Conclusioni dell avvocato generale
I - Introduzione
1. Nel presente procedimento, avviato su domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Immigration Appeal Tribunal (in prosieguo: il «giudice a quo»), si chiede alla Corte di interpretare l'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1251/70, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego . Tale domanda è stata proposta sullo sfondo del mancato rilascio di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato per il Regno Unito ai familiari (moglie e figli) di un lavoratore CE deceduto.
II - Contesto normativo
2. L'art. 1 del regolamento n. 1251/70 definisce il proprio ambito di applicazione come segue:
«Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai cittadini di uno Stato membro che siano stati occupati in qualità di lavoratori dipendenti nel territorio di un altro Stato membro, nonché ai familiari definiti all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità».
3. L'art. 2 del regolamento n. 1251/70 stabilisce le condizioni per l'acquisto del diritto di rimanere da parte dei lavoratori nei seguenti termini:
«1) Ha diritto di rimanere a titolo permanente nel territorio di uno Stato membro:
a) il lavoratore che, al momento in cui cessa la propria attività, ha raggiunto l'età riconosciuta valida dalla legislazione di questo Stato agli effetti dei diritti alla pensione di vecchiaia ed ha ivi occupato un impiego almeno durante gli ultimi dodici mesi e riseduto ininterrottamente da più di tre anni;
b) il lavoratore che, essendo residente senza interruzione nel territorio di tale Stato da più di due anni, cessa di esercitarvi un'attività subordinata a seguito d'inabilità permanente al lavoro (...).
c) (...).
2) (...)».
4. L'art. 3 del regolamento n. 1251/70 stabilisce le condizioni per l'acquisizione del diritto di rimanere da parte dei familiari del lavoratore nei seguenti termini:
«1) I familiari di un lavoratore, definiti all'articolo 1 del presente regolamento, con esso residenti nel territorio di uno Stato membro, hanno diritto di rimanervi, a titolo permanente, se il lavoratore ha acquisito, a norma dell'articolo 2, il diritto di rimanere sul territorio di questo Stato, e ciò anche dopo il suo decesso.
2) Tuttavia, se il lavoratore è deceduto nel periodo dell'attività lavorativa prima di aver acquisito il diritto di rimanere nel territorio di detto Stato, i suoi familiari hanno il diritto di rimanervi a titolo permanente a condizione:
- che il lavoratore, al momento del decesso, abbia riseduto ininterrottamente nel territorio di tale Stato membro da almeno due anni;
- oppure che il decesso sia dovuto ad infortunio sul lavoro od a malattia professionale;
- (...)».
5. In relazione a tali condizioni e alla prova della «continuità della residenza», l'art. 4 così dispone:
«1) La continuità della residenza prevista dall'articolo 2, paragrafo 1, e dall'articolo 3, paragrafo 2, è dimostrabile mediante uno qualsiasi dei mezzi di prova ammessi nel paese di residenza e non è infirmata da assenze temporanee non superiori complessivamente a tre mesi all'anno, né da assenza di maggior durata motivate dall'assolvimento di obblighi militari.
2) (...)».
6. L'art. 5 del regolamento - salvo un più ampio obbligo degli Stati membri di favorire la riammissione nel loro territorio dei lavoratori che lo abbiano lasciato dopo avervi riseduto ininterrottamente per un lungo periodo ed avervi occupato un impiego - fissa un periodo entro il quale deve essere esercitato il diritto di rimanere:
«Per l'esercizio del diritto di rimanere, il beneficiario dispone di un periodo di due anni dal momento in cui il diritto è stato acquisito a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 a) e b), e dell'articolo 3. Durante questo periodo egli può lasciare il territorio dello Stato membro senza che ciò comporti alcun pregiudizio per il detto diritto».
7. La section 7, n. 1, dell'Immigration Act del 1988 introduce una deroga espressa al regime generale sulla carta di soggiorno per le persone che esercitino diritti soggettivi derivanti dalla normativa comunitaria:
«Una persona non è soggetta alle disposizioni della legge base [l'Immigration Act del 1971] in materia di permesso di ingresso o di soggiorno nel Regno Unito in tutti i casi in cui sia legittimata ad entrarvi o a soggiornarvi in forza di un diritto soggettivo derivante dalla normativa comunitaria o in forza di qualsiasi altra disposizione emanata ai sensi della section 2, n. 2, dell'European Communities Act del 1972».
III - Fatti e procedimento
8. Il sig. Rama Givane, rispettivamente marito e padre dei ricorrenti nella causa principale, era cittadino portoghese. Esercitando i diritti a lui derivanti dal Trattato CE, egli entrava nel Regno Unito il 15 aprile 1992 per svolgervi attività di capocuoco. Gli veniva concesso una carta di soggiorno della durata di cinque anni. Egli risiedeva ininterrottamente nel Regno Unito per tre anni fino al 10 aprile 1995, dopo di che partiva per l'India e vi restava dieci mesi.
9. Il 16 febbraio 1996, il signor Givane tornava nel Regno Unito portando con sé la moglie, Nani Givane, e i tre figli Vashuben Givane, Vinodbhai Givane e Subashkumar Givane - tutti e quattro cittadini indiani. Il signor Givane aveva ottenuto una carta di soggiorno UE valida sino al 21 luglio 2002. I familiari al suo seguito erano in possesso di una carta di soggiorno SEE in qualità di familiari .
10. L'11 novembre 1997, vale a dire ventun mesi dopo il suo ritorno nel Regno Unito, il sig. Givane decedeva per insufficienza renale e ed epatite cronica, patologie le quali, nel caso di specie, non possono essere considerate come malattie professionali.
11. I familiari del defunto (in prosieguo: i «ricorrenti») chiedevano un permesso per rimanere nel Regno Unito ai sensi dell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1251/70. Con decisione del Secretary of State del 21 agosto 1998 veniva respinta la loro domanda di carta di soggiorno a tempo indeterminato. La predetta Autorità partiva dal presupposto che il sig. Givane non aveva riseduto ininterrottamente nel Regno Unito per i due anni antecedenti al suo decesso, ai sensi di tale disposizione.
