CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
PHILIPPE LÉGER
presentate l’8 maggio 2003 (1)
Cause riunite C‑231/00, C‑303/00 e C‑451/00
Cooperativa Lattepiù arl
contro
Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA),
Azienda Agricola Marcello Balestreri e Maura Lena
contro
Regione Lombardia e Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA),
e
Azienda Agricola Giuseppe Cantarello
contro
Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e Ministero per le Politiche Agricole
Cause riunite da C‑480/00 a C‑482/00, C‑484/00, da C‑489/00 a C‑491/00 e da C‑497/00 a C‑499/00
Azienda Agricola Ettore Ribaldi,
Azienda Agricola Ettore Raffa e a.,
Carlo Balestreri,
Cesare e Michele Filippi ss,
Cooperativa Produttori Latte Associati della Lessinia arl,
Azienda Agricola Simone e Stefano Gonal di Gonzato,
Azienda Agricola Gianluigi Cerati e Maria Ceriali ss,
Nicolò Musini, in qualità di titolare dell’Azienda Agricola Tenuta di Fassia,
contro
Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (C‑480/00, C‑482/00, C‑484/00, C‑490/00, C‑491/00, C‑497/00, C‑498/00 e C‑499/00),
Domenico Buttiglione e a.
contro
Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (C‑481/00)
e
Azienda Agricola «Corte delle Piacentine» e a.
contro
Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)
(C‑489/00)
e causa C‑495/00
Azienda Agricola Giorgio, Giovanni e Luciano Visentin e a.
contro
Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)
(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio)
«Agricoltura ─ Organizzazione comune dei mercati ─ Latte e prodotti lattiero‑caseari ─ Prelievo supplementare sul latte ─ Regolamento (CEE) del Consiglio n. 3950/92 ─ Regolamento (CEE) della Commissione n. 536/93 ─ Quantitativi di riferimento esenti dal prelievo ─ Rettifica ─ Comunicazione ai produttori»
1. Al fine di ridurre la produzione di latte vaccino nella Comunità europea, il legislatore comunitario ha istituito nel 1984 un regime denominato «del prelievo supplementare sul latte» (2). In forza di tale regime, ogni produttore la cui produzione superi il quantitativo di riferimento individuale attribuitogli, chiamato comunemente «quota latte», è soggetto ad un prelievo per tale eccedenza.
2. Nel 1999 le autorità italiane hanno effettuato una correzione dei quantitativi di riferimento individuali attribuiti ai produttori italiani per le campagne 1995/1996 e 1996/1997. Di conseguenza, a seguito di riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, esse hanno proceduto ad un nuovo calcolo dei prelievi supplementari dovuti da tali produttori per le dette campagne.
3. Tali operazioni hanno dato luogo ad un contenzioso particolarmente rilevante (3) dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio. Tale contenzioso ha condotto detto giudice ad investire la Corte di venticinque ricorsi in via pregiudiziale. Undici di essi sono stati sospesi sino alla pronuncia della sentenza della Corte nel presente procedimento.
4. La causa C‑231/00 è stata riunita, ai fini della fase orale e della sentenza, alle cause C‑303/00 e C‑451/00 (4). Per quanto riguarda le cause da C‑480/00 a C‑482/00, C‑484/00, da C‑489/00 a C‑491/00 e da C‑497/00 a C‑499/00, esse sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale nonché della sentenza (5). Il primo e il secondo gruppo di cause, nonché la causa C‑495/00, sono state trattate in un’udienza comune il 12 dicembre 2002. Le presenti conclusioni riguardano i due gruppi di cause summenzionate e la causa C‑495/00.
5. In tutti i procedimenti in parola, il giudice del rinvio solleva due questioni pregiudiziali che presentano elementi simili. Esso chiede se le rettifiche attuate dalle autorità italiane siano compatibili con la normativa comunitaria applicabile, e, in caso negativo, se tale normativa sia valida in relazione all’art. 39 del Trattato CE (divenuto art. 33 CE).
6. Nel secondo gruppo di cause, il giudice del rinvio solleva cinque ulteriori questioni. Tre di esse riguardano la questione se i quantitativi di riferimento individuali debbano essere comunicati ai produttori e le forme di tale comunicazione. Le altre due questioni pregiudiziali riguardano il margine di discrezionalità lasciato agli Stati membri per individuare le categorie di produttori cui possono essere assegnati i quantitativi di riferimento inutilizzati.
7. Infine, nella causa C‑495/00, il giudice del rinvio chiede altresì se gli Stati membri siano autorizzati a farsi carico del pagamento delle somme dovute in base al diritto comunitario.
I – Il contesto normativo
A – La normativa comunitaria
1. Cronistoria
8. Dal 1964 nella Comunità europea il latte è oggetto di un’organizzazione comune di mercato (OCM). Tale OCM rientra nell’ambito della politica agricola comune (PAC) ed ha in particolare la finalità, in conformità all’art. 39 del Trattato, di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola interessata (6). A tale scopo, l’OCM comporta la fissazione da parte del Consiglio dell’Unione europea di un prezzo indicativo del latte che i produttori devono ottenere in tutta la Comunità.
9. Per ottenere tale prezzo indicativo l’OCM ha attuato diverse misure d’intervento. Tali misure sono intese a garantire l’equilibrio del mercato attraverso azioni al livello dell’offerta e del consumo. Esse consistono in particolare in acquisti diretti di determinati prodotti lattiero-caseari da parte di organismi di diritto pubblico e comprendono altresì restituzioni all’esportazione che compensano la differenza di prezzo, per gli esportatori, tra il mercato comunitario e il mercato mondiale, nonché dazi doganali fissi all’importazione.
10. A partire dagli anni ‘70, la produzione di latte è divenuta superiore al consumo. Al fine di contenere lo sviluppo di tale produzione il legislatore comunitario, nel 1977, ha introdotto un prelievo denominato di «corresponsabilità», dovuto da ogni produttore sui quantitativi di latte consegnati alle latterie o venduti alla fattoria sotto forma di altri prodotti lattiero-caseari (7). Tuttavia, gli effetti di tale prelievo si sono rivelati insufficienti. Ritenendo che l’aumento progressivo dei costi relativi allo smaltimento dell’eccedenza della produzione del latte mettesse in crisi l’avvenire della PAC, il legislatore comunitario ha quindi istituito il regime del prelievo supplementare sul latte con il regolamento (CEE) n. 856/84 (8), al fine di ristabilire l’equilibrio del mercato (9). Le condizioni di applicazione di tale regime sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 857/84 (10).
11. Il regolamento n. 856/84 prevedeva la fissazione, per l’intera Comunità, di un quantitativo globale garantito. Tale quantitativo era ripartito fra gli Stati membri in base ai quantitativi consegnati sul loro territorio durante l’anno 1981. Esso copriva le vendite agli acquirenti (le latterie) e le vendite dirette al consumatore. Il quantitativo relativo alle vendite alle latterie poteva essere suddiviso dagli Stati membri o tra gli acquirenti, o tra i produttori. Gli Stati membri potevano altresì destinare una parte del loro quantitativo garantito ad un riserva nazionale destinata a consentire loro di adattare i quantitativi di riferimento individuali a seconda della situazione particolare di determinati produttori. Il quantitativo di riferimento attribuito ai produttori o agli acquirenti era pari al quantitativo di latte che essi avevano prodotto o acquistato nel corso di un determinato anno di riferimento. Il superamento di tale quantitativo di riferimento in un periodo di dodici mesi, dal 1° aprile al 31 marzo, comportava l’obbligo di pagare un prelievo supplementare pari ad almeno il 75% del prezzo di riferimento del latte. Questo prelievo supplementare era destinato a finanziare il costo di commercializzazione di detta eccedenza. Il pagamento di tale prelievo gravava sul produttore o sull’acquirente, il quale lo ripercuoteva sul produttore.
12. Il regime del prelievo supplementare sul latte, istituito inizialmente per un periodo di cinque anni, è stato prorogato sino al 31 marzo 1992 (11), poi sino al 31 marzo 1993 (12). Esso è stato poi rinnovato per un periodo di sette anni dal regolamento (CEE) n. 3950/92 (13). Quest’ultimo atto, assieme al regolamento (CEE) n. 536/93 (14), che ne definisce la modalità di applicazione, costituiscono i testi normativi applicabili nelle presenti cause. Infine, tale regime è stato prorogato sino al 2008 dal regolamento (CE) n. 1256/1999 (15).
2. Il regolamento n. 3950/92
13. Il regolamento n. 3950/92 abroga la normativa esistente e si sostituisce ad essa al fine di semplificare e chiarire il regime del prelievo supplementare sul latte, per meglio garantire la certezza giuridica dei produttori e degli altri operatori economici interessati (16).
14. Secondo il suo art. 1, a decorrere dal 1° aprile 1993 esso istituisce, per altri sette periodi consecutivi di dodici mesi, un prelievo supplementare a carico dei produttori di latte sui quantitativi consegnati ad un acquirente o venduti direttamente per il consumo e che superano un quantitativo da determinare. Tale prelievo è fissato al 115% del prezzo indicativo del latte.
15. L’art. 2 del regolamento n. 3950/92 prevede che tale prelievo sia ripartito tra i produttori che hanno contribuito al superamento. A seconda della decisione dello Stato membro, il contributo di ogni produttore è determinato previa riassegnazione o meno dei quantitativi di riferimento inutilizzati. Qualora il prelievo sia dovuto e l’importo riscosso sia superiore, lo Stato membro può rimborsarlo ai produttori che rientrano nelle categorie prioritarie.
16. L’art. 4 di questo stesso regolamento fissa i criteri relativi al calcolo della quota latte disponibile per ogni produttore. Esso è formulato come segue:
«1. Il quantitativo di riferimento individuale disponibile nell’azienda è pari al quantitativo disponibile il 31 marzo 1993 e adattato, eventualmente per ciascuno dei periodi di cui trattasi, in modo che la somma dei quantitativi di riferimento individuali dello stesso tipo non superi il quantitativo globale corrispondente (...).
2. Il quantitativo di riferimento individuale è aumentato o fissato a richiesta del produttore, debitamente giustificata, per tener conto delle modifiche che incidono sulle sue consegne e/o sulle sue vendite dirette. L’aumento o la fissazione di un quantitativo di riferimento sono subordinati alla riduzione corrispondente o alla soppressione dell’altro quantitativo di riferimento di cui dispone il produttore. Questi adeguamenti non possono comportare per lo Stato membro interessato un aumento della somma delle consegne e delle vendite dirette (...)».
17. Ciascuno Stato membro può procedere ad una riduzione «lineare» dell’insieme dei quantitativi di riferimento individuali al fine di alimentare la propria riserva nazionale, per poter attribuire quantitativi supplementari o specifici a produttori determinati secondo criteri oggettivi fissati con l’accordo della Commissione (17).
18. L’art. 6 del regolamento n. 3950/92 riguarda le cessioni temporanee dei quantitativi di riferimento individuali. Esso dispone che gli Stati membri autorizzano tali cessioni, per la durata del periodo di dodici mesi di cui trattasi, entro una data che essi determinano e non oltre il 31 dicembre.
