Conclusioni dell avvocato generale
I - Oggetto del procedimento
1. Con il presente ricorso la Commissione chiede di dichiarare che la Repubblica francese, non avendo attuato correttamente gli artt. 2, lett. a), e 3, nn. 2, 3 e 4, della direttiva del Consiglio 7 giugno 1990, 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente (in prosieguo: la «direttiva»), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva medesima nonché dell'art. 249, terzo comma, CE.
2. La controversia concerne l'ambito dell'obbligo di informazione ai sensi della direttiva, segnatamente il concetto di «informazioni relative all'ambiente» [art. 2, lett. a), nel combinato disposto con l'art. 3, n. 1, della direttiva], le eccezioni al principio secondo cui devono essere rese disponibili le informazioni relative all'ambiente (art. 3, n. 2, primo comma, della direttiva), l'obbligo di eventuale comunicazione parziale (art. 3, n. 2, secondo comma, della direttiva), la possibilità di respingere una richiesta che sia manifestamente infondata o che comporti la trasmissione di documenti interni (art. 3, n. 3, della direttiva), nonché l'obbligo dell'amministrazione di rispondere al richiedente entro due mesi e di motivare il rifiuto di fornire le informazioni richieste (art. 3, n. 4, della direttiva).
II - Contesto normativo
A - La normativa comunitaria
3. La direttiva 90/313 mira, come risulta dall'art. 1 della medesima, a garantire la libertà di accesso alle informazioni relative all'ambiente in possesso delle autorità pubbliche e la diffusione delle medesime, ed a stabilire le condizioni fondamentali in base alle quali tali informazioni devono essere rese disponibili.
4. L'art. 2 della direttiva prevede, inter alia, quanto segue:
«Ai sensi della presente direttiva, si intende per:
a) "informazioni relative all'ambiente", qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora o contenuta nelle basi di dati in merito allo stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna, della flora, del territorio e degli spazi naturali, nonché alle attività (incluse quelle nocive, come il rumore) o misure che incidono negativamente o possono incidere negativamente sugli stessi, nonché alle attività o misure destinate a tutelarli, ivi compresi misure amministrative e programmi di gestione dell'ambiente;
(...)».
5. L'art. 3 così recita:
«1. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, gli Stati membri provvedono a che le autorità pubbliche siano tenute a rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente a qualsiasi persona, fisica o giuridica, che ne faccia richiesta, senza che questa debba dimostrare il proprio interesse.
Gli Stati membri definiscono le modalità pratiche secondo le quali dette informazioni sono rese effettivamente disponibili.
2. Gli Stati membri possono disporre che una richiesta di informazioni di tal genere sia respinta ove riguardi:
- la riservatezza delle deliberazioni delle autorità pubbliche, le relazioni internazionali e la difesa nazionale;
- la sicurezza pubblica;
- questioni che sono in discussione, sotto inchiesta (ivi comprese le inchieste disciplinari) o oggetto di un'azione investigativa preliminare, o che lo siano state;
- la riservatezza commerciale ed industriale, ivi compresa la proprietà intellettuale;
- la riservatezza dei dati e/o schedari personali;
- il materiale fornito da terzi senza che questi siano giuridicamente tenuti a fornirlo;
- il materiale che, se divulgato, potrebbe rendere più probabile un danno all'ambiente cui esso si riferisce.
Le informazioni in possesso delle autorità pubbliche formano oggetto di comunicazione parziale quando è possibile estrapolare le informazioni relative a dati riguardanti gli interessi di cui sopra.
3. Una richiesta di informazioni può essere respinta qualora comporti la trasmissione di documenti o dati incompleti o di comunicazioni interne, ovvero qualora sia manifestamente infondata o sia formulata in termini troppo generali.
4. L'autorità pubblica risponde al richiedente nei più brevi termini possibili e comunque entro due mesi. Il rifiuto di fornire le informazioni richieste deve essere motivato».
B - La normativa nazionale
6. La legge n. 78-753 contiene, nel titolo I, disposizioni relative alla consultazione dei documenti della pubblica amministrazione.
7. L'art. 2 di tale legge così dispone:
«Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 6, è autorizzata la comunicazione dei documenti amministrativi, a coloro che ne facciano richiesta, indipendentemente dal fatto che provengano dall'amministrazione statale, da enti locali, da enti pubblici o da organismi, ancorché di diritto privato, incaricati della gestione di un pubblico servizio».
8. L'art. 6 della legge medesima prevede, inter alia, quanto segue:
«Le amministrazioni indicate all'art. 2 possono negare la consultazione di un documento amministrativo ovvero rifiutarne la comunicazione, qualora la consultazione o la comunicazione del medesimo possa pregiudicare:
(...)
- o, in generale, segreti protetti per legge».
9. Il successivo art. 7, nel testo di cui al decreto n. 88-465 , stabilisce, inter alia, quanto segue:
«Il diniego di comunicazione è notificato all'interessato con decisione scritta motivata.
(...)».
10. L'art. 2 del decreto n. 88-465 dispone, inter alia, quanto segue :
«Il silenzio superiore ad un mese da parte dell'autorità competente cui sia stata presentata richiesta di comunicazione di documenti ai sensi del titolo I della legge 17 luglio 1978, n. 78-753, è equiparato a decisione di rifiuto.
In caso di rifiuto tacito o espresso, l'interessato può adire, entro il termine di due mesi a decorrere dalla notificazione del rifiuto ovvero dalla scadenza del termine previsto dal primo comma del presente articolo, la commissione istituita dall'art. 5 della legge 17 luglio 1978, n. 78-753».
11. L'art. 5 della legge n. 79-587 disciplina il silenzio-rifiuto nei seguenti termini:
«Una decisione implicita formatasi nell'ipotesi in cui una decisione espressa avrebbe dovuto essere motivata non è illegittima per il sol fatto di essere sprovvista di motivazione. Tuttavia, su richiesta dell'interessato, da presentarsi entro il termine previsto per l'avvio del procedimento contenzioso, la motivazione di qualsivoglia decisione implicita di rigetto deve essergli comunicata entro il termine di un mese a decorrere dalla data di presentazione della richiesta medesima. In tale ipotesi, il termine per l'impugnazione in sede contenziosa della detta decisione è prorogato sino alla scadenza del secondo mese successivo alla data entro la quale tale motivazione avrebbe dovuto essere comunicata all'interessato».
III - Fasi precontenziosa e contenziosa del procedimento
12. Ai sensi dell'art. 9, n. 1, della direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad emanare, entro il 31 dicembre 1992, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva.
13. Con lettera 28 marzo 1991 il governo francese trasmetteva, a titolo di provvedimento di attuazione della direttiva, la legge n. 78-753 ed il decreto n. 88-465.
