Conclusioni dell avvocato generale
1 La presente domanda di pronuncia pregiudiziale mira all'interpretazione dell'art. 215, secondo comma, del Trattato CE (divenuto art. 288, secondo comma, CE), relativo all'applicazione della responsabilità extracontrattuale della Comunità europea quando i danni sono cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.
2 Più precisamente, lo Hof van Beroep te Gent (Belgio) chiede se la disposizione precitata gli consenta di condannare la Commissione delle Comunità europee ad intervenire in una perizia giudiziale nazionale al fine di accertare le responsabilità rispettive dello Stato belga e della Commissione per i danni cagionati da loro azioni od omissioni nella crisi della diossina, allo scopo di presentare successivamente un ricorso per risarcimento contro la Commissione e lo Stato belga.
Questa perizia giudiziale, la cui relazione finale sarà comune e opponibile alla Commissione, è richiesta dalle società First NV (1) e Franex NV (2) affinché un perito possa esaminare le reazioni e il comportamento di tale istanza (dei suoi uffici e dei suoi funzionari) dal momento in cui è venuta a conoscenza dell'avvelenamento da diossina nonché l'adeguatezza delle misure adottate e la loro incidenza sulle conseguenze e i danni subiti dalle convenute nella causa principale.
I - Ambito normativo
A - Diritto comunitario
Il Trattato
3 Secondo l'art. 178 del Trattato CE (divenuto art. 235 CE):
«La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui all'articolo 215, secondo comma».
4 Secondo l'art. 183 del Trattato CE (divenuto art. 240 CE):
«Fatte salve le competenze attribuite alla Corte di giustizia dal presente Trattato, le controversie nelle quali la Comunità sia parte non sono, per tale motivo, sottratte alla competenza delle giurisdizioni nazionali».
5 In materia di responsabilità extracontrattuale, l'art. 215, secondo comma, del Trattato prevede che «la Comunità deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni».
Il regolamento di procedura della Corte di giustizia
6 Secondo l'art. 45 del regolamento di procedura della Corte:
«§ 1 La Corte, sentito l'avvocato generale, dispone i mezzi istruttori che ritiene opportuni mediante ordinanza che specifica i fatti da provare. Le parti sono sentite prima che la Corte decida i mezzi istruttori previsti dal paragrafo 2, (...) d) (...).
L'ordinanza è notificata alle parti.
§ 2 (...) i mezzi istruttori comprendono:
(...)
d) la perizia;
(...)».
7 L'art. 49 di detto regolamento di procedura dispone:
«§ 1 La Corte può disporre perizie. L'ordinanza con la quale si nomina il perito ne precisa l'incarico e fissa il termine per la presentazione della sua relazione.
§ 2 Il perito riceve copia dell'ordinanza e di tutti gli altri documenti necessari all'espletamento del suo incarico. E' sottoposto al controllo del giudice relatore, il quale può assistere alle operazioni peritali ed è tenuto al corrente dello svolgimento dell'incarico affidato al perito.
(...)».
Il regolamento di procedura del Tribunale di primo grado
8 L'art. 49 del regolamento di procedura del Tribunale dispone:
«In qualsiasi fase del procedimento il Tribunale, sentito l'avvocato generale, può disporre qualsiasi misura di organizzazione del procedimento o qualsiasi mezzo istruttorio ai sensi [dell'articolo] (...) 65 o prescrivere il rinnovo o l'ampliamento di qualsiasi atto istruttorio».
9 Secondo l'art. 65, lett. d), di detto regolamento di procedura, «i mezzi istruttori comprendono (...) la perizia».
10 Risulta dall'art. 70 dello stesso regolamento di procedura:
«§ 1 Il Tribunale può disporre perizie. L'ordinanza con la quale si nomina il perito ne precisa l'incarico e fissa il termine per la presentazione della sua relazione.
