Conclusioni dell avvocato generale
1. La sig.ra Simon ha impugnato la sentenza 10 maggio 2000 con la quale il Tribunale di primo grado ha respinto il ricorso da lei proposto per l'annullamento della decisione della Commissione che rigetta la domanda di regolarizzazione della sua posizione amministrativa nonché il risarcimento dei danni morali nella simbolica somma di euro 1 .
2. La sig.ra Simon vuole ottenere, in sostanza, una riclassificazione retroattiva dello status di dipendente per il periodo maggio 1966 - ottobre 1995. Durante tale periodo (salvo due brevi interruzioni nel 1993 e nel 1994) veniva ufficialmente impiegata da una serie di organizzazioni indipendenti che la Commissione (e, in origine, l'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, che l'aveva preceduta) incaricava mediante contratti stipulati in ordine successivo per coordinare e distribuire alle industrie nazionali interessate i risultati di studi condotti da esperti nell'ambito dei programmi quinquennali di ricerca ergonomica per le industrie del settore carbosiderurgico che la Commissione effettua ai sensi dell'art. 55 del Trattato CECA («art. 55 CECA»). La signora Simon sostiene che in realtà era impiegata dalla Commissione e che per il periodo considerato avrebbe dovuto essere stata considerata agente temporaneo delle Comunità.
Gli antefatti della sentenza impugnata
3. L'art. 55 del Trattato CECA stabilisce che la Commissione deve incoraggiare le ricerche tecniche ed economiche concernenti la produzione e l'incremento del consumo del carbone e dell'acciaio, e parimenti la sicurezza del lavoro in queste industrie e che, a tale scopo, organizza ogni collegamento adeguato tra gli istituti di ricerca esistenti.
4. Nell'ambito del programma quinquennale di ricerca ergonomica per le industrie del settore carbosiderurgico effettuato in forza di detto articolo, la Commissione sino al 1995 si avvaleva, mediante contratti stipulati in ordine successivo, di varie organizzazioni indipendenti al fine di coordinare e distribuire alle industrie nazionali interessate i risultati degli studi svolti nell'ambito di tale programma.
5. Tali organizzazioni, che le parti e la sentenza del Tribunale indicano come «società di controllo e di sorveglianza» (enti di tutela), avevano stipulato con la Commissione contratti, per fornire, da un lato, in qualsiasi momento consulenti esperti nel settore specifico di ricerca e, per creare, dall'altro, un'antenna dell'Agenzia dell'azione comunitaria ergonomica (l'Agenzia) che a quanto pare di giorno in giorno forniva il supporto logistico per i successivi lavori di ricerca.
6. Dalla sentenza impugnata risulta che la sig.ra Simon, dal 1957 al 1960, era stata dipendente della Comunità di categoria C, dal 1966 al 1993 aveva prestato in Lussemburgo attività lavorativa presso talune società con le quali la Commissione aveva stipulato un contratto nei termini suddetti. Secondo la sentenza impugnata, dal 1966 al 1980, la sig.ra Simon era stata occupata, presso la Société des Sciences Médicales, e, successivamente, presso la Ligue Luxembourgeoise contre la Tuberculose, la Société d'Ergonomie de Langue Française e la Gesellschaft für Arbeitswissenschaft. Dal 1980 la società di controllo e di sorveglianza per la quale la sig.ra Simon svolgeva la propria attività lavorativa, era la Gesellschaft für Sicherheitswissenschaft (la GFS). Tra il 1° marzo 1993 e il 14 gennaio 1994, e successivamente tra il 1° luglio e il 30 novembre 1994, la sig.ra Simon era alle dirette dipendenze della Commissione con un contratto di lavoro a termine di diritto lussemburghese. A seguito della conclusione di un nuovo contratto tra la Commissione e la GFS, per il periodo 1° dicembre 1994 - 31 agosto 1995, quest'ultima assumeva l'incarico coordinare e distribuire i risultati degli studi svolti nell'ambito del sesto programma ergonomico. La sig.ra Simon veniva di nuovo assunta dalla GFS per un periodo corrispondente alla durata del contratto tra la Commissione e la GFS. Quest'ultimo contratto, come pure quello della sig.ra Simon, veniva prorogato sino al 25 ottobre 1995. A tale data il contratto della sig.ra Simon si estingueva poiché la Commissione non aveva rinnovato il contratto con la GFS.
