Conclusioni dell avvocato generale
I - Premessa
1 Il presente procedimento trae origine dalle controversie insorte fra le società Lohmann GmbH & Co. KG, medi Bayreuth Weihermüller & Voigtmann GmbH & Co. KG (in prosieguo, rispettivamente: la «Lohmann» e la «medi Bayreuth»), da una parte, e le autorità doganali tedesche, nella specie l'Oberfinanzdirektion (Direzione tributaria centrale) di Coblenza, dall'altra, in merito alla classificazione di taluni prodotti quali «oggetti ed apparecchi di ortopedia» nella voce 9021 della nomenclatura combinata istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 (1) (in prosieguo: la «NC»), nella versione modificata dal regolamento (CE) n. 1734/96 (2).
II - Quadro giuridico
2 La NC è una nomenclatura delle merci destinata a soddisfare nello stesso tempo le esigenze della Tariffa doganale comune e quelle delle statistiche del commercio estero della Comunità; essa è basata sul sistema armonizzato a livello mondiale di codificazione delle merci (in prosieguo: l'«SA») (3). Nel testo modificato dal regolamento n. 1734/96, la NC prevede quanto segue.
3 Il capitolo 90 è intitolato «Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi».
4 La voce 9021 di tale capitolo interessa gli «oggetti ed apparecchi di ortopedia, comprese le cinture e le fasce medico-chirurgiche e le stampelle; stecche, docce ed altri oggetti ed apparecchi per fratture; oggetti ed apparecchi di protesi; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o un'infermità».
5 Secondo la nota 1 b) al capitolo 90, questo non comprende «le cinte e le bende di materia tessile, la cui funzione è data dall'elasticità necessaria per sostenere l'organo (per esempio, cinte di gravidanza, bende toraciche, bende addominali, bende per le articolazioni o per muscoli) (sezione XI)».
6 Nell'ambito della sezione XI della NC il capitolo 61 è intitolato «Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia», il capitolo 62 concerne gli «Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia», e il capitolo 63 interessa gli «Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci».
7 La nota 2 c) al capitolo 61 precisa, al pari della nota 2 b) al capitolo 62 di identico tenore, che nei relativi capitoli non sono compresi «gli apparecchi di ortopedia, quali cinti erniari, cinture medico-chirurgiche».
III - Fatti e procedura
8 Nel 1997 la Lohmann e la medi Bayreuth hanno separatamente richiesto alle autorità doganali tedesche il rilascio di informazioni tariffarie vincolanti al fine di determinare la classificazione dei seguenti prodotti: per Lohmann, una fascia per i polsi denominata «epX Wrist Dynamic», una cintura protettiva per la schiena denominata «epX Back Basic», una fibbia ed una fascia per gomito denominate rispettivamente «epX Elbow Basic» ed «epX Elbow Dynamic»; per la medi Bayreuth, una fascia funzionale per ginocchio denominata «Stabimed» ed una ortesi funzionale per ginocchio denominata «Collamed».
9 In risposta a dette richieste le autorità tedesche hanno indicato come classificazione di tutti questi prodotti la sottovoce 6307 90 10 NC, cioè come manufatti tessili confezionati a maglia. Le ricorrenti hanno proposto opposizione avverso tale classificazione, facendo valere che i suddetti prodotti rientravano fra gli oggetti ed apparecchi ortopedici designati dalla voce 9021 NC. Queste opposizioni essendo state respinte dalla Oberfinanzdirektion di Coblenza, la Lohmann e la medi Bayreuth hanno allora chiesto allo Hessisches Finanzgericht (Tribunale tributario dell'Assia; in prosieguo: il «Finanzgericht») di Kassel, con quattro separati ricorsi, di annullare le citate informazioni tariffarie e di ingiungere alle autorità doganali di riclassificare, con nuove informazioni tariffarie vincolanti, i prodotti in causa nella suddetta voce 9021 (4).
