Conclusioni dell avvocato generale
1 In forza dell'art. 234 CE, il Tribunal Tributário de Primeira Instância di Lisbona (Portogallo) ha sottoposto alla Corte molteplici questioni nell'ambito di una causa avente ad oggetto i dazi doganali all'importazione di televisori a colori provenienti dalla Turchia.
I - Contesto normativo
A - L'accordo di associazione CEE/Turchia e il protocollo addizionale
2 La presente causa si colloca nell'ambito dell'accordo che ha istituito una associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia (in prosieguo: l'«accordo di associazione») sottoscritto ad Ankara fra la Turchia, da un lato, e gli Stati membri della CEE e della Comunità, dall'altro (in prosieguo: le «parti contraenti»). L'accordo di associazione è stato approvato con decisione del Consiglio 23 dicembre 1963, 64/732/CEE, relativa alla conclusione dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia (1) ed è entrato in vigore il 1_ dicembre 1964.
3 L'accordo, ai sensi dell'art. 2, ha lo scopo di promuovere un rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche fra le parti contraenti e prevede una fase preparatoria, una fase transitoria e una fase definitiva.
4 Gli artt. 22 e 23 dell'accordo di associazione prevedono l'istituzione di un consiglio di associazione formato, da un lato, da componenti dei governi degli Stati membri, del Consiglio e della Commissione e, dall'altro, da componenti del governo turco. Il consiglio di associazione, deliberando all'unanimità, ha potere decisorio nella realizzazione degli obiettivi stabiliti dal detto accordo. L'art. 25 attribuisce al consiglio, qualora venga adito da una delle parti contraenti, la competenza a regolare ogni controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione dell'accordo di associazione o a sottoporla alla decisione della Corte.
5 Allo scopo di definire le condizioni, le modalità e i tempi della realizzazione della fase transitoria prevista dall'accordo di associazione, le parti contraenti hanno sottoscritto, il 23 novembre 1970, a Bruxelles, un protocollo addizionale, approvato con regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2760, per la conclusione del protocollo addizionale e del protocollo finanziario, firmati il 23 novembre 1970 e allegati all'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, e relativo ai provvedimenti da prendere per la loro entrata in vigore (2). Le disposizioni di tale protocollo sono rimaste applicabili fino al 31 dicembre 1995, data di entrata in vigore della fase definitiva prevista dall'accordo di associazione.
6 Ai sensi del suo art. 3, n. 1, le disposizioni del protocollo addizionale relative alla soppressione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative (in prosieguo: il «trattamento preferenziale») «si applicano anche alle merci ottenute nella Comunità o in Turchia, nella cui fabbricazione siano stati impiegati prodotti in provenienza da paesi terzi che non si trovavano in libera pratica nella Comunità o in Turchia». E' tuttavia stabilito che l'ammissione delle suddette merci al beneficio del trattamento preferenziale è subordinata alla riscossione, nello Stato di esportazione, di un prelievo di compensazione.
7 Il 29 dicembre 1972 il consiglio di associazione ha adottato la decisione 5/72, relativa ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione degli artt. 2 e 3 del protocollo addizionale all'accordo di Ankara (3). In forza del suo art. 1, il beneficio del trattamento preferenziale è concesso previa presentazione di un titolo giustificativo rilasciato, a richiesta dell'esportatore, dalle autorità doganali turche o di uno Stato membro. Per quanto riguarda le merci trasportate direttamente dalla Turchia in uno Stato membro, si tratta del certificato di circolazione delle merci A.TR.1 (in prosieguo: il «certificato A.TR.1»).
8 Ai sensi del suo art. 4, n. 2, il detto certificato «può essere vistato solo nel caso in cui può costituire il titolo giustificativo per l'applicazione del regime preferenziale previsto dal protocollo addizionale» (4).
B - La normativa comunitaria relativa alla formazione dell'obbligazione doganale, al non ricupero a posteriori, al rimborso o allo sgravio dei dazi doganali
9 L'art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 13 luglio 1987, n. 2144, riguardante l'obbligazione doganale (5), dispone che:
«L'obbligazione doganale all'importazione sorge per:
a) l'immissione in libera pratica di una merce soggetta a dazi all'importazione
(...)».
10 L'art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 18 aprile 1988, n. 1031, concernente la determinazione delle persone tenute all'adempimento di una obbligazione doganale (6), prevede che:
«Quando un'obbligazione doganale sorge ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) (...) del regolamento (CEE) n. 2144/87, la persona tenuta all'adempimento di tale obbligazione è quella in nome della quale è stata effettuata la dichiarazione o qualsiasi altro atto avente gli stessi effetti giuridici.
(...)».
11 L'art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, relativo al ricupero a posteriori dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento (7), dispone quanto segue:
«Quando le autorità competenti accertano che i dazi all'importazione (...) legalmente dovuti (...) non sono stati richiesti in tutto o in parte al debitore, esse iniziano un'azione di ricupero dei dazi non riscossi.
(...)».
12 L'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 stabilisce le condizioni per il non ricupero a posteriori dei dazi doganali. Esso dispone che:
«Le autorità competenti hanno la facoltà di non procedere al ricupero a posteriori dell'importo dei dazi all'importazione (...) qualora tali dazi non siano stati riscossi a causa di un errore delle autorità competenti medesime che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore, purché questi abbia, dal canto suo, agito in buona fede e osservato tutte le disposizioni previste, per la sua dichiarazione in dogana, dalla regolamentazione vigente.
(...)».
13 L'art. 13, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 2 luglio 1979, n. 1430, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione (8), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 7 ottobre 1986, n. 3069 (9) stabilisce le condizioni per lo sgravio dei dazi doganali. Esso prevede che:
«Si può procedere (...) allo sgravio dei diritti all'importazione in situazioni derivanti da circostanze particolari che non implichino nessuna negligenza o simulazione da parte dell'interessato.
(...)».
14 I regolamenti nn. 1697/79 e 1430/79 sono stati abrogati dal regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (10) (in prosieguo: il «CDC»), entrato in vigore il 22 ottobre 1992 e applicabile dal 1_ gennaio 1994 (artt. 251 e 253).
15 L'art. 201 del CDC così dispone:
«1. L'obbligazione doganale all'importazione sorge in seguito:
a) all'immissione in libera pratica di una merce soggetta a dazi all'importazione, oppure
b) al vincolo di tale merce al regime dell'ammissione temporanea con parziale esonero dai dazi all'importazione.
2. (...)
3. Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta è parimenti debitrice la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione in dogana. Quando una dichiarazione in dogana per uno dei regimi di cui al paragrafo 1 è redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione, totale o parziale, dei dazi dovuti per legge, le persone che hanno fornito detti dati necessari alla stesura della dichiarazione, e che erano o avrebbero ragionevolmente dovuto essere a conoscenza della loro erroneità, possono parimenti essere considerate debitori conformemente alle vigenti disposizioni nazionali».