19. Quanto all’art. 7, esso concerne i trasferimenti dei quantitativi di riferimento individuali. In esso si enuncia che il quantitativo di riferimento disponibile in un’azienda viene trasferito con l’azienda in caso di vendita, locazione o trasmissione per successione ai produttori che la riprendono, secondo modalità che gli Stati membri definiscono.
20. Il prelievo supplementare fa parte degli interventi intesi a regolarizzare i mercati agricoli ed è destinato al finanziamento delle spese del settore lattiero‑caseario (18).
3. Il regolamento n. 536/93
21. Nel regolamento n. 536/93 il legislatore comunitario ha istituito, in particolare, misure intese a garantire il pagamento del prelievo supplementare in tempo utile, e norme di controllo che consentano di verificare la regolarità della riscossione di quest’ultimo.
22. Le misure intese a garantire il saldo delle somme dovute sono previste dagli artt. 3 e 4, che riguardano, rispettivamente, le vendite agli acquirenti e le vendite dirette. La Commissione ha inteso fissare termini imperativi per quanto riguarda sia la comunicazione dei dati relativi alla raccolta da parte degli acquirenti e alla vendita diretta da parte dei produttori, sia il pagamento delle somme dovute (19). Con riferimento alle vendite agli acquirenti, questi ultimi sono tenuti ad applicare il regime del prelievo supplementare sul latte.
23. L’art. 3 del regolamento n. 536/93 [come modificato dall’art. 1 del regolamento (CEE) n. 1255/98] è formulato come segue:
«(...)
2. Ogni anno, anteriormente al 15 maggio, l’acquirente trasmette all’autorità competente dello Stato membro interessato una distinta dei conteggi effettuati per ogni produttore, o se del caso - a seconda di quanto deciso dallo Stato membro - comunica a detta autorità competente il volume totale, il volume rettificato a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, e il tenore medio di materia grassa del latte e/o dell’equivalente latte che gli è stato consegnato da produttori, nonché la somma dei quantitativi di riferimento individuali di cui i produttori stessi dispongono e il relativo tenore rappresentativo medio di materia grassa.
Ove non rispetti la suddetta scadenza, l’acquirente deve pagare una penalità (...).
3. Lo Stato membro può disporre che l’autorità competente notifichi all’acquirente l’importo del prelievo da lui dovuto, dopo aver o non aver riassegnato ─ a seconda di quanto deciso dallo Stato membro stesso ─ la totalità o una parte dei quantitativi di riferimento inutilizzati, o direttamente ai produttori interessati od agli acquirenti affinché li ripartiscano fra i produttori stessi.
4. Ogni anno, anteriormente al 1° settembre, l’acquirente versa all’organismo competente l’importo del prelievo da lui dovuto, secondo le modalità all’uopo stabilite dallo Stato membro.
Se il termine di pagamento non è rispettato, si applica alle somme dovute un interesse annuale ad un saggio fissato dallo Stato membro e che non può comunque essere inferiore al saggio d’interesse applicato da quest’ultimo per la ripetizione dell’indebito».
24. L’art. 4 del regolamento n. 536/93 [come modificato dall’art. 1 del regolamento (CEE) n. 1255/98] impone termini identici al produttore che effettua vendite dirette. Tale articolo dispone pertanto:
«(...)
2. Ogni anno, anteriormente al 15 maggio, il produttore trasmette la suddetta dichiarazione all’autorità competente dello Stato membro interessato.
Qualora non rispetti tale scadenza, il produttore è soggetto al prelievo su tutti i quantitativi di latte e di equivalente latte venduti direttamente che superino il quantitativo di riferimento di cui egli dispone, oppure, ove quest’ultimo non sia stato superato, ad una penalità pari all’importo del prelievo che verrebbe riscosso se il quantitativo di riferimento disponibile venisse superato dello 0,1% (...).
Qualora la dichiarazione non venga presentata anteriormente al 1° luglio, si applica il disposto dell’articolo 5, secondo comma del regolamento (...) n. 3950/92, alla scadenza del termine di 30 giorni dall’intimazione dello Stato membro.
3. Lo Stato membro può disporre che la propria autorità competente notifichi al produttore l’importo del prelievo da lui dovuto, dopo aver o non aver riassegnato ─ a seconda di quanto deciso dallo Stato membro stesso ─ ai produttori interessati la totalità o una parte dei quantitativi di riferimento inutilizzati.
4. Ogni anno, anteriormente al 1° settembre, il produttore versa all’organismo competente l’importo dovuto, secondo le modalità all’uopo stabilite dallo Stato membro.
Se il termine di pagamento non è rispettato, si applica alle somme dovute un interesse annuale ad un saggio fissato dallo Stato membro, e che non può essere inferiore al saggio d’interesse applicato da quest’ultimo per la ripetizione dell’indebito».
25. L’art. 5 del regolamento n. 536/93 si riferisce alla determinazione, da parte dello Stato membro, delle categorie prioritarie di produttori che possono beneficiare di un rimborso del prelievo supplementare in caso di riscossione indebita. Esso prevede, in particolare, che tali categorie possano essere determinate in base alla posizione geografica dell’azienda, e che le zone di montagna siano considerate prioritarie.
26. Infine la Commissione ha stabilito che gli Stati membri si dotino di adeguati mezzi di controllo per poter verificare a posteriori se, ed in quale misura, il prelievo sia stato riscosso conformemente alle disposizioni in vigore (20).
27. A tal fine, l’art. 7 del regolamento n. 536/93 enuncia:
«1. Gli Stati membri adottano le necessarie misure di controllo per garantire la riscossione del prelievo sui quantitativi di latte o di equivalente latte commercializzati in eccesso rispetto ai quantitativi di cui all’articolo 3 del regolamento (...) n. 3950/92 (...).
(...).
3. Lo Stato membro verifica concretamente l’esattezza della contabilizzazione dei quantitativi commercializzati di latte e di equivalente latte; a tal fine, esso procede ad accertamenti sui trasporti di latte durante le operazioni di raccolta nelle aziende e, in particolare, controlla sul posto:
a) presso gli acquirenti, i conteggi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, nonché l’attendibilità della contabilità di magazzino e degli approvvigionamenti di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), sulla base dei documenti commerciali e d’altro tipo attestanti l’uso che è stato fatto del latte e dell’equivalente latte raccolti;
b) presso i produttori che dispongono di un quantitativo di riferimento “vendite dirette”, l’attendibilità della dichiarazione di cui all’articolo 4,paragrafo 1 e della contabilità di magazzino di cui al paragrafo 1, lettera f) (...)».
B – La normativa nazionale
28. Secondo il giudice del rinvio, le prime disposizioni legislative dirette ad applicare in Italia il regime del prelievo supplementare sul latte sono state adottate soltanto nel 1992 (21).
29. Tali disposizioni hanno costituito oggetto di numerose contestazioni. In tal senso, la Commissione ha ritenuto che quelle che prevedevano che i quantitativi inutilizzati dovessero essere riassegnati alle associazioni di produttori invece che ai produttori stessi, direttamente o attraverso l’intermediazione degli acquirenti, erano contrarie alla normativa comunitaria. Il 20 maggio 1996 la stessa ha emesso un parere motivato. Il procedimento per inadempimento è stato poi archiviato a seguito dell’abrogazione da parte delle autorità italiane delle disposizioni contestate. Del pari, con sentenze 28 dicembre 1995 e 11 dicembre 1998, la Corte costituzionale italiana ha annullato le disposizioni relative alla riduzione delle quote latte e quelle riguardanti i criteri applicati per la compensazione nazionale.
30. Inoltre, il sistema di determinazione della produzione di latte effettiva posto in essere dalle autorità italiane non ha consentito di raccogliere dati affidabili, in particolare relativamente alle campagne di produzione 1995/1996 e 1996/1997. Tali autorità hanno quindi istituito una commissione governativa d’indagine con il compito di accertare la sussistenza di eventuali irregolarità nella gestione delle quote, nella produzione del latte e nei relativi controlli (22).
31. Al fine di porre rimedio alle menzionate irregolarità e tenendo conto della relazione stesa dalla detta commissione, sono stati adottati il decreto legge 1 dicembre 1997, n. 411, convertito con modificazioni nella legge 27 gennaio 1998, n. 5 (23), ed il decreto legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito con modificazioni nella legge 27 aprile 1999, n. 118 (24), in base ai quali sono stati adottati i provvedimenti impugnati nelle cause principali.
32. Ai sensi della legge 27 gennaio 1998, n. 5, citata, l’Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (25) ha il compito di determinare, sulla base della relazione della commissione governativa d’indagine e dei controlli effettuati dalle Regioni, gli effettivi quantitativi di latte prodotto e commercializzato nei periodi 1995/1996 e 1996/1997. L’AIMA comunica ai produttori i quantitativi di riferimento individuali loro assegnati, nonché i quantitativi di latte commercializzato. I produttori possono chiedere il riesame di tali dati.
33. In applicazione del decreto legge n. 43, l’AIMA, in base a tali dati, provvede alla riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati a livello nazionale per le campagne 1995/1996 e 1996/1997 e calcola il prelievo supplementare a carico di ciascun produttore. Detto decreto legge stabilisce i termini entro i quali l’AIMA deve comunicare i propri conteggi e quello entro il quale i produttori devono versare gli importi in questione.
II – Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali
A – Le cause del primo gruppo C‑231/00 e C‑451/00, le cause del secondo gruppo e la causa C‑495/00
34. Per le cause del primo gruppo C‑231/00 e C‑451/00, per le cause del secondo gruppo e per la causa C‑495/00, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio procede a una descrizione simile dei fatti all’origine delle cause principali. Esso espone che le ricorrenti hanno impugnato la legittimità degli atti con i quali l’AIMA ha applicato l’art. 1 del decreto legge n. 43 e proceduto alla «compensazione» (vale a dire alla riassegnazione dei quantitativi di riferimento individuali inutilizzati) per i periodi di produzione lattiera 1995/1996 e 1996/1997 (26). Le ricorrenti sostengono, in particolare, che detti atti sono illegittimi in quanto adottati in base ad una determinazione in forma retroattiva dei quantitativi di riferimento individuali (27).
35. Con motivazione identica in tutte le decisioni di rinvio nelle cause citate, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio indica che occorre verificare se le disposizioni nazionali che prevedono un’attribuzione «retroattiva» dei quantitativi di riferimento individuali siano compatibili con il principi generali del diritto comunitario. Un simile accertamento sarebbe infatti necessario al fine di decidere la causa principale.
36. Esso rileva che gli artt. 1 e 4 del regolamento n. 3950/92 nonché 3 e 4 del regolamento n. 563/93 consentono di modificare i quantitativi di riferimento individuali, sottolineando tuttavia che il legislatore comunitario non ha previsto l’eventuale necessità di procedere ad una riassegnazione delle quote relativamente ad una campagna di commercializzazione terminata.