10 Il Finanzgericht nutre dubbi sulla corretta classificazione tariffaria dei suddetti prodotti. Esso s'interroga, fra l'altro, sull'ambito di applicabilità della nota 1 b) al capitolo 90 della NC in relazione al criterio dell'elasticità del tessuto, così come si domanda quale rilievo assumano, ai fini di un'eventuale esclusione dei prodotti in causa dalla categoria degli apparecchi ortopedici, i criteri richiamati nella sentenza 3M Medica, nella quale la Corte ha rilevato che i prodotti contemplati dalla voce 9021 NC presentano «(...) l'elemento comune di essere specificamente adatti al difetto fisico alla cui correzione sono destinati e di essere specificamente concepiti per una determinata persona» (5).
11 In tali condizioni, con distinte ordinanze del 21 febbraio 2000 (6) il Finanzgericht ha ritenuto opportuno sospendere i giudizi dinanzi ad esso pendenti e sottoporre alla Corte, in forza dell'art. 234 CE, i seguenti quesiti pregiudiziali:
Nella causa C-260/00:
«a) Se rientri nella designazione della merce "Oggetti ed apparecchi di ortopedia" ai sensi della voce 9021 NC una fascia per polsi, cosiddetta "fascia per polsi epX Wrist Dynamic", taglia M/L, consistente in un manufatto piatto dello spessore di 1,2 mm monocromo a tre strati con due strati esterni in maglia elastica ed uno strato intermedio trasversale molto sottile non visibile di materiale sintetico; confezionato con cuciture a forma tubolare, nel quale su ciascun lato sono inserite leggermente piegate quattro barre elastiche di materiale antiruggine lunghe circa 12 cm; di circa 19 cm di lunghezza, con un diametro superiore di circa 11 cm ed un diametro inferiore di circa 9 cm, con una cavità circolare per il pollice.
b) Se l'espressione "ausschließlich" (esclusivamente) [espressione che non compare nel testo italiano] figurante nella nota 1 b) al capitolo 90 della NC, combinata con l'indicazione figurante nelle note 2 c) al capitolo 61 e 2 b) al capitolo 62 della NC, consenta di prendere in considerazione l'elasticità del tessuto come criterio determinante anche quando la funzione protettiva viene quantomeno rafforzata non solo da una confezione corrispondente alla finalità d'uso, ma anche da altri elementi (nella fattispecie le barre elastiche)».
Nella causa C-261/00:
«a) Se rientri nella designazione della merce "Oggetti ed apparecchi di ortopedia" ai sensi della voce 9021 NC una cintura protettiva per la schiena, cosiddetta fascia per la schiena "epX Back Basic", taglia S, confezionata con cuciture unite, composta principalmente di maglia elastica aperta avente uno spessore fino a 1,5 mm, di circa 87 cm di lunghezza e 23 cm di larghezza, che si chiude davanti con una chiusura "velcro" ed è munita all'esterno di due nastri elastici di trazione aggiuntivi di tessuto, che possono essere tesi verso la parte anteriore, serrati e fissati alla chiusura velcro; cintura nel centro della quale (parte dorsale) è cucita una stretta barra di plastica e nella stessa parte dorsale è prevista una cosiddetta tasca-cuscinetto.
b) Se l'espressione "ausschließlich" (esclusivamente) [espressione che non compare nel testo italiano] figurante nella nota 1 b) al capitolo 90 della NC, combinata con l'indicazione figurante nelle note 2 c) al capitolo 61 e 2 b) al capitolo 62 della NC, consenta di prendere in considerazione l'elasticità del tessuto come criterio determinante, anche quando la funzione protettiva viene quantomeno rafforzata da una confezione corrispondente alla finalità d'uso nella lavorazione di tessuti di diversa elasticità».