16 Il 1_ gennaio 1994, contemporaneamente con il CDC, è divenuto applicabile il regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento n. 2913/92 (11). La procedura relativa al non ricupero a posteriori dei dazi doganali è regolata dagli artt. 868 e segg. La procedura relativa allo sgravio dei dazi doganali è disciplinata dagli artt. 877 e segg. In forza dell'art. 878, n. 1, lo sgravio di dazi doganali deve essere chiesto dall'interessato con domanda specifica. Ai sensi dell'art. 13, n. 2, del regolamento n. 1430/79, come modificato dal regolamento n. 3069/86, detta domanda deve essere presentata entro dodici mesi a decorrere dalla data di contabilizzazione dei diritti da parte dell'autorità doganale. La necessità del rispetto di tale termine è ribadita dall'art. 239, n. 2, del CDC.
II - Fatti e questioni pregiudiziali
17 Ai sensi dell'ordinanza di rinvio, «i fatti accertati, in via provvisoria, ai fini del presente rinvio pregiudiziale» sono i seguenti.
18 Con dichiarazione recante la data del 20 luglio 1992, la ricorrente nella causa principale, Ilumitrónica-Iluminação e Electrónica Lda (in prosieguo: la «Ilumitrónica»), dichiarava alle autorità doganali portoghesi l'importazione di una partita di televisori a colori. La merce era accompagnata da un certificato A.TR.1 e, di conseguenza, le veniva applicato il trattamento preferenziale, ai sensi dell'accordo di associazione e del protocollo addizionale, ratificati dalla Repubblica portoghese con decreto n. 3/92 del 21 gennaio 1992.
19 Il 19 luglio 1995 l'ente resistente nella causa principale richiedeva alla Ilumitrónica, per la suddetta importazione, il pagamento di dazi doganali per un ammontare totale di PTE 7 534 264.
20 Tale provvedimento di ricupero era stato adottato in seguito ad una segnalazione fornita dagli uffici della Commissione alle autorità doganali portoghesi, secondo la quale la merce non soddisfaceva i requisiti per fruire del trattamento preferenziale. La Commissione, posta di fronte a reclami provenienti da diversi produttori comunitari, aveva proceduto a una serie di verifiche, in esito alle quali i suoi uffici erano giunti alla conclusione che i televisori a colori fabbricati in Turchia contenevano componenti originari di paesi terzi che non si trovavano in libera circolazione, né erano stati assoggettati a prelievi compensativi all'atto della loro esportazione verso la Comunità.
21 Indeciso sull'interpretazione da attribuire alle disposizioni di diritto comunitario applicabili, il Tribunal Tributário de Primeira Instância di Lisbona, con ordinanza 13 marzo 2000, decideva di sospendere il giudizio e di porre alla Corte le cinque questioni pregiudiziali seguenti:
«1) Se sia legittimo esigere il pagamento di un debito doganale nei confronti di importatori i quali, agendo in buona fede e facendo uso della normale diligenza, abbiano effettuato le loro dichiarazioni, per vari anni, senza avere conoscenza dell'irregolarità di cui erano inficiate e di cui erano a conoscenza sia le autorità turche sia quelle comunitarie.
2) Se, avendo le autorità turche nozione dell'inesattezza del contenuto dei certificati ATR che esse hanno autenticato, debba escludersi la possibilità di considerare lo Stato turco responsabile del pagamento del debito doganale.
3) Se, avendo gli uffici della Commissione sospetti o conoscenza dell'operato delle autorità turche, di cui al punto 2, fosse la stessa Commissione tenuta ad avvertire gli operatori comunitari.
4) Se la violazione di tale eventuale dovere sia idonea ad escludere la responsabilità dei dichiaranti (in dogana) i quali, nel corso di questi anni, abbiano agito in buona fede nel determinare il contenuto delle loro dichiarazioni.
5) Se sia valida la decisione della Commissione e, su raccomandazione di questa, delle autorità doganali portoghesi di procedere al ricupero a posteriori dei dazi all'importazione senza previo svolgimento del procedimento previsto dagli artt. 22 e 25 dell'accordo di associazione CEE/Turchia (firmato a Bruxelles il 23 novembre 1970)».
Osservazioni preliminari
22 Il giudice a quo definisce l'oggetto del presente rinvio pregiudiziale come consistente, per un verso, nell'interpretazione dell'art. 201, n. 3, del CDC e, per altro verso, nel giudizio sulla validità della decisione della Commissione.
23 Il secondo aspetto costituisce l'oggetto della quinta questione pregiudiziale e verrà quindi trattato contestualmente all'esame di essa.
24 Per quanto riguarda il primo aspetto, occorre osservare, come del resto fa la maggior parte degli intervenienti, che la disposizione in questione non è applicabile, ratione temporis, all'importazione in oggetto, per la quale è stata effettuata una dichiarazione il 20 luglio 1992, data anteriore all'entrata in vigore del CDC. Detta disposizione, costituendo una regola sostanziale, non può, di conseguenza, essere applicata ad un'importazione anteriore alla sua entrata in vigore (12).
25 Occorre inoltre rilevare, con la Commissione, che la questione del debitore dell'obbligazione doganale, di cui tratta la disposizione in oggetto, non è pertinente ai fini della presente causa. Infatti, in forza sia di questa disposizione che, d'altronde, dell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1031/88, che l'ha preceduta ed è applicabile ratione temporis, il soggetto tenuto al pagamento del debito doganale è, in ogni caso, colui a nome del quale è effettuata la dichiarazione di importazione.
26 Il fatto che detto soggetto abbia agito in buona fede e si veda richiedere a posteriori dazi che credeva di non dovere pagare, non fa venir meno la sua qualità di debitore.
27 La questione se circostanze quali quelle in causa possano evitare al suddetto soggetto di dover pagare i dazi richiesti è regolata, infatti, dalle disposizioni relative al ricupero a posteriori. In applicazione di queste ultime, dette circostanze possono eventualmente incidere sulla riscossione definitiva dei dazi. Non possono invece incidere sull'individuazione del debitore da parte della normativa doganale.
28 Le questioni sollevate dal giudice di rinvio, nel cui testo non figura peraltro l'art. 201, n. 3, del CDC, devono conseguentemente essere intese come concernenti la disciplina del ricupero a posteriori.
29 A questo proposito, occorre esaminare congiuntamente la terza e la quarta questione, che riguardano entrambe un eventuale obbligo della Commissione di informare gli operatori interessati.
III - Sulla prima questione pregiudiziale
30 Con la questione in esame il giudice di rinvio vuol sapere se il fatto che l'irregolarità contestata all'operatore fosse nota sia alla Commissione che alle autorità turche, ma non conosciuta dall'operatore, soggetto in buona fede e di normale diligenza, e che fosse perdurata per anni, sia idoneo a rendere illecito il ricupero a posteriori dei dazi all'importazione.
31 I governi portoghese, olandese e francese, nonché la Commissione, sono concordi nel considerare che le circostanze descritte dal giudice di rinvio non possano incidere sull'identità del debitore e sulla portata del suo obbligo.