14. La Commissione, ritenendo - anche in esito ad un successivo scambio di corrispondenza con le autorità francesi - che i detti provvedimenti non costituissero corretta attuazione della direttiva di cui trattasi, inviava al governo francese, in data 17 novembre 1994, una lettera di diffida invitando il medesimo a presentare osservazioni al riguardo entro il termine di due mesi.
15. Poiché la comunicazione di risposta 23 febbraio 1995 non aveva fatto venir meno i rilievi mossi dalla Commissione, quest'ultima notificava alla Repubblica francese, in data 8 febbraio 1999, un parere motivato, invitandola ad adottare i provvedimenti necessari alla corretta attuazione degli artt. 2, lett. a), e 3, nn. 2, 3 e 4, della direttiva entro il termine di due mesi.
16. Il governo francese rispondeva con lettera 25 giugno 1999, contestando la sussistenza di una violazione del Trattato ed insistendo sulla propria tesi, secondo cui la direttiva sarebbe stata ampiamente recepita nell'ordinamento amministrativo francese vigente - ancorché non mediante provvedimenti specifici - ipotizzando tuttavia la possibilità di procedere ad un esame delle possibilità di migliorare l'accesso alle informazioni relative al settore dell'ambiente.
17. Con lettera indirizzata alla Commissione in data 19 gennaio 2000 il governo francese comunicava l'esistenza di un disegno di legge avente ad oggetto una serie di modifiche nel settore del diritto dell'ambiente, ivi compreso l'accesso alle informazioni relative all'ambiente.
18. La Commissione, non essendole stato successivamente trasmesso l'annunciato progetto di legge, proponeva dinanzi alla Corte, con atto introduttivo dell'8 giugno 2000 - iscritto nel registro della medesima il 13 giugno seguente - un ricorso contro la Repubblica francese ai sensi dell'art. 226 CE.
19. La Commissione conclude che la Corte voglia:
- dichiarare che la Repubblica francese, non avendo dato corretta attuazione agli artt. 2, lett. a), e 3, nn. 2, 3 e 4, della direttiva del Consiglio 7 giugno 1990, 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva medesima nonché dell'art. 249, terzo comma, CE ;
- condannare la Repubblica francese alle spese.
20. La Repubblica francese conclude che la Corte voglia:
- respingere il ricorso della Commissione, ad eccezione del terzo motivo di ricorso concernente l'art. 3, n. 2, ultimo comma, della direttiva;
- condannare la Commissione alle spese.
21. Con lettera 13 settembre 2001 il governo francese trasmetteva alla Corte la legge 12 aprile 2000 , nonché il decreto 11 aprile 2001 , facendo presente che, in tal modo, si ottemperava ai primi quattro motivi di ricorso dedotti dalla Commissione. Quanto al quinto motivo di ricorso, il governo francese insisteva sulla propria tesi secondo cui la normativa francese vigente sarebbe conforme alla direttiva.
22. Il governo francese accompagnava la comunicazione delle dette disposizioni all'invito, rivolto alla Commissione, a ritirare il ricorso. Quest'ultima comunicava alla Corte, con lettera 24 settembre 2001, di voler tuttavia la continuazione del giudizio.
IV - Analisi giuridica
A - Considerazioni preliminari
23. Prima di procedere all'esame dei singoli motivi di ricorso desidero premettere alcune considerazioni relative alle tesi fondamentali dedotte dalle parti nonché al contesto del presente procedimento.
24. Nel presente procedimento per inadempimento il governo francese sostiene che l'attuale contesto normativo generale relativo alla consultazione dei documenti amministrativi risponderebbe già agli obblighi derivanti dalla direttiva e che non sarebbero necessari specifici provvedimenti di recepimento. Il detto governo ritiene, in particolare, che l'obbligo per le amministrazioni nazionali di attenersi ad un'interpretazione conforme alla direttiva potrebbe garantire, eventualmente, un assetto normativo nazionale conforme al diritto comunitario.
25. Con i cinque motivi di ricorso la Commissione intende dimostrare che ciò non ricorre nella fattispecie. Sotto un profilo del tutto generale, la Commissione considera le disposizioni trasmesse dal governo francese troppo generiche e indeterminate per poter essere ritenute corretta attuazione della direttiva. Essa sottolinea che disposizioni nazionali troppo vaghe o troppo generiche sarebbero fonte di incertezza giuridica con riguardo ai diritti e agli obblighi stabiliti nella direttiva, ponendosi così in contrasto con il diritto comunitario, restando irrilevante al riguardo anche l'obbligo di interpretare le disposizioni nazionali in senso conforme alle direttive.
26. Medio tempore sono entrate in vigore in Francia nuove disposizioni di attuazione della direttiva . E' pur vero che in udienza la Commissione ha riconosciuto che con l'emanazione di tali disposizioni sarebbero venute meno le censure di insufficiente recepimento esposte nei primi quattro motivi di ricorso, sottolineando tuttavia, nel contempo, di voler proseguire il procedimento dinanzi alla Corte, atteso che, alla luce delle considerazioni svolte dal governo francese, resterebbe - malgrado il detto provvedimento - il contrasto giuridico riguardo ai punti contestati.
27. A questo punto appare opportuno rammentare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, la Commissione giudica se sia opportuno proporre e proseguire un procedimento ai sensi dell'art. 226 CE e che vi è interesse alla prosecuzione del giudizio anche nel caso in cui l'inadempimento venga sanato successivamente alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato .
28. Esaminerò quindi nel prosieguo i singoli motivi di ricorso dedotti dalla Commissione, senza tener conto delle menzionate nuove disposizioni di attuazione, atteso che la Corte ha ripetutamente affermato che «l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che la Corte non può tener conto dei mutamenti successivi» .
B - Primo motivo di ricorso: insufficiente recepimento dell'art. 2, lett. a), in combinato disposto con l'art. 3, n. 1, della direttiva (nozione di «informazioni relative all'ambiente»)
1. Argomenti delle parti
29. Con il primo motivo la Commissione formula la censura che la nozione di «documenti amministrativi» contenuta nella normativa francese sarebbe più ristretta di quella di «informazioni relative all'ambiente» di cui alla direttiva, ragion per cui l'accesso a tali informazioni non sarebbe garantito nella misura imposta dalla direttiva medesima.