Nella causa C-262/00:
«a) Se siano riconducibili alla designazione delle merci di cui alla voce 9021 NC, "Apparecchi di ortopedia", una fibbia per gomito, denominata epX Elbow Basic, e una fascia per gomito, denominata epX Elbow Dynamic, consistenti in manufatti dalla forma piatta e spessa 1 mm, monocromi a tre strati, due dei quali in maglia elastica e uno intermedio in plastica, confezionati a cucitura a forma tubolare, rispettivamente della lunghezza di 8 cm (fibbia per gomito) e di 22 cm (fascia per gomito, quest'ultima anche a cucitura anatomica), atti ad essere tirati ciascuno al di sotto del gomito sull'avambraccio per essere indossati come un manicotto tubolare, dotati di cuscinetto compresso incorporato intorno al quale scorre una cintura circolare con componente elastica e resistente alla trazione e cerniera adesiva del tipo "velcro".
b) Se l'espressione "ausschließlich" (esclusivamente) [espressione che non compare nel testo italiano] figurante nella nota 1 b) al capitolo 90 della NC, combinata con l'indicazione figurante nelle note 2 c) al capitolo 61 e 2 b) al capitolo 62 della NC, consenta di prendere in considerazione l'elasticità del tessuto come criterio determinante anche quando la funzione di sostenimento viene rafforzata da altri elementi (nel caso di specie, il cuscinetto del cinto).
c) In caso di soluzione affermativa della questione sub b):
Se la regola generale 3 b) possa essere invocata al fine di definire la questione di quando la funzione di sostenimento degli altri elementi non composti da tessuti o maglie elastici sia prevalente, o quali altri criteri debbano trovare applicazione».
Nella causa C-263/00:
«a) Se siano riconducibili alla designazione delle merci di cui alla voce 9021 NC, "Apparecchi di ortopedia", fasce funzionali per ginocchio (ginocchiere) con guida di scorrimento nonché ortesi funzionali per ginocchio con effetto di bendatura, per lo più confezionate in neoprene e munite lateralmente di guide in alluminio (anche estraibili) della lunghezza di 30 o 37 cm, con snodi policentrici e limitazione di estensione, che dispongono di due fascette adesive di chiusura del tipo "velcro", ginocchiere/ortesi, la cui corretta applicazione presuppone la regolazione individuale degli snodi mediante cunei d'arresto per la limitazione dell'estensione.
b) Se il termine "esclusivamente" [espressione che non compare nel testo italiano], di cui alla nota 1 b) al capitolo 90 della NC combinata con l'indicazione figurante nelle note 2 c) al capitolo 61 e 2 b) al capitolo 62 della NC, consenta di prendere in considerazione come criterio decisivo ed esclusivo l'elasticità del tessuto, anche nel caso in cui la funzione di sostenimento venga rafforzata da altri materiali.
c) In caso di soluzione affermativa della questione sub b):
Se la regola generale 3 b) possa essere richiamata per delimitare la questione relativa a quando la funzione di sostenimento degli altri materiali sia prevalente o quali altri criteri debbano essere applicati al riguardo».
12 Con ordinanza del presidente della Corte del 13 settembre 2000 le suddette cause sono state riunite ai fini della procedura scritta e orale e della sentenza.
IV - Analisi giuridica
A - Premessa
13 In sostanza, il Finanzgericht interroga la Corte sulla riconducibilità dei prodotti in causa alla designazione delle merci di cui alla voce 9021 NC e in quest'ottica sull'ambito di applicabilità della nota 1 b) al capitolo 90 della NC. Esaminerò qui di seguito tali aspetti, soffermandomi anzitutto sul secondo, poiché se dovesse risultare che la nota 1 b) si applica a uno o più fra i prodotti in causa, ne risulterebbe anche esclusa la classificazione nel capitolo 90, e quindi nella voce 9021.
14 Prima di intraprendere tale esame, peraltro, devo ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, al fine di garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato in linea di principio nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della Tariffa doganale comune e delle note delle sezioni o dei capitoli (7).
15 Ricordo altresì che le note esplicative dell' SA (in prosieguo: le «NESA») elaborate dal Consiglio di cooperazione doganale, pur senza essere giuridicamente vincolanti, forniscono un rilevante contributo per l'interpretazione delle voci doganali (8). Per quanto qui interessa, merita soprattutto attenzione la nota I della voce 9021, secondo cui gli oggetti e apparecchi di ortopedia compresi in questa voce
«(...) servono:
- o a prevenire o a correggere taluni difetti fisici;
- o a sorreggere ovvero mantenere in posizione degli organi a seguito di una malattia o di un'operazione» (9).