37. In tale contesto, esso considera che gli Stati membri devono essere in condizione di perseguire, seppure tardivamente, le finalità enunciate dall’art. 39 del Trattato. Tali finalità verrebbero compromesse da una rigida interpretazione delle pertinenti disposizioni del diritto comunitario, che non consenta di contemperarle con il principio di tutela del legittimo affidamento. Essenziale per la determinazione delle quote sarebbe l’accertamento dell’effettiva produzione di un’azienda ad una certa data. Il produttore non potrebbe quindi fare legittimo affidamento su un quantitativo di riferimento che non corrisponde alla quantità di prodotto da lui effettivamente commercializzata. Infine, il fatto che sia lo stesso ordinamento giuridico comunitario a vietare agli Stati membri di accollarsi l’onere dei prelievi supplementari, depone a favore di un’interpretazione che consenta, in caso di contenzioso, di effettuare le operazioni necessarie per i prelievi oltre i termini indicati nei regolamenti nn. 3950/92 e 536/93.
38. A seguito di tali considerazioni, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha deciso di sospendere i procedimenti e di proporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
nella causa C‑231/00, nelle cause del secondo gruppo e nella causa C‑495/00:
«1) se le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 del regolamento (...) n. 3950/92 e agli articoli 3 e 4 del regolamento (...) n. 536/93 (...) possano essere interpretate nel senso che i termini per l’assegnazione delle quote e quelli per l’effettuazione delle compensazioni e dei prelievi siano derogabili in caso di contestazione in via amministrativa o giurisdizionale dei relativi provvedimenti.
In caso di risposta negativa a tale quesito:
2) se le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 del regolamento (...) n. 3950/92 e agli articoli 3 e 4 del regolamento (...) n. 536/93 siano valide, in relazione all’art. 33 (ex 39) del Trattato, nella parte in cui non prevedono che in caso di contestazione amministrativa o giurisdizionale dei provvedimenti di assegnazione delle quote individuali di riferimento, di compensazione e di prelievo, i termini in dette disposizioni indicati siano derogabili».
Nella causa C‑451/00:
«1) Se le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 del regolamento (...) n. 3950/92 ed agli articoli 3 e 4 del regolamento (...) n. 536/93 possono essere interpretate nel senso che i termini per l’assegnazione delle quote e quelli per l’effettuazione delle compensazioni e dei prelievi siano derogabili in caso di contenzioso comunitario e successivo adeguamento dello Stato membro.
In caso di risposta negativa a tale quesito:
2) Se le suddette disposizioni comunitarie siano valide, in relazione all’articolo 33 (ex 39) del Trattato, nella parte in cui non prevedono deroghe ai tempi di assegnazione e compensazione nella fattispecie sopra indicata di contenzioso comunitario».
39. Nelle cause del secondo gruppo e nella causa C‑495/00, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha ritenuto necessario sollevare le seguenti ulteriori questioni:
nelle cause C‑480/00, C‑482/00, da C‑489/00 a C‑491/00, e da C‑497/00 a C‑499/00:
«3) se i regolamenti (...) nn. 3950/92 e 536/93 possono essere interpretati nel senso che l’applicazione del regime dagli stessi instaurato prescinde dall’assegnazione e dalla comunicazione ufficiale dei quantitativi individuali di riferimento ai produttori, ovvero prescinde dalla redistribuzione ufficiale da parte dello Stato membro del quantitativo globale allo stesso garantito, tra produttori di quello stesso Stato;
4) se gli articoli 3 e 4 del regolamento (...) n. 3950/92 possono essere interpretati nel senso che nessuna comunicazione ufficiale di quantitativi individuali di riferimento deve essere effettuata ai produttori, ovvero se l’attribuzione della quota di riferimento individuale prescinde dalla comunicazione individuale agli stessi produttori».
Nella causa C‑484/00:
« [5)] Se i regolamenti (...) n. 3950/92 e n. 536/93 possono essere interpretati nel senso che il quantitativo di riferimento individuale non debba essere necessariamente notificato singolarmente a ciascun produttore, ma possa essere comunicato con altre forme quali la pubblicazione di bollettini» (28).
Nelle cause C‑480/00, C‑490/00 e C‑491/00:
«[6)] Se l’art. 2, comma 1, del regolamento n. 3950/92 CE e l’art. 3, comma 3, del regolamento n. 536/93 CE possono essere interpretati nel senso di lasciare agli Stati membri la possibilità di individuare categorie privilegiate di produttori che debbono essere compensate in via prioritaria rispetto agli altri» (29).
Nella causa C‑481/00:
«[7)] Se i regolamenti CE n. 3950/92 e n. 536/93 possono essere interpretati nel senso di consentire agli Stati membri di individuare categorie privilegiate di produttori che debbano essere compensate in via prioritaria rispetto ad altre, in particolare collocando le c.d. “zone svantaggiate” in posizione secondaria rispetto a quelle montane» (30).
Nella causa C‑495/00:
«[8)] Se la normativa comunitaria consenta, allo Stato membro, escluse le possibilità di compensazioni retroattive, di farsi carico di sanare il debito comunitario senza incorrere in sanzioni» (31).
B – La causa del primo gruppo C‑303/00
40. L’Azienda Agricola Marcello Balestrieri e Maura Lena produce latte nel comune di Stagno Lombardo (Italia). Essa è titolare di un quantitativo di riferimento individuale che ha affittato, poi acquistato, da un altro produttore. In seguito a controlli effettuati presso quest’ultimo, le autorità italiane hanno diminuito il quantitativo di riferimento individuale che era stato ad esso attribuito. Dato che questo quantitativo di riferimento era stato oggetto della cessione, le autorità competenti hanno proceduto alla rettifica del quantitativo di riferimento di cui l’Azienda Agricola Marcello Balestrieri e Maura Lena è titolare.
41. L’Azienda Agricola Marcello Balestrieri e Maura Lena ha contestato tale rettifica principalmente per il motivo che l’AIMA non poteva effettuare rettifiche a posteriori per campagne agricole già da tempo conclusesi.
42. Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, pur rilevando che la questione giuridica gli sembrava fosse la stessa della causa C‑231/00, ha ritenuto che i fatti di cui alla causa C‑303/00 rendessero necessario porre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se le disposizioni di cui agli articoli 1, 4, 6 e 7 del regolamento (...) n. 3950/92 ed agli articoli 3 e 4 del regolamento (...) n. 534/93 consentano di derogare ai termini per l’assegnazione delle quote, e conseguentemente per le compensazioni ed i prelievi, nelle ipotesi in cui, in sede di accertamento della legittimità dei contratti di affitto e di vendita delle quote stesse, si verifichi che quelle in un primo tempo assegnate al dante causa erano state determinate erroneamente, per motivi non imputabili all’Amministrazione.
2) Se le disposizioni comunitarie sopra indicate siano valide, in relazione all’articolo 33 (ex 39 del Trattato), nella parte in cui non prevedono che, in caso di verifica successiva delle quote individuali di riferimento affittate o compravendute, sia possibile assegnare retroattivamente la quota, correggendo le quantificazioni indicate nei bollettini in maniera errata per fatti non imputabili all’Amministrazione stessa».
III – Valutazione
43. Le questioni pregiudiziali nelle diverse cause di cui trattasi riguardano quattro problematiche distinte. Così, la prima e la seconda questione sono relative alla compatibilità con la normativa comunitaria delle rettifiche a posteriori dei quantitativi di riferimento individuali e del prelievi supplementari dovuti. La terza, la quarta e la quinta questione riguardano la comunicazione dei quantitativi di riferimento individuali ai produttori. La sesta e la settima questione concernono il margine di discrezionalità degli Stati membri nella determinazione delle categorie di produttori cui possano essere attribuiti in via prioritaria i quantitativi di riferimento inutilizzati. L’ottava questione riguarda la facoltà per gli Stati membri di provvedere al pagamento degli importi dovuti. Ognuna di queste problematiche verrà esaminata nell’ordine indicato.
A – Sulla rettifica a posteriori dei quantitativi di riferimento individuali e dei prelievi supplementari dovuti
1. Sull’oggetto della prima questione pregiudiziale
44. In tutte le cause di cui trattasi, il giudice del rinvio, con la prima questione pregiudiziale, intende accertare se la rettifica, operata dalle autorità italiane nel 1999, dei quantitativi di riferimento individuali e dei prelievi supplementari dovuti dai produttori di latte dopo la riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, con riferimento alle campagne 1995/1996 e 1996/1997, sia contraria agli artt. 1 e 4 del regolamento n. 3950/92, nonché 3 e 4 del regolamento n. 536/93. Nella causa C‑303/00 egli chiede, inoltre, se tali rettifiche siano contrarie agli artt. 6 e 7 del regolamento n. 3950/92.
45. Nel testo di questa prima questione, il giudice del rinvio fa altresì riferimento alle circostanze in cui le rettifiche controverse sono intervenute. Così, nella causa C‑231/00, nelle cause del secondo gruppo e nella causa C‑495/00, il giudice del rinvio prende in considerazione l’ipotesi in cui le misure nazionali adottate ai fini dell’applicazione del regime del prelievo supplementare sul latte abbiano formato oggetto di un ricorso amministrativo o giurisdizionale. Nella causa C‑451/00, egli ha prospettato alla Corte la circostanza che la rettifica controversa sia intervenuta dopo che la legislazione italiana in materia era stata oggetto di un parere motivato da parte della Commissione in data 20 maggio 1996. Infine, nella causa C‑303/00, egli ricorda nella sua questione il fatto che la rettifica delle quote latte ha avuto luogo successivamente alla verifica della conformità della cessione di tale quota tra produttori.
46. Come vedremo in seguito nelle presenti conclusioni, le diversità di tali fattispecie non vanno ad incidere sulla risposta che dev’essere fornita al giudice del rinvio. Del pari, il ragionamento che motiva tale risposta è in larga misura identico per tutti gli articoli dei regolamenti nn. 3950/99 e 536/93, indicati nelle diverse cause in parola.
47. Propongo pertanto alla Corte di esaminare congiuntamente queste prime questioni pregiudiziali e di intenderle come dirette a stabilire se gli artt. 1, 4, 6 e 7 del regolamento n. 3950/99, nonché 3 e 4 del regolamento n. 536/93, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro, a seguito di controlli, rettifichi i quantitativi di riferimento individuali attribuiti ad ogni produttore e ricalcoli, conseguentemente, a seguito di riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, i prelievi supplementari dovuti, successivamente al termine di scadenza del pagamento di tali prelievi per il periodo di produzione interessato.
2. Analisi
48. È pacifico che nessun articolo dei regolamenti nn. 3950/92 e 536/93 contiene disposizioni relative alla correzione dei quantitativi di riferimento individuali attribuiti ai produttori di latte e alla conseguente rettifica dei prelievi supplementari da questi ultimi dovuti. In particolare, l’art. 7 del regolamento n. 536/93, che impone agli Stati membri di adottare le necessarie misure di controllo per garantire che il prelievo supplementare sia riscosso conformemente alla normativa in vigore, non fa alcun riferimento ad una verifica dei quantitativi di riferimento individuali (32).
49. Tuttavia, contrariamente ai ricorrenti nelle cause principali, ritengo, al pari della Commissione e dei governi italiano ed ellenico, che le rettifiche operate dalle autorità italiane non siano contrarie ai regolamenti nn. 3950/99 e 536/93.