30. La Commissione deduce, sostanzialmente, che la nozione di «documento amministrativo» contenuta nell'art. 2 della legge n. 78-753 costituirebbe un minus rispetto a quella di «informazioni relative all'ambiente» di cui alla direttiva, in quanto, anche nell'ampia interpretazione accolta dalla «commission d'accès aux documents administratifs» (commissione per la consultazione dei documenti amministrativi; in prosieguo: la «CADA»), verrebbero ricompresi solo i documenti in possesso dell'Amministrazione connessi all'attività degli uffici pubblici ovvero ad un'attività amministrativa pubblica. In tal modo, molte decisioni delle pubbliche autorità prive di carattere normativo, ad esempio nel settore dell'attività di gestione economica privata, o contratti di diritto privato stipulati tra l'amministrazione e soggetti privati non ricadrebbero nella sfera di applicazione di tale disciplina. Come risulterebbe anche dalla sentenza nella causa C-321/96 , secondo cui la nozione di «informazioni relative all'ambiente» deve essere intesa in senso ampio, la direttiva ricomprenderebbe anche i documenti non necessariamente connessi con un'attività della pubblica amministrazione.
31. Inoltre, un'interpretazione accolta dalla CADA non potrebbe assicurare, alla luce dei principi di chiarezza e certezza del diritto, la necessaria attuazione della direttiva, considerato che la CADA non costituirebbe un organo giurisdizionale delle cui interpretazioni la Corte dovrebbe tener conto, bensì un organo consultivo indipendente le cui pronunce non presenterebbero carattere giurisdizionale, come peraltro ammesso dal governo francese.
32. Infine, le disposizioni in materia di informazione relativa all'ambiente presentate dal governo francese, destinate ad integrare quelle generali contenute nella legge n. 78-753, si riferirebbero solamente alla comunicazione al pubblico di informazioni generali sullo stato dell'ambiente ai sensi dell'art. 7 della direttiva.
33. Il governo francese afferma che la Commissione non sarebbe stata in grado di dimostrare l'esistenza di «informazioni relative all'ambiente» non ricomprese nella legge n. 78-753 né di indicare un solo caso in cui un'informazione relativa all'ambiente non sarebbe stata riconosciuta quale documento amministrativo ai sensi della detta disposizione. A suo parere, le informazioni relative all'ambiente, in quanto collegate con l'ambiente e quindi con la tutela dell'ambiente, sarebbero piuttosto contenute, per loro natura, in documenti connessi con l'esercizio di pubblici poteri. Informazioni di tal genere dovrebbero essere quindi indubbiamente considerate documenti amministrativi. Nel diritto francese la nozione di documento amministrativo sarebbe da intendersi in senso più ampio rispetto a quella di atto amministrativo e ricomprenderebbe anche atti di diritto privato dell'Amministrazione nonché documenti provenienti da soggetti privati in possesso dell'Amministrazione, laddove tali documenti siano connessi, in misura maggiore o minore, con attività amministrative o con funzioni pubbliche affidate a privati. L'unica restrizione a tale nozione riguarderebbe i documenti in possesso di un'amministrazione agente in qualità di soggetto privato, riguardo ai quali non sussista nessun elemento di collegamento del genere suesposto. Tuttavia, nella stragrande maggioranza dei casi, documenti di tale natura non dovrebbero esistere nel settore della tutela dell'ambiente, il quale presupporrebbe, di regola, un'azione amministrativa di carattere normativo o di controllo. Anche dalla sentenza nella causa C-343/95 si ricaverebbe che la tutela dell'ambiente costituirebbe un compito ricollegato, in via di principio, all'esercizio di prerogative di pubblici poteri, ragion per cui la disciplina francese sarebbe conforme alla direttiva.
34. Il governo francese si richiama anche alla sentenza C-132/91 , secondo la quale le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie ai fini del recepimento di una direttiva devono essere intese secondo l'interpretazione dei giudici di tale Stato. Il detto governo, pur riconoscendo che la CADA non costituisca un organo giurisdizionale munito del potere di interpretare il diritto con effetti vincolanti, sottolinea l'importanza del ruolo attribuito a tale organo ai fini dell'individuazione e dell'interpretazione, caso per caso, della disciplina applicabile.
2. Analisi
35. La tesi del governo francese, secondo cui la Commissione non sarebbe stato in grado di indicare nemmeno un caso di documento concernente informazioni relative all'ambiente che non fosse da considerare quale documento amministrativo ai sensi della normativa francese, mi induce a richiamare, in limine, la costante giurisprudenza della Corte in tema di onere della prova a carico della Commissione.
36. Ai sensi di tale giurisprudenza, spetta alla Commissione, nell'ambito di un procedimento per inadempimento ex art. 226 CE, provare l'asserito inadempimento, nonché fornire alla Corte gli elementi necessari perché questa accerti l'esistenza dell'inadempimento . Tuttavia, per dimostrare che l'attuazione di una direttiva è insufficiente o inadeguata non è necessario provare gli effetti reali della normativa nazionale di attuazione, né è necessario attendere che l'applicazione della legge di recepimento produca effetti pregiudizievoli . Occorre piuttosto accertare autonomamente, alla luce del testo stesso delle disposizioni di cui trattasi, l'insufficienza o la manchevolezza dell'attuazione .
37. Conseguentemente, uno Stato membro non può addurre a propria difesa che, nella pratica, non abbia potuto essere segnalato alcun caso di applicazione di norme di attuazione idoneo a dimostrare l'insufficienza di tali norme rispetto agli obblighi risultanti dalla direttiva .
38. Nel caso di specie il governo francese ha richiamato una serie di disposizioni amministrative generali non specificamente emanate ai fini del recepimento della direttiva. Come correttamente osservato da entrambe le parti, secondo costante giurisprudenza della Corte, il recepimento di una direttiva nel diritto interno non richiede «necessariamente che sue disposizioni vengano riprese in modo formale e testuale in una norma di legge o di regolamento espressa e specifica e può essere sufficiente un contesto giuridico generale» .
39. Un siffatto contesto giuridico generale è tuttavia sufficiente solamente quando «garantisca effettivamente la piena applicazione della direttiva in modo sufficientemente chiaro e preciso» .
40. Nel diritto francese, la figura nazionale corrispondente alla nozione di «informazioni relative all'ambiente» contenuta nella direttiva si ricava, secondo quanto indicato da parte francese, dalla nozione di «documento amministrativo» di cui alla legge n. 78-753 e, precisamente, in quanto l'amministrazione interpreterebbe tale nozione in senso lato ovvero conforme alla direttiva.
41. Tale contesto giuridico non presenta, a mio parere, i requisiti di chiarezza e precisione ai quali deve rispondere l'attuazione di una direttiva. La giurisprudenza della Corte ha, infatti, concretizzato tali principi nel senso che gli Stati membri devono stabilire un «preciso ambito normativo» nel settore di cui trattasi e provvedere all'attuazione delle direttive mediante disposizioni aventi «efficacia cogente incontestabile» .