16 Il n. 11) della nota I enumera poi, nell'ambito di tali strumenti e apparecchi:
«[g]li apparecchi di raddrizzamento contro la scoliosi e la deviazione della colonna vertebrale, nonché i busti e le cinture medico-chirurgiche (comprese alcune cinture antiptosiche) caratterizzati:
a) o dalla presenza di cuscinetti, cuscini, stecche o molle speciali, adattabili secondo il paziente;
b) o dalla natura delle materie costitutive (cuoio, metallo, materie plastiche, ecc.);
c) o ancora dalla presenza di parti rinforzate, di pezzi rigidi di stoffa o di bande di differente larghezza.
La speciale concezione di questi oggetti risponde a una determinata funzione ortopedica e li differenzia da busti e cinture di uso comune, anche quando questi ultimi hanno effettivamente anche una funzione di supporto e di sostegno (...)».
B - Sull'ambito di applicabilità della nota 1 b) al capitolo 90 della NC
17 Come si è visto, la nota 1 b) al capitolo 90 della NC esclude dal novero degli «oggetti o apparecchi di ortopedia» le cinte e le bende di materiale tessile la cui funzione di sostegno deriva dall'elasticità, classificandoli quali prodotti tessili nell'ambito della sezione XI della NC. Il Finanzgericht intende accertare se ciò vale anche per i prodotti ai quali detta funzione sia conferita non solo dall'elasticità del tessuto, ma anche da una particolare confezione o dalla presenza di elementi complementari in materiale non tessile. Al giudice di rinvio interessa cioè stabilire se, ai sensi della citata nota, siano escluse dal capitolo 90 anche le cinte e le bende la cui funzione di sostegno è data prevalentemente dall'elasticità del tessuto, malgrado che in varie versioni linguistiche della nota alla menzione dell'elasticità si accompagni l'avverbio «esclusivamente» (ausschließlich). In caso affermativo, detto giudice chiede poi secondo quale criterio si debba individuare l'elemento prevalente nell'attribuire ai prodotti in questione una funzione di sostegno.
18 Fatta eccezione per l'amministrazione doganale tedesca, che non si è espressa al riguardo nelle osservazioni sottoposte alla Corte, le parti hanno concordemente sostenuto che il tenore della nota in questione è univoco nel far dipendere dalla sola elasticità del tessuto la funzione di sostegno dei prodotti esclusi dal capitolo 90 della NC.
19 Questa posizione mi pare condivisibile. Rilevo, in effetti, che già sul piano puramente letterale l'avverbio «esclusivamente» (ausschließlich), richiamato dal giudice di rinvio, vale proprio a escludere dall'ambito di applicazione della nota 1 b) quelle cinte o bende alla cui funzione di sostegno concorrano altri eventuali elementi complementari, diversi dall'elasticità del tessuto. Né a ciò si oppone la circostanza che la suddetta nota presenta una lieve divergenza di redazione nelle versioni in lingua italiana e spagnola, in cui non figura il termine «esclusivamente»; infatti tali versioni, oltre ad essere perfettamente compatibili con le altre versioni linguistiche, vanno a mio avviso nel medesimo senso di queste ultime, poiché insistono nel far risalire all'elasticità la funzione di sostegno svolta dai prodotti interessati (10). Aggiungo poi che, come sostenuto dalla medi Bayreuth e dalla Commissione, in linea con lo stesso giudice di rinvio, quest'interpretazione trova conferma nel fatto che nel capitolo 90 le nozioni di carattere «esclusivo» e «principale» sono chiaramente distinte l'una dall'altra, come dimostra il testo della nota 2 b) del medesimo capitolo (11).
