Conclusioni dell avvocato generale
I - Introduzione
1 Con il presente ricorso la Commissione ha impugnato la sentenza del Tribunale di primo grado 8 giugno 2000, cause riunite T-79/96, T-260/97 e T-117/98 (1). Con detta sentenza il Tribunale ha dichiarato, inter alia, che non avendo adottato talune misure previste dal regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (2) (in prosieguo: il «regolamento»), nei confronti di due imprese italiane importatrici di banane, vale a dire la Camar e la Tico, la Commissione è venuta meno ai propri obblighi. Nella causa T-260/97 la Commissione è stata condannata al risarcimento dei danni subiti dalla Camar a seguito del diniego delle misure.
II - I fatti accertati dinanzi al Tribunale
2 Dalla sentenza del Tribunale emergono i seguenti fatti (3).
La Camar Srl è stata costituita nel 1983 dal gruppo di investimento italiano De Nadai allo scopo di importare in Italia banane di origine somala. Fino al 1994 essa è stata l'unico importatore e, fino al 1997, il principale importatore di tale tipo di banane. Tra il 1984 e il 1990 la bananicoltura ha raggiunto il pieno sviluppo in Somalia con una produzione annua compresa tra le 90 000 e le 100 000 tonnellate. Una quota di tale produzione è stata importata in Europa (51 921 tonnellate nel 1988, 59 388 tonnellate nel 1989 e 57 785 tonnellate nel 1990), e in particolare in Italia, dalla Camar (45 130 tonnellate nel 1990). Il 31 dicembre 1990 è scoppiata in Somalia una guerra civile che ha provocato l'interruzione del normale flusso di importazioni della Camar. Dall'inizio di tale guerra sino all'entrata in vigore dell'organizzazione comune dei mercati, nel luglio del 1993, la Camar ha approvvigionato il mercato italiano rifornendosi in taluni paesi ACP, il Camerun e le isole Sopravento, nonché in taluni paesi terzi, dai quali aveva già iniziato ad importare nel 1988. Dall'instaurazione dell'organizzazione comune dei mercati, nel luglio 1993, alla fine del 1997 la Camar ha ricevuto titoli di categoria A. Nel 1997 la Camar ha ricevuto titoli di importazione per 7 545,723 tonnellate nell'ambito della categoria A e per 2 140,718 tonnellate nell'ambito della categoria B (4). In tale periodo i quantitativi di banane importati dalla Somalia da parte della ricorrente erano di circa 482 tonnellate nel 1993, 1 321 tonnellate nel 1994, 14 140 tonnellate nel 1995 e 15 780 tonnellate nel 1996. Nel 1997 era prevista una produzione di banane somale di circa 60 000 tonnellate, ma, a seguito di problemi climatici e in mancanza di un porto attrezzato diverso da quello di Mogadiscio, le esportazioni provenienti dalla Somalia si sono limitate a 21 599 tonnellate, di cui 12 000 smerciate dalla Camar.
Sin dall'entrata in vigore dell'organizzazione comune dei mercati la Camar ha chiesto ripetutamente alla Commissione di aumentare il contingente delle banane di paesi terzi di un quantitativo pari alla differenza tra il quantitativo tradizionale di banane somale previsto dal regolamento (60 000 tonnellate) e i quantitativi effettivamente importati o che potevano essere importati nella Comunità dalla Camar e di attribuirle i titoli corrispondenti alla differenza tra tali quantitativi.
III - Ambito normativo
3 Conformemente alla sentenza del Tribunale, l'ambito normativo si configura come segue (5).
4 Il regolamento n. 404/93 ha sostituito con un regime comune degli scambi con i paesi terzi i diversi regimi nazionali previgenti. Tale regolamento prevedeva, nella versione vigente all'epoca dei fatti di causa, l'apertura di un contingente doganale annuo per le importazioni di banane dai paesi terzi e dai paesi d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP). L'art. 15, divenuto art. 15 bis in seguito alle modifiche introdotte dal regolamento del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3290, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (6), stabiliva una distinzione tra le banane tradizionali e le banane non tradizionali a seconda che facessero parte o meno dei quantitativi, stabiliti nell'allegato del regolamento, esportati tradizionalmente dagli Stati ACP verso la Comunità. Per la Somalia, il quantitativo delle importazioni tradizionali era fissato a 60 000 tonnellate.
5 L'art. 18, n. 1, del regolamento (7) prevedeva, per le importazioni di banane di paesi terzi e di banane ACP non tradizionali, l'apertura di un contingente doganale di 2,1 milioni di tonnellate (peso netto) per il 1994 e di 2,2 milioni di tonnellate (peso netto) per gli anni successivi. Nell'ambito di tale contingente doganale le importazioni di banane di paesi terzi erano soggette ad un'imposizione pari a 75 ECU/tonnellata e le importazioni di banane ACP non tradizionali erano soggette a dazio zero. Inoltre l'art. 18, n. 2, prevedeva, al secondo comma, che le importazioni effettuate al di fuori del contingente, indipendentemente dal fatto che si trattasse di importazioni non tradizionali provenienti dai paesi ACP o dai paesi terzi, erano soggette ad un'imposizione calcolata in base alla Tariffa doganale comune.
6 L'art. 19, n. 1, del regolamento ripartiva il contingente doganale così aperto destinando il 66,5% alla categoria degli operatori che avevano smerciato banane di paesi terzi o banane ACP non tradizionali (categoria A), il 30% alla categoria degli operatori che avevano smerciato banane comunitarie o banane ACP tradizionali (categoria B) e il 3,5% alla categoria degli operatori stabiliti nella Comunità che avevano iniziato a smerciare banane diverse dalle banane comunitarie o ACP tradizionali dal 1992 (categoria C).
7 Ai sensi dell'art. 19, n. 2, secondo comma, del regolamento, per quanto riguarda il secondo semestre del 1993, ogni operatore otteneva il rilascio di titoli in base alla metà del quantitativo medio annuo smerciato durante gli anni 1989-1991.
8 L'art. 19, n. 4, del regolamento disponeva che, in caso di aumento del contingente doganale, il quantitativo disponibile supplementare era attribuito agli operatori delle categorie di cui al n. 1 del detto articolo.
9 Ai sensi dell'art. 16, nn. 1 e 3, del regolamento, un bilancio di previsione della produzione e del consumo della Comunità nonché delle importazioni ed esportazioni era elaborato ogni anno. In caso di necessità, segnatamente al fine di tener conto dell'incidenza di circostanze eccezionali sulla produzione o sull'importazione, il bilancio poteva essere riveduto durante la campagna.
10 L'art. 18, n. 1, quarto comma, del regolamento prevedeva la possibilità di aumentare il volume del contingente annuo alla luce del bilancio di previsione di cui all'art. 16 e rinviava, per le modalità procedurali di tale aumento, all'art. 27 del regolamento.
11 L'art. 20 del regolamento conferiva alla Commissione il potere di adottare e di rivedere il bilancio di previsione di cui all'art. 16 e di adottare le modalità di applicazione del regime degli scambi con i paesi terzi.
12 L'art. 30 del regolamento prevede quanto segue:
«Se provvedimenti specifici appaiono necessari a decorrere dal luglio 1993 per agevolare il passaggio dal regime vigente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento a quello introdotto con il presente regolamento, e soprattutto per superare particolari difficoltà, la Commissione adotta, secondo la procedura prevista all'articolo 27, le misure transitorie stimate opportune».
13 L'art. 27 del regolamento autorizzava la Commissione ad adottare i provvedimenti di attuazione di tale regime secondo la procedura detta del comitato di gestione.
14 Le modalità di attuazione del regime di importazione delle banane nella Comunità erano stabilite, all'epoca dei fatti di specie, dal regolamento (CEE) della Commissione 10 giugno 1993, n. 1442 (8). Ai sensi degli artt. 4 e 5 di detto regolamento, la ripartizione del contingente doganale tra gli operatori della categoria A (66,5%) si effettuava sulla base dei quantitativi di banane di paesi terzi o ACP non tradizionali smerciati durante i tre anni anteriori all'anno precedente a quello per cui era aperto il contingente doganale. La ripartizione del contingente tra gli operatori della categoria B (30%) era fatta sulla base dei quantitativi di banane comunitarie o ACP tradizionali smerciati nel corso di un periodo di riferimento calcolato come nel caso della categoria A.
15 In forza delle disposizioni dell'art. 19, n. 2, secondo comma, del regolamento, e degli artt. 4 e 5 del regolamento n. 1442/93, ogni anno il periodo di riferimento si spostava di un anno. Di conseguenza, se per le importazioni da effettuare nel 1993 il periodo di riferimento comprendeva gli anni 1989, 1990 e 1991, per quelle da effettuare nel 1997 esso comprendeva gli anni 1993, 1994 e 1995.
16 Tra il 1994 e il 1996, in seguito alle tempeste tropicali Debbie, Iris, Luis e Marilyn, che avevano danneggiato i bananeti della Martinica, della Guadalupa, delle isole San Vincenzo, di Santa Lucia e della Dominica, la Commissione aveva adottato vari regolamenti (9).
Tali regolamenti avevano stabilito un aumento del contingente doganale nonché specifiche modalità per la ripartizione del quantitativo addizionale tra gli operatori che riunivano o rappresentavano direttamente i produttori di banane danneggiati da tali tempeste. Tali modalità di ripartizione derogavano al criterio enunciato all'art. 19, n. 4, del regolamento.