42. Dalla giurisprudenza richiamata dal governo francese, secondo cui la portata delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative va valutata alla luce dell'interpretazione datane dai giudici nazionali , non può desumersi che la prassi interpretativa di un organo quale la CADA sia idonea ad attribuire a disposizioni nazionali il carattere, sotto il profilo qualitativo, di norme di attuazione adeguate. Tale giurisprudenza ha infatti principalmente inteso solamente mettere a fuoco la ripartizione fondamentale delle competenze tra la Corte ed i giudici nazionali, in base alla quale la Corte non è competente, in linea di principio, ad interpretare il diritto nazionale, laddove spetta unicamente al giudice nazionale determinare l'esatta portata delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali .
43. Tale giurisprudenza ha inteso esprimere che, ai fini della valutazione di una disposizione di recepimento nazionale, questa deve essere intesa nella portata attribuitale da consolidata giurisprudenza dei giudici nazionali .
44. Per contro, una determinata giurisprudenza nazionale non può sostituirsi a norme di attuazione. In tal senso, nella sentenza C-144/99 la Corte ha affermato che «una giurisprudenza nazionale - ammesso che consolidata - che interpreti disposizioni di diritto interno in un senso ritenuto conforme ai precetti di una direttiva non può presentare la chiarezza e la precisione richieste per garantire l'esigenza della certezza del diritto» .
45. Un recepimento della nozione di «informazioni relative all'ambiente» basato sulla prassi interpretativa della CADA non può essere pertanto ritenuto sufficiente.
46. Inoltre, secondo quanto indicato dallo stesso governo francese, la CADA costituisce un organo consultivo, le cui raccomandazioni non presentano carattere giurisprudenziale. Già per tale motivo, come in definitiva correttamente osservato dalla Commissione, la prassi interpretativa della CADA non è idonea a recepire la nozione di «informazioni relative all'ambiente», ai sensi della direttiva, con «efficacia cogente incontestabile» ed in modo rispondente all'esigenza della certezza del diritto.
47. La constatazione che tale attuazione dell'art. 3, n. 1, della direttiva non è rispondente alle esigenze di chiarezza e certezza del diritto assume ancora maggior rilievo, in quanto, nella fattispecie, occorre piuttosto attenersi, a tal riguardo, a criteri severi.
48. Affinché possa considerarsi soddisfatta l'esigenza della certezza del diritto assume, infatti, particolare importanza che i singoli possano contare su una situazione giuridica chiara e precisa che consenta loro di sapere esattamente quali sono i loro diritti e farli valere, se del caso, dinanzi ai giudici nazionali . In tale contesto, ai fini della individuazione della necessaria chiarezza e certezza del diritto, rileva la prospettiva in cui la situazione giuridica si presenta agli interessati . Come ho già rilevato nelle mie conclusioni relative alla causa C-145/99 , ad una cerchia di destinatari più qualificati possono essere imposti requisiti più severi. Per contro, la direttiva in esame, come risulta dal sesto considerando della medesima, intende assicurare a qualsiasi persona fisica o giuridica il libero accesso alle informazioni disponibili in materia ambientale presso le autorità pubbliche. Il suo obiettivo consiste proprio in un migliore accesso del pubblico alle informazioni, ragion per cui deve ritenersi che essa si rivolga ad una cerchia di destinatari ampia, che non dispone di conoscenze specifiche. Essa deve essere conseguentemente recepita in termini corrispondentemente chiari ed univoci.
49. Il contesto normativo francese riguardante le «informazioni relative all'ambiente», ai sensi dell'art. 2, lett. a), della direttiva nel combinato disposto con il successivo art. 3, n. 1, anche ove dovesse essere ritenuto sufficientemente chiaro e preciso, non realizzerebbe tuttavia, in ogni caso, una completa attuazione di tale disposizione sotto il profilo sostanziale.
50. Dagli argomenti svolti dal governo francese emerge, infatti, che la nozione di atto amministrativo presuppone, anche se interpretata in senso lato, una certa connessione con l'attività dell'amministrazione.
51. Come peraltro già rilevato dalla Corte nella sentenza C-321/96 , dalla formulazione dell'art. 2, lett. a), della direttiva risulta che il legislatore comunitario ha inteso dare alla nozione di «informazioni relative all'ambiente» un senso ampio. Si deve inoltre osservare che tale disposizione include, in considerazione del suo tenore, informazioni della natura più varia, che non si riferiscono solo a misure di tutela dell'ambiente, bensì anche alla sola situazione ambientale, essendo ipotizzabile anche una documentazione di carattere generale. Contrariamente a quanto dedotto dal governo francese, dalla sentenza nella causa C-343/95 non può desumersi che tale nozione includa solo quelle informazioni ricollegate, quantomeno in un ampio contesto, alle prerogative dei pubblici poteri. Nella detta sentenza la Corte si è limitata a rilevare che le attività di sorveglianza inerenti alla tutela dell'ambiente si ricollegano all'esercizio di prerogative tipiche dei pubblici poteri .
52. Risulta quindi corretta la censura della Commissione secondo cui la nozione francese di documento amministrativo sarebbe più ristretta rispetto a quella di «informazioni relative all'ambiente» ai sensi della direttiva.
53. Alla luce delle suesposte considerazioni si deve rilevare che il primo motivo di ricorso della Commissione, relativo alla insufficiente attuazione dell'art. 2, lett. a), nel combinato disposto con l'art. 3, n. 1, della direttiva risulta fondato.
C - Secondo motivo di ricorso: attuazione scorretta dell'art. 3, n. 2, primo comma, della direttiva (deroghe all'obbligo di comunicazione).
1. Argomenti delle parti
54. Con tale motivo di ricorso la Commissione addebita al governo francese che l'art. 6 della legge n. 78-753 consentirebbe parimenti di respingere una richiesta di accesso ad informazioni relative all'ambiente, quando la consultazione di un documento o la messa a disposizione del medesimo possa pregiudicare «segreti protetti per legge». Una siffatta deroga non sarebbe prevista nell'art. 3, n. 2, primo comma, della direttiva e sarebbe pertanto con essa in contrasto.
55. La Commissione deduce che il diniego di informazioni ai sensi della direttiva sarebbe consentito solo in casi del tutto determinati, tassativamente elencati nell'art. 3, n. 2, primo comma, e che tali deroghe dovrebbero essere inoltre interpretate restrittivamente. La possibilità di diniego di cui alla legge 78-753 sulla base di «segreti protetti per legge» costituirebbe una inammissibile integrazione di tali fattispecie derogatorie. In tal modo, le disposizioni francesi difetterebbero di sufficiente chiarezza e certezza del diritto quanto all'ambito delle possibilità di diniego. Il rinvio generico a segreti protetti per legge schiuderebbe la via ad un numero indefinito di deroghe di dimensioni imprecisabili.
