Conclusioni dell avvocato generale
1. Il ricorso della Commissione riguarda la realizzazione del principio della libera prestazione dei servizi nei trasporti marittimi. La Commissione muove censura riguardo alla esazione di tasse portuali che vengono riscosse nei porti di Trieste, Napoli e Genova per passeggeri che provengano da altri Stati membri o vi siano diretti. Per i passeggeri nazionali questa tassa non è esigibile.
2. L'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1986 che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi (in prosieguo: il regolamento n. 4055/86) introduce il principio della libera prestazione dei servizi nel settore del trasporto marittimo dal 1° gennaio 1987. In base a questo regolamento tutte le norme del Trattato CE sulla libera prestazione dei servizi sono applicabili al trasporto marittimo tra gli Stati membri . Nell'ottica di un mercato unico e onde consentire la realizzazione degli obiettivi di quest'ultimo tale libertà osta all'applicazione di qualsiasi normativa nazionale che abbia l'effetto di rendere la prestazione di servizi tra Stati membri più difficile della prestazione di servizi puramente interna ad uno Stato membro . Come ha statuito la Corte nella sentenza 5 ottobre 1994, l'esazione di distinte tasse portuali - secondo che i passeggeri vengano trasportati verso un porto nazionale dello Stato in questione o verso il porto di un altro Stato membro - è una ingiustificata restrizione della libertà di prestazione dei servizi nel trasporto marittimo.
3. Con la legge italiana n. 82/63 è stata istituita una speciale tassa per i passeggeri in transito nei porti di Genova, Napoli e Trieste che provengono da altri Stati membri dell'Unione Europea o da Stati terzi. Ai sensi dell'art. 7 della legge n. 255/91 la tassa va da un minimo di LIT 400 ad un massimo di LIT 6000. Per i viaggi nazionali marittimi non viene riscossa nessuna tassa ai sensi dell'art. 32, lett. d) della legge n. 82/63. Tale eccezione è in vigore dall'emanazione del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito in legge con la legge 27 febbraio 1998 , n. 30, sia per le navi registrate in Italia che per le navi registrate in altri Stati membri nella misura in cui esse effettuino il trasporto marittimo tra porti italiani.
4. Dopo aver ritualmente svolto il previo procedimento amministrativo, il 1° agosto 2000 la Commissione ha presentato ricorso contro la Repubblica italiana chiedendo che venga dichiarato che, mantenendo in vigore una tassa per i passeggeri sbarcati e imbarcati nei porti di Genova, Napoli e Trieste, qualora i passeggeri provengano da porti di un altro Stato membro o di un paese terzo o vi siano diretti, mentre nel caso di un trasporto fra due porti situati nel territorio nazionale tale tassa non è riscossa, la Repubblica italiana ha violato gli obblighi ad essa imposti dall'art. 1 del regolamento n. 4055/86. Inoltre essa ha chiesto che l'Italia venga condannata alle spese.
5. Nel controricorso depositato il 20 ottobre 2000 la Repubblica italiana non ha contestato l'inadempimento del Trattato. Essa ha fatto presente che il necessario adeguamento della normativa italiana sarebbe stato inserito nel disegno di legge finanziaria per l'anno 2001, che avrebbe dovuto essere approvato nel corso dell'anno 2000.
6. La Corte non ha finora avuto notizia che la modifica della normativa sia avvenuta. Del resto, secondo una costante giurisprudenza, un'eventuale eliminazione dell'inadempimento dopo la scadenza del termine stabilito nel parere motivato, termine fissato nel caso specifico al 14 febbraio 1999, non incide sulla fondatezza del ricorso. L'oggetto del contendere viene fissato dal parere motivato. Anche nel caso in cui l'inosservanza sia stata sanata dopo scaduto il termine stabilito a norma dell'art. 226, secondo comma del Trattato CE, vi è interesse alla prosecuzione del giudizio onde stabilire il fondamento dell'evenutale responsabilità dello Stato membro, in conseguenza dell'inadempimento, nei confronti di altri Stati membri, della Comunità o di singoli .
7. L'Italia non contesta l'inadempimento. Di conseguenza occorre accogliere la domanda della Commissione.
8. La Commissione ha inoltre chiesto che l'Italia venga condannata alle spese. Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
Conclusione
9. Alla luce delle precedenti considerazioni, propongo alla Corte di pronunciarsi come segue:
«1) La Repubblica italiana, mantenendo in vigore una tassa per i passeggeri sbarcati e imbarcati nei porti di Genova, Napoli e Trieste, qualora i passeggeri provengano da porti di un altro Stato membro o di un paese terzo o vi siano diretti, mentre nel caso di un trasporto fra due porti situati nel territorio nazionale tale tassa non è riscossa, ha violato gli obblighi ad essa imposti dall'art. 1 del regolamento n. 4055/86.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese».
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