12. Contro tale decisione i ricorrenti proponevano ricorso in sede giurisdizionale. Il giudice adito ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
1. Se l'art. 3, n. 2, del regolamento n. 1251/70 presupponga che il periodo di due anni di residenza ininterrotta sia compiuto immediatamente prima del decesso del lavoratore, o se sia sufficiente un periodo di residenza ininterrotta compiuto in un qualsiasi momento precedente della vita del lavoratore.
2. Qualora il detto periodo di due anni di residenza non debba immediatamente precedere il decesso del lavoratore, se i diritti acquisiti dal lavoratore per effetto di un siffatto periodo di due anni di residenza possano essere mantenuti anche dopo assenze dallo Stato membro ospitante di durata superiore ai tre mesi previsti dall'art. 4, n. 1 (che hanno l'effetto di interrompere la continuità della residenza nello Stato ospitante di cui trattasi).
3. Qualora la questione sub 2 venga risolta in senso affermativo, se sia soggetto a qualche limitazione il diritto di mantenere, malgrado successive interruzioni della residenza, le pretese derivanti da periodi di residenza ininterrotta in precedenza compiuti.
4. Qualora la questione sub 3 debba essere risolta in senso affermativo, quali siano tali limitazioni e quali fattori debbano essere presi in considerazione da un giudice nazionale, ove esso cerchi di accertare se i diritti derivanti da precedenti periodi di residenza siano venuti meno a seguito di interruzioni della continuità della residenza.
5. Se i familiari di un lavoratore deceduto possano far valere pretese derivanti dall'art. 3, n. 2, qualora il periodo di dieci mesi di assenza del lavoratore rappresenti meno di un terzo del periodo di residenza ininterrotta precedente l'assenza e meno di un quinto del tempo complessivo trascorso dal lavoratore, prima del suo decesso, nello Stato ospitante.
13. Nel procedimento dinanzi alla Corte hanno presentato osservazioni il governo britannico ed il governo tedesco, nonché la Commissione.
IV - Argomenti delle parti nella causa principale
14. Le tesi sostenute dai ricorrenti e dall'Autorità resistente, i quali non hanno presentato osservazioni nel corso del procedimento dinanzi alla Corte, si possono ricavare dall'ordinanza di rinvio:
1) Ricorrenti
I ricorrenti sostengono che l'art. 3, n. 2, del regolamento n. 1251/70, nel caso del signor Givane, richiede soltanto che questi abbia riseduto ininterrottamente nel Regno Unito, quale lavoratore dell'Unione europea, per due anni in un qualsiasi periodo precedente al suo decesso. Il regolamento non presupporrebbe, in aggiunta a ciò, che i due anni di residenza debbano essere immediatamente precedenti al decesso del lavoratore. Poiché il signor Givane avrebbe soddisfatto tale requisito nell'arco di tempo compreso tra l'aprile 1992 e l'aprile 1995, la domanda dei suoi familiari diretta ad ottenere un permesso di rimanere a tempo indeterminato nel Regno Unito dovrebbe essere accolta.
15. Poiché il signor Givane, tra l'aprile 1992 e l'aprile 1995, avrebbe riseduto nel Regno Unito per più di due anni, la prima parte delle condizioni poste dall'art. 3 del regolamento n. 1251/70 risulterebbe soddisfatta. L'espressione «al momento del decesso, abbia riseduto ininterrottamente» non implicherebbe alcuna ulteriore condizione relativa al periodo di tempo in cui si è verificata la residenza ininterrotta. Essa indicherebbe, piuttosto, il termine ultimo entro il quale i due anni di residenza dovrebbero essere compiuti.
16. Sempre a parere dei ricorrenti, tale interpretazione letterale verrebbe confermata da un'interpretazione teleologica dell'art. 3, n. 2, la quale può fondarsi sui seguenti argomenti:
a) nel preambolo del regolamento n. 1251/70 si riconoscerebbe sia l'esigenza dei lavoratori dell'Unione europea di avere con sé i propri familiari, sia l'esigenza dei suddetti familiari di poter ottenere, a determinate condizioni, un diritto di soggiorno.
b) L'art. 39 del Trattato di Roma stabilirebbe che «la libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità è assicurata».
c) La libera circolazione dei lavoratori rappresenterebbe un importante fondamento economico del Trattato di Roma. Pertanto i lavoratori non dovrebbero essere dissuasi dall'esercizio dei loro diritti di libera circolazione da preoccupazioni relative ad una eventuale separazione dalle loro famiglie ed al benessere dei loro familiari, qualora essi emigrino e si trasferiscano con loro.
17. Nel contesto del caso in esame, ciò significherebbe che se in occasione della sua ultima partenza dall'India avesse previsto che sarebbe morto di morte naturale entro i due anni successivi e che sarebbe stata adottata un'interpretazione come quella sostenuta dall'Autorità convenuta, il sig. Rama Givane sarebbe stato dissuaso dall'esercizio del suo diritto alla libera circolazione da preoccupazioni relative al benessere dei suoi familiari.
18. I ricorrenti riconoscono che, interpretando teleologicamente il regolamento in un caso in cui il periodo di due anni di residenza ininterrotta prima del decesso del lavoratore sia stato seguito da un'assenza dallo Stato ospitante di durata superiore ai tre mesi, dovrebbe sussistere un'adeguata limitazione per un'assenza del genere. Tuttavia, nello stabilire tale adeguata limitazione, dovrebbero essere effettuate considerazioni di proporzionalità.
