Conclusioni dell avvocato generale
I - Introduzione
1. Con la presente procedura di infrazione del Trattato la Commissione contesta alla Repubblica francese, dal 1998, da un lato, di aver previsto un prezzo minimo di riferimento per le sigarette, invece di lasciare che il prezzo venisse stabilito liberamente dai produttori, e, dall'altro, di aver tassato le sigarette chiare in misura maggiore rispetto a quelle scure.
II - Contesto normativo
A - Diritto comunitario
2. I tabacchi non sono soggetti solo all'IVA, ma anche a imposte di consumo specifiche. La direttiva 92/79/CEE fissa un'imposta minima .
La direttiva 95/59 CE ha armonizzato queste accise .
1) La direttiva 95/59.
3. La direttiva 95/59 dispone quanto segue:
«Articolo 8
1. Le sigarette prodotte nella Comunità e quelle importate da paesi terzi sono soggette, in ciascuno degli Stati membri, ad un'accisa proporzionale calcolata sul prezzo massimo di vendita al minuto, compresi i dazi doganali, nonché ad un'accisa specifica calcolata per unità di prodotto.
2. L'aliquota dell'accisa proporzionale e l'importo dell'accisa specifica devono essere uguali per tutte le sigarette.
3. (...)
4. (...)».
«Articolo 9
1. Si considera produttore la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che trasforma il tabacco in prodotti lavorati, confezionati per la vendita al minuto.
I produttori o, se del caso, i loro rappresentanti o mandatari nella Comunità, nonché gli importatori di paesi terzi stabiliscono liberamente i prezzi massimi di vendita al minuto di ciascuno dei loro prodotti per ciascuno Stato membro in cui sono destinati ad essere immessi in consumo.
La disposizione del secondo comma non osta, tuttavia, all'applicazione delle legislazioni nazionali sul controllo del livello dei prezzi imposti, sempreché siano compatibili con la normativa comunitaria.
2. (...)».
«Articolo 16
1. (...)
5. Sulle sigarette e sul tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, gli Stati membri possono riscuotere un'accisa minima, a condizione che essa non porti l'onere fiscale totale a più del 90% dell'onere fiscale totale applicato rispettivamente alle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta e ai tabacchi trinciati fini di detta classe di prezzo più richiesta, da usarsi per arrotolare le sigarette».
4. La direttiva 29 luglio 1999, 1999/81, ha previsto che, dal 1° gennaio 1999, entrasse in vigore la seguente versione dell'art. 16, n. 5:
«Sulle sigarette gli Stati membri possono riscuotere un'accisa minima, a condizione che essa non porti l'onere fiscale totale a più del 90% dell'onere fiscale totale applicato alle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più in richiesta» .
5. La Commissione ha posto la nuova versione vigente dal 1° gennaio 1999 a fondamento del ricorso, ma non del parere motivato del 26. gennaio 1999. Alla data della lettera di diffida del 29 luglio 1998 vigeva in ogni caso ancora la vecchia versione. Poiché i punti qui rilevanti della vecchia versione non hanno subito alcuna modifica essenziale, resta sostanzialmente irrilevante, se si applichi la nuova o la precedente versione dell'art. 16, n. 5 della direttiva 95/59.
2) La direttiva 92/79
6. L'art. 2 della direttiva 92/79 recita:
«Al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 1993 ciascuno Stato membro applica un'accisa minima globale (specifica più ad valorem, IVA esclusa), la cui incidenza è fissata al 57% del prezzo di vendita al minuto (imposte comprese) delle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta.
A decorrere dal 1° gennaio 1993 l'accisa minima globale sulle sigarette è fissata in riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta in base ai dati disponibili al 1° gennaio di ogni anno».
B - Diritto francese
7. Con l'art. 37 della legge finanziaria per il 1998 (N. 97-1269) del 30 dicembre 1997 (JORF del 31 dicembre 1997, pag. 19261) sono state introdotte nel Code général des impôts le seguenti disposizioni vigenti a decorrere dal 1° gennaio 1998.
8. Art. 572, secondo comma:
«Nella categoria delle sigarette scure come definite nell'ultimo comma dell'articolo 575 A e nella categoria delle diverse sigarette il prezzo per 1000 unità di una categoria di merce venduta sotto la stessa marca non può essere inferiore al prezzo applicato al prodotto più venduto di tale marca, indipendentemente da quali altri caratteristiche con la marca siano state dichiarate e senza riguardo alla specie e alla grandezza del pacchetto utilizzato».
9. Il precedente ultimo comma della disposizione è stato sostituito dal nuovo art. 575 A:
«L'imposta minima menzionata all'articolo 575 ammonta per le sigarette a 500 [FRF]. Per le sigarette scure questa imposta minima ammonta tuttavia a 400 [FRF] e dal 1° gennaio 1999 a 420 [FRF].