32 Il governo olandese aggiunge che, nei limiti in cui sia necessario intendere la prima questione come riguardante le condizioni del ricupero a posteriori, occorrerebbe osservare che un'irregolarità conosciuta dalle autorità comunitarie non può, in linea di principio, costituire un errore. Il ricupero a posteriori dovrebbe quindi essere effettuato. Qualora la questione riguardasse il rimborso o lo sgravio dei dazi, non sarebbe necessario rispondere, in quanto dall'ordinanza non risulta che una domanda in merito sia stata introdotta.
33 Come bisogna valutare questi differenti argomenti?
34 Occorre ricordare, innanzitutto, che sulla base della giurisprudenza della Corte (13), anche se l'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 prevede che le autorità nazionali «possono» rinunziare al ricupero a posteriori, il debitore ha diritto a tale rinunzia quando le condizioni stabilite dalla suddetta norma sono soddisfatte.
35 Queste ultime, che devono sussistere contemporaneamente, sono tre: la mancata riscossione dei dazi deve essersi verificata a causa di un errore delle autorità competenti medesime; il debitore di buona fede deve essersi trovato nell'impossibilità di scoprire l'errore e tutte le disposizioni in vigore relative alla dichiarazione in dogana devono essere state osservate.
36 Benché, in forza della giurisprudenza (14), incomba al giudice di rinvio di verificare se, avuto riguardo alle circostanze del caso di specie, queste tre condizioni siano soddisfatte, ritengo comunque opportuno formulare le seguenti osservazioni.
37 La nozione di «errore delle autorità competenti medesime», oggetto della prima condizione, deve essere interpretata alla luce dello scopo dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79. Da una giurisprudenza costante risulta che questa disposizione ha lo scopo di tutelare il legittimo affidamento del debitore (15).
38 Orbene, affinché il comportamento delle autorità competenti possa generare un legittimo affidamento è necessario che sussistano determinate condizioni. La Corte afferma che, «dal testo stesso dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 discende che il legittimo affidamento del debitore merita la tutela di cui a questo articolo solo se sono state le autorità competenti "medesime" a porre in essere i presupposti sui quali riposava il legittimo affidamento del debitore. Così solo gli errori imputabili ad un comportamento attivo delle autorità competenti danno diritto al non recupero dei dazi doganali» (16). Invece una semplice astensione o omissione da parte dell'amministrazione non può, di regola, essere considerata idonea ad esprimere una posizione di quest'ultima e a creare un'aspettativa legittima in capo all'importatore.
39 Si tratta dunque di verificare se, nel caso di specie, le «autorità competenti» abbiano commesso un «errore» ai sensi della giurisprudenza appena citata.
40 Ricordo, a questo proposito, che dalla giurisprudenza (17) risulta che «in mancanza di una definizione precisa e tassativa delle "autorità competenti" nel regolamento n. 1697/79 (...) qualsiasi autorità, la quale, nell'ambito delle sue competenze, fornisca elementi rilevanti per la riscossione dei dazi doganali ed è quindi idonea a suscitare il legittimo affidamento del debitore, dev'essere considerata "autorità competente", ai sensi dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79. La Corte ha statuito che altrettanto vale in particolare per le autorità doganali dello Stato membro esportatore che intervengono a proposito della dichiarazione doganale».
41 Nella sua sentenza Kaufring e a./Commissione (18), che riguardava la restituzione o il rimborso di dazi su televisori importati dalla Turchia in altri Stati membri dell'Unione europea, il Tribunale, facendo riferimento al testo appena citato, ha qualificato le autorità doganali turche che hanno rilasciato certificati A.TR.1, in forza dei quali l'importazione è stata effettuata in franchigia, come «autorità competenti» ai sensi del suddetto regolamento. Allo stesso modo ha qualificato le autorità doganali centrali della Turchia. Io condivido tale punto di vista, poiché siamo in presenza di un accordo di associazione che (tramite il suo protocollo addizionale) riprende in larga misura il testo del Trattato CEE.
42 Occorre tuttavia subito rilevare che ciò non significa che la Repubblica di Turchia sia, sotto ogni aspetto, esattamente nella stessa situazione in cui si trova, attualmente, uno Stato membro della Comunità.
43 In tal senso, per quanto riguarda la prova che una merce ha diritto al trattamento preferenziale istituito dall'accordo di associazione, l'ultimo `considerando' della decisione del consiglio d'associazione 5/72 chiarisce che «è opportuno determinare metodi analoghi a quelli che la Comunità ha applicato fino alla fine del periodo transitorio, previste all'articolo 8 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea».
44 L'art. 4, n. 2, di questa decisione prevede che «il certificato di circolazione delle merci A.TR.1 può essere vistato solo nel caso in cui può costituire il titolo giustificativo per l'applicazione del regime preferenziale previsto dal protocollo addizionale». Discende da tale testo che le autorità doganali turche hanno l'obbligo di verificare se ciascuna merce può usufruire del certificato A.TR.1.
45 A mio parere, ne discende anche che, se le autorità vistano un certificato quando la merce non ha diritto al trattamento preferenziale, commettono un errore ai sensi del regolamento n. 1697/79.
46 Per contro la Commissione, che, come le altre parti che hanno presentato osservazioni, non ha invocato la detta disposizione, sostiene che le autorità competenti turche non hanno commesso alcun «errore attivo» in quanto sarebbero state indotte in errore dagli esportatori.
47 La tesi della Commissione si fonda, in questo contesto, sulla citata sentenza Faroe Seafood e a., al cui punto 92 la Corte ha stabilito che le condizioni fissate dall'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 non sono soddisfatte quando «le autorità competenti siano indotte in errore - in particolare sull'origine della merce - da dichiarazioni inesatte del debitore di cui esse non debbono verificare o valutare la validità. In un siffatto caso è il debitore che sopporta il rischio derivante da un documento commerciale che si rivela falso in occasione di un successivo controllo».
48 Occorre tuttavia ricordare che la citata sentenza Faroe Seafood e a. contiene inoltre un punto 95 che recita come segue:
«Per contro, quando l'esportatore ha dichiarato che le merci sono originarie delle Faeroeer riponendo affidamento nel fatto che le competenti autorità delle Faeroeer conoscessero tutti i dati di fatto richiesti ai fini dell'applicazione della normativa doganale di cui trattasi e quando, malgrado questa conoscenza, tali autorità non hanno sollevato alcuna obiezione per quanto riguarda le indicazioni riportate nelle dichiarazioni dell'esportatore, basando quindi su un'errata interpretazione delle norme in materia di origine la loro certificazione secondo la quale le merci erano originarie delle Faeroeer, occorre considerare che l'omessa riscossione dei dazi all'atto dell'importazione delle merci è certamente imputabile ad errore delle autorità competenti medesime nella prima applicazione della normativa in oggetto».
49 Questo ragionamento può essere senza dubbio trasposto, mutatis mutandis, alla causa principale.
50 Inoltre la Commissione, senza fornire indizi che permettano di concludere che l'esportatore, cui la Ilumitrónica si è rivolta, abbia indotto in errore le autorità turche, fa riferimento a una decisione, repertoriata come REM 14/96, che la stessa ha reso, su domanda delle autorità tedesche, con riguardo ad una pratica di rimborso di dazi all'importazione, in un contesto analogo a quello del caso di specie. Essa vi affermava che era l'inesattezza della dichiarazione dell'esportatore ad aver indotto in errore le autorità turche, alle quali, di conseguenza, non poteva essere imputato alcun errore attivo.