2) Autorità resistente
19. L'Autorità resistente fa valere che il senso dell'art. 3, n. 2, del regolamento n. 1251/70, corrispondente al normale uso linguistico, è che il periodo di due anni di residenza ininterrotta deve precedere immediatamente il decesso del lavoratore. Ciò discenderebbe, in particolare, dalle espressioni «al momento del decesso», e abbia riseduto «ininterrottamente». Per contro, l'interpretazione proposta dai ricorrenti renderebbe l'espressione «al momento del decesso» inutile e superflua all'interno dell'art. 3, n. 2, del regolamento.
20. Del resto l'interpretazione dell'art. 3, n. 2, sostenuta dall'Autorità resistente risulterebbe conforme allo scopo del regolamento n. 1251/70. Lo scopo del regolamento, quale emergerebbe dai considerando di quest'ultimo, consisterebbe nel garantire la libera circolazione dei lavoratori, assicurando stabilità e certezza alla residenza anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, consentendo ai lavoratori di farsi accompagnare dalle loro famiglie e assicurando che le famiglie dispongano di analoghi diritti alla certezza del periodo di residenza, derivati dal lavoratore. I diritti di rimanere risulterebbero al riguardo da una combinazione di un periodo di residenza e dell'occupazione di un impiego nello Stato membro interessato. L'art. 2, n. 1, del regolamento si baserebbe, al pari dell'art. 3, n. 2, sui periodi di residenza e/o di occupazione compiuti immediatamente prima della cessazione dell'occupazione.
21. Sempre a parere dell'Autorità resistente, gli interessi del lavoratore e della sua famiglia richiedono che, se l'acquisizione di diritti a rimanere a titolo permanente ai sensi dell'art. 2, n. 1, sia stata interrotta dal prematuro decesso del lavoratore, la famiglia abbia diritto di rimanere qualora si sia sufficientemente consolidato il legame con lo Stato ospitante. Tuttavia tale conclusione sarebbe necessaria solo nell'ipotesi in cui tale legame con lo Stato ospitante si sia protratto per un congruo periodo di tempo prima della cessazione dell'occupazione.
22. Infine, l'interpretazione proposta dei ricorrenti introdurrebbe sia incertezze sia elementi aggiuntivi, non previsti nel regolamento.
V - Argomenti dei soggetti che hanno presentato osservazioni alla Corte
1) Governo del Regno Unito
23. Il governo del Regno Unito pone a fondamento delle proprie tesi, in primo luogo, un'interpretazione letterale del regolamento n. 1251/70 sulla base di un raffronto delle versioni inglese, francese e tedesca del regolamento medesimo. Esso giunge alla conclusione che il dubbio che potrebbe sorgere sulla base della versione inglese del regolamento relativamente alla successione temporale tra il necessario periodo di due anni di residenza ininterrotta e il verificarsi del decesso del lavoratore è fugato dall'esame delle versioni francese e tedesca del regolamento. Secondo il governo del Regno Unito il periodo di residenza deve precedere immediatamente il decesso.
24. Lo scopo del regolamento confermerebbe queste considerazioni. L'acquisto a titolo originario da parte del lavoratore del diritto di rimanere sarebbe sottoposto, ai sensi dell'art. 2, n. 1, del regolamento, a determinate condizioni; lo stesso varrebbe anche per i diritti che i familiari derivano dal lavoratore. Se il processo di acquisizione del diritto di rimanere a titolo permanente ai sensi dell'art. 2, n. 1, del regolamento viene vanificato dal prematuro decesso del lavoratore, gli interessi del lavoratore e della sua famiglia richiederebbero che la famiglia abbia diritto di rimanere, qualora il legame con il Paese ospitante si sia sufficientemente consolidato. Ciò varrebbe soltanto nell'ipotesi in cui, prima della cessazione dell'attività lavorativa, sia trascorso un considerevole periodo di tempo che abbia consentito l'instaurarsi di un siffatto legame. Ove il lavoratore non avesse il diritto di rimanere, non potrebbero avere tale diritto nemmeno i suoi familiari dopo il suo decesso. Scopo del regolamento sarebbe quello di consentire il mantenimento di condizioni di vita consolidate - il che presupporrebbe che siffatte condizioni si siano effettivamente instaurate. Perciò sarebbe vigente il termine di due anni previsto dall'art. 3, n. 2, del regolamento.
25. Inoltre, secondo il governo del Regno Unito, la tesi sostenuta dai ricorrenti comporta notevoli incertezze. Si dovrebbero effettuare valutazioni ulteriori, non previste dal regolamento. Il criterio da adottare per la valutazione di proporzionalità sostenuta dai ricorrenti non risulterebbe dal regolamento. L'assenza temporanea dal Paese ospitante sarebbe disciplinata dall'art. 4 del regolamento. Assenze più lunghe di quelle ivi previste non solo interromperebbero il carattere della «continuità» della residenza, ma vanificherebbero i diritti già acquisiti.
2) Governo tedesco
26. In base al punto di vista sostenuto dal governo tedesco, il periodo di due anni di residenza ininterrotta, richiesto dall'art. 3, n. 2, deve immediatamente precedere il decesso del lavoratore. Tale tesi si fonda al riguardo sulla versione in lingua tedesca del regolamento . Ai sensi dell'art. 4 del regolamento, per effetto di assenze di durata superiore ai tre mesi verrebbe interrotta la continuità della residenza. Con il nuovo ingresso nel Paese ospitante inizierebbe un nuovo periodo di residenza ininterrotta. Il precedente periodo di residenza «decadrebbe». Tale conclusione risulterebbe confermata dall'economia del regolamento. Il termine «ininterrottamente/senza interruzione» si riferirebbe, anche all'art. 2, n. 1, lett. a) e b), a periodi minimi di residenza.
27. Il criterio, addotto dai ricorrenti, della «adeguata limitazione dell'assenza» apparirebbe arbitrario. La ratio del diritto di rimanere, ai sensi dell'art. 39, n. 3, lett. d), CE, presupporrebbe un certo radicamento nello Stato di residenza. Ciò troverebbe espressione nella previsione del requisito di un periodo di residenza ininterrotta di almeno due anni.