17 I detti regolamenti sono stati emanati dalla Commissione in forza dell'art. 16, n. 3, nonché degli artt. 20 e 30 del regolamento.
18 La loro adozione è stata giustificata evidenziando che le dette tempeste tropicali avevano causato ingentissimi danni ai bananeti delle regioni comunitarie della Martinica e della Guadalupa nonché nei paesi ACP di San Vincenzo, di Santa Lucia e della Dominica, che le conseguenze di tali circostanze eccezionali sulla produzione delle regioni vittime della calamità si sarebbero fatte sentire per vari mesi e avrebbero avuto notevoli ripercussioni sulle importazioni e sull'approvvigionamento del mercato comunitario e che tutto ciò rischiava di provocare un notevole rialzo dei prezzi di mercato in talune regioni della Comunità.
19 Quanto al sistema d'aumento del contingente doganale previsto dall'art. 16, n. 3, del regolamento, nel quarto `considerando' dei regolamenti la Commissione ha precisato quanto segue:
«(...) tale adattamento del contingente doganale è inteso a permettere, da un lato, un approvvigionamento sufficiente del mercato comunitario (...) e, dall'altro, di risarcire gli operatori che raggruppano o rappresentano direttamente i produttori di banane sinistrati e i quali rischiano oltretutto, in assenza di misure adeguate, di perdere per lungo tempo i loro sbocchi tradizionali sul mercato comunitario».
20 Al quinto `considerando' di detti regolamenti la Commissione ha affermato quanto segue:
«(...) che i provvedimenti da adottare devono essere specifici e transitori, ai sensi dell'art. 30 del regolamento (CEE) n. 404/93; che, in effetti, prima dell'entrata in vigore della nuova organizzazione comune di mercato il 1_ luglio 1993, le organizzazioni nazionali di mercato preesistenti prevedevano, per far fronte a casi di necessità o a circostanze eccezionali quali quelle connesse [alle citate tempeste], un dispositivo che garantiva l'approvvigionamento del mercato presso altri fornitori, salvaguardando però nel contempo gli interessi degli operatori vittime di tali eventi eccezionali».
IV - Procedimenti di primo grado
21 Con ordinanza 25 marzo 1999, il Tribunale, rilevatane la connessione, ha disposto la riunione delle cause T-79/96, T-260/97 e T-117/98.
A - Procedimento nella causa T-79/96
22 Il 24 gennaio 1996 la Camar notificava alla Commissione un invito ad agire, ai sensi dell'art. 175, secondo comma, del Trattato CE (divenuto art. 232 CE), relativamente alle domande presentate per la campagna 1996. Non avendo ricevuto alcuna risposta entro il termine previsto, il 28 maggio 1996 la Camar proponeva un ricorso per carenza e risarcimento danni.
23 Nella causa T-79/96 la Camar chiedeva, inter alia, che il Tribunale volesse
- dichiarare che la Commissione, avendo omesso di adottare i provvedimenti necessari per consentire alla ricorrente di superare le difficoltà di approvvigionamento dovute alla crisi somala, ha violato l'art. 30 del regolamento e l'art. 40, n. 3, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 34, n. 2, CE);
- dichiarare che la Commissione è tenuta ad adottare, per il futuro, provvedimenti adeguati;
- condannare la Commissione a risarcire i danni causati alla ricorrente da tale omissione.
24 Nella causa T-79/96, il Tribunale ha dichiarato che la Commissione è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 30 del regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, in quanto ha omesso di adottare nei confronti della ricorrente i provvedimenti necessari ai sensi di tale articolo. Il ricorso di annullamento è stato respinto.
B - Procedimento nella causa T-260/97
25 Nella causa T-260/97 la Camar chiedeva, inter alia, che il Tribunale volesse
- annullare la decisione della Commissione 17 luglio 1997 che ha respinto la sua domanda di provvedimenti transitori nell'ambito del regime del contingente doganale per l'importazione di banane;
- condannare la Commissione a risarcirle i danni passati e futuri dovuti al rifiuto della Commissione di prendere in considerazione, per il calcolo delle licenze di categoria B, il suo quantitativo normale di riferimento, che è quello del triennio immediatamente precedente lo scoppio della guerra civile in Somalia;
- in subordine, condannare il Consiglio a risarcirle i danni derivanti dal fatto di non aver adottato nell'ambito del regolamento disposizioni specifiche che permettessero di affrontare situazioni come quelle in cui essa si trovava.
26 Nella causa T-260/97, il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione 17 luglio 1997, che ha respinto la domanda presentata dalla ricorrente in forza dell'art. 30 del regolamento.
27 Inoltre la Commissione veniva condannata a risarcire il danno subito dalla ricorrente per effetto della decisione 17 luglio 1997. Le spese relative al procedimento venivano poste a carico della Commissione per il 90% e del Consiglio per il 10%.
C - Procedimento nella causa T-117/98
28 Con lettera 5 marzo 1998 le società Camar e Tico chiedevano alla Commissione di adeguare, ai sensi dell'art. 16, n. 3, del regolamento, il contingente doganale per i primi due trimestri del 1998 prendendo in considerazione le importazioni dalla Somalia del 1996, in conseguenza della ridotta disponibilità di banane somale provocata dal fenomeno meteorologico noto come El Niño che, dall'ottobre 1997 al gennaio 1998, ha danneggiato i bananeti della Somalia.
29 Con lettera 23-24 aprile 1998 la Commissione comunicava alle due società di non avere l'intenzione di accogliere la domanda di adeguamento del contingente doganale. Infatti non era stata riscontrata nessuna insufficienza di rifornimenti nel mercato comunitario né durante il secondo semestre del 1997 né durante il primo semestre del 1998. Inoltre non era possibile distinguere, come sarebbe stato necessario per accogliere la loro domanda, i danni determinati dai problemi climatici dalle altre difficoltà riguardanti l'esportazione di banane somale, dovute, in particolare, alla precarietà delle infrastrutture di imbarco e di trasporto.
30 Nella causa T-117/98 la Camar e la Tico chiedevano, inter alia, che il Tribunale volesse
- annullare la decisione della Commissione che ha respinto la domanda di adeguamento del contingente doganale per l'importazione di banane a norma dell'art. 16, n. 3, del regolamento;
- condannare la Commissione a risarcirle i danni.
31 Nella causa T-117/98, il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione 23 aprile 1998 con cui è stata respinta la domanda presentata dalle ricorrenti in forza dell'art. 16, n. 3, del regolamento. La domanda di risarcimento danni è stata dichiarata irricevibile.
V - Conclusioni delle parti e motivi di impugnazione
32 La Commissione ha proposto ricorso dinanzi alla Corte avverso la sentenza del Tribunale e chiede che la Corte voglia
- annullare la sentenza;
- dichiarare infondati il ricorso promosso con la causa T-79/96 e il ricorso di annullamento e per risarcimento dei danni promosso con la causa T-260/97;
- dichiarare irricevibile o infondato il ricorso promosso con la causa T-117/98;
- condannare le ricorrenti in primo grado alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale e del presente procedimento.
33 La Commissione fonda il suo ricorso sui motivi di impugnazione qui di seguito illustrati.
34 Per quanto attiene alle cause T-79/96 e T-260/97, la Commissione fa valere che il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente le condizioni di applicabilità dell'art. 30 del regolamento (secondo motivo di impugnazione).
35 Riguardo alla causa T-117/98, la Commissione fa valere l'erronea valutazione della ricevibilità di un ricorso di annullamento avverso il rifiuto di un atto giuridico da parte del Tribunale (primo motivo di impugnazione) e l'interpretazione e l'applicazione erronee delle condizioni di cui all'art. 16, n. 3, del regolamento (terzo motivo di impugnazione).
36 Il Consiglio, in qualità di convenuto nella causa T-260/97, deduce nella comparsa di risposta che il Tribunale avrebbe erroneamente valutato le condizioni della responsabilità extracontrattuale della Comunità e chiede la riforma della sentenza di primo grado nonché la condanna della Camar e della Tico alle spese dei procedimenti.
37 La Repubblica francese, intervenuta nel procedimento nelle cause T-79/96 e T-260/97 a sostegno delle conclusioni della Commissione ovvero della Commissione e del Consiglio, chiede che la Corte voglia annullare la sentenza, respingere il ricorso e condannare la Camar e la Tico alle spese.
38 La Camar e la Tico nonché la Repubblica italiana, intervenuta nel procedimento nella causa T-79/96 a sostegno delle conclusioni della Camar e della Tico, chiedono che la Corte voglia respingere il ricorso e condannare la Commissione alle spese.
VI - I singoli motivi di impugnazione
A - Primo motivo di impugnazione: sulla ricevibilità del ricorso di annullamento avverso il rifiuto della Commissione di adottare misure ai sensi dell'art. 16, n. 3, del regolamento (causa T-117/98)
39 Questo motivo riguarda la domanda della Camar e della Tico volta ad impugnare dinanzi al Tribunale di primo grado la decisione con la quale la Commissione ha rifiutato l'adozione di un regolamento. In un caso siffatto le ricorrenti devono provare che tale regolamento per quanto non sarebbe stato adottato nei loro confronti, le avrebbe tuttavia riguardate direttamente e individualmente.
1. Argomenti delle parti
40 La Commissione, il Consiglio e il governo francese sostengono che il Tribunale di primo grado ha disconosciuto la propria giurisprudenza e quella della Corte dichiarando ricevibile il ricorso di annullamento.