20 Queste considerazioni mi sembrano sufficienti per affermare che l'applicazione della nota 1 b) del capitolo 90 è circoscritta alle cinte o bende alle quali è l'elasticità del tessuto, ed essa sola, a conferire una funzione di sostegno di un organo. In virtù della stessa nota 1 b), tali prodotti vanno quindi classificati nell'ambito dei prodotti tessili di cui alla sezione XI della NC, perché, credo, di regola si tratta di ordinarie cinte e bende di materiale tessile che assolvono una generica funzione di sostegno e non la «specifica funzione ortopedica» propria delle cinture medico-chirurgiche, come indicato dalle NESA (12). Queste ultime cinture, infatti, anche se realizzate in materiale tessile, sono escluse dalla sezione XI in forza delle note 2 c) al capitolo 61 e 2 b) al capitolo 62 della NC.
21 Per escludere l'applicabilità della nota 1 b), è quindi necessario che una cinta o benda derivi la sua funzione di sostegno anche (o addirittura soltanto) da elementi diversi dall'elasticità. E' evidente però che la semplice presenza di tali elementi non implica necessariamente che il prodotto tragga anche da questi la sua funzione di sostegno; com'è stato ricordato, infatti, l'inserimento di elementi non tessili in una cinta o benda può giustificarsi anche con la semplice esigenza di conferire stabilità al prodotto, per esempio impedendogli di arrotolarsi, senza con ciò contribuire effettivamente alla funzione di sostegno di un organo. Perché questo accada, è allora necessario, a mio avviso, che gli elementi in questione siano specificamente preordinati e tecnicamente idonei ad assolvere detta funzione di sostegno, in modo tale che, senza di essi, la funzione stessa ne risulterebbe alterata.
22 In questa prospettiva, la particolare confezione di una cinta o benda diretta a renderne più efficaci le proprietà elastiche al fine di migliorarne la funzione di sostegno non mi pare idonea a escludere l'applicazione della nota 1 b), nella misura in cui anche in tal caso detta funzione è assicurata dall'elasticità.
23 Deriva da quanto precede che non occorre interrogarsi sugli eventuali criteri da adottare al fine di individuare quale sia l'elemento prevalente nell'attribuire la funzione di sostegno ai prodotti in esame.
24 Così definito l'ambito di applicazione della nota 1 b), conviene chiedersi se qualcuno dei prodotti in esame vi ricada, con il risultato di restare per questo stesso motivo escluso dalla classificazione nel capitolo 90 NC. Mi pare però, sulla scorta degli elementi acquisiti al fascicolo di causa, che la risposta all'interrogativo debba essere negativa. In effetti, tutti questi prodotti si compongono di materiale tessile accompagnato da parti aggiuntive (cuscinetti e barre o guide in materiale sintetico o metallico) che, secondo la descrizione fattane dalle ricorrenti, contribuiscono al pari del materiale tessile all'assolvimento della funzione cui i prodotti stessi sono destinati. E' ben vero che ciò è stato contestato dall'amministrazione convenuta davanti al Finanzgericht, tuttavia nel fascicolo di causa non si rinvengono elementi utili a supportare tale obiezione. Non posso perciò escludere che le suddette parti aggiuntive contribuiscano effettivamente, nel senso che ho sopra indicato, alla funzione di sostegno dei prodotti in questione (13).
C - Sulla classificazione dei prodotti in causa nella voce 9021 della NC
25 Assumendo quindi che, in virtù delle loro caratteristiche, i prodotti in esame sfuggano all'applicazione della nota 1 b) del capitolo 90, occorre verificare se essi siano riconducibili alla categoria degli oggetti ed apparecchi ortopedici individuata nella voce 9021 NC.
26 A tal fine, conviene prendere le mosse dalla sentenza 3M Medica, nella quale la Corte ha interpretato questa voce alla luce delle pertinenti NESA, affermando che i prodotti da essa contemplati presentano «(...) l'elemento comune di essere specificamente adatti al difetto fisico alla cui correzione sono destinati e di essere specificamente concepiti per una determinata persona» (14).