7. Il 16 gennaio 1996, la sig.ra Simon adiva il Tribunale del lavoro lussemburghese con un ricorso per licenziamento ingiustificato nei confronti della GFS e del suo direttore. Con lettera 28 giugno 1996, la sig.ra Simon presentava alla Commissione una domanda, ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto dei dipendenti delle Comunità europee, dove chiedeva che l'attività lavorativa da lei svolta, sin dal 1966, fosse considerata attività lavorativa prestata in qualità di agente temporaneo delle Comunità. A sostegno della sua domanda la sig.ra Simon deduceva che i contratti di lavoro che aveva stipulato con le società di controllo e di sorveglianza avevano l'unico obiettivo di eludere l'applicazione del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. La sig.ra Simon chiedeva inoltre il pagamento di un euro simbolico a titolo di risarcimento danni per avere la Commissione violato il dovere di assistenza a cui era tenuta nei suoi confronti.
8. Il regime applicabile a cui fa riferimento la sig.ra Simon si applica a tutti i dipendenti assunti a contratto dalle Comunità, siano essi agenti temporanei, ausiliari, locali o consiglieri speciali . L'art. 90 dello Statuto si applica per analogia a siffatti dipendenti .
9. L'art. 90 dello Statuto stabilisce quanto segue:
«1. Qualsiasi persona cui si applica il presente statuto può presentare all'autorità che ha il potere di nomina una domanda che l'inviti a prendere una decisione nei suoi confronti. L'autorità notifica la propria decisione debitamente motivata all'interessato nel termine di quattro mesi a decorrere dal giorno della presentazione della domanda. Alla scadenza di tale termine, la mancanza di risposta alla domanda va considerata come decisione implicita di rigetto, che può formare oggetto di reclamo ai sensi del paragrafo 2.
2. Qualsiasi persona cui si applica il presente statuto può presentare all'autorità che ha il potere di nomina un reclamo avverso un atto che le arrechi pregiudizio, sia che l'autorità abbia preso una decisione, sia che essa non abbia preso una misura imposta dallo Statuto. Il reclamo deve essere presentato entro un termine di tre mesi (...)».
10. Tale termine decorre dal giorno della pubblicazione dell'atto, se si tratta di un provvedimento di carattere generale, oppure dal giorno della notifica della decisione al destinatario, ovvero dalla data di scadenza del termine di risposta se il reclamo riguarda una decisione implicita di rigetto di una domanda presentata in applicazione dell'art. 90, n. 1.
11. In mancanza di risposta da parte della Commissione, il 2 dicembre 1997, la sig.ra Simon presentava, un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, avverso la decisione implicita di rigetto della sua domanda.
12. Con decisione 2 aprile 1997, notificata alla sig.ra Simon l'8 aprile 1997, la Commissione respingeva il reclamo.
13. Il 12 marzo 1997, il tribunale del lavoro del Lussemburgo dichiarava la domanda della sig.ra Simon irricevibile in quanto non aveva fornito la prova che era stata alle dipendenze della GFS o del suo direttore.
Il procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado
14. L'11 giugno 1997 la ricorrente adiva il Tribunale di primo grado con un ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione della Commissione 2 aprile 1997 e il pagamento da parte di quest'ultima di un euro simbolico a titolo di risarcimento per la depressione psichica sofferta e per violazione da parte della Commissione del dovere di assistenza nei suoi riguardi.
15. La sig.ra Simon ha affermato che la Commissione era incorsa in sviamento di potere e di procedura. A sostegno di tale affermazione ha fatto riferimento alle sentenze Mulfinger e Deshormes secondo le quali l'atto con il quale la Comunità stipula contratti di lavoro o di prestazione di servizi assoggettati al diritto di uno Stato membro è illegittimo qualora la scelta di tale strumento contrattuale sia stata da lei operata, allo scopo di eludere disposizioni dello Statuto o del regime applicabile agli altri agenti.
16. La sig.ra Simon, per dimostrare che le attività alle quali era preposta costituivano compiti permanenti, ben definiti, di pubblico impiego delle Comunità ai sensi della menzionata giurisprudenza , ha dedotto:
i) che aveva esercitato ininterrottamente le sue funzioni alle dirette dipendenze dei funzionari della Commissione della DG Affari Sociali competente per i programmi ergonomici;
ii) che il suo lavoro aveva contribuito alla realizzazione di uno degli obiettivi affidati dal Trattato CECA alla Commissione, cioè la sicurezza sul lavoro nelle industrie del settore carbosiderurgico e l'organizzazione a tale fine della cooperazione tra gli istituti di ricerca;
iii) che il fatto che la sua retribuzione sia stata unilateralmente fissata dalla Commissione dimostra che l'attività lavorativa da lei svolta corrispondeva a quella di un dipendente di grado A 5 della Commissione.