41 Dette parti ritengono che la misura chiesta dalla Camar, vale a dire l'aumento del contingente per le importazioni di banane dai paesi terzi e di banane ACP non tradizionali, avrebbe potuto essere adottata solo tramite un atto di portata generale ed astratta, ossia un atto normativo che, secondo la giurisprudenza, può essere impugnato soltanto a condizione che si possa determinare con una certa precisione il numero o l'identità dei soggetti di diritto cui si applica ad un determinato momento. Tale analisi si effettuerebbe in forza di una situazione oggettiva di fatto e di diritto, definita dall'atto in relazione con la finalità di quest'ultimo.
42 La Commissione, il Consiglio e il governo francese osservano che la ricevibilità di un ricorso proposto da un'impresa non potrebbe dipendere dalla sua posizione sul mercato. Infatti, data l'evoluzione del mercato, l'accesso alla tutela giuridica sancita dal Trattato sarebbe altrimenti subordinato alla valutazione dei rischi del mercato. Pertanto ciò comporterebbe per le principali imprese un privilegio in contrasto con il divieto di discriminazione.
43 Inoltre il Consiglio fa valere che, qualora la situazione avesse realmente imposto un adeguamento del contingente tariffario ai sensi dell'art. 16, n. 3, del regolamento, la Commissione non sarebbe stata obbligata ad attribuire le quantità aggiunte agli importatori di banane somale. Contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale al punto 96 della sua sentenza, la Camar e la Tico non avrebbero quindi tratto in prima linea beneficio dal regolamento di cui la Commissione ha rifiutato l'adozione.
44 La Camar e la Tico nonché il governo italiano sostengono che le conclusioni cui giunge il Tribunale in merito alla ricevibilità del ricorso di annullamento proposto avverso il rifiuto della Commissione di applicare l'art. 16, n. 3, del regolamento non possono essere messe in discussione nell'ambito di un ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado in quanto esse si fonderebbero su fatti attinenti alla posizione delle due imprese sul mercato.
45 In subordine tali parti fanno valere che il Tribunale sarebbe incorso in errore nell'applicazione della giurisprudenza pertinente. A tale riguardo deducono, in particolare, che, in occasione dell'adozione delle misure richieste, la Commissione non avrebbe dovuto prevedere solo un aumento del contingente tariffario, ma anche particolari modalità di ripartizione delle quantità aggiunte, di cui avrebbero profittato la Camar e la Tico.
2. Analisi
46 Il presente motivo di ricorso avverso la sentenza del Tribunale concerne la questione se il Tribunale abbia correttamente valutato la ricevibilità del ricorso di annullamento, e, in particolare, se esso abbia correttamente applicato il criterio dell'interesse individuale ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE.
47 Al punto 96 della sentenza il Tribunale esamina se sussista una situazione di fatto che, rispetto al regolamento della Commissione, distingueva la Camar e la Tico da ogni altro interessato. A tale riguardo il Tribunale si fonda principalmente sul fatto che fino al 1997 la Camar, e, dal quarto trimestre del 1997, la Tico, erano i principali importatori di banane di origine somala. Il Tribunale ha da ciò ritenuto che la diminuzione dei quantitativi disponibili di banane somale «ha quindi colpito in misura particolare» dette imprese. Il Tribunale conclude che esse avrebbero beneficiato in prima linea dell'aumento del contingente.
48 Il Tribunale ha giudicato tale situazione di fatto sufficiente per ritenere che il rifiuto della Commissione di adeguare il contingente «non ha colpito [la Camar e la Tico] in modo analogo a qualunque altro importatore di banane somale, bensì le ha toccate a motivo di una situazione di fatto che le distingueva da ogni altro operatore economico attivo sullo stesso mercato».
49 Secondo la costante giurisprudenza, viene a tal riguardo in considerazione il fatto che determinate qualità personali o circostanze particolari distinguono il ricorrente da chiunque altro (10).
50 Si deve anzitutto condividere la valutazione operata dal Tribunale quando afferma che la Camar e la Tico non erano riguardate in modo analogo a quello delle imprese. Ciò vale tuttavia anche per le altre imprese, poiché nessuna impresa - anche con la stessa quota di mercato - è effettivamente colpita da un provvedimento, nella specie il mancato adeguamento del contingente, in modo analogo ad un'altra.
51 Per quanto concerne la corretta applicazione dell'art. 230, quarto comma, CE, assume piuttosto rilievo un determinato tipo di interesse giuridico. Lo stesso Tribunale di primo grado con rifermento ad importatori di banane ha dichiarato quanto segue (11):
«Ne consegue che l'atto impugnato riguarda le ricorrenti soltanto nella loro qualità obiettiva di operatori economici nel settore della commercializzazione delle banane provenienti da paesi terzi, alla stessa stregua di ogni altro operatore economico che si trovi in una posizione identica».
52 E' effettivamente ammissibile che la Camar e la Tico fossero distinte da chiunque altro, in quanto erano particolarmente colpite, tuttavia è determinante piuttosto se tale «situazione di fatto», secondo una costante giurisprudenza, risulti anche decisiva. Se è vero che nella giurisprudenza della Corte la valutazione della ricevibilità di un ricorso di annullamento si fonda espressamente sugli effetti di un atto (12), ciò non vuole tuttavia dire che si debba tener conto solo del pregiudizio arrecato ad una posizione economica.
53 Non è neanche sufficiente il mero fatto che la Camar e la Tico fossero i principali importatori. Infatti, conformemente alla sentenza nella causa Extramet (13), occorre addurre in aggiunta un complesso di elementi atti a «dimostrare (...) una situazione particolare che (...) contraddistingue» l'impresa, elementi di cui nel caso di specie non si è fornita la prova.
54 Discostandosi dall'interpretazione ampia data nella letteratura (14) della sentenza Codorniu, sia la giurisprudenza del Tribunale di primo grado che quella della Corte ha interpretato detta sentenza in maniera restrittiva (15).
55 Occorre quindi rilevare che nella causa Codorniu la Corte ha reputato determinante la titolarità di taluni diritti e l'impedimento al loro effettivo esercizio (16). Sia la causa Deutz (17), decisa con sentenza anteriore alla sentenza Codorniu, che la causa Asocarne, in cui la Corte, rinviando espressamente alla sentenza Codorniu, ha dichiarato irricevibile il ricorso di annullamento esplicitamente perché la direttiva non «ha leso diritti specifici» (18), mostrano che sono rilevanti determinati diritti e non la posizione economica.
56 Nella causa Terres rouges il Tribunale di primo grado ha parimenti dichiarato quanto segue:
«Il regolamento [...] riguarda dunque tutti gli importatori che intendono importare banane dalla Costa d'Avorio, e il fatto che le ricorrenti importino attualmente una quota rilevante di banane ivoriane non configura una situazione di fatto particolare che le distingue dagli altri importatori» (19).
57 Se ne può dedurre che la legittimazione ad agire è indipendente dal(i) quantitativo(i) importato(i) da un'impresa.
58 Inoltre, nell'ordinanza nella causa Van Parys (20) il Tribunale di primo grado ha dichiarato che «la circostanza che [la ricorrente sia] economicamente colpit[a] da un atto in misura maggiore rispetto ai [suoi] concorrenti non è sufficiente a far ritenere che [essa sia] individualmente interessat[a] da tale atto».
59 Ne consegue che, anche se la Camar e la Tico fossero economicamente colpite in misura maggiore rispetto ai loro concorrenti, esse non sarebbero ancora legittimate ad agire.
60 Inoltre, nella causa Buralux la Corte ha negato la legittimazione ad agire anche in un caso in cui si trattava praticamente dei soli operatori esercenti l'attività commerciale interessata dal regolamento (21).
61 Così pure, nella causa Sadam la Corte ha osservato «che il fatto che le ricorrenti siano state, alla data dell'entrata in vigore del regolamento n. 2613/97, i soli destinatari concreti di quest'ultimo, per quanto riguarda i produttori di zucchero di barbabietola nella regione sud dell'Italia, non è sufficiente, di per sé, perché esse siano considerate individualmente interessate dal detto regolamento» (22).
62 Anche supponendo che la Camar e la Tico dovessero sopportare gravi ripercussioni a motivo della mancata adozione di determinate misure da parte della Commissione, detta circostanza non è di per sé sufficiente. Nella sentenza nella causa Antillean Rice Mills la Corte ha infatti preteso in aggiunta «che la ricorrente sia stata colpita dalle misure di salvaguardia controverse in ragione delle qualità che la contraddistinguono rispetto ad ogni altro operatore economico» (23).
63 La giurisprudenza della Corte e del Tribunale di primo grado parte quindi dal presupposto che interessi economici non costituiscono diritti particolari nel senso di cui alla sentenza nella causa Codorniu (24).
64 Ne discende che la legittimazione ad agire non sussiste già a motivo del fatto che l'impresa è interessata nella sua posizione sul mercato, anche se ciò potrebbe avere ripercussioni particolarmente gravi.
65 La Commissione e il Consiglio hanno giustamente osservato che l'interpretazione del criterio dell'interesse individuale su cui si fonda il Tribunale è impraticabile e reca danno alla certezza del diritto. Una siffatta legittimazione ad agire dipenderebbe dalle oscillazioni della quota di mercato e pertanto andrebbe valutata in maniera diversa in distinti momenti. Inoltre l'impresa che occupa la posizione immediatamente successiva all'impresa dominante sarebbe già privata di tale legittimazione. Per di più, un criterio che si fonda direttamente o indirettamente sul potere di mercato comporterebbe una disparità di trattamento tra grandi e piccole imprese (25).