(...)
Sigarette scure sono sigarette, la cui composizione di tabacco naturale consiste per almeno il 60% di tabacco contrassegnato dai codici KN 2401.10.41, 2401.10.70, 2401.20.41 o 2401.20.70 della tariffa doganale» .
10. Le aliquote delle imposte menzionate nel primo comma per le sigarette chiare e scure sono aumentate per il 1999 a FRF 515 e FRF 435, per il 2000 a FRF 530 e FRF 470 e per il 2001 a FRF 540 e FRF 510.
III - Procedimento e conclusioni delle parti
11. La Commissione, ritenendo che l'art. 572, secondo comma, del Code général des impôts avesse introdotto un prezzo minimo di riferimento illegittimo e che l'aggiunta dell'art. 575 A configuri una tassazione differenziata delle sigarette chiare e di quelle scure, circostanze che sarebbero entrambe non conformi alle direttive 95/59 e 92/79 nonché all'art. 95 del Trattato CE, notificava alla Repubblica francese in data 29 luglio 1998 una lettera di diffida e - dopo che il termine in questa fissato era trascorso senza risposta - in data 26 gennaio 1999 un parere motivato. La Repubblica francese rispondeva con lettere 6 aprile 1999 e 22 aprile 2000. La Commissione proponeva quindi il presente ricorso, pervenuto alla Corte di giustizia il 7 agosto 2000.
12. La Commissione delle Comunità europee chiede,
- di dichiarare,
che la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 9, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 novembre 1995, 95/59/CE, relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati, avendo mantenuto in vigore un sistema che impone un prezzo minimo di riferimento per tutte le sigarette,
e che
la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi tanto degli articoli 8, n. 2, e 16, n. 5, della direttiva 95/59/CE e dell'art. 2 della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/79/CEE relativa al ravvicinamento delle imposte di consumo sulle sigarette, quanto dell'art. 95, primo comma, del Trattato CE, e in via subordinata dell'art. 95, secondo comma, del Trattato CE, avendo mantenuto in vigore una tassazione differenziata delle sigarette chiare e delle sigarette scure a discapito delle sigarette chiare;
- condannare la Repubblica francese alle spese processuali.
13. La Repubblica francese chiede,
- di respingere il ricorso perché infondato e
- di condannare la Commissione alle spese della procedura.
14. Essa riconosce che l'imposizione di differenti accise minime per i tabacchi scuri e per i tabacchi chiari non è in armonia con la direttiva 92/79, ma ritiene che non sussista una violazione dell'art. 95 del Trattato CE per insufficiente comparabilità di questi tipi di sigarette. Né violerebbe la direttiva 95/59 esigere l'osservanza di un prezzo minimo di riferimento sulla base dei prodotti più venduti di una determinata marca.
IV - Considerazioni
A - In merito al prezzo minimo di riferimento
Argomenti delle parti
15. La Commissione si richiama all'art. 9 della direttiva 95/59, secondo cui i produttori o gli importatori stabiliscono liberamente il prezzo massimo di vendita al dettaglio delle sigarette. L'art. 572 Code général des impôts stabilirebbe, invece, che il prezzo per 1 000 unità di prodotti di una categoria di merce venduti della stessa marca non può essere inferiore al prezzo applicato al prodotto più venduto della marca medesima. Poiché, in tal modo, il prezzo del prodotto più popolare di una marca sarebbe da considerarsi quale prezzo minimo, la libertà di determinazione del prezzo in relazione a diverse caratteristiche del prodotto - ad es. la dimensione del pacchetto, la misura delle sigarette o la qualità delle sigarette - verrebbe limitata.
16. Richiamandosi alla giurisprudenza della Corte di giustizia, la Commissione rileva che nemmeno la riserva di cui all'art. 9, n. 1, terzo comma, della direttiva 95/59, consentirebbe agli Stati membri di imporre i prezzi .
17. La Corte di giustizia avrebbe dichiarato proprio in una recente decisione che anche la fissazione di un prezzo minimo è incompatibile con la libera determinazione del prezzo ai sensi dell'art. 9, n. 1, della direttiva 95/59 .
18. La concorrenza sui prezzi contestata dalla Francia costituirebbe lo scopo dell'art. 9, primo comma, della direttiva 95/59. Le misure francesi mirerebbero a proteggere le sigarette scure.Un tale scopo economico non potrebbe giustificare infrazioni al diritto comunitario.
19. La direttiva 92/79 e la direttiva 95/59 lascerebbero agli Stati membri ampi spazi d'azione, per influire sul mercato delle sigarette con una tassazione unica. La Francia, tuttavia, vorrebbe privilegiare dal punto di vista fiscale le sigarette con un basso prezzo di vendita.