§ 2 Il perito riceve copia dell'ordinanza e di tutti gli altri documenti necessari all'espletamento del suo incarico. E' sottoposto al controllo del giudice relatore, il quale può assistere alle operazioni peritali ed è tenuto al corrente dello svolgimento dell'incarico affidato al perito.
(...)».
B - Diritto belga
11 Il code judiciaire belga prevede per il giudice, al fine di risolvere una controversia dinanzi ad esso pendente, la possibilità d'incaricare un perito di effettuare accertamenti o fornire un parere tecnico (3).
12 La sezione 6 del code judiciaire belga descrive le condizioni di esecuzione della perizia.
13 L'art. 963 di detto codice prevede:
«Il provvedimento che dispone la perizia indica con precisione il suo oggetto e fissa un termine per il deposito della relazione».
14 Ai sensi dell'art. 973 del code judiciaire belga:
«I periti svolgono il loro incarico sotto il controllo del giudice.
Quest'ultimo può, in ogni momento, d'ufficio o su domanda, assistere alle operazioni. (...)
Le parti sono convocate a tutte le operazioni del perito a meno che esse non l'abbiano dispensato dall'informarle».
15 L'art. 978 del code judiciaire belga recita:
«Alla fine delle operazioni, i periti informano dei loro accertamenti le parti e prendono atto delle osservazioni di quest'ultime».
16 Riguardo alle perizie disposte nell'ambito di un procedimento sommario, l'art. 584 del code judiciaire belga dispone:
«Il presidente del tribunale di primo grado ordina misure provvisorie nei casi di cui riconosce l'urgenza, in tutte le materie, salvo quelle che la legge sottrae al potere giudiziario.
(...)
Il presidente è adito mediante istanza di provvedimento urgente o, in caso di assoluta necessità, con ricorso.
Egli può in particolare:
(...)
2_ ordinare ad ogni buon conto accertamenti o perizie, includendovi anche la valutazione del danno e la ricerca delle sue cause».
17 L'art. 15, primo comma, del code judiciaire belga definisce l'intervento come «una procedura con la quale un terzo diventa parte in causa».
In base all'art. 15, secondo comma, di detto codice, l'intervento «tende sia alla tutela degli interessi dell'interveniente o di una delle parti in causa, sia a far pronunciare una condanna o a disporre una garanzia».
18 L'art. 16 del code judiciaire belga prevede due tipi d'intervento:
«L'intervento è volontario quando il terzo si presenta al fine di difendere i propri interessi.
Esso è forzato quando il terzo è citato nel corso di un procedimento da una o più parti».
II - Fatti e procedimento principale
19 La First è una società belga produttrice di salumi di qualità. La Franex, anch'essa società belga, esporta prodotti a base di carne. Essa cura la vendita dei prodotti della First all'estero. Queste due società sostengono di aver subito un danno a seguito di quanto in genere viene definito come «crisi della diossina» (4).
20 Con domanda del 17 giugno 1999, le convenute nella causa principale hanno chiesto al Presidente del Rechtbank van eerste aanleg (Tribunale di primo grado) te Dendermonde (Belgio) di nominare, a spese dello Stato belga, un perito incaricato di effettuare accertamenti e di fornire un parere in relazione al danno che esse ritengono di aver subito, e di subire ancora, a causa della crisi della diossina.
21 Con provvedimento 14 luglio 1999, emesso a seguito del procedimento sommario, il presidente ha nominato un perito.
22 Con un atto emesso a seguito di un procedimento sommario, in data 17 settembre 1999, rivolto contro la Commissione, la First e la Franex hanno chiesto al Presidente del Rechtbank van eerste aanleg di condannare la Commissione ad intervenire nella perizia giudiziale disposta con provvedimento 14 luglio 1999, affinché il procedimento e la relazione finale del perito gli siano opponibili.