51 Occorre tuttavia rilevare che tale decisione è stata annullata dal Tribunale nella citata sentenza Kaufring e a./Commissione, che ha stabilito che il solo fatto che gli esportatori abbiano certificato la sussistenza delle condizioni per poter usufruire del trattamento preferenziale, non costituisce in sé prova del fatto che le autorità doganali turche che hanno rilasciato i certificati A.TR.1, siano state indotte in errore (19). Io condivido il punto di vista del Tribunale che, in proposito, si è basato sul punto 95 della citata sentenza Faroe Seafood e a.
52 Infine, la causa principale si caratterizza per un elemento supplementare molto importante, che non esisteva nella citata causa Faroe Seafood e a. Come sottolinea il governo francese, infatti, le autorità turche hanno istituito una normativa che prevede la riscossione, al livello richiesto dalla pertinente decisione del consiglio di associazione, di un prelievo compensativo, solo nel 1994, vale a dire in epoca ampiamente successiva alle importazioni in questione. Le autorità doganali turche non potevano dunque non sapere che i componenti dei televisori oggetto della presente causa non potevano essere stati assoggettati al prelievo.
53 Né esse potevano credere che eventuali componenti provenienti da paesi terzi fossero già stati immessi in libera pratica in Turchia, poiché ciò non avrebbe potuto verificarsi senza che esse stesse ne fossero a conoscenza.
54 Sarebbe sicuramente ipotizzabile, nel caso di specie, che l'esportatore abbia ingannato le autorità turche in ordine alla provenienza dei componenti dei televisori in oggetto. Occorre tuttavia notare che, come sottolinea il governo francese (20), la Turchia aveva adottato un programma specifico di sostegno delle esportazioni, che consentiva di importare in franchigia dai dazi doganali componenti originari di paesi terzi a condizione che detti componenti fossero incorporati in merci successivamente esportate verso la Comunità o Paesi terzi, ovviamente senza riscossione di alcun prelievo all'esportazione.
55 In linea generale risulta dunque che le autorità turche non erano a conoscenza dell'esistenza di flussi commerciali d'importazione di componenti provenienti da Paesi terzi, da montare su prodotti destinati all'esportazione verso la Comunità, ma addirittura incoraggiavano questa attività. E' quindi poco probabile che un determinato importatore abbia ritenuto utile ingannare le autorità in ordine alla provenienza dei componenti dei suoi televisori, tanto più che la normativa turca in vigore non prevedeva la riscossione di un prelievo.
56 Ne consegue che, per stabilire se nel caso specifico vi sia stato un errore ai sensi dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79, non ci si può limitare, come fa la Commissione, a invocare la possibilità che la non veridicità delle dichiarazioni dell'esportatore abbia potuto indurre in errore le autorità turche. Sarà compito del giudice nazionale valutare il contesto generale dell'applicazione delle decisioni del consiglio di associazione da parte delle autorità turche, come ha fatto il Tribunale e come propone il governo francese.
57 Rilevo peraltro che il giudice di rinvio sembra condividere l'analisi del governo francese in quanto, nel testo della prima e della seconda questione, fa allusione alla circostanza che l'irregolarità dei certificati era conosciuta dalle autorità turche.
58 Occorre ancora dire due parole sull'argomento del governo olandese secondo cui questa circostanza escluderebbe l'esistenza di un errore in capo alle autorità competenti.
59 E' vero che, un comportamento tenuto in piena cognizione di causa non può essere qualificato come «errore», nel senso stretto del termine, in quanto l'autore non si sbaglia. Sarebbe però paradossale interpretare il regolamento n. 1697/79 nel senso che un «errore» commesso consapevolmente non conferisca il diritto al non ricupero. Si deve infatti tener presente l'obiettivo di tutela dell'affidamento legittimo perseguito dal detto regolamento. Ebbene, un operatore può certamente fare affidamento sul fatto che le autorità competenti non terranno consapevolmente comportamenti contrari alla normativa vigente.
60 Ne discende che un'irregolarità non soltanto nota alle autorità competenti (in senso ampio) del paese di esportazione, ma da queste anche favorita, deve essere considerata, ai sensi delle citate sentenze Faroe Seafood e a. (punto 91) e Mecanarte (punto 23), come un errore imputabile ad un comportamento attivo delle autorità competenti, che conferisce il diritto al non ricupero a posteriori dei dazi doganali.
61 Deve tuttavia essere soddisfatta ancora una seconda condizione: occorre «che il debitore abbia agito in buona fede, cioè che non abbia potuto ragionevolmente scoprire l'errore commesso dalle autorità competenti» (21). Per valutare se tale sia il caso di specie, il giudice di rinvio deve considerare l'esatta natura dell'errore, l'esperienza professionale e la diligenza del debitore nonché la complessità della normativa in questione (22).
62 Occorre ricordare, a questo proposito, che, secondo la giurisprudenza, la natura dell'errore deve essere valutata con riferimento al lasso di tempo durante il quale le autorità hanno persistito nell'errore stesso (23). I certificati equivoci, come sottolinea il governo francese, sono stati rilasciati nel corso di venti anni.
63 E' utile osservare inoltre che la normativa di cui trattasi, descritta dettagliatamente dal governo francese e dalla Commissione, può obiettivamente essere considerata complessa.
64 Infatti, non era sufficiente per un operatore conoscere gli artt. 2 e 3 del protocollo addizionale, relativi al trattamento preferenziale. Occorreva anche che fosse al corrente del contenuto delle decisioni 2/72 e 3/72 del consiglio di associazione, relative all'applicazione di tali disposizioni e contenenti, in particolare, l'aliquota del prelievo di compensazione. Come però afferma il governo francese, senza essere smentito dalla Commissione, queste due decisioni non sono mai state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
65 Non era quindi possibile per gli operatori nemmeno verificare eventualmente se la normativa turca era conforme alle suddette decisioni.
66 Certo, si potrebbe sostenere che un operatore diligente avrebbe potuto rilevare che la legislazione turca non prevedeva disposizioni in ordine alla riscossione di un dazio compensativo. Tuttavia, in mancanza di pubblicazione delle decisioni 2/72 e 3/72 nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, detto operatore non era tenuto a sapere che un'aliquota di prelievo era stata fissata e poteva quindi attribuire la mancanza di disposizioni turche in merito al fatto che la detta aliquota non era stata ancora fissata.
67 Inoltre, come fa rilevare il governo francese, risulta difficile rimproverare ad un operatore economico l'ignoranza della violazione, da parte delle autorità turche, dei loro obblighi, quando la Commissione stessa, il cui compito era quello di accertare la corretta attuazione dell'accordo e che disponeva di tutti gli strumenti necessari a questo fine, ha impiegato circa vent'anni per constatare l'inosservanza da parte della Repubblica di Turchia del protocollo addizionale.