20. La Repubblica francese ritiene che la Commissione attribuisca all'art. 572 del Code général des impôts un effetto che questa norma in realtà non avrebbe.
21. Questa norma intenderebbe semplicemente impedire ai produttori, di variare il prezzo di una sigaretta solo a causa della confezione - sia il tipo di confezione sia la quantità venduta. Essa non restringerebbe la libertà dei produttori nel fissare prezzi per altre sigarette delle stesse marche.
Analisi
22. L'art. 9, n. 1, secondo comma, della direttiva 95/59 dispone che, in via di principio, il produttore o l'importatore stabilisca il prezzo massimo di vendita al minuto per le sigarette. Sebbene il terzo comma della disposizione possa essere interpretato nel senso di consentire nondimeno agli Stati membri di influire sulla fissazione dei prezzi, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia si evince che la fissazione dei prezzi rimane affidata al produttore o importatore .
23. Entrambe le parti concordano sul fatto che l'art. 572 del Code général des impôts introduce per la vendita di sigarette di una determinata marca un prezzo minimo, che viene fissato secondo il prezzo per sigaretta del prodotto più venduto di questa marca. La disposizione esclude, conseguentemente, che il produttore o importatore immetta sul mercato a prezzi più favorevoli tali sigarette in diverso confezionamento o in diverse quantità. In tal modo, questa disposizione limita la libertà del produttore o importatore di sigarette di fissare un prezzo massimo di vendita al dettaglio, con il quale il prezzo delle singole sigarette verrebbe a cadere sotto il prezzo conseguito dal prodotto più venduto della marca.
24. Ne consegue che l'art. 572 del Code général des impôts incide sulla libertà di determinazione del prezzo ed è in contrasto con l'art. 9, n. 1, della direttiva 95/59.
25. Non si ravvisa l'esistenza di una giustificazione alla violazione dell'art. 9, n. 1, della direttiva 95/59. Quando la Francia richiama l'attenzione sulla concorrenza in materia di prezzi, che avrebbe condotto ad un ribasso del prezzo delle sigarette e non sarebbe auspicabile dal punto di vista della politica sanitaria, occorre rilevare che la possibilità di una concorrenza sui prezzi è la logica conseguenza della libertà dei prezzi e che, del resto, gli obiettivi di politica sanitaria devono essere perseguiti, secondo le direttive 95/59 e 92/79, anzitutto per mezzo dell'imposizione fiscale. La fissazione di un prezzo minimo è invece espressamente esclusa. Se la Francia intende servirsi di questo mezzo, essa deve innanzi tutto promuovere una modifica dell'art. 9 della direttiva 95/59.
26. A fronte di tale constatazione, non occorre chiarire in questa sede se l'art. 572 del Code général des impôts, nonostante il suo tenore letterale, lasci libera la fissazione del prezzo per altri prodotti di una marca in funzione della loro grandezza, qualità o delle loro intrinseche caratteristiche.
27. In ogni caso, tale disposizione è in contrasto con l'art. 9, n. 1, della direttiva 95/59.
B - In merito alla tassazione differenziata
28. Ai sensi dell'art. 2 della direttiva 92/79, l'accisa minima determina almeno l'applicazione ad ogni sigaretta di un'imposta globale (IVA esclusa), di importo pari al 57% del prezzo di vendita al minuto, comprese le altre imposte, delle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta. Sigarette più costose sono sottoposte ad una tassazione più elevata in cifre assolute, poiché l'imposta è determinata da un importo prefissato per unità e da un'accisa calcolata proporzionalmente secondo il prezzo massimo di vendita al minuto. Se un produttore o importatore offre sigarette meno costose rispetto alle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta, subentra invece in tal caso l'accisa minima.
29. L'art. 575 A del Code général des impôts non stabilisce, tuttavia, tale aliquota minima di accisa, poiché le imposte minime da esso introdotte non sono in funzione delle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta. Quanto al loro effetto, tali imposte corrispondono tuttavia ad un'accisa minima, poiché escludono una tassazione proporzionale al prezzo al di sotto di un determinato prezzo di vendita al minuto. Questo prezzo di vendita al minuto è più basso per le sigarette scure che per le sigarette chiare.
1) In merito alle direttive 92/79 e 95/59
Argomenti delle parti
30. Secondo la Commissione, dall'art. 2 della direttiva 92/79 e dall'art. 16, n. 5, della direttiva 95/59, le quali parlerebbero entrambe solo di un'accisa minima, si evincerebbe che gli Stati membri possono fissare solo un unico prezzo minimo di vendita. A favore di questa tesi deporrebbe anche l'art. 8, n. 2, della direttiva 95/59, secondo cui l'aliquota dell'accisa proporzionale e l'importo della accisa specifica dovrebbero essere uguali per tutte le sigarette. La violazione di queste disposizioni non potrebbe essere giustificata dal fatto che la Francia operi un graduale ravvicinamento delle singole accise minime.