23 A sostegno di quest'atto, le convenute nella causa principale hanno fatto notare che vi erano gravi indizi che facevano pensare che il danno che esse avevano subito era proprio la conseguenza del modo con cui gli uffici della Commissione avevano trattato la crisi della diossina in ambito europeo. Secondo loro, è davvero possibile che gli illeciti e le negligenze siano da attribuire sia alle autorità belghe sia alla Commissione. Esse adducono tre serie di argomenti.
24 In primo luogo, le convenute nella causa principale ritengono che, tenuto conto del procedimento nel giudizio di merito, sarebbe auspicabile che la Comunità europea intervenisse nella perizia giudiziale al fine di avviare la discussione tecnica e scientifica e di consentire al perito di pronunciarsi con piena cognizione di causa sulle eventuali inadempienze di cui si sarebbero resi colpevoli lo Stato belga o le autorità europee, se non addirittura entrambi contemporaneamente.
25 Esse chiedono inoltre che l'entità del danno venga accertata in contraddittorio.
26 Infine, le convenute nella causa principale sostengono che il giudice nazionale del procedimento sommario è competente in quanto non vi era un procedimento pendente davanti alla Corte.
27 Con provvedimento 5 gennaio 2000, il Presidente del Rechtbank van eerste aanleg ha condannato la Commissione ad intervenire nella perizia giudiziale, di cui ha esteso il campo, in quanto ha incaricato il perito di esaminare anche le reazioni e il comportamento della parte chiamata in causa (la Commissione), dei suoi uffici o dei suoi funzionari, dal momento in cui erano venuti a conoscenza dell'avvelenamento da diossina, nonché l'adeguatezza delle misure adottate e la loro incidenza sulle conseguenze negative e il danno subito dalle parti chiamanti. Il Presidente ha inoltre dichiarato che il procedimento e la relazione finale sarebbero stati comuni e opponibili alla Commissione.
28 La Commissione ha proposto appello contro questo provvedimento davanti allo Hof van Beroep.
29 Dall'ordinanza di rinvio emessa da quest'ultimo giudice, risulta che il ricorso nel merito, che la First e la Franex si riservano d'intentare contro la Commissione, verte su una controversia relativa alla responsabilità extracontrattuale. Non si contesta che, a norma degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato, questa controversia non può essere proposta davanti ad un giudice nazionale e che, in forza dell'art. 186 del Trattato CE (divenuto art. 243 CE) e delle disposizioni comunitarie pertinenti del loro regolamento di procedura, i giudici comunitari possono nominare un perito soltanto se sono state investiti di una controversia nel merito. E' anche ammesso che la First e la Franex hanno sempre la possibilità di proporre un tale ricorso.
30 Lo Hof van Beroep osserva che la questione è se il giudice nazionale possa nominare un perito e incaricarlo di esaminare la responsabilità extracontrattuale della Commissione o, in altri termini, se per quanto attiene alla competenza del giudice, una domanda di nomina di un perito possa (o debba ) essere equiparata ad una controversia nel merito vertente su tale responsabilità (5).
III - Questione pregiudiziale
31 Ritenendo che la controversia sollevi un problema d'interpretazione del diritto comunitario, lo Hof van Beroep ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l'art. 288, secondo comma (ex art. 215, secondo comma, del Trattato CE) debba essere interpretato nel senso che dia luogo ad un'azione di responsabilità extracontrattuale, di cui può conoscere esclusivamente la Corte di giustizia o il Tribunale di primo grado delle Comunità europee, una chiamata in causa di terzi proposta al fine di fare condannare la Commissione delle Comunità europee ad intervenire in una perizia giudiziale già disposta contro lo Stato belga, e presentata al fine di far dichiarare detto procedimento e la relazione finale del perito comuni e opponibili alla Commissione delle Comunità europee - il relativo incarico dato al perito comprende, fra l'altro, l'esame delle reazioni e del comportamento della Commissione delle Comunità europee, dei suoi uffici e funzionari, da quando essa è venuta a conoscenza dell'avvelenamento provocato dalla diossina, nonché l'esame dell'adeguatezza delle misure da essa adottate e della loro incidenza sulle conseguenze svantaggiose e sui danni subiti dalle appellate - con l'intenzione di proporre successivamente un procedimento nel merito riguardante, rispettivamente, la responsabilità dello Stato belga e della Commissione europea nella crisi della diossina».