66 Discostandosi dalla succitata giurisprudenza e dalle considerazioni in merito, il Tribunale ha manifestamente ritenuto determinante che la Camar e la Tico fossero in un dato periodo i principali importatori. Di conseguenza però il Tribunale si è fondato su una circostanza che, secondo la giurisprudenza quantomeno fino ad oggi costante, non può essere rilevante. Infatti la legittimazione ad agire non dipende unicamente dal fatto che un'impresa sia interessata in misura maggiore rispetto ad altre, vale a dire sia riguardata in modo diverso solo a motivo del grado di interesse che la colpisce.
67 Nel caso di specie è irrilevante anche la circostanza che la Camar abbia rivestito la principale posizione sul mercato non solo in un dato momento, bensì per un periodo di tempo prolungato.
68 Poiché lo status giuridico della Camar e della Tico non è equiparabile a quello della Codorniu, in quanto difettano di una posizione giuridicamente tutelata ai fini del caso di specie, la soluzione di cui alla causa Codorniu non è per analogia applicabile alla presente causa.
69 Di conseguenza, poiché l'applicazione dell'art. 230, quarto comma, CE operata dal Tribunale fa difetto in diritto, il presente motivo di impugnazione è fondato. Propongo pertanto alla Corte di dichiarare irricevibile il ricorso proposto nella causa T-117/98 e di annullare la sentenza.
B - Secondo motivo di impugnazione: sull'erronea applicazione dell'art. 30 del regolamento (cause T-79/96 e T-260/97)
1. Argomenti delle parti
70 La Commissione e il governo francese contestano al Tribunale (26) di essersi limitato unicamente a dichiarare che il regime italiano anteriore all'entrata in vigore del regolamento era notevolmente più flessibile, senza aver esaminato gli effetti concreti di detto previgente regime sulla posizione della Camar. In particolare avrebbe dovuto analizzare se tale regime avrebbe consentito alla Camar di superare le difficoltà connesse alle importazioni dalla Somalia sorte nel 1995 e nel 1996.
71 La Commissione e il governo francese sostengono inoltre che il Tribunale incorre in errore laddove la sopravvivenza economica, vale a dire la «minaccia per la sopravvivenza» (27) non costituisca una condizione necessaria per l'applicazione dell'art. 30 del regolamento e che la Commissione debba intervenire anche in altri casi. A tale riguardo la Commissione e il governo francese si fondano sul punto 43 della sentenza della Corte nella causa T. Port (28), in cui la Corte ha dichiarato quanto segue: «Per contro, l'art. 30 del regolamento dà facoltà alla Commissione - e, a seconda dei casi, le impone - di disciplinare i casi estremi in cui importatori di banane di paesi terzi o di banane ACP non tradizionali incontrino difficoltà tali da metterne a repentaglio la sopravvivenza (...)».
72 La Camar e la Tico nonché il governo italiano fanno valere che la Commissione a torto considera che il Tribunale abbia omesso di esaminare se il regime italiano previgente avrebbe offerto alla Camar una soluzione alle difficoltà incontrate nel 1995 e nel 1996.
73 Del resto la Camar e la Tico nonché il governo italiano interpretano la sentenza nella causa T. Port in modo diverso dalla Commissione, poiché ritengono che detta sentenza non verta sulla questione se una delle condizioni per l'applicazione dell'art. 30 del regolamento riguardi il rischio di difficoltà tali da mettere a repentaglio la sopravvivenza, bensì ponga piuttosto a confronto l'art. 30 e l'art. 16, n. 3, del regolamento. Pertanto occorrerebbe intendere il punto 43 della citata sentenza alla luce della relativa questione pregiudiziale sottoposta nella causa T. Port.
2. Analisi
74 Occorre anzitutto rilevare che l'art. 30 del regolamento non costituisce una peculiarità all'interno del diritto comunitario in materia di agricoltura. Infatti figurano disposizioni corrispondenti anche in altre organizzazioni di mercato (29).
75 La Commissione ritiene che l'art. 30 del regolamento includa due condizioni: in primo luogo, l'origine delle difficoltà deve sussistere nel passaggio dal vecchio al nuovo regime, in secondo luogo, deve trattarsi di difficoltà tali da mettere a repentaglio la sopravvivenza dell'operatore.
76 Dalla lettera dell'art. 30 del regolamento non emergono comunque in maniera altrettanto evidente le condizioni citate dalla Commissione. Tuttavia è possibile desumere che le difficoltà debbano essere causate dalla transizione dal vecchio al nuovo regime dal fatto che le misure che la Commissione è tenuta ad adottare devono servire «per agevolare il passaggio».
77 Per quanto attiene alle «difficoltà» che devono essere superate mediante siffatte misure, l'art. 30 non è formulato in maniera chiara, in quanto il superamento di «difficoltà» potrebbe essere inteso, a motivo dell'espressione «in particolare», anche come mera esplicitazione dell'agevolazione del passaggio. Tuttavia tale interpretazione potrebbe essere inficiata dalla congiunzione «e», usata ad esempio nella versione tedesca, che induce a concludere che si tratta di due condizioni cumulative. In alcune versioni linguistiche manca nondimeno la congiunzione «e» (30) e/o l'intera costruzione sintattica relativa alle «difficoltà» è posta tra virgole (31).
78 Dal corrispondente `considerando' emerge in ogni caso che le misure che la Commissione deve adottare servono ad ovviare a difficoltà (32).
79 Di conseguenza, nella giurisprudenza della Corte (33) e del Tribunale di primo grado (34) l'art. 30 del regolamento viene interpretato nel senso che trova applicazione laddove sono adempiute le due condizioni per l'applicazione (origine e gravità delle difficoltà definite).
80 Per amor di completezza, mi sembra utile rammentare che l'applicazione dell'art. 30 del regolamento è subordinata inoltre alla condizione che i provvedimenti che la Commissione deve adottare siano necessari (35).
81 Occorre infine precisare che, secondo la giurisprudenza della Corte e del Tribunale di primo grado (36), l'art. 30 del regolamento non è destinato solo a far fronte alle perturbazioni del mercato interno, quindi alla soluzione di problemi generali, bensì anche alla soluzione di singoli casi specifici (37).
a) Origine delle difficoltà
82 Poiché, secondo la costante giurisprudenza (38), l'art. 30 del regolamento si applica solo alle misure destinate a risolvere difficoltà che hanno origine nel passaggio dal regime nazionale all'epoca vigente all'organizzazione dei mercati istituita dal regolamento, il Tribunale avrebbe dovuto formulare adeguate considerazioni.
83 Un siffatto esame consiste principalmente in un confronto tra il vecchio e il nuovo regime, in particolare, tra le possibilità di volta in volta previste di ovviare alle corrispondenti difficoltà.
84 Per quanto attiene all'analisi del regime italiano previgente, al punto 140 della sentenza il Tribunale si è espresso nei seguenti termini:
«Per quanto riguarda le difficoltà di approvvigionamento invocate dalla ricorrente, occorre anzitutto rilevare che, quanto alla possibilità di sostituire tra loro le fonti di approvvigionamento di banane, il regime italiano anteriore all'entrata in vigore del regolamento n. 404/93 era notevolmente più flessibile del regime comunitario. Come la ricorrente sottolinea senza essere smentita dalla Commissione, il regime italiano consentiva di importare le banane ACP in franchigia di dazi doganali senza limitazione quantitativa. Inoltre, per quanto riguarda l'importazione delle banane di paesi terzi, sebbene il regime italiano prevedesse un contingente quantitativo, gli operatori potevano fruire di tale contingente a prescindere dai quantitativi e dalla provenienza delle banane importate negli anni passati. Invece l'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, instaurata dal regolamento n. 404/93, prevede che le banane ACP possano entrare nel mercato comunitario in franchigia dei dazi doganali solo fino ad esaurimento dei quantitativi tradizionali o del contingente doganale, e che ciascun operatore possa ottenere titoli d'importazione solo a seconda della provenienza delle banane (Comunità, paesi ACP tradizionali, paesi terzi e paesi ACP non tradizionali) e in funzione dei quantitativi medi importati durante un periodo di riferimento. Si deve quindi concludere che l'instaurazione dell'organizzazione comune dei mercati ha comportato una limitazione delle possibilità d'importazione esistenti nell'ambito della normativa italiana precedente il regolamento n. 404/93».
85 Da tali considerazioni emerge che il Tribunale ha proceduto perlomeno ad un confronto astratto tra il vecchio ed il nuovo regime.
86 Tuttavia, come risulta dall'obiettivo dell'art. 30 del regolamento, l'applicazione di detta disposizione presuppone che le difficoltà abbiano origine nel passaggio al nuovo regime. Poiché detto articolo va interpretato restrittivamente in quanto deroga (39), non è sufficiente che insorgano difficoltà generiche, vale a dire sul piano giuridico astratto. Il Tribunale deve invece esaminare se e in quale misura il richiedente specifico, ossia l'operatore interessato, incontri difficoltà riconducibili al passaggio dal vecchio al nuovo regime. Quindi occorre anche provare l'esistenza di difficoltà concrete e la causalità del passaggio per tali concrete difficoltà rilevate dall'operatore di cui trattasi.