31. La Francia non contesta tale motivo nella parte riguardante le direttive 92/79 e 95/59.
Analisi
32. Condivido l'opinione concorde delle parti. L'art. 2 della direttiva 92/79 e l'art. 16, n. 5, della direttiva 95/59, parlano solo di una accisa minima la quale, secondo la prima delle disposizioni citate, deve essere «globale». Aliquote differenti non possono essere globali. Inoltre, dal secondo considerando della direttiva 95/59 si evince che le accise riscosse negli Stati membri sulle sigarette non possono falsare le condizioni di concorrenza. Se gli Stati membri riscuotono accise minime, accade, invece, proprio questo.
33. Quindi, il nuovo testo dell'art. 575 A Code général des impôts contrasta con le direttive 92/79 e 95/59.
2) In merito all'art. 95 del Trattato CE
Argomenti delle parti
34. La Commissione sostiene in primo luogo che, nonostante l'accertamento di un contrasto con le sopra citate direttive, occorrerebbe procedere ad un esame alla luce dell'art. 95 del Trattato CE. Mentre il fondamento normativo delle direttive - art. 99 del Trattato CE (ora art. 93 CE) - avrebbe come scopo l'eliminazione di limitazioni del commercio per mezzo di regole fiscali armonizzate, l'art. 95 del Trattato CE riguarderebbe imposte discriminatorie e protezionistiche .
35. Secondo costante giurisprudenza, sussisterebbe una violazione dell'art. 95, primo comma, del Trattato CE, quando l'imposta sul prodotto importato e l'imposta sul prodotto interno similare sarebbero calcolate in modo diverso e secondo differenti modalità, cosicché il prodotto importato - anche se solo in determinati casi - venga ad essere gravato in misura maggiore .
36. Nel presente caso, l'accisa minima per le sigarette chiare (FRF 500 per 1000 unità) sarebbe maggiore di quella per le sigarette scure (FRF 400 per 1000 unità).
37. Entrambi i tipi di sigarette sarebbero «similari» nel senso di cui all'art. 95, primo comma, del Trattato CE. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il criterio della similitudine sarebbe da interpretare in maniera estensiva. In tale contesto occorrerebbe prendere in esame, da un lato, tutte le caratteristiche obiettive tipiche, quali la materia prima, il procedimento di produzione, le proprietà organolettiche, in particolare il gusto, il contenuto di catrame e di nicotina, dall'altro occorrerebbe stabilire fino a che punto le stesse merci rispondano alle stesse esigenze. In tal modo, potrebbe accertarsi la similarità. Entrambi i tipi di sigarette sarebbero tra loro fungibili, come la birra chiara e la birra scura, il vino rosso e il vino bianco. Anche dal punto di vista fiscale entrambi i tipi di sigarette sarebbero considerati dalla direttiva 95/59 in modo uguale. Essi sarebbero, inoltre, classificati nella stessa posizione della Tariffa doganale comune.
38. Le differenze di gusto tra sigarette chiare e scure non potrebbero da sole escludere la similarità, poiché occorrerebbe considerare tutti i criteri menzionati.
39. Nemmeno l'esistenza di gruppi, nettamente distinti tra loro, di consumatori di sigarette chiare e scure si contrapporrebbe alla similarità, poiché, secondo la Corte, regole fiscali nazionali non possono incentivare nemmeno il consolidamento di abitudini esistenti.
40. Infine, la similarità non contrasterebbe nemmeno con i rilievi formulati nella decisione sul controllo della fusione Seita/Tabacalera , in cui la Commissione avrebbe espressamente lasciato aperta la questione se sussista un mercato unico per tipi di sigarette chiare e scure. Inoltre, la Corte di giustizia avrebbe riconosciuto che due prodotti nel senso di cui all'art. 95, secondo comma, del Trattato CE potrebbero stare in reciproca concorrenza, senza formare un mercato unico .
41. In nessun caso l'art. 95, primo comma, del Trattato CE richiederebbe la prova di un'efficacia diminuita.
42. Se anche le sigarette chiare e scure non dovessero costituire merci similari nel senso di cui all'art. 95, primo comma, del Trattato CE, sussisterebbe certo un rapporto concorrenziale tra di esse, circostanza sufficiente ai fini dell'applicazione dell'art. 95, secondo comma, del Trattato CE .
43. L'efficacia discriminatoria della tassazione differenziata rispetto alle merci provenienti da altri Stati membri si evincerebbe dal fatto che il 97,57% delle sigarette scure consumate in Francia risulterebbe anche ivi prodotte. Sarebbe indiscutibile che le misure francesi favoriscano le sigarette scure prodotte in Francia rispetto alle sigarette chiare quasi esclusivamente importate.