3) Commissione
28. La Commissione, nelle sue osservazioni, procede innanzi tutto ad un raffronto delle diverse versioni linguistiche dell'art. 3, n. 2, del regolamento n. 1251/70 e constata che la lettera della norma consente, in via di principio, entrambe le interpretazioni. In base alle versioni inglese, spagnola, portoghese e svedese potrebbe senz'altro ritenersi sufficiente per l'acquisizione del diritto di rimanere la circostanza che il lavoratore in qualsiasi momento della sua vita abbia riseduto ininterrottamente per due anni nel territorio dello Stato membro, mentre le versioni tedesca, francese e italiana presupporrebbero che il periodo di due anni di residenza si protragga fino al momento del decesso.
29. In base ad una costante giurisprudenza della Corte, i regolamenti comunitari dovrebbero essere interpretati sempre in modo uniforme alla luce dei testi redatti nelle altre lingue ufficiali . Tuttavia, secondo la Commissione, solo il secondo gruppo delle versioni linguistiche esaminate risulta compatibile con tutte le versioni linguistiche del regolamento, sicché l'uniformità di interpretazione suffraga questo punto di vista. Per giunta, il periodo di due anni verrebbe espressamente collegato al momento del decesso. Tale collegamento risulterebbe superfluo se il momento del decesso non dovesse essere considerato come momento finale del periodo di residenza ininterrotta.
30. Tuttavia, anche qualora il periodo di residenza ininterrotta del lavoratore non dovesse necessariamente essere immediatamente precedente al suo decesso, secondo la Commissione si dovrebbe in ogni caso negare il diritto di rimanere dei richiedenti. L'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1251/70 subordinerebbe il diritto di rimanere dei familiari del lavoratore alla condizione che essi siano residenti con quest'ultimo nel territorio dello Stato membro. Ciò dovrebbe valere anche per l'art. 3, n. 2, del regolamento n. 1251/70, dal momento che i diritti di rimanere di cui all'art. 3, nn. 1 e 2, si differenziano solo in quanto il lavoratore, nel caso contemplato dal n. 2, decede prima di aver acquisito il diritto di rimanere nello Stato membro interessato. Nondimeno, ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamento, i diritti dei familiari deriverebbero dalla posizione di diritto già acquisita dal lavoratore, mentre in base all'art. 3, n. 2, del regolamento ai familiari verrebbe concesso un diritto proprio, che essi acquisirebbero per effetto di un sufficiente legame col Paese ospitante. Poiché i ricorrenti, nel periodo compreso tra l'aprile 1992 e l'aprile 1995, non hanno riseduto con il sig. Rama Givane nel territorio del Regno Unito, nel caso di specie si dovrebbe in ogni caso negare un loro diritto di rimanere.
VI - Valutazione
Considerazioni preliminari
31. Risulta in modo evidente che le contrapposte posizioni dei partecipanti al procedimento si fondano, ciascuna, su una interpretazione letterale, sistematica e teleologica del regolamento n. 1251/70. Occorre, pertanto, procedere con molta attenzione e cautela nell'interpretazione delle relative disposizioni.
32. Il giudice a quo, con la prima questione, intende stabilire se il periodo di due anni di residenza ininterrotta, di cui all'art. 3, n. 2, del regolamento, debba precedere immediatamente il decesso del lavoratore, ovvero se esso possa ricollegarsi anche a precedenti soggiorni, purché, per natura e durata, questi ultimi soddisfino le condizioni previste. La prima questione presenta, pertanto, due aspetti. Da un lato, il problema relativo alla successione tra il periodo di due anni di residenza ininterrotta, che costituisce il presupposto del diritto di rimanere, ed il momento del decesso del lavoratore, e, dall'altro, la possibilità che vengano in considerazione periodi i quali, per durata e per intensità, di per sé soddisfino il requisito della residenza ininterrotta per almeno due anni.
33. Mentre sul primo aspetto della questione sono state formulate ampie considerazioni, il secondo aspetto della questione è stato pressoché trascurato nelle osservazioni presentate alla Corte. Ovunque si è fatto rinvio all'art. 4 del regolamento e se ne è dedotto che assenze di durata superiore ai tre mesi produrrebbero la decadenza del precedente periodo di residenza. Tuttavia, al riguardo, non si è tenuto conto della circostanza che tale disposizione si riferisce soltanto al periodo di tempo relativo all'acquisizione di una posizione di diritto consolidata, e ciò sia sotto il profilo del diritto di rimanere del lavoratore ai sensi dell'art. 2, n. 1, sia sotto quello del diritto di rimanere dei suoi familiari ai sensi dell'art. 3, n. 2, del regolamento. L'art. 4 del regolamento non si pronuncia sulla sorte di una posizione ormai consolidata ai sensi del diritto di rimanere.
34. Nel prosieguo della presente analisi, pertanto, occorre sempre tener presenti entrambi gli aspetti della prima questione proposta dal giudice a quo.
Sulla soluzione delle questioni pregiudiziali
35. Ai sensi dell'art. 39, n. 3, lett. d), CE, il diritto di libera circolazione dei lavoratori implica anche il diritto «di rimanere, a condizioni che costituiranno l'oggetto di regolamenti di applicazione stabiliti dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego». Tali condizioni sono state stabilite dalla Commissione con il regolamento n. 1251/70.
36. Dai diritti riconosciuti dall'art. 39 CE al lavoratore derivano, in via di principio, anche taluni diritti per i familiari di questo. Le condizioni cui è subordinato il diritto di rimanere dei familiari sono anch'esse stabilite nel regolamento n. 1251/70. Ai sensi dell'art. 3, n. 1, sussiste un diritto di rimanere dei familiari qualora il lavoratore stesso abbia acquisito il diritto di rimanere alle condizioni di cui all'art. 2. Se il lavoratore decede nel corso della sua vita lavorativa prima di aver acquisito il diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro interessato, i suoi familiari hanno nondimeno il diritto di rimanere in detto Stato alle condizioni di cui all'art. 3, n. 2, del regolamento n. 1251/70.