IV - Analisi giuridica
32 Con tale questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto comunitario, in particolare gli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato, si opponga all'intervento forzato della Commissione in una perizia giudiziale disposta da un giudice nazionale volta a chiamare in causa sia la responsabilità dello Stato belga sia quella della Commissione in una relazione comune e opponibile alla suddetta Commissione.
33 Nelle loro osservazioni, le convenute nella causa principale rimproverano alla Commissione e allo Stato belga di non avere preso le decisioni necessarie per lottare contro l'avvelenamento da diossina. Esse pretendono una perizia giudiziale comune al fine di accertare le rispettive responsabilità e, una volta ottenuta la relazione del perito, di poter avviare un procedimento nel merito contro la Comunità.
34 A questo riguardo, esse precisano che il procedimento sommario davanti al giudice nazionale non mira ad ottenere il risarcimento di un danno nel quale sarebbe implicata la responsabilità extracontrattuale della Comunità. Si tratta solamente di costringere la Commissione ad intervenire in una perizia giudiziale al fine di accertare alcuni elementi di fatto, di constatare e di quantificare il danno materiale e commerciale nonché di identificarne le cause.
La First e la Franex affermano anche che questo procedimento non pregiudica l'indipendenza del Tribunale poiché quest'ultimo non è tenuto a seguire il parere del perito.
35 La Commissione, al contrario, ritiene che il giudice nazionale non sia competente ad esigere il suo intervento forzato nella perizia prevista nell'ambito della controversia che oppone le convenute nella causa principale allo Stato belga. A suo parere, tale provvedimento nazionale d'inchiesta deve essere qualificato come mezzo d'istruzione che solo il Tribunale o la Corte possono disporre. L'intervento forzato della Commissione nella perizia nazionale violerebbe dunque la competenza esclusiva dei giudici comunitari in materia di responsabilità extracontrattuale.
36 Gli argomenti del governo belga si ricollegano alle osservazioni della Commissione.
37 Secondo il governo belga, il giudice del rinvio non può costringere la Commissione ad intervenire in una perizia, senza rimettere in discussione la ripartizione delle competenze tra i giudici comunitari e il giudice nazionale quando i danni sono imputabili a illeciti o a comportamenti congiunti delle autorità comunitarie e delle autorità nazionali.
38 Al fine di risolvere la questione sollevata dal giudice del rinvio, occorre ricordare i principi contenuti nel Trattato in materia di responsabilità extracontrattuale.
39 Dagli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato risulta che la Corte è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni causati dalle istituzioni comunitarie e dai loro agenti.
40 Codesta Corte ha dichiarato che «l'art. 215, secondo comma, del Trattato prevede che, in materia di responsabilità extracontrattuale, la Comunità deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni» (6).
41 La Corte ha anche dichiarato che l'azione di danni di cui agli artt. 178 e 215, secondo comma, è concepita dal Trattato come un rimedio di diritto autonomo, dotato di una propria funzione che lo distingue dalle altre azioni esperibili e sottoposto a condizioni di esercizio che tengono conto del suo oggetto specifico (7).
42 Il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità presuppone il sussistere di un complesso di condizioni relative all'illegittimità del comportamento ascritto alle istituzioni, all'effettività del danno e all'esistenza di un nesso causale fra il comportamento e il pregiudizio asserito (8).