44. La modifica della tassazione avrebbe anche influito su tale concorrenza. Il mancato aumento dei prezzi delle sigarette chiare nel 1998, sarebbe unicamente dovuto ad una decisione strategica dei produttori e importatori. Prima dell'entrata in vigore delle nuove norme, i produttori avrebbero potuto stabilire un prezzo di FRF 630 per 1000 unità. Ma, successivamente alla loro entrata in vigore, essi avrebbero dovuto richiedere un prezzo di FRF 850 per 1000 unità. I produttori di sigarette scure avrebbero invece potuto sia accontentarsi di un prezzo di FRF 666,50 per 1000 unità, sia giocare sull'intera differenza tra FRF 666, 50 e FRF 850, per potersi collocare sul mercato. L'effetto protezionistico di questa norma fiscale sarebbe quindi evidente.
45. La Francia sottolinea, innanzi tutto, che nell'anno 1996 l'impresa Rothmans avrebbe immesso sul mercato francese la marca di sigarette Winfield. Queste sigarette (chiare) sarebbero state vendute nei pacchetti da 30 unità ad un prezzo chiaramente più conveniente rispetto agli usuali pacchetti da 20 unità (FRF 667/1000 unità rispetto a FRF 850/1000 unità). La marca Winfield avrebbe quindi rapidamente conquistato un grossa fetta di mercato. Poiché altri strumenti di concorrenza - in particolare la pubblicità per sigarette - incontravano seri limiti di carattere giuridico, i concorrenti della Rothmans avrebbero anch'essi preso in considerazione riduzioni di prezzo nella misura del 15%. Una riduzione del livello dei prezzi avrebbe tuttavia messo in pericolo la strategia francese di tutela della sanità pubblica attraverso la lotta al consumo di tabacchi, che poggerebbe soprattutto su un prezzo alto.
46. Le direttive 92/79 e 95/59 non fornirebbero alcun mezzo per opporsi ad una tale inusuale concorrenza di prezzi. La fissazione di un'unica accisa minima aumentata semplificherebbe in modo illegittimo il problema, poiché essa colpirebbe innanzi tutto le sigarette scure.
47. Inoltre, la Repubblica francese contesta che le di sigarette scure e le sigarette chiare siano di merci simili. Secondo la sentenza Rewe-Zentrale , le merci sarebbero similari solo quando agli occhi del consumatore abbiano le stesse proprietà e soddisfino gli stessi bisogni.
48. Le sigarette scure avrebbero un altro gusto - il valore di ph del fumo non sarebbe acido come per le sigarette chiare, ma basico. Non sarebbero comparabili questi due tipi di sigarette, bensì sigarette chiare e tabacco chiaro trinciato fine per sigarette arrotolate dal consumatore, ovvero sigarette scure e sigarette.
49. Inoltre, vi sarebbe una differenza fra i consumatori dei due tipi di sigarette. I consumatori più giovani fumerebbero quasi esclusivamente sigarette chiare, i più anziani rappresenterebbero la maggioranza dei fumatori di sigarette scure.
50. Infine, diverso sarebbe anche lo sviluppo del mercato di entrambi i tipi di sigarette. Tra il 1990 e il 2000 le vendite di sigarette scure si sarebbero più che dimezzate passando da 34,7 miliardi a 15 miliardi di unità, mentre le vendite di sigarette chiare sarebbero cresciute da 61, 1 miliardi a 68 miliardi di unità.
51. La Commissione stessa avrebbe riconosciuto nella decisione di controllo della fusione Seita/Tabacalera che entrambi i tipi di sigarette sarebbero da collocare in mercati diversi. L'avvocato Generale Mischo avrebbe già suggerito alla Corte di giustizia, in una causa in materia fiscale, di riprendere negli stessi termini la motivazione di una decisione sulla concorrenza in merito alla comparabilità di merci .
52. La Francia ritiene, quanto al resto, che la tassazione differenziata delle sigarette scure e di quelle chiare non si basi sulla loro provenienza, ma su criteri oggettivi. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, le imposte sulle merci interne non dovrebbero in ogni caso necessariamente risultare più basse delle imposte gravanti sulle merci importate .
53. La Corte di giustizia ha nel frattempo ulteriormente sviluppato la propria giurisprudenza in merito alle imposte discriminatorie. Una tassazione potrebbe essere considerata come discriminatoria solo se idonea a distogliere i consumatori dall'acquisto dei prodotti gravati provenienti da altri Stati membri in favore di prodotti interni . Nello sviluppo dei mercati per sigarette chiare e scure non si ravviserebbe, peraltro, una tale efficacia discriminatoria.