56. La Commissione osserva infine che le specifiche disposizioni derogatorie indicate dal governo francese alle quali verrebbe fatto riferimento per effetto del motivo di diniego costituito dai segreti protetti per legge sarebbero in realtà già da annoverarsi, di per sé, tra le fattispecie derogatorie elencate dalla direttiva, ragion per cui tale motivo di diniego generale risulterebbe di per sé superfluo e potrebbe essere solamente fonte di incertezza giuridica.
57. Il governo francese ritiene invece che le fattispecie derogatorie previste dalla normativa francese non siano più ampie di quelle previste dalla direttiva. Una categoria derogatoria generale relativa ai «segreti protetti per legge» sarebbe necessaria in considerazione della molteplicità delle leggi francesi e delle normative specifiche in materia di riservatezza dei dati in vari settori, spesso del tutto estranei all'ambiente. Ognuna di queste specifiche discipline che impongono la riservatezza sarebbe definita in termini molto precisi. La Commissione non sarebbe stata in grado di indicare nemmeno una di tali fattispecie derogatorie che non troverebbero riscontro nella direttiva. Il governo francese sottolinea che in tale settore non si sarebbero mai verificate rimostranze da parte di singoli, pur ammettendo l'impossibilità di elencare esaustivamente le fattispecie derogatorie contenute nelle varie normative nazionali in materia di riservatezza.
2. Analisi
58. L'art. 1 della direttiva sancisce il principio del libero accesso alle informazioni. Ai sensi del settimo considerando, in «taluni casi specifici e chiaramente definiti» può essere giustificato il rifiuto di una richiesta di informazioni relative all'ambiente. Gli interessi per la tutela dei quali uno Stato membro può negare l'accesso alle informazioni relative all'ambiente sono tassativamente elencati nell'art. 3, n. 2, della direttiva e, costituendo deroghe al regime generale previsto dalla direttiva, devono essere interpretati restrittivamente . Tali motivi di diniego sono, inoltre, determinanti riguardo ai limiti del diritto di accesso alle informazioni attribuito dalla direttiva ai singoli; essi devono essere pertanto stabiliti in termini sufficientemente chiari e precisi, affinché i singoli siano messi in grado di conoscere la pienezza dei loro diritti e di avvalersene in giudizio .
59. Ne consegue che le disposizioni nazionali di attuazione dell'art. 3, n. 2, della direttiva devono assicurare con certezza che una richiesta di accesso a informazioni possa essere respinta dall'amministrazione solamente ai fini della protezione di quegli interessi indicati nella disposizione medesima.
60. Il motivo di diniego relativo ai segreti protetti per legge, previsto dall'art. 6 della legge n. 78-753, rinvia peraltro alle disposizioni in materia di riservatezza contenute in leggi specifiche le quali, come il governo francese ha ammesso, non possono essere elencate esaustivamente. Tale disciplina non garantisce pertanto che le richieste di informazioni relative all'ambiente possano essere respinte unicamente sulla base dei motivi indicati nell'art. 3, n. 2.
61. La circostanza, dedotta dal governo francese, secondo cui ognuna di tali specifiche disposizioni in materia di riservatezza, in sé e per sé considerata, risulterebbe definita in termini precisi, resta irrilevante al riguardo, al pari del rilievo che in tale settore non si sarebbe registrata sino ad oggi alcuna rimostranza da parte di singoli .
62. Si deve pertanto rilevare che il motivo dedotto dalla Commissione, relativo alla scorretta attuazione dell'art. 3, n. 2, primo comma, risulta parimenti fondato.
D - Terzo motivo di ricorso: omessa attuazione dell'art. 3, n. 2, secondo comma, della direttiva (obbligo di comunicazione parziale di informazioni relative all'ambiente nel caso in cui per le informazioni restanti sussista un motivo di rifiuto)
1. Argomenti delle parti
63. Con tale motivo di ricorso la Commissione rimprovera al governo francese di non aver espressamente riportato nelle disposizioni nazionali l'obbligo di comunicazione parziale di informazioni relative all'ambiente previsto dall'art. 3, n. 2, secondo comma, della direttiva. La Commissione si richiama, al riguardo, in particolare alla sentenza della Corte C-217/97 .
64. Il governo francese non contesta il terzo motivo di ricorso.
2. Analisi
65. Considerato che la Corte ha già avuto modo di affermare nella propria sentenza C-217/97 che la comunicazione parziale di informazioni, ai sensi dell'art. 3, n. 2, secondo comma, della direttiva deve essere attuata mediante disposizioni espresse e che il governo francese non contesta di non aver adottato i relativi provvedimenti, si deve dichiarare che la Repubblica francese, non avendo provveduto al recepimento dell'art. 3, n. 2, secondo comma, della direttiva, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 249, terzo comma, CE.
E - Quarto motivo di ricorso : omessa attuazione dell'art. 3, n. 3, della direttiva (possibilità di respingere una richiesta)
1. Argomenti delle parti
66. Con il quarto motivo di ricorso la Commissione formula la censura che, diversamente da quanto stabilito dall'art. 3, n. 3, della direttiva, la normativa francese non prevederebbe la possibilità di respingere una richiesta di informazioni quando questa comporti la trasmissione di documenti o dati incompleti o di comunicazioni interne ovvero qualora sia manifestamente infondata o formulata in termini troppo generici.
67. La Commissione condivide invero la tesi del governo francese secondo cui il rigetto di una richiesta costituirebbe per gli Stati membri una facoltà e non un obbligo, al quale gli Stati medesimi sarebbero quindi liberi di ottemperare. Tuttavia, sembrerebbe che le autorità francesi si avvalgano effettivamente di tale facoltà. In una siffatta situazione, uno Stato membro sarebbe obbligato a provvedere al recepimento della corrispondente disposizione della direttiva in modo tale che il singolo possa avere una conoscenza sufficientemente precisa dei limiti del proprio diritto d'informazione. La giurisprudenza del Conseil d'Etat (Consiglio di Stato) non potrebbe realizzare, in assenza di relative disposizioni di attuazione, un adeguato contesto giuridico.