Sentenza impugnata
17. Il Tribunale di primo grado (giudice unico) ha respinto il ricorso.
18. Il Tribunale ha osservato che il regime applicabile agli altri agenti in virtù del suo art. 1 si applica a «ogni agente assunto dalle Comunità con contratto». L'art. 6 stabilisce che ogni istituzione determina le autorità abilitate a concludere i contratti di cui all'art. 1. Ne consegue che, alla luce della giurisprudenza della Corte , colui il cui datore di lavoro non è un'istituzione comunitaria, bensì una persona giuridica soggetta al diritto di uno Stato membro, che non può essere considerata come ente amministrativo dell'istituzione di cui trattasi, non può essere considerato agente delle Comunità . L'attività lavorativa della sig.ra Simon veniva svolta sulla base di contratti di lavoro o di prestazioni di servizi stipulati tra quest'ultima e le società di controllo e di sorveglianza di cui trattasi; tali società erano persone giuridiche soggette al diritto tedesco o lussemburghese, e i contratti con la sig.ra Simon erano disciplinati dal diritto lussemburghese. Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato che nel periodo 1966 - 1993 e 1° dicembre 1994 - 25 ottobre 1995, i successivi datori di lavoro della sig.ra Simon erano state tali società e non la Commissione .
19. Il Tribunale ha disatteso gli argomenti secondo cui la Commissione aveva preteso l'assunzione della sig.ra Simon e fissato il suo livello retributivo. Ha, in primo luogo, accertato che i contratti tra la sig.ra Simon e le società di controllo e di sorveglianza prevedevano che la Commissione doveva solo approvare l'assunzione della ricorrente e ha giudicato che conformemente alla giurisprudenza della Corte, ciò nulla toglie al fatto che il suo datore di lavoro era stata la persona giuridica con la quale il contratto veniva stipulato e non un'istituzione della Comunità . In secondo luogo, il Tribunale ha accertato che la retribuzione della sig.ra Simon non era stata fissata dalla Commissione ma che era solo soggetta alla sua approvazione . Ha altresì disatteso, in quanto privi di pertinenza, gli argomenti dedotti sulla base della somiglianza tra il lavoro svolto dalla sig.ra Simon e quello di un agente temporaneo della Commissione e delle conclusioni del tribunale del lavoro lussemburghese .
20. Il Tribunale ha infine precisato che le cause Mulfinger e Deshormes sono irrilevanti per quanto riguarda l'asserito sviamento di potere dal momento che le dette fattispecie avevano ad oggetto contratti stipulati da un dipendente con la Commissione stessa. La Commissione poiché non era stata parte nei contratti di lavoro della sig.ra Simon, non poteva rendersi responsabile di uno sviamento di potere o di procedura nel contesto della specie .
21. Di conseguenza, il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento.
Il ricorso di impugnazione
22. Nell'atto di impugnazione la sig.ra Simon chiede che la Corte voglia:
- annullare la sentenza del Tribunale di primo grado;
- annullare la decisione della Commissione 2 aprile 1997;
- dichiarare che l'attività lavorativa da lei prestata tra il 15 maggio 1966 ed il 25 ottobre 1995 sia considerata come prestata in qualità di agente temporaneo della Commissione;
- condannare la Commissione alle spese di entrambi i procedimenti.
23. La Commissione chiede che la Corte voglia:
- dichiarare il ricorso irricevibile in quanto contesta gli accertamenti di merito del Tribunale e chiede alla Corte di emettere una dichiarazione per la quale non è competente in sede d'impugnazione e che comunque non aveva costituito materia del giudizio dinanzi al Tribunale;
- in subordine, dichiarare il ricorso infondato e respingerlo;
- in ulteriore subordine, nell'assurda ipotesi che la Corte dovesse pronunciarsi per l'annullamento della sentenza del Tribunale, rinviare la causa dinanzi al Tribunale;
- condannare la ricorrente alle spese.
Sintesi degli argomenti delle parti
24. Come risulta dal ricorso - per quanto non del tutto chiaramente - la sig.ra Simon deduce in principalità due motivi che a suo parere dimostrano che quanto accertato dal Tribunale, secondo cui la Commissione non avrebbe dato luogo a sviamento di potere, fa difetto in diritto e dovrebbe comportare l'annullamento della decisione impugnata.