27 Nel corso della procedura davanti alla Corte, le parti sono giunte a conclusioni opposte circa l'incidenza di questa pronuncia al fine di stabilire la classificazione tariffaria dei prodotti in esame. La Commissione ne deduce che, al momento in cui sorge l'obbligazione doganale, i prodotti compresi nella voce 9021 devono essere concepiti o adattati per una specifica patologia e una persona determinata, ovvero successivamente adattati, ad opera di uno specialista, per consentirne l'uso ad una persona determinata e per una specifica patologia. Quest'approccio, sostiene la Commissione, è altresì conforme alle indicazioni fornite dalle note esplicative all'SA, secondo cui gli apparecchi ortopedici devono essere fabbricati su misura per un paziente determinato.
28 A ciò le ricorrenti nelle cause principali obiettano che la sentenza 3M Medica fu resa in relazione a prodotti (nella specie, calzature) per i quali effettivamente le citate note esplicative prevedono la classificazione nella voce 9021 soltanto qualora essi siano fabbricati su misura. Le stesse note esplicative però limitano alle calzature e suole ortopediche il requisito della fabbricazione su misura, sicché non vi sarebbe ragione di ricondurre a tutti i prodotti compresi nella voce 9021 l'esigenza della concezione specifica per una determinata persona, e a fortiori quella della fabbricazione su misura.
29 Ritengo che la Commissione abbia ragione nel far leva sulla citata sentenza 3M Medica per affermare che i prodotti della voce 9021 sono destinati all'uso da parte di una persona determinata e per una specifica patologia. Non credo, però, che tale conclusione debba necessariamente derivare, come invece sostiene la Commissione, dall'esigenza della fabbricazione su misura. Questa in realtà, come risulta con chiarezza dalle NESA (15), è riferita soltanto alle suole e calzature ortopediche e, a sua volta, la stessa sentenza 3M Medica riferisce quest'esigenza proprio alle calzature (16). Ritengo piuttosto, anche alla luce del testo delle note esplicative, che i tratti comuni dei prodotti della voce 9021 individuati dalla Corte in tale sentenza, l'essere cioè «specificamente adatti al difetto fisico alla cui correzione sono destinati» e «specificamente concepiti per una determinata persona», siano intrinsecamente legati l'uno all'altro e, più precisamente, che il secondo derivi dal primo. Posto infatti che - come si ricava dal testo delle NESA (17) e non mi sembra contestato dalle parti - gli oggetti ed apparecchi ortopedici compresi nella voce 9021 servono a prevenire o trattare una patologia determinata o le sue conseguenze, è evidente che essi possono assolvere la loro funzione soltanto se sono adatti alla morfologia del paziente interessato e alle modalità con cui la patologia si è in concreto manifestata o rischia di manifestarsi in quel paziente.
30 Ancor più evidente mi pare questa soluzione con riguardo ai prodotti qui in esame, posto che in riferimento agli «apparecchi di raddrizzamento della colonna vertebrale, nonché [a] tutti i busti e cinture medico-chirurgiche» le NESA indicano, come si è visto, che tali prodotti si caratterizzano per la loro speciale concezione che risponde a una determinata funzione ortopedica (18). A giusto titolo, quindi, la Commissione sostiene che, per essere classificati nella voce 9021, i prodotti qui in questione devono essere adatti alle caratteristiche morfologiche di una persona determinata in funzione della patologia che in quest'ultima essi sono destinati a prevenire o trattare.
31 In questa prospettiva, mi pare anche ragionevole affermare che, qualora tali prodotti non siano all'origine concepiti per prevenire o trattare una particolare patologia in un paziente determinato, essi devono poter essere adattati a questo fine. Sul punto, condivido ancora la posizione della Commissione in quanto, come ogni altro intervento di prevenzione e di trattamento di una patologia, quest'adattamento deve essere effettuato dietro indicazione e sotto controllo medico.
32 In conclusione, ritengo che i prodotti qui in esame siano riconducibili alla categoria degli oggetti e apparecchi ortopedici di cui alla voce 9021 NC nella misura in cui essi siano concepiti o adattati per l'uso da parte di un paziente determinato, dietro indicazione e sotto controllo medico, al fine di prevenire o trattare una specifica patologia o le sue conseguenze. Accertare poi se in concreto ciascuno dei citati prodotti risponda alle condizioni appena indicate è compito che, a mio avviso, non spetta alla Corte, ma al giudice del rinvio.