50. Fondo tale valutazione, in primo luogo, sul contenuto degli articoli indicati dal giudice del rinvio e, in secondo luogo, sulla ratio e sulla sistematica della regolamentazione cui appartengono.
a) Interpretazione letterale degli articoli indicati dal giudice del rinvio
51. Dall’esame del testo di ognuno di tali articoli risulta che essi non contengono alcuna disposizione che osti all’effettuazione di rettifiche quali quelle operate nelle cause principali.
52. Con riguardo, in particolare, agli artt. 1 e 4 del regolamento n. 3950/92, contrariamente a quanto potrebbe lasciar credere la formulazione della prima questione pregiudiziale nelle decisioni di rinvio, essi non impongono alcun termine relativamente all’attribuzione delle quote latte. L’art. 4 stabilisce semplicemente che il quantitativo di riferimento disponibile nell’azienda è pari al quantitativo disponibile il 31 marzo 1993. Si deve ricordare che il regolamento n. 3950/92 ha il fine di prorogare il regime del prelievo supplementare sul latte istituito dalla normativa anteriore. Esso si inserisce, di conseguenza, in un’ottica di continuità con quest’ultimo e muove dal presupposto che i produttori già dispongano di quote latte in applicazione di tale normativa (33). Esso prevede dunque logicamente che i quantitativi di riferimento individuali attribuiti per i periodi di produzione successivi siano determinati sulla base delle quote latte di cui i produttori dispongono l’ultimo giorno di applicazione di tale normativa, vale a dire al 31 marzo 1993.
53. Tuttavia, queste quote non sono fissate in modo definitivo per la durata della proroga del regime del prelievo supplementare. Infatti l’art. 4 del regolamento n. 3950/92 prevede espressamente che esse potranno essere adattate per ciascuno dei periodi di produzione di cui trattasi, in modo che la somma dei quantitativi di riferimento individuali per le vendite alle latterie e per le vendite dirette non superi il quantitativo globale garantito corrispondente assegnato allo Stato membro, tenuto conto delle eventuali riduzioni effettuate da quest’ultimo per alimentare la sua riserva nazionale.
54. Non si possono quindi interpretare gli artt. 1 e 4 del regolamento n. 3950/92 nel senso che essi ostano a che le autorità nazionali, successivamente al periodo di produzione interessato, rettifichino quantitativi di riferimento individuali errati, dal momento che tali rettifiche sono proprio dirette a far sì che la produzione dello Stato membro esonerata dal prelievo supplementare non superi il quantitativo globale garantito assegnato a tale Stato.
55. Per quanto riguarda, in secondo luogo, gli artt. 6 e 7 del regolamento n. 3950/92, relativi alle cessioni dei quantitativi di riferimento individuali, il giudice del rinvio non precisa in che modo essi potrebbero ostare ai controlli e alle rettifiche controverse (34).
56. Si deve ricordare che l’art. 6 del regolamento n. 3950/92 stabilisce che gli Stati membri autorizzano le cessioni temporanee di quote latte per un periodo di dodici mesi, anteriormente ad una data dagli stessi determinata e precedente al 31 dicembre. Tale articolo non osta a che, successivamente a tale data, il quantitativo trasferito relativo ad un periodo di produzione possa costituire oggetto di controlli e rettifiche. Infatti, la data del 31 dicembre rappresenta soltanto il limite temporale al di là del quale i produttori non sono più autorizzati a stipulare una cessione di quote latte per il periodo di produzione in corso. Quanto all’art. 7 dello stesso regolamento, esso non prevede alcun termine che possa essere interpretato nel senso che le autorità italiane non sarebbero autorizzate a controllare a posteriori l’esattezza della quota oggetto di cessione.
57. Con riferimento, in terzo luogo, agli artt. 3 e 4 del regolamento n. 536/93, occorre ricordare che essi stabiliscono, al n. 2, che l’acquirente ed il produttore che vende direttamente la sua produzione devono trasmettere anteriormente al 15 maggio all’autorità nazionale competente, rispettivamente, il conteggio della raccolta e quello della produzione realizzate nel corso del periodo di riferimento trascorso. Tali articoli prevedono, al n. 3, che gli Stati membri possono disporre che l’autorità competente notifichi all’acquirente e al produttore l’importo del prelievo da essi dovuto dopo aver o non aver riassegnato la totalità o una parte dei quantitativi di riferimento inutilizzati. Infine, ai sensi del n. 4, l’acquirente e il produttore devono versare le somme dovute anteriormente al 1° settembre successivo.
58. Come sottolineato dalle ricorrenti nella causa principale, è pacifico che i termini previsti agli artt. 3 e 4 del regolamento n. 536/93 sono tassativi, poiché il legislatore comunitario si è preoccupato di prevedere sanzioni a carico dell’acquirente e del produttore che non li rispettassero. Tale è anche l’interpretazione che la Corte ne ha dato nella sua sentenza 6 luglio 2000, Molkereigenossenschaft Wiedergeltingen (35).
59. Tuttavia, tali elementi non dimostrano che detti articoli ostino alla rettifica a posteriori dei quantitativi di riferimento individuali errati e dei prelievi supplementari dovuti per un dato periodo di produzione. Infatti, da un lato, tali termini riguardano lo svolgimento del normale procedimento amministrativo e non l’esercizio di controlli e rettifiche di errori o irregolarità da parte delle autorità nazionali competenti. Dall’altro, il carattere tassativo dei termini previsti per il procedimento amministrativo diretto a garantire la corretta applicazione della normativa comunitaria non è incompatibile con la realizzazione di controlli e rettifiche a posteriori, volti anch’essi ad assicurare la regolare applicazione della detta normativa.
60. A tal riguardo, occorre sottolineare che alcuni controlli a posteriori sono espressamente previsti all’art. 7 del regolamento n. 536/93 relativamente all’esattezza dei conteggi di raccolta e di vendita diretta effettuati dagli acquirenti e dai produttori (36). È pacifico che tali controlli possono avvenire soltanto al termine del periodo di produzione di cui trattasi, in quanto diretti a verificare i conteggi realizzati relativamente a tale periodo. Inoltre, tali controlli possono certamente comportare rettifiche dei prelievi supplementari dovuti da un acquirente o da un produttore successivamente al termine previsto per il pagamento degli importi esigibili in riferimento al periodo di cui trattasi. È pertanto senza fondamento l’assunto delle ricorrenti secondo il quale gli artt. 3 e 4 del regolamento n. 536/93 ostano alla rettifica a posteriori di quantitativi di riferimento individuali errati e alla modifica, conseguentemente, dei prelievi supplementari dovuti relativamente ad un dato periodo di produzione.
61. Questa analisi è confermata, a mio avviso, dalla ratio e dalla sistematica della normativa pertinente.
b) Interpretazione teleologica e sistematica della normativa pertinente
62. Occorre ricordare che il regime del prelievo supplementare sul latte istituito nel 1984 è uno strumento di regolazione del mercato diretto ad equilibrare la produzione del latte rispetto al consumo. Tale equilibrio è necessario a consentire alla Comunità di mantenere un prezzo indicativo del latte che possa garantire ai produttori un tenore di vita equo senza l’onere di costi d’intervento troppo elevati (37). Il regime del prelievo supplementare è volto quindi a consentire alla Comunità di sostenere i prezzi della produzione controllando allo stesso tempo le spese determinate da tale sostegno.
63. Per realizzare tali obiettivi, il legislatore comunitario ha previsto che il regime del prelievo supplementare si basi essenzialmente su due operazioni. Anzitutto questo regime presuppone la fissazione del quantitativo di riferimento globale comunitario, che costituisce il limite entro il quale la Comunità è in grado di sostenere il prezzo e, di conseguenza, di garantire un reddito equo ai produttori. In secondo luogo, si tratta di ripartire tale quantitativo globale garantito tra i produttori di latte dei diversi Stati membri, imponendo a quelli che superano la loro quota, di sopportare essi stessi le spese di smaltimento di tale eccedenza. La quota così imposta ad ogni produttore e l’obbligo di pagare un prelievo supplementare in caso di superamento della stessa costituiscono il corrispettivo dei vantaggi procurati attraverso la fissazione di un prezzo indicativo. Il regime del prelievo supplementare sul latte si fonda, pertanto, sulla solidarietà di tutti i produttori di latte della Comunità che, a fronte del sostegno fornito alla loro produzione, si dividono il quantitativo entro il cui limite la Comunità può fornire ad essi tale sostegno.
64. Nei regolamenti nn. 3950/92 e 536/93, il legislatore comunitario ha deciso di prorogare tale regime al fine di raggiungere un migliore equilibrio del mercato. Esso ha scelto di mantenere il metodo consistente nel fissare un quantitativo di riferimento globale, che la somma dei quantitativi di riferimento individuali non deve superare. Per migliorare l’efficacia di tale regime, esso ha previsto nel regolamento n. 536/93 norme rigorose in materia di termini di comunicazione dei dati di raccolta e di vendita diretta, nonché di pagamento degli importi dovuti.
65. Tenuto conto di tali elementi, la realizzazione degli obiettivi perseguiti dal legislatore comunitario comporta necessariamente che, da un lato, il quantitativo di latte che ciascun produttore è autorizzato a produrre in esenzione dal prelievo supplementare sia determinato con esattezza e, dall’altro, i prelievi supplementari dovuti dai produttori per la produzione realizzata in eccesso rispetto a tale quantitativo siano effettivamente recuperati per conto della Comunità.
66. In altri termini, gli obiettivi del regime del prelievo supplementare sul latte sarebbero compromessi se, a seguito di un’erronea determinazione dei quantitativi di riferimento individuali, la produzione di latte in uno Stato membro superasse il quantitativo globale garantito assegnato a quest’ultimo, senza che tale superamento comportasse il pagamento del prelievo supplementare dovuto. Infatti, in un’ipotesi del genere, la solidarietà sulla quale si fonda il regime del prelievo supplementare sul latte sarebbe infranta, nel senso che taluni produttori godrebbero dei vantaggi derivanti dalla fissazione di un prezzo indicativo del latte senza sopportare le restrizioni grazie alle quali un tale prezzo indicativo può essere mantenuto. I produttori la cui produzione eccedentaria sarebbe così indebitamente esonerata dal prelievo supplementare beneficerebbero di un vantaggio ingiustificato in materia di concorrenza rispetto ai produttori degli Stati membri che applicano in modo conforme la normativa comunitaria.
67. Da tale analisi traggo due conseguenze. La prima conseguenza è che gli Stati membri devono avere la possibilità di rettificare, successivamente al periodo di riferimento considerato, i quantitativi di riferimento individuali errati e di modificare i prelievi supplementari dovuti relativamente a tale periodo. La seconda conseguenza è che le disposizioni dirette a garantire il tempestivo pagamento del detto prelievo non devono essere interpretate in modo da rendere impossibili tali rettifiche. Si va ad esaminare nell’ordine ciascuna di tali due conseguenze.
68. Per quanto riguarda, in primo luogo, l’obbligo degli Stati membri di rettificare, successivamente al periodo di produzione considerato, i quantitativi di riferimento individuali errati ed i prelievi supplementari dovuti, esso è fondato, a mio parere, sull’art. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE).