87 A tale riguardo il Tribunale osserva quanto segue ai punti 142 e 143 della sentenza:
«(...) La Commissione ha riconosciuto in udienza che, a causa dell'entrata in vigore del regime comunitario, la Camar poteva incontrare difficoltà.
Si deve pertanto rilevare che le difficoltà di approvvigionamento in banane della ricorrente, per quanto connesse alla guerra civile scoppiata in Somalia alla fine del 1990, sono una conseguenza diretta dell'instaurazione dell'organizzazione comune dei mercati in quanto tale regime ha di fatto comportato per la Camar una notevole diminuzione oggettiva della possibilità, offerta dal regime italiano previgente, di sostituire l'offerta insufficiente di banane somale».
88 Tenuto conto che non occorre porre requisiti troppo rigorosi all'esame dell'origine delle difficoltà, si può pertanto considerare che il Tribunale ha illustrato in maniera sufficiente l'esistenza di un nesso tra le difficoltà e l'istituzione del nuovo regime (40).
89 Per amor di completezza, mi sembra utile precisare che, ai sensi dell'art. 225 CE e dell'art. 51 dello Statuto CE della Corte, l'impugnazione avverso le sentenze del Tribunale è limitata a motivi di diritto. «Pertanto, il Tribunale è il solo competente ad accertare i fatti, salvo nei casi in cui l'inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti del fascicolo sottoposti al suo giudizio, ed a valutare tali fatti. La valutazione dei fatti, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova addotti dinanzi al Tribunale, non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte» (41). L'esame deve quindi limitarsi a motivi di diritto.
b) Gravità delle difficoltà
90 Anche per quanto riguarda la seconda condizione dell'art. 30 del regolamento, occorre anzitutto considerare la lettera di tale disposizione.
91 Come sostengono giustamente la Camar e la Tico nonché il governo italiano, l'art. 30 del regolamento menziona solo «particolari difficoltà» (42). Sulla base di alcune versioni linguistiche (43) si potrebbe intendere tale espressione nel senso della rilevanza.
92 In tale contesto è d'uopo chiedersi a partire da quale soglia le difficoltà vadano qualificate come «particolari» ai sensi dell'art. 30 del regolamento.
93 In relazione a singoli operatori, si tratta di individuare la gravità con cui dev'essere colpita l'impresa interessata (44) affinché la Commissione sia tenuta ad adottare provvedimenti.
94 Ammettendo che le nozioni di «casi estremi» ovvero di «difficoltà tali da mettere a repentaglio la sopravvivenza» («existenzielle Schwierigkeiten») figuranti nella sentenza della Corte nella causa T. Port derivino dalla relativa formulazione della questione sottoposta dal giudice nazionale, e tenuto conto del fatto che le soluzioni della Corte in procedimenti pregiudiziali si limitano a questioni sottoposte, si può concludere che «casi estremi» ovvero «difficoltà tali da mettere a repentaglio la sopravvivenza» soddisfano comunque i requisiti dell'art. 30 del regolamento.
95 Orbene, la sentenza nella causa T. Port può essere intesa, da un lato, nel senso che non offre soluzioni a casi diversi da quello del procedimento principale in detta causa. Secondo tale interpretazione il Tribunale di primo grado considera che l'art. 30 del regolamento non sia applicabile solo a fatti analoghi a quelli della causa T. Port, vale a dire a «casi estremi» ovvero qualora sussistano «difficoltà tali da mettere a repentaglio la sopravvivenza».
96 Dall'altro lato, la sentenza nella causa T. Port può tuttavia essere interpretata nel senso che non si riferisce ad un caso particolare, bensì stabilisce un criterio valido in generale (45), secondo cui l'art. 30 del regolamento si applica solo in «casi estremi» o qualora sussistano «difficoltà tali da mettere a repentaglio la sopravvivenza».
97 Tuttavia, anche se si condivide l'ultima ipotesi, resta ancora da stabilire cosa si debba intendere per «casi estremi» ovvero per «difficoltà tali da mettere a repentaglio la sopravvivenza», in particolare se, come sostiene la Commissione, in tale contesto venga sempre in esame la sopravvivenza dell'operatore interessato. Quindi le nozioni di «casi estremi» e di «difficoltà tali da mettere a repentaglio la sopravvivenza» («existenzielle Schwierigkeiten») hanno una portata più ampia rispetto al caso della sopravvivenza menzionato dalla Commissione.
98 All'origine della sentenza nella causa T. Port vi è proprio un caso in cui - rispetto alla fattispecie - non si trattava di difficoltà sostanzialmente gravi per l'interessato. Al punto 40 di detta sentenza la Corte ha infatti osservato in merito quanto segue:
«L'intervento delle istituzioni comunitarie è necessario, in particolare (46), se il passaggio all'organizzazione comune dei mercati lede i diritti fondamentali degli operatori economici tutelati dal diritto comunitario, come il diritto di proprietà e il diritto al libero esercizio delle attività professionali».
99 Anche dalle seguenti considerazioni - generali - formulate nella sentenza T. Port emerge che la Corte non ha voluto definire criteri troppo rigorosi:
«Tuttavia, come la Corte ha dichiarato (...), la Commissione o, se del caso, il Consiglio hanno l'obbligo di intervenire se le difficoltà connesse al passaggio dai regimi nazionali all'organizzazione comune dei mercati lo esigono» (47).
100 Di conseguenza è rilevante il carattere della necessità non solo in relazione al tipo di provvedimenti da adottare, bensì anche riguardo alla natura delle difficoltà. Tuttavia da tale requisito non si può dedurre che debba sempre essere in gioco la sopravvivenza dell'operatore interessato.
101 Né dalla lettera dell'art. 30 del regolamento, né dai brani rilevanti della sentenza nella causa T. Port emerge che l'art. 30 si applica solo in caso di pericolo per la sopravvivenza. Dovrebbero invece essere sufficienti le «particolari difficoltà» menzionate in tale disposizione. Al riguardo la nozione giuridica è imprecisa, ma il suo significato, come illustrato in precedenza, non può limitarsi alla sopravvivenza.
102 In tale contesto non è affatto superfluo rammentare che nell'ambito dell'applicazione dell'art. 30 del regolamento la Commissione, nonostante gli obblighi di adottare provvedimenti che le incombono, dispone di un potere discrezionale per quanto concerne l'analisi delle difficoltà nonché la decisione sul contenuto delle misure. Vero è che detto potere è subordinato al vaglio della Corte (48), tuttavia tale controllo è limitato.
103 Il Tribunale ha esposto in maniera sufficiente le circostanze essenziali, e pertanto alla base delle sue constatazioni giuridiche non vi è un errore di diritto.
104 A titolo complementare occorre anche osservare in tale contesto che non spetta all'organo giurisdizionale, in sede di ricorso avverso la sentenza del Tribunale, verificare quali difficoltà abbiano effettivamente incontrato la Camar e la Tico.
105 Per le ragioni che precedono, propongo alla Corte di respingere il secondo motivo di impugnazione.
C - Terzo motivo di impugnazione: sulle condizioni di applicabilità dell'art. 16, n. 3, del regolamento (causa T-117/98)
106 Poiché, a mio parere, occorre accogliere il motivo di impugnazione relativo all'erronea valutazione della ricevibilità del ricorso di annullamento nella causa T-117/98, vale a dire che la Camar e la Tico non sono legittimate ad agire, ritengo superfluo esaminare il motivo concernente il merito della causa T-117/98.
D - Sui requisiti della responsabilità extracontrattuale della Comunità (causa T-260/97)
1. Argomenti delle parti
107 Per quanto attiene alla questione della responsabilità extracontrattuale nella causa T-260/97, la Commissione sostiene che occorre annullare detta parte della sentenza del Tribunale (punti 190 e 191), che si fonderebbe su un'interpretazione erronea dell'art. 30 del regolamento. A parere del Tribunale, la responsabilità poggerebbe tuttavia sulla violazione di tale disposizione.
108 Secondo il Tribunale, la responsabilità della Commissione - come si evincerebbe dal punto 206 della sentenza - sarebbe sorta a motivo dell'adozione della decisione di rigetto 17 luglio 1997.
109 Inoltre la Corte disporrebbe di tutti gli elementi di fatto per pronunciarsi sul merito, senza rinviare la causa al Tribunale.
110 Il Consiglio contesta in particolare la valutazione effettuata dal Tribunale al punto 206 della sentenza, secondo cui la motivazione della responsabilità extracontrattuale dipenderebbe dalla distinzione tra atti di natura normativa e individuale. Nella sentenza nella causa Bergaderm (49), che tuttavia è stata decisa solo dopo la controversa sentenza del Tribunale, la Corte non si sarebbe affatto fondata su tale distinzione. Al contrario, conformemente alla sentenza Bergaderm sarebbero determinanti i limiti del potere discrezionale di cui dispongono le istituzioni.
111 Poiché le istituzioni comunitarie disporrebbero di un ampio potere discrezionale nell'ambito di applicazione dell'art. 30 del regolamento, il Tribunale avrebbe dovuto esaminare se tale modus operandi illegittimo della Commissione europea debba essere considerato come una violazione manifesta e grave di una disposizione che conferisce diritti al singolo.
2. Analisi
112 Quanto all'argomento della Commissione, occorre notare che esso potrebbe essere accolto solo in mancanza del requisito del modus operandi illegittimo della Commissione, quindi solo nel caso in cui questa avesse correttamente applicato l'art. 30 del regolamento.