43 Tuttavia, tale assunzione di responsabilità può rivelarsi complessa quando il danno può essere attribuito contemporaneamente alla Comunità e ad un'altra persona giuridica e, in particolare, ad uno Stato membro. Quando questo caso si presenta, codesta Corte ha dichiarato, da un lato, «che è opportuno evitare che la diversa valutazione dello stesso danno, da parte di due giudici che applicano norme diverse, si risolva per le ricorrenti in un risarcimento vuoi insufficiente, vuoi eccessivo» (9) e, dall'altro, «che prima di stabilire quale sia il danno che la Comunità deve risarcire, è necessario che il giudice nazionale abbia potuto pronunciarsi sull'eventuale responsabilità dello (Stato membro interessato)» (10).
44 Secondo la giurisprudenza di codesta Corte «(l)a Corte ha competenza esclusiva solo nell'ipotesi in cui l'azione miri al risarcimento di un danno assertivamente imputabile alla Comunità, obbligata, a norma dell'art. 215, secondo comma, del Trattato CEE, a risarcire conformemente ai principi generali degli ordinamenti giuridici degli Stati membri il danno arrecato dalle sue istituzioni o dai suoi dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni. La determinazione di questa responsabilità rientra, a norma dell'art. 178, nella competenza della Corte, ad esclusione di quella di qualsiasi altro giudice nazionale» (11).
45 La Corte ha dunque chiaramente sancito il principio secondo il quale «la Corte, a norma dell'art. 178 del Trattato CEE, ha competenza esclusiva a conoscere delle azioni per risarcimento, a norma dell'art. 215, secondo comma, del Trattato CEE, esperite nei confronti della Comunità. I giudici nazionali conservano invece la competenza a conoscere delle azioni di risarcimento del danno arrecato ai singoli dalle autorità nazionali, in occasione dell'applicazione del diritto comunitario» (12).
46 Dalla giurisprudenza precitata emerge che solo i giudici comunitari sono competenti a conoscere dei procedimenti in materia di responsabilità extracontrattuale avviati contro la Commissione, anche se il danno può essere ascritto anche ad uno Stato membro.
47 Nell'ambito dell'esercizio di questa competenza, il giudice comunitario può avere necessità di ricorrere al parere di un perito.
48 Ricordo che il Tribunale o la Corte possono disporre mezzi istruttori preliminari come la nomina di un perito (13). In questo caso, il perito è sottoposto al controllo del giudice relatore che può assistere alle operazioni peritali ed è tenuto al corrente dello svolgimento delle indagini (14).
49 In proposito, l'art. 22 dello Statuto CE della Corte di giustizia contiene il principio secondo il quale:
«In ogni momento, la Corte può affidare una perizia a qualunque persona, ente, ufficio, commissione od organo di sua scelta».
50 Questa disposizione, raffrontata al regime giuridico specifico previsto dai regolamenti di procedura della Corte e del Tribunale (15), ben dimostra che esiste una procedura peritale propria dei giudici comunitari.
51 Conformemente alla giurisprudenza della Corte precitata, l'applicazione della responsabilità extracontrattuale della Comunità è un rimedio giuridico autonomo (16). Visto che una perizia è necessaria per chiamare in causa tale responsabilità, la perizia sarà soggetta alle condizioni fissate dal diritto comunitario. Quest'ultima non è un rimedio giuridico autonomo rispetto al ricorso nel merito. Nel diritto comunitario la perizia è un procedimento accessorio rispetto ai ricorsi nel merito presentati davanti ai giudici comunitari. Così, dal momento in cui è implicata la responsabilità extracontrattuale della Comunità, solo il Tribunale e la Corte sono competenti a nominare un perito.
52 Nella fattispecie, il giudice nazionale non può pronunciarsi sulla responsabilità extracontrattuale della Commissione, anche se essa ha concorso ai danni subiti dalle convenute nella causa principale. La competenza del giudice nazionale è limitata all'esame della sola responsabilità dello Stato belga. Nel caso in cui la Commissione fosse obbligata ad intervenire nella perizia, essa non potrebbe essere parte nella controversia davanti al giudice nazionale di merito in quanto, in forza della giurisprudenza della Corte precitata, il Tribunale ha competenza esclusiva a pronunciarsi sulla responsabilità extracontrattuale della Commissione.