69. Infatti tale articolo prevede che «[g]li Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dal presente trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità». Secondo giurisprudenza costante, conformemente ai principi generali su cui si basa la Comunità e che disciplinano i rapporti fra la Comunità e gli Stati membri, spetta a questi ultimi, in forza dell’art. 5 del Trattato, garantire sul loro territorio l’attuazione della normativa comunitaria. Qualora il diritto comunitario, ivi compresi i principi generali dello stesso, non contenga in proposito norme comuni, le autorità nazionali, per attuare la normativa comunitaria, agiscono applicando i criteri di forma e di sostanza del loro diritto nazionale, e resta inteso che tale normativa nazionale deve conciliarsi con l’esigenza di un’uniforme applicazione del diritto comunitario, onde evitare disparità di trattamento fra gli operatori economici. Inoltre, tale normativa non deve condurre a rendere praticamente impossibile l’attuazione della normativa comunitaria (38).
70. Da tale giurisprudenza si deduce che, in assenza di disposizioni, nella normativa comunitaria applicabile, riguardanti la rettifica, successiva ad un periodo di produzione, di quote latte errate e di prelievi supplementari dovuti relativamente a tale periodo, incombe allo Stato membro interessato adottare le misure necessarie a tal fine, in conformità alla propria normativa di diritto interno.
71. Come indicato dal giudice a quo nelle sue decisioni di rinvio, nelle circostanze del caso di specie tale obbligo s’imponeva in maniera evidente. Infatti, secondo gli elementi di fatto da quest’ultimo esposti, i quantitativi di riferimento individuali inizialmente attribuiti dalle autorità italiane contenevano numerosissimi errori, dovuti in particolare al fatto che la produzione effettiva in base alla quale tali quantitativi erano stati attribuiti era stata certificata dai produttori stessi (39). Tra gli errori così rilevati, la commissione d’indagine governativa ha accertato, segnatamente, che più di 2000 aziende agricole che avevano dichiarato di produrre latte non possedevano vacche (40). È incontestabile che, in attuazione dell’art. 5 del Trattato, le autorità italiane dovevano adottare i provvedimenti atti a correggere tali irregolarità (41). Tali correzioni erano quindi necessarie al fine di garantire la conforme applicazione del regime del prelievo supplementare sul latte durante i periodi di produzione 1995/1996 e 1996/1997 (42).
72. Inoltre, tali rettifiche corrispondono esattamente agli obiettivi specifici della normativa applicabile (43). Infatti, occorre ricordare che l’art. 7 del regolamento n. 536/93 impone agli Stati membri l’adozione delle necessarie misure di controllo per garantire la riscossione del prelievo supplementare. Essi devono, in particolare, verificare concretamente l’esattezza della contabilizzazione dei quantitativi raccolti o venduti dagli acquirenti o dai produttori. Con questa disposizione il legislatore comunitario ha quindi voluto che gli Stati membri adottassero mezzi di controllo per poter verificare a posteriori che il prelievo supplementare fosse stato riscosso conformemente alle disposizioni in vigore (44). È innegabile che tale obiettivo può essere raggiunto e che il prelievo supplementare eventualmente dovuto dai produttori può essere correttamente determinato soltanto se i quantitativi di riferimento individuali, sulla base dei quali è calcolata l’eccedenza di produzione, sono esatti.
73. In secondo luogo, dalla ratio e dalla sistematica della normativa pertinente si deduce che, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti nella causa principale, le disposizioni dirette a garantire il tempestivo pagamento del prelievo supplementare non devono essere interpretate nel senso che esse rendano impossibile una rettifica dei quantitativi di riferimento individuali errati successivamente al periodo di produzione interessato.
74. Come correttamente sostenuto in udienza dalla Commissione, sarebbe paradossale e contrario al fine perseguito da tali disposizioni interpretare le stesse come un ostacolo all’effettuazione di rettifiche intese anch’esse a garantire il recupero dei prelievi supplementari effettivamente dovuti in base alla normativa comunitaria applicabile. Ammettere il contrario equivarrebbe ad incoraggiare la disapplicazione di tale normativa, in quanto sarebbe sufficiente che uno Stato membro non l’applicasse correttamente e si astenesse da ogni rettifica delle quote latte, prima o dopo il periodo di produzione di cui trattasi, perché esso si trovasse successivamente nell’impossibilità di correggere le irregolarità commesse nel corso di quest’ultimo.
75. Ritengo che l’analisi che precede possa essere valida per tutti i casi indicati dal giudice del rinvio come all’origine dei controlli e delle rettifiche operate dalle autorità italiane. Infatti, poco importa che gli errori nella determinazione delle quote siano stati rilevati dopo che i provvedimenti nazionali adottati per l’attuazione del regime del prelievo supplementare sono stati oggetto di un ricorso amministrativo o giurisdizionale, o nell’ambito della verifica di regolarità della cessione di una quota latte, o ancora a seguito di una modifica della normativa nazionale diretta a renderla compatibile con il diritto comunitario. In tutte queste fattispecie, l’obbligo delle autorità italiane di rettificare i quantitativi di riferimento individuali errati al fine di assicurare la corretta esecuzione del regime del prelievo supplementare sul latte resta lo stesso.
76. Contro tale analisi, le ricorrenti nella causa principale fanno valere che le rettifiche controverse sono contrarie ai principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento. Con riguardo al principio di proporzionalità, esse sostengono che la sanzione del prelievo supplementare è ammissibile soltanto se non superi la misura idonea e necessaria al raggiungimento del fine perseguito dalla normativa violata. Orbene, la richiesta di versamento di un prelievo supplementare successivamente al termine di pagamento di tale somma per il periodo di produzione di cui trattasi sarebbe irrazionale, ove si consideri che il quantitativo di riferimento in base al quale tale prelievo è stato calcolato non si fonda sulla produzione effettiva durante l’anno previsto dalla normativa comunitaria. Per quanto riguarda il principio della tutela del legittimo affidamento, esso sarebbe stato violato in quanto i produttori erano legittimati ad attendersi che misure aventi ripercussioni sugli investimenti destinati alla produzione e alla commercializzazione del latte sarebbero state loro comunicate in tempo utile. In udienza, le ricorrenti hanno insistito sul fatto che esse non hanno potuto avere conoscenza dei quantitativi di riferimento individuali che erano stati assegnati loro per i periodi di riferimento di cui trattasi, cosicché le rettifiche effettuate dalle autorità italiane nel 1999 costituiscono, in realtà, un’assegnazione retroattiva delle quote.
77. È assodato che il rispetto dei principi generali del diritto comunitario, tra i quali rientrano il principio di proporzionalità e quello della tutela del legittimo affidamento, si impone ad ogni autorità nazionale che debba applicare il diritto comunitario (45). Tuttavia, ritengo che gli argomenti delle ricorrenti nella causa principale non possano essere accolti.
78. Con riferimento, in primo luogo, al principio di proporzionalità, è noto che esso esige che l’atto contestato non oltrepassi i limiti di quanto idoneo e necessario al raggiungimento del fine perseguito (46). Contrariamente a quanto lasciano intendere le ricorrenti nella causa principale, il prelievo supplementare non costituisce una sanzione comparabile alle penalità previste dagli artt. 3 e 4 del regolamento n. 536/93 in caso di mancato rispetto dei termini impartiti per la comunicazione dei conteggi ed il pagamento degli importi dovuti. Infatti, tale prelievo non è soltanto diretto a far sì che i produttori rispettino le quote loro attribuite, con la conseguenza che il recupero della totalità dello stesso alcuni anni dopo la scadenza del termine del periodo di produzione di riferimento sarebbe sproporzionato rispetto ai fini perseguiti. Come precedentemente indicato, tale prelievo mira altresì a procurare alla Comunità i fondi necessari allo smaltimento della produzione realizzata dai produttori in eccedenza rispetto alle loro quote. Come esposto in udienza dalla Commissione, tale eccedenza di produzione perdura per molto tempo dopo la fine del periodo di produzione di cui trattasi, in particolare sotto forma di stock di prodotti lattieri. Il recupero dei prelievi supplementari dovuti relativamente ad un determinato periodo di produzione, alcuni anni dopo la sua conclusione, nei limiti di quanto previsto dal diritto nazionale per crediti della stessa natura, non va quindi al di là degli obiettivi della normativa comunitaria nel settore del latte.
79. Riguardo la questione se il quantitativo di riferimento individuale, in base al quale è stato calcolato il prelievo supplementare dovuto, sia stato determinato in conformità della normativa comunitaria applicabile, ritengo che essa non sia pertinente ai fini della valutazione di una violazione del principio di proporzionalità.
80. Per ciò che riguarda, inoltre, il principio della tutela del legittimo affidamento, non sembra che le ricorrenti possano invocarlo, per i seguenti motivi.
81. Anzitutto, come giustamente rilevato dal giudice nazionale, ove le quote latte siano assegnate dall’amministrazione in base a criteri obiettivi, predeterminati e noti, e l’unico elemento variabile sia costituito dalla produzione realizzata dal produttore interessato durante l’anno di riferimento scelto per la determinazione delle quote latte, tale produttore non può fare legittimo affidamento sul mantenimento di un quantitativo di riferimento individuale inesatto (47). A fortiori, gli imprenditori agricoli che abbiano rilasciato all’autorità nazionale competente false dichiarazioni circa la loro produzione di latte nel periodo di riferimento al fine di ottenere indebitamente una quota latte, non possono far valere in alcun modo un legittimo affidamento sul mantenimento di tale quota ed opporsi all’annullamento degli effetti di una simile frode successivamente al periodo di produzione di cui trattasi (48).
82. Inoltre i produttori non possono fare legittimo affidamento sulla riassegnazione, al termine di una campagna di produzione, di un determinato quantitativo di riferimento individuale non utilizzato. Infatti una tale riassegnazione è, per sua natura, ipotetica ed impossibile da determinare in anticipo nel suo ammontare, poiché dipende dall’attività degli altri produttori. Un produttore quindi non può, prima di una campagna di produzione, fare legittimo affidamento sulla riassegnazione di una determinata parte delle quote non utilizzate. Le ricorrenti nella causa principale non hanno quindi titolo per opporsi ad una modifica, a seguito dei controlli effettuati dalle autorità nazionali, della riassegnazione di quei quantitativi di cui avevano inizialmente beneficiato per le campagne 1995/1996 e 1996/1997.
83. Infine, per quanto riguarda l’affermazione di quelle ricorrenti nella causa principale, secondo la quale le autorità nazionali non hanno loro comunicato le loro quote latte prima del 1998, ho qualche difficoltà a credere che esse potessero in buona fede ritenere di avere il diritto di produrre latte senza alcun limite durante le campagne dal 1995 al 1997, ben undici anni dopo l’istituzione del regime del prelievo supplementare sul latte. Dubito conseguentemente che l’inadeguata comunicazione delle quote latte da parte delle autorità competenti, qualora essa fosse accertata, possa giustificare l’esonero dei produttori dai prelievi supplementari dovuti. Come sostenuto dalla Commissione e dal Consiglio nelle loro osservazioni orali, tali prelievi vengono recuperati dagli Stati membri per conto della Comunità al fine di finanziare le spese della PAC nel settore del latte. Inoltre, il recupero di tale prelievo è necessario affinché tutti i produttori di latte si trovino nella stessa posizione concorrenziale.