113 Come esposto supra, il Tribunale ha correttamente interpretato l'art. 30 del regolamento e, di conseguenza, ha dichiarato l'illegittimità del modus operandi della Commissione. Pertanto è soddisfatta la condizione relativa alla necessaria illegittimità perché sorga la responsabilità.
114 Per quanto attiene all'argomento dedotto dal Consiglio nella sua comparsa di risposta, occorre anzitutto esaminarne la ricevibilità. In tale contesto va chiarito se si tratti o meno di un ricorso incidentale proposto nella comparsa di risposta. Infatti il Consiglio sostiene argomentazioni che non ha dedotto dinanzi al Tribunale (50).
a) Ricevibilità dell'argomento del Consiglio
115 Ai sensi dell'art. 116, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, la comparsa di risposta non può modificare l'oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale. Conformemente all'art. 116 del regolamento di procedura (51) della Corte nonché a norma dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale (52), è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi solo durante il procedimento. In caso contrario una parte potrebbe sottoporre alla Corte una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale.
116 Anche un'applicazione per analogia della giurisprudenza in merito all'art. 41, primo comma, dello Statuto CE della Corte, relativo alla procedura di revisione, corrobora l'irricevibilità dell'argomento concernente la sentenza della Corte nella causa Bergaderm. Una sentenza pronunciata in un altro procedimento non costituisce motivo di revisione (53). Inoltre non si tratta neanche, come necessario per una revisione, di elementi di fatto, né tanto meno di elementi di fatto subentrati nel procedimento di cui si chiede la revisione prima della pronuncia della sentenza (54).
117 La presa in considerazione di sentenze della Corte pronunciate posteriormente alla sentenza impugnata solleva perplessità anche perché una siffatta presa in considerazione dipenderebbe principalmente dal corso degli eventi. Tuttavia, l'iter temporale (sentenza del Tribunale, sentenza della Corte, sentenza della Corte nel procedimento di impugnazione) è legato in particolare alla durata - reciprocamente non influenzabile - del procedimento dinanzi al Tribunale e di quello dinanzi alla Corte, a cui si aggiunge per di più il procedimento di impugnazione e la sua durata. Quindi, qualora la sentenza nella causa Bergaderm fosse stata pronunciata solo dopo il termine previsto per la comparsa di risposta, il Consiglio non avrebbe comunque più potuto invocarla nella sua comparsa di risposta e il fatto che il Consiglio possa sostenere argomenti nella fase orale è a sua volta subordinato alla circostanza che abbia luogo un'udienza (55).
118 Tanto meno in questo caso si può supporre che l'argomento del Consiglio costituisca, secondo la giurisprudenza della Corte (56), unicamente lo sviluppo di un argomento già sollevato dinanzi al Tribunale.
119 Infatti l'argomento del Consiglio è nuovo in quanto detta istituzione contesta nella sua comparsa di risposta i punti 205-208 della sentenza del Tribunale, vale a dire le considerazioni di quest'ultimo in merito alla responsabilità della Comunità a motivo di una violazione della Commissione. Per contro, nel procedimento dinanzi al Tribunale, ossia nella causa T-260/97, il Consiglio si è limitato alla questione di una propria eventuale violazione e alla propria responsabilità.
120 Di conseguenza si tratta di un nuovo argomento che, secondo la giurisprudenza della Corte (57), non può essere preso in considerazione nel procedimento di impugnazione. Occorre pertanto equipararlo piuttosto ad un motivo autonomo, che è stato addotto per la prima volta nell'ambito dell'impugnazione (58).
121 In riferimento al requisito della violazione relativo alla responsabilità, nella comparsa di risposta il Consiglio sostiene che nella fattispecie le istituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale e, pertanto, la violazione dev'essere manifesta e grave. Tuttavia, poiché il Consiglio ripropone solo l'argomento dinanzi al Tribunale, esso è in ogni caso irricevibile.
122 L'irricevibilità dell'argomento dedotto dal Consiglio emerge anche dalla sentenza della Corte nella causa Atlanta (59), secondo cui un argomento che modifica il fondamento della responsabilità costituisce un motivo nuovo. Ciò vale tanto più nel caso di specie, in cui nel procedimento di impugnazione il Consiglio rinvia ad un modus operandi da cui trae origine la responsabilità diverso da quello cui esso si richiama nel procedimento dinanzi al Tribunale.
123 Tuttavia l'argomento del Consiglio sarebbe ricevibile a condizione che la Corte non si fondi sulla sua succitata giurisprudenza, bensì motivi la ricevibilità con il fatto che nella sua comparsa di risposta il Consiglio solleva argomenti sulla scorta dei quali ritiene che la valutazione giuridica del Tribunale sia erronea (60).
124 Nel caso di specie la Corte potrebbe quindi seguire un'altra impostazione, meno rigida, su cui ha fondato anche la causa Bergaderm. Infatti in tale sentenza la Corte ha osservato che «il primo motivo dei ricorrenti contesta proprio il punto 50 della sentenza impugnata e contiene un argomento diretto a provare che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto laddove ha considerato la direttiva di adattamento quale atto di natura normativa» (61).
125 In ogni caso il presente procedimento fornisce alla Corte l'occasione di chiarire i requisiti cui è subordinata la ricevibilità di argomenti nell'ambito del ricorso.
b) Fondatezza dell'argomento del Consiglio
126 Nell'ipotesi in cui la Corte consideri ricevibile l'argomento del Consiglio, occorre accertarne la fondatezza. A tale riguardo occorre anzitutto definire il criterio per la responsabilità della Comunità ed esaminare la sentenza del Tribunale stabilendo se questo ha correttamente applicato il detto criterio. Al centro delle considerazioni si pone in tale contesto la condizione relativa all'illegittimità.
127 Occorre partire dal criterio che la Corte ha posto nella sentenza nella causa Bergaderm (62), dove ha osservato quanto segue:
«44 Nell'ipotesi in cui lo Stato membro o l'istituzione in questione dispongano solamente di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto comunitario può essere sufficiente per accertare l'esistenza di una violazione grave e manifesta (v., in tal senso, la sentenza 23 maggio 1996, causa C-5/94, Hedley Lomas, Racc. pag. I-2553, punto 28).
45 Occorre pertanto esaminare se, nella specie, come affermato dai ricorrenti, il Tribunale sia incorso in un errore di diritto nell'esame delle modalità con cui la Commissione, emanando la direttiva di adattamento, ha esercitato il proprio potere discrezionale».
128 Dalla sentenza discende che la Corte pone l'accento sul parallelismo tra la responsabilità degli Stati membri e quella della Comunità. Ciò si riflette nel fatto che in entrambi i casi vanno applicati gli stessi criteri.
129 Di fatto, il parallelismo tra la responsabilità nazionale e quella comunitaria si annuncia già in una sentenza precedente, precisamente nella causa Dillenkofer (63), che così recita:
«25 Infatti, anzitutto una violazione è sufficientemente grave e manifesta quando un'istituzione o uno Stato membro, nell'esercizio del suo potere normativo, ha violato in modo grave e manifesto i limiti posti al suo potere discrezionale (v. sentenze 25 maggio 1978, cause riunite 83/76, 94/76, 4/77, 15/77 e 40/77, HNL e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. 1209, punto 6; Brasserie du pêcheur e Factortame, citata, punto 55, e British Telecommunications, citata, punto 42) e, in secondo luogo, nell'ipotesi in cui lo Stato membro di cui trattasi, al momento in cui ha commesso la trasgressione, non si fosse trovato di fronte a scelte normative e disponesse di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto comunitario può essere sufficiente per accertare l'esistenza di una violazione sufficientemente grave e manifesta (v. sentenza Hedley Lomas, citata, punto 28)».
130 In tale sentenza la Corte distingue due casi in relazione alla violazione sufficientemente grave e manifesta: violazione manifesta e grave dei limiti posti all'esercizio dei suoi poteri nonché, a determinate condizioni, semplice trasgressione del diritto comunitario. Per quanto riguarda la prima ipotesi, la Corte pone istituzioni e Stati membri su un piede di parità. In relazione alla seconda ipotesi, la Corte menziona - in riferimento al procedimento originario - ormai solo gli Stati membri.
131 Nella sentenza Bergaderm si aggiunge dunque l'equiparazione tra istituzioni e Stati membri in relazione alla semplice trasgressione del diritto comunitario.
132 Confrontando le sentenze Dillenkofer e Bergaderm, emerge tuttavia anche una distinzione decisiva. Manca, in relazione alla categoria di «violazione manifesta e grave» nella sentenza Bergaderm, la limitazione, reperibile al punto 25 della sentenza Dillenkofer, a casi di legiferazione, fra cui, secondo la terminologia adottata dalla Corte, va inteso l'esercizio del potere normativo (pouvoir normatif). Invece il punto 43 della sentenza Bergaderm recita unicamente «[i] limiti posti al loro potere discrezionale» ovvero, nella lingua processuale facente fede, «limites qui s'imposent à son pouvoir d'appréciation».
133 Pertanto, nella sentenza Bergaderm la Corte, conformemente alla formulazione scelta, non ha più limitato l'applicazione del criterio della «violazione grave» a casi di esercizio del potere discrezionale nell'ambito della cosiddetta attività normativa.