53 Ammettere la soluzione auspicata dalle convenute nella causa principale, porterebbe a costringere la Commissione ad intervenire nel procedimento sommario nazionale, ma le impedirebbe di potersi difendere davanti al giudice nazionale di merito, quando quest'ultimo si pronuncerà sulla responsabilità dello Stato belga.
54 In questo stesso ordine d'idee, ritengo che ammettere l'intervento forzato della Commissione nella perizia belga avrebbe l'effetto di compromettere l'autonomia del regime della responsabilità extracontrattuale della Comunità. Infatti, la perizia è disciplinata da norme giuridiche distinte secondo le normative nazionali. Come è stato sottolineato all'udienza, se la Corte fosse del parere che la Commissione debba intervenire in una perizia nazionale destinata ad implicare successivamente la sua responsabilità extracontrattuale, questo significherebbe che l'estensione e le modalità di tale responsabilità, in particolare per quanto riguarda il regime della prova, possono variare in funzione del diritto dello Stato membro interessato.
55 Penso dunque che il diritto comunitario non autorizzi il giudice nazionale ad obbligare la Commissione ad intervenire in un perizia nazionale avviata nell'ambito di un'azione esperita tendente, in particolare, a chiamare in causa la responsabilità extracontrattuale della Comunità.
56 Tuttavia, desidero precisare che la Commissione è tenuta, in forza dell'art. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE), ad un obbligo di leale collaborazione con le autorità giudiziarie degli Stati membri incaricate di vigilare sull'applicazione e sul rispetto del diritto comunitario nell'ordinamento giuridico nazionale. Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte:
«Nella sentenza 23 aprile 1986, Les Verts/Parlamento europeo (causa 294/83, Racc. pag. 1357), la Corte ha sancito il principio secondo cui la Comunità economica europea è una Comunità di diritto, nel senso che né gli Stati che ne fanno parte né le sue istituzioni sono sottratti al controllo della conformità dei loro atti alla carta costituzionale di base costituita dal Trattato (punto 23). (...)
In questa comunità di diritto, le relazioni tra gli Stati membri e le istituzioni comunitarie sono rette, in forza dell'art. 5 del Trattato CEE, da un principio di leale collaborazione. Questo principio (...) impone (...) alle istituzioni comunitarie obblighi reciproci di leale collaborazione con gli Stati membri (...).
Tale obbligo di leale collaborazione, che incombe alle istituzioni comunitarie, assume una particolare importanza ove sorga con le autorità giudiziarie degli Stati membri incaricate di vigilare sull'applicazione e sul rispetto del diritto comunitario nell'ordinamento giuridico nazionale» (17).
57 Così, secondo la giurisprudenza della Corte, la Commissione deve collaborare con le autorità giudiziarie nazionali fornendo loro le informazioni indispensabili (18) per assicurare la buona applicazione e il rispetto del diritto comunitario nell'ambito dei procedimenti giurisdizionali nazionali.
58 Nella fattispecie, ritengo che la Commissione sia tenuta a rispettare questo obbligo di leale collaborazione con il giudice nazionale. Nelle sue osservazioni, la Commissione precisa, d'altronde, che «essa in via di principio accoglie favorevolmente ogni eventuale pratica per una perizia» (19) disposta dal giudice nazionale. Essa aggiunge che «[q]uesta collaborazione può ad esempio tradursi nella comunicazione d'informazioni alle quali il giudice nazionale avrebbe accesso difficile se non impossibile» (20).
Conclusioni
59 In base alle considerazioni che precedono, propongo di risolvere la questione pregiudiziale sollevata dallo Hof van Beroep te Gent, come segue:
«Gli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato CE (divenuti artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE) si oppongono all'intervento forzato della Commissione delle Comunità europee in una perizia già disposta da un giudice nazionale nell'ambito di un'azione esperita contro lo Stato belga e volta all'applicazione successiva sia della responsabilità extracontrattuale dello Stato membro interessato, davanti al giudice nazionale, sia di quella della Comunità europea davanti ai giudici comunitari».