37. Il regolamento n. 1251/70 trova applicazione nel caso di specie, in quanto il sig. Rama Givane ha riseduto nel Regno Unito in qualità di lavoratore ai sensi dell'art. 39 CE e del regolamento n. 1251/70. I ricorrenti devono essere considerati familiari, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 del regolamento n. 1251/70 e dell'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità . L'art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1612/68 dispone: «Hanno diritto di stabilirsi con il lavoratore cittadino di uno Stato membro occupato sul territorio di un altro Stato membro, qualunque sia la loro cittadinanza:
a) il coniuge ed i loro discendenti minori di anni 21 o a carico; (...)».
38. Per risolvere la questione, posta dal giudice a quo, se il diritto di rimanere dei familiari del lavoratore presupponga che il lavoratore abbia riseduto ininterrottamente nel territorio dello Stato membro almeno due anni immediatamente prima del suo decesso, ovvero se sia sufficiente un soggiorno ininterrotto di pari durata compiuto in un periodo precedente, occorre interpretare il disposto dell'art. 3, n. 2, del regolamento n. 1251/70 in base alla sua lettera, alla sua economia, nonché alla sua ratio.
39. La versione in lingua inglese di detta disposizione, citata nell'ambito della causa principale, risulta neutrale sotto il profilo della connessione temporale tra il periodo di due anni di residenza ininterrotta ed il momento del decesso. Essa recita semplicemente che: «The worker, on the date of his dicease, had resided continuously in the territory of his member state for at least two year» . In base a tale formulazione sarebbe sufficiente che il lavoratore, in un qualsiasi periodo antecedente al suo decesso, abbia riseduto ininterrottamente per due anni nel territorio dello Stato membro interessato.
40. Del pari, risultano neutrali le versioni del regolamento in lingua olandese («gedurende»), portoghese («pelo menos dois anos»), spagnola («un mínimo de dos años») e svedese («under minst två år»).
41. Per contro, le versioni tedesca, francese e italiana della disposizione di cui trattasi portano a ritenere che il periodo di due anni di residenza ininterrotta debba immediatamente precedere il momento del decesso. Nel testo tedesco si richiede che il lavoratore «seit mindestens zwei Jahren» (da almeno due anni) abbia riseduto nello Stato membro. Il termine «seit» mette in connessione, pertanto, il momento del decesso con un periodo ancora in corso. Se ci si fosse basati su un qualsiasi periodo precedente, sarebbe stato più ovvio usare il termine «während» (durante). Lo stesso avviene per quanto riguarda le versioni francese e italiana della detta disposizione, in cui vengono utilizzati i termini «depuis» e «da», anziché «pendant» e «durante».
42. Tuttavia, in base alle altre versioni linguistiche - come si è già detto - tale interpretazione non risulta possibile. Nelle varie versioni linguistiche anche il tempo del verbo è stato scelto diversamente. Nel testo tedesco si legge «aufgehalten hat», il che esprime una vicinanza cronologica con il presente. Nel testo olandese è stato scelto il tempo verbale imperfetto «woonachtig was» e nel testo inglese il tempo verbale piuccheperfetto «had resided».
43. L'interpretazione letterale non conduce quindi ad un risultato univoco. Secondo la giurisprudenza della Corte, tuttavia, a tutte le versioni linguistiche va riconosciuto, in via di principio, lo stesso valore, che non può neppure variare, ad esempio in rapporto al numero dei cittadini degli Stati membri in cui è parlata una certa lingua .
44. La tesi sostenuta dalla Commissione, in base alla quale si dovrebbe scegliere l'interpretazione compatibile con tutte le versioni linguistiche - il che nel caso di specie comporterebbe che il periodo di residenza ininterrotta dovrebbe precedere immediatamente il momento del decesso - non è vincolante.
45. Nella sentenza nella causa Akman la Corte, in una situazione analoga, ha semplicemente concluso che in casi del genere l'interpretazione letterale non è in grado di consentire una soluzione univoca della questione pregiudiziale. Tale causa verteva sulla questione se l'art. 7, secondo comma, della decisione del consiglio di associazione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'associazione, richieda che l'attività lavorativa di un lavoratore turco sia ancora in corso, perché i suoi figli possano rispondere ad offerte di lavoro nello Stato membro. Secondo il tenore letterale della citata norma si richiede un'attività lavorativa da parte del genitore interessato, nella versione in lingua tedesca, «seit», nella versione in lingua francese «depuis», almeno tre anni, mentre nella versione in lingua olandese è stata nuovamente impiegata l'espressione neutrale «gedurende», alla quale la Corte si è alla fine attenuta. In tale causa, quindi, la Corte si è pronunciata contro la connessione temporale immediata, espressa dal termine «seit».
46. Poiché un'interpretazione letterale dell'art. 3, n. 2, del regolamento non è pertanto in grado di consentire una soluzione univoca della questione pregiudiziale, occorre inquadrare tale disposizione nel suo contesto e interpretarla in base alla sua ratio.