25. In primo luogo, sostiene che il Tribunale è incorso in errore di diritto disattendendo l'argomento fondato sullo sviamento di potere con la motivazione che la sua attività lavorativa era stata svolta sulla base di contratti stipulati con terzi. Il Tribunale avrebbe dovuto invece esaminare la legittimità dei contratti conclusi tra la Commissione e società di controllo e di sorveglianza che si sono susseguite.
26. In tale ambito il Tribunale avrebbe dovuto esaminare quale era l'effettivo intento della Commissione quando affidava la gestione ufficiale dell'Agenzia a società di controllo e di sorveglianza che non avevano specifiche competenze né nella gestione dei programmi comunitari né nel merito dei settori interessati. La finalità delle società di controllo e di sorveglianza, come la loro descrizione lascia intendere, era solo quella di sorvegliare un'unità che era di fatto creata e diretta da alti funzionari della Comunità per consentire così a quest'ultima di adempiere i propri obblighi ai sensi dell'art. 55 del Trattato CECA. Il Tribunale tuttavia non ha esaminato tutti gli elementi di prova dedotti al fine di accertare se costituiva una prova sufficiente, oggettiva, pertinente e coerente il fatto che la sola finalità che la Commissione perseguiva nell'utilizzare le società di controllo e di sorveglianza era quella di finanziare l'Agenzia e in particolare gli stipendi di coloro che ivi erano occupati e non, come la Commissione affermava, quella di svolgere i compiti di informazione e di coordinamento ad essa imposti dall'art. 55 del Trattato CECA. Il Tribunale non ha neppure valutato correttamente gli elementi di prova della Commissione tendenti a legittimare il suo diritto ad interferire nella gestione amministrativa e finanziaria dell'Agenzia.
27. Inoltre, il Tribunale avrebbe dovuto procedere a un accertamento dei compiti che le società di controllo e di sorveglianza avevano effettivamente dovuto svolgere a profitto della Commissione, vale a dire assumere la responsabilità finanziaria della gestione dell'Agenzia nei limiti dei fondi messi a disposizione dalla Commissione e l'obbligo di nominare un direttore dell'Agenzia con un massimo di due assistenti.
28. In secondo luogo, il Tribunale avrebbe dovuto esaminare la natura dei rapporti tra la sig.ra Simon, da un lato, e, dall'altro, anzi tutto, le società di controllo e di sorveglianza e, poi, la Commissione.
In particolare, avrebbe dovuto accertare, da un lato, se il vero e proprio rapporto tra datore di lavoro e dipendente intercorreva tra la sig.ra Simon e le società di controllo e di sorveglianza oppure tra la predetta e la Commissione e, dall'altro, se le prestazioni lavorative svolte dalla sig.ra Simon rientrassero nella definizione dei compiti permanenti del pubblico impiego comunitario che i Trattati affidano alle istituzioni.
29. La Commissione afferma che il motivo che contesta l'accertamento di merito secondo cui non è stata raggiunta la prova dello sviamento di potere, è irricevibile . In ogni caso, sebbene il Tribunale sia tenuto a rispondere a ciascun motivo, non è obbligato a rispondere uno per uno a tutti i punti di merito dedotti tramite i mezzi di prova. Dalla sentenza risulta evidente che il Tribunale ha attentamente considerato l'argomento che deduce lo sviamento di potere alla luce degli strumenti di prova nel loro insieme. Ciò considerato è sufficiente che il Tribunale abbia esposto in modo chiaro e univoco - come ha fatto esaurientemente nei punti 43-51 della sentenza - le ragioni per le quali ha respinto tale ricorso.
Ricevibilità
30. L'art. 51 dello Statuto della Corte stabilisce che l'impugnazione proposta dinanzi alla Corte deve limitarsi ai motivi di diritto e può essere fondata su mezzi relativi, segnatamente, alla violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale.
31. L'art. 113 del regolamento di procedura della Corte di Giustizia stabilisce che le conclusioni dell'atto di impugnazione debbono avere per oggetto l'annullamento totale o parziale della decisione del Tribunale, l'accoglimento totale o parziale, delle conclusioni presentate in primo grado, esclusa ogni nuova conclusione. L'impugnazione non può modificare l'oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale.
32. Dinanzi al Tribunale la sig.ra Simon chiedeva i) l'annullamento della decisione della Commissione 2 aprile 1997; ii) il pagamento di un euro simbolico per risarcimento danni; iii) e la condanna della Commissione alle spese.