54. Il governo francese allega infine, riferendosi a differenti periodi temporali, che il prezzo delle sigarette scure - partendo da un livello chiaramente più basso - sarebbe cresciuto più rapidamente che il prezzo delle sigarette chiare e che nello stesso tempo sarebbe diminuita la vendita di sigarette scure, mentre la vendita di sigarette chiare sarebbe, invece, aumentata.
Analisi
55. Nella specie, non si tratta di stabilire se sia opportuno accertare la violazione dell'art. 95 del Trattato CE, nonostante sia già acclarato che la norma nazionale in discussione è inconciliabile con il diritto derivato. L'ampio potere discrezionale di cui la Commissione dispone nell'ambito del procedimento di infrazione del Trattato le concede di richiedere che venga accertata la contemporanea violazione di diverse norme del diritto comunitario. Si deve peraltro rilevare che, contrariamente alla tesi della Commissione, l'obiettivo secondario della direttiva 59/59 consiste nell'impedire una tassazione discriminatoria . Ciò nonostante, si deve esaminare in questa sede la conformità di due diverse aliquote di imposte minime per sigarette chiare e scure con l'art. 95 del Trattato CE.
a) Sulla tassazione discriminatoria
56. La Corte ha stabilito recentemente che un sistema di tassazione può essere compatibile con l'art. 95 del Trattato CE solo ove la sua conformazione escluda, in relazione a tutte le circostanze (il corsivo è mio), che merci importate siano tassate in misura maggiore rispetto a prodotti interni similari .
57. E' pacifico che l'art. 575 A del Code général des impôts sottoponga le sigarette chiare, che sono prevalentemente (in misura dell'80% circa) importate in Francia, ad una tassazione più elevata rispetto alle sigarette scure di produzione prevalentemente francese (quasi il 100%). La Francia riconosce espressamente anche che le aliquote differenti intendono far gravare un onere minore delle sigarette scure, la cui posizione sul mercato sarebbe più debole rispetto alle sigarette chiare. Per merci similari una tale forma di tassazione sarebbe da considerarsi discriminatoria e incompatibile con l'art. 95 del Trattato CE, poiché, sebbene essa non colpisca alcuna formale differenza relativamente alla provenienza dei prodotti, la maggior parte della produzione interna appartiene tuttavia alla classe fiscale più favorevole, laddove quasi tutti i prodotti importati ricadono nella classe di tassazione più alta .
58. Se le sigarette chiare e scure costituissero merci similari nel senso di cui all'art. 95, primo comma, del Trattato CE, non rimarrebbe alcuno spazio per giustificare, in presenza di una siffatta discriminazione pratica, un sistema fiscale che poggi su criteri di differenziazione oggettiva. Infatti, nemmeno differenze di tassazione che poggino su criteri oggettivi possono giustificare discriminazioni .
59. Rimane dubbio, tuttavia, se i due tipi di sigarette siano da considerarsi come merci similari.
b) Sulla similarità delle sigarette chiare e delle sigarette scure
60. Dal diritto derivato emergono indizi che depongono a favore della similarità di sigarette chiare e scure. Né le sopra citate direttive sulla tassazione, né la tariffa doganale comune distinguono tra sigarette scure e chiare. Tuttavia il peso di questi indizi è, ad una più attenta osservazione, poco rilevante.
61. La collocazione in una comune categoria della tariffa doganale può costituire un indizio per la similarità di merci , ma non conduce necessariamente alla conclusione della similarità .
62. Più rilevante della classificazione della tariffa doganale appare tuttavia la valutazione delle menzionate direttive. Il legislatore comunitario, alla luce dei considerando e dell'art. 4 della direttiva 95/59, parte dalla considerazione che tutti i tipi di sigarette appartengono allo stesso gruppo di prodotti del tabacco e sono tra di essi in concorrenza. Questo punto di vista viene tuttavia relativizzato dalla prassi legislativa. Principalmente, infatti, le specificazioni e categorizzazioni delle merci soggette alle imposte di consumo nelle disposizioni di armonizzazione ai sensi dell'art. 99 del Trattato CE seguono le classificazioni del diritto doganale .
63. D'altra parte, anche la valutazione delle sigarette chiare e delle sigarette scure sotto il profilo del diritto della concorrenza sostenuta dalla Francia può assumere in questa sede, solo un significato limitato. Certamente, decisioni fondate sul diritto della concorrenza potrebbero contenere argomenti, eventualmente significativi anche in relazione al diritto tributario . Tuttavia, ciò non vale inevitabilmente anche per le considerazioni conclusive . Entrambi i settori giuridici sono sottoposti a proprie regole, la cui applicazione deve essere analizzata caso per caso.
64. Occorre quindi esaminare, caso per caso, se sigarette chiare e scure siano da considerarsi come similari. Iniziando della causa Hansen e Balle la Corte di giustizia ha statuito che merci similari non debbano essere «uguali» in senso stretto, ma sarebbero da determinarsi rispetto ad un criterio di «uguale o comparabile utilizzo» .