47. Le condizioni cui è subordinato l'acquisto del diritto di rimanere del lavoratore sono disciplinate nell'art. 2 del regolamento n. 1251/70. Il diritto di rimanere dei familiari scaturisce invece dall'art. 3 del regolamento. Al riguardo, si tratta essenzialmente di un diritto derivato dal lavoratore. Ciò viene chiarito all'art. 3, n. 1, dall'inciso: «(...) hanno diritto di rimanervi, a titolo permanente, se il lavoratore ha acquisito, a norma dell'articolo 2, il diritto di rimanere sul territorio di questo Stato». Con il decesso del lavoratore i familiari acquisiscono in proprio il diritto di rimanere. All'art. 3, n. 1, del regolamento si afferma pertanto: «hanno (...) diritto di rimanere (...), e ciò anche dopo il suo decesso». Se però il lavoratore decede nel corso della sua attività lavorativa prima di aver acquisito il diritto di rimanere, e quindi cessa prematuramente ed imprevedibilmente di svolgere l'attività lavorativa necessaria per acquisire il diritto di rimanere, allora, ai sensi dell'art. 3, n. 2, un periodo di due anni di residenza ininterrotta del lavoratore nello Stato membro in cui si è svolta l'attività lavorativa è già sufficiente a far acquisire ai familiari il diritto di rimanere. Anche in questa ipotesi, quindi, si tratta di un diritto dei familiari derivato dalla posizione giuridica del lavoratore, diritto che però essi acquisiscono in proprio per effetto del decesso del lavoratore. Il meccanismo dell'art. 3, n. 2, corrisponde, pertanto, a quello dell'art. 3, n. 1, del regolamento.
48. Contrariamente alla tesi sostenuta dal governo tedesco, un confronto degli artt. 2 e 3 non offre alcun ulteriore punto di riferimento. E' vero che anche all'art. 2, n. 1, lett. a) e lett. b), vengono utilizzate le espressioni «ha ivi (...) riseduto ininterrottamente da più di tre anni» e, rispettivamente, «essendo residente senza interruzione (...) da più di due anni». E' altresì vero che tali espressioni si trovano ivi, con il momento in ciascun caso decisivo - il raggiungimento dell'età pensionabile e, rispettivamente, il sopravvenire della inabilità al lavoro - nello stesso rapporto esistente, all'art. 3, n. 2, con il momento del decesso. Tuttavia, non emerge alcun elemento per cui all'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1251/70 il periodo minimo di residenza debba collocarsi immediatamente prima del momento decisivo, in quanto neppure in tale contesto il tenore letterale delle diverse versioni linguistiche è univoco. Anzi, l'art. 2, n. 1, lett. a), del regolamento, per l'ipotesi normale di cessazione dell'attività lavorativa, cioè il raggiungimento dell'età pensionabile, richiede espressamente, accanto al requisito della residenza ininterrotta «da più di tre anni», un impiego «durante gli ultimi» dodici mesi. Tale ultima espressione non è stata per contro impiegata nell'art. 3, il che suffraga la tesi secondo cui ivi il periodo di due anni di residenza non deve precedere proprio immediatamente il momento del decesso.
49. Infine, l'art. 5 del regolamento smentisce addirittura espressamente la tesi secondo la quale i presupposti di fatto del diritto di rimanere dovrebbero sussistere immediatamente prima dell'esercizio del diritto stesso. In base a tale norma, il titolare del diritto di rimanere dispone espressamente di un periodo di due anni, durante il quale egli può lasciare il territorio dello Stato membro senza che ciò comporti alcun pregiudizio per tale diritto. Una interpretazione sistematica del regolamento, dunque, non porta affatto a concludere che, a norma dell'art. 3, n. 2, del regolamento, il periodo di due anni di residenza ininterrotta, che costituisce il presupposto del diritto di rimanere, debba avere immediatamente preceduto il momento del decesso.
50. Per fare definitivamente chiarezza occorre pertanto chiedersi poi quale sia la ratio delle disposizioni relative al diritto di rimanere dei familiari. Il diritto di rimanere, in base al secondo considerando del regolamento, va interpretato «come diritto del lavoratore di mantenere la sua residenza sul territorio di uno Stato membro quando cessa di occuparvi un impiego». Il lavoratore deve quindi avere la possibilità di conservare un centro di esistenza, creato attraverso la residenza e l'attività lavorativa, anche dopo aver cessato l'attività lavorativa stessa. In base al terzo considerando del regolamento, la mobilità della manodopera nella Comunità implica «per i lavoratori il diritto di svolgere attività di lavoro successivamente in più Stati membri senza subirne pregiudizio». A proposito dei familiari si afferma, nel settimo considerando, «che l'esercizio da parte del lavoratore del diritto di rimanere implica che detto diritto sia esteso ai suoi familiari; che in caso di morte del lavoratore nel corso della sua attività lavorativa, il diritto di soggiorno dei suoi familiari dev'essere mantenuto (...)».
51. La famiglia, che si è trasferita con il lavoratore in un altro Stato membro o che lo ha ivi raggiunto, deve avere la possibilità, anche dopo che questi abbia cessato l'attività lavorativa, di rimanere nello Stato membro in cui quest'ultima è stata svolta. In caso di decesso del lavoratore, indipendentemente dal fatto che esso sopravvenga nel corso dell'attività lavorativa o dopo la sua cessazione, la famiglia non deve essere costretta a revocare la scelta da essa precedentemente esercitata in ordine al luogo di residenza.
52. Condizione fondamentale per l'acquisto del diritto di rimanere è, nel caso normale di cui all'art. 2, n. 1, lett. a), un certo radicamento nello Stato membro ospitante, il quale si esprime in un periodo di tre anni di residenza ininterrotta ed in un periodo di occupazione di dodici mesi che precede il pensionamento per raggiunti limiti d'età. Una volta realizzate tali condizioni, il titolare del diritto di rimanere dispone, ai sensi dell'art. 5 del regolamento, di un periodo di due anni per esercitare il suo diritto di rimanere, senza che una eventuale assenza dal territorio di detto Stato possa comportare alcun pregiudizio per il suo diritto di rimanere.