(1) - In prosieguo: la «First».
(2) - In prosieguo: la «Franex».
(3) - Les codes Larcier, Tome 1, «Droit civil et judiciaire», éd. Larcier, 2001 (1_ gennaio 2001), pag. 294 e seg.
(4) - V. la versione francese dell'ordinanza di rinvio, pag. 2.
(5) - V. la versione francese dell'ordinanza di rinvio, pag. 7.
(6) - Sentenza 4 luglio 2000, causa C-352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione (Racc. pag. I-5291, punto 39).
(7) - Sentenze 28 aprile 1971, causa 4/69, Lütticke/Commissione (Racc. pag. 325, punto 6); 12 aprile 1984, causa 281/82, Unifrex/Commissione e Consiglio (Racc. pag. 1969, punto 11); 26 febbraio 1986, causa 175/84, Krohn/Commissione (Racc. pag. 753, punto 26), e 30 maggio 1989, causa 20/88, Roquette frères/Commissione (Racc. pag. 1553, punto 15).
(8) - Sentenze 6 dicembre 1984, causa 59/83, Biovilac/Comunità economica europea (Racc. pag. 4057, punto 10); 14 gennaio 1987, causa 281/84, Zuckerfabrik Bedburg e a./ Consiglio e Commissione (Racc. pag. 49, punto 17); 8 dicembre 1987, causa 50/86, Les grands Moulins de Paris/Comunità economica europea (Racc. pag. 4833, punto 7); 13 marzo 1992, causa C-282/90, Vreugdenhil/Commissione (Racc. pag. I-1937, punto 16); 1_ giugno 1994, causa C-136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a. (Racc. pag. I-1981, punto 42); 9 settembre 1999, causa C-257/98 P, Lucaccioni/Commissione (Racc. pag. I-5251, punto 11), e 15 giugno 2000, causa C-237/98 P, Dorsch Consult/Consiglio e Commissione (Racc. pag. I-4549, punto 17).
(9) - Sentenza 14 luglio 1967, cause riunite 5/66, 7/66 e 13/66-24/66, Kampffmeyer e a./Commissione (Racc. pag. 287, in particolare pag. 312).
(10) - Idem.
(11) - Sentenza 27 settembre 1988, cause riunite 106/87-120/87, Asteris e a./Grecia e Comunità economica europea (Racc. pag. 5515, punto 14). V., anche, sentenze 13 febbraio 1979, causa 101/78, Granaria (Racc. pag. 623, punti 13 e 14), e 8 aprile 1992, causa C-55/90, Cato/Commissione (Racc. pag. I-2533, punto 17).
(12) - Sentenza Asteris e a./Grecia e Comunità economica europea, precitata, punto 15.
(13) - V. artt. 45, nn. 1, primo comma, e 2, del regolamento di procedura della Corte, nonché 49 e 65, lett. d), del regolamento di procedura del Tribunale.
(14) - V. artt. 49, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura della Corte e 70, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale.
(15) - V. paragrafi 6-10 delle presenti conclusioni.
(16) - In questo senso, l'art. 43 dello Statuto CE della Corte di giustizia precisa che «le azioni contro la Comunità in materia di responsabilità extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine».
(17) - Ordinanza 13 luglio 1990, causa C-2/88 Imm., Zwartveld e a. (Racc. pag. I-3365, punti 16-18).
(18) - Per esempio, nella sentenza 28 febbraio 1991, causa C-234/89, Delimitis (Racc. pag. I-935, punto 53), la Corte afferma che il giudice nazionale può contattare la Commissione al fine di ottenere i dati economici e giuridici che questa istituzione è in grado di fornirgli.
(19) - V. punto 39 delle sue osservazioni.
(20) - Idem.
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