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali (5), e degli artt. 2 e 8 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (6), è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi dell'art. 249 CE e delle direttive sopra menzionate.
2 In tale contesto la Commissione sostiene, senza essere contraddetta dal convenuto, che tanto la regolamentazione vigente nella Regione fiamminga quanto quella vigente nella Regione vallona si avvalgono del sistema delle autorizzazioni tacite nel campo di applicazione delle sopra menzionate direttive.
3 Così, in queste due Regioni, qualora l'autorità competente non prenda alcuna decisione entro un certo termine su una domanda di autorizzazione, questa deve ritenersi respinta. In caso di ricorso, invece, l'autorizzazione deve ritenersi concessa qualora l'autorità competente non adotti tempestivamente alcuna decisione.
4 Ora, secondo la Commissione, è incontestabile che siffatte autorizzazioni tacite sono incompatibili con quanto prescritto dalle summenzionate direttive.
5 Condivido questo punto di vista.
6 Infatti, come rileva giustamente la Commissione, la Corte ha già affermato che né il sistema delle autorizzazioni tacite (7), né tanto meno quello dei dinieghi taciti (8) possano considerarsi soddisfare le prescrizioni della direttiva 80/68.
7 Ora, non vedo il motivo di non estendere tale giurisprudenza alle altre direttive in questione nella presente causa.
8 Infatti, esse hanno tutte ad oggetto, fra l'altro, le autorizzazioni da concedere a diverse attività che possono avere un impatto sull'ambiente. Inoltre, esse hanno tutte in comune il fatto di precisare, da un lato, le tassative condizioni quanto ai dati che devono essere menzionati in dette autorizzazioni e, dall'altro, le garanzie che deve adottare l'autorità competente, che ha l'obbligo di accertare, mediante diverse inchieste, un certo numero di elementi prima di poter concedere l'autorizzazione richiesta.
9 Ne deduco che, per tutte queste direttive, si applica il requisito di un atto espresso posto dalla citata giurisprudenza.
10 Infatti, come sostiene inoltre la Commissione, in mancanza di un atto del genere, non si può garantire che le autorizzazioni vengano concesse solo dopo che siano state soddisfatte tutte le condizioni poste dalle direttive, relative tanto al contenuto dell'autorizzazione quanto alle procedure di inchiesta previa.
11 Il convenuto ammette peraltro che, allo stato attuale della normativa delle due Regioni in questione, questa garanzia non esiste.
12 Esso sottolinea invece gli sforzi che vengono attualmente prodigati dalle autorità interessate per ovviare a tale situazione, sforzi che non hanno però ancora dato un risultato.
13 Si deve tuttavia ricordare che è giurisprudenza costante (9) che l'inadempimento deve valutarsi alla scadenza del termine fissato dal parere motivato. Nel caso di specie tale termine era di due mesi a decorrere dalla notifica del parere motivato, effettuata con lettera 18 dicembre 1998.
14 Da quanto precede risulta che l'inadempimento è provato e che occorre accogliere la domanda della Commissione.
Conclusione
15 Alla luce di quanto sopra, vi propongo di accogliere il ricorso della Commissione inteso a che la Corte dichiari che:
il Regno del Belgio, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per la completa trasposizione dell'art. 9 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata con direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, degli artt. 3, 4, 5 e 7 della direttiva del Consiglio 4 maggio 1976, 76/464/CEE, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità, degli artt. 3, 4, 5, 7 e 10 della direttiva del Consiglio 17 dicembre 1979, 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose, degli artt. 3, 4, 9 e 10 della direttiva del Consiglio 28 giugno 1984, 84/360/CEE, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali, e degli artt. 2 e 8 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi dell'art. 249 CE e delle direttive sopra menzionate.
16 Di conseguenza, vi propongo altresì di condannare il Regno del Belgio alle spese.
(1) - GU L 194, pag. 39.
(2) - GU L 78, pag. 32.
(3) - GU L 129, pag. 23.
(4) - GU 1980, L 20, pag. 43.
(5) - GU L 188, pag. 20.
(6) - GU L 175, pag. 40.
(7) - V. sentenza 28 febbraio 1991, causa C-360/87, Commissione/Italia (Racc. pag. I-791, punto 30).
(8) - Sentenza 28 febbraio 1991, causa C-131/88, Commissione/Germania (Racc. pag. I-825, punto 38).
(9) - V., ad esempio, sentenza 27 novembre 1990, causa 200/88, Commissione/Grecia (Racc. pag. I-4299).
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