134 Quanto precede culmina nella seguente constatazione chiara ed inequivocabile:
«46 Si deve rilevare, al riguardo, che la natura generale o individuale di un atto di un'istituzione non costituisce un criterio determinante per individuare i limiti del potere discrezionale di cui disponga l'istituzione in questione».
135 Come emerge inequivocabilmente da tutte le versioni linguistiche del punto 46 della sentenza Bergaderm, la distinzione tra atti di natura generale e individuale non può più essere rilevante. Anche il Tribunale di primo grado ha seguito tale interpretazione in altri casi (64).
136 Secondo la formulazione della sentenza Bergaderm, sono determinanti soltanto i limiti del margine discrezionale di cui dispone l'istituzione interessata e le modalità con cui essa ha esercitato il proprio potere discrezionale. Questo è pertanto il criterio da prendere in considerazione per valutare l'illegittimità del modus operandi di istituzioni.
137 Nella fattispecie ciò significa che per la valutazione del modus operandi della Commissione non incide la qualificazione dei suoi atti come generali o individuali.
138 Tuttavia non può ancora discenderne che il giudizio di illegittimità, cui è giunto il Tribunale al punto 206 della sua sentenza, era erroneo nel caso di specie e che l'applicazione dei criteri stabiliti dalla sentenza Bergaderm avrebbe dovuto portare ad un altro risultato.
139 Quindi, anche se, a differenza del modo di procedere del Tribunale, non si deve considerare rilevante la natura degli atti della Commissione, bensì hanno incidenza soltanto i limiti del potere discrezionale di cui dispone la Commissione, in conclusione si può comunque giungere a ritenere che il modus operandi della Commissione fosse illegittimo.
140 Infatti, qualora si provasse che la Commissione dispone di un «margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente», per dichiarare l'illegittimità sarebbe sufficiente la semplice trasgressione del diritto comunitario. Stando all'interpretazione sostenuta nel caso di specie (vale a dire un potere discrezionale strettamente strutturato), la Commissione - come osservato supra - non ha applicato correttamente l'art. 30 del regolamento, per cui il requisito di una semplice violazione del diritto comunitario sarebbe soddisfatto. Qualora si supponesse per contro che la Commissione, nell'ambito di applicazione dell'art. 30, dispone di un potere discrezionale ampiamente strutturato, la semplice trasgressione del diritto comunitario non sarebbe sufficiente per soddisfare la condizione relativa all'illegittimità.
141 Nell'ipotesi in cui la Corte ritenesse di dover esaminare la sentenza del Tribunale in relazione al soddisfacimento delle tre condizioni inerenti alla responsabilità (illegittimità, danni, causalità) e dovesse giungere alla conclusione che la sentenza va annullata, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto CE, essa deve anche decidere se statuire sulla controversia oppure rinviare la causa al Tribunale. Poiché lo stato degli atti lo consente, è d'uopo optare per la prima soluzione.
142 Tuttavia, come osservato in precedenza, occorre anzitutto stabilire se si deve esaminare l'argomento dedotto dal Consiglio.
VII - Sulle spese
143 Ai sensi dell'art. 122 del regolamento di procedura, quando l'impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest'ultima statuisce sulle spese. Conformemente all'art. 69, n. 2, applicabile al procedimento d'impugnazione ai sensi dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, a norma dell'art. 69, n. 3, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, la Corte può ripartire le spese.
144 Poiché la Commissione è rimasta in parte soccombente, propongo alla Corte di statuire che la ricorrente e le convenute nonché il Consiglio sopportano le proprie spese nel procedimento di impugnazione.
145 La Camar e la Tico sopportano le spese della causa T-117/98, la Commissione sopporta le spese della causa T-79/96. Per quanto riguarda le spese della causa T-260/97, occorre confermare i punti 7 e 8 del dispositivo, ossia le spese, della sentenza impugnata.
146 La Repubblica francese e la Repubblica italiana sopportano le proprie spese.
VIII - Conclusione
147 Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di statuire come segue:
- la sentenza nella causa T-117/98, nella parte in cui dichiara ricevibile il ricorso di annullamento proposto avverso la Commissione, è annullata;
- il ricorso nella causa T-117/98 è irricevibile;
- per il resto il procedimento d'impugnazione è respinto;
- la Camar e la Tico, la Commissione e il Consiglio sopporteranno le proprie spese nel procedimento d'impugnazione;
- la Camar e la Tico nonché la Commissione sopporteranno le spese della causa T-117/98 e della causa T-79/96, rispettivamente, e i punti 7 e 8 del dispositivo della sentenza impugnata per quanto riguarda le spese della causa T-260/97 sono confermati;
- la Repubblica francese e la Repubblica italiana sopporteranno le proprie spese.
(1) - Sentenza nelle cause riunite Camar e Tico/Commissione e Consiglio (Racc. pag. II-2193).
(2) - GU L 47, pag. 1, più volte modificato.
(3) - V. sentenza nelle cause riunite T-79/96, T-260/97 e T-117/98 (citata alla nota 2), punti 20-25 e 27.
(4) - V. a tale riguardo le osservazioni in merito all'art. 19 del regolamento n. 404/93 nella sezione Ambito normativo.
(5) - V. punti 1-12 e 15-19.
(6) - GU L 349, pag. 105.
(7) - Come modificato dal regolamento n. 3290/94.
(8) - GU L 142, pag. 6.
(9) - Regolamenti (CE) della Commissione 16 novembre 1994, n. 2791, 7 marzo 1995, n. 510, e 23 maggio 1995, n. 1163, relativi all'assegnazione in via eccezionale di una quantità addizionale del contingente tariffario di importazione di banane, rispettivamente, per il 1994, per il primo trimestre del 1995 e per il secondo trimestre del 1995, in seguito alla tempesta tropicale Debbie (rispettivamente, GU L 296, pag. 33, GU L 51, pag. 8, e GU L 117, pag. 12); regolamenti (CE) della Commissione 6 ottobre 1995, n. 2358, 25 gennaio 1996, n. 127, e 3 maggio 1996, n. 822, relativi all'assegnazione in via eccezionale di una quantità addizionale del contingente tariffario di importazione di banane, rispettivamente, per il quarto trimestre del 1995, per il primo trimestre del 1996 e per il secondo trimestre del 1996, in seguito alle tempeste tropicali Iris, Luis e Marilyn (rispettivamente, GU L 241, pag. 5, GU L 20, pag. 17, e GU L 111, pag. 7).
(10) - V. a tale riguardo, sentenza 22 novembre 2001, causa C-451/98, Antillean Rice Mills/Consiglio (Racc. pag. I-8949, punto 49).
(11) - Sentenza 9 aprile 1997, causa T-47/95, Terres rouges e a./Commissione (Racc. pag. II-481, punto 46).
(12) - V. a tale proposito, Canedo, L'intérêt à agir dans le recours en annulation du droit communautaire, Revue trimestrielle de droit européen, 2000, pag. 451, in particolare pag. 491.
(13) - Sentenza 16 maggio 1991, causa C-358/89, Extramet/Consiglio (Racc. pag. I-2501, punto 17).
(14) - Per quanto riguarda un'interpretazione ampia della sentenza Codorniu, v. Arnull, Private Applicants and the Action for Annulment since Codorniu, Common Market Law Review, 2001, pag. 7, in particolare pag. 43; Denis Waelbroeck, Denis Fosselard, Common Market Law Review, 1995, pag. 257, in particolare pagg. 266 e segg.; Nihoul, La recevabilité des recours en annulation introduits par un particulier à l'encontre d'un acte communautaire de portée générale, 1994, pag. 171, in particolare pag. 184; Vandersanden, Pour un élargissement du droit des particuliers d'agir en annulation contre des actes autres que les décisions qui leur sont adressées, Cahiers de droit européen, 1995, pag. 535, in particolare pag. 544.
(15) - Per quanto concerne tale interpretazione, v. ad esempio le conclusioni dell'avvocato generale Cosmas, causa C-321/95 P, Greenpeace Council/Commissione (Racc. pag. I-1651, paragrafo 91).
(16) - Sentenza 18 maggio 1994, causa C-309/89, Codorniu/Consiglio (Racc. pag. I-1853, punto 21), relativa all'utilizzazione di una dicitura per un determinato tipo di spumante.
(17) - Sentenza 24 febbraio 1987, causa 26/86, Deutz e Gelderman/Consiglio (Racc. pag. 941).
(18) - Ordinanza 23 novembre 1995, causa C-10/95 P, Asocarne/Consiglio (Racc. pag. I-4149, punto 43).
(19) - Sentenza nella causa T-47/95 (citata alla nota 12, punto 47).
(20) - Ordinanza 15 settembre 1999, causa T-11/99, Van Parys NV e a./Commissione (Racc. pag. II-2653, punto 50).
(21) - Sentenza 15 febbraio 1996, causa C 209/94 P, Buralux e a./Consiglio (Racc. pag. I-615, punto 29).
(22) - Sentenza 31 maggio 2001, causa C-41/99 P, Sadam e a./Consiglio (Racc. pag. I-4239, punto 29).
(23) - Sentenza nella causa C-451/98 (citata alla nota 11, punto 54).
(24) - Ordinanza 28 giugno 2001, causa C-351/99 P, Eridania e a./Consiglio (Racc. pag. I-5007, punto 63).
(25) - Moitinho de Almeida, Le recours en annulation des particuliers (article 173, deuxième alinéa, du traité CE): nouvelles reflexions sur l'expression «la concernent ... individuellement», in: Festschrift Ulrich Everling, 1995, Volume 1, pag. 849, in particolare pag. 863.