33. Con il presente atto d'impugnazione la sig.ra Simon chiede i) l'annullamento della sentenza del Tribunale; ii) l'annullamento della decisione della Commissione 2 aprile 1997; iii) la dichiarazione che le prestazioni lavorative da lei svolte tra il 15 maggio 1966 e il 25 ottobre 1995 siano considerate come prestate in qualità di agente temporaneo della Commissione; iv) e la condanna della Commissione alle spese.
34. L'argomento della Commissione secondo cui la dichiarazione richiesta dalla sig.ra Simon è irricevibile, è, a mio parere, corretto in quanto una siffatta dichiarazione non aveva costituito materia del ricorso proposto dinanzi al Tribunale.
35. La Commissione afferma anche che l'impugnazione è irricevibile in quanto contesta gli accertamenti di merito del Tribunale.
36. Se è vero che questa Corte non può riesaminare in sede di impugnazione l'accertamento di merito operato dal Tribunale, tuttavia, può esservi un tenue legame tra riesaminare l'accertamento di merito, da un lato, e garantire, dall'altro, che il chiaro significato dei mezzi di prova non sia stato falsato e che il Tribunale abbia qualificato correttamente la natura giuridica dei fatti determinandone le conseguenze giuridiche. Entrambi gli adempimenti rientrano nella competenza di questa Corte in sede di ricorso d'impugnazione .
37. Sulla base di tali considerazioni, ritengo che il ricorso sia, in via di principio, ricevibile nella misura in cui chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale e della decisione della Commissione 2 aprile 1997.
Nel merito
38. Il primo motivo dedotto dalla sig.ra Simon è che il Tribunale avrebbe dovuto esaminare la legittimità dei contratti tra la Commissione e le società di controllo e di sorveglianza che si sono succedute. In particolare, avrebbe dovuto esaminare il vero obiettivo che si prefissava la Commissione ricorrendo a siffatte società e avrebbe dovuto svolgere un accertamento sui compiti effettivamente svolti da queste.
39. Dal ricorso proposto dalla sig.ra Simon al Tribunale - sebbene l'esatto significato degli argomenti ivi svolti non sia purtroppo del tutto chiaro - risulta che la ricorrente deduceva essenzialmente che i contratti intercorsi tra lei e le società di controllo e di sorveglianza definiti come contratti d'impiego o di prestazione di servizi erano illegittimi. Per contro, non risulta chiaramente affermato che fossero illegittimi i contratti tra la Commissione e le società di controllo e di sorveglianza. Ritengo pertanto del tutto comprensibile che il Tribunale abbia proceduto partendo dal presupposto che la materia del contendere era costituita dalla legittimità dei contratti tra la sig.ra Simon e le società di controllo e di sorveglianza.
40. Il Tribunale nella sua sentenza ha ripreso l'argomento dedotto dalla sig.ra Simon secondo cui le istituzioni comunitarie incorrevano in illecito facendo ricorso ai contratti d'impiego o di prestazione di servizi soggetti al diritto di uno Stato membro qualora scegliessero tale tipo di contratto non già in funzione delle esigenze di servizio, ma allo scopo di eludere l'applicazione dello Statuto o del regime applicabile agli altri agenti . Si è espressamente occupato di tale aspetto, rilevando che questa Corte aveva giudicato che la Commissione sarebbe incorsa in sviamento di procedura se avesse fissato le condizioni d'impiego di una persona assunta con un contratto soggetto alla legge di uno Stato membro non già in funzione di esigenze di servizio, ma allo scopo di eludere l'applicazione del Regime applicabile agli altri agenti . Il Tribunale ha quindi dichiarato - a mio parere giustamente - che tale giurisprudenza non era applicabile alla causa dinanzi ad esso pendente proprio perché la Commissione non era parte nei contratti e non avrebbe potuto pertanto abusare a tal riguardo del suo potere .
41. Poiché dinanzi al Tribunale non è stato fatto valere in modo separato che il ricorso della Commissione alle società di controllo e di sorveglianza era illegittimo, non ci si deve sorprendere che il Tribunale non avesse esaminato tale censura. Poiché tale aspetto è stato sollevato per la prima volta dinanzi a questa Corte e poiché il regolamento di procedura della Corte di giustizia stabilisce che la materia oggetto del contendere non può essere modificata in sede di impugnazione , il primo motivo della sig.ra Simon è irricevibile e va respinto.
