Conclusioni dell avvocato generale
1. Con il presente ricorso, introdotto ai sensi dell'art. 226 CE, la Commissione chiede alla Corte di giustizia di accertare che, non avendo comunicato le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 95/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi (in prosieguo: la «direttiva») , o non avendo preso tutte le misure necessarie per conformarvisi, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi incombenti in forza di tale direttiva.
2. Conformemente al suo art. 9, la direttiva è entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, cioè il 23 novembre 1995; gli Stati membri dovevano metterne in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformavisi entro nove mesi dalla sua entrata in vigore, cioè entro il 23 agosto 1996, e dovevano informarne immediatamente la Commissione (art. 8).
3. Non avendo ricevuto alcuna comunicazione dal governo dei Paesi Bassi relativamente alle misure di trasposizione della direttiva, la Commissione ne deduceva che quest'ultimo non avesse ancora preso dette misure e che quindi fosse venuto meno ai suoi obblighi al riguardo. Di conseguenza, con lettera del 16 gennaio 1997, essa avviava una procedura d'infrazione, mettendo il governo olandese in condizione di presentare le sue osservazioni entro due mesi.
4. Il 24 marzo 1997 la Rappresentanza permanente dei Paesi Bassi rispondeva che le misure necessarie per conformarsi alla direttiva erano in corso di elaborazione davanti alle competenti autorità nazionali.
5. Il 14 ottobre 1998, dopo aver invano atteso nuove informazioni, la Commissione inviava un parere motivato al governo olandese invitandolo ad adottare tutte le misure necessarie per conformarsi agli obblighi derivanti dalla direttiva entro due mesi dalla notifica del parere.
6. Con lettera del 18 dicembre 1988 il governo olandese rispondeva che le disposizioni dell'art. 4, lett. b) e c), primo e secondo trattino, della direttiva erano state attuate con gli artt. 8.5 e 8.6 della Telecommunicatiewet (legge sulle telecomunicazioni) del 19 ottobre 1998, entrata in vigore il 15 dicembre 1998; mentre le altre disposizioni della direttiva sarebbero state attuate quanto prima, una volta espletate le procedure costituzionali interne. Un anno dopo, però, con lettera del 2 novembre 1999, il governo olandese comunicava alla Commissione che la procedura legislativa era ancora in corso.
7. Non avendo successivamente ricevuto altre comunicazioni dal governo interessato, il 9 giugno 2000 la Commissione si è risolta ad introdurre il presente ricorso.
8. Il governo olandese non ha contestato l'inadempimento in esame, riconoscendo che gli artt. 2, 3, 4, lett. a) e d), ultimo comma, e 5 della direttiva non sono stati ancora trasposti nell'ordinamento nazionale. Nelle sue memorie difensive esso ha solo precisato che la direttiva sarà completamente trasposta nel diritto nazionale quando il progetto di legge di modifica della Telecommunicatiewet, approvato dal Consiglio dei Ministri il 14 luglio 2000, avrà ottenuto il parere del Consiglio di Stato e potrà quindi essere sottoposto al secondo ramo del Parlamento. Il governo resistente obietta peraltro che alcune disposizioni della direttiva, in particolare l'art. 4, lett. b) e c), primo e secondo trattino, sono già state trasposte con gli art. 8.5 e 8.6 della Telecommunicatiewet; che la normativa nazionale in materia di brevetti e di concorrenza è conforme all'art. 4, lett. d), primo e secondo trattino, e lett. e), della direttiva; e che le altre disposizioni di quest'ultima sono di fatto già rispettate nei Paesi Bassi, sicché né i consumatori né gli operatori delle reti televisive e dei servizi di telecomunicazioni subiscono alcun pregiudizio in conseguenza del ritardo nella trasposizione. Lo stesso governo resistente peraltro riconosce che queste circostanze non valgono ad esimere lo Stato dall'obbligo di dare formale e tempestiva attuazione alla direttiva.
9. Si può dunque dare per certo che il Regno dei Paesi Bassi non ha posto in essere entro il termine stabilito i provvedimenti necessari per trasporre nel diritto nazionale tutte le disposizioni della direttiva. Del pari, è certo che esso non ha assolto in modo tempestivo ed esauriente l'obbligo di comunicare alla Commissione le informazioni richieste dall'art. 8 della direttiva.
10. Ciò posto, ricordo anzitutto, per quanto concerne la mancata trasposizione della direttiva entro il termine stabilito, che secondo la costante giurisprudenza della Corte l'azione di inadempimento eventualmente promossa in tal caso dalla Commissione deve essere considerata fondata . A questo fine, la sussistenza dell'infrazione deve essere valutata in relazione alla situazione esistente alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato . Né, d'altra parte, sempre secondo la costante giurisprudenza della Corte, uno Stato membro può invocare disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva .
11. Quanto all'argomento che il governo convenuto trae dal fatto che l'ordinamento olandese sarebbe di fatto (e almeno in parte) già conforme alla direttiva, noto che quello stesso governo ha riconosciuto che una siffatta circostanza non vale ad esimere lo Stato dall'obbligo di dare formale e tempestiva attuazione alla direttiva. Come risulta infatti da un consolidato indirizzo giurisprudenziale, «benché [l'art. 189, terzo comma, del Trattato CE] lasci agli Stati membri la libertà di scegliere il modo ed i mezzi destinati a garantire l'attuazione della direttiva, questa libertà nulla toglie all'obbligo, per ciascuno degli Stati destinatari, di adottare, nell'ambito del proprio ordinamento giuridico, tutti i provvedimenti necessari per garantire la piena efficacia della direttiva, conformemente allo scopo che essa persegue» . A tal fine, essi debbono definire nel settore di cui trattasi un quadro normativo che conformi l'ordinamento nazionale alle disposizioni della direttiva in termini tali che non sussistano dubbi o ambiguità non solo quanto ai contenuti della normativa nazionale rilevante e alla sua conformità alla direttiva, ma anche quanto al valore formale di quella normativa . Posto dunque che lo Stato membro interessato è tenuto «ad assicurare pienamente, ed in modo preciso, l'applicazione delle disposizioni di qualsiasi direttiva», la sua infrazione sussiste finché esso «non si è conformat[o] del tutto alla direttiva», anche se «la legislazione [nazionale] già assicura, in gran parte, il conseguimento delle finalità della direttiva» .
12. Da ultimo, con riferimento alla pretesa del governo resistente secondo cui alcune disposizioni della direttiva sarebbero già state trasposte nell'ordinamento nazionale per il tramite della Telecommunicatiewet o di altri provvedimenti, osservo che, se anche così fosse, e a parte il carattere incompleto della trasposizione, resta il fatto che tali misure non sono state comunicate alla Commissione, come la direttiva imponeva.
13. Alla luce di quanto sopra esposto propongo pertanto alla Corte di:
«1) Dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, non avendo comunicato le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 95/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi, o non avendo tempestivamente preso tutte le misure necessarie per conformarvisi, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.
2) Condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese».
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