68. Il governo francese non contesta la mancanza di specifiche disposizioni di attuazione e riconosce, inoltre, che dovrebbe essere prevista la possibilità di respingere una richiesta di informazioni per i motivi indicati nell'art. 3, n. 3, in quanto detto governo non escluderebbe che le autorità francesi si avvalgano di tali motivi di diniego. Esso ritiene peraltro che il quadro normativo generale rappresentato dalla legge n. 78-753 disciplinerebbe, per effetto dell'interpretazione datane dal Conseil d'Etat, in modo sufficientemente preciso e conoscibile per il pubblico la possibilità per l'amministrazione di respingere una richiesta di informazioni. Per ogni singolo motivo di diniego il governo medesimo richiama una corrispondente sentenza del Conseil d'Etat. Osserva, poi, che l'art. 3, n. 3, della direttiva riguarderebbe principalmente non l'attribuzione di diritti ai singoli, bensì la previsione di una facoltà per l'amministrazione, facoltà che già sussisterebbe sulla base della giurisprudenza del Conseil d'Etat. Una semplice codificazione di tale facoltà non contribuirebbe, quindi, alla tutela dei diritti dei singoli.
2. Analisi
69. Come ho già avuto modo di osservare, l'art. 3, n. 3, della direttiva definisce determinati interessi per la protezione dei quali uno Stato membro può negare l'accesso ad informazioni relative all'ambiente.
70. L'art. 3, n. 3, della direttiva prevede, inoltre, che una richiesta di informazioni possa essere respinta qualora comporti la trasmissione di documenti o dati incompleti o di comunicazioni interne, ovvero qualora sia manifestamente infondata o sia formulata in termini troppo generali.
71. Occorre, anzitutto, ricordare che il governo francese ha dichiarato che nel diritto nazionale tali possibilità di diniego sussisterebbero per effetto della giurisprudenza del Conseil d'Etat relativa alla legge n. 78-753. Rileva, inoltre, la circostanza che il detto governo non contesta, in linea di principio, che l'attuazione di tali disposizioni in materia di diniego di informazioni debba essere garantita, tanto più che, come riconosciuto dal governo medesimo, le autorità francesi si potrebbero avvalere di tali possibilità.
72. Conseguentemente, la controversia non si estende alla necessità del recepimento in sé e per sé, dell'art. 3, n. 3, della direttiva, bensì si limita alla questione se la disposizione sia stata (adeguatamente) recepita nell'ordinamento nazionale francese.
73. Laddove il governo francese si richiama al riguardo alla giurisprudenza del Conseil d'Etat in materia, si deve rilevare che l'attuazione di disposizioni di una direttiva non può fondarsi solamente su una giurisprudenza nazionale . Non è pertanto sufficiente che la giurisprudenza del Conseil d'Etat riconosca motivi di diniego come quelli indicati dall'art. 3, n. 3, della direttiva.
74. Ritengo, inoltre, erronea la distinzione dedotta dal governo francese - a fronte della censura di insufficiente certezza del diritto - tra l'attribuzione di una facoltà all'amministrazione, che costituirebbe oggetto dell'art. 3, n. 3, della direttiva, e l'ipotesi di una direttiva intesa a riconoscere diritti ai singoli.
75. Infatti, la portata del diritto di accesso alle informazioni relative all'ambiente, conferito dalla direttiva, si determina in funzione del potere attribuito all'amministrazione di negare tale accesso. L'art. 3, n. 3, della direttiva ben disciplina, quindi, i diritti riconosciuti dalla direttiva stessa ai singoli e deve essere pertanto recepito nell'ordinamento nazionale in modo sufficientemente chiaro e preciso, affinché un richiedente possa avere esatta conoscenza della portata del proprio diritto di accesso . Tale certezza del diritto non può essere peraltro garantita da un recepimento fondato prevalentemente sulla giurisprudenza del Conseil d'Etat.
76. Ne consegue che la censura relativa all'omessa attuazione dell'art. 3, n. 3, della direttiva è fondata. Il quarto motivo di ricorso deve essere pertanto accolto.
F - Quinto motivo di ricorso: insufficiente attuazione dell'art. 3, n. 4, della direttiva (obbligo di motivazione, entro due mesi, della decisione di diniego di accesso ad informazioni)
1. Argomenti delle parti
77. Con tale motivo di ricorso la Commissione deduce che la normativa francese non sarebbe conforme all'art. 3, n. 4, della direttiva nella parte in cui non garantirebbe che una decisione di diniego di accesso ad informazioni pervenga al richiedente corredata di motivazione ed entro il termine di due mesi.
78. Sostanzialmente la Commissione contesta la disciplina del silenzio-rifiuto contenuta nell'art. 2 del decreto n. 88-465, a termini del quale il silenzio dell'amministrazione che si protragga per oltre un mese dalla presentazione della richiesta di informazioni ovvero il silenzio della detta amministrazione per oltre due mesi a decorrere dall'adizione della CADA è equivalente ad una decisione di diniego. La possibilità, introdotta dalla legge n. 79-587, di ottenere successivamente una motivazione scritta di siffatte decisioni implicite entro il termine di un mese nonché la possibilità di sostituire tale motivazione per mezzo della CADA non potrebbero assicurare l'adempimento degli obblighi dettati dall'art. 3, n. 4, della direttiva se non altro già in considerazione del fatto che il termine di risposta ivi previsto sarebbe nel frattempo scaduto. Anche in tale contesto la Commissione si richiama alla insufficiente certezza e chiarezza che tale disciplina presenterebbe per i singoli.
79. Inoltre, per i singoli sarebbe solo teoricamente possibile ottenere a posteriori la motivazione entro il termine di due mesi previsto dalla direttiva, il che presupporrebbe, per di più, che il singolo reagisse direttamente a seguito del compimento del mese di silenzio da parte dell'amministrazione. Lo stesso governo francese avrebbe riconosciuto la possibilità che, in base alla disciplina attualmente vigente, il richiedente ottenga la detta motivazione solo successivamente alla scadenza del termine di due mesi.
80. La Commissione sottolinea inoltre che, secondo la giurisprudenza della Corte, la motivazione di un atto giuridico deve, in via di principio, essere comunicata all'interessato contemporaneamente alla decisione . In ogni caso, dovrebbe intervenire entro il termine di due mesi dettato dalla direttiva.
81. Ove si considerasse invece - come sostenuto dal governo francese - l'obbligo di provvedere alla risposta entro il termine di due mesi svincolato rispetto al relativo obbligo di motivazione, ciò significherebbe che l'adempimento di quest'ultimo non sarebbe soggetto ad alcun termine. La Commissione respinge una siffatta impostazione anche alla luce dei principi di sana amministrazione.
82. Il governo francese ha chiesto espressamente che le proprie considerazioni svolte in udienza siano intese quale argomento principale.