65. La giurisprudenza contiene esempi che dimostrano fino a che punto può estendersi la similarità di prodotti. Nella sentenza nella causa 168/78 la Corte di giustizia ha affermato che, «fra le acquaviti intese come un'unica categoria, vi è un numero imprecisato di bevande che vanno qualificate come "prodotti similari" ai sensi dell'art. 95, primo comma, e le restanti acquaviti sarebbero in concorrenza parziale o potenziale, quanto meno ai sensi dell'art. 95, secondo comma, del Trattato CE con le altre acquaviti . Nella sentenza nella causa 106/84 la similarità è stata accertata persino per sidri e vini da tavola o sidri e vini liquorosi .
66. La Corte di giustizia ha finora esaminato ai fini dell'accertamento determinazione della similarità, se quelle merci abbiano, agli occhi dei consumatori, proprietà uguali e se soddisfino gli stessi bisogni . D'altra parte, la politica fiscale di uno Stato membro non può servire a consolidare date abitudini di consumo per mantenere un vantaggio acquisito da una industria interna che procura loro soddisfazione . Al fattore soggettivo della valutazione dei consumatori non può, di fronte a fattori oggettivi, attribuirsi alcun significato decisivo. Quindi, appare più adeguato esaminare oggettivamente, come nella giurisprudenza più recente, se determinate merci abbiano proprietà simili e servano agli stessi bisogni del consumatore .
67. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 575 A Code général des impôts sono definite come sigarette scure quelle sigarette, la cui «composizione di tabacco naturale consiste per almeno il 60% di tabacco appartenente ai codici KN 2401.10.41, 2401.10.70, 2401.20.41 o 2401.20.70 della tariffa doganale». Tutte le restanti sigarette sono sigarette chiare. Il gruppo di raffronto delle sigarette chiare si determina conseguentemente in modo negativo nel senso che sono da considerarsi come sigarette chiare le sigarette che contengono una percentuale più limitata del summenzionato tabacco o tabacchi del tutto diversi. Già questa delimitazione legislativa mostra che le differenze tra sigarette chiare e scure sono solo di tipo graduale.
68. Questa impressione è confermata se si osserva la lavorazione di quei tabacchi. Le voci della tariffa doganale, menzionate per definire le sigarette scure, comprendono tabacco non lavorato, non scostolato o in parte o del tutto scostolato, il quale è essiccato al fuoco («fire cured») o essiccato sotto un tetto e sottoposto prima della commercializzazione ad una fermentazione («dark air cured») . Il tabacco può venire essiccato ancora al sole, all'aria calda o senza fermentazione sotto un tetto. Inoltre, esistono diversi procedimenti della fermentazione ed, infine, i tabacchi possono essere composti anche di elementi aggiuntivi, che possono influire sul gusto delle sigarette in modo rilevante. L'esempio forse più chiaro di quanto detto potrebbe essere dato dalle sigarette al mentolo. In tal senso sono possibili molte diverse variazioni e, tuttavia, si tratta sempre di sigarette nonostante il diverso procedimento di produzione. Ciò premesso, il fatto che la Francia operi una distinzione proprio tra sigarette, chiare e sigarette scure, non appare una scelta obbligata, bensì una scelta piuttosto arbitraria.
69. Entrambi i tipi di sigarette assolvono chiaramente anche un bisogno comune, ovvero la soddisfazione del bisogno di nicotina. Esse permettono il consumo di tabacco nella forma tipica per le sigarette, ovvero con il fumare rotoli preparati di tabacco con un involucro di carta . La loro fungibilità si evince già dalla considerazione che presumibilmente nessun fumatore diventerebbe non fumatore, se uno dei due tipi di sigarette non fosse più acquistabile.
70. La Francia deduce quale argomento contro la similarità le differenze di gusto. Tuttavia, il gusto del tabacco è pressoché irrilevante per il consumo. Infatti, solo il 2% dei fumatori riesce a riconoscere alla cieca il tipo di sigaretta che fuma abitualmente . Questo s'inserisce anche nella giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo cui è innegabile «(...) l'effettiva diversità e le sfumature del gusto; tuttavia (...) tale criterio è troppo variabile nel tempo e nello spazio per poter fornire (...) una base sufficientemente certa per la distinzione di categorie fiscali ». Tenuto conto della similarità constatata in altri casi persino tra sidro e vino - e un numero indeterminato di differenti acquaviti non può nel caso in esame attribuirsi alcun significato decisivo alle differenze di gusto.