42. Il secondo motivo della sig.ra Simon riguarda il fatto che il Tribunale avrebbe dovuto esaminare la natura dei rapporti intercorrenti fra lei e, in primo luogo, le società di controllo e di sorveglianza e, in secondo luogo, la Commissione. Mi sembra tuttavia che il Tribunale abbia effettivamente esaminato con attenzione tali aspetti nei punti 43 e 44 della sua sentenza. Inoltre l'affermazione secondo cui tale materia era già stata risolta nella sentenza Salerno era corretta. Di conseguenza, il secondo motivo della sig.ra Simon è infondato.
43. Tuttavia anche se questa Corte dovesse essere del parere che la sentenza del Tribunale potrebbe essere affetta da errori con riferimento ad entrambi i motivi di ricorso presentati dalla sig.ra Simon, ciò non significa necessariamente che la sentenza debba essere annullata.
44. La sig.ra Simon afferma infatti di aver subito un pregiudizio in quanto, dal maggio 1966 all'ottobre 1995, era alle dipendenze di diverse società di controllo e di sorveglianza sulla base di una serie di contratti d'impiego o di prestazione di servizi, mentre avrebbe dovuto essere stata assunta dalla Commissione come agente temporaneo. Dai documenti versati agli atti nel procedimento dinanzi al Tribunale, risulta che ha sollevato tale problema dinanzi alla Commissione per la prima volta nel giugno 1996. Sebbene non esista espressamente un limite di tempo per chiedere una decisione ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto, l'art. 90, n. 2, stabilisce che il reclamo avverso un atto che rechi pregiudizio al richiedente deve essere presentato entro il termine di tre mesi. Può darsi che il Tribunale avrebbe voluto o potuto sollevare d'ufficio la questione qualora alla sig.ra Simon fosse data la possibilità di impugnare una serie di contratti d'impiego risalenti a oltre trent'anni prima del ricorso. Si deve rilevare che il Tribunale di primo grado ha recentemente respinto i ricorsi che due agenti ausiliari che prestavano la loro attività lavorativa per la Commissione avevano proposto affinché fossero dichiarati con effetto retroattivo agenti temporanei, con la motivazione che i ricorsi erano fuori termine perché non sono stati proposti entro tre mesi dalla costituzione dei rapporti contrattuali con la Commissione .
45. Vorrei infine osservare che, anche se dal suo avvocato venisse posta all'udienza una richiesta specificamente diretta a questo fine non è chiaro quale vantaggio la sig.ra Simon ritenga trarre se venisse annullata la decisione della Commissione del 2 aprile 1997.
46. Anche se la Commissione dovesse decidere che alla sig.ra Simon debba essere riconosciuta la qualifica di agente temporaneo per il periodo di cui trattasi, quali sarebbero le conseguenze concrete di tale decisione per la sig.ra Simon? A quanto pare la stessa non afferma che come agente temporaneo avrebbe avuto una retribuzione più elevata; anzi a sostegno del suo ricorso per il riconoscimento della qualifica di agente temporaneo sembra fare affidamento sul fatto di essere stata retribuita allo stesso stipendio di un funzionario comunitario di grado A 5. E non sembra neppure che cerchi una compensazione finanziaria: sebbene il suo ricorso dinanzi al Tribunale includa una domanda di risarcimento dei danni, l'importo chiesto era la simbolica cifra di un euro e non ha presentato ricorso avverso il rigetto di tale domanda da parte del Tribunale. Inoltre, all'udienza è stato dichiarato che, durante il periodo di cui trattasi, la sig.ra Simon versava i contributi sociali in Lussemburgo; quindi ha probabilmente diritto alle prestazioni della previdenza sociale - e presumibilmente anche ad una pensione -. Tuttavia, quand'anche la sig.ra Simon fosse dichiarata agente temporaneo con effetto retroattivo e le fosse riconosciuto, in via di principio, il diritto alla pensione o all'assicurazione malattia ai sensi al regime comunitario, qualsiasi pretesa del genere nelle circostanze della specie in esame presenterebbe difficoltà insormontabili, in quanto i contributi retrodatati del sistema pensionistico e dell'assicurazione malattia dovrebbero essere versati per periodi durante i quali la detta signora era già assicurata presso regimi equivalenti in Lussemburgo.
Conclusione
47. Ritengo di conseguenza che la Corte debba:
«1) respingere il ricorso;
2) condannare la ricorrente alle spese».
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