53. A differenza di quanto previsto per l'ipotesi del «collocamento a riposo, termine normale e prevedibile della vita professionale» , contemplata dall'art. 2, n. 1, lett. a), in caso di «inabilità al lavoro da cui deriva una cessazione di attività prematura e imprevedibile» un periodo di due anni di residenza ininterrotta ai sensi dell'art. 2, n. 1, lett. b), prima frase, del regolamento è già sufficiente a costituire il diritto di rimanere. Anche in questi casi il titolare del diritto di rimanere dispone di un periodo di due anni, ai sensi dell'art. 5 del regolamento, per decidere ove intenda fissare la sua residenza definitiva . Il legislatore comunitario, in questa ipotesi di imprevista cessazione dell'attività lavorativa, attribuisce effetto costitutivo del diritto di rimanere ad un periodo di due anni di residenza ininterrotta. Il radicamento nello Stato membro in cui l'attività lavorativa si è svolta, prodottosi per effetto dei due anni di residenza ininterrotta, in presenza delle predette condizioni, risulta sufficiente in base alle valutazioni espresse nel regolamento.
54. L'art. 2, n. 1, lett. b), prima frase, trova un parallelo nell'art. 3, n. 2, primo trattino. Anche il decesso del lavoratore nel corso della sua vita lavorativa configura una cessazione di attività prematura e imprevedibile. Così come nei casi di cui all'art. 2, n. 1, lett. b), prima frase, i familiari possono invocare, a norma dell'art. 3, n. 1, il diritto di rimanere sorto dopo un periodo di due anni di residenza ininterrotta del lavoratore, anche a norma dell'art. 3, n. 2, primo trattino, essi possono invocare un precedente periodo di due anni di residenza ininterrotta del lavoratore. Il diritto dei familiari, conformemente all'economia del regolamento, discende al riguardo dal diritto del lavoratore.
55. Se dunque, in presenza delle predette condizioni, sono sufficienti due anni di residenza ininterrotta per maturare il diritto, anche in questi casi deve valere il termine di due anni, di cui all'art. 5 del regolamento, entro il quale il diritto rimane acquisito. Solo dopo la scadenza di questo termine di due anni si deve ritenere che il diritto di rimanere, in precedenza acquisito, sia nuovamente decaduto per mancato esercizio.
56. Conseguentemente, le assenze di durata superiore ai tre mesi di cui all'art. 4 del regolamento comportano un pregiudizio solo durante la fase di acquisizione del diritto, in quanto viene interrotto il carattere di «continuità» della residenza. Una volta, invece, che il diritto si sia consolidato, trova applicazione il periodo di due anni, di cui all'art. 5 del regolamento.
57. Trasferendo ora queste valutazioni al caso di specie, ciò significa che il sig. Rama Givane, al momento del suo ritorno nel Regno Unito con la sua famiglia nel febbraio 1996, poteva ricollegarsi al suo periodo di residenza ininterrotta compiuto tra il 1992 e il 1995. Ciò vale tanto più in quanto egli, per effetto della sua residenza e della sua attività lavorativa nel Regno Unito negli anni dal 1992 al 1995, aveva già soddisfatto (salvo cinque giorni, durante i quali tuttavia, in base all'art. 4, egli avrebbe anche potuto essere assente) le condizioni per l'acquisizione del diritto di rimanere a norma dell'art. 2, n. 1, lett. a), del regolamento, il quale riporta immediatamente all'art. 5 del regolamento, in forza del quale un'assenza fino a due anni dallo Stato membro non pregiudica l'esercizio del diritto di rimanere.
58. Sotto quest'ottica, si può ritenere che il requisito dei due anni di residenza ininterrotta, nel caso del sig. Rama Givane, fosse soddisfatto al momento del decesso di questi.
59. A prescindere dai precedenti periodi di residenza, il predetto requisito potrebbe eventualmente ritenersi soddisfatto anche in base alla seguente considerazione, qui formulata espressamente solo in subordine. Se si tiene conto delle interruzioni della residenza di durata non superiore a tre mesi all'anno, le quali, a norma dell'art. 4 del regolamento, non pregiudicano la continuità della residenza, il lavoratore, su un periodo complessivo di ventiquattro mesi, deve risiedere in definitiva soltanto per un minimo di diciotto mesi nello Stato membro in cui svolge attività lavorativa. Il radicamento in detto Stato membro, che costituisce il presupposto del diritto di rimanere, sussiste espressamente, in base alle valutazioni operate nel regolamento, anche a queste condizioni. Se si sommasse fittiziamente il periodo di assenza consentito ai circa ventun mesi del secondo periodo di residenza ininterrotta del sig. Rama Givane prima del suo decesso, risulterebbe che egli avrebbe trascorso nel Regno Unito anche immediatamente prima del suo decesso un periodo di residenza ininterrotta tale da legittimarlo a rimanere.
60. Tali considerazioni possono tuttavia essere accantonate, giacché il sig. Rama Givane, in base al punto di vista in precedenza esposto, poteva ricollegarsi al suo precedente periodo di residenza, il quale gli conferiva di per sé una posizione consolidata ai sensi del regolamento.
61. Poiché il diritto di rimanere dei familiari è un diritto derivato, esso non presuppone necessariamente che, per tutta la durata del periodo su cui si fonda il diritto stesso, essi abbiano vissuto presso il lavoratore. Per l'acquisizione, da parte dei familiari, di un autonomo diritto di rimanere a seguito della morte del lavoratore, da cui discende la loro posizione di diritto, ciò significa - sia ai sensi dell'art. 3, n. 1, seconda frase, che ai sensi dell'art. 3, n. 2, primo trattino, del regolamento - che essi dovevano in ogni caso vivere presso il lavoratore al momento del suo decesso. Non risulta che nella causa principale la realizzazione di tale condizione sia stata contestata.
62. Anche l'art. 3, n. 2, secondo trattino, conforta la tesi secondo cui, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, non vengono in rilievo periodi minimi di residenza dei familiari stessi. Se il decesso del lavoratore è dovuto ad infortunio sul lavoro od a malattia professionale, i familiari hanno il diritto di rimanere nello Stato membro in cui l'attività lavorativa è stata svolta, indipendentemente da qualsiasi periodo minimo di residenza.