V - Conclusioni
33 Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo perciò alla Corte di dichiarare che:
L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) n. 1734/96, deve essere interpretato nel senso che:
«1) Devono escludersi dalla classificazione nel capitolo 90 della nomenclatura combinata, in virtù della nota 1 b) al medesimo capitolo, le cinte o bende in materiale tessile la cui funzione di sostegno di un organo derivi dall'elasticità di detto materiale, senza che a tale funzione contribuisca effettivamente alcun altro elemento, materiale od oggetto di cui la cinta o benda sia anche composta.
2) Qualora per esse non ricorrano le condizioni di applicazione della nota 1 b) al capitolo 90 della nomenclatura combinata, le seguenti merci devono essere classificate nella voce 9021 della nomenclatura combinata, se risulta che esse sono adattate, dietro indicazione e sotto controllo medico, per l'uso da parte di una persona determinata, al fine di prevenire o trattare una specifica patologia o le sue conseguenze:
- una fascia per polsi denominata epX Wrist Dynamic, taglia M/L, consistente in un manufatto piatto dello spessore di 1,2 mm monocromo a tre strati con due strati esterni in maglia elastica ed uno strato intermedio trasversale molto sottile non visibile di materiale sintetico, confezionato con cuciture a forma tubolare, nel quale su ciascun lato sono inserite leggermente piegate quattro barre elastiche di materiale antiruggine lunghe circa 12 cm, di circa 19 cm di lunghezza, con un diametro superiore di circa 11 cm ed un diametro inferiore di circa 9 cm, con una cavità circolare per il pollice;
- una cintura protettiva per la schiena denominata epX Back Basic, taglia S, confezionata con cuciture unite, composta principalmente di maglia elastica aperta avente uno spessore fino a 1,5 mm, di circa 87 cm di lunghezza e 23 cm di larghezza, che si chiude davanti con una chiusura "velcro" ed è munita all'esterno di due nastri elastici di trazione aggiuntivi di tessuto, che possono essere tesi verso la parte anteriore, serrati e fissati alla chiusura "velcro"; cintura nel centro (parte dorsale) della quale è cucita una stretta barra di plastica e nella stessa parte dorsale è prevista una cosiddetta tasca-cuscinetto;
- una fibbia per gomito, denominata epX Elbow Basic, e una fascia per gomito, denominata epx Elbow Dynamic, consistenti in manufatti dalla forma piatta e spessa 1 mm, monocromi a tre strati, due dei quali in maglia elastica e uno intermedio in plastica, confezionati a cucitura a forma tubolare, rispettivamente della lunghezza di 8 cm (fibbia per gomito) e, di 22 cm (fascia per gomito, quest'ultima anche a cucitura anatomica), atti ad essere tirati ciascuno al di sotto del gomito sull'avambraccio per essere indossati come un manicotto tubolare, dotati di cuscinetto compresso incorporato intorno al quale scorre una cintura circolare con componente elastica e resistente alla trazione e cerniera adesiva del tipo "velcro";
- una fascia funzionale per ginocchio (ginocchiera) con guida di scorrimento denominata Stabimed e ortesi funzionale per ginocchio denominata Collamed con effetto di bendatura, per lo più confezionate in neoprene e munite lateralmente di guide in alluminio (anche estraibili) della lunghezza di 30 o 37 cm, con snodi policentrici e limitazione di estensione, che dispongono di due fascette adesive di chiusura del tipo "velcro", la cui corretta applicazione presuppone la regolazione individuale degli snodi mediante cunei d'arresto per la limitazione dell'estensione».
(1) - Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1).
(2) - Regolamento (CE) n. 1734/96 della Commissione, del 9 settembre 1996, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 238, pag. 1).
