Conclusioni dell avvocato generale
I - Fatti, contesto normativo e procedimento precontenzioso
1. Con il suo ricorso per inadempimento, presentato alla Corte di giustizia il 3 agosto 2000 a norma dell'art. 226 CE, la Commissione delle Comunità europee contesta al Granducato di Lussemburgo di non aver adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie al fine di dare attuazione nel diritto nazionale, entro il termine prescritto, la direttiva del Consiglio 25 maggio 1998, 98/35/CE che modifica la direttiva 94/58/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (in prosieguo: la «direttiva»).
2. A norma dell'art. 2, primo comma della direttiva, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie al più tardi entro il primo luglio 1999 o entro un anno dall'adozione di questa direttiva, a seconda di quale data sia precedente. La direttiva è stata adottata il 25 maggio 1998, cosicché il termine per la sua attuazione è scaduto il 25 maggio 1999.
3. La Commissione, non avendo ricevuto entro a tale data alcuna comunicazione da parte del governo lussemburghese riguardo a provvedimenti nazionali di attuazione della direttiva, né disponendo a tale riguardo di alcun'altra informazione, invitava la parte convenuta con lettera del 20 agosto 1999, a formulare le proprie osservazioni entro un termine di due mesi.
4. Essendo tale lettera rimasta priva di risposta, il 24 gennaio 2000 la Commissione indirizzava al Granducato di Lussemburgo un parere motivato ai sensi dell'art. 226 CE, con l'invito ad adottare i provvedimenti necessari entro un termine di due mesi.
5. Con lettera di risposta del 13 aprile 2000, il governo lussemburghese trasmetteva il testo della legge del 9 novembre 1990, per la creazione di un pubblico registro di mare, e di due regolamenti granducali, rispettivamente del 29 gennaio 1997 e del 13 settembre 1999, dai quali si deduceva che la convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia (convenzione STCW), il codice STCW e gli allegati tecnici erano stati trasposti nel diritto lussemburghese, e che con ciò le prescrizioni sostanziali della direttiva erano già state ampiamente soddisfatte.
6. Ritenendo la Commissione che tali disposizioni legislative non soddisfacessero le prescrizioni della direttiva e non avendole il governo lussemburghese trasmesso alcun ulteriore provvedimento, essa ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia.
7. La Commissione chiede che la Corte voglia:
- dichiarare che il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva del Consiglio del 25 maggio 1998, 98/35/CE, che modifica la direttiva 94/58/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare, nonché a quanto prescritto dall'art. 249 CE, non avendo posto in essere entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a dare attuazione a tale direttiva;
- condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese del procedimento.
8. Il Granducato di Lussemburgo chiede che la Corte voglia:
- sospendere il procedimento in attesa di una rinuncia agli atti da parte della Commissione;
- in subordine, respingere il ricorso.
II - Sull'inadempimento
Argomenti delle parti
9. La Commissione afferma in sostanza che il Granducato di Lussemburgo non si sia conformato all'obbligo, ad esso incombente in base agli artt. 249, terzo comma CE, 10 CE e 2 della direttiva in oggetto, di adottare entro il termine prescritto tutti i provvedimenti necessari per una completa attuazione della direttiva nel diritto nazionale e di comunicare immediatamente tali provvedimenti alla Commissione. Con riguardo all'argomentazione del governo lussemburghese, essa riconosce che in linea di principio possa essere data attuazione ad una direttiva nell'ordinamento giuridico nazionale anche mediante l'incorporazione di un trattato internazionale come la convenzione STCW; ritiene tuttavia che nel presente caso non siano soddisfatti i requisiti di chiarezza e certezza dello stato del diritto richiesti dal diritto comunitario. Ne è prova il fatto che il governo lussemburghese stia lavorando all'attuazione della direttiva.
10. Il governo lussemburghese contesta di aver già adempiuto ampiamente all'obbligo imposto dalla direttiva mediante l'attuazione della convenzione STCW, del codice STCW e degli allegati tecnici e fa presente che la procedura legislativa per la necessaria completa attuazione della direttiva è in corso. Con riferimento al progetto di «regolamento granducale per l'attuazione della direttiva del Consiglio del 22 novembre 1994, 94/58/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare, come modificata dalla direttiva del Consiglio del 25 maggio 1998, 98/35/CE», aggiunto come allegato alla controreplica, il governo lussemburghese infine rileva che tale progetto verrà adottato in tempi brevi in conformità alla procedura nazionale e invita la Commissione ad archiviare il procedimento.
Valutazione
11. Il governo lussemburghese, non contestando la necessità di una specifica attuazione della direttiva mediante l'adozione di disposizioni legislative corrispondenti, in definitiva non contesta neanche di non essersi conformato agli obblighi derivanti dalla direttiva entro il termine prescritto.
12. Per tale motivo non è necessario indagare ulteriormente se e in quale misura, attraverso l'attuazione della convenzione STCW, abbia avuto luogo un'«attuazione parallela» della direttiva.
13. Nella misura in cui il governo lussemburghese fa riferimento al progetto nel frattempo predisposto per l'attuazione della direttiva in oggetto e ne promette la pronta approvazione conformemente alla procedura nazionale, va ricordato che, secondo la giurisprudenza costante della Corte, da un lato la sussistenza di un inadempimento dev'essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato ; dall'altro lato che uno Stato membro non può eccepire a disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno, per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini previsti da una direttiva .
14. Inoltre, un ricorso ai sensi sull'art. 226 CE è rivolto unicamente all'obiettivo accertamento dell'inadempimento e non necessita di alcuna prova della carenza o dell'opposizione dello Stato membro interessato . Argomentazioni come il riferimento ai progressi della procedura legislativa, con i quali il governo lussemburghese nel presente caso ha tentato di dimostrare uno sforzo sincero e costante per l'attuazione della direttiva, non hanno perciò alcun rilievo sul risultato del procedimento per inadempimento, in caso di sussistenza obiettiva di un inadempimento al momento determinante dal punto di vista procedurale.
15. Riguardo alla richiesta del governo lussemburghese di sospensione del procedimento in attesa di una rinuncia agli atti da parte della Commissione, va notato che la Commissione, in risposta alla richiesta di rinuncia menzionata nella controreplica, si è dichiarata pronta, con lettera alla Corte del 21 dicembre 2000, a rinunciare al ricorso, non appena il progetto in questione sia definitivamente adottato e promulgato, la qual cosa tuttavia non pare allo stato attuale essersi ancora verificata.
16. Occorre quindi constatare che il Granducato di Lussemburgo non ha adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per adempiere agli obblighi derivanti dalla direttiva. Siamo pertanto in presenza di un inadempimento e il ricorso della Commissione è fondato.
III - Sulle spese
17. Ai sensi dell'art. 69, secondo comma del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha concluso in tal senso e il Granducato di Lussemburgo risulta soccombente, esso deve essere condannato alle spese.
IV - Conclusione
18. Alla luce di queste considerazioni propongo alla Corte di:
- dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per dare attuazione alla direttiva del Consiglio 15 maggio 1998, 98/35/CE che modifica la direttiva 94/58/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare, è venuto meno agli obblighi derivanti da tale direttiva nonché dall'art. 249 CE;
- condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.
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