(26) - Punto 140 della sentenza.
(27) - Punto 151 della sentenza.
(28) - Sentenza 26 novembre 1996, causa C-68/95 (Racc. pag. I-6065).
(29) - V. solo art. 43 del regolamento del Consiglio n. 136/66/CEE, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU n. 172, pag. 3025), e art. 23 del regolamento del Consiglio n. 1696/71, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (GU L 175, pag. 1).
(30) - Ciò riguarda, inter alia, le versioni in danese, francese, portoghese e svedese.
(31) - Ciò vale per quanto concerne tutte le versioni ad eccezione di quella tedesca. Nella versione spagnola l'espressione compare al fondo della frase.
(32) - Il `considerando' così recita per estratto: «che occorre quindi (...) lasciare alla Commissione la facoltà di adottare le misure transitorie necessarie per ovviare alle difficoltà».
(33) - Sentenza nella causa C-68/95 (citata alla nota 29, punto 43).
(34) - Sentenze 28 settembre 1999, causa T-612/97, Cordis/Commissione (Racc. pag. II-2771, punto 46), 28 marzo 2000, causa T-251/97, T. Port/Commissione (Racc. pag. II-1775, punto 69).
(35) - Sentenze nella causa C-68/95 (citata alla nota 29, punto 35), e 27 settembre 2001, causa C-442/99 P, Cordis/Commissione (Racc. pag. I-6629, punto 12).
(36) - Sentenze nelle cause C-68/95 (citata alla nota 29), T-612/97, e T-251/97 (entrambe citate alla nota 35).
(37) - In contrasto con voci critiche nella letteratura (Pache, Das Ende der Bananenmarktordnung?, Europarecht,1995, pag. 95, in particolare pag. 102; Weustenfeld, Die Bananenmarktordnung der EG und der Handel mit Drittstaaten, 1997, pagg. 124 e segg.), l'argomento viene lasciato in sospeso da Everling, Will Europe slip on Bananas?, Common Market Law Review 33, 1996, pag. 410, in particolare pagg. 417 e segg.; Manservisi, L'organizzazione comune di mercato nel settore delle banane, Rivista di diritto agrario, 1994, pag. 73, in particolare pag. 84; mentre viene corroborato da Zuleeg, Bananen und Grundrechte - Anlass zum Konflikt zwischen europäischer und deutscher Gerichtsbarkeit, Neue Juristiche Wochenschrift, 1997, pag. 1201, in particolare pag. 1206.
(38) - Sentenze nella causa C-68/95 (citata alla nota 29, punto 36), 4 febbraio 1997, cause riunite C-9/95, C-23/95 e C-156/95, Belgio e Germania/Commissione (Racc. pag. I-645, punti 24 e segg.), e causa C-442/99 P (citata alla nota 36, punto 13).
(39) - V. sentenza 19 settembre 2000, causa T-252/97, Dürbeck/Commissione (Racc. pag. II-3031, punto 70), e la giurisprudenza ivi citata.
(40) - V. sentenza nella causa C-442/99 P (citata alla nota 36, punto 19).
(41) - V. sentenza nella causa C-442/99 P (citata alla nota 36, punto 17) e la giurisprudenza ivi citata.
(42) - La versione olandese riporta un'espressione analoga.
(43) - Vale a dire, ad esempio, le versioni in inglese, francese, portoghese e svedese.
(44) - V. le conclusioni dell'avvocato generale Elmer nella causa C-68/95 (citata alla nota 29, paragrafo 38).
(45) - Un siffatto criterio si può almeno desumere dalla sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-251/97 (citata alla nota 35, punto 69); v. anche sentenza nella causa T-612/97 (citata alla nota 35, punto 46) in cui il Tribunale si richiama ai criteri posti nella causa C-68/95 (citata alla nota 29).
Anche le sentenze del Tribunale nelle cause Cordis e T. Port sono applicabili per confutare la tesi della Camar e della Tico, in quanto consentono di trarre - perlomeno - un criterio generale per la soglia minima di gravità che va raggiunta. Gli altri fatti non sono rilevanti.
(46) - Il corsivo è mio.
(47) - Sentenza già citata alla nota 29, punto 38.
(48) - Ibidem; v. anche sentenze del Tribunale 28 settembre 1999, causa T-254/97, Fruchthandelsgesellschaft mbH Chemnitz/Commissione (Racc. pag. II-2743, punto 67), e causa T-252/97 (citata alla nota 40, punto 69).
(49) - Sentenza 4 luglio 2000, causa C-352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione (Racc. pag. I-5291, punto 46).
(50) - Il Consiglio non poteva richiamarsi alla sentenza Bergaderm, né aveva dedotto argomentazioni di natura analoga.
(51) - Sentenze 21 giugno 2001, cause riunite C-280/99 P, C-281/99 P e C-282/99 P, Moccia Irme e a./Commissione (Racc. pag. I-4717, punto 67), 9 settembre 1999, causa C-64/98 P, Petrides/Commissione (Racc. pag. I-5187, punto 18), nonché 29 maggio 1997, causa C-153/96 P, De Rijk/Commissione (Racc. pag. I-2901, punto 18).
(52) - Sentenza 1_ giugno 1994, causa C-136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a. (Racc. pag. I-1981, punti 58 e segg.).
(53) - Ordinanza del Tribunale 26 marzo 1992, causa T-4/89 REV, BASF/Commissione (Racc. pag. II-1591, punto 12), e sentenza della Corte 19 marzo 1991, causa C-403/85 REV, Ferrandi/Commissione (Racc. pag. I-1215, punto 13).
(54) - Sentenza 5 marzo 1998, cause riunite C-199/94 P e C-200/94 P REV, Inpesca/Commissione (Racc. pag. I-831, punto 17).
(55) - Anche la possibilità di cui dispone il Tribunale di sospendere il «suo» procedimento dipende dal fatto che esso sia a conoscenza del procedimento pendente dinanzi alla Corte e dalla data in cui ne sia venuto a conoscenza.
(56) - Sentenza 20 ottobre 1994, causa C-76/93 P, Scaramuzza/Commissione (Racc. pag. I-5173, punto 18).
(57) - Con riferimento alla posizione restrittiva della Corte di giustizia, «qualsiasi nuovo motivo non è ricevibile» per la sola ragione che deve essere qualificato Argomento. E' decisivo stabilire se l'argomento contiene nuovi elementi [sentenza 17 maggio 2001, causa C-450/98 P, IECC/Commissione (Racc. pag. I-3947, punto 36)] o se si tratta di un semplice ulteriore sviluppo di un argomento (sentenza 20 ottobre 1994, causa C-76/93, già citata nella nota 57). Sulla base di tali premesse non è di per sé sufficiente la differenza messa in evidenza dall'avvocato generale Léger nelle conclusioni da lui presentate il 12 marzo 2002 nella causa C-41/00 P, paragrafi 55 e segg. tra «motivo» e «argomento» [v. sentenze nelle cause riunite C-280/99 P, C-281/99 P e C-282/99 P (già citate nella nota 52), punti 64 e 65. Per quanto riguarda la giurisprudenza nel suo complesso v. Bölhoff, Das Rechtsmittelverfahren vor dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften, 2001, pagg. 111 e segg.).
Tale problematica viene resa ulteriormente complicata dal fatto che comunque non tutte le versioni linguistiche delle disposizioni relative alle impugnazioni del regolamento di procedura riportano in modo distinto il termine «Argomenti». Così la versione tedesca dell'art. 112 si limita ai «Rechtsmittelgründe» («Mezzi di impugnazione») e quella dell'art. 115 a «rechtliche Begründung» («motivazione in diritto»). L'art. 117 menziona poi solo il «Gesichtspunkt» («Punto di vista») sulla cui base viene chiesto l'annullamento di una sentenza.
Ma quand'anche si dovesse sostenere il punto di vista, che il concetto utilizzato nel regolamento di procedura e la differenziazione ivi operata sia stata ripresa dal diritto amministrativo francese, ciò non vuol dire che se ne debba così seguire anche la corrispondente interpretazione, perché ciò si risolverebbe in un richiamo dinamico ad un ordinamento giuridico nazionale in costante evoluzione.
(58) - Per quanto riguarda l'irricevibilità di un siffatto argomento, v. sentenza nella causa C-64/98 P (citata alla nota 52, punto 18).
(59) - Sentenza 14 ottobre 1999, causa C-104/97 P, Atlanta/Comunità (Racc. pag. I-6983, punto 27).
(60) - Sentenza 29 giugno 2000, causa C-154/99 P, Politi/Fondazione europea per la formazione (Racc. pag. I-5019, punto 12).
(61) - Sentenza nella causa C-352/98 P (citata alla nota 50, punto 36).
(62) - Ibidem.
(63) - Sentenza 8 ottobre 1996, cause riunite C-178/94, C-179/94, C-188/94, C-189/94 e C-190/94 (Racc. pag. I-4845).
(64) - V. a tale riguardo sentenze 12 luglio 2001, cause riunite T-198/95, T-171/96, T-230/97, T-174/98 e T-225/99, Comafrica e Dole Fresh/Commissione (Racc. pag. II-1975, punto 136), e 23 ottobre 2001, causa T-155/99, Dieckmann & Hansen/Commissione (Racc. pag. I-3143, punto 45).
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