84. Spetterà a quei produttori che ritengano che la scorretta applicazione del regime del prelievo supplementare sul latte da parte delle autorità italiane abbia loro causato un danno, intraprendere contro lo Stato italiano un’azione di risarcimento del detto danno dinanzi al giudice nazionale competente (49).
85. Tenuto conto di tutti questi elementi, propongo alla Corte di rispondere alla prima questione pregiudiziale che gli artt. 1, 4, 6 e 7 del regolamento n. 3950/92, nonché 3 e 4 del regolamento n. 536/93, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno Stato membro, a seguito di controlli, rettifichi i quantitativi di riferimento individuali assegnati a ciascun produttore e ricalcoli, di conseguenza, previa riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, i prelievi supplementari dovuti, successivamente al termine di pagamento di tali prelievi per il periodo di produzione di cui trattasi.
3. Sulla seconda questione pregiudiziale in tutte le cause di cui trattasi.
86. Con la seconda questione pregiudiziale il giudice del rinvio intende accertare se gli artt. 1, 4, 6 e 7 del regolamento n. 3950/92, nonché 3 e 4 del regolamento n. 536/93, in quanto ostino ai controlli e alle rettifiche controversi, siano conformi all’art. 39 del Trattato.
87. Poiché tale questione è stata posta solo subordinatamente all’ipotesi che i suddetti articoli debbano essere interpretati nel senso che ostano ai controlli e alle rettifiche controversi, suggerisco alla Corte di dichiarare che non occorre risolverla.
B – Sulla comunicazione dei quantitativi di riferimento individuali
1. Sulla ricevibilità della terza, quarta e quinta questione pregiudiziale
88. La Commissione pone in dubbio la ricevibilità della terza, quarta e quinta questione pregiudiziale. Essa rileva che il giudice a quo si è limitato ad affermare la necessità di ottenere il parere della Corte su tali questioni, senza precisare come le stesse si inseriscano nel contesto normativo e di fatto delle cause principali, né per quale motivo egli ritiene che la risposta a dette questioni sia pertinente per la soluzione di tali controversie.
89. Ritengo che dichiarare irricevibili le tre questioni controverse sarebbe contrario allo spirito di collaborazione tra giudici, che informa il procedimento del rinvio pregiudiziale. Fondo tale opinione sui seguenti motivi.
90. Certamente, gli elementi di fatto presentati dal giudice a quo sono molto succinti e poco chiari. Così, dalle decisioni di rinvio delle cause del secondo gruppo, che riprendono pedissequamente la motivazione della decisione di rinvio della causa C‑231/00, risulta semplicemente che la normativa italiana adottata nel 1992 ha previsto che bollettini emanati per provincia recassero l’elenco dei produttori e delle quote latte. Si indica altresì che tali quote individuali sono suddivise in due parti e vengono assegnate corrispondentemente alla produzione realizzata nel corso delle campagne 1988/1989 o 1991/1992.
91. È in effetti deplorevole che il giudice a quo non abbia avuto cura di indicare con maggiore precisione perché ritenesse necessario sollevare ulteriori questioni nelle cause del secondo gruppo. Egli non ha d’altronde fornito alcuna spiegazione sulle ragioni per le quali ha sollevato la terza e la quarta questione in otto delle dieci cause del secondo gruppo e la quinta questione soltanto nella causa C‑484/00.
92. Tuttavia occorre ricordare che l’esigenza di una descrizione sufficiente del contesto giuridico e di fatto della causa principale nella decisione di rinvio ha due finalità. Essa mira, da un lato, a consentire alla Corte di fornire un’interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale (50). D’altro lato essa ha lo scopo di dare ai governi degli Stati membri, nonché agli altri interessati, la possibilità di presentare osservazioni in conformità all’art. 20 dello Statuto CE della Corte di giustizia (51).
93. Nella fattispecie, ritengo che gli elementi sopra esposti consentano di fornire una risposta utile alle tre questioni di cui trattasi. Da essi risulta infatti che le quote latte assegnate in Italia ai produttori per la prima volta dopo il 1992, hanno formato oggetto di una pubblicazione su bollettini. D’altra parte la discussione in udienza ha confermato che le cause principali riguardavano altresì la questione se una siffatta comunicazione fosse conforme alle esigenze della normativa comunitaria applicabile, in quanto le ricorrenti sostenevano che tali bollettini non erano accessibili e che esse non avevano avuto la possibilità di conoscere le quote latte loro assegnate. Successivamente, la Commissione e il governo italiano hanno potuto presentare osservazioni scritte e orali su tale punto.
94. Propongo quindi alla Corte di dichiarare ricevibili le tre questioni controverse.
2. Nel merito
95. Con la terza, quarta e quinta questione pregiudiziale, che conviene esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se i regolamenti nn. 3950/92 e 536/93 debbano essere interpretati nel senso che essi impongono la comunicazione ai produttori dei quantitativi di riferimento individuali e, in caso affermativo, se tale comunicazione debba essere effettuata individualmente a ciascun produttore o se essa possa essere realizzata in altre forme, quali la pubblicazione su bollettini.
a) Sull’esistenza dell’obbligo di comunicazione
96. Le ricorrenti nella causa principale, nonché il governo italiano e la Commissione, convengono nel riconoscere che i quantitativi di riferimento individuali devono essere comunicati ai produttori. Ritengo altresì che una tale comunicazione, anche se non espressamente prevista dalla normativa applicabile, sia chiaramente necessaria tenuto conto della ratio e della sistematica del regime del prelievo supplementare sul latte.
97. Infatti, da un lato, ho già osservato che questo regime è diretto a far sì che la produzione di latte nella Comunità non superi un quantitativo globale garantito fissato a livello comunitario e ripartito tra i produttori da parte degli Stati membri. La realizzazione di tale obiettivo implica pertanto logicamente e necessariamente che i produttori vengano informati della parte del quantitativo globale garantito loro assegnata, e che essi non devono superare.
98. D’altro lato, è pacifico che i produttori non possono determinare essi stessi, a partire dal quantitativo globale garantito attributo allo Stato membro di appartenenza per le vendite dirette e per le vendite alle latterie, la parte ad essi spettante in ciascuno di tali quantitativi. Al riguardo si deve ricordare che il regolamento n. 3950/92 ha previsto che le quote latte disponibili nell’azienda il 31 marzo 1993 possono essere modificate dallo Stato membro prima di ogni periodo di produzione in funzione del quantitativo globale garantito attribuito a tale Stato,in modo che la somma dei quantitativi si riferimento individuali non lo superi (52). Del pari, ogni Stato membro può procedere ad una riduzione lineare dei quantitativi di riferimento individuali per alimentare la propria riserva nazionale (53). Lo Stato membro può inoltre adattare i quantitativi di riferimento assegnati ad un produttore in relazione all’andamento dell’attività di quest’ultimo (54) e regolamentare le cessioni temporanee di tali quantitativi (55). Ne consegue che soltanto lo Stato membro è in grado di determinare quale sarà esattamente il nuovo quantitativo di riferimento del o dei produttori interessati a seguito di tali modifiche. Le stesse osservazioni sono d’obbligo, a maggior ragione, per quanto riguarda l’assegnazione iniziale da parte degli Stati membri dei quantitativi di riferimento individuali, alla quale il regolamento n. 3950/92 fa implicito riferimento. In tal caso le autorità nazionali applicano per la prima volta alla situazione particolare di un produttore la normativa adottata dallo Stato membro, in conformità al diritto comunitario, per la ripartizione del quantitativo globale garantito ad esso attribuito.
99. Infine occorre ricordare che, nel regime del prelievo supplementare, gli Stati membri e gli acquirenti sono soltanto intermediari tra la Comunità ed i produttori, in quanto questi ultimi sono i debitori principali del prelievo supplementare nei confronti della Comunità (56).
100. L’applicazione del regime del prelievo supplementare sul latte esige quindi necessariamente che i quantitativi di riferimento individuali vengano comunicati ai produttori interessati in occasione della loro assegnazione e quando sono oggetto di modifiche.
b) Sulle modalità di comunicazione dei quantitativi di riferimento individuali
i) Argomenti delle parti
101. Le ricorrenti nella causa principale sostengono che le quote latte devono essere notificate individualmente ai produttori interessati. Il difetto di notifica individuale costituisce, secondo le stesse, una violazione del principio della certezza del diritto nonché del diritto fondamentale di proprietà.
102. Il governo italiano sostiene che i regolamenti nn. 3950/92 e 536/93 non contengono alcun obbligo particolare al riguardo e che la pubblicità realizzata nel caso di specie a mezzo dei bollettini è compatibile con il diritto comunitario. In udienza esso ha precisato che i bollettini erano stati inviati ai servizi provinciali competenti, dove ogni produttore poteva consultarli, e che essi erano stati altresì pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
103. La Commissione sostiene che, in assenza di disposizioni comunitarie specifiche, la comunicazione dei quantitativi di riferimento individuali dev’essere effettuata osservando le disposizioni del diritto nazionale, restando inteso che queste ultime devono essere applicate in modo da raggiungere gli obiettivi del regime del prelievo supplementare sul latte. Ciò implica che la forma della comunicazione dev’essere tale da assicurare al produttore una conoscenza effettiva della quota latte che gli è stata assegnata. Essa ricorda di aver ritenuto soddisfacente la forma di comunicazione adottata dalle autorità italiane per l’assegnazione iniziale dei quantitativi di riferimento individuali effettuata in applicazione della normativa adottata nel 1992, ossia una notificazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
ii) Analisi
104. Ritengo, come le ricorrenti, che i quantitativi di riferimento individuali debbano essere comunicati ad ogni produttore individualmente. Tale opinione è fondata sugli elementi di seguito esposti.
105. In conformità all’art. 5 del Trattato e alla giurisprudenza citata al paragrafo 69 delle presenti conclusioni, in assenza di disposizioni specifiche, nella normativa comunitaria pertinente, in ordine alla comunicazione dei quantitativi di riferimento individuali, tale comunicazione dev’essere effettuata secondo le norme del diritto nazionale. Dalla giurisprudenza della Corte risulta altresì che tali norme devono garantire la portata e l’efficacia del regime del prelievo supplementare sul latte (57). Inoltre si è visto che esse devono contemperarsi con un’applicazione uniforme del diritto comunitario, necessaria ad evitare disparità di trattamento fra operatori economici. Infine, occorre ricordare che, in applicazione del loro dovere di leale cooperazione, gli Stati membri hanno l’obbligo di vegliare sull’esecuzione degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria di cui trattasi, affinché gli obiettivi di quest’ultima si realizzino (58).
106. È pacifico che il regime del prelievo supplementare sul latte ha la finalità di dissuadere i produttori dal superare il quantitativo di riferimento individuale loro attribuito (59). La realizzazione degli obiettivi di tale regime implica quindi che tutti i produttori di tutti gli Stati membri abbiano una conoscenza precisa dell’ammontare delle loro quote latte. In altri termini, gli obiettivi del regime del prelievo supplementare sarebbero compromessi se, in uno Stato membro, i produttori di latte o alcuni di essi ignorassero l’esatto ammontare del loro quantitativo di riferimento individuale, e lo superassero senza saperlo. In queste circostanze, la produzione dello Stato membro interessato eccederebbe il suo quantitativo globale garantito ed il recupero, presso tali produttori, del prelievo supplementare dovuto a causa di tale eccedenza potrebbe incontrare ostacoli e essere oggetto di contestazioni. Inoltre, l’applicazione uniforme del diritto comunitario sarebbe compromessa, poiché questi operatori economici non si troverebbero nella stessa situazione di quelli degli Stati membri nei quali le autorità nazionali controllano che ogni produttore sia effettivamente informato della sua quota latte.