83. Con tale argomento esso deduce che l'art. 3, n. 4, della direttiva detterebbe due obblighi autonomi e svincolati l'uno dall'altro: ai sensi della prima frase di tale disposizione, l'amministrazione sarebbe tenuta a rispondere ad una richiesta di informazioni entro due mesi. La successiva seconda frase, che non opererebbe alcun riferimento alla prima, obbligherebbe l'amministrazione a motivare il rigetto di una richiesta. Conseguentemente, la motivazione non dovrebbe essere necessariamente contemporanea alla decisione di diniego, né dovrebbe intervenire entro il termine di due mesi.
84. Il governo francese sottolinea che la direttiva, ai sensi dell'art. 1 della medesima, avrebbe inteso solamente stabilire i termini e le condizioni fondamentali per l'accesso alle informazioni, restando compito degli Stati membri fissare le modalità della messa a disposizione delle informazioni stesse. Alla luce del principio dell'autonomia procedurale degli Stati membri non sussisterebbe l'obbligo di contemporaneità tra decisione e motivazione.
85. L'obbligo di motivazione sarebbe volto ad evitare decisioni arbitrarie ed a consentire all'interessato la proposizione di rimedi giurisdizionali, come affermato dalla Corte nella sentenza relativa alla causa 222/86 , in cui avrebbe ammesso anche la possibilità che la motivazione venga comunicata successivamente. Tale interpretazione troverebbe conferma a contrario nella posizione comune del Consiglio relativa ad un progetto di direttiva destinato a sostituire quella oggetto della fattispecie, nonché nel regolamento del Parlamento e del Consiglio n. 1049/2001 . Contrariamente alla direttiva in esame, nei due menzionati testi legislativi sarebbe previsto che tanto la decisione quanto la relativa motivazione debbano intervenire entro un termine stabilito ovvero contemporaneamente.
86. Nelle proprie memorie scritte, che sarebbero ora da considerare in via subordinata, il governo francese ha sostenuto che la Commissione avrebbe erroneamente inteso la disciplina dell'art. 7 della legge n. 78/753 nel testo di cui al decreto n. 88/465. Tale disposizione prevederebbe certamente che il rifiuto di una richiesta di informazioni debba avvenire per iscritto e debba essere corredato da motivazione. La possibilità del silenzio rifiuto ai sensi del decreto n. 88/465 sussisterebbe solo nel caso in cui l'amministrazione, venendo meno a tale obbligo, ometta di decidere per propria negligenza. In tal modo si è voluto offrire al singolo l'esperibilità di un rimedio giuridico. In altre parole, all'amministrazione non verrebbe riconosciuto il diritto di respingere una richiesta di informazioni senza motivazione, bensì verrebbe dato al singolo uno strumento per agire a fronte dell'inerzia dell'amministrazione. Il governo francese ammette peraltro che la disciplina del silenzio rifiuto potrebbe condurre all'emanazione di decisioni non motivate .
87. L'art. 5 della legge n. 79-587 garantirebbe tuttavia che, in caso di silenzio rifiuto entro il termine di un mese, il singolo possa ottenere la comunicazione della motivazione. Il governo francese rileva che tale procedura non implicherebbe necessariamente un ritardo nella motivazione, atteso che, in base al decreto n. 88-465, il singolo, decorso un mese, potrebbe constatare la sussistenza del silenzio rifiuto ed avviare il procedimento.
2. Analisi
88. Il governo francese fonda la propria tesi, secondo cui le disposizioni da esso indicate risponderebbero ai requisiti postulati dall'art. 3, n. 4, della direttiva, principalmente sul fatto che le due frasi di cui tale disposizione si compone fisserebbero obblighi indipendenti l'uno dall'altro, ragion per cui entro il termine di due mesi dovrebbe aver luogo unicamente la risposta, non anche la motivazione.
89. Tale interpretazione si fonda, a mio parere, su una ingiustificata distinzione tra la prima e la seconda frase dell'art. 3, n. 4, della direttiva, e non mi sembra conforme alla ratio di tale disposizione.
90. Ai sensi dell'art. 1, la direttiva mira, inter alia, a stabilire i termini e le condizioni fondamentali in base ai quali le informazioni relative all'ambiente devono essere rese disponibili per il pubblico. I requisiti sostanziali, in presenza dei quali deve essere garantito l'accesso di persone fisiche e giuridiche, che ne facciano richiesta, a tali informazioni, risultano quindi dall'art. 3, nn. 1-3.
91. L'art. 3, n. 4, della direttiva disciplina la decisione relativa al detto diritto di accesso sotto il profilo procedurale. Ai sensi della prima frase di tale disposizione, l'amministrazione, a fronte di una richiesta di informazioni, deve reagire e fornire una risposta al più presto possibile e, comunque, entro due mesi. In relazione alla portata del diritto di accesso, nei termini risultanti dall'art. 3, nn. 1-3, tale risposta può consistere nel consentire l'accesso alle informazioni ovvero nel negarlo per i motivi ivi indicati.
92. Il termine fissato nell'art. 3, n. 4, prima frase, della direttiva si applica, quindi, sia alle risposte di accoglimento da parte dell'amministrazione, sia a quelle di rigetto. Già alla luce di tale considerazione si comprende che la norma di cui alla seconda frase della detta disposizione non può essere del tutto indipendente da quella della precedente prima frase. Nella seconda frase viene stabilito, piuttosto, un quid pluris, nel senso che il rigetto di una richiesta di informazioni - fattispecie contemplata nella prima frase - deve essere motivata.
93. La fissazione di tale obbligo di motivazione in un'apposita seconda frase costituisce, quindi, piuttosto la conseguenza della formulazione linguistica di tale ulteriore requisito nell'ipotesi di una risposta ai sensi dell'art. 3, n. 4, prima frase, con cui una richiesta di informazioni non venga accolta, bensì respinta. Contrariamente a quanto sostenuto dal governo francese, da tale formulazione non è dato desumere che l'obbligo di motivazione sarebbe scindibile dall'obbligo generale di risposta e che, conseguentemente, non sarebbe soggetto al termine previsto da tale disposizione.
94. Inoltre, un termine di risposta per l'amministrazione, del genere di quello previsto dall'art. 3, n. 4, della direttiva è diretto, in particolare, a garantire la certezza del diritto, assicurando che un richiedente non resti a tempo indefinito nell'incertezza quanto all'esito della propria richiesta ovvero alla propria posizione sotto il profilo giuridico. Tale aspetto merita particolare considerazione proprio nel caso di una direttiva intesa a garantire al pubblico l'accesso alle informazioni in possesso dell'amministrazione.
95. In tale contesto si deve ritenere che la detta esigenza di certezza del diritto sussista anche riguardo alla motivazione di una decisione di rigetto, soprattutto ove si consideri che l'art. 4 prevede la possibilità di impugnare tanto le decisioni di accoglimento da parte dell'amministrazione quanto quelle di rigetto e che la legittimità di queste ultime va valutata alla luce della loro motivazione.