68 E' dunque lecito concludere, con riferimento a questa condizione, che, salvo prova contraria, il debitore ha agito in buona fede, vale a dire che non ha ragionevolmente potuto accorgersi dell'errore commesso dalle autorità competenti, in quanto una parte delle disposizioni in materia non è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e non è stata trasposta nel diritto del paese associato.
69 La terza condizione, relativa all'osservanza dell'insieme delle disposizioni in vigore riguardanti la dichiarazione in dogana, non risulta, dagli atti, che nel caso di specie sia contestata.
70 Appare necessaria un'ultima osservazione. La maggior parte degli intervenienti ha fatto valere che, anche a voler ritenere non soddisfatte le condizioni stabilite dall'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79, il caso di specie costituirebbe comunque una «situazione particolare» ai sensi dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79. Ne conseguirebbe che uno sgravio o un rimborso dei dazi sarebbero giustificati.
71 E' vero che, nella sentenza Hewlett-Packard France (24), la Corte ha dichiarato che «l'art. 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79 e l'art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1697/79 perseguono lo stesso scopo, vale a dire limitare il pagamento "a posteriori" dei dazi all'importazione o all'esportazione ai casi in cui siffatto pagamento è giustificato o è compatibile con un principio fondamentale quale il principio del legittimo affidamento. In tale prospettiva la rilevabilità dell'errore, ai sensi dell'art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1697/79, corrisponde alla negligenza manifesta o alla simulazione, ai sensi dell'art. 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79, di modo che le condizioni di questa disposizione del regolamento (CEE) n. 1430/79 debbono essere valutate alla luce di quelle di cui all'art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1697/79».
72 Il fatto che queste due disposizioni perseguano il medesimo scopo non impedisce che abbiano tuttavia una diversa valenza.
73 Dalla giurisprudenza costante della Corte (25) si evince, infatti, che l'art. 13 del regolamento n. 1430/79 è una clausola generale di equità finalizzata ad evitare che, in presenza di una situazione particolare, un operatore economico si trovi a dover sopportare un pregiudizio che sarebbe stato evitato in assenza di detta situazione. L'oggetto dell'art. 5 n. 2, del regolamento n. 1697/79 è invece più limitato, anche se, a mio parere, questa disposizione si fonda anch'essa su considerazioni di equità. Essa ha lo scopo di assicurare il rispetto di un determinato principio, quello del legittimo affidamento, in presenza di precise circostanze, vale a dire in caso di errore dell'amministrazione.
74 E' quindi logico che, nella citata sentenza Hewlett Packard France, la Corte abbia stabilito che una situazione che non costituiva «errore delle autorità competenti medesime», ai sensi dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79, poteva ugualmente rientrare nella nozione di «situazioni particolari» ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79.
75 E' dunque lecito domandarsi se, qualora la Corte considerasse, nel caso di specie, che le condizioni per il non ricupero non siano soddisfatte, essa non debba esaminare la questione dell'applicabilità dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79.
76 Si deve tuttavia constatare, come fanno il governo olandese e la Commissione, che non sembra essere stata depositata alcuna domanda di sgravio o di rimborso. Orbene, sia dall'art. 239, n. 2, del CDC, che dall'art. 905, n. 1, del regolamento n. 2454/93, risulta che lo sgravio o il rimborso sono concessi previa domanda presentata all'autorità doganale. Non è dunque necessario risolvere il problema se ricorrano nella fattispecie le condizioni per lo sgravio o il rimborso.
77 Per i motivi sopra esposti, propongo di risolvere la prima questione pregiudiziale come segue:
«Sussiste "errore delle autorità competenti medesime" ai sensi dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 quando le autorità competenti del paese di esportazione hanno consapevolmente e sistematicamente vistato certificati A.TR.1 relativi a merci contenenti componenti che non erano stati immessi in libera pratica in quel paese e non erano stati assoggettati ad alcun prelievo di compensazione.
Salvo prova contraria, il debitore non ha ragionevolmente potuto accorgersi di questo errore quando una parte delle pertinenti disposizioni non era stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e non era stata attuata nel diritto del paese di esportazione».
IV - Sulla seconda questione pregiudiziale
78 La seconda questione, con cui il giudice di rinvio chiede alla Corte se sia possibile considerare lo Stato turco responsabile del pagamento dell'obbligazione doganale, può essere interpretata in due modi.
79 In primo luogo, può riferirsi alla determinazione del debitore dell'obbligazione doganale, nell'ipotesi in cui un comportamento illecito possa essere rimproverato alle autorità turche. Inoltre può riguardare il problema più generale della responsabilità di tali autorità a causa del comportamento in questione.
80 Questi due aspetti del problema saranno esaminati in successione.
81 Per quanto riguarda il primo, si deve subito constatare che, supponendo l'esistenza di una colpa in capo alle autorità turche, ciò non potrebbe incidere sulla individuazione del debitore dell'obbligazione doganale.
82 Infatti, come d'altronde ricorda il governo olandese, in forza dell'art. 2 del regolamento n. 1031/88, applicabile all'epoca dei fatti, il soggetto dichiarante è considerato debitore. Il regolamento elenca una serie di situazioni in cui un altro soggetto può essere considerato debitore, ad esempio in caso di introduzione irregolare della merce nel territorio doganale della Comunità (art. 3) o di sottrazione al controllo doganale (art. 4).
83 In tutti i casi presentati, il debitore è una «persona» nel senso del regolamento n. 1031/88 che, nel suo art. 1, precisa tale nozione: deve trattarsi o di una persona fisica, o di una persona giuridica, o, eventualmente, di una associazione di persone.
84 Condivido l'analisi del governo olandese, secondo cui è evidente che la suddetta nozione non può comprendere gli organi di uno Stato terzo. Infatti il diritto internazionale non permetterebbe alla Comunità di determinare unilateralmente, con regolamento, la responsabilità di tali organi.
85 Infine occorre ricordare che già sopra si è rilevato come, nel caso di specie, le autorità turche dovessero essere considerate «autorità competenti» ai sensi del regolamento n. 1697/79, il che esclude necessariamente che esse possano ugualmente essere debitori dell'obbligazione doganale.
86 Ne consegue che, quale che sia la soluzione della questione formulata, nessuna incidenza potrebbe avere sull'identità del debitore dell'obbligazione doganale, né, quindi, sulla possibilità per le autorità portoghesi di procedere ad un ricupero a posteriori.
87 Per quanto riguarda il secondo aspetto, al quale la questione sollevata dal giudice di rinvio può riferirsi, l'eventuale possibilità per il suddetto debitore di rivalersi contro colui che ritiene responsabile del pregiudizio subito non incide sulla possibilità per le autorità di procedere ad un ricupero a posteriori.
88 Ne discende che, così interpretata, la questione formulata sarebbe priva di rilevanza rispetto alla causa principale, poiché in ogni caso l'eventuale responsabilità delle autorità turche non influirebbe sulla possibilità di operare un ricupero a posteriori nei confronti del debitore dell'obbligazione doganale. Non sarebbe quindi necessario indicare una soluzione per la seconda questione pregiudiziale.