107. Da tali elementi deduco che la modalità di comunicazione dei quantitativi di riferimento individuali adottata dagli Stati membri deve soddisfare due esigenze. Da un lato, deve poter assicurare che ogni produttore sia effettivamente informato della quota ad esso attribuita. Dall’altro, essa deve altresì consentire alle autorità nazionali competenti di acquisire la certezza che ogni produttore abbia veramente ricevuto tale informazione.
108. Ritengo che la sola modalità di comunicazione che possa realmente procurare tali certezze sia una notifica individuale. Infatti l’efficacia di un mezzo di comunicazione collettivo o generale è subordinata, per sua natura, all’alea della consultazione di quest’ultimo da parte dei destinatari. Inoltre, un simile mezzo di comunicazione non consente alle autorità nazionali competenti di avere la certezza che ognuno dei destinatari sia stato realmente informato. Tuttavia, la predetta notificazione individuale può assumere forme differenti. Può trattarsi, ad esempio, di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Può anche consistere in una comunicazione verbale da parte degli acquirenti ai produttori, accompagnata da una sottoscrizione su un registro con la quale ogni produttore riconosce di essere stato debitamente informato. Ciò che conta, ritengo, è che la modalità di comunicazione adottata dalle autorità nazionali competenti sia tale da rendere noti ad ogni singolo produttore i suoi diritti ed obblighi e da consentire a dette autorità di disporre di una prova di tale informazione.
109. Una tale notifica individuale è altresì necessaria, a mio parere, nell’interesse degli stessi produttori, in conformità al principio della certezza del diritto. La Corte ha dichiarato che, quando la regolamentazione comunitaria lascia agli Stati membri la scelta fra più modalità di applicazione, come nel caso di specie, questi ultimi sono tenuti ad esercitare il proprio potere discrezionale nel rispetto dei principi generali del diritto, tra i quali rientra il principio della certezza del diritto (60).
110. Nella sentenza Mulligan e a., cit., la Corte ha ricordato che, in applicazione di tale principio, le misure nazionali adottate in esecuzione di una regolamentazione comunitaria devono essere oggetto di una pubblicità adeguata (61). Essa ha precisato che una pubblicità adeguata dev’essere idonea a informare le persone fisiche o giuridiche interessate dal provvedimento adottato dei diritti e degli obblighi loro attribuiti da quest’ultimo (62). Sempre per giurisprudenza costante, la necessità di certezza del diritto si impone con rigore particolare quando la normativa interessata è idonea a comportare conseguenze finanziarie, al fine di consentire agli interessati di riconoscere con esattezza l’estensione degli obblighi che essa impone (63).
111. È innegabile che l’assegnazione e la modifica dei quantitativi di riferimento individuali possono avere per i produttori interessati conseguenze finanziarie notevoli (64). Inoltre si tratta di decisioni individuali (65) produttive di effetti giuridici, in quanto stabiliscono la quantità di latte che un produttore è autorizzato a produrre in esonero dal prelievo supplementare. Tenuto conto di tali elementi e della giurisprudenza sopra esposta, ritengo che il principio della certezza del diritto obblighi anch’esso gli Stati membri a notificare ad ogni produttore individualmente il quantitativo di riferimento ad esso attribuito.
112. Non sembra superfluo infine ricordare, per valutare in quali condizioni gli Stati membri devono applicare il regime del prelievo supplementare sul latte, che tale regime va certamente a incidere sui diritti fondamentali di proprietà e di libero esercizio di un’attività professionale (66). Una notifica individuale delle quote latte offre ai produttori interessati una migliore garanzia per la difesa di tali diritti fondamentali rispetto ad una comunicazione generale quale una pubblicazione.
113. Pertanto propongo alla Corte di rispondere alla terza, alla quarta e alla quinta questione pregiudiziale che i regolamenti nn. 3950 e 536/93 devono essere interpretati nel senso che i quantitativi di riferimento individuali devono essere comunicati ai produttori in occasione della loro assegnazione e della loro modifica. Tale comunicazione dev’essere effettuata a ciascun produttore individualmente, in forme che consentano alle autorità nazionali competenti di avere la certezza che ogni produttore ha realmente ricevuto comunicazione del quantitativo di riferimento attribuitogli.
C – Sul margine di discrezionalità degli Stati membri in ordine alla determinazione delle categorie di produttori che possono vedersi attribuire prioritariamente i quantitativi di riferimento inutilizzati
114. Con la sesta e la settima questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede se i regolamenti nn. 3950/92 e 536/93 o alcune loro disposizioni debbano essere interpretati nel senso che essi lasciano agli Stati membri la possibilità di determinare le categorie di produttori che devono beneficiare prioritariamente delle riassegnazioni dei quantitativi di riferimento individuali inutilizzati e se, in particolare, le zone di montagna abbiano la priorità rispetto alle zone dette «svantaggiate».
115. Come ho già indicato, secondo giurisprudenza costante, l’esigenza di giungere ad una interpretazione del diritto comunitario utile per il giudice nazionale impone a quest’ultimo di definire l’ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o almeno di spiegare le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono basate (67).
116. Si deve constatare che il giudice a quo non ha fornito alcuna indicazione che consenta di comprendere il contesto di fatto e di diritto nell’ambito del quale queste due questioni si inseriscono. Nella decisioni di rinvio in cui tali questioni sono sollevate, il giudice a quo, dopo aver ripreso pedissequamente la motivazione della decisione di rinvio nella causa C‑231/00, si è limitato ad aggiungere che, tra le altre questioni che le ricorrenti della causa principale gli avevano proposto di sottoporre alla Corte, egli aveva ritenuto utile considerare le due questioni di cui trattasi. Allo stato, mi trovo quindi nell’impossibilità di comprendere quale utilità la risposta della Corte a queste due questioni potrebbe avere per la soluzione delle cause principali.
117. Propongo alla Corte di dichiarare tali due questioni irricevibili.
D – Sulla facoltà degli Stati membri di sanare il debito
118. Nell’ottava questione il giudice del rinvio chiede se le norme comunitarie applicabili consentano allo Stato membro di sanare il debito derivante dal diritto comunitario nell’ipotesi in cui fossero «escluse le possibilità di compensazioni retroattive».
119. Anche in tal caso non vedo come questa questione si inserisca nelle cause principali. Inoltre il giudice del rinvio invita la Corte a pronunciarsi su un’ipotesi, quella del pagamento da parte dello Stato italiano degli importi dovuti in applicazione della normativa comunitaria.
120. Occorre ricordare che lo spirito di cooperazione che deve presiedere al rinvio pregiudiziale implica che il giudice nazionale tenga presente la funzione affidata alla Corte, che è quella di contribuire all’amministrazione della giustizia negli Stati membri e non di emettere pareri consultivi su questioni generali o ipotetiche (68).
121. Ritengo che la questione controversa, per il suo carattere meramente ipotetico, non consenta alla Corte di fornire un’interpretazione utile del diritto comunitario. Propongo di dichiarare la detta questione irricevibile.
IV – Conclusione
122. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere le questioni sollevate dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio come segue:
«1) Gli artt. 1, 4, 6 e 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e gli artt. 3 e 4 del regolamento (CEE) della Commissione 9 marzo 1993, n. 536, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno Stato membro rettifichi, a seguito di controlli, i quantitativi di riferimento individuali assegnati ad ogni produttore e ricalcoli, conseguentemente, previa riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, i prelievi supplementari dovuti, successivamente al termine di pagamento di tali prelievi per il periodo di produzione interessato.
2) I regolamenti nn. 3950/92 e 536/93 devono essere interpretati nel senso che i quantitativi di riferimento individuali vanno comunicati ai produttori in occasione della loro assegnazione e della loro modifica. Tale comunicazione dev’essere effettuata ad ogni produttore individualmente, in forme che consentano alle autorità nazionali competenti di avere la certezza che ogni produttore abbia effettivamente ricevuto comunicazione del quantitativo di riferimento individuale attribuitogli».
1 – Lingua originale: il francese.
2 – Altrimenti detto il «regime del prelievo supplementare».
3 – Circa 5 000 cause (v. la decisione di rinvio nella causa C‑495/00, punto 14).
4 – Altrimenti denominate: il «primo gruppo di cause».
5 – Altrimenti denominate: il «secondo gruppo di cause».
6 – Regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 148, pag. 13), quarto ‘considerando’.
7 – Regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1079, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 131, pag. 6).
8 – Regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, che modifica il regolamento n. 804/68 (GU L 90, pag. 10).
9 – Terzo e quarto ‘considerando’.
10 – Regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13).
11 – Regolamento (CEE) del Consiglio 25 aprile 1988, n. 1109, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 110, pag. 27).
12 – Regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1992, n. 816, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 86, pag. 83).
13 – Regolamento del Consiglio 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 405, pag. 1).
14 – Regolamento della Commissione 9 marzo 1993, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 57, pag. 12).
15 – Regolamento del Consiglio 17 maggio 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 3950/92 (GU L 160, pag. 73).
16 – Secondo ‘considerando’.
17 – Art. 5.
18 – Art. 10.
19 – Quinto ‘considerando’.
20 – Ottavo ‘considerando’.
21 – V. decisione di rinvio nella causa C‑231/00 (pag. 8). Questa affermazione del giudice del rinvio è stata confermata in udienza dal governo italiano, il quale ha indicato che il pagamento del prelievo supplementare è stato richiesto ai produttori di latte italiani solo a partire dalla campagna di produzione 1995/1996. La mancata applicazione sino al 1992, da parte delle autorità italiane, del regime del prelievo supplementare, in particolare la mancata attribuzione dei quantitativi di riferimento individuali e l'assenza di controllo del superamento di tali quantitativi, è stata rilevata in numerose relazioni (v., in particolare, la relazione speciale n. 4/93 concernente l'applicazione del regime delle quote per il controllo della produzione lattiera corredata della risposta della Commissione, GU 1994, C 12, pag. 1). Tale mancata applicazione risulta altresì da numerose sentenze della Corte (v. sentenze 17 giugno 1987, causa 394/85, Commissione/Italia, Racc. pag. 2741; 6 ottobre 1993, causa C‑55/91, Italia/Commissione, Racc. pag. I‑4813, e 5 dicembre 1996, causa C‑69/95, Italia/Commissione, Racc. pag. I‑6233).
22 – V. decisione di rinvio nella causa C‑231/00 (pag. 11).
23 – GURI del 28.1.1998, n. 22.
24 – GURI del 30.4.1999, n. 100 (in prosieguo: il «decreto legge n. 43»).
25 – In prosieguo: l'«AIMA».