71. Rimane la circostanza che in Francia i consumatori dei due tipi di sigarette formano gruppi distinti. Un gruppo di francesi che diventa sempre più anziano e, quindi, sempre meno numeroso fuma sigarette scure, mentre i francesi più giovani fumano sigarette chiare. Non vi è alcun motivo per ritenere che questa frattura demografica si lasci spiegare con le proprietà delle sigarette o i bisogni dei consumatori. Bisogna piuttosto partire dall'idea che essa poggi su fattori, che vanno oltre il mero bisogno di nicotina - ad esempio su abitudini consolidate negli anni e sull'immagine dei diversi tipi di sigarette.
72. Questa considerazione non prevale tuttavia sugli aspetti comuni di entrambi i tipi di sigarette. Già sul mercato delle sigarette chiare lo stimolo preminente alla decisione di acquisto è spesso fornito dall'immagine («image»), prodotta con la pubblicità, di una marca di sigarette. Tuttavia, la tassazione differente di due marche di sigarette chiare non sarebbe giustificabile, nemmeno se non fosse manifestamente in grado di influire sulle vendita a causa del vincolo dei consumatori ai marchi. Per il resto, le abitudini dei consumatori rivestono, secondo la giurisprudenza, solo un rilievo secondario.
73. Di conseguenza sigarette chiare e scure sono da considerarsi come merci similari ai sensi dell'art. 95, primo comma, del Trattato CE. Poiché è stato già stabilito che la tassazione in oggetto discrimina le sigarette provenienti da altri Stati membri, è violato l'art. 95, primo comma, del Trattato CE.
c) In merito all'art. 95, secondo comma, del Trattato CE.
74. Per completezza sarebbe ancora da evidenziare che sigarette chiare e sigarette scure sono da considerarsi per lo meno come potenzialmente tra loro in concorrenza, circostanza che permette l'applicazione dell'art. 95, secondo comma, del Trattato CE. Per l'applicazione di questa disposizione non è tuttavia sufficiente provare una tassazione più elevata di merci importate. Occorrerebbe, piuttosto, indagare ulteriormente se le differenze nella tassazione siano adatte ad esplicare effetto protezionistico a favore della produzione interna . Dati statistici possono contenere pertinenti elementi di giudizio. Sebbene tocchi, in linea di principio, alla Commissione fornire la prova di una violazione del Trattato , la Corte di giustizia ha deciso che la Commissione di regola non deve presentare alcun dato statistico .
75. Nel caso in esame risulta acclarato che le sigarette scure sono vendute a minor prezzo delle sigarette chiare e nello stesso tempo sono sottoposte ad un'imposta minima più bassa, che permette questo prezzo più favorevole. Quindi un'effetto protezionistico può essere quanto meno sospettato. Questo indizio viene tuttavia controbattuto dall'esistenza di differenti gruppi di consumatori per i due tipi di sigarette. Se la differenza di prezzo giocasse un ruolo tra sigarette scure e chiare per l'odierno consumatore, la scelta di una sigaretta non sarebbe in rapporto con l'età del fumatore, come invece avviene. Tale conclusione appare rafforzata dalla circostanza che questo divario generazionale, così come la differenza di prezzo fra i due tipi di sigarette, sembra esistere già da molto tempo indipendentemente dalla differenza di tassazione. L'attitudine della tassazione differente a proteggere la produzione interna non risulta provata. La Commissione avrebbe dovuto fornire questa prova.
d) Risultato in merito all'art. 95 del Trattato CE
76. Poiché sigarette chiare e scure sono da considerarsi come merci similari, la Repubblica francese ha violato l'art. 95, primo comma, del Trattato CE, riscuotendo per le sigarette chiare un'accisa minima più elevata che per le sigarette scure.
77. Se la Corte di giustizia dovesse negare la similarità tra sigarette chiare e scure, bisognerebbe escludere una violazione dell'art. 95 del Trattato CE, atteso che la Commissione non ha provato una violazione dell'art. 95, secondo comma, del Trattato CE.
V - Sulle spese
78. Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura le spese sono poste a carico della parte soccombente se ne è stata fatta domanda. Poiché la Repubblica francese è rimasta soccombente e la Commissione ne ha chiesto la condanna alle spese, la Repubblica francese deve essere condannata alle spese.
VI - Conclusione
«1) La Repubblica francese, non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 9, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 novembre 1995, 95/59/CE, relativa alle imposte che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati diverse dall'imposta sul volume d'affari avendo mantenuto in vigore un sistema che impone un prezzo minimo di riferimento per tutte le sigarette.
2) La Repubblica francese non ha adempiuto gli obblighi ad essa derivanti dagli artt. 8, n. 2, e 16, n. 5, della direttiva 95/59/CE, dall'art. 2 della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/79/CEE, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette, così come dall'art. 95, primo comma, del Trattato CE, avendo mantenuto in vigore una tassazione differente tra sigarette chiare e scure a svantaggio delle sigarette chiare.
3) La Repubblica francese è condannata alle spese».
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