89 Rilevo, in subordine, che la possibilità di chiamare in causa la responsabilità delle autorità turche non può discendere dalla normativa doganale comunitaria, sia che si tratti del regolamento n. 1031/88, sia che si tratti dell'art. 201, n. 3, del CDC, cui, si è visto, il giudice di rinvio fa allusione e che il governo portoghese analizza. Come sopra esposto, questa normativa non potrebbe pretendere di regolare la responsabilità degli organi di uno Stato terzo.
90 Diversa è la questione della possibilità di ottenere un ristoro sulla base del diritto turco, questione in ordine alla quale la Corte è manifestamente incompetente a pronunciarsi.
91 Sottolineo infine che la facoltà attribuita alle parti contraenti di ricorrere al sistema di risoluzione delle controversie previsto dall'art. 25 dell'accordo di associazione permetterebbe, è vero, di esaminare la questione se la Repubblica di Turchia assuma una responsabilità nei confronti delle altre parti dell'accordo di associazione. Non inciderebbe, tuttavia, minimamente sull'individuazione del debitore in applicazione della normativa doganale comunitaria.
92 Per i motivi sopra esposti, propongo di risolvere la seconda questione pregiudiziale come segue:
«Il comportamento delle autorità turche in un caso come quello di specie non incide sull'individuazione del debitore dell'obbligazione doganale».
V - Sulla terza e sulla quarta questione pregiudiziale
93 Con le questioni in oggetto il giudice di rinvio desidera sapere, sostanzialmente, se la Commissione abbia il dovere di avvertire gli operatori comunitari quando i suoi uffici hanno dei sospetti sulla regolarità di un certificato A.TR.1 e se la violazione di tale obbligo sia idonea ad escludere la responsabilità del dichiarante.
94 Il governo olandese, invocando la giurisprudenza del Tribunale (26), sostiene che la Commissione ha il dovere di adottare, in tempo utile, misure di controllo efficaci per far fronte ai problemi che riscontra nell'ambito del regime di importazione. La Commissione, in base ad un obbligo generale, dovrebbe vigilare sulla corretta applicazione del diritto comunitario e avvertire, in modo generale, gli operatori interessati se, in sede di applicazione di un regime di importazione, constata o sospetta l'esistenza di problemi d'ordine generale che, se non sono scoperti in tempo dagli operatori interessati, espongono questi ultimi a gravi rischi economici.
95 Il governo conclude che un'eventuale inosservanza dei propri obblighi da parte della Commissione rientrerebbe nella categoria delle «situazioni particolari» ai sensi dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79 e giustificherebbe quindi lo sgravio o il rimborso dei dazi. Ammette tuttavia, come si è visto, che non sembra essere stata presentata, nel caso di specie, una domanda in tal senso.
96 Il governo portoghese e la Commissione contestano l'esistenza di un simile dovere in capo a quest'ultima, che si basa, in particolare, sulla sentenza De Haan (27), da cui deriverebbe per analogia che la Commissione, anche se era informata dell'eventualità di una frode o di un'irregolarità riguardante i certificati ATR, non aveva assolutamente l'obbligo di avvertire gli importatori che avrebbero potuto diventare debitori di dazi doganali a causa di detta frode o irregolarità, quand'anche l'importatore interessato nel singolo caso fosse stato in buona fede.
97 In subordine la Commissione ammette che, in caso di violazione di un tale obbligo, dovrebbe applicarsi l'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79, ricordando tuttavia la mancanza, nel caso di specie, di un domanda in tal senso.
98 Occorre peraltro ricordare che le questioni poste dal giudice di rinvio devono essere ricollocate nel contesto del ricupero a posteriori. Ebbene, l'esistenza di un eventuale obbligo della Commissione avrebbe in ogni caso rilevanza in questo ambito soltanto se la sua violazione possa essere considerata «errore» ai sensi dell'art. 5, n. 2, del regolamento 1697/79.
99 Appare dunque chiaro che, con queste due questioni, il giudice di rinvio desidera stabilire se il fatto che la Commissione non abbia informato gli operatori comunitari costituisca un «errore delle autorità competenti».
100 A questo proposito la Commissione sottolinea che la Corte, nella citata sentenza De Haan, ha stabilito che un'eventuale «omissione deliberata da parte delle autorità doganali, nell'interesse dell'inchiesta, di informare l'obbligato principale dell'eventualità di una frode, in cui egli non sarebbe implicato» non costituisce un «errore delle autorità competenti» ai sensi della detta disposizione.
101 Si trattava però di una situazione diversa da quella qui in oggetto, poiché il silenzio delle autorità doganali era giustificato dalle esigenze di un'inchiesta in corso, mentre, nel caso di specie, non risulta che l'inerzia della Commissione si sia verificata in un tale contesto.
102 Occorre tuttavia qualificare la detta inerzia come «errore» ai sensi del regolamento n. 1697/69?
103 Si deve ricordare, a questo proposito, che l'oggetto della disposizione in questione è la tutela del legittimo affidamento. Ebbene, dalla giurisprudenza precedentemente richiamata risulta che un comportamento delle autorità può creare un legittimo affidamento soltanto se è costituito da un errore attivo. Non si può quindi basare un tale affidamento sull'inerzia delle autorità, anche quando, come nel caso di specie, detta condotta passiva appare, a prima vista, particolarmente criticabile.
104 Va peraltro osservato che in numerosi casi in cui la Corte non ha ritenuto di riconoscere l'esistenza di un «errore», o anche di una «situazione particolare», si trattava dell'accettazione da parte dell'autorità competente del trattamento chiesto dall'operatore, cui ha fatto seguito un cambiamento di posizione da parte dell'autorità, motivato, all'occorrenza, sulla base dei risultati di un controllo effettuato a posteriori.
105 Se, quindi, questa accettazione iniziale da parte dell'autorità competente non costituisce un «errore», non si vede, a fortiori, come un silenzio possa qualificarsi tale.
106 Sottolineo inoltre che, come dimostra la citata causa De Haan, il silenzio delle autorità può essere giustificato da motivi legittimi, quali lo svolgimento di un'inchiesta.
107 Ne consegue che gli operatori, anche di buona fede, non possono ritenere che il fatto che la Commissione non li abbia avvertiti costituisca un'assicurazione da parte di questa che nessun problema poteva pregiudicare le transazioni in questione.
108 Si deve quindi concludere che il fatto che la Commissione non abbia avvertito gli operatori interessati, anche di buona fede, non è idoneo a costituire un «errore delle autorità competenti» ai sensi dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/69.
109 Da quanto esposto in ordine alla prima questione discende invece che il giudice di rinvio deve valutare se l'errore delle autorità turche fosse riconoscibile dall'operatore. In tale contesto è chiaro che il silenzio della Commissione è rilevante, in quanto, se avesse avvertito gli operatori, come non è invece avvenuto, questi non potrebbero invocare la non riconoscibilità dell'errore.