26 – V. la decisione di rinvio nella causa C‑231/00 (pag. 2).
27 – Ibidem (pagg. 2 e 3).
28 – Questa questione è la terza nella decisione di rinvio. Per ragioni di comodità di esposizione, la considererò come quinta questione pregiudiziale sottoposta alla Corte in tale procedimento.
29 – Questa questione è la quinta nelle decisioni di rinvio delle tre cause considerate. Per ragioni di comodità di esposizione la considererò come sesta questione pregiudiziale sottoposta alla Corte in tale procedimento.
30 – Questa questione è la terza nella decisione di rinvio. Per ragioni di comodità di esposizione la considererò come settima questione pregiudiziale sottoposta alla Corte in tale procedimento.
31 – Questa questione è la terza nella decisione di rinvio. Per ragioni di comodità di esposizione la considererò come ottava questione pregiudiziale sottoposta alla Corte in tale procedimento.
32 – Disposizioni in tal senso non erano rinvenibili nemmeno nei regolamenti nn. 856/84 e 857/84, con i quali il legislatore comunitario ha istituito il regime del prelievo supplementare sul latte, né nei numerosi testi modificativi adottati prima del regolamento n. 3950/92.
33 – V. sentenza 13 aprile 2000, causa C‑292/97, Karlsson e a. (Racc. pag. I‑2737, punto 32).
34 – A tal riguardo si deve rilevare che l'argomento esposto dalla ricorrente nella causa C‑303/00 riguarda essenzialmente una violazione delle disposizioni della legislazione italiana che fissano i termini entro i quali le autorità nazionali devono effettuare il controllo della validità di una cessione di quota (v. le sue osservazioni scritte, pag. 20).
35 – Causa C‑356/97 (Racc. pag. I‑5461, punti 38-41). Tale sentenza verteva sulla scadenza del 15 maggio, riguardante la trasmissione dei conteggi relativi alla raccolta e alla vendita diretta.
36 – Secondo l'ottavo ‘considerando’ del regolamento n. 536/93, il legislatore comunitario ha voluto che gli Stati membri disponessero a posteriori di adeguati mezzi di controllo.
37 – A seguito dell'introduzione delle quote, la spesa relativa alla PAC nel settore del latte è scesa da 5 224 milioni di euro nel 1984 (ossia il 28,5% del costo complessivo della PAC, pari a 18 330 milioni di euro) a 2 800 milioni di euro negli ultimi anni (vale a dire il 6,5% del costo complessivo della PAC, pari a 40 447 milioni di euro). V. relazione della Commissione sulle quote latte 10 luglio 2002 [SEC (2002) 789 definitivo, punto 3.2].
38 – V. sentenze 21 settembre 1983, cause riunite 205/82-215/82, Deutsche Milchkontor e a. (Racc. pag. 2633, punto 17); 27 maggio 1993, causa C‑290/91, Peter (Racc. pag. I‑2981, punto 8), e Karlsson e a., cit., punto 27.
39 – V. decisione di rinvio nella causa C‑231/00 (pag. 11).
40 – Ibidem (pag. 19).
41 – V., in tal senso, sentenza 14 luglio 1994, causa C‑352/92, Milchwerke Köln/Wuppertal (Racc. pag. I‑3385, punto 23).
42 – Tale analisi è inoltre coerente con la giurisprudenza della Corte relativa alle operazioni finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG). Infatti, secondo costante giurisprudenza, gli Stati membri hanno l'obbligo di adottare le misure necessarie per assicurarsi dell'effettività e della regolarità delle operazioni finanziate dal FEAOG, nonché per prevenire e perseguire le irregolarità, anche se l'atto comunitario specifico che essi applicano non prevede espressamente l'adozione di taluna o tale altra misura di controllo (v. sentenze 21 gennaio 1999, causa C‑54/95, Germania/Commissione, Racc. pag. I‑35, punto 66, e 13 novembre 2001, causa C‑277/98, Francia/Commissione, Racc. pag. I‑8453, punto 40). Occorre ricordare che le misure dirette ad assicurare l'equilibrio dei mercati nel settore del latte sono finanziate dalla sezione garanzia del FEAOG [art. 1, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13)].
43 – V., in tal senso, sentenza Karlsson e a., cit. (punto 35).
44 – Ottavo ‘considerando’ del regolamento n. 536/93.
45 – V. sentenze 25 novembre 1986, cause riunite 201/85 e 202/85, Klensch e a. (Racc. pag. 3477, punto 10), e 20 giugno 2002, causa C‑313/99, Mulligan e a. (Racc. pag. I‑5719, punto 35).
46 – V. in particolare, sentenza 18 novembre 1987, causa 137/85, Maizena e a. (Racc. pag. 4587, punto 15).
47 – V. decisione di rinvio nella causa C‑231/00 (pag. 21).
48 – V., in tal senso, sentenze 12 dicembre 1985, causa 67/84, Sideradria/Commissione (Racc. pagg. 3983, 3994), e 16 maggio 1991, causa C‑96/89, Commissione/Paesi Bassi (Racc. pag. I‑2461, punto 30).
49 – V. sentenze 19 novembre 1991, cause riunite C‑6/90 e C‑9/90, Francovich e a. (Racc. pag- I‑5357, punti 41-43); 5 marzo 1996, cause riunite C‑46/93 e C‑48/93, Brasserie du pêcheur e Factortame (Racc. pag. I‑1029, punto 67), e 23 maggio 1996, causa C‑5/94, Hedley Lomas (Racc. pag. I‑2553, punti 24-31).
50 – V., in particolare, sentenze 16 luglio 1992, causa C‑83/91, Meilicke (Racc. pag. I‑4871, punto 26), e 26 gennaio 1993, cause riunite da C‑320/90 a C‑322/90, Telemarsicabruzzo e a. (Racc. pag. I‑393, punto 6).
51 – V., in particolare, ordinanza 2 marzo 1999, causa C‑422/98, Colonia Versicherung e a. (Racc. pag. I‑1279, punto 5), e sentenza 21 settembre 1999, causa C‑67/96, Albany (Racc. pag. I‑5751, punto 40).
52 – Art. 4, n. 1, del regolamento n. 3950/92.
53 – Ibidem, art. 5.
54 – Ibidem, art. 4, n. 2. Secondo tale regolamento, ogni produttore può avere due quantitativi di riferimento individuali, uno per le vendite ad un acquirente e l'altro per le vendite dirette.
55 – Ibidem, art. 6.
56 – V., per quanto riguarda gli Stati membri, sentenza Francia/Commissione, cit., e, con riferimento agli acquirenti, conclusioni dell'avvocato generale Geelhoed nella causa C‑230/01, Penycoed Farming Partnership, pendente dinanzi alla Corte.
57 – V., in tal senso, ordinanza 13 luglio 1990, causa C‑2/88 IMM., Zwartveld e a. (Racc. pag. I‑3365, punto 17), e sentenza 19 settembre 2002, causa C‑336/00, Huber (Racc. pag. I‑7699, punto 61).
58 – V., in particolare, sentenze 14 novembre 1989, causa 14/88, Italia/Commissione (Racc. pag. 3677, punto 20), e 11 giugno 1991, causa C‑251/89, Athanasopoulos e a. (Racc. pag. I‑2797, punto 57).
59 – Per convincersi di ciò occorre inoltre riferirsi al secondo ‘considerando’ del regolamento (CEE) del Consiglio 11 dicembre 1989, n. 3880, che modifica il regolamento n. 857/84 (GU L 378, pag. 3), che ha portato il suo tasso dal 100% al 115% del prezzo indicativo. Detto ‘considerando’ è formulato come segue: «considerando che l'analisi del funzionamento del regime del prelievo supplementare ha messo in evidenza una sempre maggiore tendenza a produrre più dei quantitativi di riferimento accordati; che questa tendenza è imputabile alla riduzione degli elementi vincolanti del regime; che occorre aumentare il prelievo supplementare per rinforzarne l'effetto dissuasivo».
60 – V. sentenza Mulligan e a., cit. (punti 35 e 46).
61 – Punto 52. V. altresì, in tal senso, sentenze 7 marzo 1996, causa C‑334/94, Commissione/Francia (Racc. pag. I‑1307, punto 30), e 13 marzo 1997, causa C‑197/96, Commissione/Francia (Racc. pag. I‑1489, punto 14).
62 – Punto 53. V. altresì, in tal senso, sentenza 27 febbraio 2003, causa C‑415/01, Commissione/Belgio (Racc. pag. I‑2081, punto 21).
63 – V., in particolare, sentenze 15 dicembre 1987, causa 325/85, Irlanda/Commissione (Racc. pag. 5041, punto 18), e 27 marzo 1990, causa C‑10/88, Italia/Commissione (Racc. pag. I‑1229, punto 13).
64 – L'effetto combinato dei meccanismi di sostegno dei prezzi e di assegnazione di quote latte porta ad attribuire ai produttori di latte una «rendita delle quote» corrispondente alla differenza tra il prezzo ottenuto ed il prezzo di costo. In determinate aree produttive di Stati membri diversi, la produzione di latte rappresenta oltre il 50% della produzione agricola (v. relazione della Commissione 10 luglio 2002 sulle quote latte, citata, punti 3.4.1 e 2.1).
65 – Le circostanze del caso di specie sono diverse da quelle della causa che ha dato luogo alla sentenza Mulligan e a., cit., nella quale la Corte ha statuito che la pubblicazione del provvedimento controverso sulla stampa nazionale poteva costituire una pubblicità adeguata. Si trattava infatti di un provvedimento di portata generale, detto di «claw back», in virtù del quale, in caso di vendita o di locazione di un'azienda lattiera, il 20% del quantitativo di riferimento relativo a tale azienda non sarebbe trasferito assieme a quest'ultima, ma aggiunto alla riserva nazionale.
66 – La Corte ha già esaminato la validità delle quote latte rispetto ai diritti fondamentali di proprietà e di libero esercizio di un'attività professionale. V., in particolare, sentenze 10 gennaio 1992, causa C‑177/90, Kühn (Racc. pag. I‑35, punto 17); 15 febbraio 1996, causa C‑63/93, Duff e a. (Racc. pag. I‑569, punto 30), e 15 aprile 1997, causa C‑22/94, Irish Farmers Association e a. (Racc. pag. I‑1809, punto 29). La Corte europea dei diritti dell'uomo, da parte sua, ha ammesso che il prelievo supplementare imposto ai produttori di latte poteva essere considerato come una privazione di proprietà ai sensi dell'art. 1 del protocollo n. 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (V. Corte europea dei diritti dell'Uomo, sentenza 28 settembre 1995, Procola c. Lussemburgo, serie A n. 236).
67 – V., altresì, sentenze Telemarsicabruzzo e a., cit., punto 6, e 12 luglio 2001, causa C‑368/98, Vanbraekel e a. (Racc. pag. I‑5363, punto 21). V., per un'applicazione recente, sentenza 23 gennaio 2003, cause riunite C‑421/00, C‑426/00 e C‑16/01, Sterbenz e Haug (Racc. pag. I‑1065, punto 20).
68 – V. ordinanza 23 marzo 1995, causa C‑458/93, Saddik (Racc. pag. I‑511, punto 17), e giurisprudenza citata.
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