96. Un'interpretazione secondo cui la motivazione richiesta dall'art. 3, n. 4, in caso di decisione di rigetto da parte dell'amministrazione non sarebbe soggetta ad alcun termine appare quindi in contrasto sia con la ratio di tale disposizione sia con la direttiva nel suo complesso.
97. A termini dell'art. 3, n. 4, della direttiva, gli Stati membri devono pertanto comunque garantire che un richiedente, in caso di rigetto della propria richiesta, ottenga la relativa motivazione parimenti entro il termine di due mesi. L'interpretazione sostenuta dal governo francese, secondo cui la motivazione potrebbe essere scissa dal termine, non è quindi fondata. L'argomento del governo francese basato su tale interpretazione deve essere conseguentemente respinto in toto.
98. La Commissione ha pertanto correttamente ritenuto che la decisione con cui venga respinta una richiesta di informazioni debba essere adottata in ogni caso unitamente alla relativa motivazione entro il termine di due mesi.
99. In tale contesto è stata inoltre sollevata la questione se la motivazione debba essere predisposta contemporaneamente alla decisione di rigetto. Come emerge dalle mie suesposte considerazioni, la censura di scorretta attuazione dell'art. 3, n. 4, della direttiva risulterebbe fondata già nel caso in cui non fosse garantito che, nell'ipotesi di mancato accoglimento di una richiesta di informazioni, la relativa motivazione venga comunicata al richiedente entro il termine di due mesi. Qualora le considerazioni che svolgerò nel prosieguo dovessero darne conferma, non sarebbe necessario passare all'esame della questione se la motivazione debba anche essere comunicata contemporaneamente alla decisione di diniego.
100. Desidero anzitutto sottolineare in linea generale che resta naturalmente salva la competenza degli Stati membri quanto alla forma e ai mezzi di recepimento di una direttiva, come risulta già dall'art. 249, terzo comma, CE. Inoltre, per quanto attiene all'attuazione delle direttive, uno Stato membro può limitarsi, in linea di principio, come ho più volte fatto presente, ad un contesto giuridico generale .
101. In ogni caso, l'attuazione operata dallo Stato membro deve peraltro garantire effettivamente la piena applicazione della direttiva in maniera sufficientemente chiara e precisa, in modo tale che i beneficiari della direttiva medesima siano messi in grado di conoscere la pienezza dei loro diritti .
102. A parere della Commissione, la normativa francese non sarebbe conforme alla direttiva, atteso che non garantirebbe che la decisione con cui l'amministrazione respinga una richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 3, n. 4, pervenga al richiedente, unitamente alla relativa motivazione, entro il temine di due mesi.
103. Quanto alle disposizioni che, a parere del governo francese, costituirebbero attuazione di tale obbligo, si deve rilevare quanto segue.
104. Il governo francese, per quanto sostenga che l'amministrazione sarebbe obbligata, in linea di principio, per effetto dell'art. 7 della legge n. 78-753, nel testo di cui al decreto n. 88-465, a motivare il rigetto di una richiesta di consultazione di documenti, ha tuttavia ammesso che la disciplina del silenzio rifiuto contenuta nel detto decreto, contro la quale si rivolgono principalmente le censure della Commissione, potrebbe consentire l'emanazione di decisioni di rigetto prive di motivazione. Tali disposizioni sono quindi, di per sé, inidonee a garantire con certezza che una decisione di diniego venga motivata dall'amministrazione, tanto meno entro il termine di due mesi.
105. Il governo francese ha tuttavia richiamato, in tale contesto, l'art. 5 della legge n. 79-587, ai sensi del quale, in caso di silenzio-rifiuto, i motivi di tale decisione implicita devono essere comunicati all'interessato su richiesta del medesimo.
106. A tal riguardo è sufficiente rammentare che l'obbligo per l'amministrazione di comunicare al destinatario di una decisione implicita di rigetto i motivi della medesima, ai sensi della detta disposizione, entro il termine di un mese, sorge appunto solo su richiesta del destinatario stesso. A termini dell'art. 3, n. 4, della direttiva, gli Stati membri devono peraltro garantire che il rigetto di una richiesta di informazioni relative all'ambiente venga comunicato, unitamente alla relativa motivazione, in ogni caso entro il termine di due mesi, senza necessità di un ulteriore facere da parte del richiedente. Anche tale disposizione nazionale non realizza quindi un'adeguata attuazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 3, n. 4, della direttiva.
107. Il governo francese ha inoltre dedotto, infine, che la menzionata normativa non condurrebbe necessariamente ad un ritardo della motivazione. In base alla legge n. 78-753 ed al decreto n. 88-465, il singolo, decorso un mese, sarebbe infatti in grado di constatare con certezza il ricorrere del silenzio rifiuto e chiedere conseguentemente, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 79-587, la comunicazione della relativa motivazione entro il termine di un mese, ragion per cui sarebbe possibile ottenere entro il termine di due mesi la motivazione dettata dall'art. 3, n. 4, della direttiva.
108. A prescindere dalla circostanza che, come appena rilevato, tale disciplina presuppone una (ulteriore) richiesta, imponendo in tal modo al richiedente obblighi di cooperazione non previsti nella direttiva, non è sufficiente prevedere semplicemente la possibilità per il richiedente stesso di ottenere una risposta motivata entro il termine previsto di due mesi. Le disposizioni nazionali di recepimento devono piuttosto dettare chiaramente l'obbligo di motivare, entro il termine di due mesi, il rigetto di una richiesta di informazioni relative all'ambiente.
109. Si deve pertanto complessivamente rilevare che la normativa francese non garantisce in modo chiaro e preciso che, in caso di rigetto di una richiesta di informazioni, la relativa motivazione venga comunicata al richiedente entro il termine di due mesi. Conseguentemente, l'art. 3, n. 4, della direttiva non risulta completamente attuato. Nella fattispecie non occorre pertanto procedere all'esame dell'ulteriore questione, se la motivazione della decisione di rigetto non debba solo essere predisposta entro il termine fissato dalla detta disposizione, bensì anche contemporaneamente alla decisione di rigetto stessa.
110. Il quinto motivo di ricorso è pertanto fondato.
V - Conclusione
111. Suggerisco pertanto alla Corte di dichiarare quanto segue:
1) la Repubblica francese, non avendo correttamente attuato gli artt. 2, lett. a), e 3, nn. 2, 3 e 4, della direttiva del Consiglio 7 giugno 1990, 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva medesima nonché dell'art. 249, terzo comma, CE;
2) la Repubblica francese è condannata alle spese.
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