63. L'esigenza di un periodo minimo di residenza solo per la persona del lavoratore risulta anche ragionevole, poiché in tal modo quest'ultimo ha innanzi tutto la possibilità di acquisire una posizione consolidata in vista del futuro diritto di rimanere prima di farsi raggiungere dalla famiglia.
64. Il ricongiungimento familiare comporta, di solito, cambiamenti radicali per la famiglia, come, ad es., l'abbandono della patria, il distacco dall'ambiente sociale d'origine, la rinuncia all'abitazione familiare, l'eventuale cambiamento di scuola dei figli in età scolare, la ricerca di adeguate condizioni di vita e abitative nello Stato ospitante, etc. Appare quindi senz'altro legittimo - se il lavoratore ha già acquisito una posizione consolidata - che una famiglia, che ha compiuto tale passo, non si ritrovi, nello Stato ospitante, in una situazione di incertezza giuridica relativamente al proprio diritto di risiedervi. Ciò vale in particolare in caso di decesso del lavoratore, evento che abbastanza spesso colpisce la famiglia quale imprevedibile avversità.
65. La differenza tra il primo e il secondo trattino dell'art. 3, n. 2, appare al riguardo arbitraria. Essa, tuttavia, probabilmente si giustifica per il fatto che, in caso di decesso dovuto ad infortunio sul lavoro od a malattia professionale, il motivo del soggiorno in un altro Stato membro, vale a dire l'attività lavorativa, diventa la causa stessa della morte. Di conseguenza appare iniquo negare alla famiglia il diritto di continuare a risiedere in tale Stato. Tale disposizione dimostra che al regolamento non sono estranee valutazioni di equità, le quali relativizzano le esigenze di determinati periodi o del radicamento. Ciò vale in particolare nell'ipotesi in cui una disposizione ispirata a motivi di equità risulta giustificata non da un unico motivo, ma addirittura in base ad una serie di singole considerazioni. Tali valutazioni trovano conferma nel fatto che, in forza dell'art. 4, è possibile assentarsi dallo Stato membro ospitante fino a tre mesi all'anno - e addirittura anche più a lungo in caso di assolvimento di obblighi militari - senza che tali assenze pregiudichino il periodo di residenza.
66. Alla luce di quanto sopra, propongo di risolvere le questioni pregiudiziali proposte nel senso che l'art. 3, n. 2, del regolamento n. 1251/70 non presuppone necessariamente che il periodo di due anni di residenza ininterrotta sia compiuto immediatamente prima del decesso del lavoratore, se ed in quanto il lavoratore possa ricollegarsi ad un precedente periodo di due anni di residenza ininterrotta ai sensi del regolamento e tale posizione di diritto, in analogia a quanto disposto dall'art. 5 del regolamento, non sia stata vanificata per effetto di un'assenza di durata superiore ai due anni dallo Stato membro in cui è stata svolta l'attività lavorativa.
67. Le soluzioni delle questioni da 2 a 5 della domanda di pronuncia pregiudiziale sono una conseguenza logica della soluzione proposta per la prima questione:
Sulla seconda questione
68. I diritti maturati dal lavoratore per effetto di un periodo di due anni di residenza rimangono acquisiti in caso di assenze dallo Stato membro ospitante di durata superiore ai tre mesi all'anno consentiti dall'art. 4, n. 1, purché tali assenze, in analogia a quanto disposto dall'art. 5, non superino i due anni.
Sulla terza questione
69. Il diritto di mantenere le pretese derivanti da periodi di residenza ininterrotta in precedenza compiuti è soggetto, in caso di successive interruzioni della residenza, ad un termine di due anni.
Sulla quarta questione
70. I diritti derivanti da precedenti periodi di residenza vengono meno in caso di interruzioni della residenza di durata superiore ai due anni.
Sulla quinta questione
71. I familiari di un lavoratore deceduto possono far valere pretese derivanti dall'art. 3, n. 2, qualora il lavoratore abbia acquisito una posizione consolidata per effetto di un periodo di almeno due anni di residenza ininterrotta e non vi abbia rinunciato con una interruzione della residenza di durata superiore ai due anni.
VII - Conclusione
72. Propongo di risolvere le questioni pregiudiziali nei seguenti termini:
1) L'art. 3, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1251/70 non presuppone necessariamente che il periodo di due anni di residenza ininterrotta sia compiuto immediatamente prima del decesso del lavoratore, se ed in quanto il lavoratore possa ricollegarsi ad un precedente periodo di due anni di residenza ininterrotta ai sensi del regolamento e tale posizione di diritto non sia stata vanificata per effetto di un'assenza di durata superiore ai due anni dallo Stato membro in cui è stata svolta l'attività lavorativa.
2) I diritti maturati dal lavoratore per effetto di un periodo di due anni di residenza possono essere mantenuti in caso di assenze dallo Stato membro ospitante di durata superiore ai tre mesi previsti dall'art. 4, n. 1 (che hanno l'effetto di interrompere la continuità della residenza nel Paese ospitante di cui trattasi soltanto durante la fase di acquisizione di una posizione consolidata) purché tali assenze, in analogia a quanto disposto dall'art. 5, non superino i due anni.
3) Il diritto di mantenere le pretese derivanti da periodi di residenza ininterrotta in precedenza compiuti è soggetto, in caso di successive interruzioni della residenza, ad un termine di due anni.
4) I diritti derivanti da precedenti periodi di residenza vengono meno in caso di interruzioni della residenza di durata superiore ai due anni.
5) I familiari di un lavoratore deceduto possono far valere pretese derivanti dall'art. 3, n. 2, qualora il lavoratore abbia acquisito una posizione consolidata per effetto di un periodo di almeno due anni di residenza ininterrotta e non vi abbia rinunciato con una interruzione della residenza di durata superiore ai due anni.
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