(3) - Sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, istituito dalla convenzione internazionale adottata dal Consiglio di cooperazione doganale il 14 giugno 1983 e approvata a nome della Comunità, assieme al relativo protocollo di emendamento 24 giugno 1986, con decisione del Consiglio 87/369/CEE, del 7 aprile 1987 (GU L 198, pag. 1).
(4) - Risulta peraltro dall'ordinanza di rinvio nella causa C-261/00 che, nel corso della procedura dinanzi al Finanzgericht, le autorità doganali tedesche hanno poi modificato la classificazione tariffaria della cintura protettiva per la schiena, individuando nella sottovoce 6212 9000 la corretta classificazione di tale prodotto.
(5) - Sentenza 24 marzo 1994, causa C-148/93 (Racc. pag. I-1123, punto 12).
(6) - Facendo seguito a una richiesta di chiarimenti della Corte, con provvedimenti del 17 ottobre 2001 il giudice di rinvio ha poi rettificato i quesiti formulati nelle ordinanze del 21 febbraio 2000. A fini di chiarezza, farò riferimento unicamente ai quesiti così rettificati.
(7) - V. da ultimo sentenza 7 febbraio 2002, causa C-276/00, Turbon (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 21, ove figurano ulteriori riferimenti).
(8) - V., fra molte, sentenza 9 febbraio 1999, causa C-280/97, ROSE Elektrotechnik (Racc. pag. I-689, punto 16), e più recentemente sentenza 7 marzo 2002, causa C-259/00, Biochem (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 22). Farò qui riferimento alla seconda edizione (NE/MJ 2 - luglio 1996) delle NESA, applicabile ai fatti di causa.
(9) - Come per tutte le citazioni tratte dalle NESA, pubblicate dal Consiglio di cooperazione doganale nelle sole lingue inglese e francese, la traduzione non è ufficiale.
(10) - La versione in lingua italiana della nota 1 b) cita infatti le «cinte e le bende di materia tessile, la cui funzione è data dall'elasticità necessaria per sostenere l'organo» e la versione in lingua spagnola «los cinturones y fajas de materiales textiles, cuyo único efecto sea sostener o mantener un órgano, como consecuencia de la elasticidad» (corsivi aggiunti).
(11) - La nota 2 b) al capitolo 90 della NC si riferisce infatti alle «parti ed accessori (...) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente ad una macchina, uno strumento o un apparecchio particolari (...)» (corsivo aggiunto). La distinzione fra i due termini appare del resto anche in altre note della NC [v., per esempio la nota 5 B., lett a), del capitolo 84].
(12) - V. nota I della voce 9021, n. 11), ultimo capoverso.
(13) - Conservo però forti dubbi in proposito per quanto riguarda la cintura protettiva per la schiena epX Back Basic, tanto più che lo stesso giudice di rinvio (v. secondo quesito nella causa C-261/00) ricerca nella particolare confezione del prodotto, e non nella barretta di plastica cucita nella parte dorsale di questo, l'eventuale elemento diverso dall'elasticità del tessuto al quale ricondurre la funzione di sostegno. I miei dubbi sono confermati, poi, dal fatto che, com'è stato ricordato nel corso della procedura, un prodotto in apparenza analogo alla cintura protettiva di cui qui si tratta è stato classificato dal Comitato dell'SA, organo istituito dalla Convenzione internazionale 14 giugno 1983 in seno al Consiglio di cooperazione doganale (v. nota 4) come prodotto tessile in virtù dell'indicazione delle NESA [nota 1 b) al capitolo 90] corrispondente alla nota 1 b) al capitolo 90 della NC. Tale parere di classificazione, approvato dalla 26° sessione del Comitato, è stato poi approvato dal Consiglio di cooperazione doganale (v. GU 2001, C 202 pag. 8).
(14) - Punto 12 (v. supra, paragrafo 10, nota 6).
(15) - V. nota I della voce 9021, nn. 6 e 7 e sottonota c).
(16) - Sentenza citata alla nota 6 (punto 13).
(17) - V. nota I della voce 9021, primo capoverso.
(18) - V. nota I della voce 9021, n. 11), ultimo capoverso.
Full & Egal Universal Law Academy