110 Per completezza occorre fare ancora due osservazioni.
111 In primo luogo, non è necessario accertare se l'inerzia della Commissione possa costituire una «situazione particolare» che consenta il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione, in quanto, come sopra ricordato, non risulta che sia stata proposta alcuna domanda in tal senso.
112 Inoltre, il fatto che la condotta passiva della Commissione non costituisse un errore attivo ai sensi del regolamento n. 1697/69 non implica che il comportamento di questa fosse esente da ogni rimprovero e lascia, quindi, aperto il problema di un'eventuale responsabilità, a suo carico, per il pregiudizio eventualmente causato agli operatori.
113 Infatti, in forza dell'art. 211 CE, la Commissione ha il compito di vigilare sull'applicazione del diritto comunitario, ivi compreso l'accordo di associazione e le decisioni adottate sulla base di questo. Era quindi suo compito, in particolare, verificare che le autorità turche applicassero correttamente le pertinenti disposizioni, incombenza cui è manifestamente venuta meno poiché sono trascorsi più di vent'anni prima che essa adottasse misure in ordine ai problemi concernenti l'applicazione del protocollo addizionale.
114 Ricordo, in questo contesto, che al punto 268 della citata sentenza Kaufring e a./Commissione il Tribunale ha stabilito che la Commissione «è venuta meno al proprio obbligo di diligenza laddove non ha avvertito gli importatori comunitari (comprese le ricorrenti), il più rapidamente possibile, dei rischi potenziali in cui incorrevano importando televisori a colori provenienti dalla Turchia».
115 Tuttavia il Tribunale è pervenuto a questa conclusione nel contesto della sua analisi concernente l'esistenza, nella lite per la quale era stato adito, di una «situazione particolare» ai sensi dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79, nozione che la Corte, come si è visto, ha ritenuto suscettibile di ricomprendere situazioni non rientranti nella categoria degli «errori» ai sensi del regolamento n. 1697/79 (28).
116 Sulla base di quanto sopra esposto, propongo di risolvere come segue la terza e la quarta questione pregiudiziale:
«Il fatto che la Commissione, quando i suoi uffici hanno avuto sospetti o hanno avuto conoscenza della procedura seguita dalle autorità turche, non abbia avvertito gli operatori interessati, non è idoneo a costituire un "errore delle autorità competenti" ai sensi dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/69 e non incide dunque sulle condizioni del non ricupero a posteriori. Per contro, un operatore che sia stato avvertito non può più invocare il carattere non riconoscibile dell'errore delle autorità competenti».
VI - Sulla quinta questione pregiudiziale
117 Il giudice di rinvio chiede, con riferimento all'accordo di associazione, se sia valida la decisione della Commissione, nonché quella delle autorità portoghesi adottata «su raccomandazione di questa», di procedere al ricupero a posteriori senza previo svolgimento del procedimento previsto dagli artt. 22 e 25 dell'accordo di associazione.
118 I governi francese e olandese sottolineano, con la Commissione, che non si è in presenza di «una decisione della Commissione». Il giudice di rinvio, peraltro, non fornirebbe alcuna precisazione utile a permettere di identificare la decisione cui la domanda fa riferimento.
119 Il governo portoghese ritiene, per parte sua, che l'azione della Commissione si sia svolta nel contesto della mutua assistenza prevista dal regolamento (CEE) del Consiglio 19 maggio 1981, n. 1468 (29).
120 Dal testo della quinta questione si evince un doppio oggetto. Essa riguarda, da un lato, la «decisione della Commissione» e, dall'altro, quella delle autorità nazionali.
121 In ordine alla prima, giustamente la Commissione sottolinea che non potrebbe trattarsi, a priori, che di una decisione relativa a un mancato ricupero a posteriori o a un rimborso o sgravio di dazi. Orbene, essa fa notare di non aver adottato, nel caso dell'impresa Ilumitrónica, alcuna decisione di tal natura.
122 Si deve in effetti rilevare che nessun elemento della questione pregiudiziale permette di identificare un tale atto. Il giudice di rinvio si limita infatti a fare allusione alla «raccomandazione» della Commissione, nonché a delle «indicazioni date dagli uffici della Commissione», senza fornire più precise indicazioni.
123 Vero è che la nozione di decisione deve essere considerata in modo sostanziale e non formale. Un atto denominato «raccomandazione» può quindi perfettamente avere solo la forma di una raccomandazione e costituire in realtà, per il suo contenuto, una decisione atta a provocare effetti giuridici. I termini utilizzati dal giudice di rinvio non escludono dunque necessariamente, nel caso di specie, l'esistenza di una decisione.
124 E' inoltre probabile che le dogane degli Stati membri, quando ricevono dagli uffici della Commissione una comunicazione che segnala loro una irregolarità e le misure da adottare per farla cessare, in generale le danno seguito.
125 Ciò non toglie che il giudice di rinvio non menziona alcuna decisione della Commissione stessa (in contrasto con le «indicazioni» fornite dai suoi uffici) avente efficacia vincolante e la cui validità abbia un'incidenza sulla causa in corso. Conseguentemente la Corte non è in grado di pronunciarsi su questo primo aspetto della questione.
126 Per quanto riguarda la seconda decisione, il governo portoghese afferma che le autorità nazionali hanno semplicemente agito conformemente ai loro obblighi, applicando rigorosamente la normativa doganale comunitaria.
127 Va però sottolineato che, anche supponendo che le autorità nazionali abbiano agito in conformità con il regolamento n. 1468/81, al quale fanno riferimento, ciò non significa necessariamente che abbiano adempiuto l'insieme dei loro obblighi.
128 Infatti è chiaro che incombe loro ugualmente l'obbligo di osservare le disposizioni pertinenti dell'accordo di associazione. Si deve quindi esaminare, come chiede il giudice di rinvio, se queste disposizioni esigevano che le autorità portoghesi dessero corso al procedimento previsto dagli artt. 22 e 25 dell'accordo, prima di effettuare il ricupero a posteriori.
129 Rilevo subito che tale questione si pone negli stessi termini, sia che si tratti dell'agire delle autorità nazionali che della Commissione.
130 L'art. 22 dell'accordo di associazione definisce i poteri del Consiglio di associazione, il ricorso al quale è disciplinato dall'art. 25 di detto accordo. Come correttamente rileva la Commissione, tale articolo prevede che «ciascuna Parte Contraente può ricorrere al Consiglio di Associazione per ogni controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione dell'Accordo».
131 Si tratta quindi senza dubbio di una facoltà e non è pertanto possibile dedurre da questa disposizione un obbligo di ricorso al Consiglio di associazione, nemmeno in un caso come quello di specie, ove le autorità portoghesi hanno effettuato un ricupero a posteriori di dazi doganali su merci importate in presenza di condizioni definite in sede di attuazione dell'accordo di associazione.
132 Questa deduzione è confermata dalla giurisprudenza della Corte. Infatti, dalla citata sentenza Pascoal & Filhos risulta che, anche quando esiste un sistema di composizione delle controversie tra le parti di un accordo di associazione, le autorità dello Stato d'importazione conservano in ogni caso la facoltà di effettuare un ricupero a posteriori fondandosi sui soli risultati del controllo, senza avere l'obbligo di ricorrere al suddetto sistema (30).
133 Vero è che, come fa rilevare la Commissione, il controllo in questione nella suddetta causa era stato effettuato dalle autorità dello Stato di esportazione, mentre, nel caso di specie, il controllo a posteriori è stato effettuato dagli uffici della Commissione in forza della legislazione comunitaria applicabile.
134 Condivido, tuttavia, il punto di vista della Commissione, secondo cui non vi è ragione per non considerare analoghi questi due casi, ai fini del presente ragionamento. Ciò vale a maggior ragione in quanto, nella citata causa Pascoal & Filhos, il controllo a posteriori nello Stato di esportazione è stato eseguito in collaborazione con la Commissione. Non si vede infatti il motivo per cui la facoltà per le autorità dello Stato d'importazione di effettuare un ricupero a posteriori senza ricorrere al sistema di regolamento delle controversie, a seguito di un controllo a posteriori, debba dipendere dall'esatto grado di coinvolgimento rispettivamente della Commissione e delle autorità dello Stato di esportazione nell'attuazione del suddetto controllo.
135 Inoltre occorre rilevare che l'art. 25 dell'accordo di associazione riguarda la composizione delle controversie tra le parti contraenti. Nel caso di specie non pare tuttavia che sia sorta una tal controversia. Infatti, dalla descrizione che la Commissione fa dei suoi contatti con le autorità turche, quando finalmente hanno potuto essere instaurati, e delle reazioni di queste al risultato delle sue investigazioni, risulta che non vi era disaccordo in ordine alle conclusioni cui essa era pervenuta, né in ordine alle misure adottate per garantire il ricupero dei dazi in questione.
136 Considerato quanto sopra esposto, propongo di risolvere la quinta questione pregiudiziale come segue:
«Gli artt. 22 e 25 dell'accordo di associazione non impongono alle autorità doganali nazionali che agiscono sulla base di una raccomandazione della Commissione, né, all'occorrenza, a quest'ultima, di ricorrere al procedimento ivi previsto, preliminarmente a un ricupero a posteriori di dazi all'importazione».
Conclusione
137 Per i motivi sopra esposti, propongo di risolvere le questioni del Tribunal Tributário de Primeira Instância di Lisbona nel modo seguente:
Prima questione
«Sussiste "errore delle autorità competenti medesime" ai sensi dell'art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697/79, relativo al ricupero a posteriori dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento quando le autorità competenti del paese di esportazione hanno consapevolmente e sistematicamente vistato certificati A.TR.1 relativi a merci contenenti componenti che non erano stati immessi in libera pratica in quel paese e che non erano stati assoggettati ad alcun prelievo di compensazione.
Salvo prova contraria, il debitore non ha ragionevolmente potuto accorgersi di questo errore quando una parte delle pertinenti disposizioni non era stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e non era stata attuata nel diritto del paese di esportazione».
Seconda questione
«Il comportamento delle autorità turche in un caso come quello di specie non incide sull'individuazione del debitore dell'obbligazione doganale».
Terza e quarta questione
«Il fatto che la Commissione, quando i suoi uffici hanno avuto sospetti o hanno avuto conoscenza della procedura seguita dalle autorità turche, non abbia avvertito gli operatori interessati, non è idoneo a costituire un "errore delle autorità competenti" ai sensi dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/69 e non incide dunque sulle condizioni del non ricupero a posteriori. Per contro, un operatore che sia stato avvertito non può più invocare il carattere non riconoscibile dell'errore delle autorità competenti».
Quinta questione
«Gli artt. 22 e 25 dell'accordo di associazione CEE-Turchia non impongono alle autorità doganali nazionali che agiscono sulla base di una raccomandazione della Commissione, né, all'occorrenza, a quest'ultima, di ricorrere al procedimento ivi previsto preliminarmente a un ricupero a posteriori di dazi all'importazione».
(1) - GU 1964, 217, pag. 3685.
(2) - GU L 293, pag. 1.
(3) - GU 1973, L 59, pag. 74.
(4) - Per le autorità doganali dello Stato di esportazione v. art. 4, n. 1.
(5) - GU L 201, pag. 15.
(6) - GU L 102, pag. 5.
(7) - GU L 197, pag. 1.
(8) - GU L 175, pag. 1.
(9) - GU L 286, pag. 1.
(10) - GU L 302, pag. 1.
(11) - GU L 253, pag. 1.
(12) - Sentenza 17 luglio 1997, causa C-97/95, Pascoal & Filhos (Racc. pag. I-4209, punto 25).
(13) - Sentenza 22 ottobre 1987, causa 314/85, Foto-Frost (Racc. pag. 4199, punto 22).
(14) - Sentenza 12 dicembre 1996, cause riunite da C-47/95 a C-50/95, C-60/95, C-81/95, C-92/95 e C-148/95, Olasagasti e a. (Racc. pag. I-6579, punti 33-35).
(15) - Sentenza 14 maggio 1996, cause riunite C-153/94 e C-204/94, Faroe Seafood e a. (Racc. pag. I-2465, punto 87).
(16) - V. sentenze Faroe Seafood e a., citata, punto 91, e 27 giugno 1991, causa C-348/89, Mecanarte (Racc. pag. I-3277, punto 23).
(17) - V. sentenze Faroe Seafood e a., citata, punto 88, e Mecanarte, citata, punto 22.
(18) - Sentenza 10 maggio 2001, cause riunite T-186/97, T-187/97, da T-190/97 a T-192/97, T-210/97, T-211/97, da T-216/97 a T-218/97, T-279/97, T-280/97, T-293/97 e T-147/99 (Racc. pag. II-1337, punto 252).
(19) - V. sentenza Kaufring e a./Commissione, citata, punto 249.
(20) - Al punto 244 della sentenza Kaufring e a./Commissione, il Tribunale ha accertato che l'esistenza di questo programma era incontestata.
(21) - V. sentenza Faroe Seafood e a., citata, punto 83.
(22) - Sentenza 4 maggio 1993, causa C-292/91, Weis (Racc. pag. I-2219, punto 17).
(23) - Sentenza 12 dicembre 1996, causa C-38/95, Foods Import (Racc. pag. I-6543, punto 30).
(24) - Sentenza 1_ aprile 1993, causa C-250/91 (Racc. pag. I-1819, punto 46).
(25) - V., ad esempio, sentenza 12 marzo 1987, cause riunite 244/85 e 245/85, Cerealmangimi e Italgrani/Commissione (Racc. pag. 1303, punto 10).
(26) - Sentenze 19 febbraio 1998, causa T-42/96, Eyckeler & Malt/Commissione (Racc. pag. II-401), e 17 settembre 1998, causa T-50/96, Primex Produkte Import-Export e a./Commissione (Racc. pag. II-3773).
(27) - Sentenza 7 settembre 1999, causa C-61/98 (Racc. pag. I-5003).
(28) - V. sentenza Hewlett-Packard France, citata.
(29) - Regolamento relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola (GU L 144, pag. 1).
(30) - V. sentenza Pascoal & Filhos